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Codice Civile
(Degli effetti del possesso)
 Articoli riportati: 
Art. 1148 - Acquisto dei frutti 
Art. 1149 - Rimborso delle spese per la produzione e il raccolto dei frutti 
Art. 1150 - Riparazioni, miglioramenti e addizioni 
Art. 1151 - Pagamento delle indennità 
Art. 1152 - Ritenzione a favore del possessore di buona fede 
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 INDICE LEGGI
 

 
LIBRO TERZO 
DELLA PROPRIETA' 
TITOLO VIII 
Del possesso 
CAPO II 
Degli effetti del possesso 
SEZIONE I 
Dei diritti e degli obblighi del possessore nella restituzione della cosa

Art.1148 - Acquisto dei frutti- Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno. Egli, fino alla restituzione della cosa, risponde verso il rivendicante dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia. 

Art.1149 - Rimborso delle spese per la produzione e il raccolto dei frutti - Il possessore che è tenuto a restituire i frutti indebitamente percepiti ha diritto al rimborso delle spese a norma del secondo comma dell'art.821. 

Art.1150 - Riparazioni, miglioramenti e addizioni - Il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie. 
Ha anche diritto a indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purchè sussistano al tempo della restituzione. 
L'indennità si deve corrispondere nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore è di buona fede; se il possessore è di mala fede, nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore. 
Se il possessore è tenuto alla restituzione dei frutti, gli spetta anche il rimborso delle spese fatte per le riparazioni ordinarie, limitatamente al tempo per il quale la restituzione è dovuta. 
Per le addizioni fatte adl possessore sulla cosa si applica il disposto dell'art.936. Tuttavia, se le addizioni costituiscono miglioramento e il possessore è di buona fede, è dovuta un'indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa. 

Art.1151 - Pagamento delle indennità - L'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento delle indennità previste dall'articolo precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie. 

Art.1152 - Ritenzione a favore del possessore di buona fede - Il possessore di buona fede può ritenere la cosa finchè non gli siano corrisposte le indennità dovute, purchè queste siano state domandate nel corso del giudizio di rivendicazione e sia stata fornita una prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti. 
Egli ha lo stesso diritto finchè non siano prestate le garanzie ordinate dall'autorità giudiziaria nel caso previsto dall'articolo precedente.