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Edilizia residenziale pubblica
(Legge 22 ottobre 1971, n.865)
 Parti e argomenti della scheda: 
Art. da 1 a 8 - (omissis) 
Art. 9  
Art.10  
Art.11  
Art.12  
Art.13  
Art.14  
Art.15  
Art.16  
Art.17  
Art.18  
Art.19  
Art.20  
Art.21  
Art.22  
Art. da 23 a 26 - (omissis) 
Art.27  
Art.28 - (omissis) 
Art.29  
Art. da 30 a 34 - (omissis) 
Art.35  
Art.36 - (omissis) 
Art.37  
Art.38  
Art. da 39 a 49 - (omissis) 
Art.50  
Art.51  
Art.52  
Art. da 53 a 71 - (omissis)
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Legge 22 ottobre 1971, n.865 
(G.U. 30 ottobre 1971, n.276) 
Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica ...

Art. da 1 a 8 (omissis) 

Art. 9 

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano all'espropriazione degli immobili, disposta per la realizzazione degli interventi previsti nel precedente titolo; per l'acquisizione delle aree comprese nei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni; per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria compresi i parchi pubblici; per la realizzazione di singole opere pubbliche; per il risanamento anche conservativo degli agglomerati urbani; per la ricostruzione di edifici o quartieri distrutti o danneggiati da eventi bellici o da calamità naturali; per l'acquisizione delle aree comprese nelle zone di espansione, ai termini dell'art.18 della legge 17 agosto 1942, n. 1150; nonché per l'acquisizione degli immobili necessari per la costituzione di parchi nazionali. 

Art. 10 

1. Le amministrazioni, gli enti ed i soggetti legittimati a promuovere il procedimento di espropriazione per pubblica utilità depositano nella segreteria del comune, nel cui territorio sono compresi gli immobili da espropriare, una relazione esplicativa dell'opera o dell'intervento da realizzare, corredata dalle mappe catastali, sulle quali siano individuate le aree da espropriare, dall'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali, nonché dalle planimetrie dei piani urbanistici vigenti. 

2. Il sindaco notifica agli espropriandi e dà notizia al pubblico dell'avvenuto deposito entro dieci giorni mediante avviso da affiggere nell'albo del Comune e da inserire nel Foglio degli Annunzi legali della Provincia. 

3. Decorso il termine di quindici giorni dalla data della inserzione dell'avviso nel Foglio degli Annunzi legali, durante il quale gli interessati possono presentare osservazioni scritte, depositandole nella segreteria del comune, il sindaco entro i successivi quindici giorni trasmette tutti gli atti, con le deduzioni dell'espropriante e con le eventuali osservazioni del comune, al presidente della giunta regionale. 

Art. 11 

1. Entro trenta giorni dal ricevimento, il presidente della giunta regionale (ora l'autorità locale competente - n.d.r.), con decreto costituente provvedimento definitivo, dichiara, ove occorra, la pubblica utilità nonché la indifferibilità e l'urgenza delle opere e degli interventi previsti nella relazione, ed indica la misura dell'indennità di espropriazione, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto, determinata in base ai criteri di cui al successivo articolo 16. Con lo stesso decreto si pronuncia anche sulle osservazioni degli interessati. 

2. Ove il presidente della giunta regionale non adempia entro il termine previsto dal precedente comma, il decreto è emesso dal Ministro per i lavori pubblici. (ora decreto dell'autorità locale competente - n.d.r.) 

3. Il decreto è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel Foglio degli annunzi legali della provincia. 

4. L'ammontare dell'indennità provvisoria è comunicato ai proprietari espropriandi a cura del presidente della giunta regionale nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili. 

Art. 12 

1. Il proprietario espropriando, entro trenta giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al quarto comma dell'art.11, ha diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore al 50% dell'indennità provvisoria, determinata ai sensi dei successivi articoli 16 e 17

2. Nello stesso termine di cui al precedente comma, i proprietari comunicano al presidente della giunta regionale e all'espropriante se intendono accettare l'indennità provvisoria. In caso di silenzio l'indennità si intende rifiutata. 

3. Decorso il termine di cui al precedente comma, il presidente della giunta regionale ordina all'espropriante, in favore degli espropriandi, il pagamento delle indennità che siano state accettate, ed il deposito delle altre indennità presso la Cassa depositi e prestiti. 

4. La Cassa depositi e prestiti provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, al pagamento delle somme ricevute in deposito a titolo di indennità di esproprio o di occupazione in base al solo nullaosta del prefetto, al quale compete l'accertamento della libertà e proprietà dell'immobile espropriato. 

5. L'espropriante dispone il pagamento dell'indennità accettata entro sessanta giorni dal provvedimento di cui al terzo comma. 
(Il quinto comma è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 8-22 aprile 1991, n. 171, nella parte in cui non prevede che l’espropriante, in alternativa al pagamento dell'indennità accettata dall'espropriato, possa esperire entro 60 giorni opposizione ai sensi dell'art. 19 della presente legge) 

6. Per le espropriazioni in dipendenza di opere di competenza statale, l'amministrazione competente emette il provvedimento che dispone il pagamento entro sessanta giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione a pagare di cui alla legge 3 aprile 1926, n. 686, e successive modificazioni. 

7. A decorrere dalla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso di sconto. 

Art. 13 

1. Il prefetto (presidente della Giunta Regionale o suo delegato), su richiesta dell'espropriante, il quale deve fornire la prova di avere adempiuto a quanto prescritto dal terzo comma dell'articolo 12, pronuncia entro 15 giorni dalla richiesta, l'espropriazione sulla base dei dati risultanti dalla documentazione di cui all'art. 10. 

2. Il decreto del prefetto (presidente della Giunta Regionale o suo delegato) deve essere notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, inserito per estratto nel Foglio degli annunzi legali della provincia e trascritto presso il competente ufficio dei registri immobiliari in termini di urgenza. 

3. Il decreto prefettizio (del presidente della Giunta Regionale o del suo delegato) costituisce provvedimento definitivo. 

Art. 14 

1. Pronunciata l'espropriazione, e trascritto il relativo provvedimento, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità, anche nel caso previsto nell'ultimo comma dell'articolo 13

Art. 15 

1. Qualora l'indennità non sia stata accettata nel termine di cui al primo comma dell'articolo 12, il presidente della giunta regionale richiede la determinazione della indennità alla commissione competente per territorio di cui all'articolo 16. La commissione, entro trenta giorni dalla richiesta del presidente della giunta regionale, determina l'indennità sulla base del valore agricolo con riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato, anche in relazione all'esercizio della azienda agricola e la comunica all'espropriante. 

2. L'espropriante comunica le indennità ai proprietari degli immobili ai quali le stime si riferiscono, mediante avvisi notificati nelle forme degli atti processuali civili; deposita la relazione della commissione nella segreteria del comune e rende noto al pubblico l'eseguito deposito nei modi previsti del secondo comma dell'articolo 10

Art. 16 

1. Con provvedimento della regione è istituita, in ogni provincia, una commissione composta dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato, che la presiede, dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o da un suo delegato, dall'ingegnere capo del genio civile o da un suo delegato, dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della provincia o da un suo delegato, nonché da due esperti nominati dalla regione in materia urbanistica ed edilizia e da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti dalla regione stessa su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative. 

2. La regione, ove particolari esigenze lo richiedano, può disporre la formazione di sottocommissioni, le quali opereranno nella medesima composizione della commissione di cui al primo comma. A tal fine la regione nomina gli ulteriori componenti. 

3. La commissione di cui al primo comma ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. L'intendente di finanza provvede alla costituzione della segreteria della commissione ed all'assegnazione ad essa del personale necessario. 

4. La commissione determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati. 

5. - 6. - 7. (omissis) 
Commi dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla Corte Costituzionale con sentenza 25-30 gennaio 1980, n. 5. 
Si veda ora l'articolo 5-bis del decreto legge n. 333 del 1992, convertito dalla legge n. 359 del 1992. 

8. Per la determinazione dell'indennità relativa alle aree comprese nei centri edificati, la commissione di cui al primo comma è integrata dal sindaco o da un suo delegato. 

9. Per l'espropriazione delle aree che risultino edificate o urbanizzate ai sensi dell'art.8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'indennità è determinata in base alla somma del valore dell'area, definito a norma dei precedenti commi, e del valore delle opere di urbanizzazione o delle costruzioni, tenendo conto del loro stato di conservazione. Se la costruzione è stata eseguita senza licenza o in contrasto con essa o in base ad una licenza annullata e non è stata ancora applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art.41, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni, ne deve essere disposta ed eseguita la demolizione ai sensi dell'art.26della stessa legge e l'indennità è determinata in base al valore della sola area. 

10. Nella determinazione dell'indennità non deve tenersi alcun conto dell'utilizzabilità dell'area ai fini dell'edificazione nonché dell'incremento del valore derivante dalla esistenza nella stessa zona di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di qualunque altra opera o impianto pubblico. 

11. L'indennità determinata a norma dei commi precedenti è aumentata della somma eventualmente corrisposta dai soggetti espropriati, fino alla data dell'espropriazione, a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 246, nonché delle somme pagate dagli stessi per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente l'espropriazione. 

Art. 17 

1. Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell'ipotesi di cessione volontaria ai sensi dell'art.12, primo comma, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria, esclusa la maggiorazione prevista dal suddetto articolo. 

2. Nel caso invece che l'espropriazione attenga a terreno coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso, ferma restando l'indennità di espropriazione determinata ai sensi dell'art.16 in favore del proprietario, uguale importo dovrà essere corrisposto al fittavolo, al mezzadro, al colono o al compartecipante che coltivi il terreno esproriando almeno da un anno prima della data del deposito della relazione di cui all'art.10

3. L'indennità aggiuntiva prevista dai precedenti commi è determinata in ogni caso in misura uguale al valore agricolo medio di cui al primo comma dell'articolo 16, corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato, ancorché si tratti i aree comprese nei centri edificati o delimitate come centri storici. 

4. Le maggiorazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo vengono corrisposte ai suindicati soggetti nei termini previsti per il pagamento delle indennità di espropriazione. 

Art. 18 

1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, ai fini dell'applicazione del precedente articolo 16 procedono alla delimitazione dei centri edificati con deliberazione adottata dal consiglio comunale. In pendenza dell'adozione di tale deliberazione, il comune dichiara con delibera consiliare, agli effetti del procedimento espropriativo in corso, se l'area ricada o meno nei centri edificati. 

2. Il centro edificato è delimitato, per ciascun centro o nucleo abitato, dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi. Non possono essere compresi nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione. 

3. Ove decorra inutilmente il termine previsto al primo comma del presente articolo, alla delimitazione dei centri edificati provvede la Regione. 

Art. 19 

1. Dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 10-22 febbraio 1980, n. 67. 
Si veda ora l'articolo 5-bis del decreto legge n. 333 del 1992, convertito dalla legge n. 359 del 1992. 

2. L'opposizione può essere proposta anche dall'espropriante. 

Art. 20 

1. L'occupazione di urgenza delle aree da espropriare è pronunciata con decreto dal prefetto (ora del presidente della Giunta Regionale o del suo delegato). Tale decreto perde efficacia ove l'occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla sua emanazione. 

2. L'occupazione può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione nel possesso. 

3. La Commissione di cui all'art.16 provvede, su richiesta del prefetto (ora del presidente della Giunta Regionale o del suo delegato), alla determinazione dell'indennità di occupazione in una somma pari, per ciascun anno di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area da occupare, calcolata a norma dell'articolo 16 ovvero, per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo della indennità annua. 
Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 25-30 gennaio 1980, n. 5. 

4. Contro la determinazione dell'indennità, gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'occupante entro trenta giorni dalla comunicazione dell'indennità, a cura del sindaco nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili. 
Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 9-22 ottobre 1990. n. 470, nella parte in cui occorre la determinazione, ad opera della commissione, dell'indennità di occupazione per permettere agli interessati di agire in giudizio per ottenere la liquidazione, a decorrere dall'occupazione del bene. 
Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 9-27 luglio 1992, n. 365, nella parte in cui non prevede che anche l'espropriante possa proporre opposizione davanti alla Corte d'Appello contro la determinazione dell'indennità di occupazione dei beni da espropriare con decorrenza del termine dalla notifica della citazione o dalla comunicazione pervenuta al Comune. 

5. Il disposto del secondo comma del presente articolo deve intendersi applicabile anche alle occupazioni preordinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dall'articolo 4 del D.L. 2 maggio 1974, n. 115 convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247. 

Art. 21 

1. Qualora venga a cessare la destinazione alla realizzazione di un interesse pubblico delle aree espropriate in base alle disposizioni contenute nel presente titolo, i comuni, entro e non oltre 180 giorni dalla cessazione della succitata destinazione, hanno diritto alla prelazione sulle aree comprese nel loro territorio dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi dell'articolo 16 e seguenti. In caso di disaccordo il corrispettivo è determinato dall'ufficio tecnico erariale ad istanza anche di uno solo degli interessati. Avverso la stima può essere proposta opposizione, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, davanti la corte di appello competente per territorio. 

2. Le aree acquisite al comune fanno parte del suo patrimonio indisponibile. 

3. Il comune utilizza direttamente le aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di sua competenza e dà in concessione le aree per la realizzazione di opere o di interventi di pubblica utilità. 

Art. 22 

Per l'acquisizione di aree occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive integrazioni e modificazioni, i comuni, oltre ad utilizzare i fondi di cui dispongono per tali fini in base alle leggi vigenti nonché, ove non siano deficitari, propri fondi di bilancio, possono richiedere le anticipazioni di cui al successivo art. 23. 

Art. da 23 a 26 (omissis) 

Art. 27 

1. I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi. 

2. Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell'ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi, dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione vigenti, con deliberazione del consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme agli elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del comune per la durata di venti giorni, è approvata con decreto del presidente della giunta regionale. 

3. Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni. 

4. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alla deliberazione del consiglio comunale e al decreto del presidente della giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni. 

5. Le aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo sono espropriate dai comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge in materia di espropriazione per pubblica utilità. 

6. Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante la cessione in proprietà o la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime. (periodo così sostituito dall'articolo 49, comma 17, della legge n. 449 del 1997). Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambito di programmi già approvati dal C.I.P.E. 

7. La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal piano, è a tempo indeterminato; in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore a sessanta anni e non superiore a novantanove anni. 

8. Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto di cessione della proprietà dell'area, tra il comune da una parte e il concessionario o l'acquirente dall'altra, viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza. 

Art. 28 (omissis) 

Art. 29 

1. L'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economia e popolare per un decennio e non può essere inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato. 

Art. da 30 a 34 (omissis) 

Art. 35 (come modificato dall'articolo 3, comma 63, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) 
Si veda anche l'articolo 31, commi 46 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 

1. Le disposizioni dell'art.10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme di cui al presente articolo. 

2. Le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi. 

3. Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute in proprietà ai sensi dell'undicesimo comma del presente articolo, vanno a far parte del patrimonio disponibile del comune o del consorzio. 

4. Su tali aree il comune o il consorzio concede il diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali. 

5. La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione impianti e servizi pubblici è a tempo indeterminato; in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni 99. 

6. L'istanza per ottenere la concessione è diretta al sindaco o al presidente del consorzio. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie a proprietà indivisa. 

7. La concessione è deliberata dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio. Con la stessa delibera viene determinato il contenuto della convenzione da stipularsi, per atto pubblico, da trascriversi presso il competente ufficio dei registri immobiliari, tra l'ente concedente ed il richiedente. 

8. La convenzione deve prevedere: 

a) il corrispettivo della concessione e le modalità del relativo versamento, determinati dalla delibera di cui al settimo comma con l'applicazione dei criteri previsti dal dodicesimo comma
b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del comune o del consorzio, ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del concessionario, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità del controllo sulla loro esecuzione nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi; 
c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare; 
d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione; 
e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonché per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa a consentita; 
f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale inosservanza comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie; 
g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della concessione, la cui durata non può essere superiore a quella prevista nell'atto originario.
9. Le disposizioni del precedente comma non si applicano quando l'oggetto della concessione sia costituito dalla realizzazione di impianti e servizi pubblici ai sensi del quinto comma del presente articolo. 

10. I comuni per i quali non sia intervenuta la dichiarazione di dissesto finanziario ed i loro consorzi possono, nella convenzione, stabilire a favore degli enti, delle imprese di costruzione e loro consorzi e delle cooperative edilizie e loro consorzi, che costruiscono alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a quindici anni, condizioni particolari per quanto riguarda il corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione. 
(comma sostituito dall'articolo 7 della legge n. 136 del 1999) 

11. Le aree di cui al secondo comma, destinate alla costruzione di case economiche e popolari, sono concesse in diritto di superficie, ai sensi dei commi precedenti, o cedute in proprietà a cooperative edilizie e loro consorzi ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge sempre che questi abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata. 
(per l'interpretazione del presente comma si veda l'articolo 7, comma 4, della legge n. 136 del 1999) 

12. I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal Comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167; i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60 per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume ed il loro versamento può essere dilazionato in un massimo di quindici annualità, di importo costante o crescente, ad un tasso annuo non superiore alla media mensile dei rendimenti lodi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato) accertata dalla Banca d'Italia per il secondo mese precedente a quello di stipulazione della convenzione di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle cedute in proprietà, è determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume edificabileentro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni. 
(comma modificato dall'articolo 7 della legge n. 136 del 1999) 

13. Contestualmente all'atto della cessione della proprietà dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la quale, oltre a quanto stabilito da tali disposizioni, deve prevedere: 

a) gli elementi progettuali degli edifici da costruire e le modalità del controllo sulla loro costruzione; 
b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire; 
c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici; 
d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione comporta la risoluzione dell'atto di cessione.
14. I criteri di cui alle lettere e) e g) e le sanzioni di cui alla lettera f) dell'ottavo comma, nonché i casi di cui alla lettera d) del precedente comma dovranno essere preventivamente deliberati dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio e dovranno essere gli stessi per tutte le convenzioni. 

15. - 16. - 17. - 18. - 19. - (Abrogati dall'articolo 23 della legge n. 179 del 1992) 

19. Chiunque in virtù del possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione di alloggio economico o popolare abbia ottenuto la proprietà dell'area e dell'alloggio su di essa costruito, non può ottenere altro alloggio in proprietà dalle amministrazioni o dagli enti indicati nella presente legge o comunque costruiti con il contributo o con il concorso dello Stato a norma dell'art. 17 del d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2. 

20. Qualora per un immobile oggetto di un intervento di recupero sia stato, in qualunque forma, concesso, per altro titolo, un contributo da parte dello Stato e delle regioni, può essere attribuita l'agevolazione per il recupero stesso soltanto se, alla data di concessione di quest'ultima, gli effetti della predetta contribuzione siano già esauriti. 
(comma aggiunto dall'articolo 23 della legge n. 179 del 1992) 

Art. 36 (omissis) 

Art. 37 

1. (abrogato dall’art. 44, ultimo comma, legge n. 457 del 1978) 

2. In tutti i casi in cui si verifichi la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie di cui all'ottavo comma, lettera f) dell'art.35, ovvero la risoluzione dell'atto di cessione in proprietà di cui al tredicesimo comma, lettera d) dell'articolo medesimo, l'ente che ha concesso il diritto di superficie o che ha ceduto la proprietà subentra nei rapporti obbligatori derivanti da mutui ipotecari concessi dagli istituti di credito per il finanziamento delle costruzioni sulle aree comprese nei piani approvati a norma della presente legge, con l'obbligo di soddisfare sino all'estinzione le ragioni di credito dei detti istituti. 

3. I pagamenti da effettuare in adempimento di quanto previsto al comma precedente saranno considerati come spese obbligatorie da iscrivere in bilancio da parte degli enti obbligati, i quali sono tenuti a vincolare agli stessi pagamenti le rendite derivanti dalle costruzioni acquisite per devoluzione o risoluzione della cessione in proprietà. 

Art. 38 

1. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme del presente articolo. 

2. I piani nonché i loro aggiornamenti di cui al precedente articolo 31 hanno efficacia per quindici anni (diciotto anni in seguito alla proroga di 3 anni di cui all'articolo 51 delle legge n. 457 del 1978) dalla data del decreto di approvazione, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e sono attuati a mezzo di programmi pluriennali i quali debbono indicare: 
a) l'estensione delle aree di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa urbanizzazione ; 
b) la individuazione delle aree da cedere in proprietà e di quelle da concedere in superficie, entro i limiti stabiliti dall'articolo 35 della presente legge, qualora alla stessa non si provveda per l'intero piano di zona; 
c) la spesa prevista per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere di carattere generale; 
d) i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio intendono far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera c). 

3. I programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento annuale sono approvati con deliberazione del consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio dei comuni immediatamente esecutiva e soggetta al solo controllo di legittimità. 

4. In assenza del programma o della individuazione di cui alla lettera b) del precedente secondo comma l'utilizzazione delle aree può avvenire esclusivamente in regime di superficie e la relativa determinazione è vincolante in sede di approvazione dei programmi pluriennali di attuazione. 

Art. da 39 a 49 (omissis) 

Art. 50 

1. Nei comuni che abbiano provveduto alla formazione dei piani di zona ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, le aree per la realizzazione dei programmi pubblici di edilizia abitativa previsti dal presente titolo sono scelte nel l'ambito di detti piani. 

Art. 51 

1. Nei comuni che non dispongano dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, i programmi costruttivi sono localizzati su aree indicate con deliberazione del consiglio comunale nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di legge. 

2. Con la stessa deliberazione sono precisati, ove necessario, anche in variante ai piani regolatori ed ai programmi di fabbricazione vigenti, i limiti di densità, di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonché i rapporti massimi fra gli spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggio, in conformità alle norme di cui al penultimo comma dell'art.17 della legge 6 agosto 1967, n. 765. 

3. La deliberazione del consiglio comunale è adottata entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione oppure dagli enti costruttori e diventa esecutiva dopo l'approvazione dell'organo di controllo che deve pronunciarsi entro venti giorni dalla data di trasmissione della delibera, con gli effetti, nel caso di silenzio, stabiliti dall'art. 20 della legge 6 agosto 1967, n. 765. 

4. Qualora il consiglio comunale non provveda entro il termine di cui al comma precedente, la scelta dell'area è effettuata dal presidente della giunta regionale. 

5. La deliberazione del consiglio comunale o il decreto del presidente della giunta regionale comporta l'applicazione delle norme in vigore per l'attuazione dei piani di zona. 

Art. 52 

1. Le opere comprese nei programmi previsti dal presente titolo sono a tutti gli effetti dichiarate di pubblica utilità e i lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili. 

Art. da 53 a 71 (omissis)