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Legge 28 febbraio 1985, n. 47
(Pubblicata in Suppl. ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53,
del 2 marzo 1985)
Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero
e sanatoria delle opere
edilizie.
CFR DL 23.04.1985 n. 146
CFR DM 19.07.1985
CFR DM 12.09.1985
MOD DL 28.03.1986 n. 76
MOD DL 30.09.1986 n. 605
MOD DL 09.12.1986 n. 823
CFR DL 30.12.1986 n. 919 ART 7
MOD DL 09.03.1987 n. 71
CFR DL 24.03.1987 n. 111 ART 6
MOD DL 08.05.1987 n. 178
MOD DL 09.07.1987 n. 264
MOD DL 04.09.1987 n. 367
MOD DL 07.11.1987 n. 458
CFR DL 20.11.1987 n. 474 ART 6
MOD DL 12.01.1988 n. 2
CFR DL 28.03.1989 n. 112 ART 9
CFR DL 29.05.1989 n. 200 ART 9
CFR DL 28.07.1989 n. 266 ART 9
CFR DL 25.09.1989 n. 330 ART 9
CFR DL 25.11.1989 n. 383 ART 8
CFR DL 07.06.1993 n. 180 ART 5
CFR DL 06.08.1993 n. 280 ART 4
CFR DL 05.10.1993 n. 398 ART 4
CFR L 24.12.1993 n. 537 ALL
2
CFR DL 25.11.1994 n. 649 ART 1
CFR L 23.12.1994 n. 724 ART
39
CFR DL 27.03.1995 n. 88 ART 2
CFR DL 12.05.1995 n. 163 ALL 1
CFR DL 26.05.1995 n. 193 ART 2
CFR DL 26.07.1995 n. 310 ART 2
CFR DL 25.11.1995 n. 498 ART 2
CFR DL 24.01.1996 n. 30 ART 10
CFR DL 24.01.1996 n. 30 ART 11
CFR DL 25.03.1996 n. 154 ART 10
CFR DL 25.03.1996 n. 154 ART 11
CFR DL 25.05.1996 n. 285 ART 11
CFR DL 22.07.1996 n. 388 ART 2
CFR DL 22.07.1996 n. 388 ART 10
CFR DL 22.07.1996 n. 388 ART 11
CFR DL 24.09.1996 n. 495 ART 2
CFR DL 24.09.1996 n. 495 ART 6
CFR DL 24.09.1996 n. 495 ART 10
CFR DL 24.09.1996 n. 495 ART 11
CFR L 15.03.1997 n. 59
ALL UNICO
CFR L 27.12.1997 n. 449 ART
1
CFR L 27.12.1997 n. 449 ART
49
CFR L 30.03.1998 n. 61
ALL UNICO
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Capo I
NORME IN MATERIA DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA'
URBANISTICO-EDILIZIA. SANZIONI
AMMINISTRATIVE E PENALI
Art. 1.
(Legge-quadro).
Fermo restando quanto previsto dal capo IV, le regioni emanano
norme
in materia di controllo dell'attività urbanistica
ed edilizia e di
sanzioni amministrative in conformità ai principi
definiti dai capi
I, II e III della presente legge.
Fino all'emanazione delle norme regionali
si applicano le norme
della presente legge.
Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a
statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 2.
(Sostituzione di norme).
Le disposizioni di cui al capo I della presente legge sostituiscono
quelle di cui all'art. 32 della legge 17 agosto
1942, n. 1150, ed
agli articoli 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Art. 3.
(Ritardato od omesso versamento del contributo afferente
alla
concessione).
Le regioni determinano le sanzioni
per il ritardato o mancato
versamento del contributo di concessione in misura
non inferiore a
quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio.
Il mancato versamento, nei termini
di legge, del contributo di
concessione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28
gennaio
1977, n. 10, comporta:
a) l'aumento del contributo
in misura pari al 20 per cento
qualora il versamento del contributo sia effettuato
nei successivi
centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo
in misura pari al 50 per cento
quando, superato il termine di cui alla lettera
a), il ritardo si
protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo
in misura pari al 100 per cento
quando, superato il termine di cui alla lettera
b), il ritardo si
protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui
al secondo comma
si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera
c) del secondo
comma il comune provvede alla riscossione coattiva
del complessivo
credito nei modi previsti dall'art. 16 della presente legge.
Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che determineranno
la misura delle sanzioni di cui al presente articolo, queste
saranno
applicate nelle misure indicate nel secondo comma.
Art. 4.
(Vigilanza
sull'attività urbanistico-edilizia).
Il sindaco esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme
di
legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici
ed alle modalità esecutive
fissate nella concessione o
nell'autorizzazione.
Il sindaco, quando accerti l'inizio di opere eseguite
senza titolo
su aree assoggettate, da leggi statali, regionali
o da altre norme
urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo
di inedificabilità, o
destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia
residenziale pubblica di cui alla legge 18
aprile 1962, n. 167, e
successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione
e
al ripristino dello stato dei luoghi.
Qualora si tratti di aree
assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923,
n.
3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927,
n. 1766, nonchè delle aree di cui alle leggi 1° giugno 1939,
n. 1089,
e 29 giugno 1939, n.
1497, e successive modificazioni ed
integrazioni, il sindaco provvede alla demolizione ed al
ripristino
dello stato dei luoghi, previa comunicazione
alle amministrazioni
competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini
della
demolizione, anche di propria iniziativa.
Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente
comma, qualora
sia constatata dai competenti uffici comunali, l'inosservanza
delle
norme, prescrizioni e modalità di
cui al primo comma, il sindaco
ordina l'immediata sospensione dei lavori,
che ha effetto fino
all'adozione dei provvedimenti definitivi di
cui ai successivi
articoli, da adottare e notificare entro
quarantacinque giorni
dall'ordine di sospensione dei lavori.
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria,
ove nei luoghi in
cui vengono realizzate le opere non sia esibita la concessione ovvero
non sia stato apposto il prescritto cartello,
ovvero in tutti gli
altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia,
ne danno
immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al presidente
della
giunta regionale ed al sindaco, il quale verifica entro trenta giorni
la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.
Art. 5.
(Opere di amministrazioni statali).
Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano
le ipotesi di cui al precedente
art. 4, il sindaco, ai sensi
dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio
1977, n. 616, informa immediatamente
il presidente della giunta
regionale e il Ministro dei lavori
pubblici, ai quali compete,
d'intesa con il presidente della giunta regionale,
la adozione dei
provvedimenti previsti dal suddetto art. 4.
Art. 6.
(Responsabilità del titolare della concessione, del committente,
del
costruttore e del direttore dei lavori).
Il titolare della concessione, il committente, il costruttore
e il
direttore dei lavori sono responsabili, ai
fini e per gli effetti
delle norme contenute nel presente capo della conformità
delle opere
alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonchè
a quelle
della concessione ad edificare e alle modalità
esecutive stabilite
dalla medesima. Essi sono altresì tenuti al pagamento
delle sanzioni
pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione
in danno, in
caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate,
salvo che
dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.
Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia
contestato
agli altri soggetti la
violazione delle prescrizioni della
concessione edilizia, con esclusione delle varianti in corso
d'opera
di cui all'art. 15, fornendo al sindaco
contemporanea e motivata
comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità
o di variazione essenziale rispetto alla concessione,
il direttore
dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente
alla
comunicazione resa al sindaco. In caso contrario il sindaco
segnala
al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione
in cui è incorso il direttore
dei lavori, che è passibile di
sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.
Art. 7.
(Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità
o con
variazioni essenziali).
Sono opere eseguite in totale difformità dalla
concessione quelle
che comportano la realizzazione
di un organismo edilizio
integralmente diverso
per caratteristiche tipologiche,
planovolumetriche o di utilizzazione
da quello oggetto della
concessione stessa, ovvero l'esecuzione di
volumi edilizi oltre i
limiti indicati nel progetto e tali
da costruire un organismo
edilizio o parte di esso con specifica rilevanza
ed autonomamente
utilizzabile.
Il sindaco, accertata l'esecuzione
di opere in assenza di
concessione, in totale difformità
dalla medesima ovvero con
variazioni essenziali, determinate ai sensi del successivo
art. 8,
ingiunge la demolizione.
Se il responsabile dell'abuso non provvede
alla demolizione e al
ripristino dello stato dei luoghi
nel termine di 90 giorni
dall'ingiunzione, il bene e l'area
di sedime, nonchè quella
necessaria, secondo le vigenti prescrizioni
urbanistiche, alla
realizzazione di opere analoghe a quelle abusive
sono acquisiti di
diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita
non
può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie
utile abusivamente costruita.
L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire,
nel
termine di cui al precedente comma, previa notifica all'interessato,
costituisce titolo per l'immissione
nel possesso e per la
trascrizione nei registri immobiliari, che
deve essere eseguita
gratuitamente.
L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del
sindaco a
spese dei responsabili dell'abuso, salvo
che con deliberazione
consiliare non si dichiari l'esistenza
di prevalenti interessi
pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti
interessi
urbanistici o ambientali.
Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in
base a
leggi statali o regionali,
a vincolo di inedificabilità,
l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione
di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni
cui compete la vigilanza
sull'osservanza del vincolo. Tali
amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed
al
ripristino dello stato dei
luoghi a spese dei responsabili
dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione
si
verifica a favore del patrimonio del comune.
Il segretario comunale redige e
pubblica mensilmente, mediante
affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
riguardanti opere o
lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative
ordinanze di
sospensione e lo trasmette all'autorità giudiziaria
competente, al
presidente della giunta regionale e al Ministro dei lavori pubblici.
In caso d'inerzia, protrattasi per quindici
giorni dalla data di
constatazione della inosservanza delle disposizioni di
cui al primo
comma dell'art. 4 ovvero protrattasi oltre il termine stabilito
dal
terzo comma del medesimo art. 4,
il presidente della giunta
regionale, nei successivi trenta giorni,
adotta i provvedimenti
eventualmente necessari dandone contestuale
comunicazione alla
competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio
dell'azione
penale.
Per le opere abusive di cui al presente articolo,
il giudice, con
la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 17, lettera
b),
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato
dal successivo
art. 20 della presente legge, ordina
la demolizione delle opere
stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.
Art. 8
(Determinazione delle variazioni essenziali).
Fermo restando quanto disposto dal primo comma del precedente
art.
7, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni
essenziali al
progetto approvato, tenuto conto
che l'essenzialità ricorre
esclusivamente quando si verifica
una o più delle seguenti
condizioni:
a) mutamento della destinazione
d'uso che implichi variazione
degli standards previsti dal decreto
ministeriale 2 aprile 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
b) aumento consistente della
cubatura o della superficie di
solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
c) modifiche sostanziali di
parametri urbanistico-edilizi del
progetto approvato ovvero della
localizzazione dell'edificio
sull'area di pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche
dell'intervento edilizio
assentito in relazione alla classificazione dell'art. 31 della
legge
5 agosto 1978, n. 457;
e) violazione delle norme
vigenti in materia di edilizia
antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
Non possono ritenersi comunque variazioni
essenziali quelle che
incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi
tecnici e
sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
Gli interventi di cui al precedente
primo comma, effettuati su
immobili sottoposti a vincolo storico, artistico,
architettonico,
archeologico, paesistico ed ambientale nonchè su
immobili ricadenti
sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati
in totale difformità dalla concessione, ai
sensi e per gli effetti
degli articoli 7 e 20 della presente
legge. Tutti gli altri
interventi sui medesimi immobili sono considerati valori essenziali.
Art. 9.
(Interventi di ristrutturazione edilizia).
Fermo restando quanto disposto dal successivo art. 26,
le opere di
ristrutturazione edilizia, come definite dalla lettera
d) del primo
comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, eseguite in
assenza di concessione o in totale difformità da essa,
sono demolite
ovvero rimosse e gli edifici sono resi conformi
alle prescrizioni
degli strumenti urbanistico-edilizi entro il termine
stabilito dal
sindaco con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa
è
eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.
Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio
tecnico
comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile,
il
sindaco irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento
di
valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione
delle opere,
determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori,
in
base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n.
392, con la
esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione
della legge
medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione
alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'art.
16 della
medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso
da quello di
abitazione la sanzione è pari
al doppio dell'aumento del valore
venale dell'immobile, determinato a
cura dell'ufficio tecnico
erariale.
Qualora le opere siano state eseguite
su immobili vincolati ai
sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n.
1497,
l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo,
salva l'applicazione di altre misure e sanzioni
previste da norme
vigenti, ordina la restituzione in pristino
a cura e spese del
responsabile dell'abuso, indicando criteri
e modalità diretti a
ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione
pecuniaria da lire un milione a lire 10 milioni.
Qualora le opere siano state eseguite
su immobili, anche non
vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A
dell'art. 2
del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del
16 aprile 1968, il sindaco richiede
all'amministrazione competente alla tutela
dei beni culturali ed
ambientali apposito parere vincolante circa
la restituzione in
pristino o la irrogazione della sanzione
pecuniaria di cui al
precedente comma. Qualora il parere non venga resto entro centoventi
giorni dalla richiesta il sindaco provvede autonomamente.
Si applicano le disposizioni di cui al comma ottavo dell'art.
7.
é comunque dovuto il contributo di concessione di cui
agli articolo
3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Art. 10.
(Opere eseguite senza autorizzazione.)
Fermo restando quanto disposto dal successivo art. 26, l'esecuzione
di opere in assenza dell'autorizzazione
prevista dalla normativa
vigente o in difformità da essa comporta la sanzione pecuniaria
pari
al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile
conseguente
alla realizzazione delle opere stesse
e comunque in misura non
inferiore a lire cinquecentomila.
In caso di richiesta
dell'autorizzazione in sanatoria in corso di esecuzione delle
opere,
la sanzione è applicata nella misura minima. Qualora
le opere siano
eseguite in assenza di autorizzazione
in dipendenza di calamità
naturali o di avversità
atmosferiche dichiarate di carattere
eccezionale la sanzione non è dovuta.
La mancata richiesta di autorizzazione di cui al presente
articolo
non comporta l'applicazione delle norme previste dall'art.
17 della
legge 28 gennaio 1977, n. 10, come sostituito
dall'art. 20 della
presente legge.
Quando le opere realizzate senza
autorizzazione consistono in
interventi di restauro e di risanamento conservativo,
di cui alla
lettera c) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978,
n.
457, eseguiti su immobili comunque vincolati
da leggi statali e
regionali nonchè dalle altre norme urbanistiche
vigenti, l'autorità
competente a vigilare sull'osservanza
del vincolo, salva
l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti,
può ordinare la restituzione in
pristino a cura e spese del
contravventore ed irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione
a
lire venti milioni.
Qualora gli interventi di cui al comma precedente vengano
eseguiti
su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate
nella
lettera A dell'art. 2 del decreto
ministeriale 2 aprile 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
97 del 16 aprile 1968, il
sindaco richiede all'amministrazione competente alla tutela dei
beni
culturali ed ambientali apposito
parere vincolante circa la
restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione
pecuniaria
di cui al primo comma. Qualora
il parere non venga reso entro
centoventi giorni dalla richiesta, il sindaco provvede autonomamente.
In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da lire
un
milione a lire venti milioni di cui al comma precedente.
Art. 11.
(Annullamento della concessione).
In caso di annullamento della
concessione, qualora non sia
possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative
o la
restituzione in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria
pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite,
valutato dall'ufficio tecnico erariale. La valutazione
dell'ufficio
tecnico è notificata alla parte
dal comune e diviene definitiva
decorsi i termini di impugnativa.
L'integrale corresponsione della sanzione
pecuniaria irrogata
produce i medesimi effetti della concessione di cui all'art. 13.
Art. 12.
(Opere eseguite in parziale difformità
dalla concessione).
Le opere eseguite in parziale difformità
dalla concessione sono
demolite a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il
termine
congruo, e comunque non oltre centoventi
giorni, fissato dalla
relativa ordinanza del sindaco. Dopo tale termine
sono demolite a
cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
Quando la demolizione non può
avvenire senza pregiudizio della
parte eseguita in conformità, il sindaco applica una sanzione
pari al
doppio del costo di produzione, stabilito
in base alla legge 27
luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità
dalla concessione, se ad uso residenziale,
e pari al doppio del
valore venale, determinato a cura dell'ufficio tecnico erariale,
per
le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
Art. 13.
(Accertamento di conformità).
Fino alla scadenza del termine di cui all'art. 7, terzo
comma, per
i casi di opere eseguite in assenza
di concessione o in totale
difformità o con variazioni essenziali,
o dei termini stabiliti
nell'ordinanza del sindaco di cui al primo comma dell'art. 9, nonchè,
nei casi di parziale difformità, nel termine
di cui al primo comma
dell'art. 12, ovvero nel caso di
opere eseguite in assenza di
autorizzazione ai sensi dell'art. 10 e comunque fino all'irrogazione
delle sanzioni amministrative, il
responsabile dell'abuso può
ottenere la concessione o l'autorizzazione
in sanatoria quando
l'opera eseguita in assenza della concessione o dell'autorizzazione
è
conforme agli strumenti urbanistici
generali e di attuazione
approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della
realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione
della
domanda.
Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in
sanatoria il
sindaco si pronuncia entro sessanta giorni,
trascorsi i quali la
richiesta si intende respinta.
Il rilascio della concessione in
sanatoria è subordinato al
pagamento, a titolo di oblazione, del contributo
di concessione in
misura doppia, ovvero, nei soli casi di gratuità della
concessione a
norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli articoli 3,
5,
6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Per i casi di parziale difformità
l'oblazione è calcolata con
riferimento alla parte di opera difforme dalla concessione.
L'autorizzazione in sanatoria è
subordinata al pagamento di una
somma determinata dal sindaco nella misura da lire cinquecentomila
a
lire due milioni.
Art. 14.
(Opere eseguite su suoli di proprietà
dello Stato o di enti
pubblici).
Qualora sia accertata l'esecuzione di opere
da parte di soggetti
diversi da quelli di cui al precedente
art. 5 in assenza di
concessione ad edificare, ovvero in totale
o parziale difformità
dalla medesima, su suoli del demanio o del patrimonio dello
Stato o
di enti pubblici, il sindaco ordina, dandone comunicazione
all'ente
proprietario del suolo, previa
diffida non rinnovabile al
responsabile dell'abuso, la demolizione ed il ripristino dello
stato
dei luoghi.
La demolizione è eseguita a
cura del comune ed a spese dei
responsabili dell'abuso.
Art. 15.
(Varianti in corso d'opera).
Non si procede alla demolizione
ovvero all'applicazione delle
sanzioni di cui agli articoli precedenti nel caso di realizzazione
di
varianti, purchè esse siano conformi agli strumenti urbanistici
e ai
regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli
adottati,
non comportino modifiche della sagoma nè delle superfici
utili e non
modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle
singole
unità immobiliari, nonchè il numero
di queste ultime, e sempre che
non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle
leggi 1° giugno
1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni
e integrazioni.
Le varianti non devono comunque riguardare interventi
di restauro,
come definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
L'approvazione della variante deve comunque essere richiesta
prima
della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
La mancata richiesta di approvazione
delle varianti di cui al
presente articolo non comporta l'applicazione delle
norme previste
nell'art. 17 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10, come modificato
dall'art. 20 della presente legge.
Art. 16.
(Riscossione).
I contributi, le sanzioni e le spese di cui alla
legge 28 gennaio
1977, n. 10, e alla presente legge vengono riscossi con
ingiunzione
emessa dal sindaco a norma degli articoli
2 e seguenti del testo
unico delle disposizioni di legge relative
alla riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato, approvato
con regio decreto 14
aprile 1910, n. 639.
Art. 17.
(Nullità degli
atti giuridici relativi ad edifici).
Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica,
sia in forma privata,
aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento
della
comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui
costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della presente
legge,
sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino,
per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della
concessione ad
edificare o della concessione in sanatoria
rilasciata ai sensi
dell'art. 13. Tali disposizioni
non si applicano agli atti
costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia
o
di servitù.
Nei casi in cui sia prevista l'irrogazione di una sanzione soltanto
pecuniaria, ma non il rilascio della concessione in sanatoria,
agli
atti di cui al primo
comma deve essere allegata la prova
dell'integrale pagamento della sanzione medesima.
La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui
al primo comma
non pregiudica i diritti di garanzia o di servitù
acquisiti in base
ad un atto iscritto o trascritto anteriormente
alla trascrizione
della domanda diretta a far accertare la nullità degli atti.
Se la mancata indicazione in atto
degli estremi non sia dipesa
dalla insussistenza della concessione al
tempo in cui gli atti
medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati
anche
da una sola delle parti mediante
atto successivo, redatto nella
stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa.
Art. 18.
(Lottizzazione).
Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio
quando
vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica
od
edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni
degli
strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle
leggi statali o regionali o senza
la prescritta autorizzazione;
nonchè quando tale trasformazione venga
predisposta attraverso il
frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in
lotti
che, per le loro caratteristiche quali la dimensione
in relazione
alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti
urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale
previsione di
opere di urbanizzazione ed in rapporto
ad elementi riferiti agli
acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione
a scopo
edificatorio.
Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica,
sia in forma privata,
aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento
della
comunione di diritti reali relativi a
terreni sono nulli e non
possono essere stipulati nè
trascritti nei pubblici registri
immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato
di
destinazione urbanistica, contenente
tutte le prescrizioni
urbanistiche riguardanti l'area interessata.
Il certificato di destinazione urbanistica deve
essere rilasciato
dal sindaco entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla
presentazione della realtiva domanda. Esso conserva validità
per un
anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o
di
uno dei condividenti, non siano intervenute
modificazioni degli
strumenti urbanistici.
In caso di mancato rilascio del suddetto certificato
nel termine
previsto, esso può essere
sostituito da una dichiarazione
dell'alienante attestante l'avvenuta presentazione
della domanda,
nonchè la destinazione urbanistica dei terreni secondo
gli strumenti
urbanistici vigenti o adottati, ovvero
l'inesistenza di questi,
ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale
approvato, di strumenti attuativi.
I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere
approvati
dall'ufficio tecnico erariale se non
è allegata copia del tipo,
notificata al sindaco del comune ove è sito il terreno.
I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano
atti aventi per
oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento
catastale, di
appezzamenti di terreno di superficie inferiore
a diecimila metri
quadrati devono trasmettere, entro trenta
giorni dalla data di
registrazione, copia dell'atto da loro
ricevuto o autenticato al
sindaco del comune ove è sito l'immobile.
Nel caso in cui il sindaco accerti l'effettuazione di lottizzazione
di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione,
con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed
agli altri
soggetti indicati nel primo comma dell'art.
6, ne dispone la
sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle
opere in corso ed il divieto di disporre
dei suoli e delle opere
stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto
a tal fine nei
registri immobiliari.
Trascorsi novanta giorni, ove
non intervenga la revoca del
provvedimento di cui al comma precedente, le
aree lottizzate sono
acquisite di diritto al patrimonio disponibile
del comune il cui
sindaco deve provvedere alla demolizione
delle opere. In caso di
inerzia del sindaco si applicano le disposizioni concernenti i poteri
sostitutivi di cui all'art. 7.
Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia
stato
emesso il provvedimento previsto dal settimo comma, sono nulli
e non
possono essere stipulati, nè in forma pubblica nè
in forma privata,
dopo la trascrizione di cui allo
stesso comma e prima della sua
eventuale cancellazione o della
sopravvenuta inefficacia del
provvedimento del sindaco.
Il quarto comma dell'art. 31 della legge 17 agosto
1942, n. 1150,
modificato dall'art. 10 della legge 6
agosto 1967, n. 765, è
abrogato.
Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati
ed ai
frazionamenti presentati ai competenti uffici
del catasto dopo
l'entrata in vigore della presente legge, e non si applicano comunque
alle divisioni ereditarie, alle donazioni tra coniugi e
tra parenti
in linea retta ed ai testamenti.
Art. 19.
(Confisca dei terreni).
La sentenza definitiva del giudice
penale che accerta che vi è
stata lottizzazione abusiva, dispone
la confisca dei terreni
abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite.
Per effetto della confisca i terreni sono
acquisiti di diritto e
gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è
avvenuta
la lottizzazione abusiva.
La sentenza definitiva è titolo per la immediata
trascrizione nei
registri immobiliari.
Art. 20.
(Sanzioni penali).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato e
ferme le sanzioni
amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a lire
20 milioni per l'inosservanza delle
disposizioni previste dalla presente legge,
dalla legge 17 agosto
1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè
dai
regolamenti edilizi e dagli strumenti
urbanistici, ovvero delle
prescrizioni e modalità esecutive previste dalla concessione;
b) l'arresto fino a due
anni e l'ammenda da lire 10 milioni a
lire 100 milioni nei casi di esecuzione
dei lavori in totale
difformità o assenza della concessione o di prosecuzione degli
stessi
nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due
anni e l'ammenda da lire 30 milioni a
lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo
edilizio, come previsto dal primo comma dell'art. 18. La stessa
pena
si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte
a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico,
ambientale,
in variazione essenziale, in totale difformità
o in assenza della
concessione.
Le disposizioni di cui al comma precedente sostituiscono
quelle di
cui all'art. 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Art. 21.
(Sanzioni a carico dei notai).
Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di
atti nulli
previsti dagli articoli 17 e 18
e non convalidabili costituisce
violazione dell'art. 28 della legge 16
febbraio 1913, n. 89, e
successive modificazioni, e comporta l'applicazione
delle sanzioni
previste dalla legge medesima.
Tutti i pubblici ufficiali,
ottemperando a quanto disposto
dall'art. 18, sono esonerati da ogni
responsabilità inerente al
trasferimento o alla divisione dei terreni;
l'osservanza della
formalità prevista dal sesto comma dello stesso
art. 18 tiene anche
luogo del rapporto di cui all'art. 2 del codice di procedura penale.
Art. 22.
(Norme relative all'azione penale).
L'azione penale relativa alle violazioni edilizie
rimane sospesa
finchè non siano stati esauriti
i procedimenti amministrativi di
sanatoria di cui al presente capo.
Nel caso di ricorso giurisdizionale
avverso il diniego della
concessione in sanatoria di cui all'art. 13, l'udienza viene
fissata
d'ufficio dal presidente del tribunale amministrativo regionale
per
una data compresa entro il terzo
mese dalla presentazione del
ricorso.
Il rilascio in sanatoria delle
concessioni estingue i reati
contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.
Art. 23.
(Controlli periodici mediante rilevamenti aerofotogrammetrici).
Le regioni stabiliscono, con proprie
leggi, quali aree del
territorio debbano essere assoggettate
a particolare controllo
periodico dell'attività urbanistica
ed edilizia anche mediante
rilevamenti aerofotogrammetrici, ed il conseguente
aggiornamento
delle scritture catastali.
Le leggi regionali agevolano altresì
la costituzione di consorzi
tra comuni per l'esecuzione dei rilevamenti e dei controlli di cui
al
presente articolo.
Lo Stato contribuisce ad integrare
i fabbisogni finanziari per
l'applicazione delle disposizioni del presente
articolo con quota
parte degli introiti di competenza statale di cui al capo IV.
Con la legge finanziaria si provvede
alla determinazione della
quota da destinare alla finalità suddetta.
Capo II
SNELLIMENTO DELLE
PROCEDURE URBANISTICHE ED EDILIZIE
Art. 24.
(Strumenti per cui non è richiesta l'approvazione
regionale).
Salvo che per le aree e per gli ambiti
territoriali individuati
dalle regioni come di interesse
regionale in sede di piano
territoriale di coordinamento o,
in mancanza, con specifica
deliberazione, non è soggetto ad approvazione regionale
lo strumento
attuativo di strumenti urbanistici generali,
compresi i piani per
l'edilizia economica e popolare nonchè i piani per
gli insediamenti
produttivi.
Le regioni emanano norme cui i
comuni debbono attenersi per
l'approvazione degli strumenti di cui al comma precedente, al fine
di
garantire la snellezza del procedimento
e le necessarie forme di
pubblicità e di partecipazione dei soggetti
pubblici e privati. I
comuni sono comunque tenuti a trasmettere
alla regione, entro
sessanta giorni, copia degli strumenti attuativi di cui
al presente
articolo. Sulle eventuali osservazioni della regione i comuni
devono
esprimersi con motivazioni puntuali.
Art. 25.
(Semplificazione delle procedure).
Le regioni entro centottanta giorni dall'entrata
in vigore della
presente legge emanano norme che:
a) prevedono procedure semplificate
per l'approvazione degli
strumenti attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali;
b) definiscono criteri ed indirizzi per garantire
l'unificazione
ed il coordinamento dei contenuti dei regolamenti edilizi
comunali,
nonchè per accelerare l'esame delle
domande di concessione e di
autorizzazione edilizia;
c) prevedono procedure
semplificate per l'approvazione di
varianti agli strumenti
urbanistici generali finalizzate
all'adeguamento degli standards urbanistici
posti da disposizioni
statali o regionali.
Le norme di cui al comma precedente devono garantire le
necessarie
forme di pubblicità e la partecipazione
dei soggetti pubblici e
privati, nonchè i termini, non superiori a centoventi giorni,
entro i
quali la regione deve comunicare al comune le proprie determinazioni.
Trascorsi tali termini i provvedimenti di cui al precedente comma
si
intendono approvati.
Le varianti agli strumenti urbanistici
non sono soggette alla
preventiva autorizzazione della regione.
La legge regionale stabilisce, altresì,
criteri e modalità cui
dovranno attenersi i comuni, all'atto
della predisposizione di
strumenti urbanistici, per l'eventuale regolamentazione,
in ambiti
determinati del proprio territorio, delle destinazioni
d'uso degli
immobili nonchè dei casi in cui
per la variazione di essa sia
richiesta la preventiva autorizzazione del sindaco.
La mancanza di
tale autorizzazione comporta l'applicazione
delle sanzioni di cui
all'art. 10 ed il conguaglio del contributo di concessione se dovuto.
Art. 26.
(Opere interne).
Non sono soggette a concessione
nè ad autorizzazione le opere
interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti
urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti,
non comportino modifiche della sagoma
nè aumento delle superfici
utili e del numero delle unità
immobiliari, non modifichino la
destinazione d'uso delle costruzioni
e delle singole unità
immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica
dell'immobile e,
per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone
indicate alla
lettera A dell'art. 2 del decreto
ministeriale 2 aprile 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
97 del 16 aprile 1968,
rispettino le originarie caratteristiche costruttive.
Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all'inizio
dei
lavori, il proprietario dell'unità immobiliare
deve presentare al
sindaco una relazione, a firma di un professionista
abilitato alla
progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle
norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti
non si applicano nel
caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1°
giugno 1939, n.
1089, e 29 giugno 1939, n. 1497,
e successive modificazioni e
integrazioni.
Gli spazi di cui all'art. 18 della legge
6 agosto 1967, n. 765,
costituiscono pertinenze delle costruzioni,
ai sensi e per gli
effetti degli articoli 817, 818 e 819 del codice civile.
Art. 27.
(Demolizione di opere).
In tutti i casi in cui la demolizione
deve avvenire a cura del
comune, essa è disposta dal sindaco su valutazione tecnico-economica
approvata dalla giunta comunale.
I relativi lavori sono affidati, anche
a trattativa privata, ad
imprese tecnicamente e finanziariamente idonee
iscritte all'albo
nazionale dei costruttori, indicate in numero di
almeno cinque dal
provveditore regionale alle opere pubbliche.
Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori,
il sindaco ne
dà notizia al prefetto, il quale
provvede alla demolizione con i
mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero
tramite
impresa iscritta all'albo nazionale dei costruttori se
i lavori non
siano eseguibili in gestione diretta.
Il rifugio ingiustificato da parte
dell'impresa di eseguire i
lavori comporta la sospensione dall'albo per un anno.
Art. 28.
(Valore venale dell'immobile).
L'ufficio tecnico erariale è tenuto a determinare, entro
centoventi
giorni dalla richiesta del comune, il valore venale degli immobili
in
relazione alla applicazione delle sanzioni previste
dalla presente
legge.
Art. 29.
(Varianti agli strumenti urbanistici e poteri normativi
delle
regioni).
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge
le
regioni disciplinano con proprie leggi
la formazione, adozione e
approvazione delle varianti agli strumenti
urbanistici generali
finalizzati al recupero urbanistico degli
insediamenti abusivi,
esistenti al 1° ottobre 1983, entro
un quadro di convenienza
economica e sociale. Le varianti devono
tener conto dei seguenti
principi fondamentali:
a) realizzare un'adeguata urbanizzazione primaria
e secondaria;
b) rispettare gli interessi
di carattere storico, artistico,
archeologico, paesistico, ambientale, idrogeologico;
c) realizzare un razionale
inserimento territoriale ed urbano
dell'insediamento.
La legge regionale stabilisce altresì:
a) i criteri e i termini ai quali devono
attenersi i comuni per
la individuazione e la perimetrazione degli insediamenti abusivi;
b) i criteri ai quali
devono attenersi i comuni qualora gli
insediamenti abusivi ricadano in zona dichiarata sismica;
c) i casi in cui la formazione delle varianti è
obbligatoria;
d) le procedure per l'approvazione delle
varianti, precisando i
casi nei quali non è richiesta l'approvazione regionale;
e) i criteri per la formazione
di consorzi, anche obbligatori,
fra proprietari di immobili;
f) il programma finanziario
per l'attuazione degli interventi
previsti con carattere pluriennale;
g) la definizione degli oneri di urbanizzazione
e le modalità di
pagamento degli stessi in relazione alla tipologia
edilizia, alla
destinazione d'uso, alla ubicazione, al
convenzionamento, anche
mediante atto unilaterale d'obbligo, da parte dei proprietari
degli
immobili.
Decorso il termine di novanta giorni, di cui al primo comma,
e fino
alla emanazione delle leggi regionali, gli insediamenti
avvenuti in
tutto o in parte abusivamente, fermi
restando gli effetti della
mancata presentazione dell'istanza di sanatoria previsti
dall'art.
40, possono formare oggetto di apposite
varianti agli strumenti
urbanistici al fine del loro recupero
urbanistico, nel rispetto
comunque dei principi di cui al primo comma e delle previsioni di cui
alle lettere e), f) e g) del precedente secondo comma.
L'attuazione delle varianti di cui ai commi precedenti
può essere
assegnata in concessione ad imprese o ad associazioni di imprese
o a
loro consorzi; tale concessione
è accompagnata da apposita
convenzione nella quale sono tra l'altro
precisati i contenuti
economici e finanziari degli interventi di recupero urbanistico.
Capo III
RECUPERO URBANISTICO DI INSEDIAMENTI ABUSIVI
Art. 30.
(Facoltà e obblighi dei comuni).
In luogo della indennità di esproprio,
i proprietari di lotti di
terreno, vincolati a destinazioni pubbliche a seguito delle varianti
di cui all'art. 29, possono chiedere
che vengano loro assegnati
equivalenti lotti disponibili nell'ambito dei piani
di zona di cui
alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per costruirvi,
singolarmente o
riuniti in cooperativa, la propria prima
abitazione. Per i fini
previsti dal presente comma e dal successivo secondo comma, i
comuni
che procedono all'adozione delle varianti di cui all'art.
29 devono
comunque provvedere, anche se non obbligati
ai sensi delle norme
vigenti, alla formazione dei piani di zona previsti
dalla legge 18
aprile 1962, n. 167, senza tener conto del limite minimo del quaranta
per cento di cui all'art. 2, terzo comma,
della legge 28 gennaio
1977, n. 10, ovvero procedere agli opportuni ampliamenti
dei piani
già approvati. I proprietari di
terreni, coltivatori diretti o
imprenditori agricoli a titolo principale,
possono chiedere al
comune, in luogo dell'indennità di
esproprio, l'assegnazione in
proprietà di equivalenti terreni, facenti
parte del patrimonio
disponibile delle singole amministrazioni comunali,
per continuare
l'esercizio dell'attività agricola.
I proprietari degli edifici per i quali è
prevista la demolizione
possono chiedere l'assegnazione di un lotto nell'ambito dei piani
di
zona di cui alla legge 18 aprile 1962,
n. 167, per costruirvi la
propria prima abitazione.
I soggetti abitanti, a titolo
di proprietà o di locazione
decorrente da data certa, anteriore all'entrata
in vigore della
presente legge, in edifici, ultimati
ai sensi del secondo comma
dell'art. 31 della presente legge, alla data del 1° ottobre 1983,
dei
quali è prevista la demolizione, a seguito
dell'approvazione degli
strumenti di recupero urbanistico, sono preferiti,
purchè abbiano
versato i contributi ex Gescal per almeno cinque
anni, a parità di
punteggio nella graduatoria di assegnazione in locazione
di alloggi
cui abbiano titolo a norma di legge.
Capo IV
OPERE SANABILI. SOGGETTI LEGITTIMATI. CONSERVAZIONE
DEI RAPPORTI
SORTI SULLA
BASE DI DECRETI-LEGGE NON CONVERTITI.
Art. 31.
(Sanatoria delle opere abusive).
Possono, su loro richiesta, conseguire
la concessione o la
autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni
e di altre
opere che risultino essere state ultimate
entro la data del 1°
ottobre 1983 ed eseguite:
a) senza licenza o concessione
edilizia o autorizzazione a
costruire prescritte da norme di legge o di regolamento,
ovvero in
difformità dalle stesse;
b) in base a licenza
o concessione edilizia o autorizzazione
annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace,
ovvero nei cui
confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria
di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.
Ai fini delle disposizioni del
comma precedente, si intendono
ultimati gli edifici nei quali sia
stato eseguito il rustico e
completata la copertura, ovvero, quanto
alle opere interne agli
edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza,
quando
esse siano state completate funzionalmente.
Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti
relativi possono
altresì provvedere coloro che hanno titolo, ai sensi
della legge 28
gennaio 1977, n. 10, a richiedere
la concessione edilizia o
l'autorizzazione nonchè, salvo
rivalsa nei confronti del
proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento
della
sanatoria medesima.
Conservano efficacia gli atti e
i provvedimenti adottati in
applicazione delle disposizioni dell'art. 6
del decreto-legge 31
luglio 1982, n. 486, dell'art. 9 del decreto-legge 30 settembre 1982,
n. 688, e del decreto-legge 5 ottobre 1983, n. 529, non convertiti
in
legge. Restano fermi i rapporti giuridici
sorti sulla base delle
medesime disposizioni anche ai fini dei provvedimenti che
i comuni,
in ordine alle richieste di sanatoria già presentate, devono
adottare
per la definitiva determinazione dell'oblazione
ai sensi della
presente legge.
Per le opere ultimate anteriormente
al 1° settembre 1967 per le
quali era richiesto, ai sensi dell'art. 31, primo comma, della
legge
17 agosto 1942, n. 1150, e dei
regolamenti edilizi comunali, il
rilascio della licenza di costruzione, i soggetti
di cui ai commi
primo e terzo del presente articolo conseguono
la concessione in
sanatoria previo pagamento, a titolo
di oblazione, della somma
determinata a norma dell'art. 34 della presente legge.
Art. 32.
(Opere
costruite su aree sottoposte a vincolo).
Fatte salve le fattispecie previste dall'art. 33, il rilascio
della
concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite
su
aree sottoposte a vincolo, ivi comprese quelle ricadenti
nei parchi
nazionali e regionali, è subordinato
al parere favorevole delle
amministrazioni preposte alla tutela dal vincolo stesso. Qualora tale
parere non venga reso dalle suddette amministrazioni entro centoventi
giorni dalla domanda, si intende reso in senso negativo.
Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni
sottoindicate, le
opere insistenti su aree vincolate dopo
la loro esecuzione e che
risultino:
a) in difformità dalla legge 2 febbraio 1974,
n. 64, e successive
modificazioni, quando possano essere collaudate secondo
il disposto
del quarto comma dell'art. 35;
b) in contrasto con le
norme urbanistiche che prevedono la
destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purchè
non in
contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo
III, ove esistenti;
c) in contrasto con le norme del decreto
ministeriale 1° aprile
1968 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del
13 aprile 1968,
sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza
del traffico.
Qualora non si verifichino le condizioni
di cui alle precedenti
lettere, si applicano le disposizioni dell'art. 33.
Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà
dello Stato o
di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti
al
godimento del suolo,
il rilascio della concessione
o
dell'autorizzazione in sanatoria
è subordinato anche alla
disponibilità dell'ente proprietario a concedere
onerosamente, alle
condizioni previste dalle leggi statali o regionali
vigenti, l'uso
del suolo su cui insiste la costruzione.
Per le costruzioni ricadenti in aree
comprese fra quelle di cui
all'art. 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
il rilascio della
concessione o della autorizzazione in sanatoria è
subordinato alla
acquisizione della proprietà dell'area stessa previo
versamento del
prezzo, che è determinato dall'ufficio tecnico erariale
in rapporto
al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.
Per le opere non suscettibili di sanatoria
ai sensi del presente
articolo si applicano le sanzioni previste dal capo I.
Art. 33.
(Opere non suscettibili di sanatoria).
Le opere di cui all'art. 31 non
sono suscettibili di sanatoria
quando siano in contrasto con i seguenti
vincoli, qualora questi
comportino inedificabilità e siano
stati imposti prima della
esecuzione delle opere stesse:
a) vincoli imposti da leggi
statali e regionali nonchè dagli
strumenti urbanistici a tutela di interessi
storici, artistici,
architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;
b) vincoli imposti da norme statali
e regionali a difesa delle
coste marine, lacuali e fluviali;
c) vincoli imposti a tutela di interessi della
difesa militare e
della sicurezza interna;
d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità
delle aree.
Sono altresì escluse dalla sanatoria le opere realizzate
su edifici
ed immobili assoggettati alla tutela della legge 1°
giugno 1939, n.
1089, e che non siano compatibili con la tutela medesima.
Per le opere non suscettibili di sanatoria
ai sensi del presente
articolo si applicano le sanzioni previste dal capo I.
Art. 34.
(Somma
da corrispondere a titolo di oblazione).
I soggetti di cui al primo e terzo comma dell'art. 31 hanno titolo,
fermo il disposto di cui all'art. 37, a conseguire la concessione
o
l'autorizzazione in sanatoria delle opere abusive previo
versamento
all'erario, a titolo di oblazione, di
una somma determinata, con
riferimento alla parte abusivamente
realizzata, secondo le
prescrizioni dell'allegata tabella, in relazione
al tipo di abuso
commesso ed al tempo in cui l'opera abusiva è stata ultimata.
Salvo i casi di cui al quinto comma del presente articolo, la
somma
dovuta a titolo di oblazione di cui l'allegata tabella è moltiplicata
per 1,2, per 2 o per 3, a seconda che le opere abusive
abbiano una
superficie complessiva superiore, rispettivamente, a 400, 800 o 1.200
metri quadrati.
Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita
od acquistata al solo
scopo di essere destinata a prima
abitazione del richiedente la
sanatoria e questi vi risieda all'atto dell'entrata in
vigore della
presente legge la somma dovuta a titolo di oblazione è
ridotta di un
terzo. Tale riduzione si applica anche
ai casi in cui l'alloggio
destinato a prima abitazione, ancorchè ultimato ai sensi
del secondo
comma dell'art. 31 della presente legge, non sia
ancora abitabile.
Sono escluse da tale agevolazione le abitazioni qualificate di
lusso
ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto
1969, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27
agosto 1969, nonchè quelle
classificate catastalmente nella categoria A/1. Tale agevolazione
si
applica per i primi 150 metri quadrati di superficie complessiva.
Qualora ricorrano le condizioni e non sussistano
le esclusioni di
cui al comma precedente, i soggetti che stipulino
con il comune la
convenzione o sottoscrivano atto unilaterale d'obbligo
di cui agli
articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono
tenuti alla
corresponsione dell'oblazione nella misura del 50 per cento di quella
determinata ai sensi del secondo comma del presente articolo.
Nei casi appresso indicati gli importi di cui all'allegata
tabella
sono ridotti del 50 per cento e l'oblazione è determinata come
segue:
a) è ridotta di un
terzo qualora le opere abusive riguardino
costruzioni o impianti destinati
all'attività industriale o
artigianale con una superficie coperta complessiva inferiore
a 3.000
metri quadrati; è invece moltiplicata per 1,5 qualora tale superficie
sia superiore a 6.000 metri quadrati;
b) è ridotta di un
terzo qualora le opere abusive riguardino
costruzioni destinate ad attività di
commercio con una superficie
complessiva inferiore a 50 metri
quadrati o con l'eventuale
superficie minima prevista a norma di legge; è
invece moltiplicata
per 1,5 o per 2 qualora tale
superficie non sia superiore,
rispettivamente, a 500 metri quadrati o a 1.500 metri quadrati;
c) è ridotta di un terzo qualora l'opera
abusiva sia destinata ad
attività sportiva, culturale o sanitaria,
o ad opere religiose o a
servizio di culto;
d) è ridotta di un terzo qualora l'opera
abusiva sia destinata ad
attività turistico-ricettiva o agri-turistica ed abbia una superficie
utile complessiva non superiore a 500
metri quadrati; è invece
moltiplicata per 1,5 qualora tale superficie
sia superiore a 800
metri quadrati;
e) è ridotta del
50 per cento qualora l'opera abusiva sia
realizzata nelle zone agricole in funzione della conduzione del fondo
e delle esigenze produttive dei
coltivatori diretti o degli
imprenditori agricoli a titolo principale.
Art. 35.
(Procedimento per la sanatoria).
La domanda di concessione o di autorizzazione
in sanatoria deve
essere presentata al comune interessato entro il termine
perentorio
di centoventi giorni dalla entrata in vigore delle leggi regionali
di
cui al secondo e terzo comma dell'art.
37, ovvero dal termine
indicato nel quarto comma dello stesso
articolo. La domanda è
corredata dalla prova dell'eseguito versamento dell'oblazione,
nella
misura dovuta secondo l'allegata tabella, ovvero di una somma pari
ad
un terzo dell'oblazione, quale prima rata.
Per le costruzioni ed altre opere, ultimate
entro il 1° ottobre
1983, la cui licenza, concessione od autorizzazione venga annullata,
ovvero dichiarata decaduta o inefficace successivamente
all'entrata
in vigore della presente legge, il decorso del termine di centoventi
giorni inizia dal giorno della notificazione
o comunicazione alla
parte interessata del relativo provvedimento.
Alla domanda devono essere allegati:
a) una descrizione delle
opere per le quali si chiede la
concessione o l'autorizzazione in sanatoria;
b) una apposita dichiarazione,
corredata da documentazione
fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi; quando
l'opera abusiva supera i 450 metri
cubi, devono altresì essere
presentati, entro il termine stabilito per il versamento della
prima
rata della oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni
e sullo
stato delle opere e una certificazione
redatta da un tecnico
abilitato all'esercizio della professione
attestante l'idoneità
statica delle opere eseguite;
c) un certificato di residenza, di data non
anteriore a tre mesi
nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 34, nonchè
copia della
dichiarazione dei redditi nell'ipotesi di
cui al primo e secondo
comma dell'art. 36;
d) un certificato di iscrizione
alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, di data
non anteriore a tre
mesi, da cui risulti che la sede dell'impresa è
situata nei locali
per i quali si chiede la concessione
in sanatoria, nelle ipotesi
previste dal quinto comma dell'art. 34;
e) la prova dell'avvenuta
presentazione all'ufficio tecnico
erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento.
Al fine della certificazione di
cui alla lettera b) del comma
precedente, il Ministro dei lavori pubblici,
con proprio decreto,
determina, entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore della
presente legge, gli accertamenti da eseguire, anche
in deroga alle
leggi 5 novembre 1971, n. 1086, 2 febbraio 1974, n. 64,
e 14 maggio
1981, n. 219, e relative normative tecniche.
Nei casi di non idoneità statica dell'opera,
deve altresì essere
presentato un progetto di adeguamento redatto da
un professionista
abilitato. In tal caso la certificazione di cui alla lettera
b) del
terzo comma deve essere presentata all'ultimazione dell'intervento
di
adeguamento.
Entro centoventi giorni
dalla presentazione della domanda,
l'interessato integra, ove necessario, la
domanda a suo tempo
presentata e provvede a versare la
seconda rata dell'oblazione
dovuta, pari ad un terzo dell'intero, maggiorato del 10 per cento.
La
terza e ultima rata, maggiorata del 10 per cento, è
versata entro i
successivi sessanta giorni.
Per le costruzioni ed altre opere di cui al primo
comma dell'art.
31, realizzate in comprensori la cui lottizzazione
sarebbe dovuta
avvenire a norma dell'art. 8 della legge 6 agosto
1967, n. 765, il
versamento dovuto per l'oblazione di cui all'art. 31 non costituisce
titolo per ottenere il rilascio della
concessione edilizia in
sanatoria, che resta subordinata anche all'impegno di partecipare pro
quota agli oneri di urbanizzazione dell'intero comprensorio
in sede
di stipula della convenzione.
Decorsi centoventi giorni dalla presentazione
della domanda e,
comunque, dopo il versamento della seconda rata dell'oblazione,
il
presentatore dell'istanza di concessione
o autorizzazione in
sanatoria può completare sotto la propria responsabilità
le opere di
cui all'art. 31 non comprese tra quelle indicate dall'art. 33.
A tal
fine l'interessato notifica al comune
il proprio intendimento,
allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa
in
ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima
di
trenta giorni dalla data della notificazione. L'avvenuto
versamento
della prima e della seconda rata, seguito da garanzia
fideiussoria
per il residuo, abilita gli istituti di credito
a concedere mutui
fondiari ed edilizi. I lavori per il completamento delle opere di cui
all'art. 32 possono essere eseguiti solo
dopo che siano stati
espressi i pareri delle competenti amministrazioni. I lavori
per il
completamento delle opere di cui al quarto comma dell'art. 32 possono
essere eseguiti solo dopo che sia stata dichiarata la disponibilità
dell'ente proprietario a concedere l'uso del suolo.
Il sindaco, esaminata la
domanda di concessione o di
autorizzazione, previ i necessari accertamenti,
invita, ove lo
ritenga necessario, l'interessato
a produrre l'ulteriore
documentazione; quindi determina
in via definitiva l'importo
dell'oblazione e rilascia, salvo in ogni caso il disposto
dell'art.
36, la concessione o l'autorizzazione in sanatoria
contestualmente
alla esibizione da parte dell'interessato
della ricevuta del
versamento all'erario delle somme a conguaglio.
Il diniego di sanatoria è notificato al richiedente.
Ogni controversia relativa all'oblazione è devoluta alla
competenza
dei tribunali amministrativi regionali, i quali possono disporre
dei
mezzi di prova previsti dall'art. 16 della legge 28 gennaio 1977,
n.
10.
Fermo il disposto del primo comma dell'art. 40 e
con l'esclusione
dei casi di cui all'art. 33, decorso
il termine perentorio di
ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima
si
intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento
di tutte le
somme eventualmente dovute a conguaglio.
Nelle ipotesi previste nell'art. 32 il termine di cui al dodicesimo
comma del presente articolo decorre
dall'emissione del parere
previsto dal primo comma dello stesso art. 32.
A seguito della concessione o autorizzazione
in sanatoria viene
altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità
anche in
deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le
opere
sanate non contrastino con le disposizioni
vigenti in materia di
sicurezza statica e di prevenzione degli incendi e degli infortuni.
Le modalità di versamento dell'oblazione
sono determinate con
decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta
giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 36.
(Rateizzazione).
Nella ipotesi di cui al terzo
e quarto comma dell'art. 34 i
soggetti che posseggono, alla data di
entrata in vigore della
presente legge, i requisiti di reddito
per essere assegnatari in
locazione di un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata, possono,
allegando l'ultima dichiarazione dei redditi presentata
da ciascun
componente il nucleo familiare, versare all'atto della presentazione
della domanda prima rata
in misura pari ad un sedicesimo
dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati
commi.
La restante parte dell'oblazione, determinata in via provvisoria,
è
suddivisa fino ad un massimo di quindici rate trimestrali
di eguale
importo.
Nella ipotesi di cui al terzo
e al quarto comma dell'art. 34 i
soggetti che posseggono, alla data di
entrata in vigore della
presente legge, i requisiti di reddito
per accedere ai mutui
agevolati dell'edilizia residenziale pubblica
possono versare la
prima rata in misura pari ad un
ottavo di quella dell'oblazione
determinata secondo il disposto dei menzionati
commi. La restante
parte dell'oblazione è suddivisa fino
ad un massimo di sette rate
trimestrali di eguale importo.
Per coloro che godono delle
agevolazioni di cui ai commi
precedenti, le rate corrisposte dopo
il 30 giugno 1985 sono
maggiorate del tasso di interesse del
dieci per cento in ragione
d'anno.
Le rate di cui ai commi precedenti
non possono comunque essere
inferiori a lire 150.000.
Il nominativo dei beneficiari è trasmesso
dal comune al Ministero
delle finanze per l'inserimento nelle categorie
di cui ai decreti
concernenti i criteri per l'effettuazione
dei controlli fiscali
globali.
Art. 37.
(Contributo di concessione).
Il versamento dell'oblazione non esime i soggetti
di cui all'art.
31, primo e terzo comma, dalla corresponsione al comune, ai fini
del
rilascio della concessione, del contributo previsto dall'art. 3 della
legge 28 gennaio 1977, n. 10, ove dovuto.
Le regioni possono modificare, ai fini della sanatoria, le norme
di
attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio
1977, n.
10; la misura del contributo di
concessione, in relazione alla
tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione
d'uso ed alla
loro localizzazione in riferimento all'ampiezza
e all'andamento
demografico dei comuni, nonchè alle loro caratteristiche geografiche,
non può risultare inferiore al 50 per
cento di quello determinato
secondo le disposizioni vigenti.
Le regioni possono inoltre prevedere
la corresponsione di un
contributo ai fini del rilascio della concessione
in sanatoria per
opere realizzate dopo il 1° settembre 1967
e prima del 30 gennaio
1977, in misura non superiore, comunque, a
quello previsto per le
opere di urbanizzazione; semprechè tali
opere non siano già state
eseguite a cura e spese degli interessati.
A scomputo totale o
parziale della quota dovuta il concessionario,
o i concessionari
eventualmente riuniti in consorzio, possono obbligarsi
a realizzare
direttamente opere di urbanizzazione indicate
dal comune, con le
modalità e le garanzie da questo stabilite.
Il potere di legiferare ai sensi
del secondo e terzo comma è
esercitato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge; decorso inutilmente tale termine
si applicano le norme
vigenti.
Art. 38.
(Effetti della oblazione e della concessione
in sanatoria).
La presentazione entro il termine perentorio della
domanda di cui
all'art. 31, accompagnata dalla attestazione
del versamento della
somma di cui al primo comma dell'art. 35, sospende
il procedimento
penale e quello per le sanzioni amministrative.
L'oblazione interamente corrisposta
estingue i reati di cui
all'art. 41 della legge 17 agosto
1942, n. 1150, e successive
modifiche, e all'art. 17 della legge 28 gennaio
1977, n. 10, come
modificato dall'art. 20 della presente legge, nonchè
quelli di cui
all'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Ove nei confronti del richiedente
la sanatoria sia intervenuta
sentenza definitiva di condanna per i
reati previsti dal comma
precedente, viene fatta annotazione della oblazione
nel casellario
giudiziale. In tale caso non si tiene conto della
condanna ai fini
dell'applicazione della recidiva e del beneficio
della sospensione
condizionale della pena.
Concessa la sanatoria, non si applicano le sanzioni amministrative,
ivi comprese le pene pecuniarie e le
sovrattasse previste per le
violazioni delle disposizioni in materia
di imposte sui redditi
relativamente ai fabbricati abusivamente eseguiti,
sempre che le
somme dovute a titolo di oblazione
siano state corrisposte per
intero.
I soggetti indicati nell'art. 6 della presente legge,
diversi dal
proprietario, che intendano fruire dei
benefici penali di cui al
presente articolo ovvero di quelli di
cui al successivo art. 39,
devono presentare al comune autonoma domanda
di oblazione, con le
modalità di cui all'art. 35.
La somma dovuta viene determinata nella
misura del 30 per cento
rispetto a quella applicabile al proprietario ai sensi dell'art. 34.
Si applicano le procedure previste dagli articoli 35 e 36.
Art. 39.
(Effetti del diniego di sanatoria).
L'effettuazione dell'oblazione, qualora
le opere non possano
conseguire la sanatoria, estingue i reati
contravvenzionali. Le
sanzioni amministrative consistenti nel pagamento
di una somma di
denaro sono ridotte in misura corrispondente all'oblazione versata
se
l'interessato dichiari di rinunciare al rimborso.
Art. 40.
(Mancata presentazione dell'istanza).
Se nel termine prescritto non viene presentata
la domanda di cui
all'art. 31 per opere abusive realizzate in totale
difformità o in
assenza della licenza o concessione, ovvero se la domanda presentata,
per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze
riscontrate,
deve ritenersi dolosamente infedele, gli
autori di dette opere
abusive non sanate sono soggetti alle sanzioni di cui al
capo I. Le
stesse sanzioni si applicano se, presentata
la domanda, non viene
effettuata l'oblazione dovuta. In ogni
altra diversa ipotesi di
abusivismo, la tardiva presentazione della
domanda di sanatoria,
comunque nel termine massimo di un anno dall'entrata in vigore
della
presente legge, comporta il pagamento di una
somma pari al doppio
della oblazione.
Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi
quelli
di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia
o
di servitù, relativi ad edifici o loro parti sono nulli e non
possono
essere rogati se da
essi non risultano, per dichiarazione
dell'alienante, gli estremi della concessione ad
edificare o della
licenza edilizia o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi
dell'art. 31 ovvero se agli atti stessi
non viene allegata copia
conforme della relativa domanda, corredata della prova
dellavvenuto
versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto
comma
dell'art. 35. Per le opere iniziate anteriormente
al 2 settembre
1967, in luogo degli estremi della
licenza edilizia può essere
prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
rilasciata
dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi
e per gli effetti
dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera
risulti iniziata in data anteriore al
2 settembre 1967. Tale
dichiarazione può essere ricevuta e
inserita nello stesso atto,
ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo.
Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente
da indicarsi o da allegarsi non sia dipesa dalla insussistenza
della
concessione o dalla inesistenza della
domanda di concessione in
sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi
sono stati stipulati,
essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante
atto successivo, redatto nella stessa
forma del precedente, che
contenga la menzione omessa
o al quale siano allegate la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia
della domanda
indicate nel comma precedente.
Si applica in ogni caso il disposto del terzo comma dell'art.
17.
Art. 41.
(Esecuzione delle sanzioni ai fini della commerciabilità
dei beni).
Ai fini della commerciabilità dei beni,
possono essere stipulati
gli atti aventi per oggetto diritti reali relativi ad immobili
per i
quali sia esibita idonea certificazione
rilasciata dall'autorità
competente che attesti l'avvenuto
integrale adempimento delle
prescrizioni dei provvedimenti sanzionatori
adottati ai sensi del
secondo comma dell'art. 41 della legge
17 agosto 1942, n. 1150,
modificato dall'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e del nono
e dell'undicesimo comma dell'art. 15 delle legge 28 gennaio 1977,
n.
10. Degli estremi dei documenti esibiti dovrà farsi menzione
in atto;
si applica in ogni caso il disposto dell'ultimo comma
dell'art. 17
della presente legge.
Il pagamento delle sanzioni pecuniarie produce gli
effetti di cui
al penultimo comma dell'art. 35.
La certificazione di cui al primo
comma è rilasciata dalla
competente autorità entro trenta giorni
dalla presentazione della
domanda; trascorso inutilmente tale
termine, essa può essere
sostituita da una dichiarazione dell'alienante attestante l'avvenuto
integrale adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti di
cui al
primo comma, accompagnata dalla copia
conforme della domanda di
rilascio della certificazione.
Art. 42.
(Prevalenza sulle leggi speciali).
Le disposizioni del presente
capo prevalgono sulla diversa
disciplina procedimentale stabilita dalla legge 16
aprile 1973, n.
171, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1073,
n. 791.
Art. 43.
(Procedimenti in corso).
L'esistenza di provvedimenti sanzionatori
non ancora eseguiti,
ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione,
non impedisce il conseguimento della sanatoria.
Agli effetti delle disposizioni di
cui al presente capo si
considerano inoppugnabili i provvedimenti per i quali è
intervenuta
sentenza del Consiglio di Stato ancorchè sia pendente
il termine per
il ricorso alla Corte di cassazione
per motivi attinenti alla
giurisdizione.
In ogni caso non sono ripetibili le somme
già riscosse e restano
ferme le altre sanzioni già
eseguite, ancorchè in forza di
provvedimenti non ancora inoppugnabili.
Le somme versate si scomputano dal contributo di concessione.
Possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per
effetto di
provvedimenti amministrativi o giurisdizionali
limitatamente alle
strutture realizzate e ai lavori che siano
strettamente necessari
alla loro funzionalità. Il tempo
di commissione dell'abuso e di
riferimento per la determinazione dell'oblazione
sarà individuato
nella data del primo provvedimento amministrativo o giurisdizionale.
La medesima disposizione per determinare l'oblazione è applicabile
in
ogni caso in cui i suddetti provvedimenti
abbiano interrotto le
attività edificatorie.
Art. 44.
(Sospensione dei procedimenti).
Dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino alla
scadenza dei termini fissati
dall'art. 35, sono sospesi i
procedimenti amministrativi e la loro
esecuzione, quelli penali
nonchè quelli connessi all'applicazione dell'art.
15 della legge 6
agosto 1967, n. 765, attinenti al presente capo.
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 45.
(Aziende erogatrici di servizi pubblici).
é vietato a tutte le aziende
erogatrici di servizi pubblici
somministrare le loro forniture per l'esecuzione
di opere prive di
concessione, nonchè ad opere prive di concessione ad edificare
per le
quali non siano stati stipulati
contratti di somministrazione
anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare
alla domanda copia
del titolo che lo ha abilitato a costruire o, per le opere
abusive,
copia della domanda di concessione in
sanatoria, corredata della
prova del pagamento delle somme dovute
a titolo di oblazione per
intero nella ipotesi dell'art. 13 e limitatamente alle prime due rate
nella ipotesi dell'art. 35. Il contratto stipulato in difetto di tali
documenti è nullo e il funzionario dell'azienda
erogatrice, cui sia
imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto
alle pene
comminate dall'art. 17, lettera b), della legge 28 gennaio
1977, n.
10, come modificato dall'art. 20 della presente legge.
Art. 46.
(Benefici fiscali).
In deroga alle disposizioni di cui all'art. 41-ter
della legge 17
agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'art. 15 della
legge 6 agosto
1967, n. 765, le agevolazioni tributarie
in materia di tasse ed
imposte indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati
dopo
l'entrata in vigore della presente legge, qualora ricorrano
tutti i
requisiti previsti dalle vigenti disposizioni
agevolative ed a
condizione che copia conforme del provvedimento di
sanatoria venga
presentata, contestualmente
all'atto da registrare,
all'amministrazione cui compete la registrazione.
In mancanza del
provvedimento definitivo di sanatoria,
per conseguire in via
provvisoria le agevolazioni deve essere prodotta,
al momento della
registrazione dell'atto, copia della domanda
di concessione o di
autorizzazione in sanatoria presentata al comune,
con la relativa
ricevuta rilasciata dal comune stesso. Alla scadenza di ogni anno dal
giorno della presentazione della domanda suddetta, l'interessato,
a
pena di decadenza dai benefici, deve
presentare all'ufficio del
registro copia del provvedimento definitivo
di sanatoria o, in
mancanza di questo, una dichiarazione del comune che attesti
che la
domanda non ha ancora ottenuto definizione.
In deroga alle disposizioni di
cui al citato art. 41-ter della
legge 17 agosto 1942, n. 1150,
per i fabbricati costruiti senza
licenza o in contrasto con la stessa ovvero
sulla base di licenza
successivamente annullata si applica l'esenzione dall'imposta
locale
sui redditi, qualora ricorrano i requisiti
tipologici di inizio e
ultimazione delle opere in virtù dei quali sarebbe
spettata, per il
periodo di dieci anni a decorrere
dall'entrata in vigore della
presente legge. L'esenzione si applica a condizione che l'interessato
ne faccia richiesta all'ufficio distrettuale delle
imposte dirette
del suo domicilio fiscale, allegando copia della domanda indicata nel
comma precedente con la relativa ricevuta rilasciata dal comune. Alla
scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione
della domanda
suddetta, l'interessato, a pena di decadenza
dai benefici, deve
presentare all'ufficio distrettuale delle imposte dirette
copia del
provvedimento definitivo di sanatoria o, in mancanza di
questo, una
dichiarazione del comune che attesti che la
domanda non ha ancora
ottenuto definizione.
La omessa o tardiva presentazione del provvedimento
di sanatoria
comporta il pagamento dell'imposta locale sui redditi e
delle altre
imposte dovute nella misura ordinaria, nonchè degli interessi
di mora
stabiliti per i singoli tributi.
Il rilascio, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente
capo
IV, della concessione e della autorizzazione
in sanatoria, per le
opere o le parti di
opere abusivamente realizzate, produce
automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti
dalle
vigenti disposizioni agevolative, la cessazione
degli effetti dei
provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall'art.
15 della
legge 6 agosto 1967, n. 765.
In attesa del provvedimento definitivo
di sanatoria, per il
conseguimento in via provvisoria degli effetti
previsti dal comma
precedente, deve essere prodotta da parte
dell'interessato alle
amministrazioni finanziarie competenti
copia autenticata della
domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria,
corredata
della prova del pagamento delle somme dovute fino
al momento della
presentazione della istanza di cui al presente comma.
Non si fa comunque luogo al
rimborso dell'imposta locale sui
redditi e delle altre imposte eventualmente già pagate.
Art. 47.
(Diritti dell'acquirente).
L'acquirente di un immobile o di parte di esso, anche sulla base
di
contratto preliminare di vendita con sottoscrizioni autenticate,
ha
diritto di prendere visione presso gli uffici comunali
di qualsiasi
documento relativo all'immobile
stesso e di ottenere ogni
certificazione relativa.
L'eventuale rifiuto da parte degli uffici comunali deve constare
da
atto scritto.
Art. 48.
(Disposizione transitoria).
Per le opere interne alle costruzioni,
definite dall'art. 26,
realizzate prima dell'entrata in vigore della
presente legge o in
corso di realizzazione alla medesima data, il proprietario dell'unità
immobiliare deve presentare al sindaco una relazione che asseveri
le
opere compiute, a firma di
un professionista abilitato alla
progettazione, entro il termine di trenta
giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.
Art. 49.
(Sanatorie regionali).
Coloro che abbiano già conseguito sanatorie in base
alla normativa
regionale vigente hanno diritto a detrarre
l'importo delle somme
versate dal contributo di cui al
primo comma dell'art. 37 della
presente legge.
Art. 50.
(Variazioni di bilancio).
Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 51.
(Determinazione delle superfici).
I riferimenti alle superfici previsti
dalla presente legge sono
computati in conformità ai parametri di cui al decreto
ministeriale
10 maggio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
maggio 1977,
n. 146.
Ai fini del calcolo dell'oblazione
non sono computati i volumi
tecnici delle costruzioni nonchè quelli relativi a serbatoi,
cabine o
simili realizzati nell'ambito di stabilimenti soggetti
a regime di
concessione di pubblica utilità
o servizio pubblico, la cui
realizzazione sia prevista dal decreto di concessione emesso
previo
consenso dell'amministrazione comunale.
Art. 52.
(Iscrizione al catasto).
Alla domanda per il rilascio del certificato
di abitabilità o di
agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione
presentata
per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni
dell'art. 6 del regio decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Le opere ultimate entro la data di entrata in vigore della presente
legge che non siano state iscritte al catasto, ovvero le
variazioni
non registrate, devono essere denunciate, ai sensi degli articoli 3
e
20 del regio decreto-legge 13 aprile
1939, n. 652, e successive
modificazioni e integrazioni, entro novanta giorni
dall'entrata in
vigore della presente legge, previa corresponsione dei diritti dovuti
nella misura vigente.
Per le dichiarazioni presentate successivamente
al termine di cui
al precedente comma è dovuto il diritto fisso di lire 250.000.
Tabella
=======================Ð=========================
| PERIODI IN CUI L'ABUSO é
| STATO COMMESSO
+-----------+------------+------------
| Fino al 1°| Dal 2 | Dal
30
| settembre | settembre | gennaio
| 1967 | 1967 al 29 | 1977 al 1°
TIPOLOGIA DELL'ABUSO
| |gennaio
1977|ottobre 1983
+-----------+------------+------------
| Misura | Misura |
Misura
| della | della |
della
| oblazione | oblazione | oblazione
| |
|
-------------------------------+-----------+------------+------------
1. Opere realizzate in assenza |
| |
o difformità della licenza e- |
| |
dilizia o concessione e non |
| |
conformi alle norme urbanisti-|
| |
che ed alle prescrizioni degli|
| |
strumenti urbanistici.
|L. 5.000 mq|L. 25.000 mq|L. 36.000 mq
| |
|
2. Opere realizzate senza li- |
| |
cenza edilizia o concessione o|
| |
in difformità da questa, ma |
| |
conformi alle norme urbanisti-|
| |
che ed alle prescrizioni degli|
| |
strumenti urbanistici alla |
| |
data di entrata in vigore del-|
| |
la presente legge.
|L. 3.000 mq|L. 15.000 mq|L. 25.000 mq
| |
|
3. Opere realizzate senza li- |
| |
cenza edilizia o concessione o|
| |
in difformità da questa, ma |
| |
conformi alle norme urbanisti-|
| |
che ed alle prescrizioni degli|
| |
strumenti urbanistici al mo- |
| |
mento dell'inizio dei lavori. |L. 2.000 mq|L. 12.000 mq|L. 20.000
mq
| |
|
4. Opere realizzate in diffor- |
| |
mità dalla licenza edilizia o |
| |
concessione che non comportino|
| |
aumenti della superficie utile|
| |
o del volume assentito; opere |
| |
di ristrutturazione edilizia |
| |
come definite dall'art. 31, |
| |
lettera d), della legge n. 457|
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del 1978, realizzate senza li-|
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cenza edilizia o concessione o|
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in difformità da essa; opere |
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che abbiano determinato muta- |
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mento di destinazione d'uso. |L. 1.500 mq|L. 4.000
mq|L. 8.000 mq
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5. Opere di restauro e di risa-|
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namento conservativo come de- |
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finite dall'art. 31 lettera |
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c), della legge n. 457 del |
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1978, realizzate senza licenza|
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edilizia o autorizzazione o in|
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difformità da esse, nelle zone|
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omogenee A di cui all'art 2 |
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del decreto ministeriale 2 |
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aprile 1968, qualora non trat-|
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tisi di interventi finalizzati|
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all'adeguamento igienico e |
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funzionale.
|L. 1.500 mq|L. 4.000 mq|L. 8.000 mq
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6. Opere di restauro e di risa-|
| |
namento conservativo, come de-|
| |
finite dall'art. 31, lettera |
| |
c), della legge n. 457 del |
| |
1978, realizzate senza licenza|
| |
edilizia o autorizzazione o in|
| |
difformità da essa.
|L. 1.000 mq|L. 2.500 mq|L. 5.000 mq
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7. Opere di manutenzione |
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straordinaria, come definite |
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dall'art. 31, lettera b), |
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della legge n. 457 del 1978, |
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realizzate senza licenza edi- |
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lizia o autorizzazione o in |
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difformità da essa.
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Opere o modalità di esecuzione|
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non valutabili in termini di |
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superficie o di volume e va- |
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rianti di cui all'art. 15 del-|
| |
la presente legge.
|L. 100.000 |L. 200.000 |L. 450.000 |
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