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LIBRO TERZO
DELLA PROPRIETA'
TITOLO VII
Della comunione
CAPO II
Del condominio negli edifici
Art.1117 - Parti comuni dell'edificio
- Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi
piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal
titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri,
i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli,
gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio
necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e l'alloggio del portiere, per la lavanderia,
per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi
in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che
servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le
cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico,
gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento
e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà
esclusiva dei singoli condomini.
Art.1118 - Diritti dei partecipanti
sulle cose comuni - Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate
dall'articolo precedente è proporzionato al valore del piano o porzione
di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.
Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette,
sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione.
Art.1119 - Indivisibilità -
Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che
la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della
cosa a ciascun condomino.
Art.1120 - Innovazioni - I condomini,
con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136, possono
disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più
comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.
Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità
o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico
o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al
godimento anche di un solo condomino.
Art.1121 - Innovazioni gravose o voluttuarie
- Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere
voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio,
e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione
separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati
da qualsiasi contributo nella spesa.
Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non
è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata
o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi
causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione,
contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.
Art.1122 - Opere sulle parti dell'edificio
di proprietà comune - Ciascun condomino, nel piano o porzione
di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino
danno alle parti comuni dell'edificio.
Art.1123 - Ripartizione delle spese
- Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle
parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse
comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute
dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà
di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa,
le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può
farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari,
opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato,
le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini
che ne trae utilità.
Art.1124 - Manutenzione e ricostruzione
delle scale - Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari
dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra
essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni
di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza
di ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita
in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti,
le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di
proprietà comune.
Art.1125 - Manutenzione e ricostruzione
dei soffitti, delle volte e dei solai - Le spese per la manutenzione
e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in
parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti,
restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del
pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la
tinta e la decorazione del soffitto.
Art.1126 - Lastrici solari di uso esclusivo
- Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è
comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti
a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni
del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio
o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione
del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
Art.1127 - Costruzione sopra l'ultimo
piano dell'edificio - Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio
può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti
dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario
esclusivo del lastrico solare. La sopraelevazione non è ammessa
se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono.
I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se
questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce
notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.
Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennità
pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso
per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo
della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire
il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto
di usare.
Art.1128 - Perimento totale o parziale
dell'edificio - Se l'edificio perisce interamente o per una parte che
rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può
richiedere la vendita all'asta del suolo e dei materiali, salvo che sia
stato diversamente convenuto.
Nel caso di perimento di una parte minore, l'assemblea dei condomini
delibera circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio, e ciascuno
è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti
stesse.
L'indennità corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti
comuni è destinata alla ricostruzione di queste.
Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio
è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle
parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà
fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto
dei condomini.
Art.1129 - Nomina e revoca dell'amministratore
- Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina
un amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta
dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.
L'amministratore dura in carica un anno e può essere revocato
in ogni tempo dall'assemblea.
Può altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria,
su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo
comma dell'articolo 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua
gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.
La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio
sono annotate in apposito registro.
Art.1130 - Attribuzioni dell'amministratore
- L'amministratore deve:
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare
l'osservanza del regolamento di condominio;
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi
nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento
a tutti i condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione
ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi
comuni;
4) compie gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni
dell'edificio.
Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione.
Art.1131 - Rappresentanza - Nei
limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei maggiori
poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore
ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia
contro i condomini sia contro i terzi.
Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente
le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità
amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita
dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne
senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.
L'amministratore che non adempie quest'obbligo può essere revocato
ed è tenuto al risarcimento dei danni.
Art.1132 - Dissenso dei condomini rispetto
alle liti - Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere
una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto
notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità
in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto
deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino
ha avuto notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che
abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino
dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere
nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte
soccombente.
Art.1133 - Provvedimenti presi dall'amministratore
- I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri
sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell'amministratore
è ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità
giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'articolo 1137.
Art.1134 - Spese fatte dal condomino
- Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione
dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo
che si tratti di spesa urgente.
Art.1135 - Attribuzioni dell'assemblea
dei condomini - Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti,
l'assemblea dei condomini provvede:
1) alla conferma dell'amministratore e dell'eventuale sua retribuzione;
2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno
e alla relativa ripartizione tra i condomini;
3) all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego
del residuo attivo della gestione;
4) alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre,
un fondo speciale.
L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria,
salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne
nella prima assemblea.
Art.1136 - Costituzione dell'assemblea
e validità delle deliberazioni - L'assemblea è regolarmente
costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due
terzi del valore dell'intero edificio e due terzi dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti
la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea
di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della
prima e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione
è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei
partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore
o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni
dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono
la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole
entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal
secondo comma.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal
primo comma dell'articolo 1120 devono essere sempre approvate con un numero
di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e
i due terzi del valore dell'edificio.
L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini
sono stati invitati alla riunione.
Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi
in un registro tenuto dall'amministratore.
Art.1137 - Impugnazione delle deliberazioni
dell'assemblea - Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli
articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio
ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità
giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento,
salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità stessa.
Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta
giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti
e dalla data di comunicazione per gli assenti.
Art.1138 - Regolamento di condominio
- Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore
a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme
circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i
diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le
norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.
Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione
del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.
Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza
stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 e trascritto nel registro
indicato dall'ultimo comma dell'articolo 1129. Esso può essere impugnato
a norma dell'articolo 1107.
Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti
di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni,
e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118
secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.
Art.1139 - Rinvio alle norme sulla
comunione - Per quanto non è espressamente previsto da questo
Capo si osservano le norme sulla comunione in generale. |
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