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Riconoscimento delle imprese installatrici di impianti
(DPR 18 aprile 1994, n.392)
 Parti e argomenti della scheda: 
Art. 1 – Oggetto del regolamento 
Art. 2 – Definizioni 
Art. 3 – Denincia di inizio attività da parte delle imprese 
Art. 4 – Verifiche 
Art. 5 – Dichiarazione di conformità 
Art. 6 – Adeguamento mediante atto di notorietà 
Art. 7 – Norme abrogate 
Art. 8 – Entrata in vigore
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D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392 
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 giugno 1994, n. 141, S.O.)
     
       Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza
     
     

                                     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

    Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
    Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
    Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9; 
    Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447; 
    Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994; 
    Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti in data 5 aprile 1994; 
    Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994; 
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994; 
    Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
    Emana il seguente regolamento: 

    1. Oggetto del regolamento. 

    1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di accertamento, riconoscimento e certificazione dei requisiti tecnico-professionali nei confronti delle imprese abilitate alla trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e procedimenti collegati. . 

    2. Definizioni. 

    1. Ai sensi del presente regolamento, per "legge", si intende la legge 5 marzo 1990, n. 46, per "camera di commercio", si intende la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 

    3. Denuncia di inizio di attività da parte delle imprese (articolo abrogato dall'art. 15, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558) 

    1. [Le imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2 della legge che intendono esercitare alcune o tutte le attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della legge, presentano, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2, decimo comma della legge 24 dicembre 1993, n. 537, denuncia di inizio delle attività stesse indicando, con riferimento alle lettere dell'articolo 1 e alle relative singole voci, quali esse 
    effettivamente siano e dichiarandosi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge. 

    2. Le imprese artigiane presentano la denuncia direttamente alle commissioni provinciali per l'artigianato, unitamente alla domanda di iscrizione al relativo albo ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana; le altre imprese presentano la denuncia direttamente alla camera di commercio, che provvede all'iscrizione nel registro delle ditte di cui al testo unico 20 settembre 1934, n. 2011. 

    3. Le imprese alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento secondo modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il certificato è rilasciato, secondo competenza, dalle commissioni provinciali e dalla camera di commercio, che svolgono anche le attività di verifica di cui all'articolo 19 citato. 

    4. Copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9 della legge, sottoscritta anche dal responsabile tecnico, è inviata a cura dell'impresa alla camera di commercio nella cui circoscrizione l'impresa stessa ha la propria sede]. 

    4. Verifiche. 

    1. Le verifiche previste dall'articolo 14, comma 1, della legge dovranno essere effettuate dai comuni aventi più di diecimila abitanti nella misura non inferiore al 10% del numero di certificati di abitabilità o agibilità rilasciati annualmente. 

    5. Dichiarazione di conformità. 

    1. I responsabili degli uffici tecnici delle aziende non installatrici che posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 3 della legge, e che siano preposti alla sicurezza e alla realizzazione degli impianti aziendali possono rilasciare, per tali impianti, la dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 9 della legge e dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447. 

    6. Adeguamento mediante atto di notorietà e dichiarazione sostitutiva. 

    1. Per gli impianti comuni degli edifici di civile abitazione già conformi al dettato della legge al momento della entrata in vigore della medesima, per lavori completati antecedentemente, i responsabili dell'amministrazione degli stessi possono dimostrare l'avvenuto adeguamento mediante atto di notorietà, sottoscritto davanti ad un pubblico ufficiale, nel quale siano indicati gli adeguamenti effettuati. 

    2. I proprietari delle singole unità abitative che siano nella condizione di cui al comma precedente possono produrre analoga dichiarazione, che ha valore sostitutivo del certificato di conformità di cui all'articolo 9 della legge. 

    7. Norme abrogate. 

    1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli articoli 4, 5, 15, commi 2 e 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, e gli articoli 3, e 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447. 

    8. Entrata in vigore. 

    1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.