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Codice Civile
(Del passaggio coattivo)
 Articoli riportati: 
Art. 1051 - Passaggio coattivo 
Art. 1052 - Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso 
Art. 1053 - Indennità 
Art. 1054 - Interclusione per effetto di alienazione o di divisione 
Art. 1055 - Cessazione dell'interclusione 
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 INDICE LEGGI
Approfondisci con la giurisprudenza sul tema
 

 
LIBRO TERZO 
DELLA PROPRIETA' 
TITOLO VI 
Delle servitù prediali 
CAPO II 
Delle servitù coattive 
SEZIONE IV 
Del passaggio coattivo

Art.1051 - Passaggio coattivo - Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica nè può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo. 
Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente. 
Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica. 
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti. 

Art.1052 - Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso - Le disposizioni dell'articolo precedente si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato. 
Il passaggio può essere concesso dall'autorità giudiziaria solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria. 

Art.1053 - Indennità - Nei casi previsti dai due articoli precedenti è dovuta un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio. 
Qualora, per attuare il passaggio, sia necessario occupare con opere stabili o lasciare incolta una zona del fondo servente, il proprietario che lo domanda deve, prima d'imprendere le opere o iniziare il passaggio, pagare il valore della zona predetta nella misura stabilita dal primo comma dell'art.1038. 

Art.1054 - Interclusione per effetto di alienazione o di divisione - Se il fondo è divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, il proprietario ha diritto di ottenere dall'altro contraente il passaggio senza alcuna indennità. 
La stessa norma si applica in caso di divisione. 

Art.1055 - Cessazione dell'interclusione - Se il passaggio cessa di essere necessario, può essere soppresso in qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del fondo servente. Quest'ultimo deve restituire il compenso ricevuto; ma l'autorità giudiziaria può disporre una riduzione della somma, avuto riguardo alla durata della servitù e al danno sofferto. Se l'indennità fu convenuta in annualità, la prestazione cessa dall'anno successivo.