Studio tecnico online
sezione di
www.softwareparadiso.it
software, servizi, informazioni sull'edilizia e la casa
 
Tutela e valorizzazione dell'architettura rurale
(Legge 24 dicembre 2003, n. 378)
 Parti e argomenti della scheda: 
Art.  1 - Finalità 
Art. 2 - Programmazione 
Art. 3 - Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale 
Art. 4 - Procedure 
Art. 5 - Sponsorizzazioni 
Art. 6 - Disposizioni finanziarie 
Google 
 
Web  www.softwareparadiso.it 
 

 
Legge 24 dicembre 2003, n. 378 
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale
 
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Promulga 
la seguente legge: 

Art. 1. 
(Finalita) 
1. La presente legge ha lo scopo di salvaguardare e valorizzare le 
tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, 
edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, 
realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono 
testimonianza dell'economia rurale tradizionale. 
2. Ai fini dei benefici previsti dalla presente legge, le diverse 
tipologie di architettura rurale di cui al comma 1, presenti sul 
territorio nazionale, sono individuate, con decreto avente natura non 
regolamentare del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di 
concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e 
dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta delle 
regioni interessate, previa intesa in sede di Conferenza unificata di 
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
Con il medesimo decreto sono definiti altresi' i criteri 
tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di cui 
all'articolo 2, comma 1, lettera a), con riferimento anche a 
modalita' e tecniche costruttive coerenti con i principi 
dell'architettura bioecologica. 

Art. 2. 
(Programmazione) 
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
nell'ambito delle proprie competenze di pianificazione e 
programmazione territoriale, possono individuare, sentita la 
competente Soprintendenza per i beni e le attivita' culturali, gli 
insediamenti di architettura rurale, secondo le tipologie definite ai 
sensi dell'articolo 1, presenti nel proprio territorio e possono 
provvedere al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione 
delle loro caratteristiche costruttive, storiche, architettoniche e 
ambientali, anche attraverso la predisposizione di appositi 
programmi, di norma triennali, redatti sulla base dei seguenti 
criteri e principi direttivi: 
a) definizione degli interventi necessari per la conservazione degli 
elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, 
architettoniche e ambientali degli insediamenti agricoli, degli 
edifici o dei fabbricati rurali tradizionali, di cui all'articolo 1, 
al fine di assicurarne il risanamento conservativo ed il recupero 
funzionale, compatibilmente con le esigenze di ristrutturazione 
tecnologica delle aziende agricole; 
b) previsione di incentivi volti alla conservazione dell'originaria 
destinazione d'uso degli insediamenti, degli edifici o dei fabbricati 
rurali, alla tutela delle aree circostanti, dei tipi e metodi di 
coltivazione tradizionali, e all'insediamento di attivita' 
compatibili con le tradizioni culturali tipiche. 
2. I programmi di cui al comma 1 devono altresi' individuare le 
modalita' di approvazione dei singoli interventi e dei relativi piani 
finanziari e definire le forme di verifica sull'attuazione degli?interventi stessi e sull'utilizzo delle risorse del Fondo di cui 
all'articolo 3. 
3. L'approvazione dei programmi di cui al comma 1 e' condizione 
necessaria per accedere al riparto delle risorse del Fondo di cui 
all'articolo 3. 4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di cui al 
comma 1, e della ripartizione delle relative risorse finanziarie, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le 
forme di concertazione con gli enti locali interessati e tengono 
conto del parere preventivo dei Ministri per i beni e le attivita' 
culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle 
politiche agricole e forestali. 

Art. 3. 
(Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura 
rurale) 
1. Al fine di contribuire all'attuazione dei programmi di cui 
all'articolo 2, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' 
istituito il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione 
dell'architettura rurale. 
2. Le risorse assegnate annualmente al Fondo di cui al comma 1 sono 
ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano dal Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in 
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proporzionalmente alle richieste 
di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da 
ciascuna regione e provincia autonoma e anche in rapporto alla quota 
di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province 
autonome medesime. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del 
territorio, per i beni e le attivita' culturali e delle politiche 
agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata 
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
sono stabilite le modalita' per il riparto delle risorse assegnate al 
Fondo di cui al comma 1, in attuazione dei criteri di cui al comma 2. 
4. Per gli anni 2003, 2004 e 2005, la dotazione del Fondo di cui al 
comma 1 e' determinata in 8 milioni di euro annui. A decorrere 
dall'anno 2006, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi 
dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 
468, e successive modificazioni. 

Art. 4. 
(Procedure) 
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 
gestiscono le quote del Fondo di cui all'articolo 3 loro assegnate 
unitamente alle risorse proprie e alle risorse di cui all'articolo 5 
e concedono contributi a soggetti proprietari o titolari degli 
insediamenti, degli edifici o dei fabbricati rurali, di cui 
all'articolo 1, fino all'importo massimo del 50 per cento della spesa 
riconosciuta secondo il relativo piano finanziario. I contributi sono 
erogati sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, ovvero, 
previa verifica, a saldo finale. I contributi di cui alla presente 
legge non sono cumulabili con altri contributi pubblici e, in 
particolare, con quelli concessi ai sensi degli articoli 41 e 43 del 
testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni 
culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 
1999, n. 490. 
2. La concessione dei contributi e' comunque subordinata alla stipula 
di un'apposita convenzione che prevede, tra l'altro, la non 
trasferibilita' degli immobili per almeno un decennio, l'avvenuto?rilascio dei permessi per la realizzazione delle opere, la redazione 
del preventivo di spesa a cura del direttore dei lavori e 
sottoscritto dal proprietario, la possibilita' di revoca dei 
contributi per il mancato inizio dei lavori entro sei mesi dalla data 
del rilascio delle apposite autorizzazioni o a causa di lavori 
eseguiti in difformita' rispetto ai progetti approvati. 3. Per i beni 
immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi 
dell'articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni 
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al 
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, resta fermo quanto 
previsto dalla normativa vigente in tema di tutela dei beni 
culturali. 

Art. 5. 
(Sponsorizzazioni) 
1. All'attuazione dei programmi di cui all'articolo 2 concorrono 
anche i proventi di sponsorizzazioni, lasciti ed erogazioni liberali, 
finalizzati alla tutela e valorizzazione delle tipologie di 
architettura rurale ricadenti sul territorio regionale o delle 
province autonome di Trento e di Bolzano. I predetti proventi 
integrano le risorse che le regioni e le province autonome di Trento 
e di Bolzano decidono di riservare alla tutela e alla valorizzazione 
delle tipologie di architettura rurale. 

Art. 6. 
(Disposizioni finanziarie) 
1. All'onere derivante dall'articolo 3, comma 4, pari a 8 milioni di 
euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del 
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di 
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del 
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo 
parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per ciascuno degli 
anni 2003, 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle 
politiche agricole e forestali, e quanto a 6.500.000 euro per 
ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al 
Ministero per i beni e le attivita' culturali. 
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita 
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica 
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 
osservare come legge dello Stato. 
Data a Roma, addi' 24 dicembre 2003