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Codice Civile
(Della proprietà fondiaria)
 Articoli riportati: 
Art. 840 - Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo 
Art. 841 - Chiusura del fondo 
Art. 842 - Caccia e pesca 
Art. 843 - Accesso al fondo 
Art. 844 - Immissioni 
Art. 845 - Regole particolari per scopi di pubblico interesse 
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 INDICE LEGGI
Approfondisci con la giurisprudenza sul tema
 

 
LIBRO TERZO 
DELLA PROPRIETA' 
TITOLO II 
Della proprietà 
CAPO II 
Della proprietà fondiaria 
SEZIONE I 
Disposizioni generali

Art.840 - Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo - La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino. Questa disposizione non si applica a quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere. Sono del pari salve le limitazioni derivanti dalle leggi sulle antichità e belle arti, sulle acque, sulle opere idrauliche e da altre leggi speciali. 

Art.841 - Chiusura del fondo - Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo. 

Art.842 - Caccia e pesca - Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. 
Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità. 
Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo. 

Art.843 - Accesso al fondo - Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. 
Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità. 
Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale. 

Art.844 - Immissioni - Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. 
Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso. 

Art.845 - Regole particolari per scopi di pubblico interesse - La proprietà fondiaria è soggetta a regole particolari per il conseguimento di scopi di pubblico interesse nei casi previsti dalle leggi speciali e dalle disposizioni contenute nelle sezioni seguenti.