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Manutenzione straordinaria (vedi la normativa attuale DPR
n.380/2001)
Tipologie d'intervento
Sono interventi di manutenzione straordinaria:
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rifacimento o sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse
dalle precedenti;
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opere accessorie in edifici esistenti che comunque non comportino aumenti
di volume e di superfici utili (quali ad esempio: centrali termiche, impianti
di ascensori , scale di sicurezza, intercapedini, canne fumarie esterne,
recinzioni, sistemazioni esterne, ecc.);
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demolizione e ricostruzione, spostamento o costruzione di tramezzi interni
per creazione di servizi (come realizzazione ed integrazione di bagni,
cucine, ecc.);
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rivestimenti e coloriture di prospetti esterni con modifiche ai preesistenti
aggetti, ornamenti, materiali e colori;
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interventi su edifici esistenti inerenti a nuovi impianti, lavori, opere,
installazioni relative alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed
al risparmio dell'energia
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rifacimento di vespai, sostituzione di solai, costruzione di recinzioni.
Note
Gli interventi citati non devono alterare i volumi e le superfici
delle singole unità immobiliari, nè modificare le destinazioni
d'uso preesistenti.
Per questa categoria di opere, è necessario presentare la denuncia
di inizio attività. Bisogna invece richiedere il permesso di
costruire quando gli interventi riguardano edifici ricadenti in zone A
del Piano Regolatore generale o su immobili vincolati in base alle Leggi
n. 1089/39 e 1497/39.
Dove andare
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L'autorizzazione edilizia deve essere richiesta:
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al Dipartimento alle politiche territoriali, Ufficio Concessioni Edilizie,
nel caso di interventi relativi a fabbricati che ricadono in zona A del
Piano Regolatore ed a quelli soggetti a vincolo di carattere storico, architettonico,
archeologico e paesaggistico.
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alle Circoscrizioni in tutti gli altri casi.
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al Sindaco nei piccoli Comuni.
Norme di riferimento
Legge n. 457 del 5 agosto 1978, art. 48
Legge n. 1089 del 1 giugno 1939
Legge n. 1497 del 29 giugno 1939
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