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Disciplina delle associazioni di promozione sociale
(Legge 7 dicembre 2000, n. 383)
 Parti e argomenti della scheda: 
Si riporta la legge n.383 del 2000 sull'associazionismo.
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Legge 7 dicembre 2000, n. 383 
(Pubblicata in G.U. n. 300 del 27 dicembre 2000)
 
"Disciplina delle associazioni di promozione sociale"

 

Capo I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1. 

(Finalità e oggetto della legge) 

    1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale. 

    2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta princìpi fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonchè i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti. 
    3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al presente articolo. 

Art. 2. 

(Associazioni di promozione sociale) 

    1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. 

    2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati. 
    3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. 

Art. 3. 

(Atto costitutivo e statuto) 

    1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti: 

        a) la denominazione; 

        b) l’oggetto sociale; 
        c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione; 
        d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; 
        e) l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste; 
        f) le norme sull’ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione; 
        g) i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi; 
        h) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonchè le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; 
        i) le modalità di scioglimento dell’associazione; 
        l) l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale. 

Art. 4. 

(Risorse economiche) 

    1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da: 

        a) quote e contributi degli associati; 

        b) eredità, donazioni e legati; 
        c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; 
        d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; 
        e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 
        f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; 
        g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; 
        h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; 
        i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale. 

    2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonchè, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all’articolo 22. 

Art. 5. 

(Donazioni ed eredità) 

    1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l’obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo statuto. 

    2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile. 

Art. 6. 

(Rappresentanza) 

    1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale. 

    2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell’associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. 

Capo II 

REGISTRI E OSSERVATORI 
DELL’ASSOCIAZIONISMO 

Sezione I 

Registri nazionale, 
regionali e provinciali 

Art. 7. 

(Registri) 

    1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell’applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali. 

    2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale. 
    3. L’iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4. 
    4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale. 

Art. 8. 

(Disciplina del procedimento per le 
iscrizioni ai registri nazionale, regionali 
e provinciali) 

    1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale di cui all’articolo 7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

    2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’istituzione dei registri di cui all’articolo 7, comma 4, i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale o provinciale nel registro regionale o provinciale nonchè la periodica revisione dei registri regionali e provinciali, nel rispetto dei princìpi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni e le province autonome trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei registri all’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11. 
    3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l’iscrizione si intenda assentita. 
    4. L’iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2. 

Art. 9. 

(Atti soggetti ad iscrizione nei registri) 

    1. Nei registri di cui all’articolo 7 devono risultare l’atto costitutivo, lo statuto, la sede dell’associazione e l’ambito territoriale di attività. 

    2. Nei registri devono essere iscritti altresì le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento. 

Art. 10. 

(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi 
alle iscrizioni e alle cancellazioni) 

    1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o nell’ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell’osservatorio regionale previsto dall’articolo 14. 

    2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni. 

Sezione II 

Osservatorio nazionale e osservatori 
regionali dell’associazionismo 

Art. 11. 

(Istituzione e composizione dell’Osservatorio nazionale) 

    1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, è istituito l’Osservatorio nazionale dell’associazionismo, di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti. 

    2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli. 
    3. L’Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle associazioni. 
    4. L’Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l’anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati. 
    5. Per il funzionamento dell’Osservatorio è autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001. 
    6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell’Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali. 
    7. Alle attività di segreteria connesse al funzionamento dell’Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali. 

Art. 12. 

(Funzionamento e attribuzioni) 

    1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l’Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali, adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni dall’insediamento. 

    2. Con regolamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le procedure per la gestione delle risorse assegnate all’Osservatorio e i rapporti tra l’Osservatorio e il Dipartimento per gli affari sociali. 
    3. All’Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze: 

        a) assistenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, nella tenuta e nell’aggiornamento del registro nazionale; 

        b) promozione di studi e ricerche sull’associazionismo in Italia e all’estero; 
        c) pubblicazione di un rapporto biennale sull’andamento del fenomeno associativo e sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale sull’associazionismo; 
        d) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonchè di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge; 
        e) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza dell’associazionismo, al fine di valorizzarne il ruolo di promozione civile e sociale; 
        f) approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 7 per fare fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate; 
        g) promozione di scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra le associazioni di promozione sociale italiane e fra queste e le associazioni straniere; 
        h) organizzazione, con cadenza triennale, di una conferenza nazionale sull’associazionismo, alla quale partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni interessate; 
        i) esame dei messaggi di utilità sociale redatti dalle associazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 7, loro determinazione e trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 

    4. Per lo svolgimento dei propri compiti l’Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dal Dipartimento per gli affari sociali. 

    5. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 745 milioni per il 2000 e di lire 1.490 milioni annue a decorrere dal 2001. 

Art. 13. 

(Fondo per l’associazionismo) 

    1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per l’associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) e f) del comma 3 dell’articolo 12. 

    2. Per il funzionamento del Fondo è autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002. 

Art. 14. 

(Osservatori regionali) 

    1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per l’associazionismo con funzioni e modalità di funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui all’articolo 8, comma 2. 

    2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo e dell’articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere dal 2001. 
    3. Al riparto delle risorse di cui al comma 2 si provvede con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 

Art. 15. 

(Collaborazione dell’ISTAT) 

    1. L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire all’Osservatorio adeguata assistenza per l’effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli osservatori regionali. 

    2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000 e di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001. 

Art. 16. 

(Rapporti con l’Osservatorio nazionale 
per il volontariato) 

    1. L’Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con l’Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all’articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle materie di comune interesse. 

    2. L’Osservatorio e l’Osservatorio nazionale per il volontariato sono convocati in seduta congiunta almeno una volta all’anno, sotto la presidenza del Ministro per la solidarietà sociale o di un suo delegato. 
    3. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 50 milioni annue a decorrere dal 2000. 

Art. 17. 

(Partecipazione alla composizione 
del CNEL) 

    1. L’Osservatorio e l’Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci membri del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative. 

    2. L’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituito dal seguente: «Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto di esperti, rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di centoventuno, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:». 
    3. All’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 936 del 1986, dopo il numero I), è inserito il seguente: 

        «1-bis) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque designati dall’Osservatorio nazionale dell’associazionismo e cinque designati dall’Osservatorio nazionale per il volontariato;». 
    4. All’articolo 4 della citata legge n. 936 del 1986, dopo il comma 2 è inserito il seguente: 
        «2-bis. I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri». 
    5. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per il 2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere dal 2001. 

Capo III 

PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI 

Sezione I 

Prestazioni degli associati 

Art. 18. 

(Prestazioni degli associati) 

    1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. 

    2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. 

Art. 19. 

(Flessibilità nell’orario di lavoro) 

    1. Per poter espletare le attività istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui all’articolo 30, i lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale. 

Sezione II 

Disciplina fiscale, diritti 
e altre agevolazioni 

Art. 20. 

(Prestazioni in favore dei familiari 
degli associati) 

    1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati. 

    2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002. 

Art. 21. 

(Imposta sugli intrattenimenti) 

    1. In deroga alla disposizione di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti. 

    2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 3.500 milioni per il 2001 e lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002. 

Art. 22. 

(Erogazioni liberali) 

    1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 

        a) all’articolo 13-bis: 
            1) al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i-ter) è aggiunta la seguente: 
                «i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l’ultimo periodo della lettera i-bis)»; 
            2) al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)»; 
        b) all’articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa, dopo la lettera c-septies) è aggiunta la seguente: 
        «c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge»; 

        c) all’articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis»; 
        d) all’articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis»; 
        e) all’articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis». 

    2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 71.500 milioni per il 2001 e lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002. 

Art. 23. 

(Tributi locali) 

    1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni. 

Art. 24. 

(Accesso al credito agevolato e privilegi) 

    1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri che, nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo 30, abbiano ottenuto l’approvazione di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalità istituzionali. 

    2. I crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell’articolo 2751-bis del codice civile. 
    3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nell’ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo comma dell’articolo 2777 del codice civile. 

Art. 25. 

(Messaggi di utilità sociale) 

    1. Ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti dall’Osservatorio. 

    2. All’articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: «alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute,» sono inserite le seguenti: «alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,». 

Art. 26. 

(Diritto all’informazione ed accesso 
ai documenti amministrativi) 

    1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

    2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale. 

Art. 27. 

(Tutela degli interessi sociali e collettivi) 

    1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate: 

        a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell’interesse dell’associazione; 

        b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall’associazione; 
        c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b). 

    2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Art. 28. 

(Accesso al Fondo sociale europeo) 

    1. Il Governo, d’intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni iniziativa per favorire l’accesso delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonchè, in collaborazione con la Commissione delle Comunità europee, per facilitare l’accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali. 

Art. 29. 

(Norme regionali 
e delle province autonome) 

    1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell’associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l’autonomia di organizzazione e di iniziativa. 

Art. 30. 

(Convenzioni) 

    1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all’articolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi. 

    2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonchè le modalità di rimborso delle spese. 
    3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell’attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso terzi. 
    4. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli. 
    5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima. 
    6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 

Art. 31. 

(Strutture e autorizzazioni temporanee 
per manifestazioni pubbliche) 

    1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l’utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. 

    2. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l’addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali. 
    3. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l’obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati. 

Art. 32. 

(Strutture per lo svolgimento 
delle attività sociali) 

    1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. 

    2. All’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera b), è inserita la seguente: 

        «b-bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;». 
    3. All’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: «senza fini di lucro,» sono inserite le seguenti: «nonchè ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,». Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere dall’anno 2000. 

    4. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. 
    5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all’accesso al credito agevolato. 

Capo IV 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE 

Art. 33. 

(Copertura finanziaria) 

    1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato nella misura di lire 10.000 milioni per l’anno 2000, di lire 98.962 milioni per l’anno 2001 e di lire 73.962 milioni a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per l’anno 2000, lire 90.762 milioni per l’anno 2001 e lire 67.762 milioni a decorrere dall’anno 2002, l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e quanto a lire 8.200 milioni per l’anno 2001 e lire 6.200 milioni a decorrere dall’anno 2002, l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente. 

    2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.