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Procedimento amministrativo e accesso ai documenti
(Legge 7 agosto 1990,  n. 241)
 Parti e argomenti della scheda: 
INDICE della Legge n. 241/90 (sono riportati gli articoli aggiornati):  

CAPO I - Principi  
Art. 1 - Principi generali dell'attività amministrativa  
Art. 2 - Conclusione del procedimento  
Art. 3 - Motivazione del provvedimento  
Art. 3-bis - Uso della telematica  

CAPO II - Responsabile del procedimento  
Art.4 - Unità organizzativa responsabile del procedimento  
Art. 5 - Responsabile del procedimento  
Art. 6 - Compiti del responsabile del procedimento  

CAPO III - Partecipazione al procedimento amministrativo  
Art. 7 - Comunicazione di avvio del procedimento  
Art. 8 - Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento  
Art. 9 - Intervento nel procedimento  
Art. 10 - Diritti dei partecipanti al procedimento  
Art. 10-bis. - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.  
Art. 11 - Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento  
Art.12 - Provvedimenti attributivi di vantaggi economici  
Art.13 - Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione  
Art.14 - Conferenza di servizi  
Art.14 bis - Conferenza di servizi preliminare  
Art.14 ter - Lavori della conferenza di servizi  
Art.14 quater - Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi  
Art. 14-quinquies. - Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto  
Art.15 - Accordi fra pubbliche amministrazioni  
Art.16 - Attività consultiva  
Art. 17 - Valutazioni tecniche  

CAPO IV - Semplificazione dell'azione amministrativa  
Art.18 - Autocertificazione  
Art.19 - Denuncia di inizio attività  
Art.20 - Silenzio assenso  
Art.21 - Disposizioni sanzionatorie  

CAPO IV-BIS - Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso  
Art. 21-bis. - Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati.  
Art. 21-ter. - Esecutorietà  
Art. 21-quater. - Efficacia ed esecutività del provvedimento  
Art. 21-quinquies. - Revoca del provvedimento  
Art. 21-sexies. - Recesso dai contratti  
Art. 21-septies. - Nullità del provvedimento  
Art. 21-octies. - Annullabilità del provvedimento  
Art. 21-nonies. - Annullamento d'ufficio  

CAPO V - Accesso ai documenti amministrativi  
Art.22 - Definizioni e principi in materia di accesso  
Art.23 - Ambito di applicazione del diritto di accesso  
Art.24 - Esclusione dal diritto di accesso  
Art.25 - Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi  
Art.26 - Obbligo di pubblicazione  
Art.27 - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi  
Art. 28 - Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio  

CAPO VI - Disposizioni finali  
Art. 29 - Ambito di applicazione della legge  
Art. 30 - Atti di notorietà  
Art. 31 -  

NOTE  

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ESERCIZIO 

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Legge 7 agosto 1990, n. 241
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990 n. 192)

 

NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

CAPO I 

Principi 

Art. 1. 

Principi generali dell'attività amministrativa 

   1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed é retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario. 

   1. bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. 

   1. ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1. 

   2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.  

Art. 2. 

Conclusione del procedimento 

   1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 

   2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento é ad iniziativa di parte. 

   3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine é di novanta giorni. 

   4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 

   5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. E' fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti. 

Art. 3. 

Motivazione del provvedimento 

   1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma secondo. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della amministrazione, in relazione alle risultanze della istruttoria. 

   2. La motivazione non é richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. 

   3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama. 

   4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui é possibile ricorrere.  

Art. 3-bis. 

Uso della telematica 

   1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.  

CAPO II 

Responsabile del procedimento 

Art. 4. 

Unità organizzativa responsabile del procedimento 

   1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. 

   2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma primo sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.  

(Il d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 nel testo introdotto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493 ha disposto, circa le procedure per il rilascio di concessioni edilizie, che " al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento di cui al presente art. 4". Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 340 ha disposto che "il Ministro, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del regolamento previsto dallo stesso decreto, provvede ad adeguare il regolamento emanato ai sensi del presente articolo 2, in conformità alle misure di semplificazione previste dal suindicato D.P.R. n. 340/94.") 

Art. 5. 

Responsabile del procedimento 

   1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. 

   2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma primo, é considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma primo dell'articolo 4. 

   3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.  

(Il d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 nel testo introdotto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493 ha disposto, circa le procedure per il rilascio di concessioni edilizie, che " al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento di cui al presente art. 5"). 

Art. 6. 

Compiti del responsabile del procedimento 

   1. Il responsabile del procedimento: 
         1. valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento; 

         2. accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; 

         3. propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14; 

         4. cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; 

         5. adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale. 

CAPO III 

Partecipazione al procedimento amministrativo 

Art. 7. 

Comunicazione di avvio del procedimento 

   1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso é comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale é destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione é tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento. 

   2. Nelle ipotesi di cui al comma primo resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma primo, provvedimenti cautelari.  

Art. 8. 

Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento 

   1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. 

   2. Nella comunicazione debbono essere indicati: 
         1. l'amministrazione competente; 

         2. l'oggetto del procedimento promosso; 

         3. l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; 

         3. bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; 

         3. ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; 

         4. l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.  
   3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma secondo mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. 

   4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione é prevista.  

Art. 9. 

Intervento nel procedimento 

   1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.  

Art. 10. 

Diritti dei partecipanti al procedimento 

   1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: 
         1. di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24; 

         2. di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.  

Art. 10-bis. 

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. 

   1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.  

Art. 11. 

Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento 

   1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo. 

   1. bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento puo' predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati . 

   2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. 

   3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. 

   4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato. 

   4. bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento. 

   5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.  

Art. 12. 

Provvedimenti attributivi di vantaggi economici 

   1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 

   2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma primo deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma primo.  

Art. 13. 

Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione 

   1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. 

   2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano, nonchè ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 29 marzo 1991, n. 119, e successive modificazioni.  

CAPO IV 

Semplificazione dell'azione amministrativa 

Art. 14. 

Conferenza di servizi 

   1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi. 
 

   2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate. 
 

   3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. 
 

   4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale. 
 

   5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto. 
 

   5. bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni. 

(Il d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 nel testo introdotto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493 ha disposto, circa le procedure per l'attuazione di progetti di protezione dell'ambiente, che " ai fini dell'acquisizione delle necessarie intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, il commissario puo' convocare apposite conferenze di servizi ai sensi del presente art. 14, che devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e comporta, altresi', dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indeffiribilità di lavori". La legge 15 maggio 1997, n. 127 ha disposto che "le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4 del presente art. 14, si applicano anche alle altre conferenze di servizi previste dalle vigenti disposizioni di legge) 

Art. 14-bis. 

Conferenza di servizi preliminare 

   1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente. 
 

   2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso. 
 

   3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso. 
 

   3. bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-quater, comma 3. 
 

   4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo. 
 

   5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. 

Art. 14-ter. 

Lavori della conferenza di servizi 

01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.  

   1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti. 
 

   2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. 
 

   3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo. 
 

   4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori. 
 

   5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumitàa. 
 

   6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. 
 

   6. bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede; 

   7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata. 

   8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento. 

   9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. 

  10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.  

Art. 14-quater. 

Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi 

   1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. 
 

   2. Abrogato. 
 

   3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni. 

   3. bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni. 

   3. ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate. 

   3. quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso. 

   3. quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione 
 

   4. Abrogato 
 

   5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. 

Art. 14-quinquies. 

Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto 

   1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge.  

Art. 15. 

Accordi fra pubbliche amministrazioni 

   1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 

   2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi secondo, terzo e quinto.  

Art. 16. 

Attività consultiva 

   1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso. 
 

   2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e' in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. 
 

   3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. 
 

   4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 puo' essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate". 
 

   5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo é comunicato telegraficamente o con mezzi telematici. 

   6. Gli organi consultivi dello stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.  

(Il d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 nel testo introdotto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493 ha disposto, circa le procedure per il rilascio di concessioni edilizie, che " la commissione edilizia comunale, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, deve esprimersi nei termini previsti dai regolamenti comunali o, in mancanza, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, in ordine agli aspetti di propria competenza. Decorso il termine di cui al comma 4 dell'art. 4 del d.l. 398/1993 convertito con l. 493/1993, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo 16.") 

Art. 17. 

Valutazioni tecniche 

   1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari. 

   2. La disposizione di cui al comma primo non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 

   3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma quarto dell'articolo 16.  

Art. 18. (nota) 

Autocertificazione 

   1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all'articolo 27. 

   2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti 

   3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione é tenuta a certificare.  

Art. 19. 

Dichiarazione di inizio attività 

   1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, é sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. 

   2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente. 

   3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione é data comunicazione all'interessato. 

   4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti. 

   5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 é devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo 

Art. 20. (nota) 

Silenzio assenso 

   1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. 

   2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati. 

   3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. 
   4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti. 

   5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis. 

Art. 21. 

Disposizioni sanzionatorie 

   1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non é ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante é punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. 

   2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente. 

   2. bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se é stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20. 

CAPO IV-BIS 

Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso 

Art. 21-bis. 

Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati. 

   1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci. 

Art. 21-ter. 

Esecutorietà 

   1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge. 

   2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato. 

Art. 21-quater. 

Efficacia ed esecutività del provvedimento 

   1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo. 

   2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.  

Art. 21-quinquies. 

Revoca del provvedimento 

   1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 

Art. 21-sexies. 

Recesso dai contratti 

   1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto. 

Art. 21-septies. 

Nullità del provvedimento 

   1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge. 

   2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 

Art. 21-octies. 

Annullabilità del provvedimento 

   1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. 

   2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. 

Art. 21-nonies. 

Annullamento d'ufficio 

   1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. 

   2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. 

CAPO V 

Accesso ai documenti amministrativi 

Art. 22. 

Definizioni e principi in materia di accesso. 

   1. Ai fini del presente capo si intende: 
         1. per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; 

         2. per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; 

         3. per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; 

         4. per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; 

         5. per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.  
   2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela. 

   3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6. 

   4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono. 

   5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale. 

   6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere. 

Art. 23. 

Ambito di applicazione del diritto di accesso 

   1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24. 

Art. 24. (note) 

Esclusione dal diritto di accesso. 

   1. Il diritto di accesso è escluso: 
         1. per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; 

         2. nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; 

         3. nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; 

         4. nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.  
   2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1. 

   3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. 

   4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 

   5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso. 

   6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: 
         1. quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione; 

         2. quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; 

         3. quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; 

         4. quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono; 

         5. quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.  
   7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 

Art. 25. 

Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi 

   1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti é gratuito. Il rilascio di copia é subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. 

   2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 

   3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati. 

   4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione. 

   5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma quarto é dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale é appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al consiglio di stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 

   5. bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente. 

   6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti. 

Art. 26. (nota) 

Obbligo di pubblicazione 

   1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839 , e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse. 

   2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, é data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso. 

   3. Con la pubblicazione di cui al comma primo, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma primo s'intende realizzata.  

Art. 27. (nota) 

Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. 

   1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. 

   2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 

   3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio. 

   4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

   5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22. 

   6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato. 

   7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.  

Art. 28. 

Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio 

   1. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato, approvato con decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, é sostituito dal seguente: 

      "Art. 15. - (segreto d'ufficio). 
         1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento".  

CAPO VI 

Disposizioni finali 

Art. 29. 

Ambito di applicazione della legge 

   1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell'ambito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e, per quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche. 

   2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, cosI' come definite dai principi stabiliti dalla presente legge.  

(Il d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 nel testo introdotto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493 ha disposto, circa le procedure per il rilascio di concessioni edilizie, che " in assenza di legislazione regionale, si applicano le disposizioni dell'art. 4 del d.l. 398/1993 convertito con l. 493/1993, ai sensi del presente art. 29"). 

Art. 30. (nota) 

Atti di notorietà 

   1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni é ridotto a due. 

   2. É fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.  

Art. 31. 

   1. Abrogato 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
 

NOTE 

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 

Nota all'art. 18 

    * La legge n. 15/1968 reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme".  

Nota all'art. 20 

    * Per il comma 2 dell'art. 17 della citata legge n. 400/1988 vedi precedente nota all'art. 19.  

Note all'art. 24 

    * Il testo dell'art. 12 della legge n. 801/1977 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato), è il seguente: 

      "Art. 12. - Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale". 

    * Per il comma 2 dell'art. 17 della citata legge n 400/1988 vedi precedente nota all'art. 19. 

    * Il testo dell'art. 9 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), come modificato dall'art. 26 della legge n. 668/1986 (Modifiche e integrazioni alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), è il seguente: 

      "Art. 9 (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso). - L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati dal Centro di cui all'articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11. L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente è consentito all'autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale. è comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalità diverse da quelle previste dall'articolo 6, lettera a). è altresì vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo. Nessuna decisione giudiziaria implicante valutazioni di comportamento può essere fondata esclusivamente su elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della personalità dell'interessato".  

Nota all'art. 26 

    * La legge n. 839/1984 reca: "Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".  

Nota all'art. 27 

    * La legge n. 97/1979 reca: "Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato".  

Nota all'art. 30 

    * Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 15/1968, è il seguente: 

      "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà). - L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20". 
 

  
Aggiornamenti 

Il D.L. 5 ottobre 1993, n. 398 (in G.U. 5/10/1993 n. 234), nel testo introdotto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, (in G.U. 4/12/1993, n. 285) ha disposto (con gli artt. 4 e 13) la modifica degli artt. 4, 5, 14, 16 e 29. 

La L. 24 dicembre 1993, n. 537 (in S.O. n. 121 relativo alla G.U. 28/12/1993, n. 303) ha disposto (con l'art. 2) la modifica degli artt. 14 e 19. 

Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 340 (in G.U. 8/6/1994, n. 132) ha disposto (con gli artt. 5 e 6) la modifica degli artt. 2 e 4. 

Il D.L. 12 maggio 1995, n. 163 (in G.U. 12/5/1995, n. 109), nel testo introdotto dalla legge di conversione 11 luglio 1995, n. 273 (in G.U. 11/7/1995, n. 160) ha disposto (con gli artt. 3-bis e 3-quinquies) la modifica degli artt. 11 e 14. 

La L. 15 maggio 1997, n. 127 (in S.O. n. 98/L, relativo alla G.U. 17/5/1997, n. 113) ha disposto (con l'art. 17) la modifica degli artt. 14 e 16 e l'introduzione degli artt. 14-bis, 14-ter e 14-quater. 

La L. 3 agosto 1999, n. 265 (in S.O. n. 149/L, relativo alla G.U. 6/8/1999, n. 183) ha disposto (con l'art. 4) la modifica dell'art. 23. 

La L. 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n. 275) ha disposto (con gli artt. 9, 10, 11, 12 e 15) la modifica degli artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 25. 

La L. 13 febbraio 2001, n. 45 (in S.O. n. 50/L, relativo alla G.U. 10/3/2001, n. 58) ha disposto (con l'art. 22) la modifica degli artt. 13 e 24. 

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (in S.O. n. 123/L, relativo alla G.U. 29/7/2003, n. 174) ha disposto (con l'art. 176) la modifica dell'art. 24. 

La L. 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/2/2005, n. 42) ha disposto la modifica di tutti gli articoli e l'introduzione dell'art. 3-bis, 10-bis e 14-quinquies. 

La L. 14 maggio 2005, n. 80 (in G.U. 14/5/2005, n. 111) ha disposto (con l'art. 3) la modifica degli articoli 19, 2, 20, 18, 21 e 25. 


REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ESERCIZIO E DEI CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ISTITUTO, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 GIUGNO 1992, N. 352 (COMPARTO ISTITUZIONALE). 
 

TITOLO I 

Ambito applicativo 

Art. 1. 

Finalità ed ambito di applicazione 

   1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, ed al decreto del presidente della repubblica 27 giugno 1992, n. 352, le modalità di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con riferimento agli atti dei procedimenti previsti dal testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sue successive modificazioni ed integrazioni, al fine di assicurare la trasparenza e la pubblicità dell'attività amministrativa. 

Art. 2. 

Documento amministrativo 

   1. É considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti formati o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa dall'istituto. 

Art. 3. Amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi 

   1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi. 

TITOLO II 

Soggetti ed oggetto 

Art. 4. 

Soggetti titolari del diritto di accesso 

   1. Il diritto di accesso é riconosciuto alle persone assicurate ed ai datori di lavoro di cui al testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che abbiano un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il diritto di accesso é altresì riconosciuto a chiunque abbia un interesse personale e concreto in dipendenza delle forme di assicurazione di competenza dell'istituto. 

   2. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dai provvedimenti dell'istituto, qualora abbiano interesse alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai fini della assicurazione obbligatoria, possono accedere ai documenti amministrativi dell'istituto ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

   3. Il diritto di accesso può essere esercitato, salvi i casi di esclusione e le limitazioni di cui al presente regolamento, dal soggetto titolare del relativo diritto o dal suo rappresentante, dall'istituto di patronato e di assistenza sociale munito di esplicito mandato ex decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 29 luglio 1947, n. 804, dal soggetto delegato nell'ipotesi e nei limiti previsti dall'art. 108 del testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ovvero, nell'osservanza dell'art. 109 del predetto testo unico, dal soggetto incaricato con idoneo, specifico documento rappresentativo. 

      Quando il diritto di accesso concerne informazioni di carattere sanitario queste non possono essere comunicate che alla persona fisica interessata o al medico da quest'ultima designato. 

Art. 5. 

Oggetto del diritto di accesso 

   1. L'ammissione all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi comporta il diritto alla conoscenza delle informazioni in essi contenute e dei documenti che vi siano richiamati, purché gli stessi non siano soggetti alle esclusioni o limitazioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento. 

   2. Il diritto di accesso ai documenti si può esercitare mediante richiesta di notizie concernenti i procedimenti amministrativi di cui al precedente art. 1, di esibizione dei relativi documenti nonché di estrazione di copie anche in forma autentica. 

Art. 6. 

Criteri per la individuazione dei casi di esclusione e di differimento del diritto di accesso 

   1. Sono sottratti all'accesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto del presidente della repubblica 27 giugno 1992, n. 352, i documenti la cui divulgazione possa recare un pregiudizio concreto al diritto alla riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'istituto dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita agli interessati, o ai loro incaricati ai sensi del precedente art. 4, la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. 

   2. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma precedente sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. 

   3. Il diritto di accesso può essere esercitato anche durante il corso del procedimento, salvo che l'esercizio del diritto debba essere differito sino a quando la conoscenza dei documenti impedisca o ostacoli lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non é comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione di cui all'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, salvo diverse disposizioni di legge. 

TITOLO III 

Modalità di esercizio del diritto di accesso 

Art. 7. 

Procedimento e misure organizzative 

   1. Il diritto di accesso si esercita mediante il procedimento stabilito al presente regolamento in conformità al decreto del presidente della repubblica 27 giugno 1992, n. 352. 

   2. Le misure organizzative occorrenti alla realizzazione di tale diritto sono determinate, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con apposita circolare esplicativa emanata secondo le modalità di pubblicazione previste dall'ordinamento dell'istituto. 

Art. 8. 

Richiesta di accesso 

   1. Il diritto di accesso si esercita mediante presentazione di richiesta, anche verbale, all'unità organica dell'istituto che ha formato o detiene stabilmente il documento, ovvero, qualora la richiesta sia effettuata nel corso del procedimento all'unità competente a formare l'atto conclusivo, individuata a norma del regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, emanato dall'INAIL e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 111 del 14 maggio 1992. 

Art. 9. 

Contenuto e modalità di presentazione della richiesta 

   1. Il titolare del diritto di accesso deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta nonché far constare della propria identità. 

   2. Nel caso in cui la richiesta sia presentata da soggetti incaricati per conto di enti, persone giuridiche, associazioni, istituzioni o altri organismi, deve essere dichiarata la carica ricoperta o la funzione svolta a legittimazione dell'esercizio del diritto di accesso per conto dei soggetti rappresentati. 

   3. I rappresentanti o gli incaricati di cui al comma precedente devono dichiarare la loro qualità ed esibire il titolo formale dal quale discende il potere rappresentativo. 

   4. La richiesta di accesso proveniente da una pubblica amministrazione deve essere formulata dal responsabile del procedimento amministrativo o comunque dal titolare dell'ufficio procedente. 

Art. 10. 

Esame della richiesta. Responsabilità del procedimento 

   1. L'unità organica che riceve la richiesta di accesso, accerta le condizioni di ammissibilità ed i requisiti di legittimazione previsti per l'eventuale accoglimento. A tal fine il dirigente dell'unità organica competente per l'esame della richiesta provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità stessa la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento di accesso, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 7, del decreto del presidente della repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in conformità alle disposizioni previste dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 

Art. 11. 

Accesso informale 

   1. La competente unità organica dell'istituto esamina senza formalità la richiesta presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto del presidente della repubblica 27 giugno 1992 n. 352 e, qualora ne sia possibile l'immediato accoglimento, provvede ad indicare le pubblicazioni contenenti le notizie, ad esibire il documento, ad estrarne copia, ovvero a porre in essere ogni altra prevista modalità idonea. 

Art. 12. 

Accesso formale 

   1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento, il richiedente é invitato contestualmente a presentare istanza formale, contenente tutti gli elementi previsti dal precedente art. 9 e al tal riguardo potrà avvalersi, per la compilazione della richiesta, dei moduli fornitigli dall'istituto. 

   2. All'atto della presentazione della richiesta l'unità organica competente deve rilasciare all'interessato apposita ricevuta, che costituisce comunicazione dell'avvio del procedimento di accesso formale. 

   3. Al di fuori dei casi indicati al comma 1, il richiedente può sempre presentare richiesta formale, di cui l'unità organica é tenuta, del pari, a rilasciare ricevuta. 

   4. Le richieste pervenute per posta, a mezzo raccomandata, si intendono come richieste formali; per le richieste inviate con raccomandata postale con avviso di ricevimento, quest'ultimo costituisce ricevuta della richiesta stessa. 

Art. 13. 

Richiesta incompleta o irregolare 

   1. Qualora la richiesta non sia completa, ovvero non sia stata formulata nei modi stabiliti dal decreto del presidente della repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e dal presente regolamento, l'unità organica, entro dieci giorni dalla ricezione, deve invitare l'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a perfezionare la richiesta, comunicandogli che il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta perfezionata e che, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla predetta comunicazione, il procedimento di accesso sarà archiviato. 

Art. 14. 

Richiesta presentata ad unità o amministrazione incompetente 

   1. L'unità organica che riceve una richiesta di accesso erroneamente inoltrata provvede immediatamente a trasmetterla all'unità organica dell'istituto o all'amministrazione competente, dandone comunicazione all'interessato. 

   2. L'unità organica che riceve per competenza, ai sensi dell'art. 4 del decreto del presidente della repubblica 27 giugno 1992, n. 352, una richiesta di accesso erroneamente presentata dal richiedente ad altra amministrazione o ad altra unità dell'istituto comunica all'interessato la data di ricezione della richiesta ai fini dell'avvio del procedimento di accesso. 

Art. 15. 

Modalità del provvedimento. Silenzio-rifiuto 

   1. Il procedimento di accesso formale deve concludersi con un provvedimento espresso che deve essere comunicato, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, al richiedente nel termine di trenta giorni dall'avvio del procedimento determinato ai sensi dei precedenti articoli 12, 13 e 14. 

   2. Il provvedimento dell'istituto deve indicare: 
         1. l'ufficio che ha esaminato la richiesta e la data della sua ricezione; 

         2. il contenuto della determinazione dell'istituto; 

         3. l'ufficio presso cui é possibile richiedere notizie, prendere visione dei documenti od estrarne copia, con la specificazione dell'orario utile; 

         4. il termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui é possibile accedere ai documenti, con avvertenza che scaduto inutilmente tale termine il procedimento di accesso si intenderà archiviato; 

         5. la motivazione delle determinazioni di accoglimento parziale, di rifiuto, di limitazione della richiesta; e nel caso di differimento anche l'indicazione del relativo periodo di durata; 

         6. le modalità di ricorso secondo le previsioni di cui al successivo art. 16; 

         7. la data e la sottoscrizione del funzionario responsabile. 
   3. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 1, la richiesta si intende rifiutata ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Art. 16. 

Modalità e termini del ricorso 

   1. Avverso le determinazioni dell'istituto concernenti il diritto di accesso di cui al precedente art. 15, comma 2, n. 2 e nell'ipotesi di silenzio-rifiuto di cui al successivo comma 3 é dato ricorso, nel termine di trenta giorni al tribunale amministrativo regionale, a norma dell'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Art. 17. 

Modalità dell'accesso 

   1. Fatta salva la più specifica disciplina contenuta nelle misure organizzative di cui all'art. 7, comma 2, del presente regolamento, il diritto di accesso si esercita secondo le modalità che seguono. 

   2. L'esame del documento é gratuito; é effettuato dal richiedente presso l'ufficio e nei giorni e nell'orario indicati nel provvedimento di accoglimento totale o parziale della richiesta. 

   3. All'atto della visione é consentito prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti in visione. 

   4. Salva comunque l'applicazione delle norme penali, é vietato asportare i documenti dal luogo in cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o alterarli. 

   5. La copia dei documenti é rilasciata previo rimborso del costo di riproduzione salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura secondo le modalità determinate dall'istituto. 

Art. 18. 

Differimento 

   1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta di accesso al fine di assicurare una tutela temporanea agli interessi indicati nel precedente art. 6, comma 1, ovvero per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'istituto in relazione a documenti la cui divulgazione possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, specie nella fase istruttoria dei procedimenti, può essere disposto il differimento dell'accesso previa indicazione della relativa durata. 

TITOLO IV 

Casi di esclusione e limitazione del diritto di accesso 

Art. 19. 

Casi di esclusione 

   1. Nell'osservanza dei criteri indicati nel precedente art. 6 sono sottratti all'accesso, a norma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8 del decreto del presidente della repubblica 27 giugno 1992, n. 352, tenuto conto della tipologia dei documenti inerenti ai procedimenti previsti dal testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e sue successive modifiche ed integrazioni, le seguenti categorie di documenti: 
         1. documentazione sanitaria con riferimento ad anamnesi, referti, particolari tipologie di lesioni o di patologie che comportano la violazione del diritto alla riservatezza o che attengono al segreto professionale (secondo le indicazioni all'uopo espressamente fornite dal personale del ruolo sanitario dell'istituto); 

         2. documentazione relativa ai processi e ad ogni altro particolare delle lavorazioni che, in relazione all'art. 19 del decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riguardino la privativa ed il segreto industriale; 

         3. accertamenti ispettivi attinenti alla documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b). 

Art. 20. 

Casi di limitazione 

   1. Qualora l'esclusione dall'esercizio del diritto di accesso per la tutela degli interessi di cui al precedente art. 19 riguardi solo una parte del documento richiesto, il diritto di accesso può essere limitato a tale parte, esibendo quest'ultima in visione o rilasciando copie parziali del documento, sulle quali deve essere apposta esplicita annotazione relativa alle parti del documento omesse. 

TITOLO V 

Disposizioni finali 

Art. 21 

Modificazioni del regolamento 

   1. Ogni modificazione del presente regolamento sarà deliberata dal competente organo dell'istituto. 

Art. 22. 

Entrata in vigore 

   1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.