Scrittori
sezione di
www.softwareparadiso.it
software, servizi, informazioni sull'edilizia e la casa
 
Casa editrice senza contributi: l'approvazione delle clausole vessatorie nel contratto

L'approvazione delle clausole vessatorie nel contratto con la casa editrice

Il contratto deve ricevere la firma delle parti sotto la data e il luogo. Ma occorre anche che ci sia una firma separata sotto l'indicazione delle cosiddette clausole vessatorie, come recita il codice civile all'art.1341 che qui si riporta:

"Art. 1341 Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza (1370, 2211).
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, (1229), facoltà di recedere dal contratto (1373) o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze (2964 e seguenti), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (1379, 2557, 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (Cod. Proc. Civ. 808) o deroghe (Cod. Proc. Civ. 6) alla competenza dell'autorità giudiziaria.
"

Tuttavia, nonostante la firma apposta sotto il richiamo agli articoli del contratto che sono vessatori nei confronti dell'autore, le stesse clausole potrebbero essere inefficaci quando siano troppo a favore dell'editore e a svantaggio dell'autore, così come potrebbe verificarsi la nullità dell'intero contratto sottoscritto. Naturalmente bisogna verificare caso per caso quando tali clausole siano regolari o quando, perché evidentemente contrarie al buon senso, se non direttamente alla legge, siano da considerarsi come non apposte. Se non addirittura pericolose per l'autore.
Il contratto, alla fine, deve essere stilato in duplice copia da conservare, ciascuna, dalle parti. Il documento potrà anche essere registrato. In questo caso va previsto a carico di chi debbano essere sopportate le spese.
A tale proposito, nel caso che un autore abbia dei dubbi, o desideri chiedere dei consigli, può servirsi di chi è maggiormente esperto in materia. Vedi la nostra sezione aiuto.

Torna all'elenco di case editrici che non chiedono contributo.