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Disposizioni urgenti in materia di protezione civile
(Legge 26 luglio 2005, n. 152)
 Parti e argomenti della scheda: 
Si riporta la legge n.152 del 2005 che reca disposizioni urgenti in materia di protezione civile.
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Legge 26 luglio 2005, n. 152 
(Pubblicata in G.U. n. 176 del 30 liglio 2005)
 
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile"
 

Legge di conversione 
 

Art. 1. 

1. Il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 


Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione 
 

 Art. 1. 
Lotta agli incendi boschivi 

1. Al fine di porre in essere ogni indispensabile azione di carattere preventivo in materia di lotta attiva agli incendi boschivi, nonchè di garantire il funzionale espletamento delle attività aeree di spegnimento con la flotta antincendio nella disponibilità del Dipartimento della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei Ministri individua i tempi di svolgimento della predetta attività durante i periodi estivo ed invernale. 

2. Allo scopo di garantire l'adeguamento tecnologico ed operativo della componente aerea nel peculiare settore della lotta attiva agli incendi boschivi, il Dipartimento della protezione civile, anche sulla base di ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, può acquisire, nell'ambito delle risorse del bilancio dello Stato previste a legislazione vigente per il finanziamento delle spese di funzionamento, delle attività e dei compiti di protezione civile, la disponibilità, in via di somma urgenza, della necessaria strumentazione, anche avviando ogni utile sperimentazione di mezzi, di materiali, di forme organizzative ed addestrative, fermo restando il rispetto dei principi comunitari in materia di appalti di forniture. 

3. Per garantire la sicurezza dell'attività di volo della flotta antincendio dello Stato, nonchè per assicurare elevati livelli di prestazioni nella lotta attiva agli incendi boschivi, devono essere collocati idonei elementi di segnalazione, sia a terra che aerei, su impianti, costruzioni, piantagioni ed opere che possano costituire pericolo per il volo ed intralcio all'esecuzione dall'alto delle attività di spegnimento degli incendi boschivi, ovvero, ove possibile, procedere all'interramento delle predette opere. A tale fine il Presidente del Consiglio dei Ministri emana previamente, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile, le linee guida operative di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, anche individuando i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al presente comma, che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

Art. 2. 
Emergenza ambientale in Calabria 

1. In relazione allo stato di emergenza ambientale in atto nella regione Calabria, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 2004, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' nominato il Commissario delegato cui sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2005, n. 3397, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 2005, e dall'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2005, n. 3429, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2005, con applicazione delle procedure previste dall'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53. In tali poteri sono ricompresi quelli concernenti le emergenze ambientali relative alla bonifica e al risanamento dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione. 

2. Il Commissario di cui al comma 1 subentra nella titolarità dei poteri in atto attribuiti al Commissario delegato nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2004, n. 3371, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 20 settembre 2004, che cessa contestualmente dalle sue funzioni, anche con riferimento a tutti i rapporti in corso, avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53. 

3. Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicato all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotto di 55 milioni di euro. 

Art. 3. 
Personale del Dipartimento della protezione civile 

1. In relazione alle emergenze di protezione civile in atto, nonche' ai contesti di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e tenuto conto delle specifiche esigenze del Dipartimento della protezione civile, il Capo del Dipartimento, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' autorizzato, fermo quanto disposto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2005, n. 3397, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 2005, e stante l'inapplicabilità del disposto di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a ricoprire i posti di seconda fascia del ruolo speciale dirigenziale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  fino al limite di dodici unità, sulla base delle procedure di cui al comma 2. In relazione alla non fungibilità delle figure professionali occorrenti, le relative assunzioni sono disposte in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed i relativi posti sono resi indisponibili; a dette assunzioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. 

2. I posti dirigenziali di seconda fascia di cui al comma 1, con procedure bandite contestualmente, sono ricoperti: 

a) nella misura del quaranta per cento tramite concorso pubblico; 

b) nella misura del quaranta per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame-colloquio, al personale di ruolo della pubblica amministrazione in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Dipartimento della protezione civile, munito di diploma di laurea rilasciato da università statali, dotato di cinque anni di servizio, o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di almeno tre anni di servizio. I predetti periodi di servizio, di cui almeno ventiquattro mesi di comprovata, continuativa e specifica esperienza nell'ambito professionale di protezione civile, prestata con vincolo di subordinazione, nelle Amministrazioni pubbliche di&,c; protezione civile deputate istituzionalmente ed ordinariamente ad esercitare le predette competenze, documentata mediante la produzione di certificati attestanti il possesso della qualificata esperienza nel predetto ambito professionale, devono essere stati prestati in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; 

c) nella misura del venti per cento, in considerazione della specificità del personale dirigenziale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonchè avuto riguardo alla peculiarità dei compiti e delle funzioni del Dipartimento della protezione civile, mediante corso-concorso selettivo di formazione, della durata di nove mesi, riservato al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di diversi o ulteriori requisiti culturali o professionali, ivi compreso il possesso di abilitazioni professionali, ovvero di pregresse esperienze di studio o di lavoro nel peculiare settore della protezione civile. 

3. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, il personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è immesso nel ruolo speciale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nel limite di ottanta posti, a domanda da prodursi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio posseduti dai dipendenti di cui al presente comma al momento della presentazione della domanda, anche utilizzando le procedure di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con esclusione della possibilità dell'inquadramento soprannumerario. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sono definite le aree e le posizioni economiche per il successivo inquadramento. 

4. In relazione alla specifica professionalità acquisita nell'ambito dei contesti di cui al comma 1 dal personale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, con contratto a tempo determinato presso il Dipartimento della protezione civile, nonchè avuto riguardo alla professionalità specialistica richiesta per il perseguimento delle finalità istituzionali del Dipartimento medesimo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il predetto personale è assunto, nel limite di cento unità, nel ruolo speciale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, qualora lo stesso abbia acquisito specifica professionalità in materia di protezione civile per almeno ventiquattro mesi consecutivi, previa presentazione, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di apposita domanda. 

5. Per le esigenze di cui al comma 1, i rapporti di collaborazione con il Dipartimento della protezione civile e con i Commissari delegati nominati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, devono intendersi autorizzati per qualsiasi attività posta in essere per le finalità istituzionali del medesimo Dipartimento. 

6. Ferma restando l'applicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'articolo 1, commi 93 e 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il combinato disposto dei medesimi commi si interpreta nel senso che le prescrizioni ed i divieti ivi previsti, non si applicano al Dipartimento della protezione civile, in relazione agli accresciuti ambiti d'intervento connessi all'implementazione delle funzioni del medesimo Dipartimento, unitamente alle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, nel limite complessivo massimo di euro 200.000 per l'anno 2005 e di euro 800.000 annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, nel limite massimo di spesa di euro 5.900.000 a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie previste dall'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 

Art. 4. 
Disciplina e potenziamento del Dipartimento della protezione civile 

1. Al fine di garantire l'uniforme determinazione delle politiche di protezione civile, delle attività di coordinamento e dei relativi poteri di ordinanza, nonchè il conseguenziale, unitario ed efficace espletamento delle attribuzioni del Servizio nazionale della protezione civile, è attribuita, ai sensi del disposto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la titolarità della funzione in materia di protezione civile al Presidente del Consiglio dei Ministri che può delegarne l'esercizio ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatte salve le competenze regionali previste dalla normativa vigente. Le disposizioni previste dagli articoli 1, limitatamente alle politiche di protezione civile, 3, 5, 6-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recanti riferimenti al Ministro od al Ministero dell'interno, sono conseguentemente abrogate. 

2. Ferme le competenze in materia di cooperazione del Ministero degli affari esteri, l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e l'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, si applicano anche agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile, per quanto di competenza in coordinamento con il Ministero degli affari esteri. Per gli interventi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere adottate anche le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su richiesta della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. 

3. Al fine di assicurare la migliore efficienza operativa delle strutture del Dipartimento della protezione civile, con riferimento alla mobilità sul territorio, realizzando le condizioni per l'indispensabile prontezza degli interventi nei territori interessati da contesti emergenziali, è autorizzato, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per la protezione civile, il compimento delle necessarie iniziative negoziali per conseguire l'ammodernamento della flotta aerea in dotazione al Dipartimento stesso, anche sulla base di ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 

4. Al fine di assicurare la più economica gestione dei propri mezzi aerei adibiti al servizio di lotta attiva contro gli incendi boschivi, anche nella prospettiva di un ulteriore potenziamento dei programmi concernenti la sicurezza, il Dipartimento della protezione civile, salvaguardando le primarie esigenze connesse al più efficace assolvimento del predetto servizio, è autorizzato ad assumere iniziative contrattuali d'urgenza con strutture anche di altri Paesi, finalizzate all'utilizzo a titolo oneroso di tali mezzi in periodi diversi da quello estivo. Eventuali conseguenti introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

Art. 5. 
Bonifica del bacino idrografico del fiume Sarno 

1. Ai fini del completamento delle attività in corso per la bonifica dei sedimenti inquinati del bacino idrografico del fiume Sarno di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005, i siti attualmente utilizzati e quelli da realizzare nel prosieguo delle attività, per il trattamento dei sedimenti ed il correlato stoccaggio provvisorio, possono essere mantenuti in esercizio, in deroga alla normativa vigente, fino al 31 dicembre 2007, assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria ed ambientale. 

Art. 6. 
Ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali 

1. Ai contributi di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dell'articolo 3, commi da 16 a 21-ter, della medesima legge n. 350 del 2003. 

Art. 7. 
Norme a favore delle vittime delle calamità naturali 

1. Ai soggetti appartenenti alle Amministrazioni, agli enti ed alle strutture di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, impegnati in attività di protezione civile per il superamento delle situazioni emergenziali, che abbiano subito una invalidità permanente superiore al settanta per cento, ovvero ai familiari o conviventi dei predetti soggetti deceduti nello svolgimento delle medesime attività, può essere corrisposta, a titolo di indennizzo, una speciale elargizione. 

2. Con successivo regolamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati modalità, termini e procedure per l'elargizione. 

2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 e' autorizzato il limite massimo di spesa di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2005 a valere sul Fondo per la protezione civile. 

2-ter. Il Fondo per la protezione civile e' corrispondentemente incrementato di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si prowede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. 

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.». 

Art. 8. 
Indirizzi operativi in materia di volontariato 

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile, predispone i relativi indirizzi operativi ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. 

Art. 9. 
Disposizioni per il Ministero degli affari esteri 

1. Per il funzionamento dell'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri è autorizzata la spesa di 200.000,00 euro per gli anni 2005, 2006 e 2007, da iscrivere in apposito capitolo, nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 2.1.1.0 del predetto Ministero, per la corresponsione di compensi onnicomprensivi al personale della Unità a fronte delle prestazioni rese per assicurare adeguati interventi, in occasione di catastrofi naturali, eventi bellici, o comunque in situazioni di emergenza all'estero. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per l'anno 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

Art. 10. 
Entrata in vigore 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.