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Parliamo di diritto informatico
La tecnologia corre molto più della regolamentazione dell'uso di essa da parte di tutti gli stati del mondo. Le normative cercano di tutelare il cittadino, il navigante e tutte le operazioni che vengono effettuate sulla rete, ma non sempre esse sono puntuali o precise per rispondere alle problematiche che sorgono ogni giorno. Le truffe, i reati informatici si moltiplicano senza che ci sia una difesa adeguata sia dal punto di vista tecnico che legale.
Per comprendere tutti tali problemi abbiamo creato queste pagine che possono essere consultate liberamente per approfondire il tema che, naturalmente, non si esaurisce con le nostre puntualizzazioni. Nel sito, tuttavia, è possibile cercare leggi esistenti, schede tecniche ulteriori, partecipare la forum di discussione oppure chiedere una consulenza o acquistare la licenza di un nostro software. Per fare tutto ciò basta usare la barra del menu posta nella parte superiore di ognuna delle migliaia di pagine di questo sito.
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Tutela del nome a dominio
I comportamenti illeciti sui nomi a dominio sono, tra i più diffusi, il cybersquatting e il domain grabbing. 
Il cybersquatting consiste nella registrazione di domini corrispondenti a nomi di nomi di persona o generici al fine di rivenderli o comunque trarne profitto. 
Il domain grabbing ha invece come scopo quello di registrare illecitamente un dominio per realizzare atti di concorrenza sleale. 
Con una recente sentenza del Tribunale di Napoli (26.2.2002), il nome a dominio (o domain-name) è stato qualificato come segno distintivo atipico, alla stregua dei normali diritti di proprietà intellettuale, con ciò recependo l'esperienza della giurisprudenza e della dottrina internazionale. I questo modo il nome a dominio viene tutelato e garantito dall'art. 2958 del Codice Civile in materia di concorrenza sleale, come un marchio industriale. 
Le differenze tra un marchio comunemente inteso e un dominio sono molteplici. Ad esempio è possibile essere titolari di molti marchi uguali registrati nei vari paesi, come accade per i domini di tipo ccTLD (Country Code Top Level Domain, tipo .it, .fr, .de, etc., la cui assegnazione è regolata dalle varie Registration Authoritiy locali), mentre la stessa possibilità è esclusa per i gTLD (Generic Top Level Domain, tipo .com, org, .net), dove vige la regola del first come, first served, cioè: ottiene il dominio chi lo richiede per primo. 
Per risolvere le controversie relative alla registrazione dei nomi a dominio sotto il ccTDL .it, la Naming Authority Italiana ha predisposto una particolare procedura di riassegnazione, di natura ibrida "arbitrale-amministrativa" e alternativa al ricorso giudiziale, che garantisce maggiore velocità e risparmio. Il regolamento è conforme a quello adottato da ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), in sede internazionale, per i nomi a dominio registrati sotto i gTLD .com, .net e .org. 
In seno a tale procedura, il ricorrente deve provare: 
   1. che il nome a dominio in contestazione è identico alla propria denominazione, ad un proprio marchio o al proprio nome, 
   2. che l’attuale titolare non ha alcun diritto all’uso di tale nome a dominio e 
   3. che l’attuale titolare ha registrato e sta utilizzando il nome a dominio in mala fede. 
Il ricorrente che riytiene di essere stato danneggiato potrà ottenere, dopo aver provato le tre suddette circostanze, o la cancellazione della registrazione del nome a dominio, oppure il trasferimento a proprio favore della titolarità del dominio stesso. 
 
Diritto d'autore in internet
Formano oggetto del diritto d'autore tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o l'espressione  (art. 2575 c.c.). 
Il diritto d'autore si acquista originariamente con la creazione dell'opera, quindi l'opera appartiene a chi ne è l'autore (art. 2576 c.c.). Egli ha il diritto di disporne per ciò che attiene l'utilizzazione economica (non per la paternità, intesa come il diritto morale ad essere indicato quale autore dell'opera, che deve invece essere sempre riconosciuto al solo autore). Un esempio assai comune è quello che lega uno scrittore al suo editore. Lo scrittore è l'autore dell'opera letteraria, per meglio promuovere e distribuire l'opera, cede i propri diritti di utilizzazione economica ad un editore in cambio, normalmente, di una percentuale sugli incassi della vendita del libro. Anche se dovesse cedere tutti i diritti di utilizzazione economica, nessuno potrebbe togliergli il diritto ad essere riconosciuto quale padre dell'opera. 
La recente legge 248/00, modificando la legge 633/41, sempre attuale in materia di diritto d'autore, ha introdotto ulteriori ipotesi al fine di combattere la pirateria e la contraffazione, anche quella che si realizza via internet. 
Salvo particolari eccezioni, la tutela economica di un'opera dura sino a 70 anni dopo anno dalla morte dell'autore (i diritti economici derivanti dalle opere dell'ingegno possono essere ereditate). 
Ogni testo che mostri segni di creatività ed ingegno è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e non può essere copiata, riprodotta (anche in altri formati o su supporti diversi), né tantomeno è possibile appropriarsi della sua paternità. L'unica eccezione prevista dalla legge (art.70 legge 633/41) è di consentire un riassunto a scopo di studio, discussione, documentazione o insegnamento, purché vengano citati l'autore e la fonte. In questo caso, in cui non deve esservi scopo di lucro, nè motico di concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera si può prescindere dal consenso dell'autore. 
Dopo che sono trascorsi 70 anni dalla morte dell'autore cessano i diritti d'autore e la riproduzione è libera. 
Per quanto riguarda le fotografie e le immagini bisogna distinguere se esse hanno o meno un carattere artistico. Nel caso che si tratti di semplici opere fotografiche, all'autore spettano i diritti esclusivi di riproduzione, diffusione e spaccio di cui all'art. 88 legge 633/41. Qualora l'opera sia stata commissionata in un contratto di lavoro i diritti spettano al datore di lavoro (ma qualche sentenza è di parere contrario). La tutela di questo diritto dura venti anni dalla data di realizzazione della fotografia. 
L'art. 90 della legge 633/41, con riferimento alla diffusione delle opere di natura fotografica,  prescrive che ogni esemplare della foto deve contenere: 
   1. il nome di chi detiene i diritti di utilizzazione economica (fotografo, datori di lavoro o committente); 
   2. l'indicazione dell’anno di produzione della fotografia, e - se la foto riproduce un'opera d'arte -; 
   3. il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata. 
In caso di mancanza di tali informazioni, la riproduzione delle foto non si considera abusiva se non viene dimostrata la malafede di chi le ha riprodotte. 
Le foto artistiche, invece, in base all’art. 2 della Convenzione di Berna del 9.9.1886 (aggiornata dalla convenzione di Bruxelles del 26.6.1948), recepita nel nostro ordinamento con la l.16.2.1953, n. 247, vengono considerate come tutte le altre opere dell'ingegno e ne seguono la normativa. 
Per i ritratti prodotti coin qualunque tecnica (foto o pitture o disegni), infine, la legge impone che chiunque voglia esporre, riprodurre o mettere in commercio l'immagine rappresentante una persona, deve preventivamente ottenere il consenso di questa (art. 96 legge 633/41). Il consenso non è necessario se la persona è di particolare notorietà o se è fotografata in virtù di qualche ufficio pubblico che ricopre, o per ragioni di giustizia o di polizia, oppure per scopi scientifici, didattici, culturali, o ancora se la riproduzione è legata a fatti, avvenimenti, cerimonie di pubblico interesse o che comunque si sono svolte in pubblico (art. 97 legge 633/41), salvo che l’esposizione o la messa in commercio arrechino pregiudizio alla reputazione ed al decoro della persona ritratta. 
Anche la produzione di software e codici informatici è tutelata dal diritto d'autore. È da dire che spesso, in questi casi più che in altri, la titolarità dell'opera appartiene ad un soggetto diverso da chi ha materialmente steso i codici. Questo perché molti programmatori sono legati da un rapporto di lavoro con le società di software, alle quali spettano quindi tutti i diritti di distribuzione ed utilizzazione economica. 
La recente legge 248/00 ha previsto particolari ipotesi di reato per i casi di contraffazione e pirateria informatica aventi ad oggetto anche i programmi per elaboratori. 
La violazione delle norme sul diritto d'autore comporta sanzioni anche penali e di particolare gravità, soprattutto se chi utilizza illegittimamente l'opera altrui lo fa con fini di lucro.