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Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli Ingegneri e degli Architetti
(Legge 24 giugno 1923, n. 1395)
 Parti e argomenti della scheda: 
Art.1 -  
Art.2 -  
Art.3 -  
Art.4 -  
Art.5 -  
Art.6 -  
Art.7 -  
Disposizioni transitorie 
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Legge 24 giugno 1923, n. 1395

Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli Ingegneri e degli Architetti 

ART. 1 
Il titolo di Ingegnere e quello di Architetto spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli Istituti di Istruzione Superiore autorizzati per legge a conferirli, salva la disposizione dell'art.12. 
A norma dell'art. 330 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, compete la qualifica di 'Dottore in Ingegneria' a coloro che, anteriormente all'entrata in vigore dell'ordinamento stabilito dal R.D. 30 settembre 1923, n. 2102, hanno conseguito il diploma di ingegnere presso le Regie Scuole d'applicazione per gli ingegneri. 

ART. 2 
E' istituito l'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti iscritti nell'Albo di ogni provincia. 
Per ciascun iscritto nell'Albo sarà indicato il titolo in base al quale è fatta l'iscrizione. 

ART. 3 
Sono iscritti nell'Albo coloro, ai quali spetta il titolo di cui all'art. 1 che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all'art. 28 della legge 28 giugno 1874, n. 1938. 
Potranno essere iscritti nell'Albo anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del Genio che siano abilitati all'esercizio della professione a sensi del R.D. n. 485 in data 6 settembre 1902. 

ART. 4 
Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione di Ingegnere e di Architetto sono dall'autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell'Albo. 
Le pubbliche amministrazioni, quando debbano valersi dell'opera di Ingegneri o di Architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti nell'Albo. 
Tuttavia per ragioni di necessità o di utilità evidente, possono le perizie e gli incarichi di cui nei precedenti commi essere affidati a persone di competenza tecnica, anche non iscritti all'Albo nei limiti e secondo le norme che saranno stabilite col regolamento. 

ART. 5 
Gli iscritti nell'Albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine, che esercita le seguenti attribuzioni: 
1) Procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'Albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni. 
2) Stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale. 
3) Dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese. 
4) Vigila alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli articoli 26, 27, 28 e 30 della legge 28 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili. 

ART. 6 
Contro le determinazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla mancata iscrizione nell'Albo è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale di cui all'art. 14 del Regolamento approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, giusto le norme in esso stabilite. 

ART. 7 
Le norme relative alla determinazione dell'oggetto dei limiti delle due professioni, alla composizione e funzionamento del Consiglio dell'Ordine, alla formazione e annuale revisione dell'Albo e per le impugnative contro provvedimenti disciplinari, nonché quelle di coordinamento con le disposizioni vigenti nelle nuove province, e tutte le altre per l'attuazione della presente legge e di coordinamento, saranno emanate con regolamento, sulla proposta dei Ministri della Giustizia, dell'Interno, dell'Istruzione e dei Lavori Pubblici, udito il parere di una commissione di nove componenti, da nominare con decreto reale, su proposta del Ministro della Giustizia d'accordo con gli altri Ministri interessati. 
Cinque di tali componenti saranno scelti tra coloro che posseggono i requisiti per la iscrizione nell'Albo. 
Saranno pure formati in ogni provincia dalle autorità indicate all'art. 11, Albi speciali per i periti agrimensori (geometri) e per le altre categorie di periti tecnici. 
Potranno essere iscritti in tali Albi coloro ai quali spetti il relativo titolo professionale rilasciato da Scuole Regie pareggiate o parificate. 
Con apposito regolamento, sulla proposta dei ministri dell'Interno, della Giustizia, dell'Istruzione e dei Lavori Pubblici, udito il parere della stessa commissione di cui alla prima parte del presente articolo alla quale saranno aggiunti due rappresentanti della categoria interessata, saranno emanate le norme per la formazione degli Albi speciali, la costituzione, il funzionamento e le attribuzioni dei relativi collegi, la determinazione dell'oggetto e dei limiti dell'esercizio professionale e le disposizioni transitorie e di coordinamento e di attuazione. 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE (ARTT. 8 - 12) 
Omissis. 
(Si omettono perché superati).