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Disposizioni in materia tributaria
(Legge 28 febbraio 1997,  n. 30)
Parti e argomenti della scheda: 
(si riporta solo l'art.3 che interessa gli argomenti del sito) 
Art. 3 - Contratti preliminari (modifiche al Codice Civile)
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Legge 28 febbraio 1997, n. 30 
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 1997)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997

Art. 3. 
Disposizioni in materia di trascrizione di contratti preliminari e di imposte indirette.

1. Dopo l'articolo 2645 del codice civile, e' aggiunto il seguente: 
"Art. 2645-bis (Trascrizione di contratti preliminari). - 1. I contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 2643 , anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione , devono essere trascritti se risultano da atto pubblico da da scrittura privata con sottoscrizione autentica o accertata giudizialmente. 
2. La trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione dei contratti preliminari di cui al comma 1, ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare. 
3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno della data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all'articolo 2652 , primo comma , numero 2). 
4. I contratti preliminari aventi ad oggetto porzioni di edifici da costruire o in corso di costruzione devono indicare, per essere trascritti , la superficie utile della porzione di edificio e la quota del diritto spettante al promissario acquirente relativa all'intero costruendo edificio espressa in millesimi. 
5. Nel caso previsto nel comma 4 la trascrizione e' eseguita con riferimento al bene immobile per la quota determinata secondo le modalita' di cui al comma stesso. Non appena l'edificio viene ad esistenza gli effetti della trascrizione si producono rispetto alle porzioni materiali corrispondenti alle quote di proprieta' predeterminate nonche' alle relative parti comuni. L'eventuale differenza di superficie o di quota contenuta nei limiti di un ventesimo rispetto a quelle indicate nel contratto preliminare non produce effetti. 
6. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 5, si intende esistente l'edificio nel quale sia stato eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unita', e sia stata completata la copertura". 

1-bis. All'articolo 2668 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
"Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari quando la cancellazione e' debitamente consentita dalle parti interessate ovvero e' ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato". 

2. Al comma 1 dell'articolo 2659 del codice civile, il numero 4) e' sostituito dal seguente: "4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'articolo 2826, nonche', nel caso previsto dall'articolo 2645 -bis, comma 4, la superficie e la quota espressa in millesimi di cui a quest'ultima disposizione". 

3. Dopo. l'articolo 2825 del codice civile, e' aggiunto il seguente: 
"Art. 2825-bis (Ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare). - L'ipoteca iscritta su edificio o complesso condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione, a garanzia di finanziamento dell'intervento edilizio ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, prevale sulla trascrizione anteriore dei contratti preliminari di cui all'articolo 2645 -bis, limitatamente alla quota di debito derivante dal suddetto finanziamento che il promissario acquirente si sia accollata con il contratto preliminare o con altro atto successivo eventualmente adeguata ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993. Se l'accollo risulta da atto successivo, questo e' annotato in margine alla trascrizione del contratto preliminare". 

4. Dopo l'articolo 2775 del codice civile, e' aggiunto il seguente: 
"Art. 2775-bis. (Credito per mancata esecuzione di contratti preliminari). - Nel caso di mancata esecuzioni del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645 -bis, i crediti del promissario acquirente che ne conseguono hanno privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati al momento della risoluzione del contratto risultante da atto avente data certa, ovvero al momento della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o di condanna al pagamento ovvero al momento della trascrizione del pignoramento o al momento dell'intervento nella esecuzione promossa da terzi. 
Il privilegio non e' opponibile ai creditori garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l'acquisto del bene immobile nonche' ai creditori garantiti da ipoteca ai sensi dell'articolo 2825-bis". 

5. All'articolo 2780 del codice civile, dopo il numero 5), e' aggiunto il seguente: "5-bis) i crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari, indicati all'articolo 2775-bis.". 

6. All'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente gli effetti del fallimento in caso di vendita non ancora eseguita dai contraenti, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Qualora l'immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile e il curatore, ai sensi del precedente comma, scelga lo scioglimento del contratto, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.". 

7. All'articolo 29 della legge 25 giugno 1943, n. 540, recante disposizioni, in materia di imposte ipotecarie, nel primo comma, dopo il numero 2), e' aggiunto il seguente: "2-bis le trascrizioni dei contratti preliminari non piu' produttive degli effetti di cui all'articolo 2645-bis del codice civile.". 

8. Nel primo comma dell'articolo 12 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, riguardante la pubblicita' dei diritti immobiliari, le parole "dall'articolo 20, lettera g)" sono sostituite dalle seguenti "dall'articolo 20, lettere g) ed h), limitatamente, per detta lettera h) ai contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis del codice civile ed ai contratti sottoposti a condizione". 

9. Il numero 4 del primo comma dell'articolo 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: 
"4° gli originali e le copie degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in Stato estero prima di farne uso nel territorio dello Stato italiano, sempre che non siano gia' depositati presso un notaio esercente in Italia, sono esclusi dall'obbligo di deposito gli atti previsti dall'articolo 14, comma 2, della convenzione ratificata ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 342, per i quali e' previsto l'obbligo della trascrizione tavolare, e in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 13- ter 13-quater e 13-quinquies, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, riguardanti l'obbligo di indicare il reddito fondiario dell'immobile oggetto dell'atto, intendendosi sostituito il giudice tavolare al pubblico ufficiale incaricato della trasmissione dell'atto all'ufficio distrettuale delle imposte dirette;". 

10. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) nell'articolo 2, relativo alla base imponibile per le trascrizioni, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. In deroga alle disposizioni del comma 2, per la trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile l'imposta e' dovuta nella misura fissa"; 
b) nell'articolo 4 della tariffa, dopo le parole: "di diritti reali immobiliari," sono inserite le seguenti: "dei contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis del codice civile,". 

11. Nel comma 4-bis dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, introdotto dal comma 28 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che stabilisce riduzioni di imposta per trasferimenti di azienda nei comuni montani, dopo le parole "cinquemila abitanti" sono inserite le seguenti: "o nelle frazioni con meno di mille abitanti anche se situate in comuni montani di maggiori dimensioni". 

11-bis. All'articolo 13 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, dopo le parole: "(legge 19 ottobre 1991, n. 349)" sono aggiunte le seguenti: "e di prodotti fitosanitari". 

12. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) nella tariffa, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministero delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992: 
1) (soppresso); 
2) all'articolo 13, comma 2-bis, introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, concernente gli estratti conto inviati dalle banche ai clienti, dopo le parole: "decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385" sono inserite le seguenti: "nonche' estratti di conto corrente postale"; nella nota 3-ter, dopo le parole "ricevuti dalle banche" sono inserite le seguenti: "nonche' uffici dell'Ente poste italiane"; 
b) nell'articolo 7, primo comma, della tabella, relativa agli atti esenti dall'imposta di bollo, le parole: "ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali" sono soppresse. 

13. Nella lettera c) della tabella delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come sostituita, da ultimo, per effetto dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'alinea e' sostituito dalla seguente: "c) conclusi tra agenti di cambio o societa' di intermediazione mobiliare o banche". 

13-bis. Per i buoni postali fruttiferi emessi dall'Ente poste italiane le disposizioni di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, si applicano con riferimento ai titoli emessi a partire dal 1 gennaio 1997; per quelli emessi anteriormente a tale data continua ad applicarsi la previgente disciplina fiscale. 

14. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) nell'articolo 5, in materia di registrazione in termine fisso e in caso d'uso, al comma 2, secondo periodo, le parole: "ad eccezione delle locazioni e degli affitti e relative cessioni, risoluzioni e proroghe, esenti ai sensi dell'articolo 10, numero 8), del decreto medesimo", sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-bis), dello stesso decreto"; 
b) nell'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, concernente gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, dopo il quarto periodo, e' aggiunto il seguente: "Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato e' esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed e' effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni: 1%"; 
c) nell'articolo 1 della tariffa, parte prima, dopo la nota II- bis), e' aggiunta la seguente: "II-ter). Ove non si realizzi la condizione, alla quale e' subordinata l'applicazione dell'aliquota dell'1 per cento, del ritrasferimento entro il triennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del triennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.". 

15. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) nel comma 2 dell'articolo 10 le parole: "quarto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto e quinto periodo"; 
b) nella nota dell'articolo 1 della tariffa, le parole "quarto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto e quinto periodo".