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Per
la Cassazione gli Ute devono «spiegare» le rendite di immobili
industriali «Stima diretta» motivata. Gli uffici dovranno adeguarsi
alla trasparenza - Adesso diventa più facile fare ricorso.
Per attribuire
la rendita agli immobili "speciali" la motivazione diventa un obbligo.
Almeno se l’amministrazione finanziaria vorrà seguire la sentenza
della Cassazione civile, sezione tributaria, 5717 del 5 maggio 2000 (il
testo sarà pubblicato a breve su «Guida normativa»),
che inverte la tendenza sugli accertamenti catastali relativi agli immobili
iscritti nelle categorie D, in precedenza difficilmente impugnabili per
carenza di elementi tecnici ed estimali forniti con la notifica.
Ricorso
contro la rendita. Per contestare una rendita catastale il contribuente
deve infatti indicare nel ricorso, ai sensi degli articoli 74 e 75 del
Dpr 1142/49, le unità immobiliari che, a parità di caratteristiche
e destinazione, risultano censite in una classe o categoria diversa, come
stabilito dalla Cassazione con la sentenza 4085 del 3 aprile 1992. Tale
criterio risulta pacifico e condivisibile, per le unità immobiliari
censite nei gruppi ordinari (A, B, C), per le quali la rendita viene attribuita
per comparazione con le cosiddette "unità tipo", vagliate e convalidate
dalle Commissioni tributarie. Ma nel caso delle unità dei gruppi
speciali e particolari (D ed E), la cui rendita viene determinata con stima
diretta (articolo 30 del Dpr 1142/49), il disposto degli articoli 74 e
75 appare improprio, in quanto in questa ipotesi non sussistono elementi
comparativi di riferimento, passati al vaglio dalle Commissioni censuarie;
perciò la rendita viene definita dagli uffici con procedure estimali
autonome, che finora non erano comunicate ai contribuenti ma solo alle
Commissioni tributarie, su richiesta specifica del presidente.
La discrezionalità
tecnica. La sentenza della Cassazione stabilisce un criterio di trasparenza,
perché la rendita catastale non può definirsi un provvedimento
in cui l’ufficio "esercita una discrezionalità amministrativa",
ma di fatto "esercita una discrezionalità tecnica e valutativa",
per cui integra un atto di accertamento che deve essere motivato nelle
forme e nei modi, come tutti gli accertamenti fiscali. Si conferma così
lo stesso principio contenuto nella sentenza 4509 del 10 aprile 1992 (in
«Guida normativa» 93 del 30 maggio).
Nuovi adempimenti
degli uffici. Nel campo censuario la sentenza comporta una radicale modifica
delle procedure per la notifica degli atti catastali relativi alle unità
dei gruppi D ed E, che di fatto dovranno contenere anche la copia della
stima censuaria, con tutti gli elementi dimensionali ed estimali utilizzati
per la determinazione della rendita. Tale circostanza comporta per l’amministrazione
la necessità di coniugare i diversi aspetti formali, estimali e
procedurali, che attualmente spesso risultano difformemente applicati dagli
uffici, per la mancata emanazione dell’Istruzione sulle stime censuarie,
preannunciata nel paragrafo 16 dell’Istruzione provvisoria del Nceu (Dm
13 dicembre 1961).
In particolare,
la motivazione della sentenza richiede il chiarimento di alcuni aspetti
formali, tecnici e procedurali, da indicare (si suppone) in un foglio aggiuntivo,
allegato alla notifica del foglio di partita, per la comunicazione degli
elementi tecnici utilizzati nelle stime censuarie di ogni tipologia di
immobili, speciali e particolari.
L’aspetto
più importante è ovviamente quello estimale, per cui nella
comunicazione dovrebbe essere indicato il criterio di stima seguito per
la valutazione degli immobili d’impresa o di servizi (D, E), congruente
con la dottrina estimale (stima per comparazione o per riproduzione), ma
anche con le pratiche di mercato in continua evoluzione, come quelle relative
agli immobili commerciali (stima a valore di produzione), oltre al valore
unitario attribuito.
Infine,
sotto l’aspetto operativo, dovrebbe essere indicato il tasso di rendita
applicato al valore globale dell’immobile per determinare la rendita, che
oggi è definito dagli uffici in modo autonomo e assai diversificato,
nonostante che il Dm 14 dicembre 1991 preveda la capitalizzazione al 2%
(coefficiente 50); circostanza, questa, che è causa del maggior
numero di impugnazioni in atto per queste categorie.
È sperabile che l’Amministrazione si adegui in fretta alla sentenza,
riordinando questa delicata materia, per rendere più trasparente
l’accertamento catastale degli immobili strumentali. |
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