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Modifica del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove
(Legge 7 agosto 1997, n. 267)
 Parti e argomenti della scheda: 
Si riporta la legge che modifica alcuni articoli del Codice di Procedura Penale con riferimento alla valutazione delle prove.
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Legge 7 agosto 1997, n. 267
(Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 1997) 
 
"Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove"
 

Art. 1. 
Sostituzione dell'articolo 513 
del codice di procedura penale 

1. L'articolo 513 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: 
"Art. 513 (Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare ). - 1. Il giudice, se l'imputato e' contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso. 

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio. Se non e' possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'articolo 512 qualora la impossibilita' dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalga della facolta' di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti. 

3. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono state assunte ai sensi dell'articolo 392, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 511". 

Art. 2. 
Sostituzione dell'articolo 514 e modifica dell'articolo 421 
del codice di procedura penale 

1. L'articolo 514 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: 
"Art. 514 (Letture vietate ). - 1. Fuori dei casi previsti dagli - articoli 511, 512, 512-bis e 513, non puo' essere data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato, dalle persone indicate nell'articolo 210 e dai testimoni alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare, a meno che nell'udienza preliminare le dichiarazioni siano state rese nelle forme previste dagli articoli 498 e 499, alla presenza dell'imputato o del suo difensore. 

2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 511, e' vietata la lettura dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attivita' compiute dalla polizia giudiziaria. L'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone puo' servirsi di tali atti a norma dell'articolo 499, comma 5". 

2. All'articolo 421, comma 2, del codice di procedura penale, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499". 

Art. 3. 
Modifica dell'articolo 238 
del codice di procedura penale 

1. All'articolo 238 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
"2-bis. Nei casi previsti dal comma 1, le dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'articolo 210 sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione"; 
b) al comma 4, dopo la cifra: "2" e' inserita la seguente: ", 2- bis" e le parole: "se le parti vi consentono" sono sostituite dalle seguenti: "solo nei confronti dell'imputato che vi consenta"; 
c) al comma 5, dopo la cifra: "2" e' inserita la seguente: ", 2- bis". 

Art. 4. 
Modifica degli articoli 392 e 398 
del codice di procedura penale 

1. All'articolo 392 del codice di procedura penale, al comma 1, lettere c) e d), le parole: "quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b)" sono soppresse. 

2. All'articolo 398, comma 3, del codice di procedura penale, dopo la parola: "fissata" sono inserite le seguenti: "con l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni gia' rese dalla persona da esaminare". 

Art. 5. 
Modifica dell'articolo 403 
del codice di procedura penale 

1. All'articolo 403 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente comma: 
"1-bis. Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti dell'imputato raggiunto solo successivamente all'incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell'atto sia divenuta impossibile". 

Art. 6. 
Norma transitoria 

1. Nei procedimenti penali in corso, il pubblico ministero puo' avvalersi della facolta' di cui al comma 1, lettere c) e d) dell'articolo 392 del codice di procedura penale, come modificate dall'articolo 4 della presente legge, anche dopo l'esercizio dell'azione penale, se ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

2. Nel giudizio di primo grado in corso, quando e' stata disposta la lettura, nei confronti di altri senza il loro consenso, dei verbali delle dichiarazioni, rese dalle persone indicate nell'articolo 513 del codice di procedura penale al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, ove le parti la richiedano, il giudice dispone la citazione delle predette persone per un nuovo esame. 

3. Se e' in corso il giudizio di appello e la decisione sul punto, cui si riferiscono i motivi di impugnazione, implica l'utilizzazione delle dichiarazioni delle persone di cui al comma 2, ove la parte interessata la richieda e' disposta la rinnovazione parziale del dibattimento, al fine di ottenere la citazione di coloro che avevano reso tali dichiarazioni. 

4. Se e' in corso giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, nei limiti della cognizione devoluta, si applica la disposizione di cui al comma 3. 

5. Disposta la citazione delle persone indicate nei commi precedenti, ove esse si siano ulteriormente avvalse della facolta' di non rispondere ovvero non si siano presentate, nonostante il ricorso alle misure di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 513 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, le dichiarazioni rese in precedenza possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati, solo se la loro attendibilita' sia confermata da altri elementi di prova, non desunti da dichiarazioni rese al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, di cui sia stata data lettura ai sensi dell'articolo 513 del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. 

6. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo necessario per la citazione e l'assunzione delle dichiarazioni delle persone indicate nei commi precedenti. La durata della sospensione, che decorre dal momento in cui e' disposto il rinnovo della citazione delle persone indicate nell'articolo 513 del codice di procedura penale fino all'udienza stabilita per il nuovo esame, non puo' in ogni caso superare il termine di sei mesi. 

Art. 7. 
Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.