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Parliamo di impianti elettrici
Ogni costruzione ha bisogno di impianti tecnici per essere fruibile adeguatamente. Tra i più importanti figura l'impianto elettrico la cui realizzazione è regolata attualmente da precise norme di legge (n.46/90). Con essa vengono definiti i tipi di edifici, i tipi di intervento, i soggetti, le caratteristiche di un impianto adeguato alle norme di sicurezza, l'obbligatorietà o meno del progetto, la dichiarazione di conformità. 
Nei paragrafi seguenti si parlerà di ognuno degli argimenti menzionati, rimandando ad un'altra pagina per lo schema della dichiarazione di conformità secondo lo schema ministeriale.
Altre pagine inerenti sul sito: 
 villini 
 restauro 
 parliamo di ristrutturazioni 
 scheda DIA (denuncia di inizio attività) 
 legge n.46/1990 (norme per la sicurezza degli impianti) 
 DPR n.447/1991 (regolamento per la sicurezza degli impianti) 
 legge n.10/1991 (piano energetico nazionale) 
 DPR n.392/1994 (riconoscimento imprese installatrici) 
 software VALVEN (stima immobili) 
 software CONDOM (gestione condomini + centinaia di sentenze) 
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Indice degli argomenti della pagina: 
- I tipi di edifici per la legge (civili e di altro genere)
- I tipi di intervento individuati (manutenzione, ampliamento, trasformazione, installazione)
- I soggetti della legge (committente, impresa, professionista, comune, altri enti pubblici)
- L'impianto adeguato (quali requisiti deve avere)
- Progetto di impianto elettrico per unità immobiliare ad uso civile (obbligatorietà o meno del progetto)
- Progetto di impianto elettrico nei servizi condominiali (obbligatorietà o meno del progetto, dichiarazione)
- Lampade fluorescenti a catodo freddo
- Impianti elettronici (tipologie)
- Progetto di impianto elettrico in altri edifici (obbligatorietà o meno del progetto)
- Quando occorre la dichiarazione di conformità (impianti nuovi e manutenzione)
- Dichiarazione di conformità (come redigerla e a chi presentarla)
 
Un consiglio
Per una completa informazione sul tema si consiglia di leggersi tutte le leggi relative all'argomento. In questo sito è possibile reperirle nell'apposita scheda delle leggi (aggiornata continuamente). In alternativa si può chiedere una consulenza per un tuo caso particolare o per maggiore sicurezza sul come procedere. 
Oltre alle leggi esistono altre sezioni che trattano approfondimenti di vario genere: ci sono centinaia di pagine a disposizione ed è meglio spendere qualche minuto in più qui invece che andare alla ricerca senza punti di riferimento. 

Google 
 
Web  www.softwareparadiso.it 

I tipi di edifici per la legge
 
edifici civili altri edifici
- uso abitativo 
- studio professionale 
- sede di persone giuridiche private 
- associazioni 
- circoli 
- conventi
- sedi disocietà 
- attività industriale 
- attività commerciale 
- attività agricola 
- attività di produzione 
- attività di intermediazione di beni o servizi 
- edifici di culto 
- uffici 
- scuole 
- luoghi di cura 
- magazzini 
- depositi 
- immobili destinati a pubbliche finalità 
- immobili dello Stato o di Enti (pubblici,territoriali,istituzionali o economici)
I tipi di intervento individuati
 
manutenzione straordinariua ampliamento trasformazione installazione manutenzione ordinaria
il lavoro deve esserre eseguito da impresa abilitata, in possesso dei requisiti tecnico-professionali il lavoro deve esserre eseguito da impresa abilitata, in possesso dei requisiti tecnico-professionali il lavoro deve esserre eseguito da impresa abilitata, in possesso dei requisiti tecnico-professionali il lavoro deve esserre eseguito da impresa abilitata, in possesso dei requisiti tecnico-professionali non soggetto alla legge 46/90
alla fine del lavoro l'impresa deve rilasciare la dichiarazione di conformità alla fine del lavoro l'impresa deve rilasciare la dichiarazione di conformità alla fine del lavoro l'impresa deve rilasciare la dichiarazione di conformità alla fine del lavoro l'impresa deve rilasciare la dichiarazione di conformità .
I soggetti della legge
Con la legge 5/3/1990 n.46 (norme per la sicurezza degli impianti) e con i successivi DPR 6/12/1991 n.447 e 18/4/1994 n.392 i Comuni sono diventati soggetti attivi ai fini della sicurezza degli impianti elettrici.
Nell'applicazione della legge rientrano comunque vari altri soggetti, ognuno per le proprie competenze e con le proprie responsabilità:
- il committente (il proprietario dell'immobile o l'amministratore del condominio)
- l'impresa installatrice o costruttrice di impianti
- il professionista (iscritto al relativo albo professionale e con competenza nella progettazione degli impianti
- il Comune
- l'ISPELS (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro)
- l'ASL (Azienda Sanitaria Locale)
- i Vigili del Fuoco
- la CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura)
- la CPA (Commissione Provinciale dell'Artigianato)
- l'UPICA (Uffici Provinciali dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato).

Le imprese e ditte che installano gli impianti devono essere regolarmente iscritte al Registro Ditte della Camera di Commercio o all'Albo delle Imprese Artigiane (CPA), devono essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla legge e dell'abilitazione all'installazione, trasformazione,ampliamento e manutenzione degli impianti.
I professionisti che progettano gli impianti devono essere iscritti ai rispettivi Albi Professionali, devono esercitare la professione nell'ambito delle rispettive competenze professionali e devono redigere i progetti secondo la buona tecnica professionale.
"I progetti devono contenere gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici, nonchè una relazione sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Si considerano redatti secondo la buona tecnica professionale i progetti elaborati in conformità alle indicazioni delle guide dell'Ente Italiano di Unificazione (UNI) e del CEI" (DPR 447/91 ART.4, comma 2). Il CEI è il Comitato Elettrotecnico Italiano con sede a Milano.
Il Comune riceve il progetto dell'impianto, se previsto, riceve la dichiarazione di conformità, attiva i controlli necessari, rilascia alla fine il certificato di abitabilità o di agibilità.

L'impianto adeguato
Un impianto elettrico è adeguato quando:
- possiede un dispositivo di sezionamento posto all'origine dell'impianto (interruttore generale)
- possiede dispositivi di protezione contro le sovracorrenti (interruttori automatici, fusibili, ecc.)
- possiede la protezione contro i contatti indiretti (dispositivo differenziale coordinato con l'impianto di terra) oppure interruttore differenziale con Idn <= 0,03 A
- possiede le protezioni contro i contatti diretti (isolamenti, involucri, ecc.)
Diversamente l'impianto elettrico dovrà essere adeguato.

Progetto di impianto elettrico per unità immobiliare ad uso civile
Sulla obbligatorietà o meno del progetto il tecnico deve rilasciare apposita dichiarazione.
 
superficie <= 400 mq progetto non obbligatorio
superficie > 400 mq obbligo del progetto
superficie <= 400 mq ma con centrale termica a gas >34,8 kw obbligo del progetto
superficie <= 400 mq ma con classe compartimento antincendio 30 obbligo del progetto
superficie <= 400 mq ma con locale adibito ad uso medico obbligo del progetto
Progetto di impianto elettrico nei servizi condominiali
Sulla obbligatorietà o meno del progetto il tecnico deve rilasciare apposita dichiarazione.
 
potenza impegnata <= 6 kw progetto non obbligatorio
potenza impegnata > 6 kw obbligo del progetto
potenza impegnata <= 6 kw ma con classe compartimento antincendio >= 30 obbligo del progetto
potenza impegnata <= 6 kw ma con centrale termica a gas > 34,8 kw obbligo del progetto
potenza impegnata <= 6 kw ma con autorimessa avente più di 9 autoveicoli obbligo del progetto
potenza impegnata <= 6 kw ma con box auto > 9 che non si affacciano su spazio a cielo aperto obbligo del progetto
potenza impegnata <= 6 kw ma con box auto > 9 che si affacciano su spazio a cielo aperto progetto non obbligatorio
Lampade fluorescenti a catodo freddo
Possono verificarsi vari casi in cui devono essere progettati gli impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo negli edifici ad uso civile. Tali lampade sono quelle funzionanti ad alta tensione ed utilizzate per decorazioni, insegne luminose ed illuminazione.
L'importante è ricordare quando non è necessario il progetto, diversamente occorre sempre.
Il progetto non è obbligatorio quando la potenza complessiva resa dagli alimentatori non superi 1200 VA e non sono collegati ad impianti per i quali è obbligatorio il progetto. Il tecnico deve rilasciare apposita dichiarazione.

Impianti elettronici
Per impianto elettronico si intende la parte comprendente tutte le componenti necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa, funzionanti a bassissima tensione. Gli impianti antintrusione rientrano tra questi.
 
edificio civile
esiste l'obbligo del progetto per l'impianto elettrico?
.
SI
NO
progetto non obbligatorio
NO
---
non si applica la legge n.46/90
SI
SI
obbligo del progetto
Progetto di impianto elettrico in altri edifici
Nel caso di locali adibiti ad uso diverso da quello civile (vedi tabella sopra) è previsto il progetto secondo il seguente specchietto:
 
superficie <= 200 mq progetto non obbligatorio
superficie > 200 mq obbligo del progetto
superficie <= 200 mq ma con impianto avente propria cabina di trasformazione obbligo del progetto
superficie <= 200 mq ma con luogo a maggior rischio in caso d'incendio obbligo del progetto
superficie <= 200 mq ma con locale adibito ad uso medico obbligo del progetto
superficie <= 200 mq ma con luogo avente pericolo di esplosione obbligo del progetto
Quando occorre la dichiarazione di conformità
 
impianto nuovo?
sono stati effettuati lavori elettrici?
i lavori riguardano l'ordinaria manutenzione?
.
SI
---
---
si deve rilasciare la dichiarazione di conformità
NO
SI
NO
si deve rilasciare la dichiarazione di conformità
NO
NO
---
non occorre rilasciare la dichiarazione di conformità
NO
SI
SI
non occorre rilasciare la dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità
Alla fine dei lavori l'installatore deve rilasciare la Dichiarazione di Conformità come richiesto dalla legge 46/90. Essa deve essere redatta secondo il modello ministeriale in quattro copie sottoscritte dal titolare dell'impresa installatrice e dal responsabile tecnico. Tali copie dovranno essere consegnate al committente ed agli enti come indicato di seguito:

se già esiste un certificato di abitabilità o agibilità dell'edificio
4 copie di cui: una all'installatore una al committente 
una al Comune 
una alla Camera di Commercio
se il certificato di abitabilità o agibilità non esiste
4 copie di cui: una all'installatore una alla Camera di Commercio due al committente di cui: una al Comune