1)
COMUNIONE e condominio - Condominio negli edifici - Recupero di quote condominiali
- Decreto ingiuntivo - Legittimazione passiva
(Cod. civ.; 1123; disp. att. cod.
civ., 63).
Nel procedimento per decreto ingiuntivo
introdotto dall'amministratore condominiale per il recupero delle quote
di spese di pertinenza di ciascuna unità immobiliare, la legittimazione
passiva spetta soltanto al reale proprietario dell'immobile, e non anche
a colui che possa sembrare tale secondo il principio c.d. dell'"appartenenza",
mancando, nei rapporti tra l'ente di gestione ed i singoli condòmini,
le condizioni per l'operatività di tale principio, coessenziale
alla tutela dei terzi in buona fede.
6653. - 8 luglio; Sez. II;
Pres. Volpe, Est, Spagna Musso, P. M. Frazzini (conf.); Marotta (Avv.Cimato)
c. Fabozzi. cassa Giudice conciliatore Casoria-Arpino, 10 gennaio 1995.
2)
Cass. civile, sez. Unite, 26-11-1996, n. 10492 - Pres. La Torre A - Rel.
Volpe V - P.M. Leo A (Conf.) - Rauco c. Condominio V. Vaccari 38 Roma
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO
NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI COMUNI - RISCALDAMENTO
(TERMOSIFONE) - Impianto centralizzato - Insufficiente erogazione del servizio
- Contribuzione nella spese di esercizio - Diritto di esonero del condominio
- Esclusione - Obbligo contribuzione - Sussistenza.
L'obbligo del condominio di contribuire
alle spese necessarie alla conservazione ed al godimento delle parti comuni
dell'edificio, alla prestazione dei servizi nell'interesse comune e alle
innovazioni deliberate dalla maggioranza trova la sua fonte nella comproprietà
delle parti comuni dell'edificio (art.1123, primo comma, cod. civ.); con
la conseguenza che la semplice circostanza che l'impianto centralizzato
di riscaldamento non eroghi sufficiente calore non può giustificare
un esonero dal contributo, neanche per sole spese di esercizio dell'impianto,
dato che il condòmino non è titolare, nei confronti del condominio,
di un diritto di natura contrattuale sinallagmatica e, quindi non può
sottrarsi dal contribuire alle spese allegando la mancata o insufficiente
erogazione del servizio.
3)
Cass. civile, sez. Unite, 28-11-1996, n. 10615 - Pres. La Torre A - Rel.
Vella A - P.M. Amirante F (Conf.) - Rene'e S.r.l. c. Condominio V. Borgognona
Roma.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO
NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO
- LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE -RISCALDAMENTO (TERMOSIFONE)
- Azioni reali nei confronti dei terzi a difesa dei diritti sulle parti
comuni dell'edificio - Preventiva autorizazione dell'assemblea dei condomini
- Necessità.
Le azioni reali contro terzi, a
difesa dei diritti dei condomini sulle parti comuni di un edificio, quali
quelle volte a denunziare la violazione della distanze legali tra costruzioni,
essendo dirette a ottenere statuizioni relative alla titolarità
e al contenuto dei diritti medesimi, non rientrano tra gli atti meramente
conservativi e possono, quindi, promuoversi dall'amministratore del condominio
solo se sia autorizzato dall'assemblea a norma dell'art. 1131, comma primo,
cod. CIV.
4)
Cass. civile, sez.II, 02-12-1997, n. 12204 - Pres. Garofalo G - Rel. Elefante
A - P.M. Golia A (Conf.) - Cond. Mercogliano c. Di Gennaro
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO
NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO
- LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - Passiva - Illimitata
- Azioni reali concernenti le parti comuni - Inclusione - legittimazione
ad impugnare dell'amministratore - Sussistenza.
La legittimazione dell'amministratore
del condominio dal lato attivo coincide con i limiti della sue attribuzioni
(art. 1131 cod. civ.), mentre dal lato passivo non incontra limiti e sussiste
in ordine ad ogni azione anche di carattere reale concernente le parti
comuni dell'edificio. In tale contesto l'amministratore ha facoltà
di proporre tutti i gravami che successivamente si rendano necessari in
conseguenza della "vocatio in ius" (fattispecie concernente l'impugnazione
di delibera assembleare avente ad oggetto la ricostruzione di un edificio
ai sensi della legge. N. 219 del 1981).
5)
Trib. di bologna 02-05-1995, n. 685 Pirani c. Cond. via Marconi 16 Bologna
Adeguamento dell'impianto alle
norme di sicurezza - Ripartizione delle spese - Criteri
(omossis) Per quanto riguarda la
partecipazione di singoli condomini alle spese relative all'ascensore occorre,
innanzitutto, distinguere fra le spese di manutenzione e godimento e le
spese necessarie per adeguare il medesimo a disposizioni di legge.
(omissis)
Le spese che ineriscono alla manutenzione
ed al godimento dell'ascensore sono determinate dall'utilizzo dell'impianto
e la ripartizione tra i partecipanti al condominio deve essere effettuata
in proporzione all'uso, come stabilito dall'art. 1123 Codice civile trattandosi
di un bene destinato a servire i condomini in misura diversa.
Le spese che comportano modifiche
dell'impianto, invece, essendo dirette allo scopo di arricchire il bene
comune di un quid - sia in termini quantitativi che qualitativi (come nel
caso in esame, consistente nel predisporre quegli accorgimenti utili al
raggiungimento degli standard di sicurezza imposti dalla legge), - riguardano
direttamente il bene stesso, quale entità fisica e patrimoniale,
a prescindere dall'uso che di esso ne faccia ciascun condòmino.
Deve concludersi, perciò,
nel senso che le spese in parola attengono al profilo della proprietà
del bene: di conseguenza, esse vanno ripartite tra i condomini proporzionalmente
al valore delle singole proprietà esclusive.
6)
Cass. civile, sez. II, 10-01-1996, n. 165 - Pres. Verde F - Rel. Patierno
A - P.M. Lungaro M (Conf.) - Compagnone c. Cond. via Ponte Seveso
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO
NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE)
- ASCENSORE - Spese di installazione - Criterio ex art. 1123 cod. civ.
- Applicabilità.
Le spese di installazione dell'ascensore
nell'edificio in condominio debbono essere ripartite secondo il criterio
dell'art. 1123 cod.civ. relativo alle innovazioni deliberate dalla maggioranza
e cioè in proporzione del valore della proprietà di ciascun
condominio.
7)
Pret. di Roma 07-04-1990 Cond. via Tripoli, 20, Roma c. IMI - Investimenti
mobiliari immobiliari s.r.l.
in Arch. loc. e cond. 1990, 457
Impianto centralizzato - Distacco
delle diramazioni relative ad un appartamento - Illegittimità
L'impianto centrale di riscaldamento
è normalmente progettato, dimensionato e costruito in funzione dei
complessivi volumi interni dell'edificio cui deve assicurare un equilibrio
termico di base, prevedendo e distribuendo le dispersioni di calore attraverso
i solai e conferendo un apporto calorico alle parti comuni dell'immobile.
Conseguentemente il distacco delle
diramazioni relative ad uno o più appartamenti dell'impianto centrale
deve ritenersi vietato in quanto incide negativamente sulla destinazione
obiettiva della cosa comune determinando uno squilibrio termico che può
essere eliminato solo con un aggravio delle spese di esercizio e conservazione
per i condomini che continuano a servirsi dell'impianto centralizzato.
Il distacco è, invece, consentito quando è autorizzato da
una norma del regolamento contrattuale di condominio o dalla unanimità
dei partecipanti alla comunione, ovvero, anche quando, da parte dei condomini
interessati al distacco, venga fornita la prova che da questo non possa
derivare alcuno dei suddetti inconvenienti.
8)
Cass. civile, sez. II, 12-11-1997, n. 11152 - Pres. Garofalo G - Rel. Napoletano
G - P.M. Sepe EA (Conf.) - Cond. via Cuzzi 1 Milano c. Filiaggi
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO
NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI COMUNI - RISCALDAMENTO
(TERMOSIFONE) - Obbligo "propter rem" di contribuire alle spese di conservazione,
ma non di uso (art.1118, comma secondo, cod. civ.) - Conseguenze - Distacco
dall'impianto centralizzato - Legittimità - Condizioni - Obbligo
di contribuire alle spese per l'uso del servizio - Esclusione - Ragioni
- Obbligo di sostenere l'aggravio delle spese di gestione - Sussistenza.
Poichè tra le spese indicate
dallìart. 1104 cod. civ., soltanto quelle per la conservazione della
cosa comune costituiscono "obligationes propter rem" - e per questo il
condominio non può sottrarsi all'obbligo del loro pagamento, ai
sensi dell'art. 1118, comma secondo, cod civ., che invece, significativamente,
nulla dispone per le spese relative al godimento delle cose comuni - è
legittima la rinuncia di un condòmino all'uso dell'impianto centralizzato
di riscaldamento (purchè questo non ne sia pregiudicato), con il
conseguente esonero, in applicazione del principio contenuto nell'art.
1123, comma secondo, cod. civ., dall'obbligo di sostenere le spese per
l'uso del servizio centralizzato; è invece obbligato a sostenere
le spese di gestione di tale servizio, compensato dal maggior calore di
cui beneficia anche il suo appartamento.
9)
Cass. civile, sez. II, 07- 02-1998, n. 1302 - Pres. Favara F - Rel. Corona
R - P.M. Mele F (Conf.) - Sasso c. Cond. v.le Calace 1 Pal c Coop a rl
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO
NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL
CON DOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN
GENERE - Distacco dell'impianto comune centralizzato di riscaldamento -
Delibera autorizzativa dell'assemlea - Domanda concernente la legittimità
dei distacchi - Legittimazione passiva dell'amministratore - Sussistenza
- Integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini - Necessità
- Insussistenza.
L'amministratore del condominio
è legittimato, senza necessità della partecipazione al giudizio
dei condomini, a resistere alla domanda concernente la legittimità
dei distacchi dall'impianto comune centralizzato di riscaldamento effettuati
dai singoli condòmini a seguito della deliberazione assembleare
autorizzativa.
10)
Cass. civile, sez. II, 20- 02-1998, n. 1775 - Pres. Volpe F - Rel. Bucciante
E - P.M. Cafiero D (Conf.) - Busticchi c. Cond. via Valle n. 7 La Spezia
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO
NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI COMUNI - RISCALDAMENTO
(TERMOSIFONE) - Distacco dalle diramazioni dell'impianto centrale operato
dal singolo condominio - Legittimità - Condizioni.
La rinuncia unilaterale al riscaldamento
condominiale operata dal singolo condòmino mediante il distacco
del proprio impianto dalle diramazioni dell'impianto centralizzato è
legittima se l'interessato dimostri che, dal suo operato, non derivano
né aggravi di spese per coloro che continuano a fruire dell'impianto,
né squilibri termici pregiudizievoli della regolare erogazione del
servizio.
11)
Cass. civile, sez. II, 07 - 09 - 1996, n. 8159 - Pres. Patierno A - Rel.
Boselli G - P.M. Nardi D (Con.) - Cima c. Mastrantonio e altri
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO
NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - Balconi - Esclusione
- Fregi e decori ornamentali inerenti - Prevalente funzione ornamentale
dell'intero edificio e non di decoro della sola unità immobiliare
- Parti comuni dello stabile - Danni cagionati dal distacco - Appartenenza
dei decori alle parti comuni dello stabile - Onere probatorio - Proprietario
del balcone - Attribuzione.
I balconi sono elementi accidentali
e non portanti della struttura del fabbricato, non costituiscono parti
comuni dell'edificio e appartengono ai proprietari delle unità immobiliari
corrispondenti, che sono gli unici responsabili dei danni cagionati dalla
caduta di frammenti di intonaco o muratura, che si siano da essi staccati,
mentre i fregi ornamentali e gli elementi decorativi, che ad essi ineriscano
(quali i rivestimenti della fronte o della parte sottostante della soletta,
i frontalini e i pilastrini), sono condominiali, se adempiono prevalentemente
alla funzione ornamentale dell'intero edificio e non solamente al decoro
delle porzioni immobiliari ad essi corrispondenti, con la conseguenza che
è onere di chi vi ha interesse (il proprietario del balcone, da
cui si sono distaccati i frammenti, citato per il risarcimento), al fine
di esimersi da responsabilità, provare che il danno fu causato dal
distacco di elementi decorativi, che per la loro funzione ornamentale dell'intero
edificio appartenevano alle parti comuni di esso.
12)
Cass. civile, sez. III, 04 - 03 - 1998, n. 2405 - Pres. Grossi M - Rel.
Fancelli C - P.M. Carnevali A (Con.) - Siciliano c. Balduzzi
LOCAZIONE - OPPOSIZIONE DEL LOCATORE
- Configurabilità - "Beneficium excussionis" e corresponsabilità
del cedente (art. 36 legge 392 del 1978) - Irrilevanza.
E' configurabile un grave motivo
per l'opposizione del locatore alla cessione della locazione di un immobile,
adibito ad uso diverso dall'abitazione, (art. 36 legge 27 luglio 1978 n.
392) nell'insolvibilità del cessionario, presunta per i protesti
di titoli cambiari emessi da una società in nome collettivo - a
ristretta base sociale, di natura familiare - di cui egli è socio,
perchè l'autonomia patrimoniale e il "beneficium excussionis" (art.
2304 cod. civ.) costituiscono soltanto un sottile diaframma in sede recuperatoria,
mentre, la corresponsabilità del cedente, non liberato, non esclude
l'inaffidabilità del cessionario.
13)
Cass. civile, sez. III, 21 - 04 - 1998, n. 4031 - Pres. Grossi M - Rel.
Salluzzo V - P.M. Palmieri R (Con.) - De Vitis c. Leoni
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE
- CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA' - Termine di grazia (art. 55 legge
27 luglio 1978 n. 392) - Ambito di applicazione - Locazione di immobili
adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Inclusione.
In tema di concessione di un termine
per il pagamento dei canoni locatizi scaduti previsto dall'art. 55 della
legge del 1978 n. 392, la mancanza di espresse limitazioni all'applicabilità
di tale norma, nonchè di qualsivoglia incompatibilità di
ordine logico - concettuale tra la sanatoria della morosità, come
da essa regolata, e le locazioni non abitative escludono una interpretazione
riduttiva dell'isituto e comportano la sua applicabilità anche con
riferimanto alla locazione d'immobile adibito ad uso diverso da quello
di abitazione, stipulato successivamente all'entrata in vigore della richiamata
legge.
14)
Cass. civile, sez. III, 04 - 11 - 1996, n. 9543 - Pres. Longo GE - Rel.
Giuliano A - P.M. Gambardella V (Con.) - Danti e altri
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE
- CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - Locazioni di immobili urbani - Canone
convenzionale superiore a quello stabilito per legge - Deduzione da parte
del conduttore - Autoriduzione - Inadempimento grave - Configurabilità
- Condizioni.
In tema di locazione di immobili
urbani la cosiddetta autoriduzione del canone e cioè il suo pagamento
in misura inferiore a quella convenzionalmente stabilita, in relazione
alla dedotta esorbitanza di tale ultima misura rispetto all'importo inderogabilmente
fissato dalla legge, costituisce un fatto arbitrario ed illegittimo del
conduttore. Tale autoriduzione integra un inadempimento grave secondo la
valutazione fattane dal legislatore con l'art. 2 D.L. 30 dicembre 1988
n. 551 convertito in legge 21 febbraio 1989 n. 61, quando l'importo complessivo
non pagato superi, anche se riferito agli oneri accessori, quello di due
mensilità di affitto.
15)
Cass. civile, sez. III, 14 - 01 - 1998, n. 269 - Pres. Iannotta A - Rel.
De Aloysio U - P.M. Lugaro M (Con.) - Rolle ed altri c. Visca
LOCAZIONE - DISDETTA - Successiva
permanenza del conduttore e corresponsione del canone - Rinnovazione tacita
del contratto - Esclusione - Occupazione di fatto - Sussistenza - Domanda
di rilascio - Ammissibilità - Considerevolezza del lasso di tempo
trascorso - Irrilevanza.
Se il locatore ha comunicato al
conduttore la disdetta (art. 1596 cod. civ.), anche se per un considerevole
lasso di tempo - nella specie oltre quattro anni, in relazione ad un immobile
adibito ad uso abitativo - non ha agito in giudizio per il rilascio, ed
ha continuato a percepire i canoni di locazione, non perciò il contratto
si è rinnovato (art. 1597, ultimo comma, cod. civ.), mancando una
volontà contraria a quella manifestata, si che la permanenza del
conduttore costituisce occupazione di fatto.
16)
Cass. civile, sez. III, 18 - 02 - 1998, n. 1717 - Pres. Longo GE - Rel.
De Aloysio U - P.M. Nardi D (Con.) - Taumac Srl c. Azionaria Casermaggi
soc
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI
DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE)
- DISPOSIZIONI PROCESSUALI - COTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE,
ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - MOROSITA' DEL CONDUTTORE
- TERMINE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI SCADUTI (SANATORIA) - Mancato integrale
pagamento di canoni scaduti oltre interessi e spese nel termine concesso
- Successiva udienza di rinvio - Emissione di ordinanza di convalida di
sfratto - Legittimità - Nuova verifica della residua inadempienza
- Necessità - Esclusione.
In tema di locazioni di immobili
urbani, qualora il conduttore cui sia stato intimato lo sfratto per morosità
nel pagamento del canone, ottenuta la concessione del termine di grazia
previsto dagli artt. 5 e 55 legge 27 luglio 1978 n. 392, non provveda,
nel ternime concesso, al pagamento integrale dei canoni scaduti con gli
interessi e le spese processuali liquidate dal giudice in sede di concessione
del termine, legittimamente viene emessa nella successiva udienza, alla
quale la causa è stata rinviata, ordinanza di convalida di sfratto,
senza necessità di una nuova verifica della residua inadempienza,
trattandosi di termine perentorio, come risulta dall'ultimo comma dell'art.
55 citato.
17)
Cass. civile, sez. III, 06 - 013 - 1998, n. 2477 - Pres. Iannotta A - Rel.
Varrone M - P.M. Golia A (Conf.) - Di Giovanni c. Celani
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE
- IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE - Immobili adibiti ad abitazione - Mancato
accordo per la determinazione del canone dopo la prima scadenza successiva
alla legge sui cosiddetti patti in deroga - Rifiuto di trattativa - Configurabilità
- Proroga legale biennale - Operativitò - Fondamento.
La ratio dell'art. 11, comma secondo
bis, della legge 8 agosto 1992 n. 359, è ravvisabile nella finalità
di assicurare un graduale passaggio, per gli immobili ad uso abitativo,
dal regime dell'equo canone a quello dei patti in deroga, inducendo il
locatore a proporre un canone accettabile, e il conduttore a valutare che,
in caso di mancata adesione, il contratto, scaduto il biennio di proroga
legale, è risolto. Ne consegue che la mancanza dell'accordo sulla
determinazione del canone, alla prima scadenza successiva all'entrata in
vigore della legge, per l'applicabilità, automatica e d'ufficio
- salvo volontà contraria del conduttore - della proroga biennale
del contratto, sussiste sia nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo
malgrado lo svolgimento di trattative con il locatore, sia nel caso di
richiesta di questi di rilascio dell'immobile alla scadenza, con implicito
rifiuto di qualsiasi trattativa.
18)
Cass. civile, sez. II, 21 - 10 - 1998, n. 10446 - Pres. Corona -
Rel. Vella - P.M. Meile (Conf.) - De Palma ed Altro c. Terranova
Condominio negli edifici - Amministratore
- Poteri - Locazione di appartamento condominiale - Atto di ordinaria amministrazione
- Ratifica dell'Assemblea a maggioranza semplice - Validità
La conclusione del contratto di
locazione di un appartamento condominiale è da considerarsi atto
di amministrazione ordinaria, essendo possibile conseguire la finalità
"del miglior godimento delle cose comuni" anche attraverso l'accrescimento
dell'utilità del bene mediante la sua utilizzazione indiretta (locazione,
affitto); ne consegue che, ove l'amministratore del condominio abbia locato
il bene condominiale anche in assenza di un preventivo mandato che lo abilitasse
a tanto, deve ritenersi valida la ratifica del suddetto contratto di locazione
disposta dall'assemblea dei condomini con deliberazione adottata a maggioranza
semplice. |