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Modifiche al codice penale: diritto all'autotutela  in un privato domicilio
(Legge 13 febbraio 2006, n.59)
 Parti e argomenti della scheda: 
Si riporta la legge che ha modificato l'articolo 52 del Codice Penale con riferimento all'autotutela in un domicilio privato.
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Legge 13 febbraio 2006, n. 59
(Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2006)
  
"Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio"

ART. 1. 
(Diritto all'autotutela in un privato domicilio). 

1. All'articolo 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi: 

"Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: 

a) la propria o altrui incolumità; 

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. 

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale".