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Norme decreto Bersani
(Legge 4 agosto 2006, n.248)
 Parti e argomenti della scheda: 
si riporta l'intero testo del decreto Bersani, coordinato con la legge di conversione 
(l'art.2 parla delle tariffe professionali)
Altre pagine inerenti sul sito: 
edifici in muratura 
strutture in c.a. 
parliamo di ristrutturazioni 
scheda scuole 
DM 18/2/1975 (norme tecniche per l'edilizia scolastica) 
DM 26/8/1992 (norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica) 
DM 18/4/1996 (osservatorio per l'edilizia scolastica) 
legge n.431/1996 (interventi urgenti per l'edilizia scolastica) 
DPR n.380/2001 (testo unico dell'edilizia) 
software MURATS (verifica edifici in muratura) 
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Decreto-Legge 4 luglio 2006, n.223
coordinato con la 
Legge 4 agosto 2006, n.248
(Pubblicato in G.U. n. 153 - Serie generale - del 4 luglio 2006)
 «Disposizioni urgenti per il rilancio 
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della 
spesa  pubblica,  nonche'  interventi  in  materia  di  entrate  e di 
contrasto all'evasione fiscale.».

Titolo I MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO, LA CRESCITA E LA PROMOZIONE DELLA 
CONCORRENZA E DELLA COMPETITIVITA', PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E 
PER LA LIBERALIZZAZIONE DI SETTORI PRODUTTIVI. 

Avvertenza: 

 Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero 
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle 
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei 
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  italiana,  approvato con 
D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, 
del  medesimo  testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia 
delle  disposizioni  del  decreto-legge,  integrate  con le modifiche 
apportate  dalla  legge  di  conversione,  che di quelle modificate o 
richiamate  nel  decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il 
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. 
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate 
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sul terminale saranno riportate tra i segni (( ... 
)). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza 
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di 
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione. 
                               Art. 1. 
                  Finalita' e ambito di intervento 

  1.   Le   norme  del  presente  titolo,  adottate  ai  sensi  degli 
articoli 3,  11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione, 
con  particolare riferimento alle materie di competenza statale della 
tutela   della   concorrenza,   dell'ordinamento   civile   e   della 
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 
diritti  civili  e  sociali  che  devono essere garantiti su tutto il 
territorio   nazionale,  recano  misure  necessarie  ed  urgenti  per 
garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato 
istitutivo  della  Comunita' europea ed assicurare l'osservanza delle 
raccomandazioni    e    dei   pareri   della   Commissione   europea, 
dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato  e delle 
Autorita'  di  regolazione  e  vigilanza  di  settore,  in  relazione 
all'improcrastinabile  esigenza  di  rafforzare la liberta' di scelta 
del  cittadino  consumatore  e  la  promozione  di assetti di mercato 
maggiormente  concorrenziali,  anche  al fine di favorire il rilancio 
dell'economia  e  dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di 
attivita' imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro. 
((  1-bis.  Le  disposizioni  di cui al presente decreto si applicano 
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e 
di Bolzano in conformita' agli statuti speciali e alle relative norme 
di attuazione. )) 

 

                               Art. 2. 
Disposizioni  urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei 
                        servizi professionali 

  1. In conformita' al principio comunitario di libera concorrenza ed 
a  quello  di  liberta'  di circolazione delle persone e dei servizi, 
nonche'  al  fine  di assicurare agli utenti un'effettiva facolta' di 
scelta  nell'esercizio  dei  propri  diritti  e di comparazione delle 
prestazioni  offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del 
presente   decreto   sono  abrogate  le  disposizioni  legislative  e 
regolamentari  che  prevedono  con  riferimento alle attivita' libero 
professionali e intellettuali: 
((    a) l'obbligatorieta'  di  tariffe  ))  fisse o minime ovvero il 
divieto  di  pattuire  compensi  parametrati  al raggiungimento degli 
obiettivi perseguiti; 
((    b)   il   divieto,  anche  parziale,  di  svolgere  pubblicita' 
informativa  circa  i  titoli e le specializzazioni professionali, le 
caratteristiche  del  servizio  offerto,  nonche' il prezzo e i costi 
complessivi  delle  prestazioni  secondo  criteri  di  trasparenza  e 
veridicita' del messaggio il cui rispetto e' verificato dall'ordine; 
    c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo 
interdisciplinare  da parte di societa' di persone o associazioni tra 
professionisti,   fermo   restando  che  l'oggetto  sociale  relativo 
all'attivita'  libero-professionale  deve  essere  esclusivo,  che il 
medesimo professionista non puo' partecipare a piu' di una societa' e 
che  la  specifica  prestazione  deve  essere resa da uno o piu' soci 
professionisti  previamente  indicati,  sotto  la  propria  personale 
responsabilita'. )) 
  2.  Sono  fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle 
professioni  reso  nell'ambito  del Servizio sanitario nazionale o in 
rapporto  convenzionale  con  lo stesso, nonche' le eventuali tariffe 
massime  prefissate  in  via  generale  a  tutela degli utenti. (( Il 
giudice  provvede  alla  liquidazione  delle  spese di giudizio e dei 
compensi  professionali,  in  caso  di  liquidazione  giudiziale e di 
gratuito  patrocinio,  sulla  base della tariffa professionale. Nelle 
procedure  ad  evidenza  pubblica,  le  stazioni  appaltanti  possono 
utilizzare  le  tariffe,  ove  motivatamente ritenute adeguate, quale 
criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per 
attivita' professionali. 
   2-bis.  All'articolo 2233  del  codice  civile,  il terzo comma e' 
sostituito dal seguente: 
  «Sono  nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra 
gli  avvocati  ed  i  praticanti  abilitati  con  i  loro clienti che 
stabiliscono i compensi professionali».)) 
  3.   Le  disposizioni  deontologiche  e  pattizie  e  i  codici  di 
autodisciplina  che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono 
adeguate,  anche  con  l'adozione di misure a garanzia della qualita' 
delle prestazioni professionali, entro il 1o gennaio 2007. In caso di 
mancato  adeguamento,  a  decorrere  dalla  medesima data le norme in 
contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle. 

 

                               Art. 3. 
Regole  di  tutela  della concorrenza nel settore della distribuzione 
                             commerciale 

  1.  Ai  sensi  delle  disposizioni  dell'ordinamento comunitario in 
materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci 
e  dei  servizi  ed  al  fine di garantire la liberta' di concorrenza 
secondo  condizioni  di  pari opportunita' ed il corretto ed uniforme 
funzionamento  del  mercato,  nonche'  di  assicurare  ai consumatori 
finali  un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilita' 
all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi 
dell'articolo 117,    comma secondo,    lettere e)    ed m),    della 
Costituzione,  ((  le  attivita'  commerciali,  come  individuate dal 
decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di 
alimenti  e  bevande  ))  sono  svolte  senza  i  seguenti  limiti  e 
prescrizioni: 
    a)   l'iscrizione   a  registri  abilitanti  ovvero  possesso  di 
requisiti  professionali  soggettivi  per  l'esercizio  di  attivita' 
commerciali,  (( fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare 
e della somministrazione degli alimenti e delle bevande; )) 
    b) il  rispetto  di  distanze  minime  obbligatorie tra attivita' 
commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio; 
    c) le   limitazioni  quantitative  all'assortimento  merceologico 
offerto negli esercizi commerciali, (( fatta salva la distinzione tra 
settore alimentare e non alimentare;)) 
    d)  il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite 
o  calcolate  sul  volume  delle  vendite  a livello territoriale sub 
regionale; 
    e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a 
meno che non siano prescritti dal diritto comunitario; 
    f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di 
ordine  temporale  o  ((  quantitativo )) allo svolgimento di vendite 
promozionali  di  prodotti,  effettuate  all'interno  degli  esercizi 
commerciali,  ((  tranne  che nei periodi immediatamente precedenti i 
saldi di fine stagione per i medesimi prodotti; 
   f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per 
il  consumo  immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio 
di  vicinato,  utilizzando  i  locali  e  gli arredi dell'azienda con 
l'esclusione   del  servizio  assistito  di  somministrazione  e  con 
l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.)) 
  2.  Sono  fatte  salve  le disposizioni che disciplinano le vendite 
sottocosto e i saldi di fine stagione. 
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto 
sono  abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di 
disciplina  del settore della distribuzione commerciale incompatibili 
con le disposizioni di cui al comma 1. 
  4.  Le  regioni  e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni 
legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al 
comma 1 entro il 1o gennaio 2007. 

 

                               Art. 4. 
Disposizioni   urgenti  per  la  liberalizzazione  dell'attivita'  di 
                         produzione di pane 

  1.  Al  fine  di  favorire la promozione di un assetto maggiormente 
concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una piu' 
ampia   accessibilita'   dei  consumatori  ai  relativi  prodotti,  a 
decorrere  dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono 
abrogate  la  legge  31 luglio  1956,  n.  1002, e la lettera b), del 
comma 2  dell'articolo 22  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 
112. 
  2.  L'impianto  di  un  nuovo  panificio  ed  il trasferimento o la 
trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di 
inizio attivita' da presentare al comune competente per territorio ai 
sensi   dell'articolo 19  della  legge  7 agosto  1990,  n.  241.  La 
dichiarazione   deve   essere   corredata  dall'autorizzazione  della 
competente   Azienda   sanitaria   locale   in  merito  ai  requisiti  
igienico-sanitari  e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, 
dal  titolo  abilitativo  edilizio  e  dal permesso di agibilita' dei 
locali,  ((  nonche' dall'indicazione del nominativo del responsabile 
dell'attivita'  produttiva,  che assicura l'utilizzo di materie prime 
in   conformita'   alle   norme  vigenti,  l'osservanza  delle  norme 
igienico-sanitarie  e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualita' 
del prodotto finito. 
  2-bis.  E'  comunque  consentita  ai titolari di impianti di cui al 
comma 2 l'attivita' di vendita dei prodotti di propria produzione per 
il  consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda 
con  l'esclusione  del  servizio  assistito di somministrazione e con 
l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. 
  2-ter.  Entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo 
economico,  di  concerto  con  il  Ministro  delle politiche agricole 
alimentari  e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa 
con  la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni 
e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto ai 
sensi  dell'articolo 17  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a 
disciplinare, in conformita' al diritto comunitario: 
    a) la  denominazione di «panificio» da riservare alle imprese che 
svolgono  l'intero  ciclo  di  produzione del pane, dalla lavorazione 
delle materie prime alla cottura finale; 
    b) la  denominazione  di  «pane  fresco»  da  riservare  al  pane 
prodotto  secondo  un  processo  di  produzione  continuo,  privo  di 
interruzioni  finalizzate  al  congelamento, alla surgelazione o alla 
conservazione  prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi 
della  panificazione  e  degli  impasti,  fatto  salvo  l'impiego  di 
tecniche   di  lavorazione  finalizzate  al  solo  rallentamento  del 
processo  di  lievitazione,  da porre in vendita entro un termine che 
tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale; 
    c)  l'adozione della dicitura «pane conservato» con l'indicazione 
dello   stato   o  del  metodo  di  conservazione  utilizzato,  delle 
specifiche  modalita'  di confezionamento e di vendita, nonche' delle 
eventuali modalita' di conservazione e di consumo. )) 
  3. I comuni e le autorita' competenti in materia igienico-sanitaria 
esercitano le rispettive funzioni di vigilanza 
  4.   Le   violazioni   delle   prescrizioni   di  cui  al  presente 
articolo sono  punite  ai  sensi  dell'articolo 22,  commi 1,  2,  5, 
lettera c), e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 

 

                               Art. 5. 
     Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci 

  1.   Gli  esercizi  commerciali  di  cui  all'articolo 4,  comma 1, 
lettere d), e)  e  f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, 
possono  effettuare  attivita'  di vendita al pubblico dei farmaci da 
banco   o   di   automedicazione,   di   cui  all'articolo 9-bis  del 
decreto-legge    18 settembre   2001,   n.   347,   convertito,   con 
modificazioni,  dalla  legge  16 novembre  2001, n. 405, e di tutti i 
farmaci  o  prodotti  non  soggetti  a prescrizione medica, (( previa 
comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede 
l'esercizio )) e secondo le modalita' previste dal presente articolo. 
E' abrogata ogni norma incompatibile. 
  2.  La  vendita di cui al comma 1 e' consentita durante l'orario di 
apertura   dell'esercizio   commerciale   e  deve  essere  effettuata 
nell'ambito   di   un  apposito  reparto,  ((  alla  presenza  e  con 
l'assistenza  personale  e  diretta  al  cliente  ))  di  uno  o piu' 
farmacisti  abilitati  all'esercizio della professione ed iscritti al 
relativo  ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a 
premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci. 
  3.  Ciascun  distributore al dettaglio puo' determinare liberamente 
lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla 
confezione  del  farmaco  ((  rientrante  nelle  categorie  di cui al 
comma 1,  )) purche' lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro 
al  consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola 
contrattuale contraria e' nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4, 
del   decreto-legge   27 maggio   2005,   n.   87,   convertito,  con 
modificazioni,  dalla  legge  26 luglio  2005,  n. 149, ed ogni altra 
norma incompatibile. 
((  3-bis.  Nella  provincia  di  Bolzano  e'  fatta salva la vigente 
normativa  in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e 
tedesca   per   le   etichette  e  gli  stampati  illustrativi  delle 
specialita'  medicinali  e  dei  preparati galenici come previsto dal 
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574. )) 
  4.  Alla  lettera b)  del  comma 1  dell'articolo 105  del  decreto 
legislativo  24 aprile 2006, n. 219, e' aggiunto, infine, il seguente 
periodo: «L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere 
almeno  il 90 per cento delle specialita' in commercio non si applica 
ai  medicinali non ammessi a rimborso da parte del Servizio sanitario 
nazionale,  fatta  salva la possibilita' del rivenditore al dettaglio 
di rifornirsi presso altro grossista.». 
  5.  Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, 
sono   soppresse   le   seguenti  parole:  «che  gestiscano  farmacie 
anteriormente  alla  data di entrata in vigore della presente legge»; 
al  comma 2  del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole: 
«della  provincia in cui ha sede la societa»; al comma 1, lettera a), 
dell'articolo 8   della   medesima  legge  e'  soppressa  la  parola: 
«distribuzione,». 
((  6.  Sono  abrogati  i  commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 
8 novembre 1991, n. 362. 
  6-bis.  I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, 
n. 362, sono sostituiti dai seguenti: 
  «9.   A  seguito  di  acquisto  a  titolo  di  successione  di  una 
partecipazione  in  una  societa'  di cui al comma 1, qualora vengano 
meno  i  requisiti  di  cui  al secondo periodo del comma 2, l'avente 
causa  cede  la  quota  di  partecipazione  nel  termine  di due anni 
dall'acquisto medesimo. 
  10.  Il  termine  di  cui  al comma 9 si applica anche alla vendita 
della  farmacia  privata  da  parte  degli  aventi causa ai sensi del 
dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475». 
  6-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, 
n. 362, e' inserito il seguente: 
  «4-bis.  Ciascuna  delle  societa'  di  cui  al comma 1 puo' essere 
titolare dell'esercizio di non piu' di quattro farmacie ubicate nella 
provincia dove ha sede legale.». 
  7.  Il  comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 
2006, n. 219, e' abrogato. )) 

 

                               Art. 6. 
        Interventi per il potenziamento del servizio di taxi 

((  1.  Al  fine  di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo 
adeguamento  dei  livelli  essenziali  di  offerta  del servizio taxi 
necessari  all'esercizio  del diritto degli utenti alla mobilita', in 
conformita'  al  principio  comunitario  di  libera  concorrenza ed a 
quello  di  liberta'  di  circolazione  delle  persone e dei servizi, 
nonche'   la  funzionalita'  e  l'efficienza  del  medesimo  servizio 
adeguati  ai  fini della mobilita' urbana ai sensi degli articoli 43, 
49,  81,  82  e  86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea e 
degli  articoli 3,  11,  16,  32, 41 e 117, comma secondo, lettere e) 
e m), della Costituzione, i comuni, sentite le commissioni consultive 
di  cui  all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, 
ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono: 
    a) disporre   turnazioni   integrative   in   aggiunta  a  quelle 
ordinarie,  individuando  idonee forme di controllo sistematico circa 
l'effettivo  svolgimento  del  servizio  nei  turni  dichiarati.  Per 
l'espletamento del servizio integrativo di cui alla presente lettera, 
i  titolari di licenza si avvalgono, in deroga alla disciplina di cui 
all'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di sostituti alla 
guida  in  possesso  dei  requisiti  stabiliti  all'articolo 6  della 
medesima  legge.  I sostituti alla guida devono espletare l'attivita' 
in  conformita'  alla  vigente  normativa ed il titolo di lavoro deve 
essere  trasmesso al comune almeno il giorno precedente all'avvio del 
servizio; 
    b) bandire  concorsi  straordinari  in  conformita'  alla vigente 
programmazione  numerica,  ovvero  in  deroga  ove  la programmazione 
numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un 
livello  di  offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a 
titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso 
dei  requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 
1992,  fissando,  in  caso  di titolo oneroso, il relativo importo ed 
individuando,  in caso di eccedenza delle domande, uno o piu' criteri 
selettivi  di  valutazione  automatica o immediata, che assicurino la 
conclusione  della  procedura  in  tempi celeri. I proventi derivanti 
sono  ripartiti  in  misura  non  inferiore  all'80  per  cento tra i 
titolari  di  licenza  di taxi del medesimo comune; la restante parte 
degli introiti puo' essere utilizzata dal comune per il finanziamento 
di  iniziative  volte  al controllo e al miglioramento della qualita' 
degli  autoservizi  pubblici  non  di  linea  e  alla  sicurezza  dei 
conducenti  e  dei passeggeri, anche mediante l'impiego di tecnologie 
satellitari; 
    c) prevedere  il  rilascio  ai soggetti in possesso dei requisiti 
stabiliti  dall'articolo 6  della  citata  legge n. 21 del 1992, e in 
prevalenza  ai  soggetti  di  cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) 
e c),  della  medesima  legge,  di  titoli autorizzatori temporanei o 
stagionali,   non   cedibili,  per  fronteggiare  particolari  eventi 
straordinari  o  periodi di prevedibile incremento della domanda e in 
numero proporzionato alle esigenze dell'utenza; 
    d) prevedere  in via sperimentale l'attribuzione, prevalentemente 
a favore di soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), 
della  citata  legge n. 21 del 1992, della possibilita' di utilizzare 
veicoli  sostitutivi  ed  aggiuntivi  per  l'espletamento  di servizi 
diretti  a  specifiche  categorie di utenti. In tal caso, l'attivita' 
dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto previsto dalla 
lettera a); 
    e) prevedere  in  via  sperimentale  forme innovative di servizio 
all'utenza,   con  obblighi  di  servizio  e  tariffe  differenziati, 
rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza 
del  servizio  di  taxi o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, 
lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992; 
    f) prevedere la possibilita' degli utenti di avvalersi di tariffe 
predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti; 
    g)  istituire un comitato permanente di monitoraggio del servizio 
di   taxi   al   fine  di  favorire  la  regolarita'  e  l'efficienza 
dell'espletamento  del  servizio  e  di  orientare  costantemente  le 
modalita'  di svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva, 
composto  da funzionari comunali competenti in materia di mobilita' e 
di  trasporto  pubblico  e  da rappresentanti delle organizzazioni di 
categoria  maggiormente rappresentative, degli operatori di radiotaxi 
e delle associazioni degli utenti. 
  2.  Sono  fatti  salvi  il conferimento di nuove licenze secondo la 
vigente  programmazione  numerica  e  il  divieto  di  cumulo di piu' 
licenze  al  medesimo  intestatario,  ai sensi della legge 15 gennaio 
1992, n. 21, e della disciplina adottata dalle regioni. )) 

 

                               Art. 7. 
Misure  urgenti  in  materia di passaggi di proprieta' di beni mobili 
                             registrati 

  1.   L'autenticazione  della  sottoscrizione  degli  atti  e  delle 
dichiarazioni   aventi   ad  oggetto  l'alienazione  di  beni  mobili 
registrati  e  rimorchi  o la costituzione di diritti di garanzia sui 
medesimi  puo'  essere  richiesta  anche  agli  uffici comunali ed ai 
titolari   degli   sportelli  telematici  dell'automobilista  di  cui 
all'articolo 2 (( del regolamento di cui )) al decreto del Presidente 
della  Repubblica  19 settembre  2000,  n.  358,  che  sono  tenuti a 
rilasciarla  gratuitamente,  tranne i previsti diritti di segreteria, 
nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego. 
  2.  I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266, sono abrogati. 

 

                               Art. 8. 
 Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilita' civile auto 

  1. In conformita' al principio comunitario della concorrenza e alle 
regole  sancite  dagli  articoli 81,  82 e 86 del Trattato istitutivo 
della Comunita' europea, dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto e' fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti 
di  vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione 
esclusiva  e  di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per 
l'offerta  (( ai consumatori )) di polizze relative all'assicurazione 
obbligatoria per la responsabilita' civile auto. 
  2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o piu' 
agenti  assicurativi  o  altro  distributore  di servizi assicurativi 
relativi  al ramo responsabilita' civile auto ad una o piu' compagnie 
assicurative  individuate,  o  che  impongono ai medesimi soggetti il 
prezzo  minimo o lo sconto massimo praticabili ai consumatori per gli 
stessi servizi, sono nulle secondo quanto previsto dall'articolo 1418 
del  codice  civile.  Le  clausole  sottoscritte  prima della data di 
entrata  in  vigore  del  presente decreto sono fatte salve fino alla 
loro naturale scadenza e comunque non oltre il 1o gennaio 2008. 
  3.  Fatto  salvo  quanto disposto dal comma 2, costituiscono intesa 
restrittiva  ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 
287,  l'imposizione  di  un  mandato di distribuzione esclusiva o del 
rispetto  di  prezzi minimi o di sconti massimi al consumatore finale 
nell'adempimento dei contratti che regolano il rapporto di agenzia di 
assicurazione   relativamente   all'assicurazione   obbligatoria  per 
responsabilita' civile auto. 
((  3-bis.  All'articolo 131  del codice delle assicurazioni private, 
di  cui  al  decreto  legislativo  7 settembre  2005, n. 209, dopo il 
comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis.  Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. 
auto, l'intermediario rilascia preventiva informazione al consumatore 
sulle  provvigioni  riconosciutegli  dall'impresa  o,  distintamente, 
dalle  imprese  per conto di cui opera. L'informazione e' affissa nei 
locali  in  cui  l'intermediario opera e risulta nella documentazione 
rilasciata al contraente. 
  2-ter.  I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il 
premio  di  tariffa,  la  provvigione  dell'intermediario, nonche' lo 
sconto    complessivamente   riconosciuto   al   sottoscrittore   del 
contratto».)) 

 

                               Art. 9. 
Prime  misure  per  il  sistema  informativo  sui prezzi dei prodotti 
                           agro-alimentari 

  1.  All'articolo 23  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, 
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, 
dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti: 
    «2-quater.  Al  fine  di garantire l'informazione al consumatore, 
potenziando  il  sistema della rilevazione dei prezzi all'ingrosso ed 
al   dettaglio   dei   prodotti   agro-alimentari   e   migliorandone 
l'efficienza ed efficacia, il Ministero dello sviluppo economico e il 
Ministero  delle  politiche agricole alimentari e forestali mettono a 
disposizione   delle   regioni,   delle  province  e  dei  comuni  il 
collegamento   ai   sistemi   informativi  delle  strutture  ad  essi 
afferenti,  secondo  le  modalita'  prefissate  d'intesa dai medesimi 
Ministeri. 
  2-quinquies.  I  dati  aggregati  raccolti sono resi pubblici anche 
mediante   la  pubblicazione  sul  sito  internet  e  la  stipula  di 
convenzioni  gratuite  con  testate giornalistiche ed emittenti radio 
televisive (( e gestori del servizio di telefonia.». )) 
  2.  All'articolo 2,  comma 1,  del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 
321,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1996, n. 
421, dopo la lettera c), e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
  «c-bis)  effettuare,  a  richiesta  delle amministrazioni pubbliche 
interessate,   rilevazioni  dei  prezzi  al  dettaglio  dei  prodotti 
agro-alimentari.». 

 

                              Art. 10. 
         Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali 

((  1. L'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria 
e  creditizia,  di  cui  al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 
385, e' sostituito dal seguente: 
    «Art.    118.    -   (Modifica   unilaterale   delle   condizioni 
contrattuali).  - 1. Nei contratti di durata puo' essere convenuta la 
facolta'  di  modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre 
condizioni  di  contratto qualora sussista un giustificato motivo nel 
rispetto  di  quanto  previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del 
codice civile. 
  2.  Qualunque  modifica  unilaterale  delle condizioni contrattuali 
deve  essere  comunicata  espressamente  al cliente secondo modalita' 
contenenti  in  modo  evidenziato  la  formula: «Proposta di modifica 
unilaterale del contratto», con preavviso minimo di trenta giorni, in 
forma  scritta  o  mediante  altro  supporto durevole preventivamente 
accettato  dal  cliente.  La  modifica  si  intende  approvata ove il 
cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. 
In  tal  caso,  in  sede  di liquidazione del rapporto, il cliente ha 
diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 
  3.  Le  variazioni  contrattuali  per  le  quali  non  siano  state 
osservate  le  prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se 
sfavorevoli per il cliente. 
  4.  Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di 
politica  monetaria  riguardano  contestualmente sia i tassi debitori 
che  quelli creditori e si applicano con modalita' tali da non recare 
pregiudizio al cliente». 
  2.  In  ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la 
facolta'  di  recedere dal contratto senza penalita' e senza spese di 
chiusura. )) 

 

                              Art. 11. 
   Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni 

  1.  Sono  soppresse  le commissioni istituite dall'articolo 6 della 
legge  25 agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle 
amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi. 
  2.  Sono  soppresse  le  commissioni istituite dagli articoli 4 e 7 
della  legge 3 febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono svolte 
rispettivamente  dal  Ministero  dello  sviluppo economico e dalle (( 
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.)) 
  3.  Della  commissione giudicatrice prevista dall'articolo 1 del (( 
regolamento  di  cui  ))  al decreto del Ministro dell'industria, del 
commercio   e   dell'artigianato  ((  21 febbraio  1990,  n.  300,  e 
successive  modificazioni,  ))  non possono far parte gli iscritti al 
ruolo degli agenti d'affari in mediazione. 
   4.  Sono  soppresse  le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 
della  legge  3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono svolte 
rispettivamente  dalle (( camere di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura )) e dal Ministero dello sviluppo economico. 
  5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le (( camere di commercio, 
industria,  artigianato e agricoltura )) per la rilevazione degli usi 
commerciali  non  possono  far  parte  i  rappresentanti di categorie 
aventi   interesse   diretto   nella  specifica  materia  oggetto  di 
rilevazione. 

 

                              Art. 12. 
Disposizioni  in  materia  di circolazione dei veicoli e di trasporto 
                      comunale e intercomunale 

  1.  Fermi  restando  i principi di universalita', accessibilita' ed 
adeguatezza  dei  servizi  pubblici di trasporto locale ed al fine di 
assicurare  un  assetto  maggiormente  concorrenziale  delle connesse 
attivita' economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto dei 
cittadini alla mobilita', i comuni possono prevedere che il trasporto 
di  linea di passeggeri accessibile al pubblico, in ambito comunale e 
intercomunale,  sia  svolto, in tutto il territorio o in tratte e per 
tempi  predeterminati,  anche  dai soggetti in possesso dei necessari 
requisiti  tecnico-professionali, fermi restando la disciplina di cui 
al comma 2 ed il divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma 
a  favore dei predetti soggetti. Il comune sede di scalo ferroviario, 
portuale  o  aeroportuale  e'  comunque tenuto a consentire l'accesso 
allo scalo da parte degli operatori autorizzati ai sensi del presente 
comma da comuni del bacino servito. 
  2.  A tutela del diritto alla salute, alla salubrita' ambientale ed 
alla sicurezza degli utenti della strada e dell'interesse pubblico ad 
una  adeguata  mobilita' urbana, gli enti locali disciplinano secondo 
modalita'  non  discriminatorie  tra  gli  operatori  economici ed in 
conformita'  ai  principi di sussidiarieta', proporzionalita' e leale 
cooperazione,  l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree 
dei  centri  abitati  di  ciascuna  categoria  di  veicolo,  anche in 
relazione  alle  specifiche  modalita'  di  utilizzo  in  particolari 
contesti  urbani  e  di  traffico.  Per  ragioni  di  sicurezza della 
circolazione,  possono  altresi'  essere  previste zone di divieto di 
fermata,  anche limitato a fasce orarie. Le infrazioni possono essere 
rilevate  senza  contestazione immediata, anche mediante l'impiego di 
mezzi  di  rilevazione fotografica o telematica (( nel rispetto della 
normativa  vigente  in  tema di riservatezza del trattamento dei dati 
personali. )) 

 

                              Art. 13. 
Norme  per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e 
                 locali e a tutela della concorrenza 

  1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e 
del  mercato e di assicurare la parita' degli operatori, le societa', 
a  capitale interamente pubblico o misto, costituite (( o partecipate 
))   dalle  amministrazioni  pubbliche  regionali  e  locali  per  la 
produzione  di beni e servizi strumentali all'attivita' di tali enti, 
((  in  funzione  della  loro  attivita',  con esclusione dei servizi 
pubblici  locali, )) nonche', nei casi consentiti dalla legge, per lo 
svolgimento   esternalizzato   di  funzioni  amministrative  di  loro 
competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti (( 
o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore 
di  altri soggetti pubblici o privati, ne' in affidamento diretto ne' 
con  gara,  e  non  possono  partecipare ad altre societa' o enti. Le 
societa'  che  svolgono  l'attivita'  di  intermediazione finanziaria 
prevista  dal  testo  unico di cui al decreto legislativo 1°settembre 
1993,  n.  385,  sono  escluse dal divieto di partecipazione ad altre 
societa' od enti. )) 
  2.  Le  societa'  ((  di  cui al comma 1 )) sono ad oggetto sociale 
esclusivo  e  non  possono agire in violazione delle regole di cui al 
comma 1. 
  3.   Al   fine   di   assicurare  l'effettivita'  delle  precedenti 
disposizioni, le societa' di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attivita' non 
consentite.  A  tale  fine  possono  cedere,  ((  nel  rispetto delle 
procedure  ad  evidenza  pubblica,  ))  le attivita' non consentite a 
terzi  ovvero scorporarle, anche costituendo una separata societa' da 
collocare   sul  mercato,  secondo  le  procedure  del  decreto-legge 
31 maggio  1994,  n.  332, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio  1994,  n.  474,  entro ulteriori (( diciotto )) mesi. (( I 
contratti  relativi  alle  attivita' non cedute o scorporate ai sensi 
del  periodo  precedente  perdono efficacia alla scadenza del termine 
indicato nel primo periodo del presente comma. )) 
  4.  I  contratti conclusi, (( dopo la data di entrata in vigore del 
presente decreto, )) in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 
sono  nulli. (( Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al 
comma 3,  i  contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del 
presente   decreto,   ma  in  esito  a  procedure  di  aggiudicazione 
perfezionate prima della predetta data. )) 

 

                              Art. 14. 
Integrazione  dei  poteri  dell'Autorita' garante della concorrenza e 
                             del mercato 

  1.  Al  capo  II del titolo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, 
dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti: 
    «Art.  14-bis.  -  (Misure  cautelari). -- 1. Nei casi di urgenza 
dovuta   al   rischio  di  un  danno  grave  e  irreparabile  per  la 
concorrenza, l'Autorita' puo', d'ufficio, ove constati ad un sommario 
esame  la  sussistenza  di  un'infrazione,  deliberare  l'adozione di 
misure cautelari. 
  2. Le decisioni adottate ai sensi del comma 1 (( non possono essere 
in ogni caso rinnovate o prorogate. )) 
  3. L'Autorita', quando le imprese non adempiano a una decisione che 
dispone  misure  cautelari,  puo'  infliggere sanzioni amministrative 
pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato. 
((  Art.  14-ter.  -  (Impegni).  -  1. Entro tre mesi dalla notifica 
dell'apertura  di  un'istruttoria per l'accertamento della violazione 
degli  articoli 2  o  3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 
del  Trattato  CE,  le imprese possono presentare impegni tali da far 
venire  meno  i  profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. 
L'Autorita',  valutata  l'idoneita' di tali impegni, puo', nei limiti 
previsti  dall'ordinamento  comunitario,  renderli obbligatori per le 
imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione. )) 
  2.  L'Autorita'  in  caso  di  mancato  rispetto degli impegni resi 
obbligatori  ai  sensi  del  comma 1 puo' irrogare (( una sanzione )) 
amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato. 
  3. L'Autorita' puo' d'ufficio riaprire il procedimento se: 
    a) si  modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su 
cui si fonda la decisione; 
    b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti; 
    c) la  decisione  si  fonda su informazioni trasmesse dalle parti 
che sono incomplete inesatte o fuorvianti». 
  2.  All'articolo 15  della  legge  10 ottobre 1990, n. 287, dopo il 
comma 2, e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis.  L'Autorita',  in  conformita' all'ordinamento comunitario, 
definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtu' 
della    qualificata    collaborazione    prestata    dalle   imprese 
nell'accertamento  di  infrazioni  alle  regole  di  concorrenza,  la 
sanzione  amministrativa  pecuniaria  ((  puo'  essere  non applicata 
ovvero    ridotta    nelle    fattispecie    previste   dal   diritto 
comunitario.».)) 

 

                            Art. 14-bis. 
Integrazione   dei   poteri  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle 
                            comunicazioni 

((  1.   Ferme  restando  le  competenze  assegnate  dalla  normativa 
comunitaria  e  dalla  legge  10 ottobre  1990, n. 287, all'Autorita' 
garante  della concorrenza e del mercato, la presentazione di impegni 
da   parte   delle  imprese  interessate  e'  parimenti  ammessa  nei 
procedimenti  di  competenza  dell'Autorita'  per  le  garanzie nelle 
comunicazioni   in   cui  occorra  promuovere  la  concorrenza  nella 
fornitura  delle  reti e servizi di comunicazione elettronica e delle 
risorse  e servizi correlati, ai sensi del codice delle comunicazioni 
elettroniche  di  cui  al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, 
salva  la disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti del medesimo 
codice  per  i  mercati individuati nelle raccomandazioni comunitarie 
relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle 
comunicazioni elettroniche. 
  2. Nei casi previsti dal comma 1, l'Autorita' per le garanzie nelle 
comunicazioni,  qualora  ritenga  gli impegni proposti idonei ai fini 
rispettivamente  indicati,  puo' approvarli con l'effetto di renderli 
obbligatori  per  l'impresa proponente. In caso di mancata attuazione 
degli impegni resi obbligatori dall'Autorita' trovano applicazione le 
sanzioni previste dalle discipline di settore. Qualora la proposta di 
impegno provenga da un'impresa incorsa in illecito non ancora punito, 
l'Autorita'   tiene   conto   dell'attuazione  dell'impegno  da  essa 
approvato  ai fini della decisione circa il trattamento sanzionatorio 
applicabile al caso concreto. )) 

 

                                   Art. 15. 
           Disposizione sulla gestione del servizio idrico integrato 

            1.  All'articolo 113, commi 15-bis e 15-ter, del (( testo 
          unico  di  cui al )) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
          267,  le  parole:  «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle 
          seguenti:   ((  31 dicembre  2006,  relativamente  al  solo 
          servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007. )) 

 

Titolo II MISURE PER LA RIPRESA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, INTERVENTI 
PER IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E MISURE DI CONTENIMENTO E 
RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA. 

Capo I 
Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali 

                              Art. 16. 
      Contratto collettivo 2004-2005 trasporto pubblico locale 

  1. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2 
e  3,  del  decreto-legge  21 febbraio  2005,  n. 16, convertito, con 
modificazioni,  dalla  legge  22 aprile  2005,  n.  58,  a  decorrere 
dall'anno  2006  l'importo di 60 milioni di euro annui e' corrisposto 
ai  servizi  di  trasporto pubblico locale direttamente dalle regioni 
individuate  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture e dei 
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
del  1° marzo  2006,  emanato d'intesa con la Conferenza unificata di 
cui  all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
senza  dover  procedere preliminarmente alla corrispondente riduzione 
dei trasferimenti erariali nei confronti delle predette regioni. 
  2. All'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 
e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le  spese in conto 
capitale relative agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti 
nel territorio della Capitale della Repubblica sono escluse dal patto 
di stabilita' interno.». 

 

                              Art. 17. 
                       ANAS e Ferrovie S.p.A. 

  1.  Per  la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta 
velocita/alta  capacita»,  per l'anno 2006, e' concesso un contributo 
in  conto  impianti  nel  limite  massimo  di 1.800 milioni di euro a 
favore di Ferrovie dello Stato S.p.A. o a societa' del gruppo. 
  2.  All'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 
come  modificato  dall'articolo 3  del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 
68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, 
le  parole:  «1.913  milioni»  sono sostituite dalle seguenti: «2.913 
milioni».  ((  Le risorse integrative di cui al presente comma devono 
essere utilizzate esclusivamente per i cantieri aperti. )) 

 

                            Art. 17-bis. 
     Modifiche a disposizioni concernenti le Autorita' portuali 

((  1.  All'articolo 34-septies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 
4,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, 
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, le parole: «nei limiti di 30 milioni di euro annui 
per  ciascuno degli anni 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: 
«nei  limiti di 60 milioni di euro per l'anno 2006 e di 90 milioni di 
euro per l'anno 2007»; 
    b) al  comma 3, le parole: «30 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro 
per l'anno 2006 e 90 milioni di euro per l'anno 2007».)) 

 

                              Art. 18. 
Integrazione  del  Fondo  nazionale per il servizio civile, del Fondo 
nazionale  per  le  politiche  sociali  e  del  Fondo  unico  per  lo 
                             spettacolo. 

  1.  La  dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui 
all'articolo 19  della  legge 8 luglio 1998, n. 230, come determinata 
dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' integrata di 
30 milioni di euro per l'anno 2006. 
  2.  La dotazione del Fondo (( nazionale )) per le politiche sociali 
di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, 
come  determinata  dalla  tabella  C della legge 23 dicembre 2005, n. 
266,  e'  integrata  di  300  milioni  di  euro annui per il triennio 
2006-2008. 
  3. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 
30 aprile  1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 
23 dicembre  2005,  n.  266, e' integrata di 50 milioni di euro annui 
per il triennio 2006-2008. 

 

                            Art. 18-bis. 
        Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi 

((  1.  Per  le  esigenze  operative  del Corpo forestale dello Stato 
connesse   alle  attivita'  antincendi  boschivi  di  competenza,  e' 
autorizzata  la  spesa  di  4 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 
milioni di euro annui a decorrere dal 2007. 
  2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 
2006-2008,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte 
corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del Ministero 
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2006,  allo  scopo 
parzialmente  utilizzando i seguenti accantonamenti: per l'anno 2006, 
quanto  a  3.550.000  euro l'accantonamento relativo al Ministero del 
lavoro  e  delle politiche sociali, a 250.000 euro quello relativo al 
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e a 200.000 euro 
quello relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali; per 
l'anno  2007,  quanto  a  3.100.000 euro l'accantonamento relativo al 
Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali, a 5.000.000 di euro 
quello  relativo  al  Ministero  degli  affari esteri, a 500.000 euro 
quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 
1.400.000  euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole 
e   forestali;   per   l'anno   2008,   quanto   a   5.650.000   euro 
l'accantonamento   relativo  al  Ministero  degli  affari  esteri,  a 
1.550.000   euro   quello   relativo  al  Ministero  dell'istruzione, 
dell'universita' e della ricerca, a 1.900.000 euro quello relativo al 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, a 500.000 euro 
quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 
400.000  euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole e 
forestali. 
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad 
apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
)) 

 

Capo II Interventi per le politiche della famiglia, per le politiche 
giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari 
opportunita' 

                              Art. 19. 
Fondi  per  le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e 
   per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'. 

  1.  Al  fine  di  promuovere  e realizzare interventi per la tutela 
della  famiglia,  in  tutte  le sue componenti e le sue problematiche 
generazionali,  nonche' per supportare l'Osservatorio nazionale sulla 
famiglia,   presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e' 
istituito   un   fondo  denominato  «Fondo  per  le  politiche  della 
famiglia»,  al  quale  e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per 
l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 
  2.  Al  fine  di  promuovere il diritto dei giovani alla formazione 
culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche 
attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto 
dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito 
per  l'acquisto  e l'utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza 
del  Consiglio  dei  Ministri e' istituito un fondo denominato «Fondo 
per  le  politiche  giovanili»,  al  quale e' assegnata la somma di 3 
milioni  di  euro  per  l'anno  2006  e  di  dieci  milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2007. 
  3.  Al  fine  di promuovere le politiche relative ai diritti e alle 
pari opportunita', presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' 
istituito  un  fondo  denominato  «Fondo per le politiche relative ai 
diritti e alle pari opportunita», al quale e' assegnata la somma di 3 
milioni  di  euro  per  l'anno  2006  e  di  dieci  milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2007. 

 

Capo III Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica 

                              Art. 20. 
                Presidenza del Consiglio dei Ministri 

  1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 
67, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 
266,  e' ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 50 milioni 
di euro a decorrere dall'anno 2007. 
  2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito decreto 
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  sono  rideterminati i 
contributi e le provvidenze per l'editoria di cui alla legge 7 agosto 
1990, n. 250. 
  3.  La  dotazione  relativa  all'autorizzazione  di  spesa  di  cui 
all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata 
dalla  tabella  C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotta di 
39 milioni di euro per l'anno 2006. 
((  3-bis.  All'articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, della legge 
7 agosto  1990,  n.  250, e successive modificazioni, le parole: «Gli 
stessi  contributi»  sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 
1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11». 
  3-ter.  Il  requisito  della  rappresentanza  parlamentare indicato 
nell'alinea  dell'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 
250,  e  successive  modificazioni,  non  e' richiesto per le imprese 
editrici  di  quotidiani  o periodici che risultano essere giornali o 
organi  di partiti o movimenti politici che alla data del 31 dicembre 
2005  abbiano  gia'  maturato  il  diritto  ai  contributi  di cui al 
medesimo comma 10. )) 

 

                              Art. 21. 
                         Spese di giustizia 

((  1.  Per  il  pagamento delle spese di giustizia non e' ammesso il 
ricorso  all'anticipazione  da parte degli uffici postali, tranne che 
per  gli  atti di notifiche nei procedimenti penali e per gli atti di 
notifiche  e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando 
i relativi oneri sono a carico dell'erario. )) 
  2.  Al  pagamento  delle  spese di giustizia si provvede secondo le 
ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilita' 
generale dello Stato. 
  3.  Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia, 
come  integrato  ai  sensi  dell'articolo 1,  comma 607,  della legge 
23 dicembre  2005,  n. 266, iscritto nell'unita' previsionale di base 
2.1.2.1  capitolo 1360) dello stato di previsione del Ministero della 
giustizia,  e'  ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2006, di 100 
milioni  di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro a decorrere 
dal 2008. 
  4. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari  in  materia  di  ((  spese  ))  di giustizia di cui al 
decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono 
aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «6-bis.  Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi 
regionali  e  al  Consiglio  di Stato il contributo dovuto e' di euro 
500;   per   i  ricorsi  previsti  dall'articolo 21-bis  della  legge 
6 dicembre  1971,  n.  1034,  per  quelli  previsti dall'articolo 25, 
comma 5,  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, (( per i ricorsi aventi 
ad  oggetto  il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e 
di  ingresso  nel  territorio  dello  Stato  )) e per i ricorsi (( di 
esecuzione della sentenza o di )) ottemperanza (( del giudicato )) il 
contributo  dovuto  e'  di euro 250. (( L'onere relativo al pagamento 
dei   suddetti   contributi  e'  dovuto  in  ogni  caso  dalla  parte 
soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e 
anche  se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la 
soccombenza   si  determina  con  il  passaggio  in  giudicato  della 
sentenza.  Non  e'  dovuto  alcun  contributo  per i ricorsi previsti 
dall'articolo 25  della  citata  legge  n.  241  del  1990 avverso il 
diniego  di  accesso  alle informazioni di cui al decreto legislativo 
19 agosto  2005,  n.  195,  di  attuazione  della direttiva 2003/4/CE 
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. )) 
  6-ter.   Il   maggior  gettito  derivante  dall'applicazione  delle 
disposizioni  di  cui  al  comma 6-bis  e'  versato al bilancio dello 
Stato,  per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero 
dell'economia   e   delle   finanze,  per  le  spese  riguardanti  il 
funzionamento  del  Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi 
regionali.». 
((  4-bis.  All'onere  derivante dall'attuazione del capoverso 6-bis, 
introdotto  dal  comma 4,  valutato  per il 2006 in 200.000 euro e in 
500.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2007, si provvede, per l'anno 
2006,  mediante  utilizzo  di parte delle maggiori entrate recate dal 
presente  decreto,  e per gli anni successivi mediante corrispondente 
utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento 
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008, nell'ambito 
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo speciale» 
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle 
finanze,   allo   scopo   parzialmente  utilizzando  l'accantonamento 
relativo al Ministero degli affari esteri. )) 
  5.  All'articolo 16  del  citato  testo unico di cui al decreto del 
Presidente  della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1, 
e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis.  In  caso  di  omesso  o  parziale pagamento del contributo 
unificato,  si  applica  la sanzione di cui all'articolo 71 del testo 
unico  delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al 
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 aprile  1986, n. 131, 
esclusa la detrazione ivi prevista.». 
  6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 
dopo le parole: «degli uffici giudiziari», sono inserite le seguenti: 
«e  allo  stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle 
finanze  per  le  spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di 
Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.». 

 

                              Art. 22. 
Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici 
                          non territoriali 

  1.  Gli  stanziamenti  per l'anno 2006 relativi a spese per consumi 
intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, 
che  adottano  contabilita'  anche  finanziaria, individuati ai sensi 
dell'articolo 1,  commi 5  e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 
con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti 
di  ricovero  e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore 
di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza 
del   lavoro,  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,  degli  Istituti 
zooprofilattici sperimentali, (( degli enti e degli organismi gestori 
delle aree naturali protette )) e delle istituzioni scolastiche, sono 
ridotti  nella  misura  del  10  per cento, comunque nei limiti delle 
disponibilita'  non  impegnate  alla  data  di  entrata in vigore del 
presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una 
contabilita'  esclusivamente  civilistica,  i costi della produzione, 
individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 6), 7) 
e  8),  del  codice  civile,  previsti  nei  rispettivi  budget 2006, 
concernenti  i  beni  di consumo e servizi ed il godimento di beni di 
terzi,  sono  ridotti  del  10  per cento. Le somme provenienti dalle 
riduzioni  di  cui  al  presente  comma sono versate da ciascun ente, 
entro  il mese di ottobre 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, 
con imputazione al capo X, capitolo 2961. 
  2.  Per  le  medesime voci di spesa e di costo indicate al comma 1, 
per  il  triennio  2007-2009,  le  previsioni  non  potranno superare 
l'ottanta per cento di quelle iniziali dell'anno 2006, fermo restando 
quanto  previsto dal comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 
2004,  n.  311.  Le  somme  corrispondenti alla riduzione dei costi e 
delle   spese  per  effetto  del  presente  comma sono  appositamente 
accantonate per essere versate da ciascun ente, entro il 30 giugno di 
ciascun  anno,  all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione 
al  capo  X,  capitolo  2961.  E'  fatto divieto alle Amministrazioni 
vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui 
gli   amministratori   non  abbiano  espressamente  dichiarato  nella 
relazione  sulla  gestione di avere ottemperato alle disposizioni del 
presente articolo. 

 

                            Art. 22-bis. 
Riduzione   della  spesa  per  incarichi  di  funzione  dirigenziale. 
Disposizioni    in    materia   di   attivita'   libero-professionale 
                            intramuraria. 

((  1.  La  spesa  complessiva  derivante dagli incarichi di funzione 
dirigenziale di livello generale e' soggetta ad una riduzione globale 
non inferiore al 10 per cento. 
  2.  Al  comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 
30 dicembre  1992,  n.  502,  e  successive modificazioni, le parole: 
«fino  al  31 luglio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla 
data,  certificata  dalla  regione  o  dalla  provincia autonoma, del 
completamento  da  parte dell'azienda sanitaria di appartenenza degli 
interventi    strutturali   necessari   ad   assicurare   l'esercizio 
dell'attivita'  libero-professionale intramuraria e comunque entro il 
31 luglio 2007». 
  3.  L'esercizio  straordinario  dell'attivita' libero-professionale 
intramuraria in studi professionali, previa autorizzazione aziendale, 
e'  informato  ai  principi  organizzativi  fissati  da  ogni singola 
azienda sanitaria, nell'ambito della rispettiva autonomia, secondo le 
modalita' stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento 
e  di  Bolzano  e  sulla  base  dei  principi  previsti  nell'atto di 
indirizzo  e  coordinamento  di  cui  al  decreto  del Presidente del 
Consiglio  dei  Ministri  27 marzo  2000,  pubblicato  nella Gazzetta 
Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2000. 
  4.  Al  fine  di  garantire  il  corretto  equilibrio tra attivita' 
istituzionale e attivita' libero-professionale intramuraria, anche in 
riferimento  all'obiettivo  di  ridurre  le  liste  di  attesa,  sono 
affidati  alle  regioni  i  controlli  sulle modalita' di svolgimento 
dell'attivita'  libero-professionale  della  dirigenza  del  Servizio 
sanitario  nazionale  e  l'adozione  di  misure  dirette ad attivare, 
previo   congruo  termine  per  provvedere  da  parte  delle  aziende 
risultate  inadempienti,  interventi  sostitutivi  anche  sotto forma 
della  nomina  di  un  commissario  ad acta. In ogni caso l'attivita' 
libero-professionale   non  puo'  superare,  sul  piano  quantitativo 
nell'arco  dell'anno, l'attivita' istituzionale dell'anno precedente. 
)) 

 

                              Art. 23. 
            Parere del Consiglio Universitario Nazionale 

  1.  Al  fine di evitare aggravi di spesa derivanti dall'espressione 
di  parere da parte del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) sulle 
procedure  preordinate  al  reclutamento  di  professori universitari 
ordinari,  associati e dei ricercatori, nonche' alla loro conferma in 
ruolo, l'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 6 aprile 2006, 
n.  164,  e'  abrogato  ((  e  nell'articolo 2,  comma 4, della legge 
16 gennaio  2006,  n.  18,  sono soppresse le parole: «, nonche' alla 
loro conferma in ruolo». )) 

 

                              Art. 24. 
       Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri 

  1.  Per  qualsivoglia  arbitrato,  anche  se  disciplinato da leggi 
speciali,  la  misura  del compenso spettante agli arbitri, di cui al 
punto  9  della  tabella  D  allegata  al (( regolamento di cui al )) 
decreto  del  Ministro  della  giustizia  8 aprile  2004,  n. 127, si 
applica  inderogabilmente  a tutti i componenti dei collegi arbitrali 
rituali,  anche  se  non composti in tutto o in parte da avvocati. La 
misura  del  compenso  spettante  all'arbitro unico di cui al punto 8 
della medesima tabella D si applica anche all'arbitro non avvocato. 

 

                              Art. 25. 
Misure di contenimento con responsabilizzazione delle amministrazioni 

  1.  Negli  stati  di  previsione  della spesa delle Amministrazioni 
centrali,  approvati  con  la  legge  23 dicembre  2005, n. 267, sono 
accantonate   e   rese   indisponibili  alla  gestione  le  quote  di 
stanziamento delle unita' previsionali di base indicate nell'elenco 1 
allegato  al  presente  decreto. Nello stesso elenco sono indicate le 
riduzioni  da  apportare  alle  previsioni di bilancio a legislazione 
vigente per il triennio 2007-2009. 
  2. Gli accantonamenti effettuati, ai sensi del comma 1, nell'ambito 
delle  scritture  contabili  registrate nel Sistema informativo della 
Ragioneria generale dello Stato sono versati all'entrata del bilancio 
dello Stato entro il 30 novembre 2006. 
  3.  Nel corso della gestione 2006, e fino alla data prevista per il 
versamento  di  cui al comma 2, per effettive, motivate e documentate 
esigenze gestionali, il Ministro competente, d'intesa con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, con propri decreti, da comunicare alle 
competenti  Commissioni  parlamentari, alla Corte dei conti, ed al (( 
rispettivo  ))  Ufficio  centrale  di  bilancio,  puo' modificare gli 
accantonamenti  di  cui  al  comma 2,  fermo restando il mantenimento 
dell'effetto complessivo sul fabbisogno e sull'indebitamento netto. 
  4.  Su  richiesta  delle Amministrazioni puo' essere effettuata una 
diversa distribuzione delle riduzioni relative al triennio 2007-2009, 
indicate  nell'elenco  di  cui  al  comma 1,  in  sede di (( legge )) 
finanziaria per il triennio medesimo. 

 

                              Art. 26. 
Controlli  e  sanzioni  per  il  mancato  rispetto  della  regola sul 
contenimento  delle  spese  da  parte  degli  enti inseriti nel conto 
       economico consolidato delle pubbliche amministrazioni. 

  1.  In  caso di mancato rispetto del limite di spesa annuale di cui 
all'articolo 1,  comma 57,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, da 
parte  degli  enti  individuati ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo 
articolo, fatte salve le esclusioni previste dal predetto comma 57, i 
trasferimenti  statali  a  qualsiasi titolo operati a favore di detti 
enti  sono  ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti 
dai  conti  consuntivi  relativi agli esercizi 2005, 2006 e 2007. Gli 
enti  interessati  che  non ricevono contributi a carico del bilancio 
dello  Stato  sono  tenuti  a  versare all'entrata del bilancio dello 
Stato,   con   imputazione   al  capo  X,  capitolo  2961,  entro  il 
30 settembre rispettivamente degli anni 2006, 2007 e 2008, un importo 
pari  alle  eccedenze  risultanti  dai  predetti conti consuntivi. Le 
amministrazioni  vigilanti sono tenute a dare, rispettivamente, entro 
il  31 luglio  degli  anni  2006,  2007  e  2008, comunicazione delle 
predette  eccedenze  di  spesa  al  Ministero  dell'economia  e delle 
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 

 

                              Art. 27. 
Riduzione  del  limite  di  spesa  annua  per  studi  e  incarichi di 
consulenza,  per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e 
                         di rappresentanza. 

  1. Ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 
266,  le  parole:  «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 
per cento». 

 

                              Art. 28. 
                   Diarie per missioni all'estero 

  1.  Le  diarie  per  le  missioni  all'estero di cui alla tabella B 
allegata  al  decreto  del  Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione   economica  in  data  27 agosto  1998,  e  successive 
modificazioni,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  202  del 
31 agosto  1998, sono ridotte del 20 per cento a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto. La riduzione si applica al 
personale  appartenente  alle  amministrazioni di cui all'articolo 1, 
comma 2,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni. 
  2.  L'articolo  3  del  regio  decreto  3 giugno  1926,  n.  941, e 
successive modificazioni e' abrogato. 
  3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 1  e 2 non si applicano al 
personale  civile  e militare impegnato nelle missioni internazionali 
di  pace, finanziate per l'anno 2006 dall'articolo 1, comma 97, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266. 

 

                              Art. 29. 

   Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi 

  1.  Fermo  restando  il divieto previsto dall'articolo 18, comma 1, 
della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta 
dalle  amministrazioni  pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del 
decreto   legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive 
modificazioni,   per  organi  collegiali  e  altri  organismi,  anche 
monocratici,    comunque    denominati,   operanti   nelle   predette 
amministrazioni,  e'  ridotta  del trenta per cento rispetto a quella 
sostenuta   nell'anno  2005.  Ai  suddetti  fini  le  amministrazioni 
adottano  con  immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di 
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le necessarie misure di 
adeguamento  ai  nuovi  limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a 
quella  prevista  dall'articolo 1,  comma 58, della legge 23 dicembre 
2005, n. 266. 
  2.  Per  realizzare le finalita' di contenimento delle spese di cui 
al   comma 1,  per  le  amministrazioni  statali  si  procede,  entro 
centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente 
decreto,  al  riordino degli organismi, anche mediante soppressione o 
accorpamento  delle  strutture,  con  regolamenti da emanare ai sensi 
dell'articolo 17,  comma 2,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, per 
gli  organismi  previsti  dalla  legge  o  da  regolamento  e,  per i 
restanti,  con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di 
concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta 
del  Ministro  competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti 
criteri: 
    a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; 
    b) razionalizzazione   delle   competenze   delle  strutture  che 
svolgono funzioni omogenee; 
    c) limitazione  del  numero  delle strutture di supporto a quelle 
strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi; 
    d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi; 
    e) riduzione   dei   compensi   spettanti   ai  componenti  degli 
organismi. 
((    e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre 
anni,   con  la  previsione  che  alla  scadenza  l'organismo  e'  da 
intendersi automaticamente soppresso; 
    e-ter)   previsione  di  una  relazione  di  fine  mandato  sugli 
obiettivi     realizzati     dagli     organismi,    da    presentare 
all'amministrazione  competente  e  alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 
  2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della 
scadenza  del  termine  di  durata  degli  organismi  individuati dai 
provvedimenti   previsti   dai   commi 2   e   3,   di  concerto  con 
l'amministrazione  di  settore  competente,  la  perdurante  utilita' 
dell'organismo  proponendo  le conseguenti iniziative per l'eventuale 
proroga della durata dello stesso. )) 
  3.  Le  amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro 
lo  stesso  termine  e  sulla  base  degli  stessi  criteri di cui al 
comma 2,  con  atti  di  natura regolamentare previsti dai rispettivi 
ordinamenti,  da  sottoporre  alla  verifica  degli organi interni di 
controllo  e  all'approvazione  dell'amministrazione  vigilante,  ove 
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse 
amministrazioni  assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al 
comma 1 entro il termine ivi previsto. 
((  4.  Gli  organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai 
commi 2  e  3 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto sono soppressi. )) 
  5.  Scaduti  i  termini  di  cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia 
provveduto  agli  adempimenti  ivi  previsti  e'  fatto  divieto alle 
amministrazioni   di   corrispondere  compensi  ai  componenti  degli 
organismi di cui al comma 1. 
  6.  Le  disposizioni  del  presente  articolo non  trovano  diretta 
applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e 
agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono 
disposizioni  di  principio  ai  fini del coordinamento della finanza 
pubblica. 
  7.  Le  disposizioni  del  presente  articolo non si applicano agli 
organi di direzione, amministrazione e controllo. 

 

                              Art. 30. 

Verifica  delle  economie in materia di personale per regioni ed enti 
                               locali 

  1.  Il  comma 204  dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 
266, e' sostituito dai seguenti: 
  «204.  Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al 
comma 198,  in  caso  di  mancato  conseguimento  degli  obiettivi di 
risparmio  di  spesa  ivi  previsti, e' fatto divieto di procedere ad 
assunzioni  di personale a qualsiasi titolo. Ai fini del monitoraggio 
e  della  verifica  degli adempimenti di cui al citato comma 198, con 
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare previo 
accordo  tra  Governo,  regioni  ed autonomie locali da concludere in 
sede  di  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo 8  del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 settembre 2006, viene 
costituito  un  tavolo  tecnico  con rappresentanti del sistema delle 
autonomie  designati  dai  relativi  enti esponenziali, del Ministero 
dell'economia  e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento 
della   funzione   pubblica,   della  Presidenza  del  Consiglio  dei 
Ministri-Dipartimento  degli  affari  regionali  ((  e  del Ministero 
dell'interno, )) con l'obiettivo di: 
    a) acquisire,  per il tramite del Ministero dell'economia e delle 
finanze,  la  documentazione  da  parte  degli enti destinatari della 
norma,  certificata  dall'organo di revisione contabile, delle misure 
adottate e dei risultati conseguiti; 
    b) fissare   specifici   criteri  e  modalita'  operative,  anche 
campionarie  per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti 
e  per  le  comunita'  montane  con  popolazione  inferiore  a 50.000 
abitanti,   per   il   monitoraggio   e  la  verifica  dell'effettivo 
conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di spesa; 
    c) verificare, sulla base dei criteri e delle modalita' operative 
di  cui  alla lettera b) e della documentazione ricevuta, la puntuale 
applicazione della disposizione ed i casi di mancato adempimento; 
    d) elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento 
strutturale  della  spesa  di  personale per gli enti destinatari del 
comma 198. 
  204-bis.  Le  risultanze  delle  operazioni  di verifica del tavolo 
tecnico  di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale, alla 
Corte  dei  conti,  anche  ai  fini  del referto sul costo del lavoro 
pubblico di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165. Il mancato invio della documentazione di cui alla lettera a) del 
comma 204  da  parte degli enti comporta, in ogni caso, il divieto di 
assunzione a qualsiasi titolo.». 
((  204-ter.  Ai  fini  dell'attuazione dei commi 198, 204 e 204-bis, 
limitatamente  agli  enti  locali in condizione di avanzo di bilancio 
negli  ultimi  tre  esercizi,  sono  escluse  dal computo le spese di 
personale  riferite  a contratti di lavoro a tempo determinato, anche 
in  forma  di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel 
corso dell'anno 2005». )) 

 

                              Art. 31. 
         Riorganizzazione del servizio di controllo interno 

  1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n.  286,  le  parole: «anche ad un organo collegiale» sono sostituite 
dalle   seguenti:  «ad  un  organo  monocratico  o  composto  da  tre 
componenti.  In  caso  di  previsione di un organo con tre componenti 
viene nominato un presidente.». 
  2.  Il  contingente  di  personale  addetto  agli  uffici  preposti 
all'attivita'   di  valutazione  e  controllo  strategico,  ai  sensi 
dell'articolo 14,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165,  non  puo'  superare  il numero massimo di unita' pari al 10 per 
cento  di  quello  complessivamente  assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione degli organi di indirizzo politico. 

 

                              Art. 32. 

                     Contratti di collaborazione 

  1.  Ai  fini del contenimento della spesa e del coordinamento della 
finanza  pubblica,  all'articolo 7  del  decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, (( il comma 6 e' sostituito )) dai seguenti: 
  «6.  Per  esigenze  cui  non  possono  far  fronte con personale in 
servizio,  le  amministrazioni  pubbliche possono conferire incarichi 
individuali,  con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale 
o  coordinata  e  continuativa,  ad esperti di provata competenza, in 
presenza dei seguenti presupposti: 
    a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze 
attribuite   dall'ordinamento  all'amministrazione  conferente  e  ad 
obiettivi e progetti specifici e determinati; 
    b) l'amministrazione   deve   avere   preliminarmente   accertato 
l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili 
al suo interno; 
    c) la  prestazione  deve  essere di natura temporanea e altamente 
qualificata; 
    d) devono   essere  preventivamente  determinati  durata,  luogo, 
oggetto e compenso della collaborazione. 
  6-bis.   Le   amministrazioni   pubbliche  disciplinano  e  rendono 
pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il 
conferimento degli incarichi di collaborazione. 
  6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del (( testo 
unico  di  cui  al  )) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si 
adeguano ai princpi di cui al comma 6.». 

 

                              Art. 33. 

          Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici 

  1.  Il  secondo,  terzo,  quarto e quinto periodo dell'articolo 16, 
comma 1,  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 503, sono 
soppressi. 
  2.   I   dipendenti   delle   amministrazioni   pubbliche   di  cui 
all'articolo 1,  comma 2,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165,  con  esclusione  degli appartenenti alla carriera diplomatica e 
prefettizia,  del  personale  delle  forze  armate  e  delle forze di 
polizia   ad  ordinamento  militare  e  ad  ordinamento  civile,  del 
personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei confronti dei 
quali  alla  data di entrata in vigore del presente decreto sia stata 
accolta  e autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio sino 
al  settantesimo  anno  di  eta',  possono permanere in servizio alle 
stesse  condizioni  giuridiche  ed  economiche,  anche  ai  fini  del 
trattamento   pensionistico,  previste  dalla  normativa  vigente  al 
momento dell'accoglimento della richiesta. 
  3.  I  limiti  di  eta' per il collocamento a riposo dei dipendenti 
pubblici   risultanti   anche   dall'applicazione   dell'articolo 16, 
comma 1,  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  503,  si 
applicano   anche   ai   fini   dell'attribuzione   degli   incarichi 
dirigenziali  di  cui  all'articolo 19,  comma 6,  del citato decreto 
legislativo n. 165 del 2001. 

 

                              Art. 34. 

Criteri  per  i  trattamenti  accessori  massimi  e pubblicita' degli 
                       incarichi di consulenza 

  1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n.  165,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del 
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di concerto con il Ministro 
dell'economia   e   delle   finanze  sono  stabiliti  i  criteri  per 
l'individuazione  dei trattamenti accessori massimi, secondo principi 
di contenimento della spesa e di uniformita' e perequazione.». 
  2.  All'articolo 53,  comma 14,  del  decreto  legislativo 30 marzo 
2001,  n.  165,  dopo  l'ultimo  periodo e' aggiunto il seguente: «Le 
amministrazioni  rendono  noti,  mediante  inserimento  nelle proprie 
banche  dati  accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi 
dei  propri  consulenti  indicando l'oggetto, la durata e il compenso 
dell'incarico.». 
  3.  All'articolo 53,  comma 16,  del  decreto  legislativo 30 marzo 
2001,  n.  165,  dopo  le  parole:  «dati  raccolti» sono inserite le 
seguenti: «, adotta le relative misure di pubblicita' e trasparenza». 

 

                            Art. 34-bis. 

Autofinanziamento dei servizi anagrafici informatizzati del Ministero 
                            dell'interno 

((  1.   All'articolo 7-vicies  quater,  comma 2,  del  decreto-legge 
31 gennaio  2005,  n.  7,  convertito, con modificazioni, dalla legge 
31 marzo  2005,  n.  43,  sono  aggiunti  i  seguenti periodi: «Con i 
decreti  indicati nel comma 1 e' determinata, altresi', annualmente e 
con  le  modalita'  stabilite  dal  presente comma, la quota parte da 
riassegnare, anche per le esigenze dei comuni, alle competenti unita' 
previsionali   di  base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero 
dell'interno  quali  proventi specificamente destinati alla copertura 
dei  costi  del  servizio.  Alle riassegnazioni previste dal presente 
comma non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 46, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266». )) 

 

                            Art. 34-ter. 

           Deroghe ai limiti all'acquisizione di immobili 

((  1.  All'articolo 1,  comma 23,  della  legge 23 dicembre 2005, n. 
266,  dopo  le parole: «enti territoriali» sono inserite le seguenti: 
«e   degli   enti   previdenziali  destinatari  delle  operazioni  di 
dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, 
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, 
fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 57, della legge 
30 dicembre 2004, n. 311».)) 

 

                           Art. 34-quater. 

                   Controllo del costo del lavoro 

((  1. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
al   comma 2   e'   aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le 
comunicazioni  previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del 
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  anche  all'Unione delle 
province   d'Italia  (UPI),  all'Associazione  nazionale  dei  comuni 
italiani  (ANCI)  e  all'Unione  nazionale  comuni,  comunita',  enti 
montani (UNCEM), per via telematica». )) 

 

                         Art. 34-quinquies. 

Proroga  dei  trasferimenti ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 
                            1998, n. 112 

((  1.  All'articolo  6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 
2000, n. 56, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2006» 
sono   sostituite  dalle  seguenti:  «1°  gennaio  del  secondo  anno 
successivo    all'adozione    dei    provvedimenti    di   attuazione 
dell'articolo 119 della Costituzione». Per l'anno 2006 non si applica 
quanto  previsto al primo periodo del comma 323 dell'articolo 1 della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266. )) 

 

Titolo III 
MISURE IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE, DI 
RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE, DI POTENZIAMENTO DEI POTERI DI 
CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI 
ADEMPIMENTI TRIBUTARI E IN MATERIA DI GIOCHI 

                              Art. 35. 
      Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale 

  1.   All'articolo 74-quater   del   decreto  del  Presidente  della 
Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, dopo il comma 6 e' aggiunto, in 
fine,  il  seguente:  «6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota 
IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si 
considerano   accessorie  alle  attivita'  di  intrattenimento  o  di 
spettacolo ivi svolte.». 
  2.  Nel  terzo  comma dell'articolo 54  del  decreto del Presidente 
della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, dopo l'ultimo periodo e' 
aggiunto  il  seguente:  «Per  le  cessioni  aventi  ad  oggetto beni 
immobili e relative pertinenze, la prova di cui al precedente periodo 
s'intende  integrata anche se l'esistenza delle operazioni imponibili 
o  l'inesattezza delle indicazioni di cui al (( secondo comma )) sono 
desunte  sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato 
ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto.». 
  3.   Nel  ((  primo  comma  ))  dell'articolo 39  del  decreto  del 
Presidente   della   Repubblica   29 settembre  1973,  n.  600,  alla 
lettera d),  dopo  l'ultimo  periodo e' aggiunto il seguente: «Per le 
cessioni  aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il 
trasferimento  di  diritti  reali  di godimento sui medesimi beni, la 
prova  di  cui  al  precedente  periodo  s'intende integrata anche se 
l'infedelta'  dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore 
normale  dei  predetti  beni,  determinato  ai sensi dell'articolo 9, 
comma 3,  del  testo  unico  delle  imposte sui redditi, (( di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917». )) 
  4.  L'articolo  15  del  decreto-legge  23 febbraio  1995,  n.  41, 
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e' 
abrogato. 
  5.  All'articolo 17  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «Le  disposizioni  di  cui al (( quinto comma )) si applicano anche 
alle  prestazioni  di servizi, compresa la prestazione di manodopera, 
rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle 
imprese che svolgono l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di 
immobili  ovvero  nei  confronti  dell'appaltatore principale o di un 
altro subappaltatore.». 
  6.  ((  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 5 si applicano )) alle 
prestazioni  effettuate  successivamente  alla data di autorizzazione 
della  misura ai sensi dell'articolo 27 della (( direttiva 77/388/CEE 
del Consiglio, )) del 17 maggio 1977. 
((  6-bis.  All'articolo 30,  secondo  comma, lettera a), del decreto 
del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, dopo la 
parola: 
    «quinto» sono inserite le seguenti: «e sesto». 
  6-ter.   Per   i   soggetti  subappaltatori  ai  quali  si  applica 
l'articolo 17,   sesto   comma,  del  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633, resta ferma la possibilita' di 
effettuare  la  compensazione  infrannuale  ai sensi dell'articolo 8, 
comma 3,  del  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della 
Repubblica  14 ottobre  1999,  n.  542,  e  successive modificazioni. 
Qualora   il  volume  di  affari  registrato  dai  predetti  soggetti 
nell'anno  precedente  sia  costituito  per  almeno l'80 per cento da 
prestazioni  rese in esecuzione di contratti di subappalto, il limite 
di  cui  all'articolo 34,  comma 1,  della legge 23 dicembre 2000, n. 
388, e' elevato a 1.000.000 di euro. )) 
  7.   Al   decreto   legislativo   10 marzo   2000,   n.   74,  dopo 
l'articolo 10-bis sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  10-ter.  (Omesso versamento di IVA). - 1. La disposizione di 
cui  all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a 
chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla 
dichiarazione   annuale,   entro   il   termine   per  il  versamento 
dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo. 
  Art.  10-quater.  (Indebita compensazione). - 1. La disposizione di 
cui  all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a 
chiunque  non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai 
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 
crediti non spettanti o inesistenti.». 
  8.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
((    a) all'articolo 10, primo comma: 
      1) i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti: 
        «8)   le   locazioni   e   gli  affitti,  relative  cessioni, 
risoluzioni  e  proroghe,  di  terreni  e  aziende  agricole, di aree 
diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli 
strumenti  urbanistici  non prevedono la destinazione edificatoria, e 
di  fabbricati,  comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni 
mobili  destinati  durevolmente  al  servizio degli immobili locati e 
affittati,  escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le 
loro  caratteristiche  non sono suscettibili di diversa utilizzazione 
senza  radicali  trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti 
indicati  alle  lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali 
nel   relativo  atto  il  locatore  abbia  espressamente  manifestato 
l'opzione per l'imposizione; 
        8-bis)  le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato 
diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate, 
entro  quattro  anni  dalla  data  di ultimazione della costruzione o 
dell'intervento,  dalle  imprese  costruttrici  degli  stessi o dalle 
imprese  che  vi  hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, 
gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed 
e), della legge 5 agosto 1978, n. 457; 
        8-ter)  le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato 
strumentali  che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di 
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse: 
          a)  quelle  effettuate,  entro  quattro  anni dalla data di 
ultimazione   della  costruzione  o  dell'intervento,  dalle  imprese 
costruttrici  degli  stessi  o  dalle  imprese che vi hanno eseguito, 
anche   tramite   imprese   appaltatrici,   gli   interventi  di  cui 
all'articolo 31,  primo  comma,  lettere c),  d)  ed  e), della legge 
5 agosto 1978, n. 457; 
          b)  quelle  effettuate nei confronti di cessionari soggetti 
passivi   d'imposta  che  svolgono  in  via  esclusiva  o  prevalente 
attivita'  che  conferiscono  il diritto alla detrazione d'imposta in 
percentuale pari o inferiore al 25 per cento; 
          c)  quelle  effettuate  nei confronti di cessionari che non 
agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni; 
        d)  quelle  per  le  quali nel relativo atto il cedente abbia 
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione»; )) 
    b)  all'articolo 19-bis1,  comma 1, lettera i), primo periodo, le 
parole: «o la rivendita» sono soppresse; 
    c) (( (soppressa); )) 
    d) nell'allegata Tabella A, parte III, ((la voce di cui al numero 
127-ter e' soppressa.». 
  9.  In  sede  di  prima  applicazione  delle disposizioni di cui al 
comma 8,  in  relazione  al  mutato regime disposto dall'articolo 10, 
primo  comma,  numeri  8)  e 8-bis), del decreto del Presidente della 
Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  non si effettua la rettifica 
della  detrazione  dell'imposta  prevista  dall'articolo 19-bis2  del 
citato  decreto  n. 633 del 1972, limitatamente ai fabbricati diversi 
da  quelli  strumentali  che  per  le  loro  caratteristiche non sono 
suscettibili  di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, 
posseduti alla data del 4 luglio 2006, e, per le imprese costruttrici 
degli  stessi  e  per le imprese che vi hanno eseguito, anche tramite 
imprese  appaltatrici,  gli  interventi di cui all'articolo 31, primo 
comma,  lettere  c),  d)  ed  e),  della legge 5 agosto 1978, n. 457, 
limitatamente  ai  fabbricati o porzioni di fabbricato per i quali il 
termine  dei quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione 
o  dell'intervento  scade entro la predetta data. Per i beni immobili 
strumentali  che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di 
diversa  utilizzazione  senza  radicali  trasformazioni,  la predetta 
rettifica della detrazione dell'imposta si effettua esclusivamente se 
nel  primo  atto  stipulato  successivamente  alla data di entrata in 
vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto non viene 
esercitata  l'opzione  per  la imposizione prevista dall'articolo 10, 
primo  comma,  numeri  8)  e 8-ter), del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  10.  Al  testo  unico  delle  disposizioni concernenti l'imposta di 
registro  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)  all'articolo  5,  comma 2,  le  parole: «operazioni esenti ai 
sensi  dell'articolo 10,  numeri  8),  8-bis)», sono sostituite dalle 
seguenti:  «operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, 
numeri 8), 8-bis), 8-ter),»; 
    b) all'articolo 40, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis.  Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le 
locazioni di immobili strumentali, ancorche' assoggettate all'imposta 
sul  valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), 
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»; 
    c)  nella  Tariffa, parte prima, all'articolo 5, comma 1, dopo la 
lettera a) e' inserita la seguente: 
      «a-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali ancorche' 
assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, 
primo  comma,  numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 633: 1 per cento». 
  10-bis.  Al  testo  unico delle disposizioni concernenti le imposte 
ipotecaria  e  catastale,  di  cui  al decreto legislativo 31 ottobre 
1990,  n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti 
modifiche: 
    a) all'articolo 10,   comma 1,   dopo   le   parole:   «a   norma 
dell'articolo 2»  sono  aggiunte  le seguenti: «, anche se relative a 
immobili  strumentali,  ancorche' assoggettati all'imposta sul valore 
aggiunto,  di  cui  all'articolo 10,  primo comma, numero 8-ter), del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»; 
    b) dopo l'articolo 1 della Tariffa e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento 
di  proprieta'  di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10, 
primo   comma,  numero  8-ter),  del  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta 
sul  valore  aggiunto,  o  costituzione  o  trasferimenti  di diritti 
immobiliari sugli stessi: 3 per cento». 
  10-ter.  Per  le  volture  catastali  e  le trascrizioni relative a 
cessioni  di  beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo 
comma,  numero  8-ter),  del  decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore 
aggiunto,  di  cui  siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati 
dall'articolo 37  del  testo  unico  delle disposizioni in materia di 
intermediazione   finanziaria,   di   cui   al   decreto  legislativo 
24 febbraio    1998,   n.   58,   e   successive   modificazioni,   e 
dall'articolo 14-bis  della  legge  25 gennaio  1994,  n.  86, ovvero 
imprese  di  locazione  finanziaria,  ovvero  banche  e  intermediari 
finanziari  di  cui agli articoli 106 e 107 del testo unico di cui al 
decreto   legislativo   1° settembre   1993,  n.  385,  limitatamente 
all'acquisto  ed  al  riscatto  dei  beni  da concedere o concessi in 
locazione   finanziaria,  le  aliquote  delle  imposte  ipotecaria  e 
catastale,  come  modificate dal comma 10-bis, del presente articolo, 
sono   ridotte  della  meta'.  La  disposizione  di  cui  al  periodo 
precedente decorre dal 1° ottobre 2006. 
  10-quater. Le disposizioni in materia di imposte indirette previste 
per  la  locazione  di  fabbricati  si applicano, se meno favorevoli, 
anche  per  l'affitto  di  aziende  il  cui  valore  complessivo  sia 
costituito,  per  piu'  del  50  per  cento,  dal  valore  normale di 
fabbricati,  determinato  ai  sensi  dell'articolo 14 del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  10-quinquies. Ai fini dell'applicazione delle imposte proporzionali 
di  cui  all'articolo 5  della  Tariffa, parte prima, del testo unico 
delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro  di  cui al 
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e 
successive  modificazioni,  per i contratti di locazione o di affitto 
assoggettati  ad  imposta  sul  valore  aggiunto,  sulla  base  delle 
disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente 
decreto ed in corso di esecuzione alla medesima data, le parti devono 
presentare  per  la  registrazione  una apposita dichiarazione, nella 
quale  puo' essere esercitata, ove la locazione abbia ad oggetto beni 
immobili  strumentali  di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-bis) 
della  Tariffa,  parte  prima,  del predetto decreto n. 131 del 1986, 
l'opzione  per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, 
numero  8),  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972,  n.  633,  con effetto dal 4 luglio 2006. Con provvedimento del 
direttore   dell'Agenzia   delle   entrate,   da   emanare  entro  il 
15 settembre  2006,  sono  stabiliti  le  modalita' e i termini degli 
adempimenti e del versamento dell'imposta. 
  10-sexies.  Le  somme corrisposte a titolo di imposte proporzionali 
di  cui  all'articolo 5  della  Tariffa, parte prima, del testo unico 
delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro  di  cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per i 
contratti  di locazione finanziaria, anche se assoggettati ad imposta 
sul  valore  aggiunto, aventi ad oggetto beni immobili strumentali di 
cui  all'articolo 5  comma 1,  lettera  a-bis),  della Tariffa, parte 
prima,  del predetto decreto n. 131 del 1986, possono essere portate, 
nel  caso di riscatto della proprieta' del bene, a scomputo di quanto 
dovuto a titolo di imposte ipotecaria e catastale. )) 
  11.  Al  fine  di  contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali 
disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore 
dell'Agenzia  delle  entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti 
terrestri  del  Ministero  dei  trasporti, sono individuati i veicoli 
che,  a  prescindere  dalla  categoria  di omologazione, risultano da 
adattamenti  che  non  ne  impediscono  l'utilizzo  per  il trasporto 
privato  di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al 
regime  proprio  degli  autoveicoli  di  cui  al comma 1, lettera b), 
dell'articolo 164  del  testo  unico delle imposte sui redditi, (( di 
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917,  ))  ai  fini  delle  imposte dirette, e al comma 1, lettera c), 
dell'articolo 19-bis1  del decreto del Presidente della Repubblica n. 
633 del 1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. 
  12.  All'articolo 19  del  decreto  del Presidente della Repubblica 
29 settembre  1973, n. 600, dopo il secondo comma sono (( inseriti )) 
i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere 
uno  o  piu'  conti  correnti bancari o postali ai quali affluiscono, 
obbligatoriamente,  le somme riscosse nell'esercizio dell'attivita' e 
dai  quali  sono  effettuati  i  prelevamenti  per il pagamento delle 
spese. 
  I  compensi  in  denaro  per l'esercizio di arti e professioni sono 
riscossi  esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici 
ovvero  altre  modalita'  di  pagamento  bancario  o  postale nonche' 
mediante  sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari 
inferiori a 100 euro.». 
((  12-bis.    Il   limite   di   100   euro   di   cui   al   quarto 
comma dell'articolo 19  del  decreto  del Presidente della Repubblica 
29 settembre  1973,  n.  600,  introdotto  dal  comma 12 del presente 
articolo,  si  applica  a decorrere dal 1° luglio 2008. Dalla data di 
entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto e 
sino  al  30 giugno  2007  il  limite e' stabilito in 1.000 euro. Dal 
1° luglio  2007 al 30 giugno 2008 il limite e' stabilito in 500 euro. 
)) 
  13.  Dopo il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte 
sui  redditi, (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti: 
    «5-bis.   Salvo  prova  contraria,  si  considera  esistente  nel 
territorio  dello  Stato  la sede dell'amministrazione di societa' ed 
enti,   che   detengono   partecipazioni   di   controllo,  ai  sensi 
dell'articolo 2359,  ((  primo  comma,  ))  del  codice  civile,  nei 
soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa: 
    a) sono   ((  controllati,  ))  anche  indirettamente,  ai  sensi 
dell'articolo 2359, (( primo )) comma, del codice civile, da soggetti 
residenti nel territorio dello Stato; 
    b) sono  (( amministrati )) da un consiglio di amministrazione, o 
altro  organo  equivalente  di  gestione,  composto  in prevalenza di 
consiglieri residenti nel territorio dello Stato. 
    5-ter.  Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di 
cui  al  comma 5-bis,  rileva  la  situazione  esistente alla data di 
chiusura  dell'esercizio  o  periodo  di gestione del soggetto estero 
controllato.  Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto 
anche   dei  voti  spettanti  ai  familiari  di  cui  all'articolo 5, 
comma 5.». 
  14. La disposizione di cui al (( comma 13 )) ha effetto a decorrere 
dal  periodo  d'imposta  in  corso alla data di entrata in vigore del 
presente decreto. 
  15.  All'articolo 30  della  legge  23 dicembre  1994, n. 724, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Agli effetti del presente articolo le societa' per azioni, in 
accomandita   per   azioni,   a  responsabilita'  limitata,  in  nome 
collettivo  e in accomandita semplice, nonche' le societa' e gli enti 
di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio 
dello  Stato, si considerano, salvo prova contraria, non operativi se 
l'ammontare  complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze 
e  dei  proventi,  esclusi  quelli straordinari, risultanti dal conto 
economico,  ove prescritto, e' inferiore alla somma degli importi che 
risultano applicando (( le seguenti percentuali: )) a) il 2 per cento 
al  valore  dei  beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera c), 
del  testo  unico  delle imposte sui redditi, (( di cui al )) decreto 
del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se 
costituiscono  immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei 
crediti; b)   il   6  per  cento  al  valore  delle  immobilizzazioni 
costituite  da  beni  immobili  e  da  beni indicati nell'articolo (( 
8-bis,  primo  comma, )) lettera a), del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche 
in  locazione  finanziaria; c)  il 15 per cento al valore delle altre 
immobilizzazioni,  anche in locazione finanziaria. Le disposizioni (( 
del  primo  periodo )) non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per 
la  particolare  attivita'  svolta,  e'  fatto obbligo di costituirsi 
sotto  forma  di  societa' di capitali; 2) ai soggetti che si trovano 
nel  primo  periodo  di  imposta; 3) alle societa' in amministrazione 
controllata  o  straordinaria;  4) alle societa' ed enti i cui titoli 
sono  negoziati  in  mercati regolamentati italiani; 5) alle societa' 
esercenti  pubblici  servizi  di  trasporto;  6) alle societa' con un 
numero di soci non inferiore a 100.»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3.   Fermo   l'ordinario   potere   di   accertamento,  ai  fini 
dell'imposta personale sul reddito per le societa' e per gli enti non 
operativi  indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo 
di  imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi 
derivanti   dall'applicazione,   ai   valori   dei   beni   posseduti 
nell'esercizio,  delle  seguenti percentuali: a) l'1,50 per cento sul 
valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 4,75 per 
cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e 
da  beni indicati (( nell'articolo 8-bis, primo comma, )) lettera a), 
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 
e  successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 12 
per  cento  sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche 
in  locazione  finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono 
essere  computate  soltanto  in  diminuzione  della  parte di reddito 
eccedente quello minimo di cui al presente comma.»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4.  Per  le  societa'  e  gli enti non operativi, l'eccedenza di 
credito   risultante   dalla   dichiarazione   presentata   ai   fini 
dell'imposta  sul valore aggiunto non e' ammessa al rimborso ne' puo' 
costituire  oggetto  di  compensazione  ai sensi dell'articolo 17 del 
decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n. 241, o di cessione ai sensi 
dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, 
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 13 maggio 1988, n. 154. 
Qualora  per  tre periodi di imposta consecutivi la societa' o l'ente 
non  operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta 
sul  valore  aggiunto  non  inferiore  all'importo  che risulta dalla 
applicazione  delle  percentuali  di  cui  al comma 1, l'eccedenza di 
credito non e' ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito 
relativa ai periodi di imposta successivi.»; 
    d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    «4-bis.   In   presenza  di  oggettive  situazioni  di  carattere 
straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, 
degli  incrementi  di  rimanenze  e  dei proventi nonche' del reddito 
determinati   ai  sensi  del  presente  articolo,  ovvero  non  hanno 
consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta 
sul  valore  aggiunto di cui al comma 4, la societa' interessata puo' 
richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive 
ai  sensi  dell'articolo 37-bis,  comma 8, del decreto del Presidente 
della Repubblica (( 29 settembre 1973, n. 600.».)) 
  16. Le disposizioni del (( comma 15 )) si applicano a decorrere dal 
periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del 
presente decreto. 
  17.  All'articolo 172,  comma 7,  del testo unico delle imposte sui 
redditi,   di   cui   al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 
22 dicembre  1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
«In  caso  di  retrodatazione  degli effetti fiscali della fusione ai 
sensi  del  comma 9,  le  limitazioni del presente comma si applicano 
anche  al  risultato  negativo,  determinabile  applicando  le regole 
ordinarie,  che  si  sarebbe  generato  in  modo  autonomo in capo ai 
soggetti  che  partecipano  alla  fusione in relazione al periodo che 
intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a 
quella di efficacia giuridica della fusione.». 
  18.  Le  disposizioni  del comma 17 si applicano alle operazioni di 
scissione   e  fusione  deliberate  dalle  assemblee  delle  societa' 
partecipanti   dalla   data   di   entrata  in  vigore  del  presente 
decreto-legge.   Per  le  operazioni  deliberate  anteriormente  alla 
predetta  data  resta  ferma l'applicazione delle disposizioni di cui 
all'articolo  37-bis  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 600. 
  19.  Nell'articolo 1  della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il 
(( comma 121 )) e' inserito il seguente: «121-bis. Le agevolazioni di 
cui  al  comma 121  spettano a condizione che il costo della relativa 
manodopera sia evidenziato in fattura.». 
  20. La disposizione del (( comma 19 )) si applica in relazione alle 
spese  sostenute  a  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del 
presente decreto. 
  21.  All'articolo 1  della  legge  23 dicembre  2005,  n. 266, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 497: 
      1)  dopo  il  primo periodo, e' inserito il seguente: «Le parti 
hanno  comunque  l'obbligo  di  indicare  nell'atto  il corrispettivo 
pattuito»; 
      2)  nel  secondo  periodo,  le  parole: «del 20 per cento» sono 
sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento»; 
    b) al  comma 498,  in  fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Se 
viene  occultato,  anche  in  parte,  il  corrispettivo  pattuito, le 
imposte  sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si applica 
la  sanzione  amministrativa  dal  cinquanta al cento per cento della 
differenza  tra  l'imposta  dovuta e quella gia' applicata in base al 
corrispettivo   dichiarato,   detratto   l'importo   della   sanzione 
eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto 
del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.». 
  22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad 
IVA,  le  parti  hanno  l'obbligo  di  rendere apposita dichiarazione 
sostitutiva  di  atto  di  notorieta' recante l'indicazione analitica 
delle  modalita'  di  pagamento  del  corrispettivo.  Con le medesime 
modalita'  ciascuna  delle  parti ha l'obbligo di dichiarare se si e' 
avvalsa  di  un  mediatore; nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di 
dichiarare  l'ammontare  della  spesa sostenuta per la mediazione, le 
analitiche modalita' di pagamento della stessa, con l'indicazione del 
numero  di  partita IVA o del codice fiscale dell'agente immobiliare. 
In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati 
si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai 
fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad 
accertamento  di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo 
unico  delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 
((  22-bis. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 del testo 
unico  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917, e successive modificazioni, e' aggiunta la seguente: 
  «b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a 
soggetti  di  intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto 
dell'unita'  immobiliare  da  adibire ad abitazione principale per un 
importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita». )) 
  23. I commi 21 e 22 si applicano agli atti pubblici formati ed alle 
scritture   private   autenticate  a  decorrere  dal  secondo  giorno 
successivo  alla  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente 
decreto. 
((  23-bis.   Per   i   trasferimenti  immobiliari  soggetti  ad  IVA 
finanziati  mediante  mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini 
delle  disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente 
della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  terzo  comma,  ultimo 
periodo,  il  valore  normale non puo' essere inferiore all'ammontare 
del mutuo o finanziamento erogato. 
  23-ter.   All'articolo 52   del   testo  unico  delle  disposizioni 
concernenti  l'imposta  di  registro di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 5, e' aggiunto 
il seguente: 
    «5-bis.  Le  disposizioni  dei  commi 4  e  5  non  si  applicano 
relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse 
da   quelle  disciplinate  dall'articolo 1,  comma 497,  della  legge 
23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni». )) 
  24.  Al  testo  unico  delle  disposizioni concernenti l'imposta di 
registro  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo  l'articolo 53  e'  inserito  il  seguente:  Art.  53-bis 
(Attribuzioni e poteri degli uffici). - 1. Le attribuzioni e i poteri 
di  cui  agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della 
Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600, e successive modificazioni, 
possono  essere  esercitati  anche  ai fini dell'imposta di registro, 
nonche'  delle  imposte  ipotecaria (( e catastale previste dal testo 
unico di cui al )) decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.»; 
    b) all'articolo 74,   dopo  il  comma 1  e'  ((  aggiunto  ))  il 
seguente: «1-bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui 
all'articolo 53-bis,  si  applicano le disposizioni di cui al decreto 
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.». 
  25.  I  dipendenti  della Riscossione s.p.a. o delle societa' dalla 
stessa   partecipate   ai   sensi   dell'articolo 3,   comma 7,   del 
decreto-legge    30 settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con 
modificazioni,  dalla  legge  2 dicembre  2005,  n.  248,  di seguito 
denominate «agenti della riscossione», ai soli fini della riscossione 
mediante  ruolo  e  previa autorizzazione rilasciata (( dai direttori 
generali )) degli agenti della riscossione, possono utilizzare i dati 
di  cui  l'Agenzia  delle  entrate  dispone ai sensi dell'articolo 7, 
comma 6,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 605. 
  26.  Ai medesimi fini previsti dal (( comma 25, )) gli agenti della 
riscossione  possono  altresi'  accedere  a  tutti  i  restanti  dati 
rilevanti,  presentando  apposita richiesta, anche in via telematica, 
ai  soggetti  pubblici  o  privati  che li detengono, con facolta' di 
prendere  visione  e  di  estrarre  copia  degli  atti  riguardanti i 
predetti  dati,  nonche'  di  ottenere,  in carta libera, le relative 
certificazioni. 
((  26-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 25 e 26 l'Agenzia delle 
entrate  individua  in modo selettivo i dipendenti degli agenti della 
riscossione che possono utilizzare ed accedere ai dati. 
  26-ter.  Ai  fini di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della 
legge   30 dicembre   2004,  n.  311,  sono  considerati  efficaci  i 
versamenti  effettuati,  a  titolo  di prima e seconda rata, entro il 
10 luglio  2006,  se  comprensivi  degli  interessi legali, calcolati 
dalla data di scadenza della rata a quella del pagamento. 
  26-quater.  Le  disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e 
426-bis,  della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, si interpretano nel 
senso  che  la  sanatoria  ivi  prevista  non  produce  effetti sulle 
responsabilita'  amministrative  delle  societa'  concessionarie  del 
servizio  nazionale  della  riscossione  o dei commissari governativi 
provvisoriamente delegati alla riscossione relative: 
    a) ai  provvedimenti  sanzionatori  e  di  diniego del diritto al 
rimborso o al discarico per inesigibilita' per i quali, alla data del 
30 giugno   2005,  non  era  pendente  un  ricorso  amministrativo  o 
giurisdizionale; 
    b) alle irregolarita' consistenti in falsita' di atti redatti dai 
dipendenti,  se definitivamente dichiarata in sede penale prima della 
data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004. 
  26-quinquies.  All'articolo 19,  comma 1,  del  decreto legislativo 
31 dicembre  1992,  n.  546,  dopo  la  lettera e),  sono inserite le 
seguenti: 
    «e-bis)   l'iscrizione   di   ipoteca   sugli   immobili  di  cui 
all'articolo 77   del   decreto   del   Presidente  della  Repubblica 
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; 
    e-ter)  il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
602, e successive modificazioni». )) 
  27.  All'articolo 7  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    «Le  imprese,  gli  intermediari  e tutti gli altri operatori del 
settore  delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di 
assicurazione  di  qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo 
nei   confronti   dei   danneggiati,  comunicano  in  via  telematica 
all'anagrafe  tributaria,  anche  in  deroga a contrarie disposizioni 
legislative,  l'ammontare  delle somme liquidate, il codice fiscale o 
la  partita  IVA  del  beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni 
sono  state  valutate  ai  fini  della  quantificazione  della  somma 
liquidata.  La  presente disposizione si applica con riferimento alle 
somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006. (( I dati acquisiti ai 
sensi    del    presente   comma sono   utilizzati   prioritariamente 
nell'attivita'  di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti 
le  cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione 
della  somma  liquidata.  ))  Il contenuto, le modalita' ed i termini 
delle  trasmissioni  ((  mediante  posta  elettronica certificata, )) 
nonche'  le  specifiche  tecniche  del  formato,  sono  definite  con 
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.». 
  28.  L'appaltatore  risponde  in solido con il subappaltatore della 
effettuazione  e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di 
lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei 
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le 
malattie   professionali   dei   dipendenti   a   cui  e'  tenuto  il 
subappaltatore. 
  29.   La  responsabilita'  solidale  viene  meno  se  l'appaltatore 
verifica,  acquisendo  la relativa documentazione prima del pagamento 
del  corrispettivo,  che  gli adempimenti di cui al comma 28 connessi 
con  le  prestazioni  di  lavoro  dipendente  concernenti l'opera, la 
fornitura  o  il  servizio affidati sono stati correttamente eseguiti 
dal  subappaltatore.  L'appaltatore  puo' sospendere il pagamento del 
corrispettivo  fino  all'esibizione da parte del subappaltatore della 
predetta documentazione. 
  30.  Gli  importi  dovuti per la responsabilita' solidale di cui al 
comma 28   non  possono  eccedere  complessivamente  l'ammontare  del 
corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore. 
  31.  Gli  atti  che  devono  essere  notificati entro un termine di 
decadenza  al  subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine 
anche  al  responsabile  in  solido. La competenza degli uffici degli 
enti  impositori  e previdenziali e' comunque determinata in rapporto 
alla sede del subappaltatore. 
  32.  Il  committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto 
all'appaltatore  previa  esibizione  da  parte  di quest'ultimo della 
documentazione  attestante  che  gli  adempimenti  di cui al comma 28 
connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, 
la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti 
dall'appaltatore. 
  33.  L'inosservanza  delle  modalita'  di  pagamento previste al (( 
comma 32  )) e' punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 
euro  200.000  se  gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le 
prestazioni  di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o 
il   servizio   affidati   non   sono  stati  correttamente  eseguiti 
dall'appaltatore  e  dagli  eventuali  subappaltatori.  Ai fini della 
presente  sanzione  si  applicano  le  disposizioni  previste  per la 
violazione  commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che 
irroga  la presente sanzione e' comunque determinata in rapporto alla 
sede dell'appaltatore. 
((  34.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi da 28 a 33 si applicano, 
successivamente all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia 
e  delle  finanze,  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e della 
previdenza  sociale,  da  emanare  entro novanta giorni dalla data di 
entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto, 
che  stabilisca  la  documentazione  attestante  l'assolvimento degli 
adempimenti  di cui al comma 28, in relazione ai contratti di appalto 
e  subappalto  di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che 
stipulano  i predetti contratti nell'ambito di attivita' rilevanti ai 
fini   dell'imposta  sul  valore  aggiunto  di  cui  al  decreto  del 
Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione 
dei committenti non esercenti attivita' commerciale, e, in ogni caso, 
dai  soggetti  di  cui  agli  articoli 73  e 74 del testo unico delle 
imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917.  Resta fermo quanto previsto 
dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, 
n.  276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche 
per  la responsabilita' solidale per l'effettuazione ed il versamento 
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. )) 
  35.  L'Agenzia  delle  dogane,  nelle  attivita'  di  prevenzione e 
contrasto  delle  violazioni  tributarie  connesse alla dichiarazione 
fraudolenta   del  valore  in  dogana  e  degli  altri  elementi  che 
determinano  l'accertamento doganale ai sensi del decreto legislativo 
8 novembre  1990,  n. 374, ha facolta' di procedere, con le modalita' 
previste dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre  1972,  n.  633, all'acquisizione dei dati e dei documenti 
relativi  ai  costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro 
elemento  di costo che forma il valore dichiarato per l'importazione, 
l'esportazione,  l'introduzione  in  deposito  doganale  o  IVA ed il 
transito.  Per le finalita' di cui al presente comma, la richiesta di 
informazioni  e  di  documenti puo' essere rivolta dall'Agenzia delle 
dogane,  agli importatori, agli esportatori, alle societa' di servizi 
aeroportuali,  alle  compagnie  di  navigazione, alle societa' e alle 
persone  fisiche  esercenti le attivita' di movimentazione, deposito, 
trasporto  e  rappresentanza  in  dogana  delle  merci. La raccolta e 
l'elaborazione  dei dati per le finalita' di cui al presente comma e' 
considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53 
del  (( codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al 
))   decreto   legislativo   30 giugno  2003,  n.  196.  In  caso  di 
inottemperanza   agli   inviti  a  comparire  ed  alle  richieste  di 
informazioni di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane procede 
all'applicazione  della  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  un 
minimo  di 5.000 euro ad un massimo di 10.000 euro, oltre alle misure 
di  sospensione  e  revoca  delle  autorizzazioni  e  delle  facolta' 
concesse agli operatori inadempienti. 
((  35-bis.  Al  fine di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, 
le  societa' di calcio professionistiche sono obbligate a inviare per 
via  telematica  all'Agenzia  delle  entrate  copia  dei contratti di 
acquisizione    delle    prestazioni   professionali   degli   atleti 
professionisti, nonche' dei contratti riguardanti i compensi per tali 
prestazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' delegato ad 
acquisire  analoghe informazioni dalle Federazioni calcistiche estere 
per  le  operazioni effettuate da societa' sportive professionistiche 
residenti  in  Italia  anche  indirettamente  con  analoghe  societa' 
estere. 
  35-ter.   E'  prorogata  per  l'anno  2006,  nella  misura  e  alle 
condizioni  ivi  previste,  l'agevolazione  tributaria  in materia di 
recupero  del  patrimonio  edilizio  relativa alle prestazioni di cui 
all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 
488, fatturate dal 1° ottobre 2006. 
  35-quater.  All'articolo 1  della  legge  23 dicembre 2005, n. 266, 
dopo  il  comma 121-bis  e'  inserito  il  seguente: «121-ter. Per il 
periodo  dal  1° ottobre  2006 al 31 dicembre 2006 la quota di cui al 
comma 121  e'  pari  al  36  per  cento nei limiti di 48.000 euro per 
abitazione». )) 

 

                              Art. 36. 

                     Recupero di base imponibile 

  1.  Nella  Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente 
della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  concernente  i beni e 
servizi  soggetti  all'aliquota  del 10 per cento, e' (( soppressa la 
voce di cui al numero 123-bis. )) 
  2.  Ai  fini  dell'applicazione  del  decreto  del Presidente della 
Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  del  ((  testo  unico  delle 
disposizioni  concernenti l'imposta di registro, di cui al )) decreto 
del  Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del (( testo 
unico  delle imposte sui redditi, di cui al )) decreto del Presidente 
della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo 
30 dicembre  1992,  n. 504, un'area e' da considerare fabbricabile se 
utilizzabile  a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico 
generale  adottato  dal  comune,  indipendentemente dall'approvazione 
della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. 
  3.  All'articolo 47,  comma 4,  del  testo  unico delle imposte sui 
redditi,((  di  cui  al  ))  decreto  del Presidente della Repubblica 
22 dicembre  1986,  n.  917,  le  parole:  «gli  utili  relativi alla 
partecipazione  al  capitale  o  al  patrimonio,  ai  titoli  e  agli 
strumenti  finanziari  di  cui  all'articolo 44, comma 2, lettera a), 
corrisposti» sono sostituite dalle seguenti: «gli utili provenienti». 
  4.  Le  disposizioni del (( comma 3 )) si applicano a decorrere dal 
periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del 
presente decreto. 
((  4-bis.  All'articolo 89,  comma 3,  del testo unico delle imposte 
sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 
22 dicembre  1986,  n.  917,  e  successive modificazioni, le parole: 
«utili  relativi  alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai 
titoli  e  agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, 
lettera a),  corrisposti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «utili 
provenienti». )) 
  5.  All'articolo 102,  comma 3,  del  testo unico delle imposte sui 
redditi,  ((  di  cui  al  )) decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre  1986,  n.  917, le parole: «La misura stessa puo' essere 
elevata  fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio 
in  cui  i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due 
successivi;»  sono  sostituite dalle seguenti: «Fatta eccezione per i 
beni  di  cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa 
puo'  essere  elevata  fino  a  due volte per ammortamento anticipato 
nell'esercizio  in  cui  i  beni  sono  entrati in funzione e nei due 
successivi;». 
  6.  Le  disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal 
periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del 
presente  decreto  anche per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, 
lettera b),  del  citato  testo  unico  ((  di  cui  al  decreto  del 
Presidente  della Repubblica n. 917 del 1986, )) acquistati nel corso 
di precedenti periodi di imposta. 
((  6-bis.  Nell'articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte 
sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 
22 dicembre  1986,  n.  917,  dopo  il  primo  periodo e' inserito il 
seguente:  «Per  i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), 
la  deducibilita'  dei  canoni  di locazione finanziaria e' ammessa a 
condizione  che  la durata del contratto non sia inferiore al periodo 
di  ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del 
comma 2». 
  6-ter.  La  disposizione del comma 6-bis si applica con riferimento 
ai  canoni  relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati a 
decorrere  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto. )) 
  7.  Ai  fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il 
costo  dei  fabbricati  strumentali  deve essere assunto al netto del 
costo  delle  aree  occupate  dalla  costruzione  e  di quelle che ne 
costituiscono   pertinenza.  ((  Il  costo  delle  predette  aree  e' 
quantificato  in misura pari al valore risultante da apposita perizia 
di  stima,  redatta  da  soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, 
degli  architetti,  dei  geometri  e  dei  periti industriali edili e 
comunque   non  inferiore  al  20  per  cento  e,  per  i  fabbricati 
industriali, al 30 per cento del costo complessivo. )) 
  8. Le disposizioni del comma 7 si applicano a decorrere dal periodo 
d'imposta  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore del presente 
decreto  anche  per  le  quote di ammortamento relative ai fabbricati 
costruiti o acquistati nel corso di periodi di imposta precedenti. 
  9.  All'articolo 115,  comma 3,  del  testo unico delle imposte sui 
redditi,  ((  di  cui  al  )) decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre  1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
«Le  perdite  fiscali  dei  soci  relative  agli  esercizi  anteriori 
all'inizio  della  tassazione  per  trasparenza  non  possono  essere 
utilizzate   per   compensare   i  redditi  imputati  dalle  societa' 
partecipate.». 
  10.  All'articolo 116, comma 2, del (( citato testo unico di cui al 
decreto  n.  917  del  1986,  ))  dopo le parole: «del terzo» sono (( 
inserite )) le seguenti: «e del quarto». 
  11.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 9  e 10 hanno effetto dal 
periodo  d'imposta  dei  soci in corso alla data di entrata in vigore 
del  presente  decreto  e  con  riferimento ai redditi delle societa' 
partecipate  relativi  a  periodi  di  imposta chiusi a partire dalla 
predetta data. 
  12.  All'articolo 84  del testo unico delle imposte sui redditi, (( 
di  cui  al  ))  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1)  dopo  le  parole  «primi  tre  periodi  d'imposta»  sono (( 
inserite )) le seguenti «dalla data di costituzione»; 
      2) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «a condizione che 
si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva»; 
    b) al comma 3, la lettera a) e' abrogata. 
  13. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta prive dei 
requisiti  di cui all'articolo 84, comma 2, del (( citato testo unico 
di cui al decreto n. 917 del 1986, )) come modificato dal comma 12 (( 
del  presente  articolo, )) formatesi in esercizi precedenti a quello 
in  corso  alla  data di entrata in vigore del presente decreto e non 
ancora  utilizzate  alla  medesima  data, possono essere computate in 
diminuzione  del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello di 
formazione,  con  le  modalita'  previste  al  comma 1  del  medesimo 
articolo 84, ma non oltre l'ottavo. 
  14.  Le  disposizioni della lettera b) del comma 12 si applicano ai 
soggetti  le  cui  partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
((  15. L'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 
e'  abrogato,  ad  eccezione  che  per i trasferimenti di immobili in 
piani   urbanistici  particolareggiati,  diretti  all'attuazione  dei 
programmi  prevalentemente  di  edilizia  residenziale  convenzionata 
pubblica,   comunque   denominati,   realizzati  in  accordo  con  le 
amministrazioni  comunali per la definizione dei prezzi di cessione e 
dei  canoni  di  locazione.  Il periodo precedente ha effetto per gli 
atti  pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. )) 
  16.  All'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, (( 
di  cui  al  ))  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il secondo periodo del comma 1 e' soppresso; 
    b) al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: «Le plusvalenze di 
cui  all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, 
concorrono  a  formare  il  reddito imponibile nella misura indicata, 
rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo 59». 
  17.  Le  disposizioni  del  comma 16  si  applicano a decorrere dal 
periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del 
presente decreto. 
  18.  All'articolo 101,  comma 1,  del testo unico delle imposte sui 
redditi,  ((  di  cui  al  )) decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre  1986,  n.  917,  le  parole: «lettere a), b) e c),» sono 
sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b),». 
  19.  Le  disposizioni  del  comma 18  si  applicano a decorrere dal 
periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del 
presente decreto. 
  20. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi (( di 
cui  al  )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917, il comma 3 e' (( abrogato. )) 
  21. Le disposizioni del (( comma 20 )) si applicano a decorrere dal 
periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del 
presente decreto. 
  22.  Nel  testo  unico  delle  imposte sui redditi, (( di cui al )) 
decreto  del  Presidente  della Repubblica (( 22 dicembre )) 1986, n. 
917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3,  il  comma 1  e'  sostituito dal seguente: «1. 
L'imposta  si  applica  sul reddito complessivo del soggetto, formato 
per  i  residenti  da  tutti i redditi posseduti al netto degli oneri 
deducibili   indicati   nell'articolo 10,   nonche'  delle  deduzioni 
effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e per i non 
residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato»; 
    b) nell'articolo 24, comma 3, e' soppresso l'ultimo periodo. 
  23.  Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, (( 
di  cui  al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 (( dicembre 
))  1986, n. 917, il comma 4-bis e' (( abrogato. La disciplina di cui 
al  predetto  comma 4-bis continua ad applicarsi con riferimento alle 
somme  corrisposte  in  relazione  a rapporti di lavoro cessati prima 
della  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, nonche' con 
riferimento  alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro 
cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori 
alla data di entrata in vigore del presente decreto. )) 
  24.  All'articolo 25, (( primo comma, )) primo periodo, del decreto 
del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le 
parole:  «o nell'interesse di terzi» sono (( inserite )) le seguenti: 
«o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere». 
((  25.  All'articolo 51,  comma 2-bis  del testo unico delle imposte 
sui  redditi  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 
22 dicembre  1986,  n.  917,  sono  aggiunti  i seguenti periodi: «La 
disposizione  di  cui  alla  lettera  g-bis)  del  comma 2  si  rende 
applicabile  a  condizione  che  le azioni offerte non siano comunque 
cedute  ne'  costituite  in garanzia prima che siano trascorsi cinque 
anni  dalla  data  dell'assegnazione  e  che  il  valore delle azioni 
assegnate  non  sia  superiore complessivamente nel periodo d'imposta 
alla  retribuzione  lorda  annua  del  dipendente relativa al periodo 
d'imposta  precedente.  Qualora  le  azioni  siano  cedute  o date in 
garanzia  prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a 
formare il reddito al momento dell'assegnazione concorre a formare il 
reddito  ed e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui 
avviene  la  cessione  ovvero  la  costituzione della garanzia. Se il 
valore  delle  azioni  assegnate  e' superiore al predetto limite, la 
differenza  tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e 
l'ammontare   corrisposto   dal  dipendente  concorre  a  formare  il 
reddito.». 
  25-bis.  Il reddito derivante dall'applicazione del comma 25 rileva 
anche   ai   fini   contributivi   con   esclusivo  riferimento  alle 
assegnazioni   effettuate   in  virtu'  di  piani  di  incentivazione 
deliberati  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del 
presente  decreto  e  con  esclusivo riferimento, ai fini del calcolo 
delle  prestazioni,  alle anzianita' maturate in data successiva alla 
data di entrata in vigore del presente decreto. )) 
  26.  La  disposizione  di cui al comma 25 si applica alle azioni la 
cui  assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla data 
di entrata in vigore del presente decreto. 
  27.  L'articolo  8 del testo unico delle imposte sui redditi, (( di 
cui  al  )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917, e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  8.  (Determinazione  del  reddito  complessivo).  -  1. Il 
reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria 
che  concorrono  a  formarlo.  Non  concorrono  a  formare il reddito 
complessivo  dei  percipienti  i compensi non ammessi in deduzione ai 
sensi dell'articolo 60. 
  2.  Le  perdite delle societa' in nome collettivo ed in accomandita 
semplice   di  cui  all'articolo 5,  nonche'  quelle  delle  societa' 
semplici  e  delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti 
dall'esercizio  di  arti e professioni, si imputano a ciascun socio o 
associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite 
della  societa'  in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del 
capitale  sociale  la  presente  disposizione  si  applica  nei  soli 
confronti dei soci accomandatari. 
  3.  Le  perdite  derivanti  dall'esercizio di imprese commerciali e 
quelle  derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo 
e  in accomandita semplice nonche' quelle derivanti dall'esercizio di 
arti  e  professioni, anche esercitate attraverso societa' semplici e 
associazioni di cui all'articolo 5, sono computate in diminuzione dai 
relativi   redditi  conseguiti  nei  periodi  di  imposta  e  per  la 
differenza  nei  successivi,  ma  non  oltre  il quinto, per l'intero 
importo  che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni del 
comma 2  dell'articolo 84  e,  limitatamente  alle  societa'  in nome 
collettivo  ed  in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del 
citato articolo 84». 
  28.  Le  disposizioni  del  comma 27 si applicano ai redditi e alle 
perdite  realizzati  dal  periodo  di  imposta  in corso alla data di 
entrata in vigore del presente decreto. 
  29.  Nel  testo  unico  delle  imposte sui redditi, (( di cui al )) 
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nell'articolo 54: 
      1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis.  Concorrono  a formare il reddito le plusvalenze e le 
minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti 
d'arte, di antiquariato o da collezione, se: 
          a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; 
          b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma 
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; 
          c) i   beni   vengono  destinati  al  consumo  personale  o 
familiare  dell'esercente  l'arte  o  la  professione  o  a finalita' 
estranee all'arte o professione. 
  1-ter.  Si  considerano  plusvalenza  o minusvalenza la differenza, 
positiva  o negativa, tra il corrispettivo o l'indennita' percepiti e 
il  costo  non  ammortizzato  ovvero, in assenza di corrispettivo, la 
differenza   tra   il   valore  normale  del  bene  e  il  costo  non 
ammortizzato. 
  1-quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti 
a  seguito  di  cessione  della  clientela  o di elementi immateriali 
comunque riferibili all'attivita' artistica o professionale»; 
      2)  nel  comma 5,  dopo  il primo periodo, e' (( inserito )) il 
seguente:   «Le  predette  spese  sono  integralmente  deducibili  se 
sostenute  dal  committente  per conto del professionista e da questi 
addebitate nella fattura»; 
        b) nell'articolo 17,  comma 1,  dopo  la lettera g-bis) e' (( 
inserita )) la seguente: 
  «g-ter)  corrispettivi  di  cui all'articolo 54, comma 1-quater, se 
percepiti in unica soluzione;». 
  30. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le 
disposizioni  di  cui  al  comma 10 dell'articolo 165 del testo unico 
delle  imposte  sui  redditi  ((  di cui al )) decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite 
anche  ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis 
dell'articolo 51 del medesimo testo unico. 
  31. L'articolo 188 del testo unico delle imposte sui redditi, (( di 
cui  al  )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917, e' abrogato. 
  32.  Nei  periodi  di  imposta  in  cui  i termini di versamento di 
contributi  deducibili  dal  reddito  o che non concorrono a formarlo 
sono  sospesi  in  conseguenza di calamita' pubbliche, resta ferma la 
deducibilita'  degli  stessi,  se  prevista da disposizioni di legge; 
detti contributi non sono ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito 
nel  periodo di imposta in cui sono versati. In via transitoria detti 
contributi  sono dedotti o esclusi dal reddito nei periodi di imposta 
in cui sono versati solo se la deduzione o esclusione dal reddito non 
e' stata gia' effettuata nei periodi di imposta, antecedenti a quello 
di entrata in vigore della presente norma, in cui il versamento degli 
stessi e' stato sospeso in conseguenza di calamita' pubbliche. 
  33.  Sono abrogati: l'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 
1997,  n.  449;  l'articolo 11  della  legge 18 febbraio 1999, n. 28; 
l'articolo 28  della  legge  13 maggio  1999,  n.  133; l'articolo 3, 
comma 2-bis,  del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46. 
  34.  In  deroga  all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 
nella  determinazione  dell'acconto  dovuto  ((  dai  soggetti di cui 
all'articolo 73  del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 
successive  modificazioni,  ai  fini  dell'imposta  sul reddito delle 
societa'  e  dell'imposta regionale sulle attivita' produttive )) per 
il  periodo  di  imposta  in corso alla data di entrata in vigore del 
presente  decreto,  si  assume, quale imposta del periodo precedente, 
quella  che  si  sarebbe  determinata  applicando le disposizioni del 
presente  decreto;  eventuali  conguagli  sono  versati  insieme alla 
seconda ovvero unica rata dell'acconto. 
((  34-bis.  In  deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 
212,  la  disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 
24 dicembre  1993,  n.  537,  si  interpreta nel senso che i proventi 
illeciti   ivi  indicati,  qualora  non  siano  classificabili  nelle 
categorie  di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico 
delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, sono comunque considerati come 
redditi diversi. )) 

 

                            Art. 36-bis. 
Misure  urgenti  per il contrasto del lavoro nero e per la promozione 
                della sicurezza nei luoghi di lavoro 

((  1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei 
lavoratori  nel settore dell'edilizia, nonche' al fine di contrastare 
il   fenomeno   del  lavoro  sommerso  ed  irregolare  ed  in  attesa 
dell'adozione  di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei 
lavoratori,  ferme  restando  le  attribuzioni  del  coordinatore per 
l'esecuzione  dei  lavori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), 
del   decreto  legislativo  14 agosto  1996,  n.  494,  e  successive 
modificazioni,  nonche' le competenze in tema di vigilanza attribuite 
dalla  legislazione  vigente  in  materia  di  salute e sicurezza, il 
personale  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza 
sociale,   anche   su   segnalazione  dell'Istituto  nazionale  della 
previdenza    sociale    (INPS)   e   dell'Istituto   nazionale   per 
l'assicurazione   contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  puo' 
adottare  il  provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei 
cantieri   edili   qualora   riscontri  l'impiego  di  personale  non 
risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in 
misura  pari  o  superiore  al 20 per cento del totale dei lavoratori 
regolarmente  occupati  nel  cantiere  ovvero  in  caso  di reiterate 
violazioni  della  disciplina  in materia di superamento dei tempi di 
lavoro,  di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 
7  e  9  del  decreto  legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive 
modificazioni.  I  competenti uffici del Ministero del lavoro e della 
previdenza  sociale informano tempestivamente i competenti uffici del 
Ministero  delle  infrastrutture  dell'adozione  del provvedimento di 
sospensione  al  fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un 
provvedimento  interdittivo  alla  contrattazione  con  le  pubbliche 
amministrazioni  ed  alla  partecipazione  a gare pubbliche di durata 
pari  alla  citata  sospensione  nonche'  per  un eventuale ulteriore 
periodo   di  tempo  non  inferiore  al  doppio  della  durata  della 
sospensione,  e  comunque non superiore a due anni. A tal fine, entro 
tre  mesi  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del   presente  decreto,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  il 
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale predispongono le 
attivita'   necessarie  per  l'integrazione  dei  rispettivi  archivi 
informativi  e  per  il coordinamento delle attivita' di vigilanza ed 
ispettive  in  materia  di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel 
settore dell'edilizia. 
  2.  E'  condizione  per  la  revoca  del provvedimento da parte del 
personale  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza 
sociale di cui al comma 1: 
    a) la   regolarizzazione  dei  lavoratori  non  risultanti  dalle 
scritture o da altra documentazione obbligatoria; 
    b) l'accertamento  del  ripristino  delle  regolari condizioni di 
lavoro  nelle  ipotesi  di  reiterate  violazioni  alla disciplina in 
materia  di  superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e 
settimanale,  di  cui  al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e 
successive  modificazioni.  E'  comunque  fatta  salva l'applicazione 
delle sanzioni penali e amministrative vigenti. 
  3.  Nell'ambito  dei  cantieri  edili  i  datori  di lavoro debbono 
munire,  a  decorrere  dal  1° ottobre 2006, il personale occupato di 
apposita   tessera   di   riconoscimento   corredata  di  fotografia, 
contenente  le  generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore 
di  lavoro.  I  lavoratori  sono  tenuti  ad esporre detta tessera di 
riconoscimento.  Tale  obbligo  grava  anche  in  capo  ai lavoratori 
autonomi   che  esercitano  direttamente  la  propria  attivita'  nei 
cantieri,  i  quali  sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei 
casi  in  cui  siano  presenti  contemporaneamente  nel cantiere piu' 
datori  di  lavoro  o  lavoratori  autonomi, dell'obbligo risponde in 
solido il committente dell'opera. 
  4.  I  datori  di  lavoro  con  meno  di  dieci  dipendenti possono 
assolvere  all'obbligo  di  cui  al  comma 3 mediante annotazione, su 
apposito  registro  di  cantiere vidimato dalla Direzione provinciale 
del  lavoro  territorialmente  competente  da  tenersi  sul  luogo di 
lavoro,  degli  estremi  del  personale  giornalmente  impiegato  nei 
lavori.  Ai  fini  del  presente  comma,  nel  computo  delle  unita' 
lavorative   si  tiene  conto  di  tutti  i  lavoratori  impiegati  a 
prescindere  dalla  tipologia  dei rapporti di lavoro instaurati, ivi 
compresi  quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di 
cui al comma 3. 
  5.  La  violazione  delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta 
l'applicazione,   in   capo  al  datore  di  lavoro,  della  sanzione 
amministrativa  da  euro  100  ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il 
lavoratore  munito  della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 
che  non provvede ad esporla e' punito con la sanzione amministrativa 
da  euro  50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non e' 
ammessa  la  procedura  di diffida di cui all'articolo 13 del decreto 
legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 
  6.   L'articolo   86,   comma 10-bis,   del   decreto   legislativo 
10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: 
  «10-bis.  Nei  casi  di  instaurazione  di  rapporti  di lavoro nel 
settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione 
di  cui  all'articolo 9-bis,  comma 2,  del  decreto-legge 1° ottobre 
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 
1996,  n.  608,  e  successive modificazioni, il giorno antecedente a 
quello    di    instaurazione   dei   relativi   rapporti,   mediante 
documentazione avente data certa». 
  7.  All'articolo 3  del  decreto-legge  22 febbraio  2002,  n.  12, 
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 23 aprile 2002, n. 73, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3.  Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia' previste 
dalla  normativa  in  vigore,  l'impiego di lavoratori non risultanti 
dalle  scritture  o  da altra documentazione obbligatoria e' altresi' 
punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per 
ciascun  lavoratore,  maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di 
lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso 
versamento  dei  contributi  e premi riferiti a ciascun lavoratore di 
cui  al  periodo  precedente  non puo' essere inferiore a euro 3.000, 
indipendentemente   dalla   durata   della   prestazione   lavorativa 
accertata.»; 
      b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5.  Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al 
comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente 
competente.  Nei confronti della sanzione non e' ammessa la procedura 
di  diffida  di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 
2004, n. 124». 
  8.   Le  agevolazioni  di  cui  all'articolo 29  del  decreto-legge 
23 giugno  1995,  n.  244, convertito, con modificazioni, dalla legge 
8 agosto  1995,  n.  341,  trovano  applicazione  esclusivamente  nei 
confronti  dei  datori  di  lavoro  del settore edile in possesso dei 
requisiti   per  il  rilascio  della  certificazione  di  regolarita' 
contributiva   anche   da   parte  delle  Casse  edili.  Le  predette 
agevolazioni  non  trovano  applicazione  nei confronti dei datori di 
lavoro  che  abbiano  riportato  condanne passate in giudicato per la 
violazione  della  normativa  in  materia  di  sicurezza e salute nei 
luoghi  di  lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della 
sentenza. 
  9.  Al  comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, 
n.  266,  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: «Le predette 
disposizioni  non  si  applicano, inoltre, al personale ispettivo del 
lavoro   del   Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale, 
dell'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale   (INPS)   e 
dell'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro (INAIL)». 
  10.  All'articolo 10,  comma 1,  del  decreto legislativo 23 aprile 
2004,  n.  124,  dopo  le parole: «Centro nazionale per l'informatica 
nella  pubblica amministrazione» sono inserite le seguenti: «, previa 
intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,». 
  11.  Il  termine  di  prescrizione  di cui all'articolo 3, comma 9, 
lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di 
contribuzione  per  l'anno  1996, di pertinenza della gestione di cui 
all'articolo 2,  comma 26,  della  predetta legge n. 335 del 1995, e' 
prorogato fino al 31 dicembre 2007. 
  12.  Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, 
comma 7,  del  decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con 
modificazioni,  dalla  legge  19 luglio  1993,  n.  236,  le  risorse 
destinate  alla  finalita'  di  cui  all'articolo 1, comma 410, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro a 
456  milioni  di  euro  e  sono  corrispondentemente  aumentate da 63 
milioni  di  euro  a  87  milioni  di  euro le risorse destinate alla 
finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 
2004,  n.  249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 
2004, n. 291, e successive modificazioni. )) 

 

                              Art. 37. 

Disposizioni  in tema di accertamento, semplificazione e altre misure 
                      di carattere finanziario 

  1.  All'articolo 23,  comma 1,  del  decreto  del  Presidente della 
Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600, dopo le parole: «le persone 
fisiche   che  esercitano  arti  o  professioni,»  sono  inserite  le 
seguenti: «il curatore fallimentare, il commissario liquidatore». 
  2.  Con  effetto  dal  periodo d'imposta per il quale il termine di 
presentazione  della dichiarazione scade successivamente alla data di 
entrata  in  vigore del presente decreto, all'articolo 10 della legge 
8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 2 e 3 sono abrogati; 
    b) nel  comma 3-bis  le  parole  «ai commi 2 e 3» sono sostituite 
dalle seguenti: «al comma 1»; 
    c) al  comma 4  le  parole  «dei  commi 1, 2 e 3» sono sostituite 
dalle seguenti: «del comma 1». 
  3. Relativamente al primo periodo d'imposta per il quale il termine 
di  presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data 
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  l'adeguamento  alle 
risultanze  degli  studi  di settore, (( ai sensi dell'articolo 2 del 
regolamento  di  cui  ))  al  decreto del Presidente della Repubblica 
31 maggio  1999,  n.  195,  puo'  essere effettuato entro il predetto 
termine, alle condizioni e con le modalita' ivi previste. 
  4.  All'articolo 7  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al  sesto comma, dopo le parole: «1.500 euro» sono aggiunte le 
seguenti: «; l'esistenza dei rapporti, nonche' la natura degli stessi 
sono  ((  comunicate  ))  all'anagrafe  tributaria,  ed archiviate in 
apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari, 
compreso il codice fiscale»; 
    b) all'undicesimo  comma,  terzo  periodo,  dopo  le  parole: «Le 
rilevazioni  e le evidenziazioni» sono (( inserite )) le seguenti: «, 
nonche'  le  comunicazioni»  ed  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente 
periodo:  «Le  informazioni comunicate sono altresi' utilizzabili per 
le attivita' connesse alla riscossione mediante ruolo, (( nonche' dai 
soggetti  di  cui  all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), 
del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro del tesoro, del 
bilancio  e  della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai 
fini  dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e 
all'acquisizione  della  prova e delle fonti di prova nel corso di un 
procedimento  penale,  sia in fase di indagini preliminari, sia nelle 
fasi  processuali  successive, ovvero degli accertamenti di carattere 
patrimoniale  per  le finalita' di prevenzione previste da specifiche 
disposizioni   di   legge   e  per  l'applicazione  delle  misure  di 
prevenzione». )) 
  5.  Con  provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da 
emanare  ai  sensi dell'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del 
Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono definite 
le   specifiche   tecniche,   le   modalita'  ed  i  termini  per  la 
comunicazione delle informazioni di cui al (( comma 4, )) relative ai 
rapporti  posti  in  essere  a  decorrere  dal (( 1° gennaio 2005, )) 
ancorche'   cessati,  nonche'  per  l'aggiornamento  periodico  delle 
medesime informazioni. 
  6.  All'articolo 10  del  decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n. 
471, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1: 
      1. dopo  le  parole:  «Se viene omessa la trasmissione» (( sono 
inserite le seguenti: )) (dei dati, delle notizie e); 
      2. le parole: «alle banche» sono sostituite dalle seguenti: «ai 
sensi  dell'articolo 32,  primo  comma,  numero  7,  del  decreto del 
Presidente   della   Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600,  e  (( 
dell'articolo  ))  51,  secondo  comma,  numero  7,  del  decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»; 
    b) dopo il comma 1 e' (( inserito )) il seguente: 
  «1-bis.  La  sanzione  prevista  al  comma 1 si applica nel caso di 
violazione  degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7, 
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 605.». 
  7.  All'articolo 8,  primo  comma, del decreto del Presidente della 
Repubblica  29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole «individuazione 
del soggetto» e' (( inserita )) la seguente: «ovvero». 
  8.  In  attesa dell'introduzione della normativa sulla fatturazione 
informatica,  all'articolo 8-bis  del  ((  regolamento  di  cui al )) 
decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis.   Entro   sessanta  giorni  dal  termine  previsto  per  la 
presentazione  della  comunicazione  di  cui  ai precedenti commi, il 
contribuente  presenta  l'elenco  dei soggetti nei cui confronti sono 
state  emesse  fatture  nell'anno  cui  si riferisce la comunicazione 
nonche',  in  relazione  al  medesimo  periodo, l'elenco dei soggetti 
titolari  di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai 
fini  dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun 
soggetto  sono  indicati  il  codice  fiscale e l'importo complessivo 
delle   operazioni  effettuate,  al  netto  delle  relative  note  di 
variazione,  con  la  evidenziazione  dell'imponibile,  dell'imposta, 
nonche'  dell'importo  delle  operazioni  non  imponibili e di quelle 
esenti.  Con  provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, 
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale: 
      a) sono  individuati gli elementi informativi da indicare negli 
elenchi  previsti  dal  presente  comma,  nonche' le modalita' per la 
presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi; 
      b) il  termine  di cui al primo periodo del presente comma puo' 
essere  differito  per  esigenze  di  natura  esclusivamente tecnica, 
ovvero  relativamente  a particolari tipologie di contribuenti, anche 
in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere»; 
    b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
    «6.  Per  l'omissione  della  comunicazione ovvero degli elenchi, 
nonche' per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, 
si  applicano  le  disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto 
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471». 
  9. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore 
del  presente  decreto  l'elenco  dei soggetti nei cui confronti sono 
state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA. 
  10.  Al  ((  regolamento  di cui al )) decreto del Presidente della 
Repubblica  22 luglio  1998,  n.  322,  sono  apportate  le  seguenti 
modificazioni: 
    a) all'articolo   1,  comma 1,  primo  periodo,  le  parole:  «15 
febbraio»  sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio»; inoltre, dopo 
le  parole  «non  coincidente  con  l'anno  solare,» sono inserite le 
seguenti:   «relativamente   ai   soggetti   di  cui  all'articolo 2, 
comma 2,»; 
    b) all'articolo 2: 
      1. al  comma 1  le  parole:  «tra  il 1° maggio ed il 31 luglio 
ovvero  in  via telematica entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle 
seguenti:  «tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica 
entro il 31 luglio»; 
    2. al comma 2 le parole: «di cui all'articolo 3:» sono sostituite 
dalle  seguenti:  «di  cui  all'articolo 3  in  via telematica, entro 
l'ultimo  giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del 
periodo d'imposta»; inoltre sono abrogate le lettere a) e b); 
    c) all'articolo 3: 
      1. al comma 1 il terzo periodo e' soppresso; 
      2.  al  comma  2, primo periodo, sono soppresse le parole: «con 
esclusione  delle  persone  fisiche che hanno realizzato nel medesimo 
periodo un volume (( di affari )) inferiore o uguale ad euro 10.000»; 
in  fine al medesimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e dei 
parametri»; 
      3. al   comma 7   le   parole:  «entro  cinque  mesi»,  ovunque 
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro mesi»; 
    d) all'articolo 4: 
      1. al  comma 3-bis  le  parole:  «entro  il  30 settembre» sono 
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»; 
      2. al  comma 4-bis  le  parole:  «entro  il  31  ottobre»  sono 
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»; 
      3. al  comma 6-quater  le  parole:  «entro  il  15  marzo» sono 
sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio»; 
    e) all'articolo 5: 
      1. al  comma 1  le  parole: «, per il tramite di una banca o un 
ufficio  postale,  ovvero  entro  l'ultimo  giorno  del  decimo  mese 
successivo», ovunque ricorrano, sono soppresse; 
      2. al  comma 4  le  parole:  «del decimo» sono sostituite dalle 
seguenti: «del settimo»; 
    f) all'articolo 5-bis  «per  il tramite di una banca o un ufficio 
postale,  ovvero  entro  l'ultimo  giorno  del decimo mese », ovunque 
ricorrano, sono soppresse; 
    g) all'articolo 8,  comma 1,  le  parole:  «ovvero,  in  caso  di 
presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno» 
sono sostituite dalle seguenti: «, in via telematica». 
  11.  All'articolo 17,  comma 1,  del  ((  regolamento  di cui al )) 
decreto  del  Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, il 
numero «20», ovunque ricorra, e' sostituito dal seguente: «16». 
  12.  Al  ((  regolamento  di  cui  al )) decreto del Ministro delle 
finanze   31 maggio   1999,   n.  164,  sono  apportate  le  seguenti 
modificazioni: 
    a) all'articolo 13,  comma 1,  lettera b)  le parole: «15 giugno» 
sono sostituite dalle seguenti: «mese di maggio»; 
    b) all'articolo 16,  comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20 
ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio»; 
    c) all'articolo 17,  comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20 
ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio». 
  13.  All'articolo 10,  comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 
1992,  n. 504, le parole: «30 giugno», (( ovunque ricorrano, )) e «20 
dicembre»  sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle  seguenti:  «16 
giugno» e «16 dicembre». 
  14.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi da  10 a 13 decorrono dal 
1° maggio 2007. 
  15.  Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
633, dopo l'articolo 32 e' inserito il seguente: 
  «Art.   32-bis.   (Contribuenti   minimi  in  franchigia).  -  1. I 
contribuenti   persone   fisiche   esercenti  attivita'  commerciali, 
agricole  e  professionali  che,  nell'anno  solare precedente, hanno 
realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare 
un  volume  di  affari  non  superiore  a  7.000  euro,  e  non hanno 
effettuato  o  prevedono di non effettuare cessioni all'esportazione, 
sono  esonerati  dal  versamento  dell'imposta  e  da tutti gli altri 
obblighi  previsti  dal presente decreto, ad eccezione degli obblighi 
di  numerazione  e di conservazione delle fatture di acquisto e delle 
bollette  doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei 
corrispettivi. 
  2.  I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l'imposta a 
titolo  di  rivalsa  e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta 
assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni. 
  3.  Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che 
si  avvalgono  di  regimi speciali di determinazione dell'imposta e i 
soggetti non residenti. 
  4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo non  si  applicano ai 
soggetti  che  in  via  esclusiva o prevalente effettuano cessioni di 
fabbricati  o  porzioni  di fabbricato, di terreni edificabili di cui 
all'articolo 10,  n.  8),  ((  del  presente decreto )) e di mezzi di 
trasporto  nuovi  di  cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 
30 agosto  1993,  n.  331, convertito, (( con modificazioni, )) dalla 
legge 29 ottobre 1993, n. 427. 
  5.  A  seguito  della  prima  comunicazione  dei dati, prevista dal 
decreto  direttoriale  di  cui  al comma 15, l'ufficio attribuisce un 
numero speciale di partita IVA. 
  6.  I soggetti che, nell'intraprendere l'esercizio di imprese, arti 
o  professioni,  ritengono di versare nelle condizioni del comma 1 ne 
fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione di 
inizio attivita' di cui all'articolo 35. 
  7.  I  soggetti  che  rientrano  nel  regime  di  cui  al  presente 
articolo possono  optare  per  l'applicazione  dell'imposta  nei modi 
ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, e' comunicata con 
la  prima  dichiarazione  annuale  da presentare successivamente alla 
scelta  operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime 
normale,  l'opzione  resta valida per ciascun anno successivo, fino a 
quando  permane  la  concreta  applicazione  della scelta operata. La 
revoca  e'  comunicata  con  le  stesse  modalita' dell'opzione ed ha 
effetto dall'anno in corso. 
  8.  L'applicazione  del  regime di franchigia comporta la rettifica 
della  detrazione ai sensi dell'articolo 19-bis2. La stessa rettifica 
si  applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime 
ordinario  dell'imposta.  In relazione al mutato regime fiscale delle 
stesse,   l'imposta   dovuta  per  effetto  della  rettifica  di  cui 
all'articolo 19-bis2  e' versata in tre rate annuali da corrispondere 
entro  il  termine  previsto  per il versamento del saldo a decorrere 
dall'anno  nel  quale  e'  intervenuta  la modifica. La prima rata e' 
versata  entro  il  27 dicembre  2006.  Il debito puo' essere estinto 
anche  mediante  compensazione  ai sensi dell'articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l'utilizzo di eventuali 
crediti   risultanti   dalle   liquidazioni  periodiche.  Il  mancato 
versamento    di    ogni   singola   rata   comporta   l'applicazione 
dell'articolo 13  del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e 
costituisce titolo per la riscossione coattiva. 
  9.  Nell'ultima dichiarazione annuale in cui l'imposta e' applicata 
nei  modi  ordinari si tiene conto anche dell'imposta dovuta relativa 
alle  operazioni  indicate  nell'ultimo  comma dell'articolo 6 per le 
quali non si e' ancora verificata l'esigibilita'. 
  10.    Ferme    restando    le   ipotesi   di   rimborso   previste 
dall'articolo 30,   l'eccedenza   detraibile   emergente  dall'ultima 
dichiarazione  annuale  IVA presentata dai soggetti di cui al comma 1 
e'  utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 
  11.  I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari 
e   per   le   altre  operazioni  per  le  quali  risultano  debitori 
dell'imposta,  integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e 
della  relativa  imposta,  che  versano  entro  il giorno 16 del mese 
successivo a quello di effettuazione delle operazioni. 
  12.  I  soggetti  ai  quali  si applica il regime fiscale di cui al 
presente   articolo trasmettono   telematicamente  all'Agenzia  delle 
entrate l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate. 
  13.  I contribuenti in regime di franchigia possono farsi assistere 
negli  adempimenti  tributari  dall'ufficio locale dell'Agenzia delle 
entrate  competente  in  ragione  del  domicilio fiscale. In tal caso 
devono  munirsi  di  una  apparecchiatura  informatica,  corredata di 
accessori  idonei,  da  utilizzare  per la connessione con il sistema 
informativo dell'Agenzia delle entrate. 
  14.  Il regime di cui al presente articolo cessa di avere efficacia 
ed  il contribuente e' assoggettato alla disciplina di determinazione 
dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari: 
      a) a  decorrere  dall'anno  solare  successivo  a quello in cui 
risulta superato uno dei limiti di cui al comma 1; 
      b) a  decorrere  dallo  stesso  anno  solare  in  cui il volume 
d'affari  dichiarato  dal  contribuente  o  rettificato  dall'ufficio 
supera il limite di cui al comma 1 del cinquanta per cento del limite 
stesso;  in tal caso sara' dovuta l'imposta relativa ai corrispettivi 
delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, salvo 
il  diritto  alla  detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al 
medesimo periodo. 
  15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono 
stabilite  le modalita' da osservare in occasione dell'opzione per il 
regime  ordinario,  i  termini  e  le procedure di applicazione delle 
disposizioni del presente articolo». 
  16. All'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, 
n.  331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, 
n.  427,  dopo  le  parole  «Stato membro», sono aggiunte le seguenti 
«nonche' le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano il 
regime  di  franchigia  di  cui  all'articolo 32-bis  del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633». 
  17.  Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano a partire 
dal  periodo  di  imposta  successivo  a quello in corso alla data di 
entrata in vigore del presente decreto. 
  18.  All'articolo 35  del  decreto  del Presidente della Repubblica 
26 ottobre  1972,  n. 633, dopo il comma 15 sono aggiunti, in fine, i 
seguenti commi: 
  «15-bis.  L'attribuzione  del numero di partita IVA (( determina la 
))  esecuzione  di  riscontri  automatizzati per la individuazione di 
elementi  di  rischio  connessi  al  rilascio dello stesso (( nonche' 
l'eventuale  ))  effettuazione  di  accessi  nel  luogo  di esercizio 
dell'attivita', avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto. 
  15-ter.  Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 
sono individuate: 
      a) specifiche   informazioni   da   richiedere  all'atto  della 
dichiarazione di inizio di attivita'; 
    b) tipologie  di  contribuenti  per  i  quali  l'attribuzione del 
numero  di partita IVA (( determina la possibilita' di effettuare gli 
acquisti  di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 
331,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 
427,  e  successive  modificazioni,  a  condizione che sia rilasciata 
polizza  fideiussoria  o  fideiussione  bancaria per la durata di tre 
anni  dalla  data  del rilascio e per un importo rapportato al volume 
d'affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro.». )) 
    c)(( (Soppressa). )) 
  19.  Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle richieste 
di  attribuzione  del numero di partita IVA effettuate a decorrere (( 
dal 1° novembre 2006. )) 
  20.  L'Agenzia  delle  entrate  e la Guardia di finanza programmano 
specifici  controlli  mirati,  relativi  ai  contribuenti ai quali e' 
attribuito  il  numero  di  partita  IVA, anche in data antecedente a 
quella di decorrenza della disposizione di cui al comma 18. 
  21.  In  attuazione  delle  disposizioni di cui all'articolo 50 del 
decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto 
legislativo  4 aprile  2006,  n.  159,  ed  al  fine  di  ridurre gli 
adempimenti  dei  contribuenti,  le  camere  di commercio, industria, 
artigianato  ed agricoltura comunicano all'anagrafe tributaria, senza 
oneri  per  lo Stato, in formato elettronico elaborabile, i dati e le 
notizie   contenuti   nelle   domande  di  iscrizione,  variazione  e 
cancellazione,   di  cui  alla  ((  lettera f)  del  primo  comma  )) 
dell'articolo 6   del   decreto   del   Presidente  della  Repubblica 
29 settembre 1973, n. 605, anche se relative a singole unita' locali, 
nonche' i dati dei bilanci di esercizio depositati. 
((  21-bis.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da 
emanare,  ai  sensi  dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione 
digitale,  di  cui  al  decreto  legislativo  7 marzo  2005, n. 82, e 
successive  modificazioni, di concerto con il Ministro dello sviluppo 
economico,  sentita  l'Agenzia  delle  entrate,  entro il 31 dicembre 
2006,  sono  stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico 
elaborabile  per  la  presentazione  dei bilanci di esercizio e degli 
altri  atti al registro delle imprese ed e' fissata la data, comunque 
non  successiva  al  31 marzo  2007,  a decorrere dalla quale diventa 
obbligatoria l'adozione di tale modalita' di presentazione. )) 
  22.  Fino  alla  realizzazione delle modalita' tecniche di deposito 
degli   atti   in  formato  elettronico  elaborabile,  le  camere  di 
commercio,   industria,  artigianato  ed  agricoltura  forniranno  le 
informazioni  di cui al (( comma 21, )) senza oneri per lo Stato, nel 
formato elettronico disponibile. 
  23.  Con decreto interdirigenziale dell'Agenzia delle entrate e del 
Ministero  dello  sviluppo  economico  sono  stabiliti i termini e le 
modalita'  delle  trasmissioni  nonche'  le  specifiche  tecniche del 
formato  dei  dati.  La  prima  trasmissione  e'  effettuata entro il 
31 ottobre 2006. 
  24.  All'articolo 43  del  decreto  del Presidente della Repubblica 
29 settembre  1973,  n.  600,  dopo  il  secondo comma e' inserito il 
seguente:  «In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai 
sensi  dell'articolo 331  del  codice di procedura penale per uno dei 
reati  previsti  dal  decreto  legislativo  10 marzo  2000,  n. 74, i 
termini  di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al 
periodo di imposta in cui e' stata commessa la violazione». 
  25.  All'articolo 57  del  decreto  del Presidente della Repubblica 
26 ottobre  1972,  n.  633,  dopo  il  secondo  comma e'  inserito il 
seguente:  «In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai 
sensi  dell'articolo 331  del  codice di procedura penale per uno dei 
reati  previsti  dal  decreto  legislativo  10 marzo  2000,  n. 74, i 
termini  di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al 
periodo di imposta in cui e' stata commessa la violazione». 
  26.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 24  e  25  si applicano a 
decorrere  dal periodo d'imposta per il quale alla data di entrata in 
vigore  del presente decreto sono ancora pendenti i termini di cui al 
primo  e  secondo  comma dell'articolo 43  del decreto del Presidente 
della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600 e dell'articolo 57 del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  27.  All'articolo 60  del  decreto  del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo  la  lettera  b)  del  primo  comma e'  (( inserita )) la 
seguente:   «b-bis)  se  il  consegnatario  non  e'  il  destinatario 
dell'atto  o  dell'avviso,  il  messo  consegna  o  deposita la copia 
dell'atto  da  notificare  in busta che provvede a sigillare e su cui 
trascrive  il  numero  cronologico  della notificazione, dandone atto 
nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. 
Sulla  busta  non  sono  apposti  segni o indicazioni dai quali possa 
desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere 
una  ricevuta  e  il  messo  da'  notizia dell'avvenuta notificazione 
dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata; 
    b) nella  lettera  e)  del primo comma, dopo le parole: «l'avviso 
del  deposito  prescritto  dall'articolo 140  del codice di procedura 
civile»  sono  ((  inserite  ))  le  seguenti:  «,  in busta chiusa e 
sigillata,»; 
    c) dopo la lettera e) del primo comma e' inserita la seguente: 
    «e-bis)  e'  facolta'  del  contribuente  che non ha la residenza 
nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o 
che  non  abbia  costituito  un rappresentante fiscale, comunicare al 
competente  ufficio  locale,  con  le  modalita'  di  cui alla stessa 
lettera d),  l'indirizzo  estero  per la notificazione degli avvisi e 
degli  altri  atti  che  lo  riguardano;  salvo  il  caso di consegna 
dell'atto  o  dell'avviso  in  mani  proprie,  la notificazione degli 
avvisi  o  degli  atti  e'  eseguita  mediante  spedizione a mezzo di 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento;»; 
    d) il  secondo  comma e'  sostituito dal seguente: «L'elezione di 
domicilio  non  risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal 
trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle 
comunicazioni  previste  alla  lettera  d) ed alla lettera e-bis) del 
comma precedente»; 
    e) al  terzo comma le parole: «dal sessantesimo giorno successivo 
a  quello  dell'avvenuta variazione anagrafica» sono sostituite dalle 
seguenti:  «dal  trentesimo  giorno successivo a quello dell'avvenuta 
variazione anagrafica»; 
    f) dopo  il  terzo  comma e'  aggiunto  il  seguente:  «Qualunque 
notificazione  a  mezzo del servizio postale si considera fatta nella 
data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione 
decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto». 
  28.  Nell'articolo 16  del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 
546, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al  comma 1,  dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono 
inserite  le  seguenti:  «,  sul (( quale )) non sono apposti segni o 
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso»; 
    b) al  comma 3,  dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono 
inserite  le  seguenti:  «,  sul (( quale )) non sono apposti segni o 
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto,». 
  29.  Fuori dai casi previsti all'articolo 11, comma 1, lettere a) e 
b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono punite con 
la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  258 euro a 2065 euro la 
mancata  restituzione  dei  questionari  inviati  nell'esercizio  dei 
poteri  di  cui  all'articolo 2,  comma 4,  del  decreto  legislativo 
19 marzo  2001, n. 68, o la loro restituzione con risposte incomplete 
o  non  veritiere,  nonche'  l'inottemperanza  all'invito a comparire 
fatto sulla base dei medesimi poteri. 
  30.  Per  la constatazione e l'irrogazione della sanzione di cui al 
((  comma  29  ))  si  applicano  le  disposizioni  di cui alla legge 
24 novembre 1981, n. 689. 
  31.  All'articolo 36  del  decreto  del Presidente della Repubblica 
29 settembre   1973,   n.   600,   le   parole  «nonche'  gli  organi 
giurisdizionali   civili  e  amministrativi»  sono  sostituite  dalle 
seguenti:   «nonche'   gli   organi   giurisdizionali,  requirenti  e 
giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, 
gli organi di polizia giudiziaria». 
  32.  All'articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della 
Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600,  sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
    a) al  numero  4),  dopo  le parole: «nei loro confronti» sono (( 
inserite )) le seguenti: «nonche' nei confronti di altri contribuenti 
con i quali abbiano intrattenuto rapporti»; 
    b) al  numero 8), le parole: «nei confronti di clienti, fornitori 
e  prestatori  di  lavoro  autonomo,  nominativamente  indicati» sono 
sostituite  dalle  seguenti:  «, rilevanti ai fini dell'accertamento, 
nei  confronti  di  loro  clienti,  fornitori  e prestatori di lavoro 
autonomo». 
  33.  I  soggetti  di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente 
della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, compresi quelli indicati 
all'articolo 1,  comma 429,  della  legge  30 dicembre  2004, n. 311, 
trasmettono  telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente 
per  ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi 
giornalieri  delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di 
cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto n. 633 del 1972. 
  34. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono 
definite  le  modalita'  tecniche  e  i  termini  per la trasmissione 
telematica  delle  informazioni,  nel quadro delle regole tecniche di 
cui    agli    articoli 12,    comma 5,    ((   e   71   del   codice 
dell'amministrazione  digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82, )) comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto 
del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, i cui 
obblighi  sono  sostituiti dalla trasmissione telematica di cui al (( 
comma  33.  ))  Resta  comunque  fermo  l'obbligo  di emissione della 
fattura su richiesta del cliente. 
((  35.  Ai  contribuenti  che optano per l'adattamento tecnico degli 
apparecchi  misuratori  di  cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 
1983,  n.  18,  finalizzato alla trasmissione telematica prevista dal 
comma 34 con il misuratore medesimo, e' concesso un credito d'imposta 
di  100 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 
del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito compete, a 
seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico e del pagamento della 
relativa  prestazione,  indipendentemente  dal  numero dai misuratori 
adattati. )) 
  36.   Salva   l'applicazione   delle  disposizioni  concernenti  le 
violazioni degli obblighi di registrazione e (( di )) quelli relativi 
alla  contabilita', il mancato adempimento degli obblighi previsti (( 
dai  commi 33  e  34  ))  e' punito con la sanzione amministrativa da 
1.000 a 4.000 euro. 
  37. Le disposizioni (( di cui )) ai commi 33, 34 e 35 decorrono dal 
1° gennaio  2007.  ((  La  prima trasmissione e' effettuata, entro il 
mese di luglio 2007, anche per i mesi precedenti. )) 
  38.  All'articolo 67,  comma 1,  lettera b),  del testo unico delle 
imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica  29 dicembre  1986,  n.  917,  sono  apportate le seguenti 
modificazioni: 
    a) le parole «o donazione» sono soppresse; 
    b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «In caso di cessione 
a  titolo  oneroso  di  immobili  ricevuti per donazione, il predetto 
periodo  di  cinque  anni decorre dalla data di acquisto da parte del 
donante». 
  39.  Nell'articolo 68,  comma 1,  del testo unico delle imposte sui 
redditi,  ((  di  cui  ))  al decreto del Presidente della Repubblica 
29 dicembre  1986,  n.  917,  dopo  il  primo periodo, e' aggiunto il 
seguente:  «Per gli immobili di cui alla lettera b) (( del comma 1 )) 
dell'articolo 67  acquisiti  per  donazione  si assume come prezzo di 
acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.». 
  40.  La  lettera a)  dell'articolo 25,  comma 1,  del  decreto  del 
Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituita 
dalla   seguente:   «a)   del  terzo  anno  successivo  a  quello  di 
presentazione  della  dichiarazione,  ovvero a quello di scadenza del 
versamento  dell'unica  o ultima rata se il termine per il versamento 
delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre 
dell'anno  in  cui  la  dichiarazione e' presentata, per le somme che 
risultano  dovute  a  seguito dell'attivita' di liquidazione prevista 
dall'articolo 36-bis  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 
29 settembre  1973,  n.  600,  nonche'  del  quarto anno successivo a 
quello  di  presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta 
per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del 
((  testo  unico di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917;». 
  41.  Nel  comma 1  degli  articoli 19  e  20  del testo unico delle 
imposte  sui  redditi,  ((  di cui al )) decreto del Presidente della 
Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, le parole «iscrivendo a ruolo o 
rimborsando  le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del 
terzo  anno  successivo a quello di presentazione della dichiarazione 
del sostituto d'imposta» sono sostituite dalle seguenti «iscrivendo a 
ruolo   le   maggiori   imposte   dovute  ovvero  rimborsando  quelle 
spettanti». 
  42.  All'articolo 2  del  decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n. 
462: 
    a) al  comma 1 le parole «, entro il 31 dicembre del secondo anno 
successivo  a  quello  di  presentazione  della  dichiarazione»  sono 
soppresse; 
    b) e' abrogato il comma 1-bis. 
  43.  Per  le indennita' di fine rapporto di cui all'articolo 19 del 
testo  unico  delle  imposte sui redditi, (( di cui al )) decreto del 
Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' per le 
altre  indennita'  e  somme  e  per  le  indennita'  equipollenti ivi 
indicate,  e per le prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 20 
del  medesimo  decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003 e 
fino  al  31 dicembre  2005, non si procede all'iscrizione a ruolo ed 
alla  comunicazione  di  cui  all'articolo 1,  comma 412, della legge 
30 dicembre  2004,  n.  311,  ne'  all'effettuazione  di rimborsi, se 
l'imposta  rispettivamente  a debito o a credito e' inferiore a cento 
euro. 
  44.  La  notifica  delle  cartelle  di  pagamento  conseguenti alle 
iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16 della 
legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  e  successive  modificazioni, e' 
eseguita,  a  pena  di decadenza, entro il 31 dicembre 2008. Entro il 
medesimo  termine e' eseguita la notifica delle cartelle di pagamento 
relativa   alle   dichiarazioni   di  cui  all'articolo 36,  comma 2, 
lettere a)  e b) del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nei 
confronti  dei  contribuenti  che  hanno  presentato  dichiarazioni o 
effettuato versamenti ai sensi dell'articolo 9-bis della citata legge 
n. 289 del 2002. 
  45.  All'articolo 103,  comma 1,  del testo unico delle imposte sui 
redditi,  ((  di  cui  al  )) decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel  primo  periodo,  le  parole  «a  un terzo del costo» sono 
sostituite dalle parole «al 50 per cento del costo»; 
    b) nel  secondo  periodo,  le  parole  «un decimo del costo» sono 
sostituite dalle seguenti: «un diciottesimo del costo». 
  46. Le disposizioni del (( comma 45 )) si applicano a decorrere dal 
periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore del 
presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai costi 
sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. In riferimento 
ai brevetti industriali, la disposizione del comma 45, lettera a), si 
applica limitatamente ai brevetti registrati dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto ovvero nei cinque anni precedenti. 
  47.  All'articolo 109,  comma 4,  del testo unico delle imposte sui 
redditi,  ((  di  cui  ))  al decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre  1986,  n.  917,  il  secondo periodo della lettera b) e' 
sostituito  dal  seguente:  «Gli  ammortamenti  dei  beni materiali e 
immateriali,  le  altre  rettifiche di valore, gli accantonamenti, le 
spese  relative  a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i 
canoni  di  locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e 
la   somma   degli  ammortamenti  dei  beni  acquisiti  in  locazione 
finanziaria  e  degli  interessi  passivi  che  derivano dai relativi 
contratti  imputati  a  conto  economico  sono  deducibili  se  in un 
apposito  prospetto  della  dichiarazione  dei redditi e' indicato il 
loro  importo  complessivo, i valori civili e fiscali dei beni, delle 
spese di cui all'articolo 108, comma 1, e dei fondi.». 
  48. Le disposizioni del comma 47 si applicano alle spese relative a 
studi  e  ricerche  di  sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di 
imposta  successivo  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente 
decreto. 
  49.  A  partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita 
IVA  sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalita' 
di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di 
cui  all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, 
n.   241,   e  delle  entrate  spettanti  agli  enti  ed  alle  casse 
previdenziali  di  cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto 
legislativo n. 241 del 1997. 
  50. Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono 
in  nessun  caso  interessi  ai  sensi  dell'articolo 1283 del codice 
civile. 
  51.  Sono  abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 
499  (( a 518, )) nonche' del comma 519, secondo periodo, della legge 
23 dicembre 2005, n. 266. 
  52.  Alla  lettera b)  del  comma 1  dell'articolo 67  del  decreto 
legislativo  30 luglio 1999, n. 300, le parole «un numero massimo di» 
sono soppresse. 
  53.   A   decorrere  dall'anno  2007,  e'  soppresso  l'obbligo  di 
presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli 
immobili   (ICI),   di  cui  all'articolo 10,  comma 4,  del  decreto 
legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504,  ovvero della comunicazione 
prevista  dall'articolo 59,  comma 1,  lettera l), n. 1), del decreto 
legislativo  15 dicembre  1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti 
attualmente  previsti  in  materia di riduzione dell'imposta. (( Fino 
alla  data  di  effettiva  operativita' del sistema di circolazione e 
fruizione  dei  dati  catastali,  da  accertare con provvedimento del 
direttore  dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di 
presentazione   della   dichiarazione   ai   fini  dell'ICI,  di  cui 
all'articolo 10,  comma 4,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n.   504,   ovvero  della  comunicazione  prevista  dall'articolo 59, 
comma 1,  lettera l), n. 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
n. 446. )) 
  54.  In  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo 59, 
comma 7-bis,  del  decreto  legislativo  7 marzo  2005,  n.  82, come 
modificato   dal  decreto  legislativo  4 aprile  2006,  n.  159,  la 
circolazione  e  la  fruizione  della base dei dati catastali gestita 
dall'Agenzia   del   territorio   deve  essere  assicurata  entro  il 
31 dicembre  2006.  Relativamente  alle  regioni,  alle province e ai 
comuni  i  costi  a loro carico per la circolazione e fruizione della 
base dei dati catastali sono unicamente quelli di connessione. 
  55. L'imposta comunale sugli immobili puo' essere liquidata in sede 
di  dichiarazione  ai fini delle imposte sui redditi (( e puo' essere 
versata  ))  con  le  modalita'  del Capo III del decreto legislativo 
9 luglio  1997,  n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia 
delle  entrate,  da  emanare  entro  centoventi  giorni dalla data di 
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sentita  la  conferenza 
Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sono  definiti  i  termini e le 
modalita'  per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente 
comma. 
  56.  Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2004, 
n.  41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 
104,  sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora le offerte 
in opzione siano inviate dagli enti gestori agli aventi diritto, dopo 
un intervallo di tempo superiore a sei mesi rispetto alla valutazione 
dell'Agenzia  del  territorio,  i  coefficienti  di  abbattimento  da 
applicare  dovranno  essere quelli pubblicati in epoca immediatamente 
successiva  alla  data della valutazione stessa, al fine di garantire 
che  il  prezzo  delle  unita'  immobiliari  offerte  in  opzione sia 
effettivamente  corrispondente  in termini reali ai valori di mercato 
del  mese  di ottobre  2001.  I  coefficienti  di  abbattimento  sono 
calcolati  e  pubblicati  fino  a quelli relativi al secondo semestre 
2005.». 
  57. Per la copertura delle minori entrate derivanti dall'emanazione 
dei  decreti  legislativi  di recepimento della direttiva 2003/123/CE 
del  Consiglio  del 22 dicembre 2003, recante modifica alla direttiva 
90/435/CEE,  concernente  il  regime  fiscale comune applicabile alle 
societa' madri e figlie di Stati membri diversi, pari a 16 milioni di 
euro  per  ciascuno  degli anni 2006 e 2007, a 13 milioni di euro per 
l'anno  2008,  ed a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si 
provvede,  per  l'anno 2006, mediante utilizzo delle risorse relative 
all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, 
che,  a  tal  fine,  sono  versate  nell'anno  stesso all'entrata del 
bilancio   dello   Stato,   per   gli  anni  2007  e  2008,  mediante 
corrispondente  riduzione  della  predetta autorizzazione di spesa di 
cui  alla  legge  16 aprile  1987,  n. 183, e per gli anni successivi 
mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente 
decreto. 
          Riferimenti normativi: 

              - Si  riporta  il testo degli articoli 23, 32, 36, 43 e 
          60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
          1973,  n.  600,  recante  disposizioni comuni in materia di 
          accertamento  delle  imposte  sui  redditi, come modificati 
          dalla  presente  legge,  nonche' il testo vigente dell'art. 
          36-bis del medesimo decreto: 
              «Art. 23 (Ritenute sui redditi di lavoro dipendente). - 
          1.  Gli  enti e le societa' indicati nell'art. 87, comma 1, 
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con 
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
          n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'articolo 5 
          del   predetto   testo  unico  e  le  persone  fisiche  che 
          esercitano  imprese  commerciali, ai sensi dell'art. 51 del 
          citato  testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche 
          che    esercitano   arti   e   professioni,   il   curatore 
          fallimentare,   il   commissario   liquidatore  nonche'  il 
          condominio    quale   sostituto   di   imposta,   i   quali 
          corrispondono  somme  e  valori  di  cui  all'art. 48 dello 
          stesso  testo  unico, devono operare all'atto del pagamento 
          una  ritenuta  a titolo di acconto dell'imposta sul reddito 
          delle  persone  fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo 
          di  rivalsa.  Nel  caso  in  cui la ritenuta da operare sui 
          predetti  valori  non  trovi capienza, in tutto o in parte, 
          sui  contestuali  pagamenti  in  denaro,  il  sostituito e' 
          tenuto  a  versare  al  sostituto  l'importo corrispondente 
          all'ammontare della ritenuta. 
              1-bis - 4. (Omissis)». 
              «Art.  32  (Poteri degli uffici). Per l'adempimento dei 
          loro  compiti  gli  uffici  delle imposte possono - 1) - 3) 
          Omissis. 
              4)  inviare ai contribuenti questionari relativi a dati 
          e   notizie   di  carattere  specifico  rilevanti  ai  fini 
          dell'accertamento  nei loro confronti nonche' nei confronti 
          di  altri  contribuenti  con  i  quali abbiano intrattenuto 
          rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati; 
              5) - 6) (omissis); 
              7)  richiedere,  previa  autorizzazione  del  direttore 
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del 
          direttore  regionale  della  stessa,  ovvero,  per il Corpo 
          della  guardia  di  finanza, del comandante regionale, alle 
          banche,  alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita' 
          finanziarie  e  creditizie,  agli  intermediari finanziari, 
          alle   imprese   di   investimento,   agli   organismi   di 
          investimento  collettivo  del  risparmio,  alle societa' di 
          gestione  del  risparmio  e alle societa' fiduciarie, dati, 
          notizie   e   documenti   relativi   a  qualsiasi  rapporto 
          intrattenuto  od  operazione  effettuata,  ivi  compresi  i 
          servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle garanzie 
          prestate  da  terzi.  Alle  societa' fiduciarie di cui alla 
          legge  23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella 
          sezione  speciale  dell'albo  di  cui all'art. 20 del testo 
          unico  delle  disposizioni  in  materia  di intermediazione 
          finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo 24 febbraio 
          1998,   n.   58,   puo'   essere  richiesto,  tra  l'altro, 
          specificando   i   periodi   temporali   di  interesse,  di 
          comunicare  le generalita' dei soggetti per conto dei quali 
          esse   hanno   detenuto  o  amministrato  o  gestito  beni, 
          strumenti   finanziari   e   partecipazioni   in   imprese, 
          inequivocamente   individuati.  La  richiesta  deve  essere 
          indirizzata  al  responsabile  della  struttura accentrata, 
          ovvero   al   responsabile   della   sede   o  dell'ufficio 
          destinatario  che  ne  da'  notizia  immediata  al soggetto 
          interessato;  la  relativa  risposta deve essere inviata al 
          titolare dell'ufficio procedente; 
              8)  richiedere  ai soggetti indicati nell'art. 13 dati, 
          notizie  e  documenti  relativi  ad  attivita' svolte in un 
          determinato    periodo   d'imposta,   rilevanti   ai   fini 
          dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori 
          e prestatori di lavoro autonomo; 
              8-bis) - 8-ter) (Omissis). 
              Gli  inviti  e  le  richieste  di  cui al presente art. 
          devono  essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data 
          di  notifica  decorre  il  termine fissato dall'ufficio per 
          l'adempimento,  che  non  puo'  essere inferiore a quindici 
          giorni, ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni. 
          Il  termine  puo'  essere prorogato per un periodo di venti 
          giorni   su   istanza   dell'operatore   finanziario,   per 
          giustificati  motivi,  dal  competente direttore centrale o 
          direttore  regionale  per  l'Agenzia delle entrate, ovvero, 
          per  il  Corpo  della  guardia  di  finanza, dal comandante 
          regionale. 
              Le  richieste di cui al primo comma, numero 7), nonche' 
          le  relative  risposte,  anche  se  negative, devono essere 
          effettuate    esclusivamente   in   via   telematica.   Con 
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono 
          stabilite  le  disposizioni  attuative  e  le  modalita' di 
          trasmissione  delle  richieste, delle risposte, nonche' dei 
          dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni 
          indicati nel citato numero 7). 
              Le  notizie  ed  i  dati  non  addotti  e  gli  atti, i 
          documenti,  i  libri  ed  i  registri  non  esibiti  o  non 
          trasmessi  in risposta agli inviti dell'ufficio non possono 
          essere  presi  in considerazione a favore del contribuente, 
          ai   fini   dell'accertamento   in  sede  amministrativa  e 
          contenziosa.   Di   cio'   l'ufficio   deve   informare  il 
          contribuente contestualmente alla richiesta. 
              Le   cause  di  inutilizzabilita'  previste  dal  terzo 
          comma non   operano  nei  confronti  del  contribuente  che 
          depositi  in allegato all'atto introduttivo del giudizio di 
          primo  grado  in  sede  contenziosa  le  notizie, i dati, i 
          documenti,  i  libri  e  i  registri,  dichiarando comunque 
          contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste 
          degli uffici per causa a lui non imputabile.». 
              «Art.  36 (Comunicazione di violazioni tributarie). - I 
          soggetti  pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere 
          attivita'  ispettive  o  di  vigilanza  nonche'  gli organi 
          giurisdizionali,  requirenti e giudicanti, penali, civili e 
          amministrativi  e,  previa  autorizzazione,  gli  organi di 
          polizia  giudiziaria  che,  a  causa o nell'esercizio delle 
          loro  funzioni,  vengono  a conoscenza di fatti che possono 
          configurarsi  come violazioni tributarie devono comunicarli 
          direttamente  ovvero,  ove  previste,secondo  le  modalita' 
          stabilite  da  leggi  o  norme  regolamentari per l'inoltro 
          della  denuncia penale, al comando della Guardia di finanza 
          competente  in  relazione  al  luogo  di  rilevazione degli 
          stessi,   fornendo   l'eventuale   documentazione   atta  a 
          comprovarli.». 
              «Art.    36-bis. (Liquidazioni   delle   imposte,   dei 
          contributi,  dei  premi  e dei rimborsi dovuti in base alle 
          dichiarazioni).    -    1.    Avvalendosi    di   procedure 
          automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro 
          l'inizio  del  periodo di presentazione delle dichiarazioni 
          relative   all'anno  successivo,  alla  liquidazione  delle 
          imposte,  dei  contributi  e  dei premi dovuti, nonche' dei 
          rimborsi  spettanti  in  base alle dichiarazioni presentate 
          dai contribuenti e dai sostituti d'imposta. 
              2.  Sulla  base  dei dati e degli elementi direttamente 
          desumibili  dalle  dichiarazioni  presentate e di quelli in 
          possesso    dell'anagrafe   tributaria,   l'Amministrazione 
          finanziaria provvede a: 
                a) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo 
          commessi   dai   contribuenti  nella  determinazione  degli 
          imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; 
                b) correggere   gli  errori  materiali  commessi  dai 
          contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei 
          contributi   e   dei   premi  risultanti  dalle  precedenti 
          dichiarazioni; 
                c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura 
          superiore   a   quella  prevista  dalla  legge  ovvero  non 
          spettanti    sulla   base   dei   dati   risultanti   dalle 
          dichiarazioni; 
                d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura 
          superiore a quella prevista dalla legge; 
                e) ridurre  i  crediti  d'imposta  esposti  in misura 
          superiore   a   quella  prevista  dalla  legge  ovvero  non 
          spettanti    sulla   base   dei   dati   risultanti   dalla 
          dichiarazione; 
                f) controllare  la rispondenza con la dichiarazione e 
          la   tempestivita'   dei   versamenti  delle  imposte,  dei 
          contributi  e  dei  premi  dovuti  a titolo di acconto e di 
          saldo  e  delle  ritenute alla fonte operate in qualita' di 
          sostituto d'imposta. 
              2-bis.  Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio 
          puo'  provvedere,  anche  prima  della  presentazione della 
          dichiarazione   annuale,   a   controllare   la  tempestiva 
          effettuazione  dei versamenti delle imposte, dei contributi 
          e  dei  premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle 
          ritenute  alla  fonte  operate  in  qualita'  di  sostituto 
          d'imposta. 
              3.  Quando  dai controlli automatici eseguiti emerge un 
          risultato   diverso   rispetto   a  quello  indicato  nella 
          dichiarazione,  ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, 
          ai  sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore 
          imposta,   l'esito  della  liquidazione  e'  comunicato  al 
          contribuente  o  al  sostituto  d'imposta  per  evitare  la 
          reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione 
          degli    aspetti   formali.   Qualora   a   seguito   della 
          comunicazione  il  contribuente  o  il sostituto di imposta 
          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati 
          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo' 
          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione 
          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento 
          della comunicazione. 
              4.  I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione 
          prevista  nel presente articolo si considerano, a tutti gli 
          effetti,  come  dichiarati dal contribuente e dal sostituto 
          d'imposta.» 
              «Art.  43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di 
          accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, 
          entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in 
          cui e' stata presentata la dichiarazione. 
              Nei  casi di omessa presentazione della dichiarazione o 
          di  presentazione  di  dichiarazione  nulla  ai sensi delle 
          disposizioni  del  titolo  I  l'avviso di accertamento puo' 
          essere  notificato  fino  al  31 dicembre  del  quinto anno 
          successivo  a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto 
          essere presentata. 
              In  caso di violazione che comporta obbligo di denuncia 
          ai  sensi  dell'art. 331 del codice di procedura penale per 
          uno  dei  reati  previsti  dal decreto legislativo 10 marzo 
          2000,  n.  74,  i  termini  di cui ai commi precedenti sono 
          raddoppiati  relativamente  al periodo di imposta in cui e' 
          stata commessa la violazione. 
              Fino   alla   scadenza   del   termine   stabilito  nei 
          commi precedenti  l'accertamento  puo'  essere  integrato o 
          modificato  in  aumento  mediante la notificazione di nuovi 
          avvisi,  in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di nuovi 
          elementi.   Nell'avviso   devono   essere  specificatamente 
          indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o 
          fatti   attraverso   i   quali  sono  venuti  a  conoscenza 
          dell'ufficio delle imposte.». 
              «Art.  60 (Notificazioni).  -  La  notificazione  degli 
          avvisi  e  degli  altri  atti  che  per legge devono essere 
          notificati  al  contribuente  e'  eseguita secondo le norme 
          stabilite  dagli  articoli 137  e  seguenti  del  codice di 
          procedura civile, con le seguenti modifiche: 
                a) la  notificazione  e'  eseguita dai messi comunali 
          ovvero  dai  messi  speciali autorizzati dall'ufficio delle 
          imposte; 
                b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario 
          l'atto  o  l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il 
          consegnatario non ha sottoscritto; 
                b-bis)  se  il  consegnatario  non e' il destinatario 
          dell'atto  o  dell'avviso,  il messo consegna o deposita la 
          copia  dell'atto  da  notificare  in  busta  che provvede a 
          sigillare  e  su  cui trascrive il numero cronologico della 
          notificazione,   dandone  atto  nella  relazione  in  calce 
          all'originale  e  alla  copia dell'atto stesso. Sulla busta 
          non  sono  apposti  segni  o  indicazioni  dai  quali possa 
          desumersi  il  contenuto  dell'atto.  Il consegnatario deve 
          sottoscrivere   una   ricevuta   e  il  messo  da'  notizia 
          dell'avvenuta  notificazione  dell'atto  o  dell'avviso,  a 
          mezzo di lettera raccomandata; 
                c) salvo  il caso di consegna dell'atto o dell'avviso 
          in  mani  proprie,  la  notificazione deve essere fatta nel 
          domicilio fiscale del destinatario; 
                d) e'   in  facolta'  del  contribuente  di  eleggere 
          domicilio  presso  una  persona o un ufficio nel comune del 
          proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o 
          degli  avvisi  che lo riguardano. In tal caso l'elezione di 
          domicilio  deve risultare espressamente dalla dichiarazione 
          annuale  ovvero da altro atto comunicato successivamente al 
          competente  ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata 
          con avviso di ricevimento; 
                e) quando  nel  comune  nel  quale  deve eseguirsi la 
          notificazione  non  vi e' abitazione, ufficio o azienda del 
          contribuente,  l'avviso  del  deposito prescritto dall'art. 
          140  del  c.p.c.,  in  busta chiusa e sigillata, si affigge 
          nell'albo  del  comune  e  la  notificazione, ai fini della 
          decorrenza  del  termine  per  ricorrere si ha per eseguita 
          nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione; 
                e-bis)  e'  facolta'  del  contribuente che non ha la 
          residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi 
          della   lettera d),   o   che   non   abbia  costituito  un 
          rappresentante  fiscale,  comunicare  al competente ufficio 
          locale,  con  le  modalita'  di cui alla stessa lettera d), 
          l'indirizzo  estero  per  la  notificazione  degli avvisi e 
          degli  altri  atti  che  lo  riguardano;  salvo  il caso di 
          consegna  dell'atto  o  dell'avviso  in  mani  proprie,  la 
          notificazione   degli  avvisi  o  degli  atti  e'  eseguita 
          mediante  spedizione  a  mezzo  di lettera raccomandata con 
          avviso di ricevimento; 
                f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 
          146,  150  e  151  del  codice  di  procedura civile non si 
          applicano. 
              L'elezione    di   domicilio   non   risultante   dalla 
          dichiarazione  annuale  ha  effetto  dal  trentesimo giorno 
          successivo   a  quello  della  data  di  ricevimento  delle 
          comunicazioni  previste  alla  lettera d)  ed  alla lettera 
          e-bis) del comma precedente. 
              Le  variazioni  e  le  modificazioni dell'indirizzo non 
          risultanti  dalla  dichiarazione  annuale hanno effetto, ai 
          fini  delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo 
          a  quello  dell'avvenuta  variazione  anagrafica, o, per le 
          persone   giuridiche   e  le  societa'  ed  enti  privi  di 
          personalita'  giuridica, dal trentesimo giorno successivo a 
          quello   della   ricezione   da  parte  dell'ufficio  della 
          comunicazione prescritta nel secondo comma dell'art. 36. Se 
          la  comunicazione  e'  stata  omessa  la  notificazione  e' 
          eseguita   validamente  nel  comune  di  domicilio  fiscale 
          risultante dall'ultima dichiarazione annuale. 
              Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si 
          considera  fatta nella data della spedizione; i termini che 
          hanno  inizio  dalla  notificazione decorrono dalla data in 
          cui l'atto e' ricevuto.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 8 maggio 
          1998,  n. 146, recante «Disposizioni per la semplificazione 
          e  la  razionalizzazione  del  sistema  tributario e per il 
          funzionamento   dell'Amministrazione  finanziaria,  nonche' 
          disposizioni   varie   di   carattere   finanziario»,  come 
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  10 (Modalita'  di  utilizzazione  degli studi di 
          settore  in  sede  di  accertamento). - 1. Gli accertamenti 
          basati  sugli  studi  di settore, di cui all'art. 62-sexies 
          del  decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con 
          modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre 1993, n. 427, sono 
          effettuati  nei  confronti  dei  contribuenti  con  periodo 
          d'imposta  pari  a dodici mesi e con le modalita' di cui al 
          presente articolo. 
              2. (Abrogato). 
              3. (Abrogato). 
              3-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 l'ufficio, prima 
          della  notifica  dell'avviso  di  accertamento,  invita  il 
          contribuente  a comparire, ai sensi dell'art. 5 del decreto 
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218. 
              3-ter.  In  caso  di  mancato  adeguamento  ai ricavi o 
          compensi  determinati  sulla  base  degli studi di settore, 
          possono  essere  attestate le cause che giustificano la non 
          congruita'  dei  ricavi  o  compensi  dichiarati rispetto a 
          quelli  derivanti  dall'applicazione  degli studi medesimi. 
          Possono   essere   attestate,   altresi',   le   cause  che 
          giustificano  un'incoerenza  rispetto agli indici economici 
          individuati   dai  predetti  studi.  Tale  attestazione  e' 
          rilasciata,  su  richiesta  dei  contribuenti, dai soggetti 
          indicati  alle  lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 3 del 
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della 
          Repubblica   22 luglio   1998,   n.   322,  abilitati  alla 
          trasmissione    telematica    delle    dichiarazioni,   dai 
          responsabili  dell'assistenza fiscale dei centri costituiti 
          dai  soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 32, 
          comma 1,  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e 
          dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria 
          abilitati   all'assistenza  tecnica  di  cui  all'art.  12, 
          comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
              4.  Le  disposizioni  del comma 1 del presente articolo 
          non  si  applicano nei confronti dei contribuenti che hanno 
          dichiarato  ricavi  di  cui  all'art.  53, comma 1, esclusi 
          quelli  di  cui alla lettera c), o compensi di cui all'art. 
          50,  comma 1,  del  testo  unico delle imposte sui redditi, 
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 
          22 dicembre  1986,  n.  917, e successive modificazioni, di 
          ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio 
          di   settore  dal  relativo  decreto  di  approvazione  del 
          Ministro   delle  finanze,  da  pubblicare  nella  Gazzetta 
          Ufficiale. Tale limite non puo', comunque, essere superiore 
          a  10  miliardi  di  lire.  Le  citate  disposizioni non si 
          applicano,  altresi',  ai contribuenti che hanno iniziato o 
          cessato l'attivita' nel periodo d'imposta ovvero che non si 
          trovano    in    un    periodo   di   normale   svolgimento 
          dell'attivita'. 
              5 - 12. Omissis.». 
              - Si   riporta   il   testo  vigente  dell'art.  2  del 
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della 
          Repubblica  31 maggio  1999,  n.  195, recante disposizioni 
          concernenti  i  tempi  e le modalita' di applicazione degli 
          studi di settore: 
              «Art.  2  (Adeguamento  alle  risultanze degli studi di 
          settore).  -  1.  Per  i  periodi  d'imposta  in  cui trova 
          applicazione  lo  studio  di  settore,  ovvero le modifiche 
          conseguenti  alla  revisione del medesimo, non si applicano 
          sanzioni  e  interessi  nei  confronti dei contribuenti che 
          indicano   nelle   dichiarazioni  di  cui  all'art.  1  del 
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della 
          Repubblica   22 luglio   1998,   n.   322,   e   successive 
          modificazioni,   ricavi   o  compensi  non  annotati  nelle 
          scritture  contabili per adeguare gli stessi, anche ai fini 
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, a quelli 
          derivanti dall'applicazione dei predetti studi di settore. 
              2.  Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 1, 
          l'adeguamento   al   volume   di  affari  risultante  dalla 
          applicazione  degli  studi  di  settore e' operato, ai fini 
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  senza applicazione di 
          sanzioni  e  interessi,  effettuando  il  versamento  della 
          relativa  imposta  entro  il termine del versamento a saldo 
          dell'imposta  sul  reddito; i maggiori corrispettivi devono 
          essere  annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita 
          sezione  dei  registri  di  cui  agli  articoli 23 e 24 del 
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
          633,   e   successive   modificazioni,  e  riportati  nella 
          dichiarazione annuale. 
              2-bis.   L'adeguamento   di  cui  ai  commi 1  e  2  e' 
          effettuato,  per  i  periodi d'imposta diversi da quello in 
          cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero 
          le  modifiche  conseguenti  alla  revisione del medesimo, a 
          condizione  che  sia  versata,  entro  il  termine  per  il 
          versamento   a   saldo   dell'imposta   sul   reddito,  una 
          maggiorazione  del  3 per cento, calcolata sulla differenza 
          tra  ricavi  o  compensi  derivanti dall'applicazione degli 
          studi  e  quelli  annotati  nelle  scritture  contabili. La 
          maggiorazione  non  e' dovuta se la predetta differenza non 
          e' superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati 
          nelle scritture contabili.». 
              Per  il  testo  dell'art.  7 del decreto del Presidente 
          della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 605, si vedano i 
          riferimenti  normativi  all'art. 35. Si riporta, di seguito 
          il  testo dell'art. 6, nonche' dell'art. 8, come modificato 
          dalla presente legge: 
              «Art.  6 (Atti nei quali deve essere indicato il numero 
          di  codice  fiscale).  -  Il  numero di codice fiscale deve 
          essere indicato nei seguenti atti: 
                a) - e) omissis 
                f) domande  di iscrizione, variazione e cancellazione 
          nei  registri  delle  ditte  e  negli  albi degli artigiani 
          tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed 
          agricoltura,   relativamente  ai  soggetti  che  esercitano 
          l'attivita';    domande   di   iscrizione,   variazione   e 
          cancellazione negli albi, registri ed elenchi istituiti per 
          l'esercizio di attivita' professionali e di altre attivita' 
          di   lavoro   autonomo,   relativamente   ai  soggetti  che 
          esercitano  l'attivita';  domande  di  iscrizione e note di 
          trascrizione  di atti costitutivi, traslativi, od estintivi 
          della  proprieta'  o  di  altri diritti reali di godimento, 
          nonche'   dichiarazioni   di  armatore,  concernenti  navi, 
          galleggianti  ed  unita'  da  diporto,  o  quote  di  essi, 
          soggette  ad  iscrizione  nei  registri tenuti dagli uffici 
          marittimi  o  dagli  uffici  della  motorizzazione civile - 
          sezione  nautica;  domande  di iscrizione di aeromobili nel 
          Registro  aeronautico  nazionale,  note  di trascrizione di 
          atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o 
          di  altri  diritti  reali  di  godimento sugli aeromobili o 
          quote   di   essi,  soggetti  ad  iscrizione  nel  Registro 
          aeronautico  nazionale,  nonche' dichiarazioni di esercente 
          di  aeromobili  soggette a trascrizione nei registri tenuti 
          dal direttore della circoscrizione di aeroporto competente; 
                g) g-quater) (omissis)». 
              «Art. 8 (Poteri dell'anagrafe tributaria). - L'anagrafe 
          tributaria  puo'  inviare questionari a qualsiasi soggetto, 
          mediante  raccomandata  con  avviso  di ricevimento, e puo' 
          richiedere  la presentazione di allegati alle dichiarazioni 
          dei  redditi  e  dell'IVA,  da  redigersi  in conformita' a 
          modelli  stabiliti  con decreto del Ministro per le finanze 
          allo  scopo  di  acquisire  o  verificare  gli  elementi di 
          identificazione  necessari per l'attribuzione del numero di 
          codice  fiscale  e tutti gli altri elementi contenuti nelle 
          domande  di  attribuzione  di  cui  al  precedente  art. 4, 
          nonche'   gli   altri   dati   utili   per   una   completa 
          individuazione     del     soggetto    ovvero    ai    fini 
          dell'accertamento di tributi o contributi. 
              Il  questionario, debitamente compilato e firmato, deve 
          essere  restituito  entro  quindici  giorni  dalla  data di 
          ricevimento. 
              L'anagrafe   tributaria  vigila  sull'osservanza  degli 
          obblighi  di  comunicazione previsti dal presente decreto e 
          puo'  richiedere integrazioni e chiarimenti ai soggetti che 
          hanno eseguito le comunicazioni stesse.». 
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  del  decreto 
          legislativo  18 dicembre  1997,  n.  471,  recante «Riforma 
          delle  sanzioni tributarie non penali in materia di imposte 
          dirette,  di  imposta  sul valore aggiunto e di riscossione 
          dei  tributi,  a  norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), 
          della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662», come modificato 
          dalla  presente  legge,  nonche'  il  testo  vigente  degli 
          articoli 11 e 13 del medesimo decreto legislativo: 
              «Art.  10  (Violazione  degli  obblighi degli operatori 
          finanziari). - 1. Se viene omessa la trasmissione dei dati, 
          delle  notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'art. 
          32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della 
          Repubblica  29 settembre  1973, n. 600, e dell'articolo 51, 
          secondo  comma,  numero 7, del decreto del Presidente della 
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  nell'esercizio dei 
          poteri  inerenti  all'accertamento  delle imposte dirette o 
          dell'imposta   sul   valore  aggiunto  ovvero  i  documenti 
          trasmessi  non  rispondono  al  vero  o sono incompleti, si 
          applica  la sanzione amministrativa da lire quattro milioni 
          a   lire   quaranta   milioni.   Si   considera  omessa  la 
          trasmissione   non  eseguita  nel  termine  prescritto.  La 
          sanzione  e'  ridotta alla meta' se il ritardo non eccede i 
          quindici giorni. 
              1-bis.  La  sanzione prevista al comma 1 si applica nel 
          caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti 
          dall'art.  7, sesto comma, del decreto del Presidente della 
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. 
              2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso 
          di   violazione  degli  obblighi  inerenti  alle  richieste 
          rivolte  alle  societa'  ed  enti  di  assicurazione e alle 
          societa'   ed   enti   che   effettuano   istituzionalmente 
          riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita' 
          di  gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma 
          fiduciaria, nonche' all'Ente poste italiane. 
              3.  Fino a prova contraria, si presume che autori della 
          violazione  siano coloro che hanno sottoscritto le risposte 
          e,  in  mancanza di risposta, i legali rappresentanti della 
          banca, societa' o ente. 
              4.  All'irrogazione  delle  sanzioni provvede l'ufficio 
          nella  cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del 
          contribuente al quale si riferisce la richiesta.». 
              «Art.   11 (Altre  violazioni  in  materia  di  imposte 
          dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite 
          con  la  sanzione  amministrativa da lire cinquecentomila a 
          lire quattro milioni le seguenti violazioni: 
                a) omissione  di  ogni comunicazione prescritta dalla 
          legge  tributaria  anche  se  non  richiesta dagli uffici o 
          dalla   Guardia  di  finanza  al  contribuente  o  a  terzi 
          nell'esercizio  dei  poteri  di verifica ed accertamento in 
          materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto 
          o  invio  di  tali  comunicazioni con dati incompleti o non 
          veritieri; 
                b) mancata  restituzione  dei  questionari inviati al 
          contribuente  o  a  terzi  nell'esercizio dei poteri di cui 
          alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte 
          incomplete o non veritiere; 
                c) inottemperanza   all'invito   a   comparire   e  a 
          qualsiasi  altra  richiesta  fatta  dagli  uffici  o  dalla 
          Guardia   di   finanza   nell'esercizio   dei  poteri  loro 
          conferiti. 
              2.  La  sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo 
          che  il  fatto  non  costituisca infrazione piu' gravemente 
          punita, per il compenso di partite effettuato in violazione 
          alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata 
          evidenziazione   nell'apposito   prospetto  indicato  negli 
          articoli 3  e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 
          29 settembre 1973, n. 600 . 
              3. (Abrogato). 
              4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'art. 
          50,  comma 6,  del  decreto-legge  30 agosto  1993, n. 331, 
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, 
          n.  427,  ovvero  la loro incompleta, inesatta o irregolare 
          compilazione sono punite con la sanzione da lire un milione 
          a lire due milioni per ciascuno di essi, ridotta alla meta' 
          in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla 
          richiesta  inviata  dagli  uffici  abilitati  a riceverla o 
          incaricati  del  loro controllo. La sanzione non si applica 
          se  i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti 
          anche a seguito di richiesta. 
              5.   L'omessa   installazione   degli   apparecchi  per 
          l'emissione  dello  scontrino  fiscale previsti dall'art. 1 
          della  legge  26 gennaio  1983,  n.  18,  e'  punita con la 
          sanzione  amministrativa  da  lire  due milioni a lire otto 
          milioni. 
              6. (Abrogato). 
              7.  In  caso  di  violazione  delle prescrizioni di cui 
          all'art.  53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 
          331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 
          1993,   n.   427,   si   applica   la   sanzione   da  lire 
          cinquecentomila a lire quattro milioni.». 
              «Art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti). - 1. 
          Chi  non  esegue,  in  tutto  o  in  parte, alle prescritte 
          scadenze,  i versamenti in acconto, i versamenti periodici, 
          il   versamento   di  conguaglio  o  a  saldo  dell'imposta 
          risultante  dalla  dichiarazione,  detratto  in questi casi 
          l'ammontare   dei   versamenti   periodici  e  in  acconto, 
          ancorche'   non   effettuati,   e'   soggetto   a  sanzione 
          amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non 
          versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori 
          materiali  o di calcolo rilevati in sede di controllo della 
          dichiarazione  annuale,  risulti una maggiore imposta o una 
          minore  eccedenza  detraibile. Per i versamenti riguardanti 
          crediti  assistiti integralmente da forme di garanzia reale 
          o   personale   previste   dalla   legge   o   riconosciute 
          dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo 
          non  superiore  a  quindici  giorni,  la sanzione di cui al 
          primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del 
          comma 1  dell'art.  13  del decreto legislativo 18 dicembre 
          1997,  n.  472, e' ulteriormente ridotta ad un importo pari 
          ad  un  quindicesimo  per  ciascun  giorno di ritardo (24). 
          Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della 
          maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del 
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
          n.  600,  e  ai  sensi  dell'art.  54-bis  del  decreto del 
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
              2.  Fuori  dei  casi  di  tributi  iscritti a ruolo, la 
          sanzione  prevista  al  comma 1 si applica altresi' in ogni 
          ipotesi  di  mancato  pagamento  di un tributo o di una sua 
          frazione nel termine previsto. 
              3.  Le  sanzioni  previste nel presente articolo non si 
          applicano  quando  i  versamenti sono stati tempestivamente 
          eseguiti  ad  ufficio  o  concessionario  diverso da quello 
          competente.». 
              - Si  riporta il testo vigente degli articoli 2, 3, 22, 
          24  e  51  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 
          26 ottobre  1972, n. 633, recante «Istituzioni e disciplina 
          dell'imposta  sul  valore aggiunto», nonche' il testo degli 
          articoli 35  e  57  del  medesimo  decreto, come modificati 
          dalla presente legge: 
              «Art. 2 (Cessioni di beni). - Costituiscono cessioni di 
          beni  gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento 
          della  proprieta'  ovvero  costituzione  o trasferimento di 
          diritti reali di godimento su beni di ogni genere. 
              Costituiscono inoltre cessioni di beni: 
                1) le vendite con riserva di proprieta'; 
                2)  le  locazioni con clausola di trasferimento della 
          proprieta' vincolante per ambedue le parti; 
                3) i passaggi dal committente al commissionario o dal 
          commissionario  al committente di beni venduti o acquistati 
          in esecuzione di contratti di commissione; 
                4)  le  cessioni  gratuite  di  beni ad esclusione di 
          quelli  la  cui  produzione  o il cui commercio non rientra 
          nell'attivita'  propria  dell'impresa  se di costo unitario 
          non  superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali 
          non   sia   stata   operata,   all'atto   dell'acquisto   o 
          dell'importazione,   la  detrazione  dell'imposta  a  norma 
          dell'art.  19,  anche  se  per  effetto dell'opzione di cui 
          all'art. 36-bis; 
                5)  la  destinazione  di  beni  all'uso  o al consumo 
          personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali 
          esercitano  un'arte  o una professione o ad altre finalita' 
          estranee  alla  impresa  o  all'esercizio dell'arte o della 
          professione,    anche    se   determinata   da   cessazione 
          dell'attivita', con esclusione di quei beni per i quali non 
          e'  stata  operata,  all'atto  dell'acquisto, la detrazione 
          dell'imposta di cui all'art. 19; 
                6)  le  assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo 
          da  societa' di ogni tipo e oggetto nonche' le assegnazioni 
          o  le  analoghe  operazioni  fatte  da altri enti privati o 
          pubblici,  compresi  i  consorzi  e le associazioni o altre 
          organizzazioni senza personalita' giuridica. 
              Non sono considerate cessioni di beni: 
                a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti 
          in denaro; 
                b) le  cessioni  e i conferimenti in societa' o altri 
          enti,  compresi  i  consorzi  e  le  associazioni  o  altre 
          organizzazioni,  che  hanno  per  oggetto aziende o rami di 
          azienda; 
                c) le  cessioni  che  hanno  per  oggetto terreni non 
          suscettibili  di  utilizzazione  edificatoria a norma delle 
          vigenti   disposizioni.   Non   costituisce   utilizzazione 
          edificatoria  la costruzione delle opere indicate nell'art. 
          9, lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10; 
                d) le  cessioni di campioni gratuiti di modico valore 
          appositamente contrassegnati; 
                e) soppressa; 
                f) i  passaggi  di  beni  in  dipendenza  di fusioni, 
          scissioni  o  trasformazioni  di  societa'  e  di  analoghe 
          operazioni poste in essere da altri enti; 
                g) soppressa; 
                h) soppressa; 
                i) le  cessioni  di  valori bollati e postali, marche 
          assicurative e similari; 
                l) le  cessioni  di paste alimentari (v.d. 19.03); le 
          cessioni  di  pane,  biscotto  di mare, e di altri prodotti 
          della  panetteria  ordinaria,  senza  aggiunta di zuccheri, 
          miele,  uova,  materie  grasse,  formaggio  o  frutta (v.d. 
          19.07);  le  cessioni  di latte fresco, non concentrato ne' 
          zuccherato,  destinato  al consumo alimentare, confezionato 
          per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad 
          altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; 
                m) le  cessioni  di beni soggette alla disciplina dei 
          concorsi  e  delle  operazioni  a  premio  di  cui al regio 
          decreto-legge  19 ottobre  1938,  n. 1933, convertito nella 
          legge  5 giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni ed 
          integrazioni.». 
              «Art.   3 (Prestazioni  di  servizi).  -  Costituiscono 
          prestazioni  di  servizi le prestazioni verso corrispettivo 
          dipendenti   da   contratti  d'opera,  appalto,  trasporto, 
          mandato,  spedizione,  agenzia,  mediazione,  deposito e in 
          genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere 
          quale ne sia la fonte. 
              Costituiscono   inoltre   prestazioni  di  servizi,  se 
          effettuate verso corrispettivo: 
                1)  le  concessioni  di  beni  in locazione, affitto, 
          noleggio e simili; 
                2)   le   cessioni,  concessioni,  licenze  e  simili 
          relative  a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni 
          industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e 
          quelle  relative  a  marchi  e insegne nonche' le cessioni, 
          concessioni,  licenze  e  simili  relative a diritti o beni 
          similari ai precedenti; 
                3)   i   prestiti   di   denaro   e   di  titoli  non 
          rappresentativi    di   merci,   comprese   le   operazioni 
          finanziarie  mediante  la  negoziazione,  anche a titolo di 
          cessione  pro-soluto,  di  crediti, cambiali o assegni. Non 
          sono  considerati  prestiti  i  depositi  di  denaro presso 
          aziende  e  istituti  di  credito  o presso amministrazioni 
          statali, anche se regolati in conto corrente; 
                4) le somministrazioni di alimenti e bevande; 
                5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto. 
              Le  prestazioni  indicate  nei  commi primo  e  secondo 
          sempreche'  l'imposta  afferente  agli  acquisti  di beni e 
          servizi  relativi  alla  loro  esecuzione  sia  detraibile, 
          costituiscono  per  ogni  operazione  di valore superiore a 
          lire   cinquantamila   prestazioni   di  servizi  anche  se 
          effettuate     per     l'uso    personale    o    familiare 
          dell'imprenditore,  ovvero  a  titolo  gratuito  per  altre 
          finalita'    estranee    all'esercizio   dell'impresa,   ad 
          esclusione  delle  somministrazioni nelle mense aziendali e 
          delle  prestazioni  di  trasporto,  didattiche, educative e 
          ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del 
          personale   dipendente,   nonche'   delle   operazioni   di 
          divulgazione   pubblicitaria   svolte   a  beneficio  delle 
          attivita'  istituzionali  di  enti e associazioni che senza 
          scopo  di  lucro perseguono finalita' educative, culturali, 
          sportive, religiose e di assistenza e solidarieta' sociale, 
          nonche'  delle  organizzazioni  non  lucrative  di utilita' 
          sociale   (ONLUS)   e   delle   diffusioni   di   messaggi, 
          rappresentazioni,  immagini  o  comunicazioni  di  pubblico 
          interesse  richieste  o  patrocinate  dallo Stato o da enti 
          pubblici.  Le  assegnazioni  indicate  al n. 6) dell'art. 2 
          sono  considerate  prestazioni  di servizi quando hanno per 
          oggetto  cessioni,  concessioni  o licenze di cui ai numeri 
          1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi 
          rese  o  ricevute  dai  mandatari senza rappresentanza sono 
          considerate  prestazioni  di servizi anche nei rapporti tra 
          il mandante e il mandatario. 
              Non sono considerate prestazioni di servizi: 
                a) le   cessioni,   concessioni,   licenze  e  simili 
          relative  a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro 
          eredi  o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui 
          ai  numeri 5) e 6) dell'art. 2, della legge 22 aprile 1941, 
          n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a 
          fini di pubblicita' commerciale; 
                b) i prestiti obbligazionari; 
                c) le    cessioni   dei   contratti   di   cui   alle 
          lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 2; 
                d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) 
          ed f) del terzo comma dell'art. 2; 
                e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative 
          ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui 
          alla  lettera a), e le prestazioni relative alla protezione 
          dei  diritti  d'autore  di  ogni genere, comprese quelle di 
          intermediazione nella riscossione dei proventi; 
                f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative 
          ai prestiti obbligazionari; 
                g) (soppressa); 
                h) le   prestazioni  dei  commissionari  relative  ai 
          passaggi  di  cui  al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e 
          quelle  dei  mandatari  di  cui al terzo comma del presente 
          articolo. 
              Non  costituiscono  inoltre  prestazioni  di servizi le 
          prestazioni   relative   agli   spettacoli  ed  alle  altre 
          attivita'  elencati  nella  tabella  C allegata al presente 
          decreto,   rese   ai   possessori  di  titoli  di  accesso, 
          rilasciati    per    l'ingresso    gratuito   di   persone, 
          limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalita' 
          di  rilascio  e di controllo stabiliti ogni quadriennio con 
          decreto del Ministro delle finanze: 
                a) dagli  organizzatori  di  spettacoli,  nel  limite 
          massimo  del  5 per cento dei posti del settore, secondo la 
          capienza  del locale o del complesso sportivo ufficialmente 
          riconosciuta dalle competenti autorita'; 
                b) dal   Comitato   olimpico   nazionale  italiano  e 
          federazioni sportive che di esso fanno parte; 
                c) dall'Unione nazionale incremento razze equine; 
                d) dall'Automobile  club  d'Italia  e da altri enti e 
          associazioni a carattere nazionale.». 
              «Art.  22 (Commercio al minuto e attivita' assimilate). 
          -  L'emissione della fattura non e' obbligatoria, se non e' 
          richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione 
          dell'operazione: 
                1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti 
          al  minuto  autorizzati  in  locali  aperti al pubblico, in 
          spacci   interni,   mediante  apparecchi  di  distribuzione 
          automatica,  per  corrispondenza,  a  domicilio  o in forma 
          ambulante; 
                2)    per    le    prestazioni   alberghiere   e   le 
          somministrazioni  di  alimenti  e  bevande  effettuate  dai 
          pubblici   esercizi,   nelle  mense  aziendali  o  mediante 
          apparecchi di distribuzione automatica; 
                3) per le prestazioni di trasporto di persone nonche' 
          di veicoli e bagagli al seguito; 
                4)  per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio 
          di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante 
          o nell'abitazione dei clienti; 
                5)  per  le prestazioni di custodia e amministrazione 
          di  titoli  e  per  gli  altri  servizi  resi  da aziende o 
          istituti di credito e da societa' finanziarie o fiduciarie; 
                6)  per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) 
          a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10. 
              La   disposizione   del  comma precedente  puo'  essere 
          dichiarata  applicabile,  con  decreto  del  Ministro delle 
          finanze,  ad  altre  categorie di contribuenti che prestino 
          servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza 

          e  importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa 
          l'osservanza   dell'obbligo   di   fatturazione   e   degli 
          adempimenti connessi. 
              Gli   imprenditori  che  acquistano  beni  che  formano 
          oggetto dell'attivita' propria dell'impresa da commercianti 
          al  minuto ai quali e' consentita l'emissione della fattura 
          sono obbligati a richiederla.». 
              «Art.   24 (Registrazione   dei   corrispettivi).  -  I 
          commercianti  al  minuto  e  gli  altri contribuenti di cui 
          all'art.  22,  in  luogo  di quanto stabilito nell'articolo 
          precedente,   possono   annotare   in   apposito  registro, 
          relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, 
          l'ammontare  globale  dei  corrispettivi  delle  operazioni 
          imponibili  e  delle  relative  imposte,  distinto  secondo 
          l'aliquota  applicabile,  nonche'  l'ammontare  globale dei 
          corrispettivi   delle  operazioni  non  imponibili  di  cui 
          all'art.   21,  sesto  comma,  e,  distintamente,  all'art. 
          38-quater  e  quello  delle operazioni esenti ivi indicate. 
          L'annotazione  deve  essere  eseguita,  con  riferimento al 
          giorno  in  cui  le  operazioni  sono  effettuate, entro il 
          giorno non festivo successivo. 
              Nella  determinazione  dell'ammontare  giornaliero  dei 
          corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi 
          delle  operazioni  effettuate  con  emissione  di  fattura, 
          comprese  quelle  relative ad immobili e beni strumentali e 
          quelle  indicate  nel  terzo comma dell'art. 17, includendo 
          nel corrispettivo anche l'imposta. 
              Per  determinate  categorie  di commercianti al minuto, 
          che  effettuano  promiscuamente la vendita di beni soggetti 
          ad  aliquote  d'imposta  diverse, il Ministro delle finanze 
          puo'  consentire, stabilendo le modalita' da osservare, che 
          la   registrazione   dei   corrispettivi  delle  operazioni 
          imponibili  sia  fatta senza distinzione per aliquote e che 
          la  ripartizione  dell'ammontare  dei corrispettivi ai fini 
          dell'applicazione  delle  diverse  aliquote  sia  fatta  in 
          proporzione degli acquisti. 
              I commercianti al minuto che tengono il registro di cui 
          al  primo  comma in luogo diverso da quello in cui svolgono 
          l'attivita'  di  vendita  devono  eseguire  le  annotazioni 

          prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche 
          in  un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo 
          o  in  ciascuno  dei  luoghi in cui svolgono l'attivita' di 
          vendita.  Le  relative modalita' sono stabilite con decreto 
          del Ministro delle finanze.». 
              «Art.  35 (Disposizione  regolamentare  concernente  le 
          dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita). 
          -   1.   I   soggetti   che  intraprendono  l'esercizio  di 
          un'impresa,  arte o professione nel territorio dello Stato, 
          o  vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne 
          dichiarazione  entro  trenta  giorni  ad  uno  degli uffici 
          locali  dell'Agenzia  delle  entrate  ovvero  ad un ufficio 
          provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima 
          Agenzia;  la  dichiarazione e' redatta, a pena di nullita', 
          su  modelli  conformi  a quelli approvati con provvedimento 
          del   direttore   dell'Agenzia   delle  entrate.  L'ufficio 
          attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che 
          restera'  invariato  anche  nelle  ipotesi di variazioni di 
          domicilio   fiscale   fino   al  momento  della  cessazione 
          dell'attivita'   e   che   deve   essere   indicato   nelle 
          dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in 
          ogni altro documento ove richiesto. 
              2.  Dalla  dichiarazione  di  inizio  attivita'  devono 
          risultare: 
                a) per  le  persone  fisiche,  il  cognome e nome, il 
          luogo   e  la  data  di  nascita,  il  codice  fiscale,  la 
          residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta; 
                b) per  i  soggetti diversi dalle persone fisiche, la 
          natura  giuridica,  la  denominazione,  ragione  sociale  o 
          ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, 
          e  il  domicilio  fiscale e deve essere inoltre indicato il 
          codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la 
          rappresentanza; 
                c) per   i   soggetti   residenti  all'estero,  anche 
          l'ubicazione della stabile organizzazione; 
                d) il  tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i 
          luoghi  in  cui  viene  esercitata  anche  a  mezzo di sedi 
          secondarie,   filiali,  stabilimenti,  succursali,  negozi, 
          depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e 
          conservati  i libri, i registri, le scritture e i documenti 
          prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni; 
                e) per i soggetti che svolgono attivita' di commercio 
          elettronico,   l'indirizzo   del   sito   web   ed  i  dati 
          identificativi dell'internet service provider; 
                f) ogni  altro  elemento  richiesto  dal  modello  ad 
          esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado 
          di acquisire autonomamente. 
              3.  In  caso  di variazione di alcuno degli elementi di 
          cui   al   comma 2   o  di  cessazione  dell'attivita',  il 
          contribuente  deve  entro trenta giorni farne dichiarazione 
          ad  uno  degli  uffici  indicati  dal  comma 1, utilizzando 
          modelli  conformi  a quelli approvati con provvedimento del 
          direttore  dell'Agenzia  delle  entrate.  Se  la variazione 
          comporta  il  trasferimento  del  domicilio fiscale essa ha 
          effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui 
          si   e'   verificata.   In   caso  di  fusione,  scissione, 
          conferimenti   di   aziende   o   di  altre  trasformazioni 
          sostanziali   che   comportano  l'estinzione  del  soggetto 
          d'imposta,  la  dichiarazione  e' presentata unicamente dal 
          soggetto risultante dalla trasformazione. 
              4.  In caso di cessazione dell'attivita' il termine per 
          la  presentazione  della  dichiarazione  di  cui al comma 3 
          decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative 
          alla  liquidazione  dell'azienda,  per  le  quali rimangono 
          ferme  le disposizioni relative al versamento dell'imposta, 
          alla    fatturazione,    registrazione,    liquidazione   e 
          dichiarazione.   Nell'ultima   dichiarazione  annuale  deve 
          tenersi  conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) 
          dell'art.  2, da determinare computando anche le operazioni 
          indicate nell'ultimo comma dell'art. 6, per le quali non si 
          e' ancora verificata l'esigibilita' dell'imposta. 
              5.   I   soggetti   che  intraprendono  l'esercizio  di 
          un'impresa,  arte o professione, se ritengono di realizzare 
          un   volume   d'affari   che   comporti  l'applicazione  di 
          disposizioni   speciali   ad   esso   connesse  concernenti 
          l'osservanza  di  adempimenti  o  di  criteri  speciali  di 
          determinazione   dell'imposta,   devono   indicarlo   nella 
          dichiarazione di inizio attivita' da presentare a norma del 
          presente   articolo   e   devono  osservare  la  disciplina 
          stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato. 
              6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono 
          presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui 
          ai  commi 10  e  seguenti  ovvero,  in  duplice  esemplare, 
          direttamente  ad  uno  degli  uffici  di cui al comma 1. Le 
          dichiarazioni  medesime  possono,  in  alternativa,  essere 
          inoltrate  in  unico  esemplare  a  mezzo  servizio postale 
          mediante   raccomandata,   con   l'obbligo   di   garantire 
          l'identita'  del  soggetto dichiarante mediante allegazione 
          di  idonea  documentazione;  in  tal  caso  si  considerano 
          presentate nel giorno in cui risultano spedite. 
              7.   L'ufficio   rilascia   o   invia  al  contribuente 
          certificato   di   attribuzione   della   partita   IVA   o 
          dell'avvenuta  variazione o cessazione dell'attivita' e nel 
          caso  di  presentazione  diretta  consegna  la  copia della 
          dichiarazione al contribuente debitamente timbrata. 
              8.  I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle 
          imprese  ovvero  alla  denuncia al repertorio delle notizie 
          economiche     e    amministrative    (REA)    ai    sensi, 
          rispettivamente,  degli  articoli 7  e  9  del  decreto del 
          Presidente   della  Repubblica  7 dicembre  1995,  n.  581, 
          concernente il regolamento di attuazione dell'art. 8, della 
          legge  29 dicembre  1993, n. 580, in materia di istituzione 
          del  registro delle imprese, possono assolvere gli obblighi 
          di  presentazione  delle  dichiarazioni  di cui al presente 
          articolo  presentando  le  dichiarazioni stesse all'ufficio 
          del  registro  delle  imprese, il quale trasmette i dati in 
          via   telematica   all'Agenzia  delle  entrate  e  rilascia 
          apposita  certificazione dell'avvenuta operazione. Nel caso 
          di  inizio  dell'attivita'  l'ufficio  del  registro  delle 
          imprese  comunica  al contribuente il numero di partita IVA 
          attribuito in via telematica dall'Agenzia delle entrate. 
              9.  Con  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle 
          entrate  puo'  essere  stabilita  la data a decorrere dalla 
          quale  le  dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione 
          attivita'  sono  presentate  esclusivamente all'ufficio del 
          registro  delle imprese ovvero in via telematica secondo le 
          disposizioni di cui ai commi successivi. 
              10.  Le  dichiarazioni  previste  dal presente articolo 
          possono  essere  presentate  in via telematica direttamente 
          dai  contribuenti  o  tramite i soggetti di cui all'art. 3, 
          commi 2-bis   e   3,   del  decreto  del  Presidente  della 
          Repubblica  n.  322  del  1998;  in tal caso si considerano 
          presentate  nel  giorno  in  cui sono trasmesse all'Agenzia 
          delle  entrate  in  via  telematica  e  il  procedimento di 
          trasmissione  si  considera  concluso  nel giorno in cui e' 
          completata   la   ricezione  da  parte  dell'Agenzia  delle 
          entrate.  La  prova della presentazione delle dichiarazioni 
          e'  data  dalla  comunicazione  dell'Agenzia  delle entrate 
          attestante   l'avvenuto   ricevimento  delle  dichiarazioni 
          stesse. 
              11.   I   soggetti   incaricati   di  cui  all'art.  3, 
          commi 2-bis   e   3,   del  decreto  del  Presidente  della 
          Repubblica  n.  322 del 1998, restituiscono al contribuente 
          una   copia  della  dichiarazione  attestante  la  data  di 
          consegna  con l'impegno alla trasmissione in via telematica 
          e  rilasciano  la  certificazione  restituita  dall'Agenzia 
          delle    entrate   attestante   l'avvenuta   operazione   e 
          contenente,  in  caso  di  inizio  attivita',  il numero di 
          partita IVA attribuito al contribuente. 
              12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via 
          telematica  si  applicano  ai  fini della sottoscrizione le 
          disposizioni  di  cui  all'art. 1, comma 6, del decreto del 
          Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. 
              13.  I  soggetti  di  cui  al  comma 3  dell'art. 3 del 
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 322 del 1998, 
          incaricati   della   predisposizione   delle  dichiarazioni 
          previste   dal   presente  articolo,  sono  obbligati  alla 
          trasmissione in via telematica delle stesse. 
              14.  Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si 
          applicano  le  disposizioni  previste  per la conservazione 
          delle  dichiarazioni  annuali  dal  decreto  del Presidente 
          della Repubblica n. 322 del 1998. 
              15.  Le  modalita'  tecniche  di  trasmissione  in  via 
          telematica   delle   dichiarazioni  previste  dal  presente 
          articolo ed   i   tempi  di  attivazione  del  servizio  di 
          trasmissione  telematica  sono  stabiliti con provvedimento 
          del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  da pubblicare 
          nella Gazzetta Ufficiale. 
              15-bis.   L'attribuzione  del  numero  di  partita  IVA 
          determina  la  esecuzione di riscontri automatizzati per la 
          individuazione  di elementi di rischio connessi al rilascio 
          dello  stesso  nonche' l'eventuale effettuazione di accessi 
          nel  luogo  di  esercizio  dell'attivita',  avvalendosi dei 
          poteri previsti dal presente decreto. 
              15-ter.  Con  provvedimento  del Direttore dell'Agenzia 
          delle entrate sono individuate: 
                a) specifiche  informazioni  da  richiedere  all'atto 
          della dichiarazione di inizio di attivita'; 
                b) tipologie    di    contribuenti    per   i   quali 
          l'attribuzione  del  numero  di  partita  IVA  determina la 
          possibilita'  di effettuare gli acquisti di cui all'art. 38 
          del  decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con 
          modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre  1993,  n.  427, e 
          successive  modificazioni,  a condizione che sia rilasciata 
          polizza  fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata 
          di  tre  anni  dalla  data  del  rilascio  e per un importo 
          rapportato  al  volume  d'affari  presunto  e  comunque non 
          inferiore a 50.000 euro.». 
                c) (soppressa).». 
              «Art.    51 (Attribuzioni   e   poteri   degli   uffici 
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto).   -   Gli   uffici 
          dell'imposta    sul    valore   aggiunto   controllano   le 
          dichiarazioni   presentate  e  i  versamenti  eseguiti  dai 
          contribuenti,   ne   rilevano   l'eventuale   omissione   e 
          provvedono   all'accertamento   e  alla  riscossione  delle 
          imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza 
          degli  obblighi  relativi alla fatturazione e registrazione 
          delle  operazioni  e alla tenuta della contabilita' e degli 
          altri  obblighi  stabiliti dal presente decreto; provvedono 
          alla  irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse 
          e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria 
          per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle 
          dichiarazioni  presentate  e  l'individuazione dei soggetti 
          che  ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla 
          base  di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro 
          delle  finanze  che  tengano  anche  conto  della capacita' 
          operativa degli uffici stessi (299). 
              Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono: 
                1) 6-bis) Omissis 
                7)  richiedere,  previa  autorizzazione del direttore 
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del 
          direttore  regionale  della  stessa,  ovvero,  per il Corpo 
          della  guardia  di  finanza, del comandante regionale, alle 
          banche,  alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita' 
          finanziarie  e  creditizie,  agli  intermediari finanziari, 
          alle   imprese   di   investimento,   agli   organismi   di 
          investimento  collettivo  del  risparmio,  alle societa' di 
          gestione  del  risparmio  e alle societa' fiduciarie, dati, 
          notizie   e   documenti   relativi   a  qualsiasi  rapporto 
          intrattenuto  od  operazione  effettuata,  ivi  compresi  i 
          servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle garanzie 
          prestate  da  terzi.  Alle  societa' fiduciarie di cui alla 
          legge  23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella 
          sezione  speciale  dell'albo  di  cui all'art. 20 del testo 
          unico  delle  disposizioni  in  materia  di intermediazione 
          finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo 24 febbraio 
          1998,   n.   58,   puo'   essere  richiesto,  tra  l'altro, 
          specificando   i   periodi   temporali   di  interesse,  di 
          comunicare  le generalita' dei soggetti per conto dei quali 
          esse   hanno   detenuto  o  amministrato  o  gestito  beni, 
          strumenti   finanziari   e   partecipazioni   in   imprese, 
          inequivocamente   individuati.  La  richiesta  deve  essere 
          indirizzata  al  responsabile  della  struttura accentrata, 
          ovvero   al   responsabile   della   sede   o  dell'ufficio 
          destinatario  che  ne  da'  notizia  immediata  al soggetto 
          interessato;  la  relativa  risposta deve essere inviata al 
          titolare dell'ufficio procedente. 
              Gli   inviti  e  le  richieste  di  cui  al  precedente 
          comma devono  essere  fatti  a  mezzo  di  raccomandata con 
          avviso di ricevimento fissando per l'adempimento un termine 
          non  inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui 
          al  n.  7),  non inferiore a trenta giorni. Il termine puo' 
          essere  prorogato per un periodo di venti giorni su istanza 
          dell'operatore  finanziario,  per  giustificati motivi, dal 
          competente  direttore  centrale  o  direttore regionale per 
          l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia 
          di  finanza,  dal  comandante  regionale.  Si  applicano le 
          disposizioni  dell'art. 52 del decreto del Presidente della 
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive 
          modificazioni. 
              Le  richieste  di  cui  al  secondo  comma,  numero 7), 
          nonche'  le  relative  risposte,  anche  se  negative, sono 
          effettuate    esclusivamente   in   via   telematica.   Con 
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono 
          stabilite  le  disposizioni  attuative  e  le  modalita' di 
          trasmissione  delle  richieste, delle risposte, nonche' dei 
          dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni 
          indicati nel citato numero 7). 
              Per  l'inottemperanza  agli  inviti  di  cui al secondo 
          comma,  numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui 
          ai  commi terzo  e  quarto  dell'art.  32  del  decreto del 
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e 
          successive modificazioni.». 
              «Art.  57 (Termine  per gli accertamenti). - Gli avvisi 
          relativi  alle  rettifiche  e  agli  accertamenti  previsti 
          nell'art. 54 e nel secondo comma dell'art. 55 devono essere 
          notificati,  a  pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 
          quarto  anno successivo a quello in cui e' stata presentata 
          la   dichiarazione.  Nel  caso  di  richiesta  di  rimborso 
          dell'eccedenza   d'imposta   detraibile   risultante  dalla 
          dichiarazione  annuale,  se  tra  la data di notifica della 
          richiesta  di  documenti  da  parte  dell'ufficio e la data 
          della  loro  consegna  intercorre  un  periodo  superiore a 
          quindici  giorni,  il  termine  di decadenza, relativo agli 
          anni  in cui si e' formata l'eccedenza detraibile chiesta a 
          rimborso, e' differito di un periodo di tempo pari a quello 
          compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna. 
              In  caso  di  omessa presentazione della dichiarazione, 
          l'avviso  di  accertamento  dell'imposta  a norma del primo 
          comma dell'art.   55   puo'   essere   notificato  fino  al 
          31 dicembre  del  quinto anno successivo a quello in cui la 
          dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 
              In  caso di violazione che comporta obbligo di denuncia 
          ai  sensi  dell'art. 331 del codice di procedura penale per 
          uno  dei  reati  previsti  dal decreto legislativo 10 marzo 
          2000,  n.  74,  i  termini  di cui ai commi precedenti sono 
          raddoppiati  relativamente  al periodo di imposta in cui e' 
          stata commessa la violazione. 
              Fino   alla   scadenza   del   termine   stabilito  nei 
          commi precedenti  le  rettifiche e gli accertamenti possono 
          essere integrati o modificati, mediante la notificazione di 
          nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi 
          elementi.    Nell'avviso   devono   essere   specificamente 
          indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o 
          fatti   attraverso   i   quali  sono  venuti  a  conoscenza 
          dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.». 
              - Si  riportano  i  testi  vigenti  dei commi 412 e 429 
          dell'art.  1,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge 
          finanziaria 2005): 
              «412.  In  esecuzione dell'art. 6, comma 5, della legge 
          27 luglio  2000,  n.  212, l'Agenzia delle entrate comunica 
          mediante   raccomandata   con   avviso  di  ricevimento  ai 
          contribuenti   l'esito   dell'attivita'   di  liquidazione, 
          effettuata  ai  sensi  dell'art.  36-bis  del  decreto  del 
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e 
          successive modificazioni, relativamente ai redditi soggetti 
          a  tassazione  separata.  La relativa imposta o la maggiore 
          imposta  dovuta, a decorrere dal periodo d'imposta 2001, e' 
          versata  mediante  modello di pagamento, di cui all'art. 19 
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, precompilato 
          dall'Agenzia. In caso di mancato pagamento entro il termine 
          di    trenta    giorni    dal   ricevimento   dell'apposita 
          comunicazione si procede all'iscrizione a ruolo, secondo le 
          disposizioni   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della 
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  602,  e  successive 
          modificazioni,  con  l'applicazione  della  sanzione di cui 
          all'art.  13,  comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 
          1997,  n.  471,  e  degli  interessi di cui all'art. 20 del 
          predetto  decreto  n.  602  del 1973, a decorrere dal primo 
          giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione 
          della predetta comunicazione.». 
              «429.  Le  imprese che operano nel settore della grande 
          distribuzione     possono    trasmettere    telematicamente 
          all'Agenzia  delle entrate, distintamente per ciascun punto 
          vendita,    l'ammontare   complessivo   dei   corrispettivi 
          giornalieri  delle  cessioni di beni e delle prestazioni di 
          servizi  di  cui  agli  articoli 2  e  3  del  decreto  del 
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633, e 
          successive modificazioni.». 
              - Si  riportano i testi vigenti degli articoli 7, 8, 9, 
          14,  15  e  16  della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge 
          finanziaria 2003): 
              «Art. 7 (Definizione automatica di redditi di impresa e 
          di   lavoro   autonomo  per  gli  anni  pregressi  mediante 
          autoliquidazione).  -  1. I soggetti titolari di reddito di 
          impresa  e  gli  esercenti  arti  e  professioni, nonche' i 
          soggetti  di  cui  all'art. 5 del testo unico delle imposte 
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della 
          Repubblica   22 dicembre   1986,   n.   917,  e  successive 
          modificazioni, possono effettuare la definizione automatica 
          dei  redditi  di  impresa,  di  lavoro autonomo e di quelli 
          imputati   ai  sensi  del  predetto  art.  5,  relativi  ad 
          annualita'   per  le  quali  le  dichiarazioni  sono  state 
          presentate   entro   il   31 ottobre   2002,   secondo   le 
          disposizioni   del   presente   articolo.   La  definizione 
          automatica,  relativamente  a uno o piu' periodi d'imposta, 
          ha  effetto  ai  fini  delle imposte sui redditi e relative 
          addizionali,    dell'imposta    sul   valore   aggiunto   e 
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  e si 
          perfeziona  con  il  versamento, mediante autoliquidazione, 
          dei  tributi  derivanti  dai  maggiori  ricavi  o  compensi 
          determinati  sulla  base  dei  criteri  e delle metodologie 
          stabiliti con il decreto di cui al comma 14, tenendo conto, 
          in alternativa: 
                a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili 
          sulla  base  degli  studi di settore di cui all'art. 62-bis 
          del  decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con 
          modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre  1993,  n.  427, e 
          successive   modificazioni,   per  i  contribuenti  cui  si 
          applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti studi; 
                b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili 
          sulla  base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a 
          189,  della  legge  28 dicembre  1995, n. 549, e successive 
          modificazioni,  per  i  contribuenti  cui  si  applicano in 
          ciascun periodo d'imposta i predetti parametri; 
                c) della   distribuzione,  per  categorie  economiche 
          raggruppate  in  classi  omogenee  sulla  base dei processi 
          produttivi,  dei  contribuenti  per  fasce  di  ricavi o di 
          compensi  di importo non superiore a 5.164.569 euro annui e 
          di redditivita' risultanti dalle dichiarazioni, qualora non 
          siano determinabili i ricavi o compensi con le modalita' di 
          cui alle lettere a) e b). 
              2.  La  definizione  automatica  puo'  altresi'  essere 
          effettuata, con riferimento alle medesime annualita' di cui 
          al    comma 1,   dagli   imprenditori   agricoli   titolari 
          esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'art. 29 del 
          testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al citato 
          decreto  del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e 
          successive   modificazioni,   nonche'   dalle   imprese  di 
          allevamento  di cui all'art. 78 del medesimo testo unico, e 
          successive   modificazioni,   ed   ha   effetto   ai   fini 
          dell'imposta  sul  valore aggiunto e dell'imposta regionale 
          sulle  attivita'  produttive.  La definizione automatica da 
          parte  dei  soggetti  di  cui al periodo precedente avviene 
          mediante  pagamento degli importi determinati, per ciascuna 
          annualita',  sulla  base  di  una  specifica metodologia di 
          calcolo,  approvata  con il decreto di cui al comma 14, che 
          tiene  conto  del  volume  di  affari  dichiarato  ai  fini 
          dell'imposta sul valore aggiunto. 
              3.  La  definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 e' 
          esclusa per i soggetti: 
                a) che  hanno  omesso di presentare la dichiarazione, 
          ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa 
          o  di  lavoro  autonomo,  ovvero  il reddito agrario di cui 
          all'art.  29  del  citato  testo  unico  delle  imposte sui 
          redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
          n. 917 del 1986; 
                b) che  hanno dichiarato ricavi o compensi di importo 
          annuo superiore a 5.164.569 euro; 
                c) ai  quali,  alla  data  di entrata in vigore della 
          presente  legge,  e'  stato  notificato processo verbale di 
          constatazione   con   esito   positivo,  ovvero  avviso  di 
          accertamento   ai   fini   delle   imposte   sui   redditi, 
          dell'imposta   sul   valore  aggiunto  ovvero  dell'imposta 
          regionale  sulle  attivita'  produttive,  nonche' invito al 
          contraddittorio  di  cui all'art. 5 del decreto legislativo 
          19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata 
          perfezionata  la  definizione  ai sensi degli articoli 15 e 
          16; 
                d) nei  cui  riguardi  e'  stata  esercitata l'azione 
          penale   per  i  reati  previsti  dal  decreto  legislativo 
          10 marzo  2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto 
          formale conoscenza entro la data di definizione automatica. 
              4.  In  caso  di avvisi di accertamento parziale di cui 
          all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 
          29 settembre  1973,  n.  600,  e  successive modificazioni, 
          relativi  a  redditi  oggetto della definizione automatica, 
          ovvero di avvisi di accertamento di cui all'art. 54, quinto 
          e  sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 
          26 ottobre   1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni, 
          divenuti  definitivi  alla  data di entrata in vigore della 
          presente  legge, la definizione e' ammessa a condizione che 
          il  contribuente  versi,  entro  la prima data di pagamento 
          degli  importi  per  la  definizione,  le  somme  derivanti 
          dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e 
          degli  interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' 
          pagato.  Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti 
          definitivi  avvisi di accertamento diversi da quelli di cui 
          ai  citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della 
          Repubblica  n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto 
          del  Presidente  della  Repubblica  n.  633  del  1972,  il 
          contribuente  ha  comunque  la  facolta' di avvalersi delle 
          disposizioni  del  presente  articolo,  fermi  restando gli 
          effetti dei suddetti atti. 
              5. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al 
          comma 1 possono effettuare la definizione automatica con il 
          versamento  entro  il  20 giugno 2003 esclusivamente di una 
          somma pari a 300 euro. Per i periodi di imposta successivi, 
          la  definizione  automatica si perfeziona con il versamento 
          entro  il 20 giugno 2003 delle somme determinate secondo la 
          metodologia  di  calcolo  di  cui al comma 1 applicabile al 
          contribuente.  Gli  importi  calcolati a titolo di maggiore 
          ricavo  o  compenso non possono essere inferiori a 600 euro 
          per  le  persone  fisiche  e  a  1.500  euro  per gli altri 
          soggetti.  Sulle  relative maggiori imposte non sono dovuti 
          gli   interessi   e   le   sanzioni.  Le  maggiori  imposte 
          complessivamente  dovute a titolo di definizione automatica 
          sono  ridotte  nella  misura  del 50 per cento per la parte 
          eccedente  l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e 
          l'importo  di  10.000  euro  per  gli  altri  soggetti. Gli 
          importi  dovuti a titolo di maggiore imposta sono aumentati 
          di  una  somma  pari  a  300  euro  per ciascuna annualita' 
          oggetto  di definizione aumentati a 600 euro per i soggetti 
          cui  si  applicano  gli  studi  di  settore di cui all'art. 
          62-bis   del   decreto-legge   30 agosto   1993,   n.  331, 
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, 
          n.  427,  e  successive  modificazioni, e nei confronti dei 
          quali  sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza 
          economica,  escluso  il  1997.  La  somma di cui al periodo 
          precedente  non  e'  dovuta dai soggetti di cui al comma 2. 
          Qualora  gli  importi  da  versare  complessivamente per la 
          definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la 
          somma  di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 
          6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in 
          due  rate,  di  pari  importo, entro il 30 novembre 2003 ed 
          entro  il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali 
          a  decorrere  dal  21 giugno  2003. L'omesso versamento nei 
          termini  indicati  nel  periodo  precedente  non  determina 
          l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero 
          delle  somme  non  corrisposte  alle  predette  scadenze si 
          applicano  le  disposizioni  dell'art.  14  del decreto del 
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, e 
          successive   modificazioni,  e  sono  altresi'  dovuti  una 
          sanzione  amministrativa  pari  al 30 per cento delle somme 
          non  versate,  ridotta  alla  meta'  in  caso di versamento 
          eseguito  entro  i trenta giorni successivi alle rispettive 
          scadenze, e gli interessi legali. 
              6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di 
          ammontare  non  inferiore a quelli determinabili sulla base 
          degli   studi   di  settore  di  cui  all'art.  62-bis  del 
          decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con 
          modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre  1993,  n.  427, e 
          successive  modificazioni,  e  nei  confronti dei quali non 
          sono   riscontrabili  anomalie  negli  indici  di  coerenza 
          economica, nonche' i soggetti che hanno dichiarato ricavi e 
          compensi  di ammontare non inferiore a quelli determinabili 
          sulla  base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a 
          189,  della  legge  28 dicembre  1995, n. 549, e successive 
          modificazioni, possono effettuare la definizione automatica 
          di cui al comma 1 con il versamento di una somma pari a 300 
          euro   per   ciascuna  annualita'.  I  soggetti  che  hanno 
          dichiarato  ricavi  e compensi di ammontare non inferiore a 
          quelli  determinabili  sulla base degli studi di settore di 
          cui  all'art.  62-bis  del  citato decreto-legge n. 331 del 
          1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie 
          negli  indici  di coerenza economica, possono effettuare la 
          definizione  automatica con il versamento di una somma pari 
          a 600 euro per ciascuna annualita'. 
              7.  La definizione automatica non si perfeziona se essa 
          si  fonda  su  dati  non  corrispondenti a quelli contenuti 
          nella  dichiarazione  originariamente presentata, ovvero se 
          la  stessa  viene effettuata dai soggetti che versano nelle 
          ipotesi  di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa 
          luogo  al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, 
          valgono   quali  acconti  sugli  importi  che  risulteranno 
          eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi. 
              8. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di 
          lavoro  autonomo  esclude  la rilevanza a qualsiasi effetto 
          delle  eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. E' 
          pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo 
          delle  predette  perdite.  Se  il  riporto delle perdite di 
          impresa   riguarda   periodi   d'imposta  per  i  quali  la 
          definizione  automatica  non  e'  intervenuta,  il recupero 
          della  differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione 
          delle  sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza 
          applicazione di interessi. 
              9.  La  definizione  automatica ai fini del calcolo dei 
          contributi  previdenziali,  rileva  nella misura del 60 per 
          cento  per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero 
          per  la  parte  eccedente  il  dichiarato  se  superiore al 
          minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni. 
              10.  Le  societa'  o associazioni di cui all'art. 5 del 
          testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al citato 
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 917 del 1986, 
          nonche'  i  titolari  dell'azienda coniugale non gestita in 
          forma   societaria  o  dell'impresa  familiare,  che  hanno 
          effettuato  la  definizione automatica secondo le modalita' 
          del  presente  articolo,  comunicano  alle  persone fisiche 
          titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta 
          definizione,   entro  il  20 luglio  2003.  La  definizione 
          automatica  da  parte  delle  persone  fisiche titolari dei 
          redditi  prodotti  in  forma associata si perfeziona con il 
          versamento  delle  somme dovute entro il 16 settembre 2003, 
          secondo  le  disposizioni del presente articolo, esclusa la 
          somma  di 300 euro prevista dal comma 5, sesto periodo; gli 
          interessi  di cui al comma 5, ottavo periodo, decorrono dal 
          17 settembre  2003.  La definizione effettuata dai soggetti 
          indicati  dal  primo periodo del presente comma costituisce 
          titolo  per  l'accertamento  ai  sensi dell'art. 41-bis del 
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
          n.  600,  e  successive  modificazioni, nei confronti delle 
          persone  fisiche  che non hanno definito i redditi prodotti 
          in  forma  associata.  Per  il  periodo di imposta 1997, la 
          definizione   automatica   effettuata   dalle   societa'  o 
          associazioni  nonche'  dai  titolari dell'azienda coniugale 
          non  gestita  in  forma societaria o dell'impresa familiare 
          rende   definitivi   anche  i  redditi  prodotti  in  forma 
          associata.  La disposizione di cui al periodo precedente si 
          applica, altresi', per gli altri periodi d'imposta definiti 
          a  norma  del  comma 6  dai  predetti  soggetti che abbiano 
          dichiarato  ricavi  e compensi di ammontare non inferiore a 
          quelli  determinabili  sulla base degli studi di settore di 
          cui  all'art.  62-bis  del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 
          331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 
          1993,  n.  427, e successive modificazioni, nonche' qualora 
          abbiano  dichiarato  ricavi  e  compensi  di  ammontare non 
          inferiore  a  quelli determinabili sulla base dei parametri 
          di  cui  all'art.  3,  commi da  181  a  189,  della  legge 
          28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni. 
              11.  La  definizione  automatica  inibisce, a decorrere 
          dalla  data  del  primo  versamento  e  con  riferimento  a 
          qualsiasi  organo  inquirente,  salve  le  disposizioni del 
          codice   penale   e   del   codice   di  procedura  penale, 
          limitatamente   all'attivita'   di   impresa  e  di  lavoro 
          autonomo,  l'esercizio dei poteri di cui agli artt. 32, 33, 
          38,  39  e  40  del decreto del Presidente della Repubblica 
          29 settembre  1973,  n.  600, e successive modificazioni, e 
          agli artt. 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della 
          Repubblica   26 ottobre   1972,   n.   633,   e  successive 
          modificazioni,    ed    esclude    l'applicabilita'   delle 
          presunzioni   di  cessioni  e  di  acquisto,  previste  dal 
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della 
          Repubblica   10 novembre   1997,   n.   441.   L'inibizione 
          dell'esercizio      dei      poteri      e     l'esclusione 
          dell'applicabilita'  delle presunzioni previsti dal periodo 
          precedente   sono   opponibili  dal  contribuente  mediante 
          esibizione  degli  attestati  di  versamento e dell'atto di 
          definizione in suo possesso. 
              12.  La  definizione  automatica  non e' revocabile ne' 
          soggetta a impugnazione e non e' integrabile o modificabile 
          da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, 
          e  non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo 
          quanto previsto dal comma 9. 
              13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna 
          annualita',  rende definitiva la liquidazione delle imposte 
          risultanti   dalla   dichiarazione   con  riferimento  alla 
          spettanza   di   deduzioni   e  agevolazioni  indicate  dal 
          contribuente o all'applicabilita' di esclusioni. Sono fatti 
          salvi  gli  effetti  della liquidazione delle imposte e del 
          controllo  formale  in base rispettivamente all'art. 36-bis 
          ed   all'art.  36-ter  del  decreto  del  Presidente  della 
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive 
          modificazioni,  nonche' gli effetti derivanti dal controllo 
          delle  dichiarazioni  IVA  ai  sensi  dell'art.  54-bis del 
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
          633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini 
          del  calcolo  delle  maggiori  imposte  dovute ai sensi del 
          presente  articolo.  La definizione automatica non modifica 
          l'importo  degli  eventuali  rimborsi  e  crediti derivanti 
          dalle  dichiarazioni  presentate  ai fini delle imposte sui 
          redditi  e  delle  relative  addizionali,  dell'imposta sul 
          valore   aggiunto,  nonche'  dell'imposta  regionale  sulle 
          attivita' produttive. 
              14.   Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del 
          Ministro  dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto 
          delle  informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite 
          le   classi   omogenee   delle   categorie  economiche,  le 
          metodologie  di calcolo per la individuazione degli importi 
          previsti   al   comma 1,   nonche'   i   criteri   per   la 
          determinazione  delle  relative  maggiori imposte, mediante 
          l'applicazione  delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun 
          periodo di imposta. 
              15.  Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle 
          entrate  sono definite le modalita' tecniche per l'utilizzo 
          esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle 
          comunicazioni  delle definizioni da parte dei contribuenti, 
          da  effettuare  comunque  entro  il  31 luglio 2003, ovvero 
          entro il 31 ottobre 2003 per i soggetti di cui al comma 10, 
          secondo  periodo,  e  le  modalita'  di versamento, secondo 
          quanto   previsto  dall'art.  17  del  decreto  legislativo 
          9 luglio  1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa 
          in ogni caso la compensazione ivi prevista. 
              15-bis.  All'art.  12, comma 1, del decreto legislativo 
          23 gennaio  2002, n. 10, sono premesse le parole: «Ferma la 
          disciplina  riguardante le trasmissioni telematiche gestite 
          dal  Ministero dell'economia e delle finanze,» e le parole: 
          «entro il 30 novembre 2002», sono soppresse. 
              16. I contribuenti che hanno presentato successivamente 
          al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi 
          dell'art. 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto 
          del  Presidente  della  Repubblica  22 luglio 1998, n. 322, 
          possono  avvalersi  delle  disposizioni  di cui al presente 
          articolo   sulla   base   delle   dichiarazioni  originarie 
          presentate.  L'esercizio  della  facolta' di cui al periodo 
          precedente  costituisce  rinuncia  agli  effetti favorevoli 
          delle dichiarazioni integrative presentate.» 
              «Art.  8  (Integrazione  degli  imponibili per gli anni 
          pregressi).  -  1.  Le  dichiarazioni  relative  ai periodi 
          d'imposta  per  i quali i termini per la loro presentazione 
          sono  scaduti  entro  il  31 ottobre  2002,  possono essere 
          integrate  secondo  le  disposizioni del presente articolo. 
          L'integrazione puo' avere effetto ai fini delle imposte sui 
          redditi  e relative addizionali, delle imposte sostitutive, 
          dell'imposta    sul   patrimonio   netto   delle   imprese, 
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto, dell'imposta regionale 
          sulle  attivita'  produttive,  del contributo straordinario 
          per  l'Europa,  di  cui  all'art.  3, commi 194 e seguenti, 
          della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  dei  contributi 
          previdenziali  e di quelli al Servizio sanitario nazionale. 
          I   soggetti  indicati  nel  titolo  III  del  decreto  del 
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600, 
          obbligati   ad   operare   ritenute   alla  fonte,  possono 
          integrare,  secondo  le disposizioni del presente articolo, 
          le  ritenute  relative  ai  periodi  di  imposta  di cui al 
          presente comma. 
              2. (abrogato). 
              3.  L'integrazione  si  perfeziona con il pagamento dei 
          maggiori  importi  dovuti entro il 16 aprile 2003, mediante 
          l'applicazione   delle   disposizioni  vigenti  in  ciascun 
          periodo   di  imposta  relative  ai  tributi  indicati  nel 
          comma 1,  nonche'  dell'intero  ammontare  delle ritenute e 
          contributi,  sulla base di una dichiarazione integrativa da 
          presentare,  entro  la  medesima  data,  in luogo di quella 
          omessa  ovvero  per rettificare in aumento la dichiarazione 
          gia'  presentata.  Agli  effetti  dell'imposta  sul  valore 
          aggiunto,  per  l'omessa  osservanza  degli obblighi di cui 
          agli  artt. 17,  terzo e quinto comma, e 34, comma 6, primo 
          periodo,   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 
          26 ottobre  1972,  n.  633,  e  all'art.  47,  comma 1, del 
          decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con 
          modificazioni,   dalla   legge  29 ottobre  1993,  n.  427, 
          l'integrazione deve operarsi esclusivamente con riferimento 
          all'imposta  che  non  avrebbe  potuto  essere computata in 
          detrazione;  la  disposizione  opera  a  condizione  che il 
          contribuente  si  avvalga della definizione di cui all'art. 
          9-bis.   Nella   dichiarazione  integrativa  devono  essere 
          indicati,  a  pena  di  nullita',  maggiori  importi dovuti 
          almeno  pari  a 300 euro per ciascun periodo di imposta. La 
          predetta  dichiarazione  integrativa  e'  presentata in via 
          telematica    direttamente    ovvero    avvalendosi   degli 
          intermediari abilitati indicati dall'art. 3 del regolamento 
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 
          1998,  n.  322,  e  successive  modificazioni.  Qualora gli 
          importi  da  versare  eccedano,  per le persone fisiche, la 
          somma  di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 
          6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in 
          due  rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed il 
          20 giugno   2004,   maggiorati  degli  interessi  legali  a 
          decorrere  dal  17 aprile  2003.  L'omesso versamento delle 
          predette  eccedenze  entro  le  date indicate non determina 
          l'inefficacia  della  integrazione;  per  il recupero delle 
          somme  non  corrisposte  a  tali  scadenze  si applicano le 
          disposizioni  dell'art. 14 del decreto del Presidente della 
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  602,  e  successive 
          modificazioni,   e   sono   altresi'  dovuti  una  sanzione 
          amministrativa  di  ammontare  pari  al  30 per cento delle 
          somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento 
          eseguito  entro  i  trenta  giorni successivi alla scadenza 
          medesima,   e   gli   interessi  legali.  La  dichiarazione 
          integrativa  non  costituisce  titolo  per  il  rimborso di 
          ritenute,  acconti  e crediti d'imposta precedentemente non 
          dichiarati,  ne'  per  il  riconoscimento  di  esenzioni  o 
          agevolazioni   non   richieste  in  precedenza,  ovvero  di 
          detrazioni  d'imposta  diverse  da  quelle  originariamente 
          dichiarate;  la  differenza  tra  l'importo  dell'eventuale 
          maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e 
          quello   del   minor   credito   spettante   in  base  alla 
          dichiarazione  integrativa, e' versata secondo le modalita' 
          previste dal presente articolo. E' in ogni caso preclusa la 
          deducibilita'  delle maggiori imposte e contributi versati. 
          Per  le  ritenute  indicate nelle dichiarazioni integrative 
          non  puo' essere esercitata la rivalsa sui percettori delle 
          somme   o   dei  valori  non  assoggettati  a  ritenuta.  I 
          versamenti  delle  somme dovute ai sensi del presente comma 
          sono  effettuati secondo le modalita' previste dall'art. 17 
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive 
          modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista. 
              4.  In  alternativa  alle  modalita' di dichiarazione e 
          versamento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1, 
          ad  eccezione  di  quelli che hanno omesso la presentazione 
          delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di 
          cui  al medesimo comma, possono presentare la dichiarazione 
          integrativa in forma riservata ai soggetti convenzionati di 
          cui  all'art.  19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 
          241.  Questi ultimi rilasciano agli interessati copia della 
          dichiarazione  integrativa  riservata,  versano,  entro  il 
          24 aprile   2003,  le  maggiori  somme  dovute  secondo  le 
          disposizioni  contenute  nel  capo III del predetto decreto 
          legislativo  n.  241  del 1997, esclusa la compensazione di 
          cui   all'art.  17  dello  stesso  decreto  legislativo,  e 
          comunicano    all'Agenzia    delle    entrate   l'ammontare 
          complessivo  delle  medesime  somme  senza  indicazione dei 
          nominativi   dei   soggetti   che   hanno   presentato   la 
          dichiarazione   integrativa   riservata.   E'   esclusa  la 
          rateazione  di  cui  al comma 3. Gli istituti previdenziali 
          non   comunicano  all'amministrazione  finanziaria  i  dati 
          indicati  nella  dichiarazione  riservata  di cui vengono a 
          conoscenza. 
              5. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero 
          con   qualunque   modalita',  anche  tramite  soggetti  non 
          residenti o loro strutture interposte, e' dovuta un'imposta 
          sostitutiva  di  quelle  indicate al comma 1, pari al 6 per 
          cento.  Per la dichiarazione e il versamento della predetta 
          imposta   sostitutiva  si  applicano  le  disposizioni  dei 
          commi 3 e 4. 
              6.    Salvo    quanto    stabilito   al   comma 7,   il 
          perfezionamento  della procedura prevista dal presente art. 
          comporta per ciascuna annualita' oggetto di integrazione ai 
          sensi   dei   commi 3  e  4  e  limitatamente  ai  maggiori 
          imponibili  o  alla  maggiore  imposta  sul valore aggiunto 
          risultanti  dalle  dichiarazioni  integrative aumentati del 
          100  per cento, ovvero alle maggiori ritenute aumentate del 
          50 per cento: 
                a) la  preclusione,  nei  confronti del dichiarante e 
          dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario e 
          contributivo; 
                b) l'estinzione    delle    sanzioni   amministrative 
          tributarie e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie, 
          nonche',  ove  siano  stati  integrati  i redditi di cui al 
          comma 5,  e  ove  ricorra  la  ipotesi  di cui all'art. 14, 
          comma 4,  delle  sanzioni  previste  dalle disposizioni sul 
          monitoraggio  fiscale  di  cui  al  decreto-legge 28 giugno 
          1990,  n.  167,  convertito, con modificazioni, dalla legge 
          4 agosto 1990, n. 227; 
                c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilita' per 
          i  reati  tributari  di  cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 10 del 
          decreto  legislativo  10 marzo  2000,  n. 74, nonche' per i 
          reati  previsti  dagli  artt. 482, 483, 484, 485, 489, 490, 
          491-bis  e 492 del codice penale, nonche' dagli artt. 2621, 
          2622  e  2623  del  codice  civile, quando tali reati siano 
          stati  commessi  per eseguire od occultare i predetti reati 
          tributari,  ovvero  per  conseguirne  il  profitto  e siano 
          riferiti  alla  stessa  pendenza  o  situazione tributaria. 
          L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica in 
          caso   di  esercizio  dell'azione  penale  della  quale  il 
          contribuente  ha  avuto formale conoscenza entro la data di 
          presentazione della dichiarazione integrativa; 
                d) (abrogata). 
              6-bis.  In  caso di accertamento relativo ad annualita' 
          oggetto  di integrazione, le maggiori imposte e le maggiori 
          ritenute   dovute   sono  comunque  limitate  all'eccedenza 
          rispetto   alle   maggiori   imposte   corrispondenti  agli 
          imponibili  integrati,  all'eccedenza  rispetto all'imposta 
          sul valore aggiunto e all'eccedenza rispetto alle ritenute, 
          aumentate ai sensi del comma 6. 
              7.  Per i redditi di cui al comma 5 non opera l'aumento 
          del 100 per cento previsto dal comma 6 e gli effetti di cui 
          alla  lettera c)  del  medesimo comma  operano a condizione 
          che,  ricorrendo la ipotesi di cui all'art. 14, comma 4, si 
          provveda  alla  regolarizzazione  contabile delle attivita' 
          detenute all'estero secondo le modalita' ivi previste. 
              8. Gli effetti di cui ai commi 6 e 7 si estendono anche 
          nei  confronti  dei  soggetti  diversi  dal  dichiarante se 
          considerati possessori effettivi dei maggiori imponibili. 
              9.  In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di 
          altra  attivita'  di  controllo fiscale, il soggetto che ha 
          presentato  la  dichiarazione  riservata  di cui al comma 4 
          puo' opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, 
          estintivi  e  di  esclusione  della  punibilita'  di cui ai 
          commi 6  e  7  con invito a controllare la congruita' delle 
          somme di cui ai commi 3 e 5, in relazione all'ammontare dei 
          maggiori  redditi e imponibili nonche' delle ritenute e dei 
          contributi indicati nella dichiarazione integrativa. 
              10.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si 

          applicano qualora: 
                a) alla  data  di  entrata  in  vigore della presente 
          legge,   sia   stato   notificato   processo   verbale   di 
          constatazione   con   esito   positivo,  ovvero  avviso  di 
          accertamento   ai   fini   delle   imposte   sui   redditi, 
          dell'imposta   sul   valore  aggiunto  ovvero  dell'imposta 
          regionale  sulle  attivita'  produttive,  nonche' invito al 
          contraddittorio  di  cui all'art. 5 del decreto legislativo 
          19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata 
          perfezionata la definizione ai sensi degli art. 15 e 16; in 
          caso  di  avvisi di accertamento di cui all'art. 41-bis del 
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
          n.   600,  e  successive  modificazioni,  relativamente  ai 
          redditi oggetto di integrazione, ovvero di cui all'art