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Tutela dei minori nella programmazione televisiva
(Legge 6 febbraio 2006, n. 37)
 Parti e argomenti della scheda: 
Si riporta la legge che modifica una precedente normativa sulla tutela dei minori nella progranmmazione televisiva.
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Legge 6 febbraio 2006, n. 37
(Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2006)
"Modifiche all’articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva"
 

Art. 1. 

(Modifiche all’articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112) 

    1. All’articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: 

        a) al comma 1, dopo le parole: «devono osservare» sono inserite le seguenti: «e promuovere»; 

        b) al comma 2, dopo le parole: «comunicazione commerciale e pubblicitaria.» è inserito il seguente periodo: «È comunque vietata ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande contenenti alcool all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive»; 
        c) al comma 3, le parole: «, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot,» sono soppresse; 
        d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: 

            «3-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per l’infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, che si esprimono entro sessanta giorni dall’assegnazione»; 
        e) al comma 5, dopo le parole: «dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.» è inserito il seguente periodo: «In caso di violazione delle medesime norme non è comunque ammesso il pagamento in misura ridotta e non si applicano le disposizioni previste dal comma 5 dell’articolo 31 della legge n. 223 del 1990»; 

        f) dopo il comma 7, è inserito il seguente: 

            «7-bis. Nella composizione del Consiglio nazionale degli utenti di cui al comma 28 dell’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è in ogni caso assicurata un’adeguata partecipazione di esperti designati da associazioni qualificate nella tutela dei minori, nonchè da associazioni rappresentative in campo familiare ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con disabilità». 

Art. 2. 

(Entrata in vigore) 

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.