|
|
Massime giurisprudenziali del
1997 e del 1998 con riferimento al R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 (Regolamento
per la professione di Geometra).
- Cassazione a Sezioni Unite e Consiglio di Stato -
Dipendenti
dell'I.N.P.D.A.P.
Il divieto di iscrizione all'albo professionale dei geometri che
siano impiegati dello Stato o di altre Pubbliche Amministrazioni, posto
dall'art. 7 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, opera, nei confronti dei
dipendenti degli enti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 75 del
1970, solo quando l'ordinamento degli enti medesimi fissi una preclusione
assoluta all'esercizio dell'attività professionale. Esso non riguarda,
pertanto, i dipendenti di enti il cui ordinamento interno espressamente
prevede, a causa del loro inquadramento nel ruolo professionale, l'assunzione
di incarichi nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente, alla stregua
dell'art. 15, terzo comma, della legge n. 70 del 1975 predetta, o ai quali
è conferita di volta in volta espressa autorizzazione (art.20 del
D.P.R. n. 509 del 1979). Tale principio deve ritenersi applicabile anche
a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993,
poi modificato dall'art. 26 del D.Lgs. n. 80 del 1998, il quale, pur sancendo,
nel primo comma, per tutti i pubblici dipendenti la regola generale dell'incompatibilità
di cui agli artt. 60 del D.P.R. n. 3 del 1957 e segg. - sia pure con le
precisazione recate dai commi successivi dello stesso articolo -, tuttavia
non ha abrogato il predetto art. 15 della legge n. 70 del 1975.
Peraltro, poiché, per quanto sopra detto, il conferimento di
incarichi professionali nei casi dei dipendenti degli enti pubblici di
cui si tratta (nella specie, I.N.P.D.A.P.) è ammissibile solo in
presenza di una disposizione regolamentare, il giudice investito della
questione relativa al riconoscimento del diritto all'iscrizione nell'albo
professionale non può prescindere dall'esame del regolamento organico
del personale dell'ente, che, costituendo un atto di competenza interna
dell'ente, deve essere portato a conoscenza del giudice da parte dell'interessato.
Sez. U., sent. n. 12561 del 15-12-1998, Cataldo c. Collegio geometri
di Avellino (rv 521643).
Dipendenti
delle Amministrazioni comunali e provinciali
Non è consentita l'iscrizione ad un albo professionale (nella
specie, dei geometri) al pubblico dipendente che ne faccia richiesta (nella
specie, impiegato comunale), in ragione del combinato disposto dell'art.
7 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, dell'art. 60 del T.U. n. 3 del 1957,
e dell'art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, norma, quest'ultima, che
ha ribadito il generale principio dell'incompatibilità, sancito
per i dipendenti statali (e degli enti pubblici non economici), con riferimento
a tutti i pubblici dipendenti, senza che, all'uopo, possa spiegare influenza
l'eventuale autorizzazione rilasciata dall'ente (nella specie, il Comune)
a svolgere attività privata se tale atto risulti (come nella specie)
di volta in volta subordinato al rilascio di una ulteriore autorizzazione
da parte dell'organo esecutivo dell'ente stesso (nella specie, Giunta comunale).
Sez. U., sent. n. 7417 del 29-07-1998, Tinari c. Cons. Geometri Bologna
(rv 517577).
Dipendenti
delle Amministrazioni statali
Non è consentita l'iscrizione ad un albo professionale (nella
specie, dei geometri) al dipendente di un'Amministrazione statale (nella
specie, Ministero dei lavori pubblici), in ragione del combinato disposto
dell'art. 7, primo comma, del R.D. n. 274 del 1929 (a norma del quale l'iscrizione
all'albo professionale non è consentita ai dipendenti delle Amministrazioni
dello Stato e degli enti pubblici non economici allorquando i rispettivi
ordinamenti prevedano un divieto assoluto all'esercizio della professione)
e dall'art.60 del T.U. n. 3 del 1957 (che espressamente sancisce, per l'impiegato
dello Stato, il divieto di esercizio di qualsiasi professione), non spiegando,
all'uopo, alcuna influenza l'eventuale autorizzazione all'iscrizione rilasciata
al dipendente dall'Amministrazione di appartenenza ex art. 4, comma quarto,
del R.D. n. 274 del 1929 citato (norma applicabile alla sola ipotesi dell'inesistenza
di un esplicito divieto all'esercizio della professione), e senza che,
ancora, la compatibilità tra l'esercizio dell'attività professionale
ed il rapporto di pubblico impiego possa implicitamente desumersi dalla
normativa sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza (legge n. 773
del 1982, art. 22, sostituito dall'art. 1, comma quattordicesimo, della
legge n. 236 del 1990), che ha esclusivo riguardo al trattamento previdenziale
dei soggetti titolari di un rapporto di pubblico impiego e, nel contempo,
dediti (legittimamente) allo svolgimento di attività professionale
privata.
Sez. U., sent. n. 3467 del 03-04-1998, Panetta c. Cons. Geometri di
Latina (rv 514196).
Opere
in cemento armato di piccole costruzioni accessorie di edifici rurali o
per uso di industrie agricole
La competenza dei geometri per la realizzazione di opere in cemento
armato di piccole costruzioni accessorie di edifici rurali o per uso di
industrie agricole deve essere estesa, ai sensi dell'articolo 16 del R.D.
11 febbraio 1929 n. 274, anche alle opere accessorie alle costruzioni civili
purché siano di dimensioni esigue e non presentino particolari problemi
strutturali come accade, invece, per le costruzioni da edificare in zone
sismiche.
Sez. V, sent. n. 00779 del 08-06-1998, Poncina c. Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Venezia (p.d. 982316).
Procedimento
davanti al Consiglio Nazionale:
- proposizione, notifica e deposito del ricorso
Il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ.,
la notificazione degli atti per mezzo del servizio postale non si esaurisce
con la spedizione dell'atto da notificare, ma si perfeziona con la consegna
del plico al destinatario attestata dalla ricevuta di ritorno, trova applicazione
- in mancanza di norme che assegnino rilievo alla data di spedizione del
plico, come quelle relative ai ricorsi amministrativi (art. 2 del D.P.R.
24 novembre 1971 n. 1199) o al deposito a mezzo posta del ricorso per Cassazione
e del controricorso (art. 134, comma quinto, disp. trans. cod. proc. civ.)
- anche con riguardo al ricorso al Consiglio Nazionale dei Geometri avverso
provvedimenti dei Consigli dei collegi provinciali ed ai fini del rispetto
del termine di trenta giorni (dalla notifica del provvedimento) entro cui
tale ricorso deve essere proposto (art. 15, comma secondo, del R.D. 11
febbraio 1929 n. 274), atteso che, mentre i Consigli provinciali emettono
provvedimenti di natura amministrativa, il Consiglio Nazionale, dinanzi
al quale quei provvedimenti possono essere impugnati, è un giudice
speciale.
Sez. U., sent. n. 5204 del 25-05-1998, Di Legge c. Consiglio nazionale
dei geometri (rv 515800).
Opere
comportanti l'impiego di cemento armato (motivazione)
Tanto la progettazione quanto l'esecuzione di opere in conglomerato
cementizio, semplice ed armato, riservata per legge agli ingegneri ed agli
architetti, esulano dalla competenza professionale dei geometri, cui è
riconosciuta esclusivamente la facoltà (ex art. 16, lett. l), del
regolamento di cui al R.D. n. 274 del 1929) di progettare lavori comportanti
l'impiego di cemento armato - limitatamente a piccole costruzioni accessorie
di edifici rurali ovvero adibiti ad uso di industrie agricole - di limitata
importanza, di struttura ordinaria e che non richiedano, comunque, particolari
operazioni di calcolo, tali, in definitiva, da non poter comportare, per
loro destinazione, pericolo alcuno per l'incolumità delle persone.
Sez. II, sent. n. 10365 del 22-10-1997, Magnoli Mercuri c. Calvi (rv
509103)
(motivazione
della massima che precede)
...(Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 2229
e 2233 c.c., dell'art. 16 lettera m) del R.D. n. 1929 del 19274, degli
artt. 57 e 58 della legge 2 marzo 1949, n. 144 e degli artt. 1 e 2 della
legge n. 1971 del 1086 in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nonché
violazione e falsa applicazione di norme di diritto, insufficiente e contraddittoria
motivazione sul punto, il ricorrente, geom. Ugo MAGNOLI MERCURI, lamenta
che erroneamente la Corte d'Appello di MILANO ha affermato che le progettazioni
e la relativa esecuzione di costruzioni civili, sia pure modeste, in conglomerato
cementizio, semplice od armato, esulano dalla competenza professionale
dei geometri, essendo riservate per legge agli ingegneri e agli architetti.
Sostiene, infatti, che, conformemente a quanto affermato in data 2
febbraio 1993 dalla sezione sesta penale di questa Corte, l'art. 16 lettera
m) del regolamento per la professione di geometra, approvato con R.D. 11
febbraio 1929, n. 274, prevede che il geometra possa eseguire "progetto,
direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili" senza porre alcuna
distinzione o esclusione in ordine al tipo di costruzioni, alla sua struttura
o alla tecnica costruttiva, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza
impugnata che ha, invece, ritenuto che sussiste, comunque, per i geometri
il divieto di progettare costruzioni civili con cemento armato.
Aggiunge, quindi, che anche a seguito della legge n. 144 del 1949 che
all'art. 57 riconosce ai geometri la competenza a progettare e dirigere
"case d'abitazione comuni ed economiche, costruzioni asismiche a due piani
senza ossatura in cemento armato o ferro, edifici pubblici" deve affermarsi
la competenza dei geometri a progettare e dirigere i lavori per la costruzione
di case di abitazione comuni ed economiche, anche in cemento armato, in
quanto tale legge, che prevale sulle statuizioni del R.D. del 1929, che
atto non avente forza di legge secondo una puntuale decisione della Corte
Costituzionale (Corte Cost., 18 luglio 1983), vieta ai geometri di progettare
e dirigere costruzioni aventi ossatura in cemento armato ma solo limitatamente
a quelle asismiche a due piani e non anche per le case d'abitazione comuni
ed economiche per le quali la norma non prescrive la mancanza di cemento
armato.
Deduce, infine, che anche per effetto della legge n. 1086 del 1971
la quale, in considerazione dello sviluppo notevole del cemento armato
nell'edilizia e dei nuovi profili relativi alla preparazione tecnico-professionale
dei geometri, ha previsto che la costruzione delle opere in conglomerato
cementizio armato che assolvono ad una funzione statica e comportano pericolo
per l'incolumità pubblica, deve avvenire in base ad un progetto
esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra, nei limiti delle
rispettive competenze, è consentito ai geometri, sia pure limitatamente
alle modeste costruzioni civili di cui alla lettera "m" del R.D. n. 274
del 1929, di progettare tali opere. La legge suddetta - precisa il ricorrente
-, il cui art. 1 fa riferimento ad armature che assolvono ad una funzione
statica e ad opere che comportano pericolo per la pubblica incolumità,
non può riferirsi, come sostiene la Corte distrettuale, alla lettera
"L" del regolamento dacché questa riguarda espressamente opere che,
per la loro destinazione, non possono comunque implicare pericolo per la
incolumità delle persone.
La censura va disattesa in tutte le sue articolazioni.
La sentenza impugnata, che si è uniformata a precedenti decisioni
di questa Corte (Cfr., ex plurimis, Cass., 5 dicembre 1987, n.09044, con
la quale è stato già chiarito che non può condividersi
l'opinione contraria espressa in analoga precedente sentenza della VI sezione
penale di questa stessa Corte; Cass., 13 gennaio 1984, n. 286; Cass., n.
4364 del 19 aprile 1995; Cass., n.1157 del 15 febbraio 1996; Cass., n.
2861 del 2 aprile 1997), ha dato esauriente risposta a tutti i rilievi
ora avanzati dal ricorrente pervenendo alla conclusione che la progettazione
e la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, semplice o armato,
essendo riservata per legge agli ingegneri e agli architetti, esulano dalla
competenza professionale dei geometri, i quali hanno soltanto (art. 16
lettera L) del regolamento) facoltà di progettare lavori comportanti
l'impiego di cemento armato limitatamente a piccole costruzioni accessorie
di edifici rurali o di edifici per uso di industrie agricole di limitata
importanza e di struttura ordinaria, che non richiedano particolari operazioni
di calcolo e che, per la loro destinazione, non possono comunque implicare
pericolo per l'incolumità delle persone.La sentenza impugnata, rispondendo
ad apposito rilievo, precisa, infatti, che la legge del 1949, n. 144 che
ha approvato la tariffa degli onorari spettanti per le prestazioni professionali
dei geometri non ha per nulla innovato rispetto al regolamento di cui al
R.D. n. 2229 del 1939 relativamente al cemento armato, avendo anzi implicitamente
confermato la riserva spettante in materia agli ingegneri ed agli architetti.
Come esattamente rilevato, infatti, non può certo ritenersi
che il semplice riferimento alle case d'abitazione comuni ed economiche
contenuto nella legge con la quale è stata approvata la determinazione
delle tariffe delle prestazioni professionali dei geometri, senza alcun'altra
indicazione, possa avere esteso, senza limiti, la facoltà di progettare
e dirigere qualsiasi abitazione comune ed economica, quale che sia l'impiego
del cemento armato, ed in contrasto con l'art. 1 R.D. n. 2229 del 1939
che tale facoltà riserva agli ingegneri ed agli architetti.
È da ritenere, invece, come ha affermato che la Corte d'Appello,
che il riferimento non possa che riguardare le case di abitazione comuni
ed economiche che i geometri possono progettare e per le quali soltanto
la tariffa è apprestata, quelle cioè in cui non vi siano
strutture di conglomerato cementizio e che siano, quindi, anche per questo,
come previsto dal regolamento, modeste costruzioni civili.
Né a diversa conclusione deve pervenirsi per il successivo rilievo
avanzato dal ricorrente con riferimento alla legge n. 1086 del 1971. Sostiene
il ricorrente che la competenza dei geometri in ordine alle opere in cemento
armato che assolvono ad una funzione statica, e siano tali da interessare
la pubblica incolumità, è stata riconosciuta dalla suddetta
legge avendo questa previsto che il progetto esecutivo delle stesse possa
essere redatto, nei limiti delle rispettive competenze, dagli ingegneri,
dagli architetti e dai geometri.
Avendo la legge limitato la facoltà di progettazione alla "rispettiva
competenza" non v'è dubbio, invece, che la determinazione di questa
vada fatta per i geometri secondo quanto previsto dalla normativa preesistente
che limita la progettazione di opere in cemento armato alle sole piccole
costruzioni accessorie di costruzioni rurali e di edifici per uso industrie
agricole che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la
loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità
delle persone.
Per vero, sostiene da contro il ricorrente, dappoiché la legge
n. 1086 del 1971 si riferisce - alle opere che assolvono ad una funzione
statica e comportano pericolo per l'incolumità pubblica, la stessa,
nel riferirsi alle competenze del geometra, non può aver avuto riguardo
alla lettera "L" del regolamento che attiene espressamente alle opere che
non siano pericolose per l'incolumità pubblica ma solo alla lettera
"M" che riguarda genericamente le modeste costruzioni civili.
L'argomento non è da condividere.
Anzitutto, riferendosi espressamente alle esistenti rispettive competenze
di ognuno dei professionisti indicati, la legge ha inteso, chiaramente,
non operare alcuna modifica alle stesse. Peraltro, la facoltà per
i geometri di progettare e dirigere opere in cemento armato riguarda, a
mente dell'art. 16 lettera "L" del regolamento, sia le costruzioni rurali
sia gli edifici per uso industrie agricole, comprese piccole costruzioni
accessorie in cemento armato e se è anche previsto che non debbano
richiedere particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione
non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle
persone, non può certo dirsi, che la norma del 1971 abbia inteso
estendere la competenza dei geometri in tema di cemento armato sol perché,
in via generale, prescrive che le opere in conglomerato cementizio siano
realizzate in maniera da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.
Tale legge, più semplicemente, si limita a richiedere che, come
tutte le opere in cemento armato, anche le costruzioni che, per destinazione
non possono implicare pericolo per la incolumità pubblica - che,
al pari delle "rurali", i geometri possono progettare e dirigere anche
se in cemento armato - devono essere realizzate in modo tale da assicurare
la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi
pericolo per la pubblica incolumità. Accertare, quindi, se nel caso
si sia trattato di costruzione civile modesta o meno, non ha alcuna rilevanza,
essendo vietato ai geometri, per come sopra affermato, - utilizzare in
tale tipo di costruzione, come ha fatto il geometra MAGNOLI MERCURI, il
cemento armato.
Con il secondo motivo si denuncia violazione ed erronea applicazione
degli artt. 2229, 2231, 2233 c.c. nonché violazione e falsa applicazione
di norme di diritto e insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto,
in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
Lamenta il ricorrente che la Corte d'Appello avrebbe dovuto liquidare
il compenso in conformità della tariffa quanto meno per quelle,
tra le prestazioni svolte dal geometra, per le quali non si poneva un problema
di travalicamento dei limiti di competenza della categoria professionale
dei geometri quali la delimitazione e misura del terreno, visure catastali,
stime, rilievi altimetrici.
Anche tale motivo va disatteso.
La Corte distrettuale ha negato che spettasse al MAGNOLI MERCURI il
compenso relativo a quelle opere o parti dell'edificio la cui progettazione
rientrerebbe nelle competenze professionali proprie dei geometri sia per
l'impossibilità, nel caso di specie, di scissione del progetto esecutivo,
sia perché dall'inosservanza del divieto dell'uso del conglomerato
cementizio discende, a norma dell'art. 1418 c.c. in relazione all'art.
2229 c.c., la nullità assoluta del rapporto instauratosi tra il
professionista ed i suoi clienti, con l'ulteriore conseguenza che quegli
non ha azione per il pagamento del compenso, così come in modo esplicito
dispone l'art. 2231 c.c., nemmeno per le minori opere attinenti alle specifiche
competenze dei geometri.
Orbene, tale motivazione, del tutto conforme a precedenti decisioni
di questa Corte (Cfr. Cass., 13 gennaio 1979, n. 267; Cass., 7 agosto 1979,
n. 4562; Cass., 13 gennaio 1984, n. 286) non è per nulla scalfita
dai rilievi avanzati in questa sede dal ricorrente essendosi questi limitato
ad affermare che andavano comunque retribuite le prestazioni compiute dal
geometra senza travalicamento dei limiti della propria competenza professionale,
senza neppure indicare le ragioni per le quali ritiene che la decisione
impugnata - peraltro assolutamente corretta - abbia errato nell'affermare
che, stante la nullità assoluta dell'intero contratto, il MERCURI
non ha azione, a mente dell'art. 2231 c.c., per il pagamento di alcun compenso.
Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso del MAGNOLI
MERCURI va integralmente rigettato.
Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese
di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Dichiarazione
di fallimento dell'iscritto
La cancellazione dall'albo professionale dei geometri a seguito di sentenza
dichiarativa del fallimento dell'iscritto non presuppone una preventiva
comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento di cancellazione,
giacché non trattandosi di provvedimento di natura disciplinare
non devono osservarsi le regole previste dall'art. 12 del R.D. 11 febbraio
1929 n. 274, per la tutela dei diritti del geometra incolpato di comportamenti
contrari alla deontologia, mentre, per altro verso non può trovare
applicazione il primo comma dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990 (recante
nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti
amministrativi) che, con formulazione tale da ricomprendervi tutti i provvedimenti
amministrativi, salve le eccezioni di cui al successivo articolo 13 della
legge n. 241 del 1990 stessa, impone di comunicare l'avvio del procedimento
ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato
a produrre effetti diretti e a quelli che per legge devono intervenirvi,
atteso che il procedimento diretto alla cancellazione del geometra a seguito
di fallimento, per le incapacità (anche di diritto pubblico) automaticamente
derivanti da questo, deve considerarsi caratterizzato da particolari esigenze
di celerità, e rientra quindi fra quelli per i quali, ai sensi del
secondo comma dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990 menzionata, in deroga
a quanto disposto dal primo comma, la comunicazione dell'avvio non è
dovuta.
Sez. U., sent. n. 9432 del 25-09-1997, Lento c. Collegio prov. geometri
di Catanzaro (rv 508255).
Modeste
costruzioni civili
L'articolo 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, abilitando i geometri
alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili
(senza alcuna precisazione in ordine alla struttura delle stesse) non esclude
o limita la progettazione di opere con strutture in cemento armato che,
conseguenzialmente deve ritenersi rientrare nelle competenze del geometra.
Sez. IV, sent. n. 784 del 09-08-1997, Mandalà c. Ufficio del
Genio civile (p.d. 972298).
Sospensione
dall'albo (motivazione)
Non sussiste un potere discrezionale del Consiglio dell'ordine dei geometri
di applicare la sospensione dall'albo non già come sanzione, ai
sensi dell'art. 11 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, ma come misura cautelare
al di fuori delle ipotesi previste dall'art.13.
Sez. U., sent. n. 4672 del 26-05-1997, Collegio geometri di Varese c.
Floris (rv 504704).
(motivazione della massima che precede)
...(Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di Cassazione il ricorrente deduce la violazione
dell'art. 132 c.p.c., nn. 4 e 5 e comma 2_ c.p.c. in relazione all'art.
111, comma primo, Costituzione nonché dell'art. 9 D.M. 15 febbraio
1949 sul regolamento per la trattazione dei ricorsi al Consiglio nazionale
dei Geometri.
In particolare il motivo si esprime in due doglianze di rito, e cioè:
a) la carenza di motivazione in quanto il giudice speciale, nel ritenere
violata la disciplina dell'art. 12 del Regolamento professionale, si è
limitato a richiamare una sentenza di questa Corte, sentenza che (oltre
a non essere stata pronunciata a Sezioni Unite, come invece detto nella
decisione), riguardava tutt'altro argomento (i limiti di proponibilità
del ricorso per Cassazione verso le decisioni del Consiglio Nazionale):
La motivazione che si riduca a semplice citazione di una sentenza, integra
una mancanza di motivazione, in quanto non consente di individuare il procedimento
logico seguito dal giudicante.
D'altronde, la decisione del Consiglio Nazionale, essendo una sentenza,
della sentenza deve avere gli elementi essenziali, secondo la disciplina
dell'art. 111 Cost. e quella specifica dell'art. 9 del D.M. 15 febbraio
1949
b) La decisione non è stata sottoscritta a norma dell'art. 132
c.p.c., mancando la sottoscrizione del relatore, che pure è indicato
nell'epigrafe della sentenza.
Entrambe le doglianze sono prive di rilievo.
Sotto il primo profilo, infatti, il Consiglio Nazionale dei Geometri
non si è limitato a richiamare una sentenza di questa Corte, come
sostenuto dal ricorrente, ma ha spiegato che gli addebiti incidono su norme
di deontologia professionale per cui avrebbe dovuto essere osservata la
disciplina dell'art. 12 del Regolamento, rendendo ben evidente la linea
logica seguita a tutela del principio del contraddittorio, che nella specie
sarebbe stato violato.
Sotto il secondo profilo, giova richiamare il disposto dell'art. 9
del D.M. 15 febbraio 1949 (emesso sulla base degli artt. 10 e 17 del D.Lgs.Lgt.
22 gennaio 1944, n. 382 ed avente ad oggetto l'approvazione del regolamento
contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi
al Consiglio Nazionale dei Geometri), articolo nel quale, tra i requisiti
della decisione del Consiglio Nazionale, si prevede la sottoscrizione del
presidente e del segretario. Su tale base può affermarsi che le
decisioni degli organi professionali soggiacciono, come giurisdizioni speciali,
alla disciplina loro propria anche in ordine alla sottoscrizione della
decisione, che non richiede necessariamente quella del relatore-estensore
(Cass 13 luglio 1990, n. 7277; 13 febbraio 1992, n. 1720).
II).
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa
applicazione dell'art. 12 R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 riguardante l'istruttoria
del giudizio disciplinare, oltre a violazione dell'art. 2 della legge 25
aprile 1938, n. 897.
Sostiene il ricorrente che il Consiglio del Collegio di Varese si è
trovato di fronte ad un caso peculiare; quello di dovere iscrivere un soggetto
che aveva i requisiti formali di ammissione all'albo, e nel contempo di
constatare, dalla stessa documentazione prodotta dall'interessato, che
egli in precedenza aveva esercitato abusivamente la professione. Poiché
i procedimenti disciplinari possono applicarsi solo agli iscritti, mentre
i fatti addebitati erano anteriori all'iscrizione, il ricorrente sostiene
la legittimità della condotta del Consiglio di Varese, il quale
ha, da un lato, iscritto all'albo professionale l'interessato mentre, d'altro
lato, ha fatto segnalazione e denunzia alla Procura della Repubblica, disponendo
la sospensione cautelare.
Tanto premesso in ordine alla doglianza, si rileva che dalla stessa
sequenza dei provvedimenti emessi dal Collegio dei geometri della provincia
di Varese (delibera di iscrizione e delibera di sospensione cautelare),
emerge che la sospensione aveva come presupposto logico la già avvenuta
iscrizione. La condotta anteriore all'iscrizione (l'avere in ipotesi esercitato
abusivamente la professione), in tanto legittimava un provvedimento di
sospensione (sia esso come sanzione, sia esso emesso in via cautelare),
in quanto avesse inciso sui requisiti, anche morali, dell'iscritto, ed
implicasse una valutazione di natura deontologica. Questa e la linea logica
seguita nella decisione impugnata dal Consiglio Nazionale, rispetto alla
quale riesce difficile comprendere donde la ricorrente tragga ragione e
giustificazione all'emissione di un provvedimento senza il rispetto della
disciplina procedurale dell'art.12 del già citato R.D. 11 febbraio
1939, n. 274, ovvero in alternativa al di fuori dei limiti dell'art. 13
del regolamento professionale.
III)
Con il terzo mezzo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 2 legge
25 aprile 1938, n. 897 in relazione all'art. 26, lett. a) del R.D. 11 febbraio
1929, n. 274; violazione della normativa relativa al potere discrezionale
spettante al Collegio deliberante l'iscrizione all'albo.
Dispone il richiamato art. 2, che si riferisce alle iscrizioni a tutti
gli albi professionali: coloro che non siano di specchiata condotta morale
non possono essere iscritti negli albi professionali, e se iscritti, debbono
essere cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per
i procedimenti disciplinari.
Adottando la sospensione cautelare, istituto non estraneo alla fattispecie,
il Consiglio avrebbe esercitato, in tesi, un potere discrezionale che gli
competeva.
IV).
Con il quarto mezzo di Cassazione il ricorrente deduce la violazione
e la falsa applicazione degli artt. 11 e 13 dell'Ordinamento professionale.
Rileva il ricorrente che la sospensione prevista dai citati articoli
ha, o il carattere di sanzione definitiva (anche se temporanea), o quello
di misura cautelare obbligatoria. Sostiene il ricorrente, peraltro, che
esiste anche la misura cautelare facoltativa della sospensione (che non
inficia l'iscrizione all'albo), misura che viene pronunciata a salvaguardia
della dignità e del decoro della professione, nei casi in cui è
probabile che un procedimento, anche penale, possa sfociare in una condanna.
Detta sospensione non è soggetta a limiti di tempo predefiniti e
non è una sanzione in senso proprio.
È opportuno trattare unitariamente le doglianze indicate sotto
i numeri III e IV, in quanto entrambe collegate ad un unico quesito, e
cioè: la sussistenza, o non, di un potere discrezionale del Consiglio
dell'ordine di applicare la sospensione dall'albo, non come sanzione, ma
come misura cautelare scissa dalla procedura prevista per i provvedimenti
disciplinari.
Detto potere discrezionale, e senza limiti, non pu_ essere tratto dall'art.
2 della legge 25 aprile 1938, n. 897, sia pure in relazione all'art. 26
lett. a) del R.D. n. n. 274 del 1929. Da dette norme, oltre che dalla disciplina
generale degli ordini professionali, può nudamente ricavarsi l'ampia
autonomia degli ordini stessi nella valutazione dei requisiti morali necessari
per l'esercizio della professione e nell'adozione di norme di deontologia
la cui violazione può comportare sanzioni disciplinari, ovvero provvedimenti
cautelari. Ciò, peraltro, non estende l'autonomia allo svincolo
dal rispetto di specifiche discipline, quando dalla valutazione dei fatti
si passi a provvedimenti che incidano sull'iscrizione all'albo e sull'esercizio
della singola professione, o sotto il profilo sanzionatorio oppure sotto
quello cautelare.
Non esiste, in particolare, una norma che consenta al Consiglio dell'ordine,
dopo avere autonomamente valutato condotte ritenute violatrici di norme
deontologiche, di applicare a discrezione la sospensione, e per di più
senza limiti temporali. Ed invero, mentre per i tipi di sanzione applicabili
prevede l'art. 11 del R.D. n. n. 274 del 1929 e per la procedura relativa
basata sul necessario principio del contraddittorio il successivo art.
12, sui provvedimenti cautelari, facoltativi o necessari, provvede il successivo
art. 13, con il quale la sospensione può essere erogata in caso
di condanna "alla reclusione o alla detenzione", mentre deve essere applicata
(ha sempre luogo) "ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla
sua revoca".
Quand'anche si ammetta che il provvedimento cautelare possa essere
applicato prescindendo dalla procedura dell'art. 12 citato, prettamente
inerente al giudizio disciplinare vero e proprio, non per questo si ravvisa
il potere del Consiglio dell'ordine di disporre a discrezione il potere
di sospensione, al di fuori dei casi previsti dal citato art. 13, e prescindendo
da eventuali diverse disposizioni emendate per altri ordini professionali.
In definitiva, quindi, nella soluzione della controversia si pongono
due situazioni alternativa, e cioè:o la sospensione disposta nella
specie senza limiti di tempo aveva carattere sanzionatorio, ed allora l'erogazione
della sanzione era illegittima per il mancato rispetto delle norme concernenti
i procedimenti disciplinari; o la sospensione in oggetto aveva carattere
meramente cautelare, ed allora anche in tale caso era illegittima perché
emessa al di fuori dei limiti previsti dall'art. 13 del regolamento per
la professione di geometra, non essendo stati emessi nella specie provvedimenti
di condanna ovvero restrittivi della libertà personale a carico
del geom Salvatore Floris.
Entrambi gli aspetti sono stati presi in esame nella decisione del
Consiglio Nazionale dei Geometri che non merita censura alcuna.
La soccombenza regge l'obbligo della rifusione delle spese del giudizio
di legittimità.
La peculiarità del caso non consente di individuare la mala fede
o la colpa grave costituenti presupposti necessari di una pronuncia di
condanna ex art. 96 c.p.c., richiesta nella specie dal controricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle
spese dei giudizi di legittimità, spese che liquida in L. 40.000
oltre a L. 2.500.000 per onorari di avvocato.
Illecito
disciplinare
In tema di procedimenti disciplinari a carico di professionisti, la
confusione tra l'opera di un ingegnere, in effetti mero collaboratore,
e quella di un professionista di diverso livello (nella specie, geometra)
cui risalga la visione globale e la progettazione dell'opera, attenta al
dovere di chiarezza circa la distinzione tra due professioni che, pur esplicandosi
nello stesso settore edilizio, richiedono gradi di cultura specifica di
diverso livello, e di tutela dell'affidamento dei terzi quando l'opera
nel suo complesso esuli dal livello professionale garantito per la professione
del diplomato. Detta condotta, pertanto, anche al di fuori di qualsiasi
codificazione preventiva, è inquadrabile nell'ambito dei criteri
di correttezza professionale e valutabile in relazione ad essi a fini sanzionatori.
Sez. U., sent. n. 3286 del 16-04-1997, Bruscagin c. Consiglio dell'ordine
degli ingegneri della Provincia di Biella (rv 503733).
Intervento
di ingegnere o architetto
La normativa contenuta nell'articolo 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n.
275, nell'articolo 1 del R.D. 16 novembre 1939 n. 2229, nella legge 24
giugno 1923 n. 1395 e nel R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 (relativa ai limiti
di competenza - in materia di progettazione di opere private - dei geometri
e periti edili ed ai progetti per i quali è, invece, necessario
l'intervento di un ingegnere o di un architetto) ha lo scopo non di garantire
una buona qualità delle opere sotto il profilo estetico o funzionale,
ma unicamente nell'assicurare l'incolumità delle persone; pertanto,
deve ritenersi che, per le opere per le quali è prescritto l'intervento
di un ingegnere o di un architetto, non sia necessario che quest'ultimo
abbia ideato il progetto assumendosene la paternità, ma è
sufficiente che egli abbia effettuato la supervisione del progetto stesso
assumendone la responsabilità dopo aver verificato l'esattezza di
tutti i calcoli statici delle strutture, nonché l'idoneità
di tutte le soluzioni tecniche ed architettoniche sotto il profilo della
tutela della pubblica incolumità.
Sez. V, sent. n. 248 del 10-03-1997, Ordine degli ingegneri della Provincia
di Foggia c. Comune di San Severo (p.d. 971992). |
|