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Decreto-Legge 4 luglio 2006, n.223
coordinato con la
Legge 4 agosto 2006, n.248
(Pubblicato in G.U. n. 153 - Serie generale - del 4 luglio 2006)
«Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione
della
spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale.».
Titolo I MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO, LA CRESCITA E LA PROMOZIONE
DELLA
CONCORRENZA E DELLA COMPETITIVITA', PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E
PER LA LIBERALIZZAZIONE DI SETTORI PRODUTTIVI.
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica
italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi
2 e 3,
del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la
lettura sia
delle disposizioni del decreto-legge, integrate
con le modifiche
apportate dalla legge di conversione,
che di quelle modificate o
richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano
invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di
conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale saranno riportate tra
i segni (( ...
)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate
dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della
sua
pubblicazione.
Art. 1.
Finalita' e ambito di intervento
1. Le norme del presente
titolo, adottate ai sensi degli
articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione,
con particolare riferimento alle materie di competenza statale
della
tutela della concorrenza, dell'ordinamento
civile e della
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i
diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il
territorio nazionale, recano misure necessarie
ed urgenti per
garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato
istitutivo della Comunita' europea ed assicurare l'osservanza
delle
raccomandazioni e dei
pareri della Commissione europea,
dell'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato e delle
Autorita' di regolazione e vigilanza
di settore, in relazione
all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la liberta'
di scelta
del cittadino consumatore e la promozione
di assetti di mercato
maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire
il rilancio
dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione
di
attivita' imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro.
(( 1-bis. Le disposizioni di cui al presente
decreto si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento
e
di Bolzano in conformita' agli statuti speciali e alle relative norme
di attuazione. ))
Art. 2.
Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore
dei
servizi professionali
1. In conformita' al principio comunitario di libera concorrenza
ed
a quello di liberta' di circolazione delle
persone e dei servizi,
nonche' al fine di assicurare agli utenti un'effettiva
facolta' di
scelta nell'esercizio dei propri diritti
e di comparazione delle
prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore
del
presente decreto sono abrogate
le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono con riferimento
alle attivita' libero
professionali e intellettuali:
(( a) l'obbligatorieta' di tariffe
)) fisse o minime ovvero il
divieto di pattuire compensi parametrati
al raggiungimento degli
obiettivi perseguiti;
(( b) il divieto, anche
parziale, di svolgere pubblicita'
informativa circa i titoli e le specializzazioni
professionali, le
caratteristiche del servizio offerto, nonche'
il prezzo e i costi
complessivi delle prestazioni secondo criteri
di trasparenza e
veridicita' del messaggio il cui rispetto e' verificato dall'ordine;
c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali
di tipo
interdisciplinare da parte di societa' di persone o associazioni
tra
professionisti, fermo restando che
l'oggetto sociale relativo
all'attivita' libero-professionale deve essere
esclusivo, che il
medesimo professionista non puo' partecipare a piu' di una societa'
e
che la specifica prestazione deve essere
resa da uno o piu' soci
professionisti previamente indicati, sotto
la propria personale
responsabilita'. ))
2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti
l'esercizio delle
professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale o in
rapporto convenzionale con lo stesso, nonche' le
eventuali tariffe
massime prefissate in via generale a
tutela degli utenti. (( Il
giudice provvede alla liquidazione delle
spese di giudizio e dei
compensi professionali, in caso di liquidazione
giudiziale e di
gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale.
Nelle
procedure ad evidenza pubblica, le stazioni
appaltanti possono
utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute
adeguate, quale
criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per
attivita' professionali.
2-bis. All'articolo 2233 del codice
civile, il terzo comma e'
sostituito dal seguente:
«Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i
patti conclusi tra
gli avvocati ed i praticanti abilitati
con i loro clienti che
stabiliscono i compensi professionali».))
3. Le disposizioni deontologiche
e pattizie e i codici di
autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma
1 sono
adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia
della qualita'
delle prestazioni professionali, entro il 1o gennaio 2007. In caso
di
mancato adeguamento, a decorrere dalla
medesima data le norme in
contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.
Art. 3.
Regole di tutela della concorrenza nel settore della
distribuzione
commerciale
1. Ai sensi delle disposizioni
dell'ordinamento comunitario in
materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci
e dei servizi ed al fine di garantire
la liberta' di concorrenza
secondo condizioni di pari opportunita' ed il corretto
ed uniforme
funzionamento del mercato, nonche' di
assicurare ai consumatori
finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilita'
all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi
dell'articolo 117, comma secondo,
lettere e) ed m), della
Costituzione, (( le attivita' commerciali,
come individuate dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione
di
alimenti e bevande )) sono svolte
senza i seguenti limiti e
prescrizioni:
a) l'iscrizione a
registri abilitanti ovvero possesso di
requisiti professionali soggettivi per l'esercizio
di attivita'
commerciali, (( fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare
e della somministrazione degli alimenti e delle bevande; ))
b) il rispetto di distanze
minime obbligatorie tra attivita'
commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
c) le limitazioni quantitative
all'assortimento merceologico
offerto negli esercizi commerciali, (( fatta salva la distinzione tra
settore alimentare e non alimentare;))
d) il rispetto di limiti riferiti a quote
di mercato predefinite
o calcolate sul volume delle vendite
a livello territoriale sub
regionale;
e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite
promozionali, a
meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;
f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e
le limitazioni di
ordine temporale o (( quantitativo )) allo
svolgimento di vendite
promozionali di prodotti, effettuate all'interno
degli esercizi
commerciali, (( tranne che nei periodi immediatamente
precedenti i
saldi di fine stagione per i medesimi prodotti;
f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive
per
il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso
l'esercizio
di vicinato, utilizzando i locali e
gli arredi dell'azienda con
l'esclusione del servizio assistito di
somministrazione e con
l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.))
2. Sono fatte salve le disposizioni
che disciplinano le vendite
sottocosto e i saldi di fine stagione.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto
sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali
di
disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili
con le disposizioni di cui al comma 1.
4. Le regioni e gli enti locali adeguano le
proprie disposizioni
legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui
al
comma 1 entro il 1o gennaio 2007.
Art. 4.
Disposizioni urgenti per la liberalizzazione
dell'attivita' di
produzione di pane
1. Al fine di favorire la promozione
di un assetto maggiormente
concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una piu'
ampia accessibilita' dei consumatori
ai relativi prodotti, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono
abrogate la legge 31 luglio 1956, n.
1002, e la lettera b), del
comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n.
112.
2. L'impianto di un nuovo panificio
ed il trasferimento o la
trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione
di
inizio attivita' da presentare al comune competente per territorio
ai
sensi dell'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241. La
dichiarazione deve essere corredata
dall'autorizzazione della
competente Azienda sanitaria locale
in merito ai requisiti
igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera,
dal titolo abilitativo edilizio e dal
permesso di agibilita' dei
locali, (( nonche' dall'indicazione del nominativo del
responsabile
dell'attivita' produttiva, che assicura l'utilizzo di materie
prime
in conformita' alle norme
vigenti, l'osservanza delle norme
igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualita'
del prodotto finito.
2-bis. E' comunque consentita ai titolari
di impianti di cui al
comma 2 l'attivita' di vendita dei prodotti di propria produzione per
il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda
con l'esclusione del servizio assistito di
somministrazione e con
l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
2-ter. Entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole
alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa
intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana
un decreto ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, volto a
disciplinare, in conformita' al diritto comunitario:
a) la denominazione di «panificio»
da riservare alle imprese che
svolgono l'intero ciclo di produzione del pane,
dalla lavorazione
delle materie prime alla cottura finale;
b) la denominazione di «pane
fresco» da riservare al pane
prodotto secondo un processo di produzione
continuo, privo di
interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione
o alla
conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi
della panificazione e degli impasti,
fatto salvo l'impiego di
tecniche di lavorazione finalizzate al
solo rallentamento del
processo di lievitazione, da porre in vendita entro
un termine che
tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;
c) l'adozione della dicitura «pane conservato»
con l'indicazione
dello stato o del metodo
di conservazione utilizzato, delle
specifiche modalita' di confezionamento e di vendita, nonche'
delle
eventuali modalita' di conservazione e di consumo. ))
3. I comuni e le autorita' competenti in materia igienico-sanitaria
esercitano le rispettive funzioni di vigilanza
4. Le violazioni delle
prescrizioni di cui al presente
articolo sono punite ai sensi dell'articolo
22, commi 1, 2, 5,
lettera c), e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Art. 5.
Interventi urgenti nel campo della distribuzione
di farmaci
1. Gli esercizi commerciali di
cui all'articolo 4, comma 1,
lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114,
possono effettuare attivita' di vendita al pubblico
dei farmaci da
banco o di automedicazione,
di cui all'articolo 9-bis del
decreto-legge 18 settembre 2001,
n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,
n. 405, e di tutti i
farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione
medica, (( previa
comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede
l'esercizio )) e secondo le modalita' previste dal presente articolo.
E' abrogata ogni norma incompatibile.
2. La vendita di cui al comma 1 e' consentita durante
l'orario di
apertura dell'esercizio commerciale
e deve essere effettuata
nell'ambito di un apposito reparto,
(( alla presenza e con
l'assistenza personale e diretta al cliente
)) di uno o piu'
farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed
iscritti al
relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni
a
premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
3. Ciascun distributore al dettaglio puo' determinare
liberamente
lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla
confezione del farmaco (( rientrante
nelle categorie di cui al
comma 1, )) purche' lo sconto sia esposto in modo leggibile e
chiaro
al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola
contrattuale contraria e' nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma
4,
del decreto-legge 27 maggio 2005,
n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005,
n. 149, ed ogni altra
norma incompatibile.
(( 3-bis. Nella provincia di Bolzano
e' fatta salva la vigente
normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana
e
tedesca per le etichette
e gli stampati illustrativi delle
specialita' medicinali e dei preparati galenici
come previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574. ))
4. Alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 105 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' aggiunto, infine, il seguente
periodo: «L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di
detenere
almeno il 90 per cento delle specialita' in commercio non si
applica
ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del Servizio sanitario
nazionale, fatta salva la possibilita' del rivenditore
al dettaglio
di rifornirsi presso altro grossista.».
5. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991,
n. 362,
sono soppresse le seguenti
parole: «che gestiscano farmacie
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge»;
al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti
parole:
«della provincia in cui ha sede la societa»; al comma
1, lettera a),
dell'articolo 8 della medesima legge
e' soppressa la parola:
«distribuzione,».
(( 6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7
dell'articolo 7 della legge
8 novembre 1991, n. 362.
6-bis. I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre
1991,
n. 362, sono sostituiti dai seguenti:
«9. A seguito di acquisto
a titolo di successione di una
partecipazione in una societa' di cui al comma
1, qualora vengano
meno i requisiti di cui al secondo periodo
del comma 2, l'avente
causa cede la quota di partecipazione
nel termine di due anni
dall'acquisto medesimo.
10. Il termine di cui al comma
9 si applica anche alla vendita
della farmacia privata da parte degli
aventi causa ai sensi del
dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475».
6-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 novembre
1991,
n. 362, e' inserito il seguente:
«4-bis. Ciascuna delle societa'
di cui al comma 1 puo' essere
titolare dell'esercizio di non piu' di quattro farmacie ubicate nella
provincia dove ha sede legale.».
7. Il comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo
24 aprile
2006, n. 219, e' abrogato. ))
Art. 6.
Interventi per il potenziamento
del servizio di taxi
(( 1. Al fine di assicurare per il servizio
di taxi il tempestivo
adeguamento dei livelli essenziali di
offerta del servizio taxi
necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilita',
in
conformita' al principio comunitario di
libera concorrenza ed a
quello di liberta' di circolazione delle
persone e dei servizi,
nonche' la funzionalita' e l'efficienza
del medesimo servizio
adeguati ai fini della mobilita' urbana ai sensi degli
articoli 43,
49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della
Comunita' europea e
degli articoli 3, 11, 16, 32, 41 e 117, comma
secondo, lettere e)
e m), della Costituzione, i comuni, sentite le commissioni consultive
di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio
1992, n. 21,
ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono:
a) disporre turnazioni integrative
in aggiunta a quelle
ordinarie, individuando idonee forme di controllo sistematico
circa
l'effettivo svolgimento del servizio nei
turni dichiarati. Per
l'espletamento del servizio integrativo di cui alla presente lettera,
i titolari di licenza si avvalgono, in deroga alla disciplina
di cui
all'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di sostituti alla
guida in possesso dei requisiti stabiliti
all'articolo 6 della
medesima legge. I sostituti alla guida devono espletare
l'attivita'
in conformita' alla vigente normativa ed il
titolo di lavoro deve
essere trasmesso al comune almeno il giorno precedente all'avvio
del
servizio;
b) bandire concorsi straordinari
in conformita' alla vigente
programmazione numerica, ovvero in deroga
ove la programmazione
numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare
un
livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo
gratuito o a
titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso
dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n.
21 del
1992, fissando, in caso di titolo oneroso,
il relativo importo ed
individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o piu'
criteri
selettivi di valutazione automatica o immediata,
che assicurino la
conclusione della procedura in tempi celeri.
I proventi derivanti
sono ripartiti in misura non inferiore
all'80 per cento tra i
titolari di licenza di taxi del medesimo comune;
la restante parte
degli introiti puo' essere utilizzata dal comune per il finanziamento
di iniziative volte al controllo e al miglioramento
della qualita'
degli autoservizi pubblici non di linea
e alla sicurezza dei
conducenti e dei passeggeri, anche mediante l'impiego di
tecnologie
satellitari;
c) prevedere il rilascio ai soggetti
in possesso dei requisiti
stabiliti dall'articolo 6 della citata legge
n. 21 del 1992, e in
prevalenza ai soggetti di cui all'articolo
7, comma 1, lettere b)
e c), della medesima legge, di titoli
autorizzatori temporanei o
stagionali, non cedibili, per fronteggiare
particolari eventi
straordinari o periodi di prevedibile incremento della
domanda e in
numero proporzionato alle esigenze dell'utenza;
d) prevedere in via sperimentale l'attribuzione,
prevalentemente
a favore di soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c),
della citata legge n. 21 del 1992, della possibilita' di
utilizzare
veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per
l'espletamento di servizi
diretti a specifiche categorie di utenti. In tal
caso, l'attivita'
dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto previsto dalla
lettera a);
e) prevedere in via sperimentale
forme innovative di servizio
all'utenza, con obblighi di servizio
e tariffe differenziati,
rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza
del servizio di taxi o ai soggetti di cui all'articolo
7, comma 1,
lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992;
f) prevedere la possibilita' degli utenti di avvalersi
di tariffe
predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;
g) istituire un comitato permanente di monitoraggio
del servizio
di taxi al fine di
favorire la regolarita' e l'efficienza
dell'espletamento del servizio e di orientare
costantemente le
modalita' di svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva,
composto da funzionari comunali competenti in materia di mobilita'
e
di trasporto pubblico e da rappresentanti delle
organizzazioni di
categoria maggiormente rappresentative, degli operatori di radiotaxi
e delle associazioni degli utenti.
2. Sono fatti salvi il conferimento
di nuove licenze secondo la
vigente programmazione numerica e il
divieto di cumulo di piu'
licenze al medesimo intestatario, ai sensi
della legge 15 gennaio
1992, n. 21, e della disciplina adottata dalle regioni. ))
Art. 7.
Misure urgenti in materia di passaggi di proprieta'
di beni mobili
registrati
1. L'autenticazione della sottoscrizione
degli atti e delle
dichiarazioni aventi ad oggetto
l'alienazione di beni mobili
registrati e rimorchi o la costituzione di diritti
di garanzia sui
medesimi puo' essere richiesta anche
agli uffici comunali ed ai
titolari degli sportelli telematici
dell'automobilista di cui
all'articolo 2 (( del regolamento di cui )) al decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 2000, n.
358, che sono tenuti a
rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di
segreteria,
nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.
2. I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005,
n. 266, sono abrogati.
Art. 8.
Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilita' civile
auto
1. In conformita' al principio comunitario della concorrenza
e alle
regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del
Trattato istitutivo
della Comunita' europea, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e' fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti
di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione
esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o di sconti
massimi per
l'offerta (( ai consumatori )) di polizze relative all'assicurazione
obbligatoria per la responsabilita' civile auto.
2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno
o piu'
agenti assicurativi o altro distributore
di servizi assicurativi
relativi al ramo responsabilita' civile auto ad una o piu' compagnie
assicurative individuate, o che impongono ai
medesimi soggetti il
prezzo minimo o lo sconto massimo praticabili ai consumatori
per gli
stessi servizi, sono nulle secondo quanto previsto dall'articolo 1418
del codice civile. Le clausole sottoscritte
prima della data di
entrata in vigore del presente decreto sono
fatte salve fino alla
loro naturale scadenza e comunque non oltre il 1o gennaio 2008.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2,
costituiscono intesa
restrittiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990,
n.
287, l'imposizione di un mandato di distribuzione
esclusiva o del
rispetto di prezzi minimi o di sconti massimi al consumatore
finale
nell'adempimento dei contratti che regolano il rapporto di agenzia
di
assicurazione relativamente all'assicurazione
obbligatoria per
responsabilita' civile auto.
(( 3-bis. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni
private,
di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, dopo il
comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione
r.c.
auto, l'intermediario rilascia preventiva informazione al consumatore
sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa
o, distintamente,
dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione e'
affissa nei
locali in cui l'intermediario opera e risulta nella
documentazione
rilasciata al contraente.
2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato,
il
premio di tariffa, la provvigione dell'intermediario,
nonche' lo
sconto complessivamente riconosciuto
al sottoscrittore del
contratto».))
Art. 9.
Prime misure per il sistema informativo
sui prezzi dei prodotti
agro-alimentari
1. All'articolo 23 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326,
dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti:
«2-quater. Al fine di garantire
l'informazione al consumatore,
potenziando il sistema della rilevazione dei prezzi all'ingrosso
ed
al dettaglio dei prodotti
agro-alimentari e migliorandone
l'efficienza ed efficacia, il Ministero dello sviluppo economico e
il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
mettono a
disposizione delle regioni, delle
province e dei comuni il
collegamento ai sistemi informativi
delle strutture ad essi
afferenti, secondo le modalita' prefissate
d'intesa dai medesimi
Ministeri.
2-quinquies. I dati aggregati raccolti
sono resi pubblici anche
mediante la pubblicazione sul sito
internet e la stipula di
convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed
emittenti radio
televisive (( e gestori del servizio di telefonia.». ))
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
17 giugno 1996, n.
321, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1996, n.
421, dopo la lettera c), e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) effettuare, a richiesta
delle amministrazioni pubbliche
interessate, rilevazioni dei prezzi al
dettaglio dei prodotti
agro-alimentari.».
Art. 10.
Modifica unilaterale
delle condizioni contrattuali
(( 1. L'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo
1o settembre 1993, n.
385, e' sostituito dal seguente:
«Art. 118.
- (Modifica unilaterale delle
condizioni
contrattuali). - 1. Nei contratti di durata puo' essere convenuta
la
facolta' di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi
e le altre
condizioni di contratto qualora sussista un giustificato
motivo nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo
comma, del
codice civile.
2. Qualunque modifica unilaterale delle
condizioni contrattuali
deve essere comunicata espressamente al cliente
secondo modalita'
contenenti in modo evidenziato la formula:
«Proposta di modifica
unilaterale del contratto», con preavviso minimo di trenta giorni,
in
forma scritta o mediante altro supporto
durevole preventivamente
accettato dal cliente. La modifica si
intende approvata ove il
cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni.
In tal caso, in sede di liquidazione
del rapporto, il cliente ha
diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per
le quali non siano state
osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci,
se
sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a
decisioni di
politica monetaria riguardano contestualmente sia
i tassi debitori
che quelli creditori e si applicano con modalita' tali da non
recare
pregiudizio al cliente».
2. In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente
ha sempre la
facolta' di recedere dal contratto senza penalita' e senza
spese di
chiusura. ))
Art. 11.
Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni
1. Sono soppresse le commissioni istituite
dall'articolo 6 della
legge 25 agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono svolte
dalle
amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi.
2. Sono soppresse le commissioni istituite
dagli articoli 4 e 7
della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono
svolte
rispettivamente dal Ministero dello sviluppo
economico e dalle ((
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.))
3. Della commissione giudicatrice prevista dall'articolo
1 del ((
regolamento di cui )) al decreto del Ministro
dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ((
21 febbraio 1990, n. 300, e
successive modificazioni, )) non possono far parte
gli iscritti al
ruolo degli agenti d'affari in mediazione.
4. Sono soppresse le commissioni istituite
dagli articoli 4 e 8
della legge 3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni
sono svolte
rispettivamente dalle (( camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura )) e dal Ministero dello sviluppo economico.
5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le (( camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura )) per la rilevazione degli
usi
commerciali non possono far parte i
rappresentanti di categorie
aventi interesse diretto nella
specifica materia oggetto di
rilevazione.
Art. 12.
Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli
e di trasporto
comunale e intercomunale
1. Fermi restando i principi di universalita',
accessibilita' ed
adeguatezza dei servizi pubblici di trasporto locale
ed al fine di
assicurare un assetto maggiormente concorrenziale
delle connesse
attivita' economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto dei
cittadini alla mobilita', i comuni possono prevedere che il trasporto
di linea di passeggeri accessibile al pubblico, in ambito comunale
e
intercomunale, sia svolto, in tutto il territorio o in
tratte e per
tempi predeterminati, anche dai soggetti in possesso
dei necessari
requisiti tecnico-professionali, fermi restando la disciplina
di cui
al comma 2 ed il divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma
a favore dei predetti soggetti. Il comune sede di scalo ferroviario,
portuale o aeroportuale e' comunque tenuto
a consentire l'accesso
allo scalo da parte degli operatori autorizzati ai sensi del presente
comma da comuni del bacino servito.
2. A tutela del diritto alla salute, alla salubrita' ambientale
ed
alla sicurezza degli utenti della strada e dell'interesse pubblico
ad
una adeguata mobilita' urbana, gli enti locali disciplinano
secondo
modalita' non discriminatorie tra gli
operatori economici ed in
conformita' ai principi di sussidiarieta', proporzionalita'
e leale
cooperazione, l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse
aree
dei centri abitati di ciascuna categoria
di veicolo, anche in
relazione alle specifiche modalita' di
utilizzo in particolari
contesti urbani e di traffico. Per
ragioni di sicurezza della
circolazione, possono altresi' essere previste
zone di divieto di
fermata, anche limitato a fasce orarie. Le infrazioni possono
essere
rilevate senza contestazione immediata, anche mediante
l'impiego di
mezzi di rilevazione fotografica o telematica (( nel rispetto
della
normativa vigente in tema di riservatezza del trattamento
dei dati
personali. ))
Art. 13.
Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali
e
locali e a tutela della concorrenza
1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza
e
del mercato e di assicurare la parita' degli operatori, le societa',
a capitale interamente pubblico o misto, costituite (( o partecipate
)) dalle amministrazioni pubbliche regionali
e locali per la
produzione di beni e servizi strumentali all'attivita' di tali
enti,
(( in funzione della loro attivita',
con esclusione dei servizi
pubblici locali, )) nonche', nei casi consentiti dalla legge,
per lo
svolgimento esternalizzato di funzioni
amministrative di loro
competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti
((
o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore
di altri soggetti pubblici o privati, ne' in affidamento diretto
ne'
con gara, e non possono partecipare ad
altre societa' o enti. Le
societa' che svolgono l'attivita' di
intermediazione finanziaria
prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo
1°settembre
1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione
ad altre
societa' od enti. ))
2. Le societa' (( di cui al comma
1 )) sono ad oggetto sociale
esclusivo e non possono agire in violazione delle
regole di cui al
comma 1.
3. Al fine di
assicurare l'effettivita' delle precedenti
disposizioni, le societa' di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attivita' non
consentite. A tale fine possono cedere,
(( nel rispetto delle
procedure ad evidenza pubblica, )) le
attivita' non consentite a
terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata societa'
da
collocare sul mercato, secondo le
procedure del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge
30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori ((
diciotto )) mesi. (( I
contratti relativi alle attivita' non cedute o scorporate
ai sensi
del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza
del termine
indicato nel primo periodo del presente comma. ))
4. I contratti conclusi, (( dopo la data di entrata
in vigore del
presente decreto, )) in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e
2
sono nulli. (( Restano validi, fatte salve le prescrizioni di
cui al
comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in
vigore del
presente decreto, ma in esito
a procedure di aggiudicazione
perfezionate prima della predetta data. ))
Art. 14.
Integrazione dei poteri dell'Autorita' garante della
concorrenza e
del mercato
1. Al capo II del titolo II della legge 10
ottobre 1990, n. 287,
dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:
«Art. 14-bis. - (Misure
cautelari). -- 1. Nei casi di urgenza
dovuta al rischio di un danno
grave e irreparabile per la
concorrenza, l'Autorita' puo', d'ufficio, ove constati ad un sommario
esame la sussistenza di un'infrazione,
deliberare l'adozione di
misure cautelari.
2. Le decisioni adottate ai sensi del comma 1 (( non possono
essere
in ogni caso rinnovate o prorogate. ))
3. L'Autorita', quando le imprese non adempiano a una decisione
che
dispone misure cautelari, puo' infliggere sanzioni
amministrative
pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato.
(( Art. 14-ter. - (Impegni). -
1. Entro tre mesi dalla notifica
dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della
violazione
degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli
articoli 81 o 82
del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni
tali da far
venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto
dell'istruttoria.
L'Autorita', valutata l'idoneita' di tali impegni, puo',
nei limiti
previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori
per le
imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione. ))
2. L'Autorita' in caso di mancato
rispetto degli impegni resi
obbligatori ai sensi del comma 1 puo' irrogare
(( una sanzione ))
amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato.
3. L'Autorita' puo' d'ufficio riaprire il procedimento se:
a) si modifica la situazione di fatto rispetto
ad un elemento su
cui si fonda la decisione;
b) le imprese interessate contravvengono agli impegni
assunti;
c) la decisione si fonda su informazioni
trasmesse dalle parti
che sono incomplete inesatte o fuorvianti».
2. All'articolo 15 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, dopo il
comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. L'Autorita', in conformita'
all'ordinamento comunitario,
definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtu'
della qualificata collaborazione
prestata dalle imprese
nell'accertamento di infrazioni alle regole
di concorrenza, la
sanzione amministrativa pecuniaria (( puo'
essere non applicata
ovvero ridotta nelle
fattispecie previste dal diritto
comunitario.».))
Art. 14-bis.
Integrazione dei poteri dell'Autorita'
per le garanzie nelle
comunicazioni
(( 1. Ferme restando le competenze
assegnate dalla normativa
comunitaria e dalla legge 10 ottobre
1990, n. 287, all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, la presentazione di
impegni
da parte delle imprese interessate
e' parimenti ammessa nei
procedimenti di competenza dell'Autorita' per
le garanzie nelle
comunicazioni in cui occorra promuovere
la concorrenza nella
fornitura delle reti e servizi di comunicazione elettronica
e delle
risorse e servizi correlati, ai sensi del codice delle comunicazioni
elettroniche di cui al decreto legislativo 1o agosto
2003, n. 259,
salva la disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti del medesimo
codice per i mercati individuati nelle raccomandazioni
comunitarie
relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle
comunicazioni elettroniche.
2. Nei casi previsti dal comma 1, l'Autorita' per le garanzie
nelle
comunicazioni, qualora ritenga gli impegni proposti
idonei ai fini
rispettivamente indicati, puo' approvarli con l'effetto
di renderli
obbligatori per l'impresa proponente. In caso di mancata
attuazione
degli impegni resi obbligatori dall'Autorita' trovano applicazione
le
sanzioni previste dalle discipline di settore. Qualora la proposta
di
impegno provenga da un'impresa incorsa in illecito non ancora punito,
l'Autorita' tiene conto dell'attuazione
dell'impegno da essa
approvato ai fini della decisione circa il trattamento sanzionatorio
applicabile al caso concreto. ))
Art. 15.
Disposizione
sulla gestione del servizio idrico integrato
1.
All'articolo 113, commi 15-bis e 15-ter, del (( testo
unico
di cui al )) decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, le
parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle
seguenti:
(( 31 dicembre 2006, relativamente al solo
servizio idrico
integrato al 31 dicembre 2007. ))
Titolo II MISURE PER LA RIPRESA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, INTERVENTI
PER IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E MISURE DI CONTENIMENTO E
RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA.
Capo I
Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali
Art. 16.
Contratto collettivo 2004-2005 trasporto
pubblico locale
1. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 1, commi
2
e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005,
n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005,
n. 58, a decorrere
dall'anno 2006 l'importo di 60 milioni di euro annui e'
corrisposto
ai servizi di trasporto pubblico locale direttamente
dalle regioni
individuate con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
del 1° marzo 2006, emanato d'intesa con la Conferenza
unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281,
senza dover procedere preliminarmente alla corrispondente
riduzione
dei trasferimenti erariali nei confronti delle predette regioni.
2. All'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266,
e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le spese in conto
capitale relative agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti
nel territorio della Capitale della Repubblica sono escluse dal patto
di stabilita' interno.».
Art. 17.
ANAS e Ferrovie S.p.A.
1. Per la prosecuzione degli interventi relativi
al «Sistema alta
velocita/alta capacita», per l'anno 2006, e' concesso
un contributo
in conto impianti nel limite massimo
di 1.800 milioni di euro a
favore di Ferrovie dello Stato S.p.A. o a societa' del gruppo.
2. All'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266,
come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge
6 marzo 2006, n.
68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127,
le parole: «1.913 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «2.913
milioni». (( Le risorse integrative di cui al presente
comma devono
essere utilizzate esclusivamente per i cantieri aperti. ))
Art. 17-bis.
Modifiche a disposizioni concernenti le Autorita'
portuali
(( 1. All'articolo 34-septies del decreto-legge 10 gennaio
2006, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo
2006, n. 80,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «nei limiti di 30
milioni di euro annui
per ciascuno degli anni 2006 e 2007» sono sostituite dalle
seguenti:
«nei limiti di 60 milioni di euro per l'anno 2006 e di
90 milioni di
euro per l'anno 2007»;
b) al comma 3, le parole: «30 milioni
di euro per ciascuno degli
anni 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni
di euro
per l'anno 2006 e 90 milioni di euro per l'anno 2007».))
Art. 18.
Integrazione del Fondo nazionale per il servizio
civile, del Fondo
nazionale per le politiche sociali e
del Fondo unico per lo
spettacolo.
1. La dotazione del Fondo nazionale per il servizio
civile di cui
all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come
determinata
dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' integrata
di
30 milioni di euro per l'anno 2006.
2. La dotazione del Fondo (( nazionale )) per le politiche
sociali
di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328,
come determinata dalla tabella C della legge
23 dicembre 2005, n.
266, e' integrata di 300 milioni
di euro annui per il triennio
2006-2008.
3. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla
legge
30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della
legge
23 dicembre 2005, n. 266, e' integrata di 50 milioni
di euro annui
per il triennio 2006-2008.
Art. 18-bis.
Disposizioni per il contrasto
degli incendi boschivi
(( 1. Per le esigenze operative
del Corpo forestale dello Stato
connesse alle attivita' antincendi boschivi
di competenza, e'
autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per
l'anno 2006 e di 10
milioni di euro annui a decorrere dal 2007.
2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2006, allo scopo
parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti: per l'anno
2006,
quanto a 3.550.000 euro l'accantonamento relativo
al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, a 250.000 euro quello
relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e a 200.000 euro
quello relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali; per
l'anno 2007, quanto a 3.100.000 euro l'accantonamento
relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 5.000.000
di euro
quello relativo al Ministero degli affari
esteri, a 500.000 euro
quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
a
1.400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole
e forestali; per l'anno
2008, quanto a 5.650.000
euro
l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri, a
1.550.000 euro quello relativo
al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, a 1.900.000 euro quello relativo
al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, a 500.000 euro
quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
a
400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole
e
forestali.
3. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
Capo II Interventi per le politiche della famiglia, per le politiche
giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita'
Art. 19.
Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche
giovanili e
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'.
1. Al fine di promuovere e realizzare
interventi per la tutela
della famiglia, in tutte le sue componenti
e le sue problematiche
generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio nazionale
sulla
famiglia, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e'
istituito un fondo denominato «Fondo
per le politiche della
famiglia», al quale e' assegnata la somma di
3 milioni di euro per
l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
2. Al fine di promuovere il diritto
dei giovani alla formazione
culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche
attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto
dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la
Presidenza
del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato «Fondo
per le politiche giovanili», al
quale e' assegnata la somma di 3
milioni di euro per l'anno 2006
e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.
3. Al fine di promuovere le politiche relative
ai diritti e alle
pari opportunita', presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
e'
istituito un fondo denominato «Fondo
per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita», al quale e' assegnata la somma
di 3
milioni di euro per l'anno 2006
e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.
Capo III Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica
Art. 20.
Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987,
n.
67, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005,
n.
266, e' ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 50
milioni
di euro a decorrere dall'anno 2007.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito
decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono rideterminati i
contributi e le provvidenze per l'editoria di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 250.
3. La dotazione relativa all'autorizzazione
di spesa di cui
all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata
dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
ridotta di
39 milioni di euro per l'anno 2006.
(( 3-bis. All'articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo,
della legge
7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,
le parole: «Gli
stessi contributi» sono sostituite dalle seguenti:
«A decorrere dal
1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11».
3-ter. Il requisito della rappresentanza
parlamentare indicato
nell'alinea dell'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990,
n.
250, e successive modificazioni, non
e' richiesto per le imprese
editrici di quotidiani o periodici che risultano
essere giornali o
organi di partiti o movimenti politici che alla data del 31 dicembre
2005 abbiano gia' maturato il diritto
ai contributi di cui al
medesimo comma 10. ))
Art. 21.
Spese di giustizia
(( 1. Per il pagamento delle spese di giustizia
non e' ammesso il
ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali,
tranne che
per gli atti di notifiche nei procedimenti penali e per
gli atti di
notifiche e di espropriazione forzata nei procedimenti civili
quando
i relativi oneri sono a carico dell'erario. ))
2. Al pagamento delle spese di giustizia
si provvede secondo le
ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilita'
generale dello Stato.
3. Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di
giustizia,
come integrato ai sensi dell'articolo 1,
comma 607, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, iscritto nell'unita' previsionale
di base
2.1.2.1 capitolo 1360) dello stato di previsione del Ministero
della
giustizia, e' ridotto di 50 milioni di euro per l'anno
2006, di 100
milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro a decorrere
dal 2008.
4. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative
e
regolamentari in materia di (( spese
)) di giustizia di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali
amministrativi
regionali e al Consiglio di Stato il contributo
dovuto e' di euro
500; per i ricorsi previsti
dall'articolo 21-bis della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli
previsti dall'articolo 25,
comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, (( per i ricorsi
aventi
ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di
soggiorno e
di ingresso nel territorio dello Stato
)) e per i ricorsi (( di
esecuzione della sentenza o di )) ottemperanza (( del giudicato ))
il
contributo dovuto e' di euro 250. (( L'onere relativo
al pagamento
dei suddetti contributi e' dovuto
in ogni caso dalla parte
soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese
e
anche se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini predetti,
la
soccombenza si determina con il
passaggio in giudicato della
sentenza. Non e' dovuto alcun contributo
per i ricorsi previsti
dall'articolo 25 della citata legge n.
241 del 1990 avverso il
diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto
legislativo
19 agosto 2005, n. 195, di attuazione
della direttiva 2003/4/CE
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. ))
6-ter. Il maggior gettito
derivante dall'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6-bis e'
versato al bilancio dello
Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze,
per le spese riguardanti il
funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali.».
(( 4-bis. All'onere derivante dall'attuazione del
capoverso 6-bis,
introdotto dal comma 4, valutato per il 2006
in 200.000 euro e in
500.000 euro a decorrere dall'anno 2007,
si provvede, per l'anno
2006, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate
recate dal
presente decreto, e per gli anni successivi mediante corrispondente
utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale
2006-2008, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale»
dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle
finanze, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri. ))
5. All'articolo 16 del citato testo
unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma
1,
e' aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di omesso
o parziale pagamento del contributo
unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo
71 del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di
cui al
decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131,
esclusa la detrazione ivi prevista.».
6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311,
dopo le parole: «degli uffici giudiziari», sono inserite
le seguenti:
«e allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle
finanze per le spese riguardanti il funzionamento
del Consiglio di
Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.».
Art. 22.
Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici
non territoriali
1. Gli stanziamenti per l'anno 2006 relativi
a spese per consumi
intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali,
che adottano contabilita' anche finanziaria,
individuati ai sensi
dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311,
con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico, dell'Istituto
superiore
di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, dell'Agenzia italiana del
farmaco, degli Istituti
zooprofilattici sperimentali, (( degli enti e degli organismi gestori
delle aree naturali protette )) e delle istituzioni scolastiche, sono
ridotti nella misura del 10 per cento,
comunque nei limiti delle
disponibilita' non impegnate alla data
di entrata in vigore del
presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una
contabilita' esclusivamente civilistica, i costi
della produzione,
individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 6),
7)
e 8), del codice civile, previsti
nei rispettivi budget 2006,
concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento
di beni di
terzi, sono ridotti del 10 per cento.
Le somme provenienti dalle
riduzioni di cui al presente comma sono
versate da ciascun ente,
entro il mese di ottobre 2006, all'entrata del bilancio dello
Stato,
con imputazione al capo X, capitolo 2961.
2. Per le medesime voci di spesa e di costo
indicate al comma 1,
per il triennio 2007-2009, le previsioni
non potranno superare
l'ottanta per cento di quelle iniziali dell'anno 2006, fermo restando
quanto previsto dal comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2004, n. 311. Le somme corrispondenti
alla riduzione dei costi e
delle spese per effetto del presente
comma sono appositamente
accantonate per essere versate da ciascun ente, entro il 30 giugno
di
ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, con
imputazione
al capo X, capitolo 2961. E' fatto
divieto alle Amministrazioni
vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui
gli amministratori non abbiano
espressamente dichiarato nella
relazione sulla gestione di avere ottemperato alle disposizioni
del
presente articolo.
Art. 22-bis.
Riduzione della spesa per incarichi
di funzione dirigenziale.
Disposizioni in materia
di attivita' libero-professionale
intramuraria.
(( 1. La spesa complessiva derivante dagli
incarichi di funzione
dirigenziale di livello generale e' soggetta ad una riduzione globale
non inferiore al 10 per cento.
2. Al comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto
legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, le parole:
«fino al 31 luglio 2006» sono sostituite dalle
seguenti: «fino alla
data, certificata dalla regione o dalla
provincia autonoma, del
completamento da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza
degli
interventi strutturali necessari
ad assicurare l'esercizio
dell'attivita' libero-professionale intramuraria e comunque entro
il
31 luglio 2007».
3. L'esercizio straordinario dell'attivita'
libero-professionale
intramuraria in studi professionali, previa autorizzazione aziendale,
e' informato ai principi organizzativi
fissati da ogni singola
azienda sanitaria, nell'ambito della rispettiva autonomia, secondo
le
modalita' stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e di Bolzano e sulla base dei
principi previsti nell'atto di
indirizzo e coordinamento di cui al
decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2000.
4. Al fine di garantire il
corretto equilibrio tra attivita'
istituzionale e attivita' libero-professionale intramuraria, anche
in
riferimento all'obiettivo di ridurre le
liste di attesa, sono
affidati alle regioni i controlli sulle
modalita' di svolgimento
dell'attivita' libero-professionale della dirigenza
del Servizio
sanitario nazionale e l'adozione di misure
dirette ad attivare,
previo congruo termine per provvedere
da parte delle aziende
risultate inadempienti, interventi sostitutivi
anche sotto forma
della nomina di un commissario ad acta.
In ogni caso l'attivita'
libero-professionale non puo' superare,
sul piano quantitativo
nell'arco dell'anno, l'attivita' istituzionale dell'anno precedente.
))
Art. 23.
Parere del Consiglio Universitario Nazionale
1. Al fine di evitare aggravi di spesa derivanti
dall'espressione
di parere da parte del Consiglio Universitario Nazionale (CUN)
sulle
procedure preordinate al reclutamento di
professori universitari
ordinari, associati e dei ricercatori, nonche' alla loro conferma
in
ruolo, l'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 6 aprile 2006,
n. 164, e' abrogato (( e nell'articolo
2, comma 4, della legge
16 gennaio 2006, n. 18, sono soppresse le parole:
«, nonche' alla
loro conferma in ruolo». ))
Art. 24.
Contenimento spesa per compensi
spettanti agli arbitri
1. Per qualsivoglia arbitrato, anche
se disciplinato da leggi
speciali, la misura del compenso spettante agli arbitri,
di cui al
punto 9 della tabella D allegata
al (( regolamento di cui al ))
decreto del Ministro della giustizia
8 aprile 2004, n. 127, si
applica inderogabilmente a tutti i componenti dei collegi
arbitrali
rituali, anche se non composti in tutto o in parte
da avvocati. La
misura del compenso spettante all'arbitro unico
di cui al punto 8
della medesima tabella D si applica anche all'arbitro non avvocato.
Art. 25.
Misure di contenimento con responsabilizzazione delle amministrazioni
1. Negli stati di previsione della
spesa delle Amministrazioni
centrali, approvati con la legge 23 dicembre
2005, n. 267, sono
accantonate e rese indisponibili
alla gestione le quote di
stanziamento delle unita' previsionali di base indicate nell'elenco
1
allegato al presente decreto. Nello stesso elenco
sono indicate le
riduzioni da apportare alle previsioni di bilancio
a legislazione
vigente per il triennio 2007-2009.
2. Gli accantonamenti effettuati, ai sensi del comma 1, nell'ambito
delle scritture contabili registrate nel Sistema
informativo della
Ragioneria generale dello Stato sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato entro il 30 novembre 2006.
3. Nel corso della gestione 2006, e fino alla data prevista
per il
versamento di cui al comma 2, per effettive, motivate e
documentate
esigenze gestionali, il Ministro competente, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con propri decreti, da comunicare alle
competenti Commissioni parlamentari, alla Corte dei conti,
ed al ((
rispettivo )) Ufficio centrale di bilancio,
puo' modificare gli
accantonamenti di cui al comma 2, fermo
restando il mantenimento
dell'effetto complessivo sul fabbisogno e sull'indebitamento netto.
4. Su richiesta delle Amministrazioni puo'
essere effettuata una
diversa distribuzione delle riduzioni relative al triennio 2007-2009,
indicate nell'elenco di cui al comma
1, in sede di (( legge ))
finanziaria per il triennio medesimo.
Art. 26.
Controlli e sanzioni per il mancato
rispetto della regola sul
contenimento delle spese da parte degli
enti inseriti nel conto
economico consolidato delle pubbliche
amministrazioni.
1. In caso di mancato rispetto del limite di spesa
annuale di cui
all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, da
parte degli enti individuati ai sensi dei commi 5
e 6 del medesimo
articolo, fatte salve le esclusioni previste dal predetto comma 57,
i
trasferimenti statali a qualsiasi titolo operati
a favore di detti
enti sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa
risultanti
dai conti consuntivi relativi agli esercizi 2005,
2006 e 2007. Gli
enti interessati che non ricevono contributi a carico
del bilancio
dello Stato sono tenuti a versare all'entrata
del bilancio dello
Stato, con imputazione al
capo X, capitolo 2961, entro il
30 settembre rispettivamente degli anni 2006, 2007 e 2008, un importo
pari alle eccedenze risultanti dai predetti
conti consuntivi. Le
amministrazioni vigilanti sono tenute a dare, rispettivamente,
entro
il 31 luglio degli anni 2006, 2007
e 2008, comunicazione delle
predette eccedenze di spesa al Ministero
dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Art. 27.
Riduzione del limite di spesa annua
per studi e incarichi di
consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita'
e
di rappresentanza.
1. Ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n.
266, le parole: «50 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «40
per cento».
Art. 28.
Diarie per missioni all'estero
1. Le diarie per le missioni
all'estero di cui alla tabella B
allegata al decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della
programmazione economica in data 27 agosto
1998, e successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 202 del
31 agosto 1998, sono ridotte del 20 per cento a decorrere dalla
data
di entrata in vigore del presente decreto. La riduzione si applica
al
personale appartenente alle amministrazioni di cui
all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
2. L'articolo 3 del regio decreto
3 giugno 1926, n. 941, e
successive modificazioni e' abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 non si applicano al
personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali
di pace, finanziate per l'anno 2006 dall'articolo 1, comma 97,
della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 29.
Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi
1. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo
18, comma 1,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta
dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive
modificazioni, per organi collegiali
e altri organismi, anche
monocratici, comunque denominati,
operanti nelle predette
amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento
rispetto a quella
sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti
fini le amministrazioni
adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla
data di
entrata in vigore del presente decreto,
le necessarie misure di
adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione
si aggiunge a
quella prevista dall'articolo 1, comma 58, della
legge 23 dicembre
2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle
spese di cui
al comma 1, per le amministrazioni
statali si procede, entro
centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del presente
decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione
o
accorpamento delle strutture, con regolamenti
da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, per
gli organismi previsti dalla legge o
da regolamento e, per i
restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
su proposta
del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto
dei seguenti
criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative
e funzionali;
b) razionalizzazione delle
competenze delle strutture che
svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle
strutture di supporto a quelle
strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
e) riduzione dei compensi
spettanti ai componenti degli
organismi.
(( e-bis) indicazione di un termine di durata, non
superiore a tre
anni, con la previsione che alla
scadenza l'organismo e' da
intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una
relazione di fine mandato sugli
obiettivi realizzati
dagli organismi, da
presentare
all'amministrazione competente e alla Presidenza
del Consiglio dei
Ministri.
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima
della
scadenza del termine di durata degli
organismi individuati dai
provvedimenti previsti dai commi
2 e 3, di concerto con
l'amministrazione di settore competente, la
perdurante utilita'
dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per
l'eventuale
proroga della durata dello stesso. ))
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a
provvedere, entro
lo stesso termine e sulla base
degli stessi criteri di cui al
comma 2, con atti di natura regolamentare previsti
dai rispettivi
ordinamenti, da sottoporre alla verifica
degli organi interni di
controllo e all'approvazione dell'amministrazione
vigilante, ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse
amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di
cui al
comma 1 entro il termine ivi previsto.
(( 4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti
previsti dai
commi 2 e 3 entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore
del presente decreto sono soppressi. ))
5. Scaduti i termini di cui ai
commi 1, 2 e 3 senza che si sia
provveduto agli adempimenti ivi previsti
e' fatto divieto alle
amministrazioni di corrispondere compensi
ai componenti degli
organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente
articolo non trovano diretta
applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali
e
agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono
disposizioni di principio ai fini del coordinamento
della finanza
pubblica.
7. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano agli
organi di direzione, amministrazione e controllo.
Art. 30.
Verifica delle economie in materia di personale per regioni
ed enti
locali
1. Il comma 204 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n.
266, e' sostituito dai seguenti:
«204. Per le amministrazioni regionali e gli enti
locali di cui al
comma 198, in caso di mancato conseguimento
degli obiettivi di
risparmio di spesa ivi previsti, e' fatto divieto
di procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Ai fini del monitoraggio
e della verifica degli adempimenti di cui al citato
comma 198, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare
previo
accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali
da concludere in
sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 settembre 2006, viene
costituito un tavolo tecnico con rappresentanti
del sistema delle
autonomie designati dai relativi enti esponenziali,
del Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento
della funzione pubblica, della
Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento degli affari regionali
(( e del Ministero
dell'interno, )) con l'obiettivo di:
a) acquisire, per il tramite del Ministero
dell'economia e delle
finanze, la documentazione da parte degli
enti destinatari della
norma, certificata dall'organo di revisione contabile,
delle misure
adottate e dei risultati conseguiti;
b) fissare specifici criteri
e modalita' operative, anche
campionarie per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti
e per le comunita' montane con
popolazione inferiore a 50.000
abitanti, per il monitoraggio
e la verifica dell'effettivo
conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di spesa;
c) verificare, sulla base dei criteri e delle modalita'
operative
di cui alla lettera b) e della documentazione ricevuta,
la puntuale
applicazione della disposizione ed i casi di mancato adempimento;
d) elaborare analisi e proposte operative dirette
al contenimento
strutturale della spesa di personale per gli
enti destinatari del
comma 198.
204-bis. Le risultanze delle operazioni
di verifica del tavolo
tecnico di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale,
alla
Corte dei conti, anche ai fini
del referto sul costo del lavoro
pubblico di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.
165. Il mancato invio della documentazione di cui alla lettera a) del
comma 204 da parte degli enti comporta, in ogni caso, il
divieto di
assunzione a qualsiasi titolo.».
(( 204-ter. Ai fini dell'attuazione dei commi
198, 204 e 204-bis,
limitatamente agli enti locali in condizione di avanzo
di bilancio
negli ultimi tre esercizi, sono escluse
dal computo le spese di
personale riferite a contratti di lavoro a tempo determinato,
anche
in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati
nel
corso dell'anno 2005». ))
Art. 31.
Riorganizzazione del
servizio di controllo interno
1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
1999,
n. 286, le parole: «anche ad un organo collegiale»
sono sostituite
dalle seguenti: «ad un organo
monocratico o composto da tre
componenti. In caso di previsione di un organo
con tre componenti
viene nominato un presidente.».
2. Il contingente di personale
addetto agli uffici preposti
all'attivita' di valutazione e controllo
strategico, ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.
165, non puo' superare il numero massimo di
unita' pari al 10 per
cento di quello complessivamente assegnato
agli uffici di diretta
collaborazione degli organi di indirizzo politico.
Art. 32.
Contratti di collaborazione
1. Ai fini del contenimento della spesa e del coordinamento
della
finanza pubblica, all'articolo 7 del decreto
legislativo 30 marzo
2001, n. 165, (( il comma 6 e' sostituito )) dai seguenti:
«6. Per esigenze cui non
possono far fronte con personale in
servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire
incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale
o coordinata e continuativa, ad esperti di
provata competenza, in
presenza dei seguenti presupposti:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze
attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente e ad
obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l'amministrazione deve
avere preliminarmente accertato
l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
al suo interno;
c) la prestazione deve essere
di natura temporanea e altamente
qualificata;
d) devono essere preventivamente
determinati durata, luogo,
oggetto e compenso della collaborazione.
6-bis. Le amministrazioni
pubbliche disciplinano e rendono
pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per
il
conferimento degli incarichi di collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del ((
testo
unico di cui al )) decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si
adeguano ai princpi di cui al comma 6.».
Art. 33.
Trattenimento
in servizio dei dipendenti pubblici
1. Il secondo, terzo, quarto e quinto
periodo dell'articolo 16,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, sono
soppressi.
2. I dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.
165, con esclusione degli appartenenti alla carriera
diplomatica e
prefettizia, del personale delle forze
armate e delle forze di
polizia ad ordinamento militare e
ad ordinamento civile, del
personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei confronti dei
quali alla data di entrata in vigore del presente decreto
sia stata
accolta e autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio
sino
al settantesimo anno di eta', possono
permanere in servizio alle
stesse condizioni giuridiche ed economiche,
anche ai fini del
trattamento pensionistico, previste dalla
normativa vigente al
momento dell'accoglimento della richiesta.
3. I limiti di eta' per il collocamento
a riposo dei dipendenti
pubblici risultanti anche dall'applicazione
dell'articolo 16,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, si
applicano anche ai fini
dell'attribuzione degli incarichi
dirigenziali di cui all'articolo 19, comma
6, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001.
Art. 34.
Criteri per i trattamenti accessori massimi
e pubblicita' degli
incarichi di consulenza
1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001,
n. 165, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con
decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro
dell'economia e delle finanze
sono stabiliti i criteri per
l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi
di contenimento della spesa e di uniformita' e perequazione.».
2. All'articolo 53, comma 14, del decreto
legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo e'
aggiunto il seguente: «Le
amministrazioni rendono noti, mediante inserimento
nelle proprie
banche dati accessibili al pubblico per via telematica,
gli elenchi
dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata
e il compenso
dell'incarico.».
3. All'articolo 53, comma 16, del decreto
legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo le parole: «dati
raccolti» sono inserite le
seguenti: «, adotta le relative misure di pubblicita' e trasparenza».
Art. 34-bis.
Autofinanziamento dei servizi anagrafici informatizzati del Ministero
dell'interno
(( 1. All'articolo 7-vicies quater, comma
2, del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge
31 marzo 2005, n. 43, sono aggiunti
i seguenti periodi: «Con i
decreti indicati nel comma 1 e' determinata, altresi', annualmente
e
con le modalita' stabilite dal presente
comma, la quota parte da
riassegnare, anche per le esigenze dei comuni, alle competenti unita'
previsionali di base dello stato
di previsione del Ministero
dell'interno quali proventi specificamente destinati alla
copertura
dei costi del servizio. Alle riassegnazioni
previste dal presente
comma non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 46, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266». ))
Art. 34-ter.
Deroghe
ai limiti all'acquisizione di immobili
(( 1. All'articolo 1, comma 23, della
legge 23 dicembre 2005, n.
266, dopo le parole: «enti territoriali» sono
inserite le seguenti:
«e degli enti previdenziali
destinatari delle operazioni di
dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 57, della legge
30 dicembre 2004, n. 311».))
Art. 34-quater.
Controllo del costo del lavoro
(( 1. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,
al comma 2 e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Le
comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura
del
Ministero dell'economia e delle finanze,
anche all'Unione delle
province d'Italia (UPI), all'Associazione
nazionale dei comuni
italiani (ANCI) e all'Unione nazionale
comuni, comunita', enti
montani (UNCEM), per via telematica». ))
Art. 34-quinquies.
Proroga dei trasferimenti ai sensi del decreto legislativo
31 marzo
1998, n. 112
(( 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
18 febbraio
2000, n. 56, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio
2006»
sono sostituite dalle seguenti: «1°
gennaio del secondo anno
successivo all'adozione dei
provvedimenti di attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione». Per l'anno 2006 non si
applica
quanto previsto al primo periodo del comma 323 dell'articolo
1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. ))
Titolo III
MISURE IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE, DI
RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE, DI POTENZIAMENTO DEI POTERI DI
CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI
ADEMPIMENTI TRIBUTARI E IN MATERIA DI GIOCHI
Art. 35.
Misure di contrasto dell'evasione e
dell'elusione fiscale
1. All'articolo 74-quater del
decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6 e'
aggiunto, in
fine, il seguente: «6-bis. Ai fini dell'applicazione
dell'aliquota
IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo
si
considerano accessorie alle attivita'
di intrattenimento o di
spettacolo ivi svolte.».
2. Nel terzo comma dell'articolo 54
del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'ultimo
periodo e'
aggiunto il seguente: «Per le cessioni
aventi ad oggetto beni
immobili e relative pertinenze, la prova di cui al precedente periodo
s'intende integrata anche se l'esistenza delle operazioni imponibili
o l'inesattezza delle indicazioni di cui al (( secondo comma
)) sono
desunte sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato
ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto.».
3. Nel (( primo comma ))
dell'articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, alla
lettera d), dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il
seguente: «Per le
cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione
o il
trasferimento di diritti reali di godimento
sui medesimi beni, la
prova di cui al precedente periodo
s'intende integrata anche se
l'infedelta' dei relativi ricavi viene desunta sulla base del
valore
normale dei predetti beni, determinato
ai sensi dell'articolo 9,
comma 3, del testo unico delle imposte
sui redditi, (( di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
))
4. L'articolo 15 del decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85, e'
abrogato.
5. All'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni di cui al (( quinto
comma )) si applicano anche
alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di
manodopera,
rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle
imprese che svolgono l'attivita' di costruzione o ristrutturazione
di
immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore
principale o di un
altro subappaltatore.».
6. (( Le disposizioni di cui
al comma 5 si applicano )) alle
prestazioni effettuate successivamente alla data
di autorizzazione
della misura ai sensi dell'articolo 27 della (( direttiva 77/388/CEE
del Consiglio, )) del 17 maggio 1977.
(( 6-bis. All'articolo 30, secondo comma, lettera
a), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, dopo la
parola:
«quinto» sono inserite le seguenti:
«e sesto».
6-ter. Per i soggetti
subappaltatori ai quali si applica
l'articolo 17, sesto comma, del
decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resta ferma la
possibilita' di
effettuare la compensazione infrannuale ai
sensi dell'articolo 8,
comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e
successive modificazioni.
Qualora il volume di affari registrato
dai predetti soggetti
nell'anno precedente sia costituito per
almeno l'80 per cento da
prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, il
limite
di cui all'articolo 34, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n.
388, e' elevato a 1.000.000 di euro. ))
7. Al decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74, dopo
l'articolo 10-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-ter. (Omesso versamento di IVA).
- 1. La disposizione di
cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti,
anche a
chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla
dichiarazione annuale, entro il
termine per il versamento
dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.
Art. 10-quater. (Indebita compensazione). - 1. La
disposizione di
cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti,
anche a
chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione,
ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
crediti non spettanti o inesistenti.».
8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( a) all'articolo 10, primo comma:
1) i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti
dai seguenti:
«8) le
locazioni e gli affitti, relative
cessioni,
risoluzioni e proroghe, di terreni e
aziende agricole, di aree
diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli
strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria,
e
di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere
i beni
mobili destinati durevolmente al servizio degli
immobili locati e
affittati, escluse le locazioni di fabbricati strumentali che
per le
loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione
senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti
dei soggetti
indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero
per le quali
nel relativo atto il locatore abbia
espressamente manifestato
l'opzione per l'imposizione;
8-bis) le cessioni
di fabbricati o di porzioni di fabbricato
diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate,
entro quattro anni dalla data di ultimazione
della costruzione o
dell'intervento, dalle imprese costruttrici
degli stessi o dalle
imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese
appaltatrici,
gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d)
ed
e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
8-ter) le cessioni
di fabbricati o di porzioni di fabbricato
strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili
di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse:
a) quelle
effettuate, entro quattro anni dalla data di
ultimazione della costruzione o dell'intervento,
dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese
che vi hanno eseguito,
anche tramite imprese appaltatrici,
gli interventi di cui
all'articolo 31, primo comma, lettere c), d)
ed e), della legge
5 agosto 1978, n. 457;
b) quelle
effettuate nei confronti di cessionari soggetti
passivi d'imposta che svolgono in
via esclusiva o prevalente
attivita' che conferiscono il diritto alla detrazione
d'imposta in
percentuale pari o inferiore al 25 per cento;
c) quelle
effettuate nei confronti di cessionari che non
agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni;
d) quelle per
le quali nel relativo atto il cedente abbia
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione»; ))
b) all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera
i), primo periodo, le
parole: «o la rivendita» sono soppresse;
c) (( (soppressa); ))
d) nell'allegata Tabella A, parte III, ((la voce
di cui al numero
127-ter e' soppressa.».
9. In sede di prima applicazione
delle disposizioni di cui al
comma 8, in relazione al mutato regime disposto
dall'articolo 10,
primo comma, numeri 8) e 8-bis), del decreto
del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non
si effettua la rettifica
della detrazione dell'imposta prevista dall'articolo
19-bis2 del
citato decreto n. 633 del 1972, limitatamente ai fabbricati
diversi
da quelli strumentali che per le
loro caratteristiche non sono
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni,
posseduti alla data del 4 luglio 2006, e, per le imprese costruttrici
degli stessi e per le imprese che vi hanno eseguito,
anche tramite
imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo
31, primo
comma, lettere c), d) ed e), della
legge 5 agosto 1978, n. 457,
limitatamente ai fabbricati o porzioni di fabbricato per
i quali il
termine dei quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione
o dell'intervento scade entro la predetta data. Per i beni
immobili
strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili
di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni,
la predetta
rettifica della detrazione dell'imposta si effettua esclusivamente
se
nel primo atto stipulato successivamente
alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del
presente decreto non viene
esercitata l'opzione per la imposizione prevista
dall'articolo 10,
primo comma, numeri 8) e 8-ter), del decreto
del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
10. Al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di
registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 2,
le parole: «operazioni esenti ai
sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8-bis)»,
sono sostituite dalle
seguenti: «operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo
10,
numeri 8), 8-bis), 8-ter),»;
b) all'articolo 40, dopo il comma 1 e' inserito
il seguente:
«1-bis. Sono soggette all'imposta
proporzionale di registro le
locazioni di immobili strumentali, ancorche' assoggettate all'imposta
sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero
8),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
c) nella Tariffa, parte prima, all'articolo
5, comma 1, dopo la
lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) quando hanno per oggetto
immobili strumentali ancorche'
assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10,
primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della
Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633: 1 per cento».
10-bis. Al testo unico delle disposizioni
concernenti le imposte
ipotecaria e catastale, di cui al decreto
legislativo 31 ottobre
1990, n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 10, comma 1,
dopo le parole: «a
norma
dell'articolo 2» sono aggiunte le seguenti:
«, anche se relative a
immobili strumentali, ancorche' assoggettati all'imposta
sul valore
aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma,
numero 8-ter), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
b) dopo l'articolo 1 della Tariffa e' inserito il
seguente:
«1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che importano
trasferimento
di proprieta' di beni immobili strumentali, di cui all'articolo
10,
primo comma, numero 8-ter), del
decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta
sul valore aggiunto, o costituzione o
trasferimenti di diritti
immobiliari sugli stessi: 3 per cento».
10-ter. Per le volture catastali
e le trascrizioni relative a
cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo
10, primo
comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente
della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore
aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi
disciplinati
dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni
in materia di
intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58,
e successive modificazioni, e
dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio
1994, n. 86, ovvero
imprese di locazione finanziaria, ovvero
banche e intermediari
finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico
di cui al
decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, limitatamente
all'acquisto ed al riscatto dei beni
da concedere o concessi in
locazione finanziaria, le aliquote delle
imposte ipotecaria e
catastale, come modificate dal comma 10-bis, del presente
articolo,
sono ridotte della meta'. La disposizione
di cui al periodo
precedente decorre dal 1° ottobre 2006.
10-quater. Le disposizioni in materia di imposte indirette previste
per la locazione di fabbricati si applicano,
se meno favorevoli,
anche per l'affitto di aziende il
cui valore complessivo sia
costituito, per piu' del 50 per
cento, dal valore normale di
fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo
14 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
10-quinquies. Ai fini dell'applicazione delle imposte proporzionali
di cui all'articolo 5 della Tariffa, parte
prima, del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, e
successive modificazioni, per i contratti di locazione
o di affitto
assoggettati ad imposta sul valore aggiunto,
sulla base delle
disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto ed in corso di esecuzione alla medesima data, le parti devono
presentare per la registrazione una apposita
dichiarazione, nella
quale puo' essere esercitata, ove la locazione abbia ad oggetto
beni
immobili strumentali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
a-bis)
della Tariffa, parte prima, del predetto decreto
n. 131 del 1986,
l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo
comma,
numero 8), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, con effetto dal 4 luglio 2006. Con
provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate,
da emanare entro il
15 settembre 2006, sono stabiliti le
modalita' e i termini degli
adempimenti e del versamento dell'imposta.
10-sexies. Le somme corrisposte a titolo di imposte
proporzionali
di cui all'articolo 5 della Tariffa, parte
prima, del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per
i
contratti di locazione finanziaria, anche se assoggettati ad
imposta
sul valore aggiunto, aventi ad oggetto beni immobili strumentali
di
cui all'articolo 5 comma 1, lettera a-bis),
della Tariffa, parte
prima, del predetto decreto n. 131 del 1986, possono essere portate,
nel caso di riscatto della proprieta' del bene, a scomputo di
quanto
dovuto a titolo di imposte ipotecaria e catastale. ))
11. Al fine di contrastare gli abusi
delle disposizioni fiscali
disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per
i trasporti
terrestri del Ministero dei trasporti, sono
individuati i veicoli
che, a prescindere dalla categoria di
omologazione, risultano da
adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo
per il trasporto
privato di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati
al
regime proprio degli autoveicoli di cui
al comma 1, lettera b),
dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui
redditi, (( di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.
917, )) ai fini delle imposte dirette,
e al comma 1, lettera c),
dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica
n.
633 del 1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
12. All'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono (( inseriti
))
i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati
a tenere
uno o piu' conti correnti bancari o postali
ai quali affluiscono,
obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attivita'
e
dai quali sono effettuati i prelevamenti
per il pagamento delle
spese.
I compensi in denaro per l'esercizio
di arti e professioni sono
riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici
ovvero altre modalita' di pagamento bancario
o postale nonche'
mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi
unitari
inferiori a 100 euro.».
(( 12-bis. Il limite
di 100 euro di cui
al quarto
comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, introdotto
dal comma 12 del presente
articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio
2008. Dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e
sino al 30 giugno 2007 il limite e' stabilito
in 1.000 euro. Dal
1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite e' stabilito in
500 euro.
))
13. Dopo il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle
imposte
sui redditi, (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Salvo prova
contraria, si considera esistente nel
territorio dello Stato la sede dell'amministrazione
di societa' ed
enti, che detengono partecipazioni
di controllo, ai sensi
dell'articolo 2359, (( primo comma, ))
del codice civile, nei
soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:
a) sono (( controllati,
)) anche indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359, (( primo )) comma, del codice civile, da soggetti
residenti nel territorio dello Stato;
b) sono (( amministrati )) da un consiglio
di amministrazione, o
altro organo equivalente di gestione,
composto in prevalenza di
consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza
del controllo di
cui al comma 5-bis, rileva la situazione
esistente alla data di
chiusura dell'esercizio o periodo di gestione
del soggetto estero
controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene
conto
anche dei voti spettanti ai familiari
di cui all'articolo 5,
comma 5.».
14. La disposizione di cui al (( comma 13 )) ha effetto a decorrere
dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del
presente decreto.
15. All'articolo 30 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Agli effetti del presente articolo le
societa' per azioni, in
accomandita per azioni, a
responsabilita' limitata, in nome
collettivo e in accomandita semplice, nonche' le societa' e gli
enti
di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato, si considerano, salvo prova contraria, non operativi
se
l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze
e dei proventi, esclusi quelli straordinari,
risultanti dal conto
economico, ove prescritto, e' inferiore alla somma degli importi
che
risultano applicando (( le seguenti percentuali: )) a) il 2 per cento
al valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma
1, lettera c),
del testo unico delle imposte sui redditi, (( di
cui al )) decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, anche se
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore
dei
crediti; b) il 6 per cento
al valore delle immobilizzazioni
costituite da beni immobili e da
beni indicati nell'articolo ((
8-bis, primo comma, )) lettera a), del decreto del Presidente
della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche
in locazione finanziaria; c) il 15 per cento al valore
delle altre
immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Le disposizioni
((
del primo periodo )) non si applicano: 1) ai soggetti ai
quali, per
la particolare attivita' svolta, e' fatto
obbligo di costituirsi
sotto forma di societa' di capitali; 2) ai soggetti
che si trovano
nel primo periodo di imposta; 3) alle societa'
in amministrazione
controllata o straordinaria; 4) alle societa' ed
enti i cui titoli
sono negoziati in mercati regolamentati italiani;
5) alle societa'
esercenti pubblici servizi di trasporto;
6) alle societa' con un
numero di soci non inferiore a 100.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Fermo l'ordinario
potere di accertamento, ai fini
dell'imposta personale sul reddito per le societa' e per gli enti non
operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del
periodo
di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli
importi
derivanti dall'applicazione, ai
valori dei beni posseduti
nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) l'1,50 per
cento sul
valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 4,75 per
cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili
e
da beni indicati (( nell'articolo 8-bis, primo comma, )) lettera
a),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633,
e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c)
il 12
per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni
anche
in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti
possono
essere computate soltanto in diminuzione
della parte di reddito
eccedente quello minimo di cui al presente comma.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Per le societa'
e gli enti non operativi, l'eccedenza di
credito risultante dalla dichiarazione
presentata ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto non e' ammessa al rimborso ne'
puo'
costituire oggetto di compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
o di cessione ai sensi
dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1988, n. 154.
Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la societa'
o l'ente
non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto non inferiore all'importo
che risulta dalla
applicazione delle percentuali di cui
al comma 1, l'eccedenza di
credito non e' ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito
relativa ai periodi di imposta successivi.»;
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. In presenza
di oggettive situazioni di carattere
straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi,
degli incrementi di rimanenze e dei proventi
nonche' del reddito
determinati ai sensi del presente
articolo, ovvero non hanno
consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto di cui al comma 4, la societa' interessata
puo'
richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive
ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto
del Presidente
della Repubblica (( 29 settembre 1973, n. 600.».))
16. Le disposizioni del (( comma 15 )) si applicano a decorrere
dal
periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore del
presente decreto.
17. All'articolo 172, comma 7, del testo unico
delle imposte sui
redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In caso di retrodatazione degli effetti
fiscali della fusione ai
sensi del comma 9, le limitazioni del presente
comma si applicano
anche al risultato negativo, determinabile
applicando le regole
ordinarie, che si sarebbe generato in
modo autonomo in capo ai
soggetti che partecipano alla fusione in relazione
al periodo che
intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente
a
quella di efficacia giuridica della fusione.».
18. Le disposizioni del comma 17 si applicano
alle operazioni di
scissione e fusione deliberate dalle
assemblee delle societa'
partecipanti dalla data di
entrata in vigore del presente
decreto-legge. Per le operazioni deliberate
anteriormente alla
predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni
di cui
all'articolo 37-bis del decreto del Presidente
della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
19. Nell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, dopo il
(( comma 121 )) e' inserito il seguente: «121-bis. Le agevolazioni
di
cui al comma 121 spettano a condizione che il costo
della relativa
manodopera sia evidenziato in fattura.».
20. La disposizione del (( comma 19 )) si applica in relazione
alle
spese sostenute a decorrere dalla data
di entrata in vigore del
presente decreto.
21. All'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 497:
1) dopo il primo periodo,
e' inserito il seguente: «Le parti
hanno comunque l'obbligo di indicare
nell'atto il corrispettivo
pattuito»;
2) nel secondo periodo,
le parole: «del 20 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento»;
b) al comma 498, in fine, e' aggiunto
il seguente periodo: «Se
viene occultato, anche in parte, il
corrispettivo pattuito, le
imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si
applica
la sanzione amministrativa dal cinquanta al
cento per cento della
differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata
in base al
corrispettivo dichiarato, detratto
l'importo della sanzione
eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.».
22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata
ad
IVA, le parti hanno l'obbligo di
rendere apposita dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' recante l'indicazione
analitica
delle modalita' di pagamento del corrispettivo.
Con le medesime
modalita' ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare
se si e'
avvalsa di un mediatore; nell'ipotesi affermativa,
ha l'obbligo di
dichiarare l'ammontare della spesa sostenuta per
la mediazione, le
analitiche modalita' di pagamento della stessa, con l'indicazione del
numero di partita IVA o del codice fiscale dell'agente
immobiliare.
In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati
si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e,
ai
fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati
ad
accertamento di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del
testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di
cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
(( 22-bis. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 del
testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, e' aggiunta la seguente:
«b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati
pagati a
soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto
dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione
principale per un
importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita».
))
23. I commi 21 e 22 si applicano agli atti pubblici formati
ed alle
scritture private autenticate a
decorrere dal secondo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del presente
decreto.
(( 23-bis. Per i trasferimenti
immobiliari soggetti ad IVA
finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari,
ai fini
delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, terzo comma, ultimo
periodo, il valore normale non puo' essere inferiore
all'ammontare
del mutuo o finanziamento erogato.
23-ter. All'articolo 52 del
testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro di cui al decreto
del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 5, e' aggiunto
il seguente:
«5-bis. Le disposizioni
dei commi 4 e 5 non si applicano
relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse
da quelle disciplinate dall'articolo 1,
comma 497, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni». ))
24. Al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di
registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 53 e' inserito
il seguente: Art. 53-bis
(Attribuzioni e poteri degli uffici). - 1. Le attribuzioni e i poteri
di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente
della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni,
possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta
di registro,
nonche' delle imposte ipotecaria (( e catastale previste
dal testo
unico di cui al )) decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.»;
b) all'articolo 74, dopo il
comma 1 e' (( aggiunto )) il
seguente: «1-bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste
di cui
all'articolo 53-bis, si applicano le disposizioni di cui
al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
25. I dipendenti della Riscossione s.p.a.
o delle societa' dalla
stessa partecipate ai sensi
dell'articolo 3, comma 7, del
decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, di seguito
denominate «agenti della riscossione», ai soli fini della
riscossione
mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata
(( dai direttori
generali )) degli agenti della riscossione, possono utilizzare i dati
di cui l'Agenzia delle entrate dispone
ai sensi dell'articolo 7,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre
1973, n. 605.
26. Ai medesimi fini previsti dal (( comma 25, )) gli
agenti della
riscossione possono altresi' accedere a
tutti i restanti dati
rilevanti, presentando apposita richiesta, anche in via
telematica,
ai soggetti pubblici o privati che li
detengono, con facolta' di
prendere visione e di estrarre copia
degli atti riguardanti i
predetti dati, nonche' di ottenere, in
carta libera, le relative
certificazioni.
(( 26-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 25 e 26 l'Agenzia
delle
entrate individua in modo selettivo i dipendenti degli
agenti della
riscossione che possono utilizzare ed accedere ai dati.
26-ter. Ai fini di cui all'articolo 1, commi 426
e 426-bis, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311,
sono considerati efficaci i
versamenti effettuati, a titolo di prima e
seconda rata, entro il
10 luglio 2006, se comprensivi degli
interessi legali, calcolati
dalla data di scadenza della rata a quella del pagamento.
26-quater. Le disposizioni contenute nell'articolo
1, commi 426 e
426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si
interpretano nel
senso che la sanatoria ivi prevista
non produce effetti sulle
responsabilita' amministrative delle societa'
concessionarie del
servizio nazionale della riscossione o dei
commissari governativi
provvisoriamente delegati alla riscossione relative:
a) ai provvedimenti sanzionatori
e di diniego del diritto al
rimborso o al discarico per inesigibilita' per i quali, alla data del
30 giugno 2005, non era pendente
un ricorso amministrativo o
giurisdizionale;
b) alle irregolarita' consistenti in falsita' di
atti redatti dai
dipendenti, se definitivamente dichiarata in sede penale prima
della
data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004.
26-quinquies. All'articolo 19, comma 1, del
decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, dopo la
lettera e), sono inserite le
seguenti:
«e-bis) l'iscrizione
di ipoteca sugli immobili di
cui
all'articolo 77 del decreto del
Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
e-ter) il fermo di beni mobili registrati
di cui all'articolo 86
del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n.
602, e successive modificazioni». ))
27. All'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Le imprese, gli intermediari
e tutti gli altri operatori del
settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti
di
assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi
titolo
nei confronti dei danneggiati,
comunicano in via telematica
all'anagrafe tributaria, anche in deroga a
contrarie disposizioni
legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice
fiscale o
la partita IVA del beneficiario e dei soggetti
le cui prestazioni
sono state valutate ai fini della
quantificazione della somma
liquidata. La presente disposizione si applica con riferimento
alle
somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006. (( I dati acquisiti
ai
sensi del presente
comma sono utilizzati prioritariamente
nell'attivita' di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti
le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione
della somma liquidata. )) Il contenuto, le
modalita' ed i termini
delle trasmissioni (( mediante posta
elettronica certificata, ))
nonche' le specifiche tecniche del formato,
sono definite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».
28. L'appaltatore risponde in solido con il
subappaltatore della
effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi
di
lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e
le
malattie professionali dei dipendenti
a cui e' tenuto il
subappaltatore.
29. La responsabilita' solidale
viene meno se l'appaltatore
verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del
pagamento
del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al
comma 28 connessi
con le prestazioni di lavoro dipendente
concernenti l'opera, la
fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente
eseguiti
dal subappaltatore. L'appaltatore puo' sospendere
il pagamento del
corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore
della
predetta documentazione.
30. Gli importi dovuti per la responsabilita'
solidale di cui al
comma 28 non possono eccedere complessivamente
l'ammontare del
corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
31. Gli atti che devono essere
notificati entro un termine di
decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso
termine
anche al responsabile in solido. La competenza
degli uffici degli
enti impositori e previdenziali e' comunque determinata
in rapporto
alla sede del subappaltatore.
32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo
dovuto
all'appaltatore previa esibizione da parte
di quest'ultimo della
documentazione attestante che gli adempimenti
di cui al comma 28
connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera,
la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti
dall'appaltatore.
33. L'inosservanza delle modalita' di
pagamento previste al ((
comma 32 )) e' punita con la sanzione amministrativa da euro
5.000 a
euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28
connessi con le
prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura
o
il servizio affidati non
sono stati correttamente eseguiti
dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.
Ai fini della
presente sanzione si applicano le disposizioni
previste per la
violazione commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio
che
irroga la presente sanzione e' comunque determinata in rapporto
alla
sede dell'appaltatore.
(( 34. Le disposizioni di cui ai
commi da 28 a 33 si applicano,
successivamente all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanare entro novanta
giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,
che stabilisca la documentazione attestante
l'assolvimento degli
adempimenti di cui al comma 28, in relazione ai contratti di
appalto
e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da
soggetti che
stipulano i predetti contratti nell'ambito di attivita' rilevanti
ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto
di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con
esclusione
dei committenti non esercenti attivita' commerciale, e, in ogni caso,
dai soggetti di cui agli articoli 73
e 74 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso
anche
per la responsabilita' solidale per l'effettuazione ed il versamento
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. ))
35. L'Agenzia delle dogane, nelle
attivita' di prevenzione e
contrasto delle violazioni tributarie connesse
alla dichiarazione
fraudolenta del valore in dogana
e degli altri elementi che
determinano l'accertamento doganale ai sensi del decreto legislativo
8 novembre 1990, n. 374, ha facolta' di procedere, con
le modalita'
previste dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, all'acquisizione dei dati
e dei documenti
relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di
ogni altro
elemento di costo che forma il valore dichiarato per l'importazione,
l'esportazione, l'introduzione in deposito
doganale o IVA ed il
transito. Per le finalita' di cui al presente comma, la richiesta
di
informazioni e di documenti puo' essere rivolta dall'Agenzia
delle
dogane, agli importatori, agli esportatori, alle societa' di
servizi
aeroportuali, alle compagnie di navigazione,
alle societa' e alle
persone fisiche esercenti le attivita' di movimentazione,
deposito,
trasporto e rappresentanza in dogana
delle merci. La raccolta e
l'elaborazione dei dati per le finalita' di cui al presente comma
e'
considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo
53
del (( codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al
)) decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196. In caso di
inottemperanza agli inviti a comparire
ed alle richieste di
informazioni di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane procede
all'applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da un
minimo di 5.000 euro ad un massimo di 10.000 euro, oltre alle
misure
di sospensione e revoca delle autorizzazioni
e delle facolta'
concesse agli operatori inadempienti.
(( 35-bis. Al fine di contrastare l'evasione e l'elusione
fiscale,
le societa' di calcio professionistiche sono obbligate a inviare
per
via telematica all'Agenzia delle entrate
copia dei contratti di
acquisizione delle prestazioni
professionali degli atleti
professionisti, nonche' dei contratti riguardanti i compensi per tali
prestazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' delegato
ad
acquisire analoghe informazioni dalle Federazioni calcistiche
estere
per le operazioni effettuate da societa' sportive professionistiche
residenti in Italia anche indirettamente
con analoghe societa'
estere.
35-ter. E' prorogata per l'anno
2006, nella misura e alle
condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria
in materia di
recupero del patrimonio edilizio relativa alle
prestazioni di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999,
n.
488, fatturate dal 1° ottobre 2006.
35-quater. All'articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266,
dopo il comma 121-bis e' inserito il
seguente: «121-ter. Per il
periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006
la quota di cui al
comma 121 e' pari al 36 per cento
nei limiti di 48.000 euro per
abitazione». ))
Art. 36.
Recupero di base imponibile
1. Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto
del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, concernente i beni e
servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, e'
(( soppressa la
voce di cui al numero 123-bis. ))
2. Ai fini dell'applicazione del
decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del
(( testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al ))
decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del ((
testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al )) decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, un'area e' da considerare fabbricabile
se
utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico
generale adottato dal comune, indipendentemente
dall'approvazione
della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. All'articolo 47, comma 4, del testo
unico delle imposte sui
redditi,(( di cui al )) decreto
del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, le parole:
«gli utili relativi alla
partecipazione al capitale o al patrimonio,
ai titoli e agli
strumenti finanziari di cui all'articolo 44,
comma 2, lettera a),
corrisposti» sono sostituite dalle seguenti: «gli utili
provenienti».
4. Le disposizioni del (( comma 3 )) si applicano
a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore del
presente decreto.
(( 4-bis. All'articolo 89, comma 3, del testo
unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, le parole:
«utili relativi alla partecipazione al capitale o
al patrimonio, ai
titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo
44, comma 2,
lettera a), corrisposti» sono sostituite
dalle seguenti: «utili
provenienti». ))
5. All'articolo 102, comma 3, del testo
unico delle imposte sui
redditi, (( di cui al )) decreto del
Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «La misura
stessa puo' essere
elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio
in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta
e nei due
successivi;» sono sostituite dalle seguenti: «Fatta
eccezione per i
beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la misura
stessa
puo' essere elevata fino a due volte
per ammortamento anticipato
nell'esercizio in cui i beni sono
entrati in funzione e nei due
successivi;».
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano
a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore del
presente decreto anche per i beni di cui all'articolo 164,
comma 1,
lettera b), del citato testo unico ((
di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, )) acquistati nel
corso
di precedenti periodi di imposta.
(( 6-bis. Nell'articolo 102, comma 7, del testo unico delle
imposte
sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, dopo il
primo periodo e' inserito il
seguente: «Per i beni di cui all'articolo 164, comma
1, lettera b),
la deducibilita' dei canoni di locazione finanziaria
e' ammessa a
condizione che la durata del contratto non sia inferiore
al periodo
di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma
del
comma 2».
6-ter. La disposizione del comma 6-bis si applica
con riferimento
ai canoni relativi a contratti di locazione finanziaria
stipulati a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. ))
7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento
deducibili, il
costo dei fabbricati strumentali deve essere
assunto al netto del
costo delle aree occupate dalla costruzione
e di quelle che ne
costituiscono pertinenza. (( Il costo
delle predette aree e'
quantificato in misura pari al valore risultante da apposita
perizia
di stima, redatta da soggetti iscritti agli
albi degli ingegneri,
degli architetti, dei geometri e dei
periti industriali edili e
comunque non inferiore al 20 per
cento e, per i fabbricati
industriali, al 30 per cento del costo complessivo. ))
8. Le disposizioni del comma 7 si applicano a decorrere dal
periodo
d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente
decreto anche per le quote di ammortamento
relative ai fabbricati
costruiti o acquistati nel corso di periodi di imposta precedenti.
9. All'articolo 115, comma 3, del testo
unico delle imposte sui
redditi, (( di cui al )) decreto del
Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le perdite fiscali dei soci relative
agli esercizi anteriori
all'inizio della tassazione per trasparenza
non possono essere
utilizzate per compensare i
redditi imputati dalle societa'
partecipate.».
10. All'articolo 116, comma 2, del (( citato testo unico
di cui al
decreto n. 917 del 1986, )) dopo
le parole: «del terzo» sono ((
inserite )) le seguenti: «e del quarto».
11. Le disposizioni di cui ai
commi 9 e 10 hanno effetto dal
periodo d'imposta dei soci in corso alla data di
entrata in vigore
del presente decreto e con riferimento
ai redditi delle societa'
partecipate relativi a periodi di imposta
chiusi a partire dalla
predetta data.
12. All'articolo 84 del testo unico delle imposte
sui redditi, ((
di cui al )) decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole
«primi tre periodi d'imposta» sono
((
inserite )) le seguenti «dalla data di costituzione»;
2) in fine, sono aggiunte le seguenti
parole: «a condizione che
si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva»;
b) al comma 3, la lettera a) e' abrogata.
13. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta prive
dei
requisiti di cui all'articolo 84, comma 2, del (( citato testo
unico
di cui al decreto n. 917 del 1986, )) come modificato dal comma 12
((
del presente articolo, )) formatesi in esercizi precedenti
a quello
in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto e non
ancora utilizzate alla medesima data, possono
essere computate in
diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello
di
formazione, con le modalita' previste
al comma 1 del medesimo
articolo 84, ma non oltre l'ottavo.
14. Le disposizioni della lettera b) del comma 12
si applicano ai
soggetti le cui partecipazioni sono acquisite da
terzi a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(( 15. L'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388,
e' abrogato, ad eccezione che per i trasferimenti
di immobili in
piani urbanistici particolareggiati, diretti
all'attuazione dei
programmi prevalentemente di edilizia residenziale
convenzionata
pubblica, comunque denominati,
realizzati in accordo con le
amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione
e
dei canoni di locazione. Il periodo precedente
ha effetto per gli
atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ))
16. All'articolo 116 del testo unico delle imposte sui
redditi, ((
di cui al )) decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 1 e' soppresso;
b) al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: «Le
plusvalenze di
cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi
2 e 3,
concorrono a formare il reddito imponibile
nella misura indicata,
rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo 59».
17. Le disposizioni del comma 16
si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore del
presente decreto.
18. All'articolo 101, comma 1, del testo unico
delle imposte sui
redditi, (( di cui al )) decreto del
Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, le parole:
«lettere a), b) e c),» sono
sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b),».
19. Le disposizioni del comma 18
si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore del
presente decreto.
20. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi
(( di
cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,
n. 917, il comma 3 e' (( abrogato. ))
21. Le disposizioni del (( comma 20 )) si applicano a decorrere
dal
periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore del
presente decreto.
22. Nel testo unico delle imposte
sui redditi, (( di cui al ))
decreto del Presidente della Repubblica (( 22 dicembre
)) 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 1
e' sostituito dal seguente: «1.
L'imposta si applica sul reddito complessivo del
soggetto, formato
per i residenti da tutti i redditi posseduti
al netto degli oneri
deducibili indicati nell'articolo 10,
nonche' delle deduzioni
effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e per i non
residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato»;
b) nell'articolo 24, comma 3, e' soppresso l'ultimo
periodo.
23. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui
redditi, ((
di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22
(( dicembre
)) 1986, n. 917, il comma 4-bis e' (( abrogato. La disciplina
di cui
al predetto comma 4-bis continua ad applicarsi con riferimento
alle
somme corrisposte in relazione a rapporti di
lavoro cessati prima
della data di entrata in vigore del presente
decreto, nonche' con
riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di
lavoro
cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori
alla data di entrata in vigore del presente decreto. ))
24. All'articolo 25, (( primo comma, )) primo periodo,
del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, dopo le
parole: «o nell'interesse di terzi» sono (( inserite
)) le seguenti:
«o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere».
(( 25. All'articolo 51, comma 2-bis del testo
unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti
i seguenti periodi: «La
disposizione di cui alla lettera g-bis)
del comma 2 si rende
applicabile a condizione che le azioni offerte
non siano comunque
cedute ne' costituite in garanzia prima che siano
trascorsi cinque
anni dalla data dell'assegnazione e che
il valore delle azioni
assegnate non sia superiore complessivamente nel
periodo d'imposta
alla retribuzione lorda annua del dipendente
relativa al periodo
d'imposta precedente. Qualora le azioni
siano cedute o date in
garanzia prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso
a
formare il reddito al momento dell'assegnazione concorre a formare
il
reddito ed e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta
in cui
avviene la cessione ovvero la costituzione
della garanzia. Se il
valore delle azioni assegnate e' superiore
al predetto limite, la
differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione
e
l'ammontare corrisposto dal dipendente
concorre a formare il
reddito.».
25-bis. Il reddito derivante dall'applicazione del comma
25 rileva
anche ai fini contributivi
con esclusivo riferimento alle
assegnazioni effettuate in virtu'
di piani di incentivazione
deliberati successivamente alla data di
entrata in vigore del
presente decreto e con esclusivo riferimento,
ai fini del calcolo
delle prestazioni, alle anzianita' maturate in data successiva
alla
data di entrata in vigore del presente decreto. ))
26. La disposizione di cui al comma 25 si
applica alle azioni la
cui assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla
data
di entrata in vigore del presente decreto.
27. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui
redditi, (( di
cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,
n. 917, e' sostituito dal seguente:
«Art. 8. (Determinazione
del reddito complessivo). - 1. Il
reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria
che concorrono a formarlo. Non concorrono
a formare il reddito
complessivo dei percipienti i compensi non ammessi
in deduzione ai
sensi dell'articolo 60.
2. Le perdite delle societa' in nome collettivo
ed in accomandita
semplice di cui all'articolo 5, nonche'
quelle delle societa'
semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo
derivanti
dall'esercizio di arti e professioni, si imputano a ciascun
socio o
associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite
della societa' in accomandita semplice che eccedono l'ammontare
del
capitale sociale la presente disposizione
si applica nei soli
confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio
di imprese commerciali e
quelle derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo
e in accomandita semplice nonche' quelle derivanti dall'esercizio
di
arti e professioni, anche esercitate attraverso societa'
semplici e
associazioni di cui all'articolo 5, sono computate in diminuzione dai
relativi redditi conseguiti nei periodi
di imposta e per la
differenza nei successivi, ma non oltre
il quinto, per l'intero
importo che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni
del
comma 2 dell'articolo 84 e, limitatamente alle
societa' in nome
collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al
comma 3 del
citato articolo 84».
28. Le disposizioni del comma 27 si
applicano ai redditi e alle
perdite realizzati dal periodo di imposta
in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
29. Nel testo unico delle imposte
sui redditi, (( di cui al ))
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 54:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Concorrono
a formare il reddito le plusvalenze e le
minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti
d'arte, di antiquariato o da collezione, se:
a) sono realizzate
mediante cessione a titolo oneroso;
b) sono realizzate
mediante il risarcimento, anche in forma
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) i
beni vengono destinati al consumo personale
o
familiare dell'esercente l'arte o la
professione o a finalita'
estranee all'arte o professione.
1-ter. Si considerano plusvalenza o
minusvalenza la differenza,
positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennita' percepiti
e
il costo non ammortizzato ovvero, in assenza
di corrispettivo, la
differenza tra il valore
normale del bene e il costo non
ammortizzato.
1-quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti
a seguito di cessione della clientela
o di elementi immateriali
comunque riferibili all'attivita' artistica o professionale»;
2) nel comma 5, dopo
il primo periodo, e' (( inserito )) il
seguente: «Le predette spese sono
integralmente deducibili se
sostenute dal committente per conto del professionista
e da questi
addebitate nella fattura»;
b) nell'articolo 17,
comma 1, dopo la lettera g-bis) e' ((
inserita )) la seguente:
«g-ter) corrispettivi di cui all'articolo
54, comma 1-quater, se
percepiti in unica soluzione;».
30. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212, le
disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo
165 del testo unico
delle imposte sui redditi (( di cui al
)) decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite
anche ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma
8-bis
dell'articolo 51 del medesimo testo unico.
31. L'articolo 188 del testo unico delle imposte sui redditi,
(( di
cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,
n. 917, e' abrogato.
32. Nei periodi di imposta in
cui i termini di versamento di
contributi deducibili dal reddito o che non
concorrono a formarlo
sono sospesi in conseguenza di calamita' pubbliche,
resta ferma la
deducibilita' degli stessi, se prevista da
disposizioni di legge;
detti contributi non sono ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito
nel periodo di imposta in cui sono versati. In via transitoria
detti
contributi sono dedotti o esclusi dal reddito nei periodi di
imposta
in cui sono versati solo se la deduzione o esclusione dal reddito non
e' stata gia' effettuata nei periodi di imposta, antecedenti a quello
di entrata in vigore della presente norma, in cui il versamento degli
stessi e' stato sospeso in conseguenza di calamita' pubbliche.
33. Sono abrogati: l'articolo 13, comma 1, della legge
27 dicembre
1997, n. 449; l'articolo 11 della legge
18 febbraio 1999, n. 28;
l'articolo 28 della legge 13 maggio 1999,
n. 133; l'articolo 3,
comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.
34. In deroga all'articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212,
nella determinazione dell'acconto dovuto ((
dai soggetti di cui
all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e
successive modificazioni, ai fini dell'imposta
sul reddito delle
societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
)) per
il periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del
presente decreto, si assume, quale imposta del periodo
precedente,
quella che si sarebbe determinata applicando
le disposizioni del
presente decreto; eventuali conguagli sono
versati insieme alla
seconda ovvero unica rata dell'acconto.
(( 34-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n.
212, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14
della legge
24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta
nel senso che i proventi
illeciti ivi indicati, qualora non
siano classificabili nelle
categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo
unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati
come
redditi diversi. ))
Art. 36-bis.
Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la
promozione
della sicurezza nei luoghi di lavoro
(( 1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza
dei
lavoratori nel settore dell'edilizia, nonche' al fine di contrastare
il fenomeno del lavoro sommerso
ed irregolare ed in attesa
dell'adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute
dei
lavoratori, ferme restando le attribuzioni
del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera e),
del decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494, e successive
modificazioni, nonche' le competenze in tema di vigilanza attribuite
dalla legislazione vigente in materia
di salute e sicurezza, il
personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza
sociale, anche su segnalazione
dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS)
e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL), puo'
adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito
dei
cantieri edili qualora riscontri
l'impiego di personale non
risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria,
in
misura pari o superiore al 20 per cento del
totale dei lavoratori
regolarmente occupati nel cantiere ovvero
in caso di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento
dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli
4,
7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, e successive
modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro
e della
previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici
del
Ministero delle infrastrutture dell'adozione
del provvedimento di
sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi
ultimi di un
provvedimento interdittivo alla contrattazione
con le pubbliche
amministrazioni ed alla partecipazione a gare
pubbliche di durata
pari alla citata sospensione nonche'
per un eventuale ulteriore
periodo di tempo non inferiore
al doppio della durata della
sospensione, e comunque non superiore a due anni. A tal
fine, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione
del presente decreto, il Ministero
delle infrastrutture e il
Ministero del lavoro e della previdenza
sociale predispongono le
attivita' necessarie per l'integrazione
dei rispettivi archivi
informativi e per il coordinamento delle attivita'
di vigilanza ed
ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei
lavoratori nel
settore dell'edilizia.
2. E' condizione per la revoca
del provvedimento da parte del
personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza
sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei
lavoratori non risultanti dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino
delle regolari condizioni di
lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni
alla disciplina in
materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero
e
settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, e
successive modificazioni. E' comunque fatta
salva l'applicazione
delle sanzioni penali e amministrative vigenti.
3. Nell'ambito dei cantieri edili
i datori di lavoro debbono
munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006,
il personale occupato di
apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia,
contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione
del datore
di lavoro. I lavoratori sono tenuti
ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Tale obbligo grava anche
in capo ai lavoratori
autonomi che esercitano direttamente
la propria attivita' nei
cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio
conto. Nei
casi in cui siano presenti contemporaneamente
nel cantiere piu'
datori di lavoro o lavoratori autonomi,
dell'obbligo risponde in
solido il committente dell'opera.
4. I datori di lavoro con
meno di dieci dipendenti possono
assolvere all'obbligo di cui al comma
3 mediante annotazione, su
apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione
provinciale
del lavoro territorialmente competente da
tenersi sul luogo di
lavoro, degli estremi del personale giornalmente
impiegato nei
lavori. Ai fini del presente comma,
nel computo delle unita'
lavorative si tiene conto di tutti
i lavoratori impiegati a
prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro
instaurati, ivi
compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni
di
cui al comma 3.
5. La violazione delle previsioni di cui ai
commi 3 e 4 comporta
l'applicazione, in capo al datore
di lavoro, della sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per
ciascun lavoratore. Il
lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui
al comma 3
che non provvede ad esporla e' punito con la sanzione amministrativa
da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni
non e'
ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo
13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
6. L'articolo 86, comma
10-bis, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente:
«10-bis. Nei casi di instaurazione
di rapporti di lavoro nel
settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione
di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, e successive modificazioni, il
giorno antecedente a
quello di instaurazione
dei relativi rapporti, mediante
documentazione avente data certa».
7. All'articolo 3 del decreto-legge
22 febbraio 2002, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge
23 aprile 2002, n. 73,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Ferma restando l'applicazione
delle sanzioni gia' previste
dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori
non risultanti
dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria
e' altresi'
punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per
ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna
giornata di
lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso
versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun
lavoratore di
cui al periodo precedente non puo' essere inferiore
a euro 3.000,
indipendentemente dalla durata
della prestazione lavorativa
accertata.»;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Alla irrogazione
della sanzione amministrativa di cui al
comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente. Nei confronti della sanzione non e' ammessa la procedura
di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo
23 aprile
2004, n. 124».
8. Le agevolazioni di cui
all'articolo 29 del decreto-legge
23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge
8 agosto 1995, n. 341, trovano applicazione
esclusivamente nei
confronti dei datori di lavoro del settore
edile in possesso dei
requisiti per il rilascio della
certificazione di regolarita'
contributiva anche da parte
delle Casse edili. Le predette
agevolazioni non trovano applicazione nei confronti
dei datori di
lavoro che abbiano riportato condanne passate
in giudicato per la
violazione della normativa in materia
di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia
della
sentenza.
9. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2005,
n. 266, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Le predette
disposizioni non si applicano, inoltre, al personale
ispettivo del
lavoro del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale,
dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) e
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul
lavoro (INAIL)».
10. All'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 23 aprile
2004, n. 124, dopo le parole: «Centro
nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione» sono inserite le seguenti:
«, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».
11. Il termine di prescrizione
di cui all'articolo 3, comma 9,
lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi
di
contribuzione per l'anno 1996, di pertinenza della
gestione di cui
all'articolo 2, comma 26, della predetta legge n.
335 del 1995, e'
prorogato fino al 31 dicembre 2007.
12. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, le risorse
destinate alla finalita' di cui all'articolo
1, comma 410, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro
a
456 milioni di euro e sono corrispondentemente
aumentate da 63
milioni di euro a 87 milioni di
euro le risorse destinate alla
finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre
2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 dicembre
2004, n. 291, e successive modificazioni. ))
Art. 37.
Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre
misure
di carattere finanziario
1. All'articolo 23, comma 1, del decreto
del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo
le parole: «le persone
fisiche che esercitano arti o professioni,»
sono inserite le
seguenti: «il curatore fallimentare, il commissario liquidatore».
2. Con effetto dal periodo d'imposta
per il quale il termine di
presentazione della dichiarazione scade successivamente alla
data di
entrata in vigore del presente decreto, all'articolo 10
della legge
8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono abrogati;
b) nel comma 3-bis le parole
«ai commi 2 e 3» sono sostituite
dalle seguenti: «al comma 1»;
c) al comma 4 le parole
«dei commi 1, 2 e 3» sono sostituite
dalle seguenti: «del comma 1».
3. Relativamente al primo periodo d'imposta per il quale il
termine
di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla
data
di entrata in vigore del presente
decreto, l'adeguamento alle
risultanze degli studi di settore, (( ai sensi dell'articolo
2 del
regolamento di cui )) al decreto del
Presidente della Repubblica
31 maggio 1999, n. 195, puo' essere effettuato
entro il predetto
termine, alle condizioni e con le modalita' ivi previste.
4. All'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al sesto comma, dopo le parole: «1.500
euro» sono aggiunte le
seguenti: «; l'esistenza dei rapporti, nonche' la natura degli
stessi
sono (( comunicate )) all'anagrafe tributaria,
ed archiviate in
apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari,
compreso il codice fiscale»;
b) all'undicesimo comma, terzo
periodo, dopo le parole: «Le
rilevazioni e le evidenziazioni» sono (( inserite )) le
seguenti: «,
nonche' le comunicazioni» ed e'
aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le informazioni comunicate sono altresi'
utilizzabili per
le attivita' connesse alla riscossione mediante ruolo, (( nonche' dai
soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere
a), b), c) ed e),
del regolamento di cui al decreto
del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000,
n. 269, ai
fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca
e
all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel
corso di un
procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari,
sia nelle
fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti
di carattere
patrimoniale per le finalita' di prevenzione previste da
specifiche
disposizioni di legge e per
l'applicazione delle misure di
prevenzione». ))
5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, da
emanare ai sensi dell'articolo 7, undicesimo comma, del
decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono definite
le specifiche tecniche, le
modalita' ed i termini per la
comunicazione delle informazioni di cui al (( comma 4, )) relative
ai
rapporti posti in essere a decorrere
dal (( 1° gennaio 2005, ))
ancorche' cessati, nonche' per l'aggiornamento
periodico delle
medesime informazioni.
6. All'articolo 10 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n.
471, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1. dopo le parole:
«Se viene omessa la trasmissione» (( sono
inserite le seguenti: )) (dei dati, delle notizie e);
2. le parole: «alle banche»
sono sostituite dalle seguenti: «ai
sensi dell'articolo 32, primo comma, numero
7, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e ((
dell'articolo )) 51, secondo comma, numero
7, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
b) dopo il comma 1 e' (( inserito )) il seguente:
«1-bis. La sanzione prevista al
comma 1 si applica nel caso di
violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo
7,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605.».
7. All'articolo 8, primo comma, del decreto
del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole «individuazione
del soggetto» e' (( inserita )) la seguente: «ovvero».
8. In attesa dell'introduzione della normativa sulla
fatturazione
informatica, all'articolo 8-bis del (( regolamento
di cui al ))
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Entro sessanta giorni
dal termine previsto per la
presentazione della comunicazione di cui
ai precedenti commi, il
contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui
confronti sono
state emesse fatture nell'anno cui si
riferisce la comunicazione
nonche', in relazione al medesimo periodo,
l'elenco dei soggetti
titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti
ai
fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per
ciascun
soggetto sono indicati il codice fiscale
e l'importo complessivo
delle operazioni effettuate, al netto
delle relative note di
variazione, con la evidenziazione dell'imponibile,
dell'imposta,
nonche' dell'importo delle operazioni non
imponibili e di quelle
esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
a) sono individuati gli elementi
informativi da indicare negli
elenchi previsti dal presente comma,
nonche' le modalita' per la
presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;
b) il termine di cui al
primo periodo del presente comma puo'
essere differito per esigenze di natura
esclusivamente tecnica,
ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti,
anche
in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere»;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Per l'omissione della
comunicazione ovvero degli elenchi,
nonche' per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri,
si applicano le disposizioni previste dall'articolo
11 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
9. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore
del presente decreto l'elenco dei soggetti
nei cui confronti sono
state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA.
10. Al (( regolamento di cui al )) decreto
del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1,
primo periodo, le parole: «15
febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio»;
inoltre, dopo
le parole «non coincidente con
l'anno solare,» sono inserite le
seguenti: «relativamente ai
soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2,»;
b) all'articolo 2:
1. al comma 1 le parole:
«tra il 1° maggio ed il 31 luglio
ovvero in via telematica entro il 31 ottobre» sono
sostituite dalle
seguenti: «tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero
in via telematica
entro il 31 luglio»;
2. al comma 2 le parole: «di cui all'articolo
3:» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo
3 in via telematica, entro
l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura
del
periodo d'imposta»; inoltre sono abrogate le lettere a) e b);
c) all'articolo 3:
1. al comma 1 il terzo periodo e' soppresso;
2. al comma 2, primo
periodo, sono soppresse le parole: «con
esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato
nel medesimo
periodo un volume (( di affari )) inferiore o uguale ad euro 10.000»;
in fine al medesimo periodo sono aggiunte le seguenti parole:
«e dei
parametri»;
3. al comma 7
le parole: «entro cinque mesi»,
ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro mesi»;
d) all'articolo 4:
1. al comma 3-bis le
parole: «entro il 30 settembre» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;
2. al comma 4-bis le
parole: «entro il 31 ottobre»
sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;
3. al comma 6-quater le
parole: «entro il 15 marzo» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio»;
e) all'articolo 5:
1. al comma 1 le parole:
«, per il tramite di una banca o un
ufficio postale, ovvero entro l'ultimo
giorno del decimo mese
successivo», ovunque ricorrano, sono soppresse;
2. al comma 4 le parole:
«del decimo» sono sostituite dalle
seguenti: «del settimo»;
f) all'articolo 5-bis «per il
tramite di una banca o un ufficio
postale, ovvero entro l'ultimo giorno
del decimo mese », ovunque
ricorrano, sono soppresse;
g) all'articolo 8, comma 1, le
parole: «ovvero, in caso di
presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno»
sono sostituite dalle seguenti: «, in via telematica».
11. All'articolo 17, comma 1, del ((
regolamento di cui al ))
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001,
n. 435, il
numero «20», ovunque ricorra, e' sostituito dal seguente:
«16».
12. Al (( regolamento di cui
al )) decreto del Ministro delle
finanze 31 maggio 1999, n.
164, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 1, lettera
b) le parole: «15 giugno»
sono sostituite dalle seguenti: «mese di maggio»;
b) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le
parole: «entro il 20
ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio»;
c) all'articolo 17, comma 1, lettera c), le
parole: «entro il 20
ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio».
13. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre
1992, n. 504, le parole: «30 giugno», (( ovunque
ricorrano, )) e «20
dicembre» sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: «16
giugno» e «16 dicembre».
14. Le disposizioni di cui ai
commi da 10 a 13 decorrono dal
1° maggio 2007.
15. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n.
633, dopo l'articolo 32 e' inserito il seguente:
«Art. 32-bis. (Contribuenti
minimi in franchigia). - 1. I
contribuenti persone fisiche esercenti
attivita' commerciali,
agricole e professionali che, nell'anno
solare precedente, hanno
realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare
un volume di affari non superiore
a 7.000 euro, e non hanno
effettuato o prevedono di non effettuare cessioni all'esportazione,
sono esonerati dal versamento dell'imposta
e da tutti gli altri
obblighi previsti dal presente decreto, ad eccezione degli
obblighi
di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto
e delle
bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica
dei
corrispettivi.
2. I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare
l'imposta a
titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione
dell'imposta
assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.
3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti
passivi che
si avvalgono di regimi speciali di determinazione
dell'imposta e i
soggetti non residenti.
4. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano ai
soggetti che in via esclusiva o prevalente
effettuano cessioni di
fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili
di cui
all'articolo 10, n. 8), (( del presente
decreto )) e di mezzi di
trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1,
del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, (( con modificazioni,
)) dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427.
5. A seguito della prima comunicazione
dei dati, prevista dal
decreto direttoriale di cui al comma 15, l'ufficio
attribuisce un
numero speciale di partita IVA.
6. I soggetti che, nell'intraprendere l'esercizio di imprese,
arti
o professioni, ritengono di versare nelle condizioni del
comma 1 ne
fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione
di
inizio attivita' di cui all'articolo 35.
7. I soggetti che rientrano nel
regime di cui al presente
articolo possono optare per l'applicazione
dell'imposta nei modi
ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, e' comunicata con
la prima dichiarazione annuale da presentare
successivamente alla
scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel
regime
normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo,
fino a
quando permane la concreta applicazione
della scelta operata. La
revoca e' comunicata con le stesse
modalita' dell'opzione ed ha
effetto dall'anno in corso.
8. L'applicazione del regime di franchigia
comporta la rettifica
della detrazione ai sensi dell'articolo 19-bis2. La stessa rettifica
si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al
regime
ordinario dell'imposta. In relazione al mutato regime fiscale
delle
stesse, l'imposta dovuta per effetto
della rettifica di cui
all'articolo 19-bis2 e' versata in tre rate annuali da corrispondere
entro il termine previsto per il versamento
del saldo a decorrere
dall'anno nel quale e' intervenuta la
modifica. La prima rata e'
versata entro il 27 dicembre 2006. Il
debito puo' essere estinto
anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l'utilizzo di eventuali
crediti risultanti dalle liquidazioni
periodiche. Il mancato
versamento di ogni
singola rata comporta l'applicazione
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, e
costituisce titolo per la riscossione coattiva.
9. Nell'ultima dichiarazione annuale in cui l'imposta
e' applicata
nei modi ordinari si tiene conto anche dell'imposta dovuta
relativa
alle operazioni indicate nell'ultimo comma
dell'articolo 6 per le
quali non si e' ancora verificata l'esigibilita'.
10. Ferme restando
le ipotesi di rimborso
previste
dall'articolo 30, l'eccedenza detraibile
emergente dall'ultima
dichiarazione annuale IVA presentata dai soggetti di cui
al comma 1
e' utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari
e per le altre operazioni
per le quali risultano debitori
dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota
e
della relativa imposta, che versano entro
il giorno 16 del mese
successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
12. I soggetti ai quali si applica
il regime fiscale di cui al
presente articolo trasmettono telematicamente
all'Agenzia delle
entrate l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate.
13. I contribuenti in regime di franchigia possono farsi
assistere
negli adempimenti tributari dall'ufficio locale dell'Agenzia
delle
entrate competente in ragione del domicilio
fiscale. In tal caso
devono munirsi di una apparecchiatura
informatica, corredata di
accessori idonei, da utilizzare per la connessione
con il sistema
informativo dell'Agenzia delle entrate.
14. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere
efficacia
ed il contribuente e' assoggettato alla disciplina di determinazione
dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari:
a) a decorrere dall'anno
solare successivo a quello in cui
risulta superato uno dei limiti di cui al comma 1;
b) a decorrere dallo
stesso anno solare in cui il volume
d'affari dichiarato dal contribuente o
rettificato dall'ufficio
supera il limite di cui al comma 1 del cinquanta per cento del limite
stesso; in tal caso sara' dovuta l'imposta relativa ai corrispettivi
delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, salvo
il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti
relativi al
medesimo periodo.
15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
sono
stabilite le modalita' da osservare in occasione dell'opzione
per il
regime ordinario, i termini e le procedure
di applicazione delle
disposizioni del presente articolo».
16. All'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto
1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993,
n. 427, dopo le parole «Stato membro»,
sono aggiunte le seguenti
«nonche' le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano
il
regime di franchigia di cui all'articolo
32-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
17. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano
a partire
dal periodo di imposta successivo a quello
in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
18. All'articolo 35 del decreto del
Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15 sono aggiunti,
in fine, i
seguenti commi:
«15-bis. L'attribuzione del numero di partita
IVA (( determina la
)) esecuzione di riscontri automatizzati per
la individuazione di
elementi di rischio connessi al rilascio
dello stesso (( nonche'
l'eventuale )) effettuazione di accessi
nel luogo di esercizio
dell'attivita', avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto.
15-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate
sono individuate:
a) specifiche informazioni
da richiedere all'atto della
dichiarazione di inizio di attivita';
b) tipologie di contribuenti per
i quali l'attribuzione del
numero di partita IVA (( determina la possibilita' di effettuare
gli
acquisti di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993,
n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n.
427, e successive modificazioni, a condizione
che sia rilasciata
polizza fideiussoria o fideiussione bancaria
per la durata di tre
anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato
al volume
d'affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro.». ))
c)(( (Soppressa). ))
19. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle
richieste
di attribuzione del numero di partita IVA effettuate a
decorrere ((
dal 1° novembre 2006. ))
20. L'Agenzia delle entrate e la Guardia
di finanza programmano
specifici controlli mirati, relativi ai
contribuenti ai quali e'
attribuito il numero di partita IVA,
anche in data antecedente a
quella di decorrenza della disposizione di cui al comma 18.
21. In attuazione delle disposizioni
di cui all'articolo 50 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 159, ed
al fine di ridurre gli
adempimenti dei contribuenti, le camere
di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura comunicano all'anagrafe tributaria,
senza
oneri per lo Stato, in formato elettronico elaborabile,
i dati e le
notizie contenuti nelle domande
di iscrizione, variazione e
cancellazione, di cui alla (( lettera
f) del primo comma ))
dell'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, anche se relative a singole unita' locali,
nonche' i dati dei bilanci di esercizio depositati.
(( 21-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri da
emanare, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentita l'Agenzia delle entrate,
entro il 31 dicembre
2006, sono stabilite le specifiche tecniche del formato
elettronico
elaborabile per la presentazione dei bilanci
di esercizio e degli
altri atti al registro delle imprese ed e' fissata la data, comunque
non successiva al 31 marzo 2007, a decorrere
dalla quale diventa
obbligatoria l'adozione di tale modalita' di presentazione. ))
22. Fino alla realizzazione delle modalita'
tecniche di deposito
degli atti in formato elettronico
elaborabile, le camere di
commercio, industria, artigianato ed
agricoltura forniranno le
informazioni di cui al (( comma 21, )) senza oneri per lo Stato,
nel
formato elettronico disponibile.
23. Con decreto interdirigenziale dell'Agenzia delle entrate
e del
Ministero dello sviluppo economico sono
stabiliti i termini e le
modalita' delle trasmissioni nonche' le
specifiche tecniche del
formato dei dati. La prima trasmissione
e' effettuata entro il
31 ottobre 2006.
24. All'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, dopo il
secondo comma e' inserito il
seguente: «In caso di violazione che comporta obbligo di
denuncia ai
sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale
per uno dei
reati previsti dal decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74, i
termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente
al
periodo di imposta in cui e' stata commessa la violazione».
25. All'articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, dopo il
secondo comma e' inserito il
seguente: «In caso di violazione che comporta obbligo di
denuncia ai
sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale
per uno dei
reati previsti dal decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74, i
termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente
al
periodo di imposta in cui e' stata commessa la violazione».
26. Le disposizioni di cui ai
commi 24 e 25 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta per il quale alla data di entrata
in
vigore del presente decreto sono ancora pendenti i termini di
cui al
primo e secondo comma dell'articolo 43 del
decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
e dell'articolo 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
27. All'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera b) del
primo comma e' (( inserita )) la
seguente: «b-bis) se il consegnatario
non e' il destinatario
dell'atto o dell'avviso, il messo consegna
o deposita la copia
dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare
e su cui
trascrive il numero cronologico della notificazione,
dandone atto
nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso.
Sulla busta non sono apposti segni o
indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere
una ricevuta e il messo da' notizia
dell'avvenuta notificazione
dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;
b) nella lettera e) del primo
comma, dopo le parole: «l'avviso
del deposito prescritto dall'articolo 140 del
codice di procedura
civile» sono (( inserite )) le
seguenti: «, in busta chiusa e
sigillata,»;
c) dopo la lettera e) del primo comma e' inserita
la seguente:
«e-bis) e' facolta' del
contribuente che non ha la residenza
nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d),
o
che non abbia costituito un rappresentante
fiscale, comunicare al
competente ufficio locale, con le modalita'
di cui alla stessa
lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione
degli avvisi e
degli altri atti che lo riguardano;
salvo il caso di consegna
dell'atto o dell'avviso in mani proprie,
la notificazione degli
avvisi o degli atti e' eseguita
mediante spedizione a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento;»;
d) il secondo comma e' sostituito
dal seguente: «L'elezione di
domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha
effetto dal
trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle
comunicazioni previste alla lettera d) ed alla
lettera e-bis) del
comma precedente»;
e) al terzo comma le parole: «dal sessantesimo
giorno successivo
a quello dell'avvenuta variazione anagrafica» sono
sostituite dalle
seguenti: «dal trentesimo giorno successivo
a quello dell'avvenuta
variazione anagrafica»;
f) dopo il terzo comma e'
aggiunto il seguente: «Qualunque
notificazione a mezzo del servizio postale si considera
fatta nella
data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione
decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto».
28. Nell'articolo 16 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n.
546, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «con
avviso di ricevimento» sono
inserite le seguenti: «, sul (( quale
)) non sono apposti segni o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso»;
b) al comma 3, dopo le parole: «con
avviso di ricevimento» sono
inserite le seguenti: «, sul (( quale
)) non sono apposti segni o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto,».
29. Fuori dai casi previsti all'articolo 11, comma 1,
lettere a) e
b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono punite con
la sanzione amministrativa pecuniaria da
258 euro a 2065 euro la
mancata restituzione dei questionari inviati
nell'esercizio dei
poteri di cui all'articolo 2, comma 4,
del decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 68, o la loro restituzione con risposte incomplete
o non veritiere, nonche' l'inottemperanza
all'invito a comparire
fatto sulla base dei medesimi poteri.
30. Per la constatazione e l'irrogazione della sanzione
di cui al
(( comma 29 )) si applicano le
disposizioni di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689.
31. All'articolo 36 del decreto del
Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600,
le parole «nonche' gli organi
giurisdizionali civili e amministrativi»
sono sostituite dalle
seguenti: «nonche' gli organi
giurisdizionali, requirenti e
giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione,
gli organi di polizia giudiziaria».
32. All'articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente
della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al numero 4), dopo le
parole: «nei loro confronti» sono ((
inserite )) le seguenti: «nonche' nei confronti di altri contribuenti
con i quali abbiano intrattenuto rapporti»;
b) al numero 8), le parole: «nei confronti
di clienti, fornitori
e prestatori di lavoro autonomo, nominativamente
indicati» sono
sostituite dalle seguenti: «, rilevanti ai
fini dell'accertamento,
nei confronti di loro clienti, fornitori
e prestatori di lavoro
autonomo».
33. I soggetti di cui all'articolo 22 del
decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi
quelli indicati
all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre
2004, n. 311,
trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente
per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi
giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi
di
cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto n. 633 del 1972.
34. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
sono
definite le modalita' tecniche e i
termini per la trasmissione
telematica delle informazioni, nel quadro delle regole
tecniche di
cui agli articoli 12,
comma 5, (( e 71
del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo
7 marzo
2005, n. 82, )) comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, i cui
obblighi sono sostituiti dalla trasmissione telematica
di cui al ((
comma 33. )) Resta comunque fermo
l'obbligo di emissione della
fattura su richiesta del cliente.
(( 35. Ai contribuenti che optano per l'adattamento
tecnico degli
apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della
legge 26 gennaio
1983, n. 18, finalizzato alla trasmissione telematica
prevista dal
comma 34 con il misuratore medesimo, e' concesso un credito d'imposta
di 100 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo
17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito compete,
a
seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico e del pagamento della
relativa prestazione, indipendentemente dal
numero dai misuratori
adattati. ))
36. Salva l'applicazione
delle disposizioni concernenti le
violazioni degli obblighi di registrazione e (( di )) quelli relativi
alla contabilita', il mancato adempimento degli obblighi previsti
((
dai commi 33 e 34 )) e' punito con la
sanzione amministrativa da
1.000 a 4.000 euro.
37. Le disposizioni (( di cui )) ai commi 33, 34 e 35 decorrono
dal
1° gennaio 2007. (( La prima trasmissione
e' effettuata, entro il
mese di luglio 2007, anche per i mesi precedenti. ))
38. All'articolo 67, comma 1, lettera b),
del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole «o donazione» sono soppresse;
b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «In
caso di cessione
a titolo oneroso di immobili ricevuti
per donazione, il predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto
da parte del
donante».
39. Nell'articolo 68, comma 1, del testo unico
delle imposte sui
redditi, (( di cui )) al decreto del
Presidente della Repubblica
29 dicembre 1986, n. 917, dopo il
primo periodo, e' aggiunto il
seguente: «Per gli immobili di cui alla lettera b) (( del
comma 1 ))
dell'articolo 67 acquisiti per donazione si
assume come prezzo di
acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.».
40. La lettera a) dell'articolo 25,
comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituita
dalla seguente: «a) del
terzo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione, ovvero a quello
di scadenza del
versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il
versamento
delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre
dell'anno in cui la dichiarazione e' presentata,
per le somme che
risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione
prevista
dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente
della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, nonche' del
quarto anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione del sostituto
d'imposta
per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del
(( testo unico di cui al )) decreto del Presidente della
Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917;».
41. Nel comma 1 degli articoli 19
e 20 del testo unico delle
imposte sui redditi, (( di cui al )) decreto
del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «iscrivendo
a ruolo o
rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre
del
terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
del sostituto d'imposta» sono sostituite dalle seguenti «iscrivendo
a
ruolo le maggiori imposte
dovute ovvero rimborsando quelle
spettanti».
42. All'articolo 2 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n.
462:
a) al comma 1 le parole «, entro il
31 dicembre del secondo anno
successivo a quello di presentazione
della dichiarazione» sono
soppresse;
b) e' abrogato il comma 1-bis.
43. Per le indennita' di fine rapporto di cui all'articolo
19 del
testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui
al )) decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche'
per le
altre indennita' e somme e per
le indennita' equipollenti ivi
indicate, e per le prestazioni pensionistiche di cui all'articolo
20
del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1°
gennaio 2003 e
fino al 31 dicembre 2005, non si procede all'iscrizione
a ruolo ed
alla comunicazione di cui all'articolo 1,
comma 412, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, ne' all'effettuazione
di rimborsi, se
l'imposta rispettivamente a debito o a credito e' inferiore
a cento
euro.
44. La notifica delle cartelle
di pagamento conseguenti alle
iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, e'
eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
2008. Entro il
medesimo termine e' eseguita la notifica delle cartelle di pagamento
relativa alle dichiarazioni di
cui all'articolo 36, comma 2,
lettere a) e b) del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, nei
confronti dei contribuenti che hanno
presentato dichiarazioni o
effettuato versamenti ai sensi dell'articolo 9-bis della citata legge
n. 289 del 2002.
45. All'articolo 103, comma 1, del testo unico
delle imposte sui
redditi, (( di cui al )) decreto del
Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le
parole «a un terzo del costo» sono
sostituite dalle parole «al 50 per cento del costo»;
b) nel secondo periodo, le
parole «un decimo del costo» sono
sostituite dalle seguenti: «un diciottesimo del costo».
46. Le disposizioni del (( comma 45 )) si applicano a decorrere
dal
periodo d'imposta in corso alla data
di entrata in vigore del
presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai costi
sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. In riferimento
ai brevetti industriali, la disposizione del comma 45, lettera a),
si
applica limitatamente ai brevetti registrati dalla data di entrata
in
vigore del presente decreto ovvero nei cinque anni precedenti.
47. All'articolo 109, comma 4, del testo unico
delle imposte sui
redditi, (( di cui )) al decreto del
Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, il secondo
periodo della lettera b) e'
sostituito dal seguente: «Gli ammortamenti
dei beni materiali e
immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti,
le
spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze
tra i
canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 102,
comma 7, e
la somma degli ammortamenti dei
beni acquisiti in locazione
finanziaria e degli interessi passivi
che derivano dai relativi
contratti imputati a conto economico
sono deducibili se in un
apposito prospetto della dichiarazione dei
redditi e' indicato il
loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei
beni, delle
spese di cui all'articolo 108, comma 1, e dei fondi.».
48. Le disposizioni del comma 47 si applicano alle spese relative
a
studi e ricerche di sviluppo sostenute a decorrere
dal periodo di
imposta successivo alla data di entrata
in vigore del presente
decreto.
49. A partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti
titolari di partita
IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalita'
di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi
di
cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio
1997,
n. 241, e delle entrate spettanti
agli enti ed alle casse
previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso
decreto
legislativo n. 241 del 1997.
50. Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono
in nessun caso interessi ai sensi
dell'articolo 1283 del codice
civile.
51. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo
1, commi da
499 (( a 518, )) nonche' del comma 519, secondo periodo, della
legge
23 dicembre 2005, n. 266.
52. Alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 67 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole «un numero
massimo di»
sono soppresse.
53. A decorrere dall'anno
2007, e' soppresso l'obbligo di
presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli
immobili (ICI), di cui all'articolo
10, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
ovvero della comunicazione
prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n.
1), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli
adempimenti
attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta.
(( Fino
alla data di effettiva operativita' del sistema
di circolazione e
fruizione dei dati catastali, da accertare
con provvedimento del
direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo
di
presentazione della dichiarazione
ai fini dell'ICI, di cui
all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre
1992,
n. 504, ovvero della comunicazione
prevista dall'articolo 59,
comma 1, lettera l), n. 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997,
n. 446. ))
54. In attuazione delle disposizioni
di cui all'articolo 59,
comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, come
modificato dal decreto legislativo 4
aprile 2006, n. 159, la
circolazione e la fruizione della base dei
dati catastali gestita
dall'Agenzia del territorio deve
essere assicurata entro il
31 dicembre 2006. Relativamente alle regioni,
alle province e ai
comuni i costi a loro carico per la circolazione
e fruizione della
base dei dati catastali sono unicamente quelli di connessione.
55. L'imposta comunale sugli immobili puo' essere liquidata
in sede
di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi (( e
puo' essere
versata )) con le modalita' del Capo
III del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro centoventi
giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto,
sentita la conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sono
definiti i termini e le
modalita' per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente
comma.
56. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio
2004,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004,
n.
104, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora
le offerte
in opzione siano inviate dagli enti gestori agli aventi diritto, dopo
un intervallo di tempo superiore a sei mesi rispetto alla valutazione
dell'Agenzia del territorio, i coefficienti
di abbattimento da
applicare dovranno essere quelli pubblicati in epoca immediatamente
successiva alla data della valutazione stessa, al fine
di garantire
che il prezzo delle unita' immobiliari
offerte in opzione sia
effettivamente corrispondente in termini reali ai valori
di mercato
del mese di ottobre 2001. I coefficienti
di abbattimento sono
calcolati e pubblicati fino a quelli relativi
al secondo semestre
2005.».
57. Per la copertura delle minori entrate derivanti dall'emanazione
dei decreti legislativi di recepimento della direttiva
2003/123/CE
del Consiglio del 22 dicembre 2003, recante modifica alla
direttiva
90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune
applicabile alle
societa' madri e figlie di Stati membri diversi, pari a 16 milioni
di
euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a 13 milioni
di euro per
l'anno 2008, ed a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno
2009, si
provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo delle risorse
relative
all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183,
che, a tal fine, sono versate nell'anno
stesso all'entrata del
bilancio dello Stato, per
gli anni 2007 e 2008, mediante
corrispondente riduzione della predetta autorizzazione
di spesa di
cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183,
e per gli anni successivi
mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente
decreto.
Riferimenti
normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 23, 32, 36, 43 e
60 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di
accertamento
delle imposte sui redditi, come modificati
dalla
presente legge, nonche' il testo vigente dell'art.
36-bis del medesimo
decreto:
«Art. 23 (Ritenute sui redditi di lavoro dipendente). -
1. Gli
enti e le societa' indicati nell'art. 87, comma 1,
del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le societa'
e associazioni indicate nell'articolo 5
del
predetto testo unico e le persone
fisiche che
esercitano
imprese commerciali, ai sensi dell'art. 51 del
citato
testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche
che
esercitano arti e professioni,
il curatore
fallimentare,
il commissario liquidatore nonche'
il
condominio
quale sostituto di imposta,
i quali
corrispondono
somme e valori di cui all'art. 48 dello
stesso
testo unico, devono operare all'atto del pagamento
una ritenuta
a titolo di acconto dell'imposta sul reddito
delle
persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo
di rivalsa.
Nel caso in cui la ritenuta da operare sui
predetti
valori non trovi capienza, in tutto o in parte,
sui contestuali
pagamenti in denaro, il sostituito e'
tenuto
a versare al sostituto l'importo corrispondente
all'ammontare
della ritenuta.
1-bis - 4. (Omissis)».
«Art. 32 (Poteri degli uffici). Per l'adempimento dei
loro compiti
gli uffici delle imposte possono - 1) - 3)
Omissis.
4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati
e
notizie di carattere specifico rilevanti
ai fini
dell'accertamento
nei loro confronti nonche' nei confronti
di altri
contribuenti con i quali abbiano intrattenuto
rapporti, con
invito a restituirli compilati e firmati;
5) - 6) (omissis);
7) richiedere, previa autorizzazione del
direttore
centrale dell'accertamento
dell'Agenzia delle entrate o del
direttore
regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della
guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche,
alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie
e creditizie, agli intermediari finanziari,
alle
imprese di investimento, agli
organismi di
investimento
collettivo del risparmio, alle societa' di
gestione
del risparmio e alle societa' fiduciarie, dati,
notizie
e documenti relativi a qualsiasi
rapporto
intrattenuto
od operazione effettuata, ivi compresi i
servizi prestati,
con i loro clienti, nonche' alle garanzie
prestate
da terzi. Alle societa' fiduciarie di cui alla
legge
23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella
sezione
speciale dell'albo di cui all'art. 20 del testo
unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998,
n. 58, puo' essere richiesto,
tra l'altro,
specificando
i periodi temporali di interesse,
di
comunicare
le generalita' dei soggetti per conto dei quali
esse
hanno detenuto o amministrato o gestito
beni,
strumenti
finanziari e partecipazioni in
imprese,
inequivocamente
individuati. La richiesta deve essere
indirizzata
al responsabile della struttura accentrata,
ovvero
al responsabile della sede
o dell'ufficio
destinatario
che ne da' notizia immediata al soggetto
interessato;
la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio
procedente;
8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati,
notizie
e documenti relativi ad attivita' svolte in un
determinato
periodo d'imposta, rilevanti ai
fini
dell'accertamento,
nei confronti di loro clienti, fornitori
e prestatori
di lavoro autonomo;
8-bis) - 8-ter) (Omissis).
Gli inviti e le richieste di cui al
presente art.
devono
essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data
di notifica
decorre il termine fissato dall'ufficio per
l'adempimento,
che non puo' essere inferiore a quindici
giorni, ovvero
per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni.
Il termine
puo' essere prorogato per un periodo di venti
giorni
su istanza dell'operatore finanziario,
per
giustificati
motivi, dal competente direttore centrale o
direttore
regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero,
per il
Corpo della guardia di finanza, dal comandante
regionale.
Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonche'
le relative
risposte, anche se negative, devono essere
effettuate
esclusivamente in via telematica.
Con
provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite
le disposizioni attuative e le modalita'
di
trasmissione
delle richieste, delle risposte, nonche' dei
dati e delle
notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel
citato numero 7).
Le notizie ed i dati non addotti
e gli atti, i
documenti,
i libri ed i registri non esibiti
o non
trasmessi
in risposta agli inviti dell'ufficio non possono
essere
presi in considerazione a favore del contribuente,
ai
fini dell'accertamento in sede amministrativa
e
contenziosa.
Di cio' l'ufficio deve
informare il
contribuente
contestualmente alla richiesta.
Le cause di inutilizzabilita' previste
dal terzo
comma non
operano nei confronti del contribuente che
depositi
in allegato all'atto introduttivo del giudizio di
primo
grado in sede contenziosa le notizie, i dati,
i
documenti,
i libri e i registri, dichiarando comunque
contestualmente
di non aver potuto adempiere alle richieste
degli uffici
per causa a lui non imputabile.».
«Art. 36 (Comunicazione di violazioni tributarie). - I
soggetti
pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere
attivita'
ispettive o di vigilanza nonche' gli organi
giurisdizionali,
requirenti e giudicanti, penali, civili e
amministrativi
e, previa autorizzazione, gli organi di
polizia
giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle
loro funzioni,
vengono a conoscenza di fatti che possono
configurarsi
come violazioni tributarie devono comunicarli
direttamente
ovvero, ove previste,secondo le modalita'
stabilite
da leggi o norme regolamentari per l'inoltro
della
denuncia penale, al comando della Guardia di finanza
competente
in relazione al luogo di rilevazione degli
stessi,
fornendo l'eventuale documentazione
atta a
comprovarli.».
«Art. 36-bis. (Liquidazioni delle
imposte, dei
contributi,
dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle
dichiarazioni).
- 1. Avvalendosi
di procedure
automatizzate,
l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio
del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative
all'anno successivo, alla liquidazione delle
imposte,
dei contributi e dei premi dovuti, nonche' dei
rimborsi
spettanti in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti
e dai sostituti d'imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili
dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso
dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione
finanziaria
provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di
calcolo
commessi
dai contribuenti nella determinazione degli
imponibili,
delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi
dai
contribuenti
nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
contributi
e dei premi risultanti dalle
precedenti
dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura
superiore
a quella prevista dalla legge ovvero
non
spettanti
sulla base dei dati risultanti
dalle
dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura
superiore a
quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in
misura
superiore
a quella prevista dalla legge ovvero
non
spettanti
sulla base dei dati risultanti
dalla
dichiarazione;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e
la
tempestivita' dei versamenti delle
imposte, dei
contributi
e dei premi dovuti a titolo di acconto e di
saldo
e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di
sostituto d'imposta.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio
puo' provvedere,
anche prima della presentazione della
dichiarazione
annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione
dei versamenti delle imposte, dei contributi
e dei
premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle
ritenute
alla fonte operate in qualita' di sostituto
d'imposta.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato
diverso rispetto a quello indicato
nella
dichiarazione,
ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
ai sensi
del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta,
l'esito della liquidazione e' comunicato
al
contribuente
o al sostituto d'imposta per evitare
la
reiterazione
di errori e per consentire la regolarizzazione
degli
aspetti formali. Qualora a
seguito della
comunicazione
il contribuente o il sostituto di imposta
rilevi eventuali
dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente
nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire
i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria
entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla
liquidazione
prevista
nel presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti,
come dichiarati dal contribuente e dal sostituto
d'imposta.»
«Art. 43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di
accertamento
devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31
dicembre del quarto anno successivo a quello in
cui e' stata
presentata la dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o
di presentazione
di dichiarazione nulla ai sensi delle
disposizioni
del titolo I l'avviso di accertamento puo'
essere
notificato fino al 31 dicembre del quinto
anno
successivo
a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto
essere presentata.
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia
ai sensi
dell'art. 331 del codice di procedura penale per
uno dei
reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo
2000,
n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono
raddoppiati
relativamente al periodo di imposta in cui e'
stata commessa
la violazione.
Fino alla scadenza del
termine stabilito nei
commi precedenti
l'accertamento puo' essere integrato o
modificato
in aumento mediante la notificazione di nuovi
avvisi,
in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi.
Nell'avviso devono essere specificatamente
indicati, a
pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
fatti
attraverso i quali sono venuti
a conoscenza
dell'ufficio
delle imposte.».
«Art. 60 (Notificazioni). - La notificazione
degli
avvisi
e degli altri atti che per legge devono essere
notificati
al contribuente e' eseguita secondo le norme
stabilite
dagli articoli 137 e seguenti del codice
di
procedura civile,
con le seguenti modifiche:
a) la notificazione e' eseguita dai messi comunali
ovvero
dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle
imposte;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario
l'atto
o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il
consegnatario
non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non e' il destinatario
dell'atto
o dell'avviso, il messo consegna o deposita la
copia
dell'atto da notificare in busta che provvede
a
sigillare
e su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione,
dandone atto nella relazione in calce
all'originale
e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta
non sono
apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi
il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve
sottoscrivere
una ricevuta e il messo da'
notizia
dell'avvenuta
notificazione dell'atto o dell'avviso, a
mezzo di lettera
raccomandata;
c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso
in mani
proprie, la notificazione deve essere fatta nel
domicilio fiscale
del destinatario;
d) e' in facolta' del contribuente
di eleggere
domicilio
presso una persona o un ufficio nel comune del
proprio domicilio
fiscale per la notificazione degli atti o
degli
avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di
domicilio
deve risultare espressamente dalla dichiarazione
annuale
ovvero da altro atto comunicato successivamente al
competente
ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di
ricevimento;
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi
la
notificazione
non vi e' abitazione, ufficio o azienda del
contribuente,
l'avviso del deposito prescritto dall'art.
140 del
c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge
nell'albo
del comune e la notificazione, ai fini della
decorrenza
del termine per ricorrere si ha per eseguita
nell'ottavo
giorno successivo a quello di affissione;
e-bis) e' facolta' del contribuente che non ha
la
residenza nello
Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi
della
lettera d), o che non abbia
costituito un
rappresentante
fiscale, comunicare al competente ufficio
locale,
con le modalita' di cui alla stessa lettera d),
l'indirizzo
estero per la notificazione degli avvisi e
degli
altri atti che lo riguardano; salvo
il caso di
consegna
dell'atto o dell'avviso in mani proprie,
la
notificazione
degli avvisi o degli atti e' eseguita
mediante
spedizione a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento;
f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143,
146, 150
e 151 del codice di procedura civile non
si
applicano.
L'elezione di domicilio non
risultante dalla
dichiarazione
annuale ha effetto dal trentesimo giorno
successivo
a quello della data di ricevimento
delle
comunicazioni
previste alla lettera d) ed alla lettera
e-bis) del comma
precedente.
Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo
non
risultanti
dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai
fini delle
notificazioni, dal trentesimo giorno successivo
a quello
dell'avvenuta variazione anagrafica, o, per le
persone
giuridiche e le societa' ed enti
privi di
personalita'
giuridica, dal trentesimo giorno successivo a
quello
della ricezione da parte dell'ufficio
della
comunicazione
prescritta nel secondo comma dell'art. 36. Se
la comunicazione
e' stata omessa la notificazione e'
eseguita
validamente nel comune di domicilio fiscale
risultante dall'ultima
dichiarazione annuale.
Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si
considera
fatta nella data della spedizione; i termini che
hanno
inizio dalla notificazione decorrono dalla data in
cui l'atto e'
ricevuto.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 8 maggio
1998,
n. 146, recante «Disposizioni per la semplificazione
e la
razionalizzazione del sistema tributario e per il
funzionamento
dell'Amministrazione finanziaria, nonche'
disposizioni
varie di carattere finanziario»,
come
modificato dalla
presente legge:
«Art. 10 (Modalita' di utilizzazione degli
studi di
settore
in sede di accertamento). - 1. Gli accertamenti
basati
sugli studi di settore, di cui all'art. 62-sexies
del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono
effettuati
nei confronti dei contribuenti con periodo
d'imposta
pari a dodici mesi e con le modalita' di cui al
presente articolo.
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
3-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 l'ufficio, prima
della
notifica dell'avviso di accertamento, invita
il
contribuente
a comparire, ai sensi dell'art. 5 del decreto
legislativo
19 giugno 1997, n. 218.
3-ter. In caso di mancato adeguamento
ai ricavi o
compensi
determinati sulla base degli studi di settore,
possono
essere attestate le cause che giustificano la non
congruita'
dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a
quelli
derivanti dall'applicazione degli studi medesimi.
Possono
essere attestate, altresi', le
cause che
giustificano
un'incoerenza rispetto agli indici economici
individuati
dai predetti studi. Tale attestazione e'
rilasciata,
su richiesta dei contribuenti, dai soggetti
indicati
alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 3 del
regolamento
di cui al decreto del Presidente
della
Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, abilitati
alla
trasmissione
telematica delle dichiarazioni,
dai
responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti
di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 32,
comma 1,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
dai dipendenti
e funzionari delle associazioni di categoria
abilitati
all'assistenza tecnica di cui all'art. 12,
comma 2, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
4. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo
non si
applicano nei confronti dei contribuenti che hanno
dichiarato
ricavi di cui all'art. 53, comma 1, esclusi
quelli
di cui alla lettera c), o compensi di cui all'art.
50, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato
con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, di
ammontare superiore
al limite stabilito per ciascuno studio
di
settore dal relativo decreto di approvazione
del
Ministro
delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale. Tale
limite non puo', comunque, essere superiore
a 10
miliardi di lire. Le citate disposizioni
non si
applicano,
altresi', ai contribuenti che hanno iniziato o
cessato l'attivita'
nel periodo d'imposta ovvero che non si
trovano
in un periodo di
normale svolgimento
dell'attivita'.
5 - 12. Omissis.».
- Si riporta il testo vigente
dell'art. 2 del
regolamento
di cui al decreto del Presidente
della
Repubblica
31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni
concernenti
i tempi e le modalita' di applicazione degli
studi di settore:
«Art. 2 (Adeguamento alle risultanze degli
studi di
settore).
- 1. Per i periodi d'imposta in
cui trova
applicazione
lo studio di settore, ovvero le modifiche
conseguenti
alla revisione del medesimo, non si applicano
sanzioni
e interessi nei confronti dei contribuenti che
indicano
nelle dichiarazioni di cui all'art.
1 del
regolamento
di cui al decreto del Presidente
della
Repubblica
22 luglio 1998, n. 322,
e successive
modificazioni,
ricavi o compensi non annotati nelle
scritture
contabili per adeguare gli stessi, anche ai fini
dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, a quelli
derivanti dall'applicazione
dei predetti studi di settore.
2. Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 1,
l'adeguamento
al volume di affari risultante
dalla
applicazione
degli studi di settore e' operato, ai fini
dell'imposta
sul valore aggiunto, senza applicazione di
sanzioni
e interessi, effettuando il versamento della
relativa
imposta entro il termine del versamento a saldo
dell'imposta
sul reddito; i maggiori corrispettivi devono
essere
annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita
sezione
dei registri di cui agli articoli 23 e 24
del
decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633,
e successive modificazioni, e riportati
nella
dichiarazione
annuale.
2-bis. L'adeguamento di cui ai
commi 1 e 2 e'
effettuato,
per i periodi d'imposta diversi da quello in
cui trova applicazione
per la prima volta lo studio, ovvero
le modifiche
conseguenti alla revisione del medesimo, a
condizione
che sia versata, entro il termine per
il
versamento
a saldo dell'imposta sul
reddito, una
maggiorazione
del 3 per cento, calcolata sulla differenza
tra ricavi
o compensi derivanti dall'applicazione degli
studi
e quelli annotati nelle scritture contabili.
La
maggiorazione
non e' dovuta se la predetta differenza non
e' superiore
al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati
nelle scritture
contabili.».
Per il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente
della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, si vedano i
riferimenti
normativi all'art. 35. Si riporta, di seguito
il testo
dell'art. 6, nonche' dell'art. 8, come modificato
dalla presente
legge:
«Art. 6 (Atti nei quali deve essere indicato il numero
di codice
fiscale). - Il numero di codice fiscale deve
essere indicato
nei seguenti atti:
a) - e) omissis
f) domande di iscrizione, variazione e cancellazione
nei registri
delle ditte e negli albi degli artigiani
tenuti dalle
camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura,
relativamente ai soggetti che esercitano
l'attivita';
domande di iscrizione, variazione
e
cancellazione
negli albi, registri ed elenchi istituiti per
l'esercizio
di attivita' professionali e di altre attivita'
di
lavoro autonomo, relativamente ai
soggetti che
esercitano
l'attivita'; domande di iscrizione e note di
trascrizione
di atti costitutivi, traslativi, od estintivi
della
proprieta' o di altri diritti reali di godimento,
nonche'
dichiarazioni di armatore, concernenti navi,
galleggianti
ed unita' da diporto, o quote di
essi,
soggette
ad iscrizione nei registri tenuti dagli uffici
marittimi
o dagli uffici della motorizzazione civile -
sezione
nautica; domande di iscrizione di aeromobili nel
Registro
aeronautico nazionale, note di trascrizione di
atti costitutivi,
traslativi o estintivi della proprieta' o
di altri
diritti reali di godimento sugli aeromobili o
quote
di essi, soggetti ad iscrizione nel
Registro
aeronautico
nazionale, nonche' dichiarazioni di esercente
di aeromobili
soggette a trascrizione nei registri tenuti
dal direttore
della circoscrizione di aeroporto competente;
g) g-quater) (omissis)».
«Art. 8 (Poteri dell'anagrafe tributaria). - L'anagrafe
tributaria
puo' inviare questionari a qualsiasi soggetto,
mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, e puo'
richiedere
la presentazione di allegati alle dichiarazioni
dei redditi
e dell'IVA, da redigersi in conformita' a
modelli
stabiliti con decreto del Ministro per le finanze
allo scopo
di acquisire o verificare gli elementi di
identificazione
necessari per l'attribuzione del numero di
codice
fiscale e tutti gli altri elementi contenuti nelle
domande
di attribuzione di cui al precedente
art. 4,
nonche'
gli altri dati utili per
una completa
individuazione
del soggetto ovvero
ai fini
dell'accertamento
di tributi o contributi.
Il questionario, debitamente compilato e firmato, deve
essere
restituito entro quindici giorni dalla data
di
ricevimento.
L'anagrafe tributaria vigila sull'osservanza
degli
obblighi
di comunicazione previsti dal presente decreto e
puo' richiedere
integrazioni e chiarimenti ai soggetti che
hanno eseguito
le comunicazioni stesse.».
- Si riporta il testo dell'art.
10 del decreto
legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, recante «Riforma
delle
sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette,
di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi,
a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q),
della
legge 23 dicembre 1996, n. 662», come modificato
dalla
presente legge, nonche' il testo vigente
degli
articoli 11
e 13 del medesimo decreto legislativo:
«Art. 10 (Violazione degli obblighi degli
operatori
finanziari).
- 1. Se viene omessa la trasmissione dei dati,
delle
notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'art.
32, primo comma,
numero 7, del decreto del Presidente della
Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 51,
secondo
comma, numero 7, del decreto del Presidente della
Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, nell'esercizio dei
poteri
inerenti all'accertamento delle imposte dirette o
dell'imposta
sul valore aggiunto ovvero i documenti
trasmessi
non rispondono al vero o sono incompleti, si
applica
la sanzione amministrativa da lire quattro milioni
a
lire quaranta milioni. Si
considera omessa la
trasmissione
non eseguita nel termine prescritto. La
sanzione
e' ridotta alla meta' se il ritardo non eccede i
quindici giorni.
1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel
caso di violazione
degli obblighi di comunicazione previsti
dall'art.
7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29
settembre 1973, n. 605.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso
di
violazione degli obblighi inerenti alle richieste
rivolte
alle societa' ed enti di assicurazione e
alle
societa'
ed enti che effettuano
istituzionalmente
riscossioni
e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita'
di gestione
ed intermediazione finanziaria, anche in forma
fiduciaria,
nonche' all'Ente poste italiane.
3. Fino a prova contraria, si presume che autori della
violazione
siano coloro che hanno sottoscritto le risposte
e, in
mancanza di risposta, i legali rappresentanti della
banca, societa'
o ente.
4. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio
nella
cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del
contribuente
al quale si riferisce la richiesta.».
«Art. 11 (Altre violazioni in materia
di imposte
dirette e di
imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite
con la
sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a
lire quattro
milioni le seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla
legge
tributaria anche se non richiesta dagli uffici
o
dalla
Guardia di finanza al contribuente o
a terzi
nell'esercizio
dei poteri di verifica ed accertamento in
materia di imposte
dirette e di imposta sul valore aggiunto
o invio
di tali comunicazioni con dati incompleti o non
veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al
contribuente
o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui
alla precedente
lettera a) o loro restituzione con risposte
incomplete o
non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire
e a
qualsiasi
altra richiesta fatta dagli uffici o
dalla
Guardia
di finanza nell'esercizio dei
poteri loro
conferiti.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo
che il
fatto non costituisca infrazione piu' gravemente
punita, per
il compenso di partite effettuato in violazione
alle previsioni
del codice civile ovvero in caso di mancata
evidenziazione
nell'apposito prospetto indicato negli
articoli 3
e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre
1973, n. 600 .
3. (Abrogato).
4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'art.
50, comma
6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427,
ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare
compilazione
sono punite con la sanzione da lire un milione
a lire due milioni
per ciascuno di essi, ridotta alla meta'
in caso di presentazione
nel termine di trenta giorni dalla
richiesta
inviata dagli uffici abilitati a riceverla o
incaricati
del loro controllo. La sanzione non si applica
se i dati
mancanti o inesatti vengono integrati o corretti
anche a seguito
di richiesta.
5. L'omessa installazione degli
apparecchi per
l'emissione
dello scontrino fiscale previsti dall'art. 1
della
legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' punita
con la
sanzione
amministrativa da lire due milioni a lire otto
milioni.
6. (Abrogato).
7. In caso di violazione delle prescrizioni
di cui
all'art.
53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993,
n. 427, si applica la
sanzione da lire
cinquecentomila
a lire quattro milioni.».
«Art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti). - 1.
Chi non
esegue, in tutto o in parte, alle prescritte
scadenze,
i versamenti in acconto, i versamenti periodici,
il
versamento di conguaglio o a saldo
dell'imposta
risultante
dalla dichiarazione, detratto in questi casi
l'ammontare
dei versamenti periodici e in
acconto,
ancorche'
non effettuati, e' soggetto
a sanzione
amministrativa
pari al trenta per cento di ogni importo non
versato, anche
quando, in seguito alla correzione di errori
materiali
o di calcolo rilevati in sede di controllo della
dichiarazione
annuale, risulti una maggiore imposta o una
minore
eccedenza detraibile. Per i versamenti riguardanti
crediti
assistiti integralmente da forme di garanzia reale
o
personale previste dalla legge
o riconosciute
dall'amministrazione
finanziaria, effettuati con un ritardo
non superiore
a quindici giorni, la sanzione di cui al
primo periodo,
oltre a quanto previsto dalla lettera a) del
comma 1
dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997,
n. 472, e' ulteriormente ridotta ad un importo pari
ad un
quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (24).
Identica sanzione
si applica nei casi di liquidazione della
maggior imposta
ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del
decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600,
e ai sensi dell'art. 54-bis del decreto
del
Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Fuori dei casi di tributi iscritti
a ruolo, la
sanzione
prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni
ipotesi
di mancato pagamento di un tributo o di una sua
frazione nel
termine previsto.
3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si
applicano
quando i versamenti sono stati tempestivamente
eseguiti
ad ufficio o concessionario diverso da quello
competente.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 2, 3, 22,
24 e
51 del decreto del Presidente della
Repubblica
26 ottobre
1972, n. 633, recante «Istituzioni e disciplina
dell'imposta
sul valore aggiunto», nonche' il testo degli
articoli 35
e 57 del medesimo decreto, come modificati
dalla presente
legge:
«Art. 2 (Cessioni di beni). - Costituiscono cessioni di
beni gli
atti a titolo oneroso che importano trasferimento
della
proprieta' ovvero costituzione o trasferimento di
diritti reali
di godimento su beni di ogni genere.
Costituiscono inoltre cessioni di beni:
1) le vendite con riserva di proprieta';
2) le locazioni con clausola di trasferimento della
proprieta' vincolante
per ambedue le parti;
3) i passaggi dal committente al commissionario o dal
commissionario
al committente di beni venduti o acquistati
in esecuzione
di contratti di commissione;
4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione
di
quelli
la cui produzione o il cui commercio non rientra
nell'attivita'
propria dell'impresa se di costo unitario
non superiore
a lire cinquantamila e di quelli per i quali
non
sia stata operata, all'atto
dell'acquisto o
dell'importazione,
la detrazione dell'imposta a norma
dell'art.
19, anche se per effetto dell'opzione di cui
all'art. 36-bis;
5) la destinazione di beni all'uso
o al consumo
personale o
familiare dell'imprenditore o di coloro i quali
esercitano
un'arte o una professione o ad altre finalita'
estranee
alla impresa o all'esercizio dell'arte o della
professione,
anche se determinata da
cessazione
dell'attivita',
con esclusione di quei beni per i quali non
e' stata
operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione
dell'imposta
di cui all'art. 19;
6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo
da societa'
di ogni tipo e oggetto nonche' le assegnazioni
o le
analoghe operazioni fatte da altri enti privati o
pubblici,
compresi i consorzi e le associazioni o altre
organizzazioni
senza personalita' giuridica.
Non sono considerate cessioni di beni:
a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti
in denaro;
b) le cessioni e i conferimenti in societa' o altri
enti,
compresi i consorzi e le associazioni
o altre
organizzazioni,
che hanno per oggetto aziende o rami di
azienda;
c) le cessioni che hanno per oggetto terreni
non
suscettibili
di utilizzazione edificatoria a norma delle
vigenti
disposizioni. Non costituisce utilizzazione
edificatoria
la costruzione delle opere indicate nell'art.
9, lettera a),
della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore
appositamente
contrassegnati;
e) soppressa;
f) i passaggi di beni in dipendenza
di fusioni,
scissioni
o trasformazioni di societa' e di analoghe
operazioni poste
in essere da altri enti;
g) soppressa;
h) soppressa;
i) le cessioni di valori bollati e postali, marche
assicurative
e similari;
l) le cessioni di paste alimentari (v.d. 19.03); le
cessioni
di pane, biscotto di mare, e di altri prodotti
della
panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri,
miele,
uova, materie grasse, formaggio o frutta
(v.d.
19.07);
le cessioni di latte fresco, non concentrato ne'
zuccherato,
destinato al consumo alimentare, confezionato
per la vendita
al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad
altri trattamenti
previsti da leggi sanitarie;
m) le cessioni di beni soggette alla disciplina dei
concorsi
e delle operazioni a premio di cui
al regio
decreto-legge
19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella
legge
5 giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni ed
integrazioni.».
«Art. 3 (Prestazioni di servizi). -
Costituiscono
prestazioni
di servizi le prestazioni verso corrispettivo
dipendenti
da contratti d'opera, appalto, trasporto,
mandato,
spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in
genere da obbligazioni
di fare, di non fare e di permettere
quale ne sia
la fonte.
Costituiscono inoltre prestazioni di
servizi, se
effettuate verso
corrispettivo:
1) le concessioni di beni in locazione, affitto,
noleggio e simili;
2) le cessioni, concessioni, licenze
e simili
relative
a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni
industriali,
modelli, disegni, processi, formule e simili e
quelle
relative a marchi e insegne nonche' le cessioni,
concessioni,
licenze e simili relative a diritti o beni
similari ai
precedenti;
3) i prestiti di denaro
e di titoli non
rappresentativi
di merci, comprese le operazioni
finanziarie
mediante la negoziazione, anche a titolo di
cessione
pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non
sono considerati
prestiti i depositi di denaro presso
aziende
e istituti di credito o presso amministrazioni
statali, anche
se regolati in conto corrente;
4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
Le prestazioni indicate nei commi primo e
secondo
sempreche'
l'imposta afferente agli acquisti di beni e
servizi
relativi alla loro esecuzione sia detraibile,
costituiscono
per ogni operazione di valore superiore a
lire
cinquantamila prestazioni di servizi
anche se
effettuate
per l'uso personale
o familiare
dell'imprenditore,
ovvero a titolo gratuito per altre
finalita'
estranee all'esercizio dell'impresa,
ad
esclusione
delle somministrazioni nelle mense aziendali e
delle
prestazioni di trasporto, didattiche, educative e
ricreative,
di assistenza sociale e sanitaria, a favore del
personale
dipendente, nonche' delle operazioni
di
divulgazione
pubblicitaria svolte a beneficio delle
attivita'
istituzionali di enti e associazioni che senza
scopo
di lucro perseguono finalita' educative, culturali,
sportive, religiose
e di assistenza e solidarieta' sociale,
nonche'
delle organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale
(ONLUS) e delle diffusioni
di messaggi,
rappresentazioni,
immagini o comunicazioni di pubblico
interesse
richieste o patrocinate dallo Stato o da enti
pubblici.
Le assegnazioni indicate al n. 6) dell'art. 2
sono considerate
prestazioni di servizi quando hanno per
oggetto
cessioni, concessioni o licenze di cui ai numeri
1), 2) e 5)
del comma precedente. Le prestazioni di servizi
rese o
ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono
considerate
prestazioni di servizi anche nei rapporti tra
il mandante
e il mandatario.
Non sono considerate prestazioni di servizi:
a) le cessioni, concessioni, licenze
e simili
relative
a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro
eredi
o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui
ai numeri
5) e 6) dell'art. 2, della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e alle
opere di ogni genere utilizzate da imprese a
fini di pubblicita'
commerciale;
b) i prestiti obbligazionari;
c) le cessioni dei contratti
di cui alle
lettere a),
b) e c) del terzo comma dell'art. 2;
d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e)
ed f) del terzo
comma dell'art. 2;
e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative
ai diritti d'autore,
tranne quelli concernenti opere di cui
alla lettera
a), e le prestazioni relative alla protezione
dei diritti
d'autore di ogni genere, comprese quelle di
intermediazione
nella riscossione dei proventi;
f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative
ai prestiti
obbligazionari;
g) (soppressa);
h) le prestazioni dei commissionari relative
ai
passaggi
di cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e
quelle
dei mandatari di cui al terzo comma del presente
articolo.
Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi
le
prestazioni
relative agli spettacoli ed alle
altre
attivita'
elencati nella tabella C allegata al presente
decreto,
rese ai possessori di titoli
di accesso,
rilasciati
per l'ingresso gratuito
di persone,
limitatamente
al contingente e nel rispetto delle modalita'
di rilascio
e di controllo stabiliti ogni quadriennio con
decreto del
Ministro delle finanze:
a) dagli organizzatori di spettacoli, nel
limite
massimo
del 5 per cento dei posti del settore, secondo la
capienza
del locale o del complesso sportivo ufficialmente
riconosciuta
dalle competenti autorita';
b) dal Comitato olimpico nazionale
italiano e
federazioni
sportive che di esso fanno parte;
c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;
d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e
associazioni
a carattere nazionale.».
«Art. 22 (Commercio al minuto e attivita' assimilate).
- L'emissione
della fattura non e' obbligatoria, se non e'
richiesta dal
cliente non oltre il momento di effettuazione
dell'operazione:
1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti
al minuto
autorizzati in locali aperti al pubblico, in
spacci
interni, mediante apparecchi di distribuzione
automatica,
per corrispondenza, a domicilio o in forma
ambulante;
2) per le prestazioni
alberghiere e le
somministrazioni
di alimenti e bevande effettuate dai
pubblici
esercizi, nelle mense aziendali o mediante
apparecchi di
distribuzione automatica;
3) per le prestazioni di trasporto di persone nonche'
di veicoli e
bagagli al seguito;
4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio
di imprese in
locali aperti al pubblico, in forma ambulante
o nell'abitazione
dei clienti;
5) per le prestazioni di custodia e amministrazione
di titoli
e per gli altri servizi resi da aziende
o
istituti di
credito e da societa' finanziarie o fiduciarie;
6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1)
a 5) e ai numeri
7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10.
La disposizione del comma precedente
puo' essere
dichiarata
applicabile, con decreto del Ministro delle
finanze,
ad altre categorie di contribuenti che prestino
servizi al pubblico
con caratteri di uniformita', frequenza
e importo
limitato tali da rendere particolarmente onerosa
l'osservanza
dell'obbligo di fatturazione e
degli
adempimenti
connessi.
Gli imprenditori che acquistano beni
che formano
oggetto dell'attivita'
propria dell'impresa da commercianti
al minuto
ai quali e' consentita l'emissione della fattura
sono obbligati
a richiederla.».
«Art. 24 (Registrazione dei corrispettivi).
- I
commercianti
al minuto e gli altri contribuenti di cui
all'art.
22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo
precedente,
possono annotare in apposito
registro,
relativamente
alle operazioni effettuate in ciascun giorno,
l'ammontare
globale dei corrispettivi delle operazioni
imponibili
e delle relative imposte, distinto secondo
l'aliquota
applicabile, nonche' l'ammontare globale dei
corrispettivi
delle operazioni non imponibili di cui
all'art.
21, sesto comma, e, distintamente, all'art.
38-quater
e quello delle operazioni esenti ivi indicate.
L'annotazione
deve essere eseguita, con riferimento al
giorno
in cui le operazioni sono effettuate, entro
il
giorno non festivo
successivo.
Nella determinazione dell'ammontare giornaliero
dei
corrispettivi
devono essere computati anche i corrispettivi
delle
operazioni effettuate con emissione di fattura,
comprese
quelle relative ad immobili e beni strumentali e
quelle
indicate nel terzo comma dell'art. 17, includendo
nel corrispettivo
anche l'imposta.
Per determinate categorie di commercianti al minuto,
che effettuano
promiscuamente la vendita di beni soggetti
ad aliquote
d'imposta diverse, il Ministro delle finanze
puo' consentire,
stabilendo le modalita' da osservare, che
la
registrazione dei corrispettivi delle
operazioni
imponibili
sia fatta senza distinzione per aliquote e che
la ripartizione
dell'ammontare dei corrispettivi ai fini
dell'applicazione
delle diverse aliquote sia fatta in
proporzione
degli acquisti.
I commercianti al minuto che tengono il registro di cui
al primo
comma in luogo diverso da quello in cui svolgono
l'attivita'
di vendita devono eseguire le annotazioni
prescritte nel
primo comma, nei termini ivi indicati, anche
in un
registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo
o in
ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attivita' di
vendita.
Le relative modalita' sono stabilite con decreto
del Ministro
delle finanze.».
«Art. 35 (Disposizione regolamentare concernente
le
dichiarazioni
di inizio, variazione e cessazione attivita).
-
1. I soggetti che intraprendono
l'esercizio di
un'impresa,
arte o professione nel territorio dello Stato,
o vi istituiscono
una stabile organizzazione, devono farne
dichiarazione
entro trenta giorni ad uno degli uffici
locali
dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio
provinciale
dell'imposta sul valore aggiunto della medesima
Agenzia;
la dichiarazione e' redatta, a pena di nullita',
su modelli
conformi a quelli approvati con provvedimento
del
direttore dell'Agenzia delle entrate.
L'ufficio
attribuisce
al contribuente un numero di partita I.V.A. che
restera'
invariato anche nelle ipotesi di variazioni di
domicilio
fiscale fino al momento della
cessazione
dell'attivita'
e che deve essere indicato
nelle
dichiarazioni,
nella home-page dell'eventuale sito web e in
ogni altro documento
ove richiesto.
2. Dalla dichiarazione di inizio attivita'
devono
risultare:
a) per le persone fisiche, il cognome e nome,
il
luogo
e la data di nascita, il codice
fiscale, la
residenza, il
domicilio fiscale e l'eventuale ditta;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la
natura
giuridica, la denominazione, ragione sociale
o
ditta, la sede
legale, o in mancanza quella amministrativa,
e il
domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il
codice fiscale
per almeno una delle persone che ne hanno la
rappresentanza;
c) per i soggetti residenti all'estero,
anche
l'ubicazione
della stabile organizzazione;
d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i
luoghi
in cui viene esercitata anche a mezzo
di sedi
secondarie,
filiali, stabilimenti, succursali, negozi,
depositi e simili,
il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
conservati
i libri, i registri, le scritture e i documenti
prescritti dal
presente decreto e da altre disposizioni;
e) per i soggetti che svolgono attivita' di commercio
elettronico,
l'indirizzo del sito web
ed i dati
identificativi
dell'internet service provider;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello
ad
esclusione dei
dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado
di acquisire
autonomamente.
3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di
cui
al comma 2 o di cessazione dell'attivita',
il
contribuente
deve entro trenta giorni farne dichiarazione
ad uno
degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando
modelli
conformi a quelli approvati con provvedimento del
direttore
dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione
comporta
il trasferimento del domicilio fiscale essa ha
effetto dal
sessantesimo giorno successivo alla data in cui
si
e' verificata. In caso di
fusione, scissione,
conferimenti
di aziende o di altre trasformazioni
sostanziali
che comportano l'estinzione del soggetto
d'imposta,
la dichiarazione e' presentata unicamente dal
soggetto risultante
dalla trasformazione.
4. In caso di cessazione dell'attivita' il termine per
la presentazione
della dichiarazione di cui al comma 3
decorre dalla
data di ultimazione delle operazioni relative
alla liquidazione
dell'azienda, per le quali rimangono
ferme
le disposizioni relative al versamento dell'imposta,
alla
fatturazione, registrazione, liquidazione
e
dichiarazione.
Nell'ultima dichiarazione annuale deve
tenersi
conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5)
dell'art.
2, da determinare computando anche le operazioni
indicate nell'ultimo
comma dell'art. 6, per le quali non si
e' ancora verificata
l'esigibilita' dell'imposta.
5. I soggetti che intraprendono
l'esercizio di
un'impresa,
arte o professione, se ritengono di realizzare
un
volume d'affari che comporti
l'applicazione di
disposizioni
speciali ad esso connesse concernenti
l'osservanza
di adempimenti o di criteri speciali
di
determinazione
dell'imposta, devono indicarlo nella
dichiarazione
di inizio attivita' da presentare a norma del
presente
articolo e devono osservare la
disciplina
stabilita in
relazione al volume d'affari dichiarato.
6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono
presentate in
via telematica secondo le disposizioni di cui
ai commi
10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare,
direttamente
ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le
dichiarazioni
medesime possono, in alternativa, essere
inoltrate
in unico esemplare a mezzo servizio postale
mediante
raccomandata, con l'obbligo di
garantire
l'identita'
del soggetto dichiarante mediante allegazione
di idonea
documentazione; in tal caso si considerano
presentate nel
giorno in cui risultano spedite.
7. L'ufficio rilascia o
invia al contribuente
certificato
di attribuzione della partita
IVA o
dell'avvenuta
variazione o cessazione dell'attivita' e nel
caso di
presentazione diretta consegna la copia della
dichiarazione
al contribuente debitamente timbrata.
8. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle
imprese
ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie
economiche
e amministrative (REA)
ai sensi,
rispettivamente,
degli articoli 7 e 9 del decreto del
Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
concernente
il regolamento di attuazione dell'art. 8, della
legge
29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione
del registro
delle imprese, possono assolvere gli obblighi
di presentazione
delle dichiarazioni di cui al presente
articolo
presentando le dichiarazioni stesse all'ufficio
del registro
delle imprese, il quale trasmette i dati in
via
telematica all'Agenzia delle entrate e
rilascia
apposita
certificazione dell'avvenuta operazione. Nel caso
di inizio
dell'attivita' l'ufficio del registro delle
imprese
comunica al contribuente il numero di partita IVA
attribuito in
via telematica dall'Agenzia delle entrate.
9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate
puo' essere stabilita la data a decorrere dalla
quale
le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione
attivita'
sono presentate esclusivamente all'ufficio del
registro
delle imprese ovvero in via telematica secondo le
disposizioni
di cui ai commi successivi.
10. Le dichiarazioni previste dal presente articolo
possono
essere presentate in via telematica direttamente
dai contribuenti
o tramite i soggetti di cui all'art. 3,
commi 2-bis
e 3, del decreto del Presidente
della
Repubblica
n. 322 del 1998; in tal caso si considerano
presentate
nel giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia
delle
entrate in via telematica e il procedimento
di
trasmissione
si considera concluso nel giorno in cui e'
completata
la ricezione da parte dell'Agenzia
delle
entrate.
La prova della presentazione delle dichiarazioni
e' data
dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante
l'avvenuto ricevimento delle dichiarazioni
stesse.
11. I soggetti incaricati
di cui all'art. 3,
commi 2-bis
e 3, del decreto del Presidente
della
Repubblica
n. 322 del 1998, restituiscono al contribuente
una
copia della dichiarazione attestante la data
di
consegna
con l'impegno alla trasmissione in via telematica
e rilasciano
la certificazione restituita dall'Agenzia
delle
entrate attestante l'avvenuta operazione
e
contenente,
in caso di inizio attivita', il numero di
partita IVA
attribuito al contribuente.
12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via
telematica
si applicano ai fini della sottoscrizione le
disposizioni
di cui all'art. 1, comma 6, del decreto del
Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998.
13. I soggetti di cui al comma 3
dell'art. 3 del
decreto
del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998,
incaricati
della predisposizione delle dichiarazioni
previste
dal presente articolo, sono obbligati
alla
trasmissione
in via telematica delle stesse.
14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si
applicano
le disposizioni previste per la conservazione
delle
dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente
della Repubblica
n. 322 del 1998.
15. Le modalita' tecniche di trasmissione
in via
telematica
delle dichiarazioni previste dal presente
articolo ed
i tempi di attivazione del servizio
di
trasmissione
telematica sono stabiliti con provvedimento
del direttore
dell'Agenzia delle entrate da pubblicare
nella Gazzetta
Ufficiale.
15-bis. L'attribuzione del numero di
partita IVA
determina
la esecuzione di riscontri automatizzati per la
individuazione
di elementi di rischio connessi al rilascio
dello
stesso nonche' l'eventuale effettuazione di accessi
nel luogo
di esercizio dell'attivita', avvalendosi dei
poteri previsti
dal presente decreto.
15-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate
sono individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere all'atto
della dichiarazione
di inizio di attivita';
b) tipologie di contribuenti
per i quali
l'attribuzione
del numero di partita IVA determina la
possibilita'
di effettuare gli acquisti di cui all'art. 38
del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive
modificazioni, a condizione che sia rilasciata
polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata
di tre
anni dalla data del rilascio e per un importo
rapportato
al volume d'affari presunto e comunque non
inferiore a
50.000 euro.».
c) (soppressa).».
«Art. 51 (Attribuzioni e
poteri degli uffici
dell'imposta
sul valore aggiunto). -
Gli uffici
dell'imposta
sul valore aggiunto controllano
le
dichiarazioni
presentate e i versamenti eseguiti dai
contribuenti,
ne rilevano l'eventuale omissione
e
provvedono
all'accertamento e alla riscossione delle
imposte o maggiori
imposte dovute; vigilano sull'osservanza
degli
obblighi relativi alla fatturazione e registrazione
delle
operazioni e alla tenuta della contabilita' e degli
altri
obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono
alla irrogazione
delle pene pecuniarie e delle soprattasse
e alla presentazione
del rapporto all'autorita' giudiziaria
per le violazioni
sanzionate penalmente. Il controllo delle
dichiarazioni
presentate e l'individuazione dei soggetti
che ne
hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla
base di
criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro
delle
finanze che tengano anche conto della capacita'
operativa degli
uffici stessi (299).
Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
1) 6-bis) Omissis
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento
dell'Agenzia delle entrate o del
direttore
regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della
guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche,
alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie
e creditizie, agli intermediari finanziari,
alle
imprese di investimento, agli
organismi di
investimento
collettivo del risparmio, alle societa' di
gestione
del risparmio e alle societa' fiduciarie, dati,
notizie
e documenti relativi a qualsiasi
rapporto
intrattenuto
od operazione effettuata, ivi compresi i
servizi prestati,
con i loro clienti, nonche' alle garanzie
prestate
da terzi. Alle societa' fiduciarie di cui alla
legge
23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella
sezione
speciale dell'albo di cui all'art. 20 del testo
unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998,
n. 58, puo' essere richiesto,
tra l'altro,
specificando
i periodi temporali di interesse,
di
comunicare
le generalita' dei soggetti per conto dei quali
esse
hanno detenuto o amministrato o gestito
beni,
strumenti
finanziari e partecipazioni in
imprese,
inequivocamente
individuati. La richiesta deve essere
indirizzata
al responsabile della struttura accentrata,
ovvero
al responsabile della sede
o dell'ufficio
destinatario
che ne da' notizia immediata al soggetto
interessato;
la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio
procedente.
Gli inviti e le richieste di
cui al precedente
comma devono
essere fatti a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento
fissando per l'adempimento un termine
non inferiore
a quindici giorni ovvero, per il caso di cui
al n.
7), non inferiore a trenta giorni. Il termine puo'
essere
prorogato per un periodo di venti giorni su istanza
dell'operatore
finanziario, per giustificati motivi, dal
competente
direttore centrale o direttore regionale per
l'Agenzia delle
entrate, ovvero, per il Corpo della guardia
di finanza,
dal comandante regionale. Si applicano le
disposizioni
dell'art. 52 del decreto del Presidente della
Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e
successive
modificazioni.
Le richieste di cui al secondo comma,
numero 7),
nonche'
le relative risposte, anche se negative,
sono
effettuate
esclusivamente in via telematica.
Con
provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite
le disposizioni attuative e le modalita'
di
trasmissione
delle richieste, delle risposte, nonche' dei
dati e delle
notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel
citato numero 7).
Per l'inottemperanza agli inviti di cui al
secondo
comma,
numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui
ai commi
terzo e quarto dell'art. 32 del decreto
del
Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.».
«Art. 57 (Termine per gli accertamenti). - Gli avvisi
relativi
alle rettifiche e agli accertamenti previsti
nell'art. 54
e nel secondo comma dell'art. 55 devono essere
notificati,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
quarto
anno successivo a quello in cui e' stata presentata
la
dichiarazione. Nel caso di richiesta di
rimborso
dell'eccedenza
d'imposta detraibile risultante dalla
dichiarazione
annuale, se tra la data di notifica della
richiesta
di documenti da parte dell'ufficio e la data
della
loro consegna intercorre un periodo superiore
a
quindici
giorni, il termine di decadenza, relativo agli
anni in
cui si e' formata l'eccedenza detraibile chiesta a
rimborso, e'
differito di un periodo di tempo pari a quello
compreso tra
il sedicesimo giorno e la data di consegna.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione,
l'avviso
di accertamento dell'imposta a norma del primo
comma dell'art.
55 puo' essere notificato fino
al
31 dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione
avrebbe dovuto essere presentata.
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia
ai sensi
dell'art. 331 del codice di procedura penale per
uno dei
reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo
2000,
n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono
raddoppiati
relativamente al periodo di imposta in cui e'
stata commessa
la violazione.
Fino alla scadenza del
termine stabilito nei
commi precedenti
le rettifiche e gli accertamenti possono
essere integrati
o modificati, mediante la notificazione di
nuovi avvisi,
in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi.
Nell'avviso devono essere specificamente
indicati, a
pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
fatti
attraverso i quali sono venuti
a conoscenza
dell'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto.».
- Si riportano i testi vigenti dei commi
412 e 429
dell'art.
1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge
finanziaria
2005):
«412. In esecuzione dell'art. 6, comma 5, della legge
27 luglio
2000, n. 212, l'Agenzia delle entrate comunica
mediante
raccomandata con avviso di ricevimento
ai
contribuenti
l'esito dell'attivita' di liquidazione,
effettuata
ai sensi dell'art. 36-bis del decreto
del
Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni,
relativamente ai redditi soggetti
a tassazione
separata. La relativa imposta o la maggiore
imposta
dovuta, a decorrere dal periodo d'imposta 2001, e'
versata
mediante modello di pagamento, di cui all'art. 19
del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, precompilato
dall'Agenzia.
In caso di mancato pagamento entro il termine
di
trenta giorni dal ricevimento
dell'apposita
comunicazione
si procede all'iscrizione a ruolo, secondo le
disposizioni
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e
successive
modificazioni,
con l'applicazione della sanzione di cui
all'art.
13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
1997,
n. 471, e degli interessi di cui all'art. 20 del
predetto
decreto n. 602 del 1973, a decorrere dal primo
giorno del secondo
mese successivo a quello di elaborazione
della predetta
comunicazione.».
«429. Le imprese che operano nel settore della grande
distribuzione
possono trasmettere telematicamente
all'Agenzia
delle entrate, distintamente per ciascun punto
vendita,
l'ammontare complessivo dei corrispettivi
giornalieri
delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi
di cui agli articoli 2 e 3 del
decreto del
Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.».
- Si riportano i testi vigenti degli articoli 7, 8, 9,
14, 15
e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge
finanziaria
2003):
«Art. 7 (Definizione automatica di redditi di impresa e
di
lavoro autonomo per gli anni pregressi
mediante
autoliquidazione).
- 1. I soggetti titolari di reddito di
impresa
e gli esercenti arti e professioni, nonche'
i
soggetti
di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte
sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e
successive
modificazioni,
possono effettuare la definizione automatica
dei redditi
di impresa, di lavoro autonomo e di quelli
imputati
ai sensi del predetto art. 5, relativi
ad
annualita'
per le quali le dichiarazioni sono
state
presentate
entro il 31 ottobre 2002,
secondo le
disposizioni
del presente articolo. La definizione
automatica,
relativamente a uno o piu' periodi d'imposta,
ha effetto
ai fini delle imposte sui redditi e relative
addizionali,
dell'imposta sul valore aggiunto
e
dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e si
perfeziona
con il versamento, mediante autoliquidazione,
dei tributi
derivanti dai maggiori ricavi o compensi
determinati
sulla base dei criteri e delle metodologie
stabiliti con
il decreto di cui al comma 14, tenendo conto,
in alternativa:
a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili
sulla
base degli studi di settore di cui all'art. 62-bis
del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive
modificazioni, per i contribuenti cui
si
applicano in
ciascun periodo d'imposta i predetti studi;
b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili
sulla
base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a
189, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni,
per i contribuenti cui si applicano in
ciascun periodo
d'imposta i predetti parametri;
c) della distribuzione, per categorie economiche
raggruppate
in classi omogenee sulla base dei processi
produttivi,
dei contribuenti per fasce di ricavi o di
compensi
di importo non superiore a 5.164.569 euro annui e
di redditivita'
risultanti dalle dichiarazioni, qualora non
siano determinabili
i ricavi o compensi con le modalita' di
cui alle lettere
a) e b).
2. La definizione automatica puo' altresi'
essere
effettuata,
con riferimento alle medesime annualita' di cui
al
comma 1, dagli imprenditori agricoli
titolari
esclusivamente
di reddito agrario ai sensi dell'art. 29 del
testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al citato
decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e
successive
modificazioni, nonche' dalle imprese
di
allevamento
di cui all'art. 78 del medesimo testo unico, e
successive
modificazioni, ed ha effetto
ai fini
dell'imposta
sul valore aggiunto e dell'imposta regionale
sulle
attivita' produttive. La definizione automatica da
parte
dei soggetti di cui al periodo precedente avviene
mediante
pagamento degli importi determinati, per ciascuna
annualita',
sulla base di una specifica metodologia di
calcolo,
approvata con il decreto di cui al comma 14, che
tiene
conto del volume di affari dichiarato
ai fini
dell'imposta
sul valore aggiunto.
3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 e'
esclusa per
i soggetti:
a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione,
ovvero non hanno
indicato nella medesima reddito di impresa
o di
lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui
all'art.
29 del citato testo unico delle imposte
sui
redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986;
b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo
annuo superiore
a 5.164.569 euro;
c) ai quali, alla data di entrata in vigore della
presente
legge, e' stato notificato processo verbale di
constatazione
con esito positivo, ovvero avviso
di
accertamento
ai fini delle imposte sui
redditi,
dell'imposta
sul valore aggiunto ovvero dell'imposta
regionale
sulle attivita' produttive, nonche' invito al
contraddittorio
di cui all'art. 5 del decreto legislativo
19 giugno 1997,
n. 218, relativamente ai quali non e' stata
perfezionata
la definizione ai sensi degli articoli 15 e
16;
d) nei cui riguardi e' stata esercitata l'azione
penale
per i reati previsti dal decreto legislativo
10 marzo
2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto
formale conoscenza
entro la data di definizione automatica.
4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui
all'art. 41-bis
del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni,
relativi
a redditi oggetto della definizione automatica,
ovvero di avvisi
di accertamento di cui all'art. 54, quinto
e sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni,
divenuti
definitivi alla data di entrata in vigore della
presente
legge, la definizione e' ammessa a condizione che
il contribuente
versi, entro la prima data di pagamento
degli
importi per la definizione, le somme
derivanti
dall'accertamento
parziale, con esclusione delle sanzioni e
degli
interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia'
pagato.
Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti
definitivi
avvisi di accertamento diversi da quelli di cui
ai citati
articoli 41-bis del decreto del Presidente della
Repubblica
n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto
del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972, il
contribuente
ha comunque la facolta' di avvalersi delle
disposizioni
del presente articolo, fermi restando gli
effetti dei
suddetti atti.
5. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al
comma 1 possono
effettuare la definizione automatica con il
versamento
entro il 20 giugno 2003 esclusivamente di una
somma pari a
300 euro. Per i periodi di imposta successivi,
la definizione
automatica si perfeziona con il versamento
entro
il 20 giugno 2003 delle somme determinate secondo la
metodologia
di calcolo di cui al comma 1 applicabile al
contribuente.
Gli importi calcolati a titolo di maggiore
ricavo
o compenso non possono essere inferiori a 600 euro
per le
persone fisiche e a 1.500 euro per
gli altri
soggetti.
Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti
gli
interessi e le sanzioni. Le
maggiori imposte
complessivamente
dovute a titolo di definizione automatica
sono ridotte
nella misura del 50 per cento per la parte
eccedente
l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e
l'importo
di 10.000 euro per gli altri soggetti.
Gli
importi
dovuti a titolo di maggiore imposta sono aumentati
di una
somma pari a 300 euro per ciascuna annualita'
oggetto
di definizione aumentati a 600 euro per i soggetti
cui si
applicano gli studi di settore di cui all'art.
62-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427,
e successive modificazioni, e nei confronti dei
quali
sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza
economica,
escluso il 1997. La somma di cui al periodo
precedente
non e' dovuta dai soggetti di cui al comma 2.
Qualora
gli importi da versare complessivamente per la
definizione
automatica eccedano, per le persone fisiche, la
somma
di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di
6.000 euro,
gli importi eccedenti possono essere versati in
due rate,
di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed
entro
il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali
a decorrere
dal 21 giugno 2003. L'omesso versamento nei
termini
indicati nel periodo precedente non determina
l'inefficacia
della definizione automatica; per il recupero
delle
somme non corrisposte alle predette scadenze
si
applicano
le disposizioni dell'art. 14 del decreto del
Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive
modificazioni, e sono altresi' dovuti una
sanzione
amministrativa pari al 30 per cento delle somme
non versate,
ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito
entro i trenta giorni successivi alle rispettive
scadenze, e
gli interessi legali.
6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di
ammontare
non inferiore a quelli determinabili sulla base
degli
studi di settore di cui all'art.
62-bis del
decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive
modificazioni, e nei confronti dei quali non
sono
riscontrabili anomalie negli indici di coerenza
economica, nonche'
i soggetti che hanno dichiarato ricavi e
compensi
di ammontare non inferiore a quelli determinabili
sulla
base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a
189, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni,
possono effettuare la definizione automatica
di cui al comma
1 con il versamento di una somma pari a 300
euro
per ciascuna annualita'. I soggetti
che hanno
dichiarato
ricavi e compensi di ammontare non inferiore a
quelli
determinabili sulla base degli studi di settore di
cui all'art.
62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993, e nei
confronti dei quali sono riscontrabili anomalie
negli
indici di coerenza economica, possono effettuare la
definizione
automatica con il versamento di una somma pari
a 600 euro per
ciascuna annualita'.
7. La definizione automatica non si perfeziona se essa
si fonda
su dati non corrispondenti a quelli contenuti
nella
dichiarazione originariamente presentata, ovvero se
la stessa
viene effettuata dai soggetti che versano nelle
ipotesi
di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa
luogo
al rimborso degli importi versati che, in ogni caso,
valgono
quali acconti sugli importi che risulteranno
eventualmente
dovuti in base agli accertamenti definitivi.
8. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di
lavoro
autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto
delle
eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. E'
pertanto escluso
e, comunque, inefficace il riporto a nuovo
delle
predette perdite. Se il riporto delle perdite di
impresa
riguarda periodi d'imposta per i
quali la
definizione
automatica non e' intervenuta, il recupero
della
differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione
delle
sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza
applicazione
di interessi.
9. La definizione automatica ai fini del calcolo dei
contributi
previdenziali, rileva nella misura del 60 per
cento
per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero
per la
parte eccedente il dichiarato se superiore
al
minimale stesso,
e non sono dovuti interessi e sanzioni.
10. Le societa' o associazioni di cui all'art. 5 del
testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al citato
decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
nonche'
i titolari dell'azienda coniugale non gestita in
forma
societaria o dell'impresa familiare, che
hanno
effettuato
la definizione automatica secondo le modalita'
del presente
articolo, comunicano alle persone fisiche
titolari dei
redditi prodotti in forma associata l'avvenuta
definizione,
entro il 20 luglio 2003. La definizione
automatica
da parte delle persone fisiche titolari dei
redditi
prodotti in forma associata si perfeziona con il
versamento
delle somme dovute entro il 16 settembre 2003,
secondo
le disposizioni del presente articolo, esclusa la
somma
di 300 euro prevista dal comma 5, sesto periodo; gli
interessi
di cui al comma 5, ottavo periodo, decorrono dal
17 settembre
2003. La definizione effettuata dai soggetti
indicati
dal primo periodo del presente comma costituisce
titolo
per l'accertamento ai sensi dell'art. 41-bis del
decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600,
e successive modificazioni, nei confronti delle
persone
fisiche che non hanno definito i redditi prodotti
in forma
associata. Per il periodo di imposta 1997, la
definizione
automatica effettuata dalle societa'
o
associazioni
nonche' dai titolari dell'azienda coniugale
non gestita
in forma societaria o dell'impresa familiare
rende
definitivi anche i redditi prodotti
in forma
associata.
La disposizione di cui al periodo precedente si
applica, altresi',
per gli altri periodi d'imposta definiti
a norma
del comma 6 dai predetti soggetti che abbiano
dichiarato
ricavi e compensi di ammontare non inferiore a
quelli
determinabili sulla base degli studi di settore di
cui all'art.
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993,
n. 427, e successive modificazioni, nonche' qualora
abbiano
dichiarato ricavi e compensi di ammontare
non
inferiore
a quelli determinabili sulla base dei parametri
di cui
all'art. 3, commi da 181 a 189, della
legge
28 dicembre
1995, n. 549, e successive modificazioni.
11. La definizione automatica inibisce, a decorrere
dalla
data del primo versamento e con riferimento
a
qualsiasi
organo inquirente, salve le disposizioni del
codice
penale e del codice di
procedura penale,
limitatamente
all'attivita' di impresa e di
lavoro
autonomo,
l'esercizio dei poteri di cui agli artt. 32, 33,
38, 39
e 40 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, e
agli artt. 51,
52, 54 e 55 del decreto del Presidente della
Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633,
e successive
modificazioni,
ed esclude l'applicabilita'
delle
presunzioni
di cessioni e di acquisto, previste
dal
regolamento
di cui al decreto del Presidente
della
Repubblica
10 novembre 1997, n. 441.
L'inibizione
dell'esercizio
dei poteri
e l'esclusione
dell'applicabilita'
delle presunzioni previsti dal periodo
precedente
sono opponibili dal contribuente mediante
esibizione
degli attestati di versamento e dell'atto di
definizione
in suo possesso.
12. La definizione automatica non e' revocabile
ne'
soggetta a impugnazione
e non e' integrabile o modificabile
da parte del
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate,
e non
rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo
quanto previsto
dal comma 9.
13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna
annualita',
rende definitiva la liquidazione delle imposte
risultanti
dalla dichiarazione con riferimento
alla
spettanza
di deduzioni e agevolazioni indicate
dal
contribuente
o all'applicabilita' di esclusioni. Sono fatti
salvi
gli effetti della liquidazione delle imposte e del
controllo
formale in base rispettivamente all'art. 36-bis
ed
all'art. 36-ter del decreto del Presidente
della
Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e
successive
modificazioni,
nonche' gli effetti derivanti dal controllo
delle
dichiarazioni IVA ai sensi dell'art. 54-bis
del
decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633; le variazioni
dei dati dichiarati non rilevano ai fini
del calcolo
delle maggiori imposte dovute ai sensi del
presente
articolo. La definizione automatica non modifica
l'importo
degli eventuali rimborsi e crediti derivanti
dalle
dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui
redditi
e delle relative addizionali, dell'imposta sul
valore
aggiunto, nonche' dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
14. Con decreto di natura non
regolamentare del
Ministro
dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto
delle
informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite
le
classi omogenee delle categorie
economiche, le
metodologie
di calcolo per la individuazione degli importi
previsti
al comma 1, nonche' i criteri
per la
determinazione
delle relative maggiori imposte, mediante
l'applicazione
delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun
periodo di imposta.
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate
sono definite le modalita' tecniche per l'utilizzo
esclusivo del
sistema telematico per la presentazione delle
comunicazioni
delle definizioni da parte dei contribuenti,
da effettuare
comunque entro il 31 luglio 2003, ovvero
entro il 31
ottobre 2003 per i soggetti di cui al comma 10,
secondo
periodo, e le modalita' di versamento, secondo
quanto
previsto dall'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa
in ogni caso
la compensazione ivi prevista.
15-bis. All'art. 12, comma 1, del decreto legislativo
23 gennaio
2002, n. 10, sono premesse le parole: «Ferma la
disciplina
riguardante le trasmissioni telematiche gestite
dal Ministero
dell'economia e delle finanze,» e le parole:
«entro
il 30 novembre 2002», sono soppresse.
16. I contribuenti che hanno presentato successivamente
al 30 settembre
2002 una dichiarazione integrativa ai sensi
dell'art. 2,
comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto
del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
possono
avvalersi delle disposizioni di cui al presente
articolo
sulla base delle dichiarazioni
originarie
presentate.
L'esercizio della facolta' di cui al periodo
precedente
costituisce rinuncia agli effetti favorevoli
delle dichiarazioni
integrative presentate.»
«Art. 8 (Integrazione degli imponibili per
gli anni
pregressi).
- 1. Le dichiarazioni relative ai periodi
d'imposta
per i quali i termini per la loro presentazione
sono scaduti
entro il 31 ottobre 2002, possono essere
integrate
secondo le disposizioni del presente articolo.
L'integrazione
puo' avere effetto ai fini delle imposte sui
redditi
e relative addizionali, delle imposte sostitutive,
dell'imposta
sul patrimonio netto delle
imprese,
dell'imposta
sul valore aggiunto, dell'imposta regionale
sulle
attivita' produttive, del contributo straordinario
per l'Europa,
di cui all'art. 3, commi 194 e seguenti,
della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei
contributi
previdenziali
e di quelli al Servizio sanitario nazionale.
I
soggetti indicati nel titolo III del
decreto del
Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
obbligati
ad operare ritenute alla fonte,
possono
integrare,
secondo le disposizioni del presente articolo,
le ritenute
relative ai periodi di imposta di cui al
presente comma.
2. (abrogato).
3. L'integrazione si perfeziona con il pagamento dei
maggiori
importi dovuti entro il 16 aprile 2003, mediante
l'applicazione
delle disposizioni vigenti in ciascun
periodo
di imposta relative ai tributi indicati
nel
comma 1,
nonche' dell'intero ammontare delle ritenute e
contributi,
sulla base di una dichiarazione integrativa da
presentare,
entro la medesima data, in luogo di quella
omessa
ovvero per rettificare in aumento la dichiarazione
gia' presentata.
Agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto,
per l'omessa osservanza degli obblighi di cui
agli artt.
17, terzo e quinto comma, e 34, comma 6, primo
periodo,
del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre
1972, n. 633, e all'art. 47, comma
1, del
decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
l'integrazione
deve operarsi esclusivamente con riferimento
all'imposta
che non avrebbe potuto essere computata in
detrazione;
la disposizione opera a condizione che il
contribuente
si avvalga della definizione di cui all'art.
9-bis.
Nella dichiarazione integrativa devono essere
indicati,
a pena di nullita', maggiori importi dovuti
almeno
pari a 300 euro per ciascun periodo di imposta. La
predetta
dichiarazione integrativa e' presentata in via
telematica
direttamente ovvero avvalendosi
degli
intermediari
abilitati indicati dall'art. 3 del regolamento
di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998,
n. 322, e successive modificazioni. Qualora
gli
importi
da versare eccedano, per le persone fisiche, la
somma
di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di
6.000 euro,
gli importi eccedenti possono essere versati in
due rate,
di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed il
20 giugno
2004, maggiorati degli interessi legali
a
decorrere
dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento delle
predette
eccedenze entro le date indicate non determina
l'inefficacia
della integrazione; per il recupero delle
somme
non corrisposte a tali scadenze si applicano
le
disposizioni
dell'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e
successive
modificazioni,
e sono altresi' dovuti una sanzione
amministrativa
di ammontare pari al 30 per cento delle
somme non versate,
ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito
entro i trenta giorni successivi alla scadenza
medesima,
e gli interessi legali. La dichiarazione
integrativa
non costituisce titolo per il rimborso di
ritenute,
acconti e crediti d'imposta precedentemente non
dichiarati,
ne' per il riconoscimento di esenzioni
o
agevolazioni
non richieste in precedenza, ovvero
di
detrazioni
d'imposta diverse da quelle originariamente
dichiarate;
la differenza tra l'importo dell'eventuale
maggior credito
risultante dalla dichiarazione originaria e
quello
del minor credito spettante
in base alla
dichiarazione
integrativa, e' versata secondo le modalita'
previste dal
presente articolo. E' in ogni caso preclusa la
deducibilita'
delle maggiori imposte e contributi versati.
Per le
ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative
non puo'
essere esercitata la rivalsa sui percettori delle
somme
o dei valori non assoggettati a
ritenuta. I
versamenti
delle somme dovute ai sensi del presente comma
sono effettuati
secondo le modalita' previste dall'art. 17
del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni,
esclusa la compensazione ivi prevista.
4. In alternativa alle modalita' di dichiarazione
e
versamento di
cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1,
ad eccezione
di quelli che hanno omesso la presentazione
delle dichiarazioni
relative a tutti i periodi d'imposta di
cui al
medesimo comma, possono presentare la dichiarazione
integrativa
in forma riservata ai soggetti convenzionati di
cui all'art.
19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Questi
ultimi rilasciano agli interessati copia della
dichiarazione
integrativa riservata, versano, entro il
24 aprile
2003, le maggiori somme dovute secondo
le
disposizioni
contenute nel capo III del predetto decreto
legislativo
n. 241 del 1997, esclusa la compensazione di
cui
all'art. 17 dello stesso decreto legislativo,
e
comunicano
all'Agenzia delle entrate
l'ammontare
complessivo
delle medesime somme senza indicazione dei
nominativi
dei soggetti che hanno
presentato la
dichiarazione
integrativa riservata. E' esclusa
la
rateazione
di cui al comma 3. Gli istituti previdenziali
non
comunicano all'amministrazione finanziaria i dati
indicati
nella dichiarazione riservata di cui vengono a
conoscenza.
5. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero
con
qualunque modalita', anche tramite soggetti
non
residenti o
loro strutture interposte, e' dovuta un'imposta
sostitutiva
di quelle indicate al comma 1, pari al 6 per
cento.
Per la dichiarazione e il versamento della predetta
imposta
sostitutiva si applicano le disposizioni
dei
commi 3 e 4.
6. Salvo quanto stabilito
al comma 7, il
perfezionamento
della procedura prevista dal presente art.
comporta per
ciascuna annualita' oggetto di integrazione ai
sensi
dei commi 3 e 4 e limitatamente
ai maggiori
imponibili
o alla maggiore imposta sul valore aggiunto
risultanti
dalle dichiarazioni integrative aumentati del
100 per
cento, ovvero alle maggiori ritenute aumentate del
50 per cento:
a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e
dei soggetti
coobbligati, di ogni accertamento tributario e
contributivo;
b) l'estinzione delle sanzioni
amministrative
tributarie e
previdenziali, ivi comprese quelle accessorie,
nonche',
ove siano stati integrati i redditi di cui al
comma 5,
e ove ricorra la ipotesi di cui all'art.
14,
comma 4,
delle sanzioni previste dalle disposizioni sul
monitoraggio
fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno
1990,
n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 1990,
n. 227;
c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilita' per
i reati
tributari di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 10 del
decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonche' per i
reati
previsti dagli artt. 482, 483, 484, 485, 489, 490,
491-bis
e 492 del codice penale, nonche' dagli artt. 2621,
2622 e
2623 del codice civile, quando tali reati siano
stati
commessi per eseguire od occultare i predetti reati
tributari,
ovvero per conseguirne il profitto e siano
riferiti
alla stessa pendenza o situazione tributaria.
L'esclusione
di cui alla presente lettera non si applica in
caso
di esercizio dell'azione penale della quale
il
contribuente
ha avuto formale conoscenza entro la data di
presentazione
della dichiarazione integrativa;
d) (abrogata).
6-bis. In caso di accertamento relativo ad annualita'
oggetto
di integrazione, le maggiori imposte e le maggiori
ritenute
dovute sono comunque limitate all'eccedenza
rispetto
alle maggiori imposte corrispondenti
agli
imponibili
integrati, all'eccedenza rispetto all'imposta
sul valore aggiunto
e all'eccedenza rispetto alle ritenute,
aumentate ai
sensi del comma 6.
7. Per i redditi di cui al comma 5 non opera l'aumento
del 100 per
cento previsto dal comma 6 e gli effetti di cui
alla lettera
c) del medesimo comma operano a condizione
che, ricorrendo
la ipotesi di cui all'art. 14, comma 4, si
provveda
alla regolarizzazione contabile delle attivita'
detenute all'estero
secondo le modalita' ivi previste.
8. Gli effetti di cui ai commi 6 e 7 si estendono anche
nei confronti
dei soggetti diversi dal dichiarante se
considerati
possessori effettivi dei maggiori imponibili.
9. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di
altra
attivita' di controllo fiscale, il soggetto che ha
presentato
la dichiarazione riservata di cui al comma 4
puo' opporre
agli organi competenti gli effetti preclusivi,
estintivi
e di esclusione della punibilita' di cui
ai
commi 6
e 7 con invito a controllare la congruita' delle
somme di cui
ai commi 3 e 5, in relazione all'ammontare dei
maggiori
redditi e imponibili nonche' delle ritenute e dei
contributi indicati
nella dichiarazione integrativa.
10. Le disposizioni del presente articolo
non si
applicano qualora:
a) alla data di entrata in vigore della presente
legge,
sia stato notificato processo
verbale di
constatazione
con esito positivo, ovvero avviso
di
accertamento
ai fini delle imposte sui
redditi,
dell'imposta
sul valore aggiunto ovvero dell'imposta
regionale
sulle attivita' produttive, nonche' invito al
contraddittorio
di cui all'art. 5 del decreto legislativo
19 giugno 1997,
n. 218, relativamente ai quali non e' stata
perfezionata
la definizione ai sensi degli art. 15 e 16; in
caso di
avvisi di accertamento di cui all'art. 41-bis del
decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.
600, e successive modificazioni, relativamente
ai
redditi oggetto
di integrazione, ovvero di cui all'art
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