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Autorizzazione per sale cinematografiche
(DPCM 8 settembre 1994)
 Parti e argomenti della scheda: 
Art.  1 - Obbligo di preventiva autorizzazione  
Art. 2 - Tipologia sale 
Art. 3 - Apertura di sale cinematografiche e teatrali 
Art. 4 - Comuni sprovvisti di sale cinematografiche 
Art. 5 - Comuni provvisti di sale cinematografiche 
Art. 6 - Multisale 
Art. 7 - Priorità delle istanze di trasferimento 
Art. 8 - Arene 
Art. 9 - Spettacoli misti 
Art.10 - Cinema ambulanti 
Art.11 - Norme procedurali 
Art.12 - Periodo di attuazione delle autorizzazioni e concessioni di proroga 
Art.13 - Norme in materia di sicurezza e barriere architettoniche 
Art.14 - Entrata in vigore
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994 
(Pubblicata nella G. U. 2 dicembre 1994, n.282)
 

"Determinazione dei criteri per la concessione dell'autorizzazione all'apertura di sale cinematografiche" 
 
 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni; 

Vista la legge 1° marzo 1994, n. 153, di conversione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: "Interventi urgenti in favore del cinema"; 

Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: "Interventi urgenti in favore del cinema"; 

Visto l'art. 9 del citato decreto-legge n. 26/1994; 

Ritenuto di dover fissare i criteri relativi alla concessione dell'autorizzazione per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività; 

Sentita la Commissione centrale per la cinematografia nella seduta del 25 luglio 1994; 
 
 

Decreta:
 
 

Art.1 - Obbligo di preventiva autorizzazione 
1. Ai sensi dell'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sostituito dall'art. 9 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività sono subordinati ad autorizzazione dell'autorità competente in materia di spettacolo. 

2. E' necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche. 

3. L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti può essere rilasciata soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche. 

4. Nei casi di ristrutturazione funzionale di una sala cinematografica che non sia finalizzata alla trasformazione in multisala, come definita dall'art. 2, e non implichi aumento del numero dei posti, non vi è necessità di alcuna autorizzazione. 
 

Art.2 - Tipologia sale 
1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 1 si intende: 

a) per "sala cinematografica" uno spazio al chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico; 

b) per "cinema-teatro", lo spazio di cui al precedente punto a) destinato, oltre che alle proiezioni cinematografiche, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature cioè palcoscenico; 

c) per "multisala", l'insieme di due o più sale cinematografiche, bisognose ciascuna di singola autorizzazione, adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale; 

d) per "arena" il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo estivo, costruito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche; 

e) per "cinema ambulante" l'esercizio commerciale di proiezioni cinematografiche attuabili con l'impiego di attrezzature mobili installabili in luoghi chiusi o all'aperto, appositamente attrezzati. 

2. Agli effetti del presente decreto per "schermo" si intende una sala cinematografica singola o compresa in un complesso multisala. Per il calcolo degli schermi esistenti vanno considerati quelli autorizzati ai sensi dell'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni che, nell'anno solare precedente la richiesta di autorizzazione, abbiano svolto attività di programmazione cinematografica non occasionale. Sono compresi nel computo gli schermi autorizzati e non ancora in attività e quelli che hanno iniziato l'attività nell'anno in cui viene presentata la richiesta di autorizzazione. Sono esclusi dal computo le arene ed i cinema ambulanti. 
 

Art.3 - Apertura di sale cinematografiche e teatrali 
L'apertura di un cinema-teatro con esclusione di quanto previsto al successivo art. 9, inteso secondo la definizione dell'art. 2, è subordinata ad una duplice preventiva autorizzazione, l'una prevista dall'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , sostituito dall'art. 9 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e l'altra prevista dalla legge 18 gennaio 1937, n. 193, nonché dalle norme di attuazione di cui al regio decreto 20 dicembre 1937, n. 2643. 

Art.4 - Comuni sprovvisti di sale cinematografiche 
Nei comuni sprovvisti di sale cinematografiche si può autorizzare alternativamente: 

a) l'apertura di una sala monoschermo fino ad un massimo di 500 posti; 

b) l'apertura di una multisala, fino ad un massimo di 1.200 posti, purché disti non meno di 3 km in linea d'aria dalla più vicina sala monoschermo o da una multisala con due schermi e non meno di 5 km dalla più vicina multisala con almeno tre schermi. 

Art.5 - Comuni provvisti di sale cinematografiche 
1. Nei comuni provvisti di sale cinematografiche l'autorizzazione per nuovi schermi è concessa sulla base dei seguenti valori: 

a) il rapporto fra la popolazione residente ed il numero degli schermi operanti in ciascuna regione (quoziente regionale) e nei singoli comuni (quoziente comunale); 

b) il coefficiente d'incremento, rappresentato dalla differenza fra il quoziente comunale ed il quoziente regionale, divisa per lo stesso quoziente regionale. 

2. In ciascun comune l'autorizzazione per nuovi schermi può essere concessa quando il quoziente comunale sia superiore al quoziente regionale, sempre che la nuova sala disti non meno di 2 km in linea d'aria dalla più vicina sala operante. Il numero massimo di nuovi schermi autorizzabili è determinato moltiplicando il numero degli schermi operanti nel comune per il coefficiente d'incremento, con arrotondamento per eccesso del decimale superiore a cinque. Si prescinde da tali criteri laddove l'apertura della nuova sala venga chiesta per lo stesso numero dei posti contestualmente alla chiusura definitiva di altra sala o la nuova sala sia destinata esclusivamente alla programmazione di film stranieri in lingua originale. 

3. Qualora il progetto della nuova sala cinematografica per la quale è richiesta l'autorizzazione si caratterizzi per un particolare livello qualitativo, sia tecnico che ambientale, il quoziente comunale è aumentato del 30% e la distanza minima dalla più vicina sala operante è ridotta ad 1 km in linea d'aria. Ai fini del presente decreto si considera di particolare livello qualitativo la sala cinematografica che presenti i seguenti requisiti: impianto di proiezione automatico o semiautomatico e di riproduzione sonora stereofonica; aria condizionata; cassa automatica; poltrone di larghezza non inferiore a 55 cm e con distanza fra le file non inferiore a 95 cm. 

Art.6 - Multisale 
1. L'apertura di una multisala è subordinata al rilascio di distinte autorizzazioni per ogni sala accorpata nello stesso immobile sotto il profilo strutturale. 

2. La trasformazione di una sala cinematografica monoschermo in una multisala è consentita: 

a) mediante frazionamento del numero dei posti già autorizzati, aumentabili fino al 20 per cento; 

b) mediante contestuale riduzione del numero dei posti già autorizzati in altra sala cinematografica in attività nello stesso comune; 

c) mediante contestuale cessazione dell'attività in una o più sale cinematografiche situate nello stesso comune. 

3. Per la realizzazione di nuove sale nell'ambito strutturale dei complessi multisala esistenti è consentito un incremento del numero dei posti precedentemente autorizzati, nella misura massima del 30 per cento. Analoga autorizzazione non può essere rilasciata prima che sia trascorso un triennio dalla data di concessione della precedente. 

4. Per la realizzazione di un complesso multisala nell'ambito di progetti coordinati che comprendano anche centri commerciali o parchi permanenti, con eventuali altre strutture stabili per il tempo libero con finalità culturali o ricreative ed adeguate aree di parcheggio, si prescinde dai criteri di cui al comma 2 dell'art. 5: 

a) nei comuni superiori a 500.000 abitanti per un numero complessivo di posti non superiore a 2.500 e sempre che il complesso disti non meno di 2 km dalla più vicina sala operante e 5 km dal più vicino complesso multisala di almeno tre sale; 

b) nei comuni sino a 500.000 abitanti per un numero complessivo di posti non superiore a 2.000 e sempre che il complesso disti non meno di 5 km dalla più vicina sala operante e 10 km dal più vicino complesso multisala di almeno 3 sale. 

Art.7 - Priorità delle istanze di trasferimento 
Le istanze di trasferimento di sale cinematografiche esistenti in altra zona del medesimo territorio comunale hanno diritto di priorità rispetto a qualsiasi altra domanda di autorizzazione di nuova sala nel comune considerato, presentata nel corso dello stesso semestre. 

Art.8 - Arene 
1. Si può autorizzare l'apertura di arene purché ubicate ad almeno 2 km in linea d'aria l'una dall'altra e dalle arene esistenti. 

2. Nei comuni che siano stazioni di cura, soggiorno e turismo si può derogare dal criterio espresso nel comma precedente, in relazione ad una motivata richiesta collegata all'entità del flusso turistico estivo. 

3. Alle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, deve seguire pratica attuazione, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di notificazione agli interessati. Qualora l'arena cinematografica non risultasse costruita entro detto termine, sarà pronunciata declaratoria di decadenza e l'intestatario dell'autorizzazione non potrà vantare la priorità nell'esame di una eventuale successiva sua richiesta nei confronti delle altre richieste che nel frattempo fossero state avanzate da terzi interessati. 

4. Non è necessaria nessuna ulteriore autorizzazione per i cinema che nel periodo estivo trasferiscono all'aperto i propri spettacoli, quando sia utilizzata un'area adiacente alla sala esistente e per lo stesso numero di posti della sala medesima. 

5. Di norma il periodo di agibilità delle arene si intende quello corrente tra il 15 maggio e il 30 settembre. 

Art.9 - Spettacoli misti 
Ai sensi dell'art. 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, i criteri di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto, si osservano anche per le autorizzazioni riguardanti l'apertura di nuove sale e arene cinematografiche da adibire a spettacoli misti. 

Art.10 - Cinema ambulanti 
Le domande per l'esercizio di cinema ambulanti debbono essere corredate da una planimetria del locale e da una breve relazione tecnica quando le proiezioni abbiano luogo in locali al chiuso, mentre per le proiezioni all'aperto è sufficiente precisare le località nelle quali si intendono effettuare le proiezioni medesime senza presentazione della relativa planimetria. 

Art.11 - Norme procedurali 
1. Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sostituito dall'art. 9 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, devono essere indirizzate all'autorità competente in materia di spettacolo e devono contenere la specifica indicazione della norma in base alla quale si intende ottenere l'autorizzazione richiesta e la denominazione che si intende assegnare al cinema o cinema-teatro, con obbligo di comunicare ogni sua eventuale variazione. 

2. Le domande devono essere presentate, su carta legale, in duplice copia, ai comuni competenti, corredate dalla seguente documentazione: 

a) progetto del locale in duplice copia firmata da un ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale comprendente: 

aa) una planimetria generale in scala 1:500 rappresentante l'area destinata o occupata dalla sala cinematografica e le aree adiacenti, con indicazioni esatte relative all'altimetria e alla destinazione degli edifici confinanti o prossimi, fino ad una distanza di 100 metri dal perimetro dell'edificio progettato nonché le aree limitrofe fino allo sbocco delle strade urbane adiacenti con le relative sezioni stradali; 

ab) piante in scala 1:100 rappresentanti gli eventuali diversi piani dell'edificio con l'indicazione della destinazione d'uso dei singoli locali, il numero e la disposizione dei posti, le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo, individuati con i simboli grafici previsti dall'allegato B al decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, con l'indicazione del numero massimo di persone che permettono di far defluire, la posizione e le dimensioni delle cabine di proiezione, le installazioni e gli impianti previsti, i servizi igienici e locali destinati ad altri usi; 

ac) sezioni longitudinali e trasversali in scala 1:100 dell'edificio; 

ad) relazione tecnico-illustrativa, comprendente anche il calcolo della sistemazione acustica; 

b) documento comprovante il rilascio della concessione edilizia per la sala cinematografica, da costruire o da trasformare, da parte del comune o preventivo parere favorevole da parte della commissione edilizia comunale apposto su una copia del progetto presentato; 

c) documento legale comprovante la disponibilità dell'area ove si tratti di una nuova costruzione o la disponibilità dell'immobile ove si tratti di locale già esistente. In caso di locazione, dovrà essere prodotto il relativo contratto nonché un titolo che dimostri la proprietà dell'immobile da parte del locatore; 

d) una carta topografica del comune e delle circoscrizioni, convalidata dall'ufficio tecnico del comune, con l'indicazione del luogo preciso del locale da costruire o da trasformare; 

e) per l'applicazione degli articoli 4, 6, comma 4, e 8 del presente decreto, documentazione idonea da cui risulti la distanza dal più vicino cinema; a tal fine il richiedente potrà avvalersi dell'autocertificazione; 

f) documentazione idonea a comprovare, nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 3, il livello qualitativo della sala. 

3. La trasformazione di una sala cinematografica in due o più sale di cui all'art. 6, comma 2, potrà essere richiesta con una istanza corredata da un unico progetto relativo alla realizzazione del manufatto che si intende destinare a multisala. 

4. Per le sale di proiezione di film a formato ridotto, le domande debbono essere corredate dagli stessi documenti previsti nei capoversi precedenti per i cinema con apparecchi a formato normale. 

5. A norma dell'art. 19, punti 5 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i comuni provvederanno all'istruttoria delle pratiche secondo le seguenti modalità: 

a) accerteranno la completezza della documentazione prodotta, apponendo sulla domanda e su ogni documento allegato il proprio timbro datario; 

b) acquisiranno nei propri atti una copia della domanda e della documentazione, che sarà messa a disposizione della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo prevista dall'art. 141 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto 6 maggio 1940, n. 635; 

c) chiederanno alla prefettura la convocazione della suindicata commissione che, esaminata la documentazione, emetterà un motivato parere sul progetto presentato, imponendo, ove necessario, tutte le prescrizioni ritenute opportune per l'agibilità del locale e redigendo apposito processo verbale. Il segretario della commissione provinciale di vigilanza apporrà il proprio visto su tutti i fogli del progetto esaminato, a certificazione che la documentazione tecnica sulla quale la commissione ha espresso il proprio parere è quella che poi verrà acquisita agli atti dell'autorità competente in materia di spettacolo; 

d) trasmetteranno all'autorità competente in materia di spettacolo copia del verbale redatto dalla commissione provinciale di vigilanza, nonché una copia della domanda e della documentazione prodotta dall'interessato. La copia del progetto presentato dovrà corrispondere esattamente a quella vistata dalla commissione provinciale di vigilanza; 

e) comunicheranno nella lettera di trasmissione tutte le informazioni necessarie, indicando in particolare: 

ea) il numero degli abitanti del comune e, ove rilevante ai fini del rilascio del nulla osta, della circoscrizione, a convalida del certificato rilasciato all'interessato; 

eb) il numero delle sale e dei relativi schermi, individuati ai sensi dell'art. 2, comma 2, esistenti nel territorio comunale ed in quello della circoscrizione o equivalente ripartizione territoriale, ove è ubicata o s'intende ubicare la sala o la multisala oggetto della domanda. 

6. L'autorità competente in materia di spettacolo deciderà, sentita la Commissione apertura sale cinematografiche prevista dall'art. 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213. 

7. L'avvenuta concessione del nulla osta sarà comunicata al comune ed alla prefettura che provvederanno agli ulteriori adempimenti di competenza. 

8. Il comune trasmetterà all'autorità competente in materia di spettacolo copia della licenza di esercizio rilasciata all'interessato, ai sensi dell'art. 19, punti 5 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Eventuali cambiamenti della titolarità della gestione del cinema autorizzato saranno comunicati all'autorità che ha rilasciato il nulla osta iniziale, per le annotazioni e l'aggiornamento dei propri atti. 

Art.12 - Periodo di attuazione delle autorizzazioni e concessioni di proroga 
1. Le autorizzazioni riguardanti la costruzione ed il rimodernamento di locali al chiuso sono subordinate, sotto pena di revoca, alla condizione che i lavori abbiano inizio entro il termine di tre mesi dalla data della notificazione agli interessati dell'autorizzazione e siano condotti a termine entro diciotto mesi dalla data di inizio. 

2. Gli interessati, prima della scadenza del termine di inizio dei lavori potranno richiedere una proroga massima di tre mesi mediante l'esibizione di documenti comprovanti l'impossibilità dell'inizio dei lavori stessi per ragioni tecniche o cause di forza maggiore. 

3. Per motivi analoghi di cui al precedente comma potranno essere concesse proroghe per l'ultimazione dei lavori per il periodo massimo di altri diciotto mesi. 

4. Ulteriori proroghe, sia per l'inizio che per l'ultimazione dei lavori, potranno essere concesse per motivate ragioni di carattere del tutto eccezionale. 

5. Le proroghe debbono essere richieste prima della scadenza del termine utile che decorre dalla data di notifica all'interessato del provvedimento autorizzativo. 

Art.13 - Norme in materia di sicurezza e barriere architettoniche 
Nell'applicazione della presente normativa dovranno essere tenute presenti le disposizioni contenute: 

a) nella circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 del Ministero dell'interno - Direzione generale servizi antincendio, recante "norme di sicurezza, per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di spettacoli in genere e successive modificazioni ed integrazioni"; 

b) negli articoli 27 e 26 rispettivamente della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernente: "Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili" e relativo regolamento di attuazione del citato art. 27 della legge n. 118/71 a favore dei mutilati ed invalidi civili, in materia di barriere architettoniche, ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 1978, n. 384; 

c) nella vigente normativa antisismica. 

Art.14 - Entrata in vigore 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.