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Sostegno al reddito e incentivazione all' occupazione
(Legge 20 marzo 1998, n. 52)
 Parti e argomenti della scheda: 
Si riporta la legge che stabilisce le misure urgenti per il sostegno al reddito e per l'incentivazione della occupazione. 
 
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Legge 20 marzo 1998, n. 52
(Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1998)
 
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all' occupazione e di carattere previdenziale"
 
Legge di conversione 
 

Art. 1. 

1. Il decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione 
 

Art. 1. 
Disposizioni in materia di sostegno al reddito 

1. Il termine previsto dalle disposizioni di cui all'art. 4, comma 17, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative alla possibilita' di iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano fino a quindici dipendenti, e' prorogato al 31 dicembre 1998 ai fini dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime, nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di lire a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa i relativi oneri all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previa rendicontazione. 

2. Le disposizioni di cui all'art. 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'art. 4, comma 2, del decretolegge16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione fino al 31 dicembre 1998. Alle finalita' del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro il limite massimo di 30 miliardi di lire. 

3. Sono prorogati per ulteriori otto mesi: a) i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, a decorrere dalla scadenza dell'ultima proroga concessa ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; b) i trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per i lavoratori in servizio alla data del 15 dicembre 1997. La misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati e' ridotta del 10 per cento. Le predette proroghe possono essere concesse nel limite massimo di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui alla lettera a) e di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui alla lettera b), per indennita' e contribuzione figurativa e l'onere complessivo e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1. 

3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' prorogare, per un periodo massimo di sei mesi, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'art. 9, comma 25, lettera c), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. L'onere complessivo per la concessione del predetto intervento, pari a lire 3 miliardi, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1. 

4. La possibilita' prevista dall'art. 4, comma 25, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, di concedere, nei casi ivi previsti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, i benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di assunzione di lavoratori iscritti nella lista di mobilita', trova applicazione relativamente alle domande presentate entro il 31 dicembre 1997, entro il limite delle risorse allo scopo predeterminate dall'art. 2, comma 29, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

5. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 31, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative al diritto dei lavoratori dipendenti o gia' dipendenti da discariche autorizzate e iscritti nelle liste di mobilita' non antecedentemente al 1 gennaio 1996, si interpretano nel senso che la percezione della relativa indennita' non e' subordinata al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Fermo restando il limite massimo di spesa di cui all'art. 4, comma 31, del citato decreto-legge n. 510 del 1996, il termine di scadenza per l'iscrizione nelle liste di mobilita' e' prorogato di dodici mesi. 

6. I piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui all'art. 9-octies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere lo svolgimento delle attivita', da parte di giovani residenti nelle aree di cui agli obiettivi numeri 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, presso imprese del settore industriale operanti in territori diversi da quelli ricompresi negli obiettivi numeri 1 e 2 del predetto regolamento e che abbiano concordato, ai sensi del comma 203 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o anche tramite le loro associazioni territoriali, rapporti di collaborazione con le corrispondenti associazioni o con gli enti locali delle aree territoriali di provenienza dei giovani, finalizzati allo sviluppo economico di tali aree. In tali casi ai giovani e' corrisposta una indennita' aggiuntiva di L. 800.000 mensili a titolo di rimborso degli oneri relativi alla spesa sostenuta per il vitto e l'alloggio, a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, nonche' una indennita' pari a lire 200 mila mensili a carico dell'impresa ad integrazione dell'indennita' di cui all'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Ai giovani residenti nelle aree di cui al citato obiettivo n. 2, le indennita' aggiuntive di cui al presente comma sono corrisposte nel caso che le attivita' formative siano svolte presso imprese non operanti nelle regioni di residenza. Il Governo deve riferire alle Commissioni parlamentari competenti in ordine ai risultati dello svolgimento delle suddette attivita'. I piani di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, avviati entro il 1998 possono essere completati nel 1999 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del predetto Fondo. 

7. All'art. 3, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, le parole: "una quota pari al 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una quota non inferiore al 70 per cento". Al comma 2 dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 129 del 1997 le parole: "stipulati entro il 15 ottobre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "le cui procedure siano state attivate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, entro il 15 ottobre 1997". 

Art. 2. 
Disposizioni in materia contributiva 

1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impiegati e quadri del settore dell'edilizia e del settore lapideo e' dovuta la contribuzione per il trattamento ordinario di integrazione salariale secondo le aliquote generali dell'1,90 per cento e del 2,20 per cento previste a carico delle imprese industriali. Al relativo onere, valutato in lire 90 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. 

2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli istituti di patronato e di assistenza sociale cessa il regime di esonero previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, per il personale dipendente dagli enti di diritto pubblico, e gli istituti medesimi sono tenuti al versamento dei contributi per le prestazioni economiche di malattia nella misura stabilita dall'art. 31, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e di maternita' nella misura prevista dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni. Gli istituti medesimi sono, altresi', soggetti alla disciplina dell'assegno per il nucleo familiare, ai sensi del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. I contributi versati anteriormente restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni erogate, fino a tale data. 

3. All'art. 18, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dopo le parole: "gli addebiti contributivi" sono inserite le seguenti: "e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) i premi assicurativi". 

4. La disposizione di cui all'art. 53, comma 6, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che resta fermo, a carico del lavoratore, il contributo di finanziamento al Fondo di previdenza e credito dovuto all'Istituto postelegrafonici nella misura del 2,50 per cento derivante dalla rivalsa di cui all'art. 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. 

Art. 3. 
Integrazione del Fondo per l'occupazione 

1. Per il rifinanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge19 luglio 1993, n. 236, e' autorizzata la spesa di lire 976 miliardi per l'anno 1998, di lire 913 miliardi per l'anno 1999 e di lire 714 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando: 

a) quanto a lire 973 miliardi per il 1998, a lire 913 miliardi per l'anno 1999 e a lire 714 miliardi a decorrere dall'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 

b) quanto a lire 3 miliardi per il 1998, l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. 

Art. 4. 
Disposizioni varie 

1. (Soppresso). 

2. (Soppresso). 

3. All'art. 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 2, le parole: "durata di quattro mesi", sono sostituite dalle seguenti: "durata massima di tre mesi"; 

b) al comma 4, lettera b), le parole: "con garanzie da acquisire sull'investimento, mediante iscrizione di privilegio speciale;" sono sostituite dalle seguenti: "con idonee garanzie assicurative da acquisire sull'investimento;". 

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto. 

Art. 5. 
Entrata in vigore 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.