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Muro di cinta
(art.878 c.c.)
Che cosa intendere per muro di cinta e quali caratteristiche deve avere. In altri articoli successivi si tratta delle spese relative e delle modalità per la sua costruzione.
Qui c'è un nostro commento alla norma.

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LIBRO III - DELLA PROPRIETA'
TITOLO II - Della proprietà
Capo II - Della proprietà fondiaria
Sezione VI - Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi

  • Art.878 del codice civile

Muro di cinta


Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall'art.873. 
Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo d'appoggio, purchè non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri. 


  • Commento
I muri che non superino i tre metri di altezza non devono essere posti a distanza legale in quanto non sono considerati costruzioni in tal senso dalcodice civile (lo sono comunque per quanto riguarda i permessi comunali). Dunque un muro di cinta dovrebbe essere meno alto di tre metri e posto sul confine. Se,per caso, si edifica un muro maggiore di tre metri di altezza, allora bisogna considerare le distanze come sono indicate nella normativa vigente (per esempio il codice civile, il decreto n.1444 del 1968, i regolamenti comunali).
L'articolo surriportato aggiunge che tale muro può anche essere reso comune, qualora già non lo fosse, per appoggiarvi un'altro edificio, ma solamente se non vi siano altre costruzioni a meno di tre metri di distanza. Questo per preservare la distanza minima fra le costruzioni, indicata in tre metri nell'articolo 873.
Per quanto riguarda le spese da sostenere nella costruzione del muro di cinta o di chi esse debba sopportare in misura maggiore, in alcuni casi, si rimanda agli articoli successivi del codice civile (886, 887, 888), in questa stessa sezione del sito.

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