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Delega per il nuovo codice dei beni culturali (e altre deleghe)
(Legge 6 luglio 2002,  n. 37)
 Parti e argomenti della scheda: 
Art.  1  
Art. 2  
Art. 3 
Art. 4 
Art. 5  
Art. 6 
Art. 7  
Art. 8  
Art. 9  
Art.10 - Codificazione in materia di beni culturali e ambientali 
Art.11  
Art.12  
Art.13  
Art.14  
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Legge 6 luglio 2002, n.37 
(Pubblicata in G. U. 8 luglio 2002, n. 158)

"Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici" 

ART. 1. 
(Deleghe di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59). 
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento 
e di Bolzano, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, 
ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e 
successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 28 della legge 28 dicembre 
2001, n. 448, come modificato dall'articolo 2 della presente legge. 
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai princípi e criteri direttivi 
indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. 
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Commissione di cui 
all'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta giorni dalla data di 
trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque 
adottati. 
4. Al comma 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto, in fine, il 
seguente periodo: "Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei 
ministri, su proposta del Ministro competente, può, con proprio decreto, differire o gradualizzare 
temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei 
Ministeri". 

ART. 2. 
(Procedure per la trasformazione e la soppressione di enti pubblici). 
1. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, dopo le parole: "legge 23 agosto 1988, n. 400," le parole: "entro sei mesi" sono 
sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"; 
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: 
"2-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze può 
avvalersi della struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 
30 luglio 1999, n. 300". 

ART. 3. 
(Disposizioni transitorie per gli uffici di diretta collaborazione). 
1. Sino all'adeguamento dei regolamenti emanati ai sensi degli articoli 7 del decreto legislativo 30 
luglio 1999, n. 300, e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle disposizioni 
introdotte dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, ai vice Ministri è riservato un 
contingente di personale fino al triplo di quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato. 
Tale contingente, per la parte eccedente quello spettante ai sottosegretari di Stato, si intende 
compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito 
per ciascun Ministro. 
2. Nell'ambito del contingente di personale riservato ai vice Ministri ai sensi del comma 1, il vice 
Ministro può nominare un capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della 
segreteria tecnica, un addetto stampa nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni 
delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente il vice 
Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attività di?supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate e un responsabile del 
coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate. 
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio 
dello Stato. 

ART. 4. 
(Modifica all'articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di 
ineleggibilità). 
1. All'articolo 60, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero 1) è sostituito dal seguente: 
"1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che 
prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le 
funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;". 

ART. 5. 
(Delega per l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, 
tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa in seguito all'istituzione del 
servizio militare volontario). 
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 16 luglio 1997, n. 
264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, e successive 
modificazioni, anche al fine di adeguarne le previsioni alle riduzioni organiche previste dalla legge 
14 novembre 2000, n. 331, e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. 
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo riorganizza, anche mediante 
soppressione, accorpamento, razionalizzazione ovvero ridefinizione dei compiti anche in chiave 
interforze, le strutture e i comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale 
della Difesa, adeguandone l'assetto alla riconfigurazione delle Forze armate, favorendo 
l'ottimizzazione delle risorse ed assicurando, altresí, il rispetto di quanto previsto dalla legge 18 
febbraio 1997, n. 25. 
3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei 
decreti legislativi di cui al comma 1, al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni 
permanenti, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. 
4. Il Governo è altresí autorizzato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 
1999, n. 556, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto previsto dal presente articolo. 

ART. 6. 
(Delega per il riordino di emolumenti di natura assistenziale). 
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, uno o più decreti legislativi, ai 
sensi dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo le procedure, i princípi e i criteri 
direttivi contenuti nel citato articolo, nonché, ai fini della definizione e classificazione degli 
emolumenti riservati a soggetti affetti da minorazioni visive, secondo i parametri per la 
classificazione delle minorazioni visive di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 138. 

ART. 7. 
(Delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e 
periferico). 
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai 
sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, 
attenendosi ai princípi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15. 

ART. 8. 
(Fondo di perequazione). 
1. Il segretariato generale della giustizia amministrativa gestisce il fondo perequativo e 
previdenziale previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418, in conformità ai criteri fissati dal Consiglio di presidenza della 
giustizia amministrativa. Il fondo è alimentato dagli emolumenti indicati dal citato articolo 8, 
nonché dalle somme dovute a titolo di compenso per lo svolgimento di incarichi conferiti dal 
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. 
2. I soggetti tenuti al pagamento degli importi di cui al comma 1 versano quanto dovuto, al lordo 
delle ritenute fiscali e previdenziali, alla competente struttura del segretariato generale della 
giustizia amministrativa, secondo le modalità definite dal regolamento di contabilità adottato dal 
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. 
3. Il segretariato generale della giustizia amministrativa, sulla base dei criteri predeterminati dal 
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, corrisponde a ciascun magistrato che ha 
svolto uno degli incarichi di cui al comma 1, una somma compresa tra il 50 per cento e l'80 per 
cento dell'importo versato al fondo, quale compenso per il predetto incarico, nonché l'intera somma 
versata al fo ndo a titolo di rimborso spese. 
4. La residua consistenza del fondo è periodicamente ripartita fra i magistrati amministrativi, 
secondo le modalità e i criteri definiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, 
eventualmente anche per finalità di carattere assistenziale e previdenziale. 
5. Le somme di cui ai commi 3 e 4 sono soggette al trattamento fiscale e previdenziale previsto per 
le retribuzioni dei magistrati amministrativi. 

ART. 9. 
(Delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la 
minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia). 
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, sentito il Comitato istituzionale di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e 
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo contenente il testo 
unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia 
Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della legge 23 febbraio 2001, n. 
38. 

ART. 10. 
(Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, 
sport, proprietà letteraria e diritto d'autore). 
1. Ferma restando la delega di cui all'articolo 1, per quanto concerne il Ministero per i beni e le 
attività culturali il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera a), la 
codificazione delle disposizioni legislative in materia di: 
a) beni culturali e ambientali; 
b) cinematografia; 
c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo; 
d) sport; 
e) proprietà letteraria e diritto d'autore. 
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio 
dello Stato, si attengono ai seguenti princípi e criteri direttivi: 
a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione; 
b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali; 
c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali, anche allo 
scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegna te e l'incremento delle entrate; chiara 
indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente 
impostazione del bilancio; snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento delle 
procedure alle nuove tecno logie informatiche; 
d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1: aggiornare gli strumenti di individuazione,?conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali, anche attraverso la costituzione di 
fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e 
privati, senza determinare ulteriori restrizioni alla proprietà privata, né l'abrogazione degli strumenti 
attuali e, comunque, conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internaziona li, soprattutto in 
materia di circolazione dei beni culturali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la 
concessione a soggetti diversi dallo Stato mediante la costituzione di fondazioni aperte alla 
partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, in linea con le 
disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 
1998, n. 368, e successive modificazioni; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici 
concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il ricorso alle diverse procedure di 
individuazione del contraente in maniera da consentire anche la partecipazione di imprese artigiane 
di comprovata specializzazione ed esperienza, ridefinendo i livelli di progettazione necessari per 
l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di aggiudicazione e prevedendo la possibilità di varianti 
oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in relazione alle caratteristiche oggettive e alle 
esigenze di tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento 
degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e 
agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali, al fine di una precisa definizione delle 
responsabilità degli organi tecnici, secondo princípi di separazione fra amministrazione e politica e 
con particolare attenzione ai profili di incompatibilità; individuare forme di collaborazione, in sede 
procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la 
realizzazione di opere destinate alla difesa militare; 
e) quanto alle materie di cui alle lettere b) e c) del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi 
e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei 
componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalità di 
costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione 
dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare l'assetto 
organizzativo degli organismi e degli enti di settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego 
delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi; 
f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del comma 1: armonizzare la legislazione ai princípi 
generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di doping; riordinare i compiti 
dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e 
delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati; 
g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del comma 1: riordinare, anche nel rispetto dei princípi e 
criteri direttivi indicati all'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la 
Società italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovrà assicurare un'adeguata presenza 
degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima 
trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi 
diritto; armonizzare la legislazione relativa alla produzione e diffusione di contenuti digitali e 
multimediali e di software ai princípi generali a cui si ispira l'Unione europea in materia di diritto 
d'autore e diritti connessi. 
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o 
abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale 
premesse al codice civile. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza 
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previ pareri del 
Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di 
sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi 
possono essere comunque adottati. 
4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere 
adottate, nel rispetto degli stessi princípi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al 
presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore. 

ART. 11. 
(Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle 
procedure). 
1. Il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di cui all'articolo 3 della legge 8 
marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, è soppresso a decorrere dal 30 giugno 2002. Dalla 
stessa data è abrogato l'articolo 3 della citata legge n. 50 del 1999. 
2. Presso il Dipartimento della funzione pubblica è istituito, con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, un ufficio dirigenziale di livello generale, alle dirette dipendenze del 
Ministro per la funzione pubblica e composto da non più di due servizi, con il compito di 
coadiuvare il Ministro nell'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e 
delle procedure. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, sono istituiti non più di due servizi con il compito di provvedere 
all'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione di cui all'articolo 5 della citata legge 
n. 50 del 1999, nonché alla predisposizione di sistemi informatici di documentazione giuridica a 
beneficio delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini. 
3. A fini di collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della 
funzione pubblica nelle attività di cui al comma 2, sono nominati diciotto esperti, anche nell'ambito 
di quelli assegnati al Nucleo per la semplificazione alla data di entrata in vigore della presente 
legge. Gli esperti, nominati con le modalità di cui all'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
e successive modificazioni, per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile, sono scelti fra 
soggetti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità nei settori della 
redazione di testi normativi, dell'analisi economica, della valutazione di impatto delle norme, della 
analisi costi-benefici, del diritto comunitario, del diritto pubblico comparato, della linguistica, delle 
scienze e tecniche dell'organizzazione, dell'analisi organizzativa, dell'analisi delle politiche 
pubbliche. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti sono collocati 
obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai criteri che 
disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; se appartenenti ai ruo li degli organi costituzionali, si provvede 
secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. In ogni caso gli esperti collocati fuori ruolo non 
possono superare il limite di nove unità. Agli esperti è corrisposto un compenso determinato con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della citata legge n. 400 del 1988. 
4. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, sono stabiliti i 
contingenti di personale della segreteria del soppresso Nucleo e degli esperti di cui al comma 3 da 
assegnare rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della 
funzione pubblica. 
5. Ai dirigenti ai quali, in conseguenza della riorganizzazione di cui al presente articolo, non sia 
confermato l'incarico svolto in precedenza, è attribuito altro incarico secondo le disposizioni della 
contrattazione collettiva. Il personale non dirigenziale di supporto assegnato al soppresso Nucleo 
per la semplificazione alla data di entrata in vigore della presente legge è mantenuto nella posizione 
giuridica ivi rivestita ed assegnato agli uffici di cui al comma 2, in relazione ai compiti 
rispettivamente attribuiti. 
6. Gli stanziamenti ed ogni altra risorsa già di competenza del soppresso Nucleo sono attribuiti al 
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che li assegna in conformità delle 
esigenze per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2; ogni riferimento normativo alle 
competenze del soppresso Nucleo si intende effettuato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al 
Dipartimento della funzione pubblica, secondo le rispettive competenze di cui al comma 2. 
7. Dall'attuazione del presente articolo non devo no derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio 
dello Stato. 

ART. 12. 
(Trasferimento di uffici all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici).?1. All'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono trasferiti, con le relative risorse 
umane, strumentali e finanziarie, gli Uffici biblioteca e documentazione già assegnati, ai sensi 
dell'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito dell'Ufficio per 
il sistema informativo unico, al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del 
Consiglio dei ministri. 

ART. 13. 
(Delega per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità). 
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari 
opportunità tra uomo e donna. 
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del 
bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti princípi e criteri direttivi: 
a) razionalizzare gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari 
opportunità tra uomo e donna che operano a livello nazionale e le relative funzioni anche mediante 
accorpamento e riduzione del numero dei componenti; 
b) ricondurre alla Presidenza del Consiglio dei ministri la funzione di coordinamento delle attività 
svolte da tutti gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità 
tra uomo e donna che operano a livello nazionale. 

ART. 14. 
(Interventi correttivi all'organizzazione del settore della ricerca in agricoltura). 
1. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 4, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: 
"c) il consiglio dei dipartimenti;"; 
b) all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sette"; 
al medesimo comma 3, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "e uno dal Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca"; 
c) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente: 
"4. Il consiglio dei dipartimenti è l'organo di indirizzo e di coordinamento dell'attività scientifica del 
Consiglio ed elabora il piano triennale e gli aggiornamenti annuali di cui all'articolo 2. Il numero e 
la natura disciplinare dei dipartimenti e la composizione dell'organo sono determinati con lo statuto 
di cui all'articolo 7"; 
d) all'articolo 14, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente: 
"b-bis) il consiglio scientifico;"; 
e) all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: "scientifica" sono inserite le seguenti: 
"nelle discipline oggetto delle attività di ricerca degli enti"; 
f) all'articolo 14, comma 3, terzo periodo, le parole: "ed un rappresentante della categoria dei 
sementieri" sono sostituite dalle seguenti: ", un rappresentante per ciascuna delle due associazioni 
maggiormente rappresentative della categoria dei sementieri e un rappresentante della categoria dei 
moltiplicatori"; 
g) all'articolo 14, dopo il comma 3, è inserito il seguente: 
"3-bis. Il consiglio scientifico è l'organo di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle attività 
di ricerca degli istituti ed è costituito dal presidente e da due membri nominati dal Ministro, di cui 
uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano. 
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli organi del Consiglio e degli 
istituti di cui, rispettivamente, all'articolo 4 e agli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 29 
ottobre 1999, n. 454, sono disciolti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge. 
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio 
dello Stato.