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Regolamento per l'emissione delle fatture elettroniche verso la pubblica amministrazione
allegato D: codici ufficio
(Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n.55)
 Parti e argomenti della scheda: 
Si riporta l'allegato C sui codici ufficio per le fatture elettroniche, di cui al decreto n.55 del 3 aprile 2013.
Il testo del decreto può essere visualizzato in questa pagina.
Tutti gli allegati al regolamento sono raggiungibili tramite i seguenti link:

Guida pratica su come fare una fattura digitale per la pubblica amministrazione.
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                            ALLEGATO "D"
 
 
                           CODICI UFFICIO
 
 
                              SOMMARIO
1. PREMESSA
2. IDENTIFICAZIONE UNIVOCA
3. MODALITA' D'IDENTIFICAZIONE
4. PROCESSO DI CARICAMENTO/AGGIORNAMENTO  DEI  CODICI  IDENTIFICATIVI
DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'IPA
5. INDICAZIONI OPERATIVE
 
 
1. PREMESSA
  Il presente documento descrive, ai fini della  ricezione  da  parte
delle amministrazioni interessate  delle  fatture  elettroniche  come
previsto dalla Legge 24 dicembre  2007,  n.  244  (Legge  Finanziaria
2008), le regole di identificazione univoca degli uffici  centrali  e
periferici delle amministrazioni destinatari  della  fatturazione  di
cui  all'articolo  1,  comma  213,  lettera  a)  della  citata  legge
finanziaria.
  Per favorire l'attuazione delle presenti regole,  entro  30  giorni
dalla pubblicazione del presente Regolamento, sono  fornite  apposite
specifiche operative  disponibili  sul  sito  www.indicepa.gov.it  ed
anche   accessibili   dal   sito   del   Sistema   di    Interscambio
www.fatturazione.gov.it.
  Tali  specifiche  tecniche  vengono   predisposte   ed   aggiornate
dall'Agenzia per l'Italia digitale sentita l'Agenzia delle Entrate  e
la Ragioneria Generale dello Stato.
 
2. IDENTIFICAZIONE UNIVOCA
  Per consentire al  Sistema  di  Interscambio  (SDI)  di  recapitare
correttamente le fatture a tutti i soggetti, di cui all'art. 1  comma
1 del presente regolamento, i destinatari della  fattura  elettronica
devono essere identificati univocamente.
 
3. MODALITA' D'IDENTIFICAZIONE
  La codifica, ai fini  dell'identificazione  dei  soggetti,  e  loro
uffici,  di  cui  all'art.  1  comma  1  del  presente   regolamento,
destinatari della fattura, e' costituita dal codice univoco assegnato
allo specifico  ufficio  dell'Amministrazione,  Ente  o  Societa'  di
appartenenza dall'IPA. Tale codifica deve essere utilizzata  in  fase
di predisposizione della fattura elettronica.
  Gli uffici, di cui sopra, devono essere censiti,  nel  rispetto  di
quanto disposto dall'articolo 57 bis ( commi 1-3)  del  CAD  (decreto
legislativo n. 82 del 2005 e successive  modifiche)  e  dalle  regole
tecniche di cui al DPCM del 31 ottobre 2000 pubblicato su  GU  n.  ro
272 del 21 novembre 2000, nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni
(IPA), istituito con DPCM del 31 ottobre 2000, art. 11, contenente le
informazioni relative  alle  strutture  organizzative  ed  alle  aree
organizzative omogenee dei soggetti accreditati.
  Pertanto  l'anagrafica   di   riferimento   per   la   fatturazione
elettronica   e'   rappresentata    dall'Indice    delle    Pubbliche
Amministrazioni  (IPA),  dove  devono  essere  riportate,  e   tenute
aggiornate, dai soggetti interessati, le  informazioni  necessarie  a
garantire il corretto recapito delle fatture elettroniche.
 
4. PROCESSO DI CARICAMENTO/AGGIORNAMENTO  DEI  CODICI  IDENTIFICATIVI
DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'IPA
  Il processo di caricamento dei dati sull'IPA e  di  gestione  degli
eventi di inserimento/modifica, deve essere svolto secondo  modalita'
e tempi compatibili con le esigenze della fatturazione elettronica.
  Il  processo  di  inserimento/modifica  dei   dati   dei   soggetti
interessati sull'IPA e' a carico di quest'ultimi sulla base e secondo
le procedure e le modalita' operative previste in ambito IPA.
  In particolare in applicazione del disposto all'art. 3 del presente
regolamento, i soggetti, di cui all'art. 1  comma  1  sono  tenuti  a
ottenere dall'IPA i codici  ufficio  di  destinazione  delle  fatture
elettroniche ed a darne comunicazione ai fornitori che hanno  obbligo
di utilizzarli in sede di  emissione  della  fattura  da  inviare  al
Sistema di Interscambio.
  Qualora il soggetto  di  cui  sopra  non  provveda  tempestivamente
all'inserimento/aggiornamento degli  uffici  destinatari  di  fatture
sara'  responsabile  del  mancato  recapito  delle  fatture  e,  come
disciplinato dal comma 3 dell'art. 57 bis del decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82, recante il Codice  dell'amministrazione  digitale,
come modificato dal comma 18 dell'art. 57 del decreto legislativo  30
dicembre 2010,  n.  235,  la  mancata  comunicazione  degli  elementi
necessari al completamento dell'indice e del  loro  aggiornamento  e'
valutata   ai   fini    della    responsabilita'    dirigenziale    e
dell'attribuzione  della  retribuzione  di  risultato  ai   dirigenti
responsabili.
 
5. INDICAZIONI OPERATIVE
  Per favorire  l'attuazione  delle  presenti  regole,  sono  fornite
apposite    specifiche    operative,     disponibili     sul     sito
www.indicepa.gov.it.   Tali   specifiche   vengono   predisposte   ed
aggiornate dall'Agenzia per l'Italia digitale, sentite la  Ragioneria
Generale dello Stato e l'Agenzia delle Entrate.
  La documentazione tecnica descrive in dettaglio  le  modalita'  per
l'inserimento, l'aggiornamento  e  la  pubblicazione  delle  suddette
informazioni.

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