LIBRO TERZO
DELLA PROPRIETA'
TITOLO VIII
Del possesso
CAPO II
Degli effetti del possesso
SEZIONE I
Dei diritti e degli obblighi del possessore nella restituzione
della cosa
Art.1148 - Acquisto dei frutti-
Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati fino al
giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso
giorno. Egli, fino alla restituzione della cosa, risponde verso il rivendicante
dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe
potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di
famiglia.
Art.1149 - Rimborso delle spese per
la produzione e il raccolto dei frutti - Il possessore che è
tenuto a restituire i frutti indebitamente percepiti ha diritto al rimborso
delle spese a norma del secondo comma dell'art.821.
Art.1150 - Riparazioni, miglioramenti
e addizioni - Il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso
delle spese fatte per le riparazioni straordinarie.
Ha anche diritto a indennità per i miglioramenti recati alla
cosa, purchè sussistano al tempo della restituzione.
L'indennità si deve corrispondere nella misura dell'aumento
di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore
è di buona fede; se il possessore è di mala fede, nella minor
somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore.
Se il possessore è tenuto alla restituzione dei frutti, gli
spetta anche il rimborso delle spese fatte per le riparazioni ordinarie,
limitatamente al tempo per il quale la restituzione è dovuta.
Per le addizioni fatte adl possessore sulla cosa si applica il disposto
dell'art.936. Tuttavia, se le addizioni costituiscono miglioramento e il
possessore è di buona fede, è dovuta un'indennità
nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa.
Art.1151 - Pagamento delle indennità
- L'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può
disporre che il pagamento delle indennità previste dall'articolo
precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune
garanzie.
Art.1152 - Ritenzione a favore del
possessore di buona fede - Il possessore di buona fede può ritenere
la cosa finchè non gli siano corrisposte le indennità dovute,
purchè queste siano state domandate nel corso del giudizio di rivendicazione
e sia stata fornita una prova generica della sussistenza delle riparazioni
e dei miglioramenti.
Egli ha lo stesso diritto finchè non siano prestate le garanzie
ordinate dall'autorità giudiziaria nel caso previsto dall'articolo
precedente. |