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Diritto di prelazione dei coeredi (art.732 c.c.)
Un caso particolare nei problemi di eredità si ha quando uno dei coeredi intende vendere la propria quota. Allora esiste una norma che si chiama "diritto di prelazione", prevista dal nostro codice, a vantaggio di tutti gli altri coeredi.
Vediamo in questa pagina di che cosa si tratta.

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  • Art.732 del codice civile

Diritto di prelazione

Il coerede che vuole alienare (1542-1547) a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finchè dura lo stato di comunione ereditaria (1502).
Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata in parti uguali.

  • Commento
Il diritto riguarda tutti gli altri coeredi quando uno di essi vole alienare la propria quota. Lo spirito della norma mira a mantenere in un'unica proprietà l'intero bene, per esempio una casa ricevuta dai figli in eredità dai genitori. Difatti si parla di "alienare a un estraneo" che non deve essere, perciò, un altro dei coeredi. In caso di vendita, ma dovrebbe valere lo stesso per la donazione, (a tutto ciò si riferisce il verbo "alienare"), è necessario notificare, basta una raccomandata, le intenzioni specificando il prezzo (se è una donazione, significa che esso è assente), a tutti gli altri coeredi.
In realtà la giurisprudenza ha stabilito che tale diritto di prelazione sia esercitabile soltanto quando l'alienazione sia a titolo oneroso, escludendo il caso di donazione. E ciò pare pacifico anche se v è da dire che ci sono sentenze della Suprema Corte in cui è stato riconosciuta una finta donazione, utilizzata come metodo proprio per evitare il suddetto diritto da parte dei coeredi. E sarebbe da interpretare in questa maniera il passaggio di diritti, appunto alienazione come è detto nell'articolo 732 suddetto, diverso da vendita che prevede, invece, il corrispettivo in denaro. E ciò seppure nella notifica dovuta si dice di indicare il prezzo. Ma un prezzo può anche valere zero, se è vero che anche lo zero è un numero.
Qualora uno dei coeredi, o tutti o alcuni, intende esercitare il diritto di prelazione, deve farlo entro due mesi dall'ultima delle notifiche, giacché ve ne potrebbero essere diverse o inviate ai coeredi in fasi successive. Vuol dire che il prezzo pagato dall'acquirente verrebbe versato dal coerede e la quota alienata diventa di sua proprietà. Per fare ciò, basta rispondere con una raccomandata al coerede che aveva intenzioni di alienare.
Nel caso di donazione, se fosse applicato l'articolo del codice civile sul diritto di prelazione, si verrebbe a creare una strana situazione per cui il coerede che abbia donato, poniamo, a una persona estranea, un amico, o a un'associazione benefica, vedrebbe divisa la quota donata, gratis, fra tutti gli altri coeredi che dovessero esercitare il suddetto diritto. Insomma, se vi è chi crede di fare un dispetto agli altri coeredi, la norma contenuta nell'art.732 stabilirebbe il contrario di ciò che il donante desiderebbe. In questi casi appare più che naturale come potrebbero sorgere delle controversie lunghissime nei tribunali. Se vi è donazione, sarebbe anche complicato dimostrare che si è trattato di una vendita camuffata. Oppure bisognerebbe arrivare alla Cassazione per sancire, che anche con la donazione dovrebbe valere il diritto di prelazione.  In questa situazione, sarebbe opportuno che il donante avvertisse gli altri coeredi comunque, non fosse altro per rispetto di chi fa parte della comunione e per evitare controversie nei tribunali. Del resto, per evitare le dovute notifiche ai coeredi e il loro diritto di riscatto, basterebbe donare a un figlio il quale potrebbe vendere comodamente a chiunque in quanto, in tal caso, egli non avrebbe la qualità, a sua volta, di coerede e non sarebbe obblicato a rispettare l'articolo 732.
Interessante è anche la norma che prevede il diritto di vedersi attribuire l'intero immobile quando esso non sia divisibile (di ciò si parla in un'altra pagina di cui al link precedente).
Il suggerimento, in casi di alienazione con presenza di coeredi, è di avvalersi di chi possa fornire un parere tecnico.
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