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Giudizio necessario secondo equità
(Legge 7 aprile 2003, n. 63)
 Parti e argomenti della scheda: 
Si riporta la legge che modifica dell'art.113 del Codice di Procedura Civile con riferimento al giudizio secondo equità da parte del Giudice di Pace. L'articolo suddetto diventa il seguente:  
"Il giudice di pace decide secondo equita' le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalita' di cui all'articolo 1342 del codice civile." 
La norma viene chiamata anche "decreto salvacompagnie".
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Legge 7 aprile 2003, n. 63
(Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2003) 
  
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, recante disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità "
 

Legge di conversione 

Art. 1. 

1. Il decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, recante disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 


Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione 
 

Art. 1. 

1. Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: 
"Il giudice di pace decide secondo equita' le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalita' di cui all'articolo 1342 del codice civile.". 

Art. 1-bis. 

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003. 

Art. 1-ter. 

1. Al comma 4 dell'articolo 10 e al comma 1, lettera a), dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la parola: "1.033" e' sostituita dalla seguente: "1.100". 

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinate nella misura di 1.800.000 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 

Art. 2. 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.