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Procedure telematiche per la compravendita di immobili
 Parti e argomenti della scheda: 
Capo I: disposizioni generali 
Art. 1 - trasmissione telematica di atti implicanti l’impiego della firma digitale 
Art. 2 - trasmissione telematica di atti non implicanti l’impiego della firma digitale 
Art. 3 - modalità tecniche e date di attivazione della trasmissione telematica 
Art. 4 - termine per la richiesta di registrazione 
Art. 5 - voltura catastale 
Art. 6 - formalità ipotecarie 
Art. 7 - arrotondamento 
Capo II: modifiche alle disposizioni tributarie 
Art. 8 - imposte di registro 
Art. 9 - imposta di bollo 
Art.10 - imposte ipotecaria e catastale
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 Regolamento di delegificazione in materia di utilizzazione delle procedure telematiche per la semplificazione degli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari, approvato il 28 luglio 2000 dal Consiglio dei ministri. 
(Bisogna attendere un decreto del ministero delle Finanze, di concerto con il ministero della Giustizia, per avere l'operatività del regolamento secondo specifiche modalità. La nuova procedura dovrebbe partire, come sperimentazione, entro la fine del 2000). 

CAPO I 

Disposizioni generali 

ARTICOLO 1 

Trasmissione telematica di atti implicanti l’impiego della firma digitale 

1.Gli atti relativi a diritti sugli immobili formati o autenticati da pubblici ufficiali, le cui copie siano integralmente predisposte con strumenti informatici e l’impiego della firma digitale, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e relative disposizioni di attuazione, assolvono l’obbligo della registrazione, della trascrizione, dell’iscrizione, dell’annotazione dei registri immobiliari e della voltura catastale con procedura telematica, in osservanza delle disposizioni degli articoli da 3-bis a 3-sixies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463. 

2.La procedura di cui al comma 1 non deve comportare oneri economici per l’Amministrazione finanziaria. 

ARTICOLO 2 

Trasmissione telematica di atti non implicanti l’impiego della firma digitale 

1.Per la registrazione di atti le cui copie non siano integralmente predisposte con strumenti informatici e l’impiego della firma digitale, relativi a diritti sugli immobili, nonché per la loro trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura catastale, il modello unico informatico di cui all’articolo 3-sexies, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, comprensivo del prospetto dei documenti di cui al comma 2, è trasmesso dai pubblici ufficiali per via telematica unitamente a copia dell’atto. 

2.Il pubblico ufficiale, nel prospetto di cui al comma 1, elenca gli estremi degli allegati, dei documenti e dei certificati da presentare in virtù di disposizioni di legge o di regolamento, idonei all’applicazione del regime tributario, anche agevolato, utilizzato in sede di autoliquidazione, nonché i dati della dichiarazione Invim prevista dall’articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. La documentazione in originale è conservata dal pubblico ufficiale. 

3.I competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria rendono disponibile, per via telematica, una ricevuta che tiene luogo delle annotazioni di cui all’articolo 16, comma 4, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; la data, il numero della registrazione e la somma dovuta e versata, indicati nella ricevuta, vengono immediatamente annotati in calce o a margine dell’originale dell’atto. 

4.A richiesta del pubblico ufficiale che ha eseguito la procedura di trasmissione per via telematica, i competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria rendono disponibili, con lo stesso mezzo, le informazioni sulle imposte principali e sullo stato di esecuzione delle formalità. 

5.Gli atti pervenuti per via telematica sono conservati dal_l’Amministrazione finanziaria e i competenti uffici ne rilasciano copia su richiesta degli aventi diritto. 

6.Gli uffici finanziari possono richiedere l’esibizione della documentazione relativa agli atti trasmessi per via telematica, ovvero di esaminare la stessa presso la sede del pubblico ufficiale. 

ARTICOLO 3 

Modalità tecniche e date di attivazione della trasmissione telematica 

1.Con decreto del ministero delle Finanze, di concerto con il ministero della Giustizia, di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, sono fissate le modalità tecniche e le date di attivazione della trasmissione per via telematica di cui all’articolo 1 e di quella di cui all’articolo 2 del presente regolamento. 

ARTICOLO 4 

Termine per la richiesta di registrazione 

1.La registrazione di cui al presente regolamento deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data dell’atto determinata ai sensi dell’articolo 13 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 

ARTICOLO 5 

Voltura catastale 

1.La voltura catastale di cui agli articoli 3, 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e successive modificazioni è eseguita automaticamente a seguito della presentazione del modello unico informatico di cui all’articolo 3-sexies, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463. 

2.Nel caso in cui non vi sia concordanza fra i soggetti intestati in catasto e quelli risultanti dall’atto, il pubblico ufficiale indica nel modello unico gli estremi degli atti e denunce che hanno dato luogo ai passaggi intermedi o alle discordanze fra le ditte. 

3.Nel caso di mancanza negli archivi informatizzati del catasto dell’identificativo dell’immobile oggetto dell’atto, il pubblico ufficiale indica nel modello unico il relativo identificativo desunto dal documento catastale che lo ha generato e quello dell’unità originaria inscritta in atti. 

4.I competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria rendono disponibile, per via telematica, l’attestazione di eseguita voltura. 

ARTICOLO 6 

Formalità ipotecarie 

1.Per l’esecuzione delle formalità ipotecarie di cui all’articolo 2 del presente regolamento restano fermi l’obbligo di presentare il titolo in forma cartacea al competente ufficio dell’Amministrazione finanziaria, con le modalità stabilite nel libro VI del codice civile e dalle leggi speciali, e l’obbligo dell’ufficio di rilasciare in forma cartacea uno degli originali della nota nel quale è certificata l’esecuzione della formalità a norma del codice civile. 

2.L’omesso versamento del_l’imposta costituisce motivo di rifiuto della formalità. 

ARTICOLO 7 

Arrotondamento 

1. Le imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e comunale sull’incremento di valore degli immobili dovute, sono arrotondate a lire mille, per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento e per eccesso se superiore, ovvero, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, all’unità, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore. 

CAPO II 

Modifiche alle disposizioni tributarie 

ARTICOLO 8 

Imposte di registro 

1. Al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) all’articolo 41: 

1. al comma 1, le parole: "10 mila" sono sostituite dalla parola: "mille" e le parole: "5 mila" sono sostituite dalla parola: "cinquecento" e, dopo la parola: "superiore", si aggiungono le seguenti parole: ", ovvero all’unità, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore"; 

2. al comma 2, le parole: "inferiore alla misura fissa indicata nella tariffa" sono sostituite dalle seguenti parole: "inferiore alla misura fissa indicata nell’articolo 11 della tariffa, parte prima, salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 7 della tariffa stessa"; 

b) all’articolo 76, comma 2, dopo le parole: "presentati per la registrazione", sono inserite le seguenti parole: "o registrati per via telematica". 

ARTICOLO 9 

Imposta di bollo 

1. Nell’articolo 1, comma 1-bis, della tariffa dell’imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "all’articolo 2678 del codice civile", si aggiungono le seguenti: "nonché le conseguenti istanze per l’iscrizione dei diritti nel libro fondiario e relativi decreti". 

ARTICOLO 10 

Imposte ipotecaria e catastale 

1.Al Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 è apportata la seguente modifica: 

a) all’articolo 18, la parola: "diecimila" è sostituita dalla parola: "mille" e la parola: "cinquemila" è sostituita dalla parola: "cinquecento" e, dopo la parola: "superiore", si aggiungono le seguenti parole: ", ovvero all’unità, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore".