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Efficacia e efficienza dell'Amministrazione della giustizia
(Legge 19 gennaio 2001, n. 4)
 Parti e argomenti della scheda: 
Si riporta la legge n.4 del 2001 che ha modificato alcuni articoli del Codice di Procedura Penale con riferimento all'efficienza della giuistizia. 
 
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Legge 19 gennaio 2001, n. 4
(Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2001)
 
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia"
 

Legge di conversione 
 

Art. 1. 

1. Il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 

 2. Nei confronti degli imputati per i quali il termine di custodia cautelare è stato prorogato a norma dell’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, la proroga conserva efficacia per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi. Tale limite non è soggetto alla disposizione di cui all’articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale. 

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 


Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione 
 

Capo I 
Nuove disposizioni sulla separazione dei processi e in materia di custodia cautelare 

Art. 1. 

1. All'articolo 18, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: 
"e-bis) se uno o più imputati dei reati previsti dal-l'articolo 407, comma 2, lettera a), è prossimo ad essere rimesso in libertà per scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione". 

2. (Soppresso). 

3. (Soppresso). 

4. Dopo l'articolo 130 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente: 
"Art. 130-bis (Separazione dei procedimenti in fase di indagine). - 1. Il pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, procede di regola separatamente quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell'articolo 18, comma 1, lettera e-bis) del codice". 

5. Dopo l'articolo 132 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente: 
"Art. 132-bis (Formazione dei ruoli di udienza) - 1. Nella formazione dei ruoli di udienza è assicurata priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti quando ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare." 

 

Art. 2. 

1. All'articolo 303, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente: 
"3-bis) qualora si proceda per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine è imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera d) per la parte eventualmente residua. In quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono proporzionalmente ridotti". 

1-bis. All'articolo 303, comma 1, lettera d), primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: "sentenza irrevocabile di condanna" sono aggiunte le seguenti: ", salve le ipotesi di cui alla lettera b), numero 3-bis)". 

2. All'articolo 304, comma 6, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: "commi 1, 2 e 3" sono aggiunte le seguenti: "senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1, lettera b), numero 3-bis)". 3. (Soppresso). 

4. (Soppresso). 

5. All'articolo 307 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente 
"1. Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini il giudice dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare.". 

6. All'articolo 307 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente: 
"1-bis. Qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli articoli 281, 282 e 283 anche cumulativamente.". 

7. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 307 del codice di procedura penale, dopo le parole: "trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1" sono inserite le seguenti: "o nell'ipotesi prevista dal comma 2 lettera b)" e le parole: "si è dato" sono sostituite dalle seguenti: "stia per darsi". 

Art. 3. 

1. Nell'articolo 406, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "nell'articolo 51, comma 3-bis" sono inserite le seguenti: "e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 7-bis". 

2. Nell'articolo 407, comma 2, lettera a), dopo il numero 7, è aggiunto il seguente: 
"7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale;". 

Art. 4. 

1. All'articolo 533 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 
"3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà". 

1-bis. All'articolo 523, comma 1, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche in ordine alle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis". 

2. Nell'articolo 544 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: 
"3-bis. Nelle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis, il giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 è raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza.". 

2-bis. All'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: 
"4-bis. Il Presidente della corte d'appello può prorogare, su richiesta motivata del giudice che deve procedere alla redazione della motivazione, i termini previsti dall'articolo 544, comma 3, del codice, per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni, esonerando, se necessario, il giudice estensore da altri incarichi. Per i giudizi di primo grado provvede il presidente del tribunale. In ogni caso del provvedimento è data comunicazione al Consiglio superiore della magistratura". 

Art. 5. 

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. 

Capo II 

Norme per la celebrazione dei processi per reati di particolare gravità 

Art. 6. 

1. Dopo l'articolo 145 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente: 
"Art. 145-bis (Aule di udienza protette). - 1. Nei procedimenti per taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice, quando è necessario, per ragioni di sicurezza, utilizzare aule protette e queste non siano disponibili nella sede giudiziaria territorialmente competente, il Presidente della Corte d'appello, su proposta del Presidente del Tribunale, individua l'aula protetta per il dibattimento nell'ambito del distretto. Qualora l'aula protetta non sia disponibile nell'ambito del distretto, il Ministero della giustizia fornisce al Presidente della Corte d'appello nel cui distretto si trova il giudice competente l'indicazione dell'aula disponibile, individuata nel distretto di corte d'appello più vicino. 

2. Il provvedimento di cui ai commi che precedono è adottato prima della notificazione del decreto di citazione che dispone il giudizio a norma dell'articolo 133.". 

Capo III 

Interpretazione autentica dell'articolo 442 comma 2, del codice di procedura penale e disposizioni in materia di giudizio abbreviato nei processi per i reati puniti con l'ergastolo. 

Art. 7. 

1. Nell'articolo 442, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale, l'espressione "pena dell'ergastolo" deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno. 

2. All'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo.". 

Art. 7-bis 

1. All'articolo 441-bis del codice di procedura penale, al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 303, comma 2". 

 

Art. 8. 

1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nei casi in cui è applicabile o è stata applicata la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, se è stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, l'imputato può revocare la richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tali casi il procedimento riprende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorché era stata fatta la richiesta. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti sono utilizzabili nei limiti stabiliti dall'articolo 511 del codice di procedura penale. 

2. Quando per effetto dell'impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 7, l'imputato può revocare la richiesta di cui al comma 1 nel termine di trenta giorni dalla conoscenza dell'impugnazione del pubblico ministero o, se questa era stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel termine di trenta giorni da quest'ultima data. Si applicano le disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo del comma 1. 

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 303 del codice di procedura penale. 

Capo IV 

Disposizioni urgenti in tema di durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di stragecommessi anteriormente all'entratta in vigore del codice di procedura penale 

Articolo 9. 

1. Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari è di cinque anni ove ricorra l’ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 407 del codice di procedura penale. 

Capo V 

Modifica dell'articolo 656 del codice di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario 

Art. 10. 

1. All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 5, secondo periodo, le parole da: "consegnati" fino a: "presentare" sono sostituite dalle seguenti: "notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata"; 
b) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: "presentata l'istanza" sono aggiunte le seguenti: "nonché la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,"; 
c) al comma 6, primo periodo, dopo la parola: "presentata" sono inserite le seguenti: "dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato"; 
d) al comma 6, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Se l'istanza non è corredata dalla documentazione prescritta o necessaria, questa può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5"; 
e) al comma 8 sono premesse le parole: "Salva la disposizione del comma 8-bis,"; 
f) dopo il comma 8 è inserito il seguente: 
"8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica"; 
g) al comma 10, primo periodo, le parole: ", senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare" sono sostituite dalle seguenti: "alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5". 

2. Al comma 2 dell'articolo 91 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: "è allegata" sono inserite le seguenti: ", a pena di inammissibilità,". 

3. Al comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: "deve essere allegata" sono inserite le seguenti: ", a pena di inammissibilità,". 

Art. 11. 

1. Nell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "629, secondo comma del codice penale" sono inserite le seguenti: ", 416 realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I e dagli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies del codice penale". 

Capo VI 

Proroga e modifica delle disposizioni in materia di applicazione dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario e di videoconferenze. 

Art. 12. 

1. Nell'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, comma 1, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002". 

Art. 13. 

1. Nel comma 1 dell'articolo 45-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: "Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: 
"Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis". 

Art. 14. 

1. Dopo l'articolo 134 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente: 
"Art. 134-bis (Partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis, la partecipazione dell'imputato avviene a distanza anche quando il giudizio abbreviato si svolge in pubblica udienza.". 

Art. 15. 

1. L'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è cosi' modificato: 
a) nel comma 1 è soppressa la lettera c); 
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 
"1-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.". 

Capo VII 

Norme in materia di applicazione di particolari strumenti tecnici di controllo alle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari e ai condannati in stato di detenzione domiciliare. 

Art. 16. 

1. Nell'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente: 
"1-bis. Nel disporre le misure diverse dalla custodia cautelare in carcere il giudice tiene conto dell'efficacia, in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, delle possibilità di controllo delle prescrizioni imposte all'imputato.". 

2. Dopo l'articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente: 
"Art. 275-bis (Particolari modalità di controllo). - 1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti. 
2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1. 
3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli.". 

3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 276 del codice di procedura penale è aggiunto è il seguente: 
"1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere.". 

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 284 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: 
"5-bis. Non possono essere concessi gli arresti domiciliari a chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale nei cinque anni antecedenti al fatto per cui si procede.". 

Art. 17. 

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente: 
"4-bis. Nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità' preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.". 

Art. 18. 

1. Il condannato o la persona sottoposta a misura cautelare che, al fine di sottrarsi ai controlli prescritti, in qualsiasi modo altera il funzionamento dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici adottati nei suoi confronti, o comunque si sottrae fraudolentemente alla loro applicazione o al loro funzionamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni. 

Art. 19. 

1. Con decreto del Ministro dell'interno, assunto di concerto con il Ministro della giustizia, sono determinate le modalità di installazione ed uso e sono individuati i tipi e le caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei casi previsti dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale, e dei condannati nel caso previsto dall'articolo 47-ter, comma 4-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354. 

Capo VIII 

Norme sull'ordinamento giudiziario e sul personale amministrativo 

Art. 20. 

1. Nell'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente comma: 
"2-ter. L'indennità di cui al comma 2-bis spetta al coordinatore anche se all'ufficio cui egli è addetto non risulti effettivamente assegnato altro giudice.". 

Art. 21. 

1. Per la copertura dei posti in organico degli uffici dei giudici di pace del distretto di Napoli, istituiti con decreto del Ministro della giustizia del 22 novembre 2000 sono considerate valide le domande di nomina presentate in base all'avviso di copertura dei posti di cui al decreto del Ministro della giustizia 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 95 del 4 dicembre 1998. 

2. Alla procedura delle nomine di cui al comma 1 si applica la disciplina contenuta nel citato decreto del Ministro della giustizia 4 dicembre 1998, nonché la disciplina della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni. 

Art. 22. 

1. Nell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il comma primo, è aggiunto il seguente: "I giudici onorari di tribunali che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al secondo comma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del triennio già decorso. In caso di mancata conferma i giudici onorari di tribunale in proroga cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del CSM che non necessita di decreto del Ministro. 

2. Nell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il comma secondo, è aggiunto il seguente: "La nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'articolo 42-ter, primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal 1o gennaio dell'anno successivo alla nomina.". 

2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 42-quater, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, hanno effetto per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari attualmente in servizio decorsi nove mesi dalla scadenza del triennio di nomina in corso. 

Art. 23. 

1. Ai magistrati applicati in altro distretto, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è attribuita per il periodo di servizio svolto in applicazione la medesima indennità indicata di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, in ragione dell'effettivo periodo di applicazione. 

2. Ai magistrati applicati in altro distretto, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, si applicano i benefici giuridici di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133. 

3. Nell'articolo 110, comma 5, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In casi di eccezionale rilevanza da valutarsi da parte del Consiglio superiore della magistratura, la applicazione può essere disposta, limitatamente ai soli procedimenti di cui all'ultima parte del comma 7, per un ulteriore periodo massimo di un anno.". 

Art. 24. 

1. La distribuzione degli organici dell'amministrazione della giustizia, nell'ambito delle aree funzionali e tra le medesime è modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, purché le modifiche non comportino oneri aggiuntivi rispetto alla dotazione organica complessiva come definita dai provvedimenti preesistenti. 

1-bis. L'amministrazione giudiziaria provvede alla copertura della metà dei posti vacanti nella carriera dirigenziale attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla medesima amministrazione, fermo restando il termine di validità previsto dagli articoli 39, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e 20, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 

1-ter. Nelle procedure di assunzione del personale amministrativo e tecnico di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999, fino al completamento degli organici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2000 , l'amministrazione penitenziaria è autorizzata a servirsi delle graduatorie degli idonei dei concorsi pubblici espletati anche da altre pubbliche amministrazioni, previa autorizzazione delle stesse amministrazioni e con il consenso degli idonei direttamente interessati. 

Art. 24-bis. 

1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
"2. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace è corrisposta un'indennità di L. 70.000 per ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale, e per l'attività di apposizione dei sigilli, nonché di L. 110.000 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo. 
3. E' altresì dovuta un'indennità di L. 500.000 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla è dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno". 

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati nella misura massima di lire 91.000 milioni annue, si provvede nei limiti delle risorse già rese disponibili dall'articolo 27 della legge 24 novembre 1999, n. 468. 

 

Art. 24-ter. 

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
"1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennita' di L. 150.000 per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. Non possono essere corrisposte più di due indennita' al giorno. 
2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennita' di L. 150.000 per ogni udienza in relazione alla quale è conferita la delega a norma dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. L'indennita' è corrisposta per intero anche se la delega è conferita soltanto per uno o per alcuni dei processi trattati nell'udienza. Non possono essere corrisposte più di due indennita' al giorno". 

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati nella misura massima di lire 5.000 milioni annue, si provvede nei limiti delle risorse gia' rese disponibili dall'articolo 27 della legge 24 novembre 1999, n. 468. 

Capo IX 

Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore 

Art. 25. 

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 1.720 milioni per l'anno 2000, in lire 15.760 milioni per l'anno 2001, in lire 40.000 milioni per l'anno 2002 e in lire 33.026 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando: quanto a lire 1.720 milioni per l'anno 2000 e lire 2.480 milioni per l'anno 2001 e lire 759 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 5.000 milioni per l'anno 2001 e lire 961 milioni per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a lire 8.280 milioni per l'anno 2001 e lire 38.280 milioni per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

Art. 26. 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.