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Regolamento per l'emissione delle fatture elettroniche verso la pubblica amministrazione
allegato C: linee guida
(Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n.55)
 Parti e argomenti della scheda: 
Si riporta l'allegato C sulle linee guida per le fatture elettroniche, di cui al decreto n.55 del 3 aprile 2013.
Il testo del decreto può essere visualizzato in questa pagina.
Tutti gli allegati al regolamento sono raggiungibili tramite i seguenti link:

Guida pratica su come fare una fattura digitale per la pubblica amministrazione.
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                            ALLEGATO "B"
 
 
                           REGOLE TECNICHE
 
 
 
                               INDICE
 
1. PREMESSA
2. MODALITA' DI EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
3. MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
  3.1 TRASMISSIONE DELLA FATTURA
4. MODALITA' DI INTERAZIONE CON IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO
  4.1 PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO RICEVENTE
  4.2 PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO TRASMITTENTE
  4.3 PROCEDURA DI INVIO DELLA FATTURA AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO
  4.4 PROCEDURA DI INOLTRO DELLA FATTURA  DA  PARTE  DEL  SISTEMA  DI
INTERSCAMBIO
  4.5 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICEVUTE E DELLE NOTIFICHE
5. CONTROLLI EFFETTUATI DAL SISTEMA DI INTERSCAMBIO
 
 
 
1. PREMESSA
  Il presente documento descrive le regole tecniche  delle  soluzioni
informatiche da utilizzare per l'emissione e  la  trasmissione  delle
fatture di cui all'articolo 1, comma 213, lettera b), della legge  24
dicembre  2007,  n.  244,   nonche'   quelle   idonee   a   garantire
l'attestazione della data, l'autenticita' dell'origine e l'integrita'
del contenuto della fattura elettronica di cui all'articolo 1,  comma
213, lettera gbis), della legge n. 244.
  Le relative specifiche tecniche di dettaglio sono rese  disponibili
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente  Regolamento
sul sito del Sistema di Interscambio www.fatturapa.gov.it.
  Tali  specifiche  tecniche  vengono   predisposte   ed   aggiornate
dall'Agenzia delle Entrate, nel  ruolo  di  gestore  del  Sistema  di
Interscambio,  sentite  le   strutture   competenti   del   Ministero
dell'economia e finanze e l'Agenzia per l'Italia digitale
 
2. MODALITA' DI EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
  Il presente paragrafo descrive le regole di emissione della fattura
elettronica per  la  formazione  del  documento  nella  forma  e  nel
contenuto previsto per  la  trasmissione  attraverso  il  Sistema  di
Interscambio (di seguito SdI).
  Ai sensi dell'art. 21, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
ai fini del presente regolamento si intende per  fattura  elettronica
un documento informatico in formato XML (eXtensible Markup Language),
sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale, secondo la
normativa, anche tecnica, vigente in materia.
  Per quanto attiene al contenuto informativo della  fattura,  si  fa
riferimento all'allegato A di cui all'art. 2  comma  1  del  presente
Regolamento. Il contenuto informativo puo' riferirsi ad  una  fattura
singola ovvero ad un lotto di fatture,  in  entrambi  i  casi  si  fa
riferimento ad un unico documento informatico con le  caratteristiche
riportate precedentemente; nel seguito verra' utilizzato  il  termine
"fattura" per indicare indistintamente sia la fattura singola sia  il
lotto di fatture.
 
3. MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
  Il presente paragrafo descrive i  canali  e  le  modalita'  per  la
trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il SdI.
 
3.1 TRASMISSIONE DELLA FATTURA
  La trasmissione della fattura  al  SdI  e  da  questi  ai  soggetti
riceventi avviene attraverso l'utilizzo di uno dei seguenti canali:
  - un sistema di  posta  elettronica  certificata  (PEC)  o  analogo
sistema di posta elettronica basato su  tecnologie  che  certifichino
data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni,  nonche'
l'integrita' del contenuto delle stesse;
  - un sistema di cooperazione applicativa esposto su  rete  internet
fruibile attraverso protocollo HTTPS per i soggetti non attestati  su
rete SPC (Sistema Pubblico di Connettivita');
  - un sistema di cooperazione applicativa tramite porte  di  dominio
attestate su rete SPC (Sistema Pubblico di Connettivita');
  - un sistema di trasmissione dati tra terminali  remoti  basato  su
protocollo FTP all'interno di circuiti  chiusi  che  identificano  in
modo certo i partecipanti e assicurano la sicurezza del canale;
  - un sistema di trasmissione telematica esposto  su  rete  internet
fruibile attraverso protocollo HTTPS per i soggetti accreditati.
  Le specifiche tecniche descrivono in dettaglio le  modalita'  ed  i
canali di trasmissione utilizzabili.
 
4. MODALITA' DI INTERAZIONE CON IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO
  Il presente  paragrafo  descrive  le  procedure  operative  per  la
trasmissione delle fatture elettroniche e lo scambio di  informazioni
(ricevute, notifiche) tra gli attori del processo. Tutti gli  aspetti
e gli elementi necessari per l'interazione con il SdI sono  descritti
in dettaglio nelle specifiche tecniche.
 
4.1 PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO RICEVENTE
  L'immissione e l'aggiornamento dei dati di  competenza  all'interno
dell'anagrafica di riferimento deve essere  svolto  nel  rispetto  di
quanto previsto dall'allegato D di cui  all'art.  3  lettera  3)  del
presente Regolamento.
  Affinche' i soggetti riceventi possano interagire con il SdI devono
essere   soddisfatti   i   requisiti   indispensabili    alla    loro
qualificazione e  al  proprio  riconoscimento  secondo  le  modalita'
previste dalle regole tecniche della SPCCoop,  DPCM  1  aprile  2008,
pubblicate sulla G.U.  n.  144  del  21  giugno  2008,  e  successive
modificazioni.
 
4.2 PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO TRASMITTENTE
  Affinche' i soggetti trasmittenti possano  interagire  con  il  SdI
devono essere soddisfatti i requisiti minimi indispensabili alla loro
identificazione, requisiti che  sono  specifici  dei  singoli  canali
utilizzati.
  Il soggetto che per trasmettere  le  fatture  elettroniche  al  SdI
intende utilizzare la posta elettronica certificata non ha necessita'
di identificarsi in via preventiva al SdI ma  deve  avvalersi  di  un
gestore  con  il  quale  mantenere  un  rapporto   finalizzato   alla
disponibilita' del servizio; tale  gestore  deve  essere  tra  quelli
inclusi in apposito elenco pubblico gestito dall'Agenzia per l'Italia
digitale, cosi' come disciplinato dagli artt. 14  e  15  del  DPR  11
febbraio  2005,  n.  68  ("Regolamento   recante   disposizioni   per
l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art.  27
della legge 16 gennaio 2003, n. 3" - G.U. 28 aprile 2005,  n.  97)  e
successive modificazioni; le modalita' d'identificazione del soggetto
a cui viene assegnata la casella di  posta  rispondono  ai  requisiti
citati in precedenza.
  Il soggetto che per trasmettere  le  fatture  elettroniche  al  SdI
intende utilizzare un sistema di cooperazione applicativa, sia che si
tratti di servizi esposti su SPC  sia  di  servizi  esposti  su  rete
internet,  deve  necessariamente  identificarsi  al  SdI  tramite  la
sottoscrizione di un accordo  di  servizio  con  il  SdI  stesso;  le
modalita' di  sottoscrizione  dell'accordo  rispondono  ai  requisiti
citati in precedenza e sono descritte nelle specifiche tecniche.
  Il soggetto che per trasmettere  le  fatture  elettroniche  al  SdI
intende utilizzare un sistema di trasmissione dati su protocollo  FTP
deve necessariamente identificarsi al SdI tramite la definizione e la
sottoscrizione con il  SdI  di  un  protocollo  di  trasmissione;  le
modalita'  per  la  sottoscrizione  del  protocollo   rispondono   ai
requisiti citati in precedenza  e  sono  descritte  nelle  specifiche
tecniche.
 
4.3 PROCEDURA DI INVIO DELLA FATTURA AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO
  La procedura di invio della fattura vede, quali attori coinvolti:
  - il fornitore;
  - il SdI;
  - il soggetto trasmittente (se diverso dal fornitore).
  I passaggi  rappresentativi  si  possono  schematizzare  nei  punti
seguenti:
  - il fornitore predispone la fattura elettronica secondo le  regole
di cui al paragrafo 2;
  - il fornitore stesso, o un terzo delegato ad emettere fattura  per
conto di questo, appone la firma elettronica qualificata  o  digitale
sulla fattura predisposta;
  - il fornitore, o un terzo delegato,  trasmette  la  fattura  cosi'
generata, al SdI per mezzo dei  canali  e  le  modalita'  di  cui  al
paragrafo 3.
 
4.4 PROCEDURA DI INOLTRO  DELLA  FATTURA  DA  PARTE  DEL  SISTEMA  DI
INTERSCAMBIO
  La procedura di  inoltro  della  fattura  elettronica  dal  SdI  al
destinatario vede, quali attori coinvolti:
  - il SdI;
  - il soggetto destinatario;
  - il soggetto ricevente (se diverso dal soggetto destinatario).
  Il SdI  inoltra  al  soggetto  destinatario,  oppure  ad  un  terzo
soggetto ricevente di cui  il  destinatario  si  avvale,  la  fattura
elettronica attraverso i canali e le modalita' di cui al paragrafo 3.
  Nell'eventualita'  che  nella  fattura   risulti   un   codice   di
riferimento del destinatario  non  corretto,  il  SdI  procedera'  ad
inviare l'esito negativo esplicativo al mittente.
 
4.5 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICEVUTE E DELLE NOTIFICHE
  Tutti i canali di trasmissione descritti al precedente paragrafo  3
prevedono dei messaggi di ritorno a conferma  del  buon  esito  della
trasmissione. Questi messaggi sono specifici delle infrastrutture  di
comunicazione e garantiscono la "messa a disposizione" del  messaggio
e dei file allegati (fatture o notifiche o ricevute) da parte di  chi
invia rispetto a chi riceve. Il SdI  attesta  l'avvenuto  svolgimento
delle fasi principali del  processo  di  trasmissione  delle  fatture
elettroniche attraverso un  sistema  di  comunicazione  che  si  basa
sull'invio di ricevute e notifiche.
  La procedura puo' essere schematizzata nei punti seguenti:
  - il SdI, ricevuto correttamente il documento fattura,  assegna  un
identificativo proprio ed effettua i controlli previsti al successivo
par. 5;
  - in caso di  controlli  con  esito  negativo,  il  SdI  invia  una
notifica di scarto al soggetto trasmittente;
  - nel caso di esito positivo dei  controlli  il  SdI  trasmette  la
fattura elettronica al destinatario;
  - nel caso di buon  esito  della  trasmissione,  il  SdI  invia  al
soggetto  trasmittente  una  ricevuta  di  consegna   della   fattura
elettronica;
  - nel caso in cui, per cause tecniche non  imputabili  al  SdI,  la
trasmissione al destinatario non fosse  possibile  il  SdI  invia  al
soggetto trasmittente una  notifica  di  mancata  consegna;  resta  a
carico del  SdI  l'onere  di  contattare  il  destinatario  affinche'
provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo  alla
trasmissione, e, a problema risolto, di procedere con l'invio;
  - il SdI riceve notifica, da parte del  soggetto  destinatario,  di
riconoscimento/rifiuto della fattura, che provvede  ad  inoltrare  al
trasmittente a completamento del ciclo di comunicazione  degli  esiti
della trasmissione della fattura elettronica;
  Le ricevute ed i messaggi di notifica sono predisposti  secondo  un
formato XML la cui struttura e' riportata nelle specifiche tecniche.
  Di seguito uno schema di sintesi del flusso procedurale:
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
5. CONTROLLI EFFETTUATI DAL SISTEMA DI INTERSCAMBIO
  Il SdI, per ogni documento fattura correttamente ricevuto, effettua
una  serie  di  controlli  propedeutici   all'inoltro   al   soggetto
destinatario.
  Quest'attivita' di  verifica,  nei  limiti  di  ambito  in  cui  e'
circoscritta, si configura come:
  - un'operazione necessaria a minimizzare i rischi di errore in fase
elaborativa;
  - uno strumento di filtro per prevenire, da un  lato,  possibili  e
dispendiose attivita' di contenzioso, e per  accelerare,  dall'altro,
eventuali interventi di rettifica sulle fatture a  vantaggio  di  una
piu' rapida conclusione del ciclo fatturazionepagamento.
  Il mancato superamento di  questi  controlli  viene  notificato  al
trasmittente  e  genera  lo  scarto  del   documento   fattura   che,
conseguentemente, non viene inoltrato al destinatario della fattura.
  Le tipologie di controllo effettuate mirano a verificare:
  - nomenclatura ed unicita' del documento trasmesso;
  - integrita' del documento;
  - autenticita' e validita' del certificato di firma;
  - conformita' del formato fattura alle specifiche tecniche definite
dall'allegato  A  di  cui  all'art.  2  lettera   1)   del   presente
regolamento;
  - validita' del contenuto della fattura rispetto alle  informazioni
definite nell'allegato A di cui all'art. 2 lettera  1)  del  presente
regolamento;
  I singoli controlli effettuati dal SdI sono descritti in  dettaglio
nelle specifiche tecniche.

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