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Parliamo di Giudice di Pace
Il Giudice di Pace pare che non sia ancora molto ben conosciuto tra il pubblico, non certo tra i legali. Il fatto è che spesso non si ha tempo o voglia per cercare di farsi giustizia da sè, nel senso buono del termine, in quanto non occorre comunque e sempre un avvocato per farsi rappresentare e difendere davanti al Giudice di Pace. Per il recupero di un credito, per far cessare disturbi alla quiete, per cercare una conciliazione in una controversia spesso basta recarsi personalmente in tali uffici e chiedere informazioni su come comportarsi. Avviene che talora non è nemmeno necessario iniziare una causa perchè il Giudice di Pace ha il potere anche di cercare una strada diversa "conciliativa" che non preclude, in caso di insuccesso, di citare l'avversario.
Altre volte è lo stesso Giudice che aiuta a redigere un atto, quando per il minimo valore della controversia non occorre un avvocato, e comunque si risparmiano soldi e preoccupazioni. Dunque è bene informarsi prima di andare negli studi professionali di avvocati e procuratori e verificare, anche leggendo le note riportate in questa ed in altre pagine di questo sito, se sia il caso o meno di risolvere la faccenda con minore spesa e, forse, con maggiore celerità. Talora si dice che chi fa da sè fa per tre e potrebbe davvero essere il caso del Giudice di Pace che, in genere, si trova in tutti i centri abitati di una certa grandezza. Per i paesi più piccoli bisogna rivolgersi all'ufficio competente per territorio e recarsi in cancelleria per chiedere come procedere esponendo brevemente il proprio caso.
Anche i professionisti tecnici (ingegneri, architetti, geometri ed altri) possono utilizzare questa comoda strada per ottenere giustizia nei propri riguardi per motivi di studio (clienti che non pagano, soprattutto). Quando si tratta di multe del Codice della Strada, inoltre, la migliore soluzione, per chi non accetta supinamente di pagare anche con punti in meno sulla patente, rivolgersi al Giudice di Pace.
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Competenza del Giudice di Pace
Il cittadino può rivolgersi al Giudice di Pace competente per territorio  in molti casi, sia in materia civile che penale, secondo le modalità riportate di seguito. Spesso non è necessario nemmeno il legale.
 
Materia civile
CAUSE RELATIVE A BENI MOBILI DI VALORE NON SUPERIORE AD € 2582.28, ossia quelle controversie che riguardano beni materialmente trasferibili (merci, autoveicoli, prodotti) o relative al pagamento di una somma di denaro, compresi i decreti ingiuntivi.
CAUSE RELATIVE AL RISARCIMENTO DEL DANNO PRODOTTO DALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI E NATANTI ENTRO IL VALORE DI € 15493.71. E' il caso in cui un cittadino abbia avuto un incidente stradale e la compagnia di assicurazione ritenuta responsabile non ha pagato i danni (sia riguardanti l’automezzo che la persona). Il risarcimento potrà essere chiesto al Giudice di Pace con la citazione ingiudizio dell'assicurazione. 

CAUSE PER APPOSIZIONI DI TERMINI, cioè quando i confini di un terreno sono certi e riconosciuti, il Giudice di Pace emette, su citazione di un confinante, una sentenza che obbliga tutti i confinanti a rendere evidente e riconoscibile il confine (con la costruzione di muri e recinzioni o altro segno evidente). 

CAUSE IN MATERIA DI IMMISSIONI DI FUMI, RUMORI. Quando il fumo proveniente dalla canna fumaria della casa confinante o il suono di uno stereo è eccessivo, quando gli animali tenuti dal vicino disturbano esageratamente, si può chiedere al Giudice di Pace di far cessare il disturbo e contemporaneamente chiedere il risarcimento dei danni subiti. 

CAUSE RELATIVE AL RISPETTO DELLE DISTANZE DA ALBERI E SIEPI, quando si ritiene che le stesse siano piantate ad una distanza minore di quella stabilita dalle leggi o dai regolamenti comunali . 

CAUSE RELATIVE ALLA MISURA E MODALITA'  D'USO DEI SERVIZI CONDOMINIALI, che hanno ad oggetto l’utilizzazione di un servizio comune tra i condomini, come ad esempio il servizio di riscaldamento, gli impianti comuni dell’acqua, gli sprechi di energia elettrica quando il contatore è comune, l’uso del cortile condominiale, il parcheggio o i posti auto, il giardino, ecc.. 

OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ENTRO IL LIMITE DI € 15493.71 
Le sanzioni amministrative sono le cosiddette “multe” che si è tenuti a pagare quando, per esempio, si è violato il codice della strada (eccesso di velocità, sosta vietata, non uso delle cinghie, ecc.) o un regolamento comunale (occupazione di spazi, inosservanza del regolamento edilizio, ecc. ). 

Quando si ritiene che l’agente di polizia municipale, i vigili, i carabinieri o la polizia stradale abbiano commesso un'ingiustizia, ci si può rivolgere al Giudice di Pace per chiedere l’annullamento della sanzione. 

Il giudice di Pace esercita inoltre in sede non contenziosa – e quindi al di fuori di un procedimento giudiziario – una FUNZIONE CONCILIATIVA, senza alcun limite di valore e per tutte le materie, purchè non siano di competenza esclusiva di altri giudici (come, per esempio, in materia di lavoro e di diritto di famiglia, separazioni o divorzi). Questo tipo di conciliazione non pregiudica in alcun modo la possibilità di agire successivamente con un procedimento contenzioso. In questo caso basta recarsi presso gli uffici del Giudice di Pace e chiedere in cancelleria come comportarsi. 

Si può agire in proprio davanti al Giudice di Pace, cioè senza l’ausilio di un avvocato, solo per le cause di valore non superiore a € 516.46 (oltre tale limite è possibile agire senza avvocato solo dopo aver richiesto ed ottenuto dal giudice l’autorizzazione) e per le opposizioni alle sanzioni amministrative.  
 
Materia penale

Da gennaio 2002 il legislatore ha attribuito al Giudice di Pace anche una competenza penale per alcuni reati di notevole diffusione, tra cui i reati 
- contro la persona ,quali percosse, lesioni colpose, omissione di soccorso;
- contro l'onore, quali ingiuria, minaccia e diffamazione;
- contro il patrimonio, quali danneggiamento e ingresso abusivo nel fondo altrui.
 
Materia d'immigrazione
Da settembre 2004 il Giudice di Pace ha altresì competenza in materia di immigrazione, dovendo decidere sulla convalida dei provvedimenti di espulsione degli stranieri emessi dalla Questura, e sui relativi ricorsi avverso i provvedimenti di convalida.
I ricorsi vanno presentati presso la cancelleria centrale civile per le opposizioni a sanzione amministrativa. 

E’ possibile altresì presentare ricorso inviando lo stesso a mezzo del servizio postale (con l’indicazione dei propri dati anagrafici e di residenza ed allegando l'originale della multa che si intende impugnare) indirizzandolo a: 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ......(il proprio Comune o quello presso il quale esiste l'Ufficio del Giudice competente per territorio)
Alcuni uffici del Giudice di Pace hanno anche un sito internet, ma questo vale solo per le città o i grandi centri urbani. Negli altri casi bisogna usare l'elenco del telefono per trovare indirizzo e numero telefonico. 

In genere è attivo il servizio di ricevimento del pubblico da parte di un Giudice di Pace per la redazione di atti di citazione ed istanze di conciliazione per chi intende agire senza l’ausilio di un avvocato. Detto servizio non necessita di appuntamento e si svolge di mattina, ma talora anche di pomeriggio.