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Misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive
(Legge 17 ottobre 2005, n. 210)
Parti e argomenti della scheda: 
Si riporta la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive (violenza negli stadi). Questa legge apporta alcune modifiche ad una normativa precedente, la legge 13 dicembre 1989, n. 401.
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Legge 17 ottobre 2005, n. 210
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiele n.242 del 17 ottobre 2005)
 
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive"
 
 

Legge di conversione 

Art. 1. 

    1. Il decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 


Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione 

 
Art. 1. 

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche: 
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al presente comma puo' essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorita' degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia»; 

2) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prescrizione di cui al comma 2 e' comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1»; 

3) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti Autorita' di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea»; 

4) al comma 7, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice puo' disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni»; 
b) all'articolo 6-bis sono apportate le seguenti modifiche: 
1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La pena e' aumentata se dal fatto deriva un danno alle persone. La pena e' aumentata fino alla meta' se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva»; 
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena e' della reclusione da un mese a tre anni e sei mesi se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva»; 
c) dopo l'articolo 6-ter e' inserito il seguente: 
«Art. 6-quater (Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). - 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purche' riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, e' punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773». 

2. Nei confronti delle persone alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano applicati il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e le prescrizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, il questore che ha adottato il provvedimento ha la facolta' di estendere tale divieto anche alle manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate. 

3. Al fine di contrastare gli episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive gli impianti sportivi per il gioco del calcio aventi una capienza pari a 10.000 posti numerati possono essere utilizzati per lo svolgimento di competizioni calcistiche del campionato professionistico di serie A a condizione che: a) si tratti di impianti costruiti nel territorio di comuni aventi una popolazione inferiore a 100 mila abitanti e la competizione riguardi una squadra calcistica, avente sede o radicamento territoriale nel medesimo comune, promossa al predetto campionato per la prima volta negli ultimi venti anni; b) per le caratteristiche dell'incontro vengano emessi non piu' di 8.000 biglietti di accesso e comunque gli spettatori complessivamente non superino il numero di 9.000. Nel caso in cui le competenti autorita' di pubblica sicurezza e l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive accertino che vi siano motivi di turbamento dell'ordine pubblico, la stessa squadra e' tenuta a disputare la gara in un comune diverso, dotato di un impianto sportivo abilitato alle competizioni calcistiche del campionato di serie A. 

4. Al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo l'articolo 1-quinquies sono aggiunti i seguenti: 
«Art. 1-sexies. - 1. Chiunque, non appartenente alle societa' appositamente incaricate, vende i titoli di accesso nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro. La sanzione puo' essere aumentata fino alla meta' del massimo per il contravventore che ceda o metta in vendita i titoli di accesso a prezzo maggiorato rispetto a quello praticato dalla societa' appositamente incaricata per la commercializzazione dei tagliandi. Nei confronti del contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 

2. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 1. 

3. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto del luogo in cui e' avvenuto il fatto. 

Art. 1-septies - 1. L'accesso e la permanenza delle persone e delle cose negli impianti dove si svolgono le competizioni riguardanti il gioco del calcio sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal regolamento d'uso degli impianti medesimi, predisposto sulla base delle linee guida approvate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'art. 1-octies. 

2. Chiunque, fuori dei casi di cui all'art. 1-quinquies, comma 7, entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed e' accertata anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro. La sanzione puo' essere aumentata fino alla meta' del massimo qualora il contravventore risulti gia' sanzionato per la medesima violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l'infrazione si e' verificata in un diverso impianto sportivo. 

3. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 2. 

4. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto. Art. 1-octies. - 1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle disposizioni e delle misure in materia di prevenzione e contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive, presso il Ministero dell'interno e' istituito, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, al quale sono attribuiti i seguenti compiti: 
a) effettuare il monitoraggio dei fenomeni di violenza e intolleranza commessi in occasione di manifestazioni sportive e dello stato di sicurezza degli impianti sportivi; 
b) esaminare le problematiche connesse alle manifestazioni in programma ed attribuire i livelli di rischio delle manifestazioni medesime; 
c) approvare le linee guida del regolamento d'uso per la sicurezza degli impianti sportivi; 
d) promuovere iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di violenza e intolleranza in ambito sportivo, anche in collaborazione con associazioni, rappresentanze di tifosi organizzati e club di sostenitori, enti locali, enti statali e non statali; 
e) definire le misure che possono essere adottate dalle societa' sportive per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la pubblica incolumita'; 
f) pubblicare un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di violenza ed intolleranza in occasione di manifestazioni sportive. 

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono stabilite le linee operative e le attivita' strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonche' l'organizzazione, le modalita' di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione del Comitato olimpico nazionale italiano, delle Federazioni sportive nazionali e delle rispettive Leghe. 

3. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati alla prevenzione e al contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive. 

4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi ne' rimborsi spese». 

5. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche ed enti e associazioni private interessate, predispone, nell'ambito delle risorse destinate annualmente alle istituzioni scolastiche sul fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, un programma di iniziative volte a sviluppare ed approfondire nelle scuole le tematiche della prevenzione della violenza nelle manifestazioni sportive, in coerenza con le finalita' dell'educazione alla convivenza civile. Le predette iniziative sono realizzate dalle istituzioni scolastiche attraverso appositi progetti da esse elaborati ed inseriti nel piano dell'offerta formativa. Ai fini di cui al presente comma il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca si avvale di un comitato tecnico-scientifico, istituito con decreto del Ministro. All'istituzione e al funzionamento del comitato si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del comitato non spettano compensi ne' rimborsi spese. 

6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.