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Codice Civile
(Del lavoro)
 Articoli riportati: 
Libro quinto: del lavoro (art.2060-2642) 
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 INDICE LEGGI

 

 
Codice Civile 
Libro quinto 
Del lavoro
   

TITOLO I 
DELLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI 

CAPO I 
Disposizioni generali 
 

Art. 2060 Del lavoro 
Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, 
intellettuali, tecniche e manuali (Cost. 35). 

Art. 2061 Ordinamento delle categorie professionali 
L'ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle leggi, dai 
regolamenti, dai provvedimenti dell'autorità governativa (e dagli statuti 
delle associazioni professionali). 

Art. 2062 Esercizio professionale delle attività economiche 
L'esercizio professionale delle attività economiche è disciplinato dalle 
leggi, dai regolamenti (e dalle norme corporative). 

CAPO II 
Delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi 
Capo da considerarsi interamente abrogato 
 

Art. 2063-2066 (omissis) 

CAPO III 
Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate 
 

Art. 2067 Soggetti 
I contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle associazioni 
professionali. 

Art. 2068 Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo 
Non possono essere regolati da contratto collettivo i rapporti di lavoro, 
in quanto siano disciplinati con atti della pubblica autorità in 
conformità della legge. 
Sono altresì sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti 
di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale o domestico (2240 
e seguenti). 
[la corte costituzionale (9 aprile 1969, n.68) ha giudicata illegittima la 
parte in cui si fa riferimento a prestazioni di carattere domestico]. 

Art. 2069 Efficacia 
Il contratto collettivo deve contenere l'indicazione della categoria di 
imprenditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o 
dell'impresa, a cui si riferisce, e del territorio dove ha efficacia. 
In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo e obbligatorio per 
tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati dalle 
associazioni stipulanti. 

Art. 2070 Criteri di applicazione 
L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del 
contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente 
esercitata dall'imprenditore (2082). 
Se l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si 
applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti 
collettivi corrispondenti alle singole attività. 
Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un'attività 
organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di 
lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attività. 

Art. 2071 Contenuto 
Il contratto collettivo deve contenere le disposizioni occorrenti, secondo 
la natura del rapporto, per dare esecuzione alle norme di questo codice 
concernenti la disciplina del lavoro, i diritti e gli obblighi degli 
imprenditori e dei prestatori di lavoro. 
Deve inoltre indicare le qualifiche e le rispettive mansioni dei 
prestatori di lavoro appartenenti alla categoria a cui si riferisce la 
disciplina collettiva. 
Deve infine contenere la determinazione della sua durata. 

Art. 2072-2076 (omissis) 
Art. 2077 Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale 
I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle 
quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle 
disposizioni di questo. 
Le clausole difformi dei contratti individuali preesistenti o successivi 
al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del 
contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più 
favorevoli ai prestatori di lavoro (1339). 

Art. 2078 Efficacia degli usi 
In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si 
applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro 
prevalgono sulle norme dispositive di legge. 
Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro. 

Art. 2079 Rapporti di associazione agraria e di affitto a coltivatore 
diretto 
La disciplina del contratto collettivo di lavoro si applica anche ai 
rapporti di associazione agraria regolati dal capo II del titolo II (2141 
e seguenti) ed a quelli di affitto a coltivatore diretto del fondo (1647 e 
seguenti). 
Tuttavia in questi rapporti il contratto collettivo non deve contenere 
norme relative al salario, all'orario di lavoro, alle ferie, al periodo di 
prova, od altre che contrastino con la natura dei rapporti medesimi. 

Art. 2080 Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria 
Nei contratti individuali di colonia parziaria e di affitto a coltivatore 
diretto, con obbligo di miglioria, conservano efficacia le clausole 
difformi dalle disposizioni del contratto collettivo stipulato durante lo 
svolgimento del rapporto. 

Art. 2081 (omissis) 

TITOLO II 
DEL LAVORO NELL'IMPRESA 

CAPO I 
Dell'impresa in generale 

SEZIONE I 
Dell'imprenditore 
 

Art. 2082 Imprenditore 
E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica 
organizzata (2555, 2565) al fine della produzione o dello scambio di beni 
o di servizi (2135, 2195). 

Art. 2083 Piccoli imprenditori 
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (1647, 2139), 
gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività 
professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei 
componenti della famiglia (2202, 2214, 2221). 

Art. 2084 Condizioni per l'esercizio dell'impresa 
La legge determina le categorie d'imprese il cui esercizio è subordinato a 
concessione o autorizzazione amministrativa. 
Le altre condizioni per l'esercizio delle diverse categorie di imprese 
sono stabilite dalla legge (e dalle norme corporative). 

Art. 2085 Indirizzo della produzione 
Il controllo sull'indirizzo della produzione e degli scambi in relazione 
all'interesse unitario dell'economia nazionale è esercitato dallo Stato, 
nei modi previsti dalla legge (e dalle norme corporative). 

Art. 2086 Direzione e gerarchia nell'impresa 
L'imprenditore è il capo dell'impresa (Cost. 41) e da lui dipendono 
gerarchicamente i suoi collaboratori. 

Art. 2087 Tutela delle conduzioni di lavoro 
L'imprenditore e tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure 
che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono 
necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei 
prestatori di lavoro. 

Art. 2088-2092 (omissis) 
Art. 2093 Imprese esercitate da enti pubblici 
Le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadrati 
nelle associazioni professionali. 
Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di questo 
libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate. 
Sono salve le diverse disposizioni della legge. 

SEZIONE II 
Dei collaboratori dell'imprenditore 
 

Art. 2094 Prestatore di lavoro subordinato 
E prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a 
collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o 
manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore (2239). 

Art. 2095 Categorie dei prestatori di lavoro 
I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, 
impiegati e operai (att. 95) (Comma così sostituito dalla Legge 13 maggio 
1985, n.390). 
Le leggi speciali (e le norme corporative), in relazione a ciascun ramo di 
produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i 
requisiti di appartenenza alle indicate categorie. 

SEZIONE III 
Del rapporto di lavoro 

§ 1 Della costituzione del rapporto di lavoro 
 

Art. 2096 Assunzione in prova 
(Salvo diversa disposizione delle norme corporative), l'assunzione del 
prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto 
scritto. 
L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a 
consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova. 
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal 
contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è 
stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può 
esercitarsi prima della scadenza del termine. 
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il 
servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro. 

Art. 2097 Durata del contratto di lavoro 
Abrogato dall'art. 9, Legge 18 aprile 1962, n. 230. 
Art. 2098 Violazione delle norme sul collocamento dei prestatori di lavoro 
Il contratto di lavoro stipulato senza l'osservanza delle disposizioni 
concernenti la disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro può 
essere annullato, salva l'applicazione delle sanzioni penali (2126). 
La domanda di annullamento è proposta dal pubblico ministero, su denunzia 
dell'ufficio di collocamento entro un anno dalla data dell'assunzione del 
prestatore di lavoro (2126, 2964 e seguenti). 

§ 2 Dei diritti e degli obblighi delle parti 
 

Art. 2099 Retribuzione 
La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a 
cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata (dalle norme 
corporative), con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il 
lavoro viene eseguito. 
In mancanza (di norme corporative o) di accordo tra le parti, la 
retribuzione e determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del 
parere delle associazioni professionali. 
Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte 
con partecipazione agli utili o ai prodotti con provvigione o con 
prestazioni in natura (Cod. Proc. Civ. 409). 

Art. 2100 Obbligatorietà del cottimo 
Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del 
cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato 
all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione 
della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei 
tempi di lavorazione. 
(Le norme corporative determinano i rami di produzione e i casi in cui si 
verificano le condizioni previste nel comma precedente e stabiliscono i 
criteri per la formazione delle tariffe). 

Art. 2101 Tariffe di cottimo 
(Le norme corporative possono stabilire che le tariffe di cottimo non 
divengano definitive se non dopo un periodo di esperimento). 
Le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono 
mutamenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro, e in ragione degli 
stessi. (In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa non 
diviene definitiva se non dopo il periodo di esperimento stabilito dalle 
norme corporative). 
L'imprenditore deve comunicare preventivamente ai prestatori di lavoro i 
dati riguardanti gli elementi costitutivi della tariffa di cottimo, le 
lavorazioni da eseguirsi e il relativo compenso unitario. Deve altresì 
comunicare i dati relativi alla quantità di lavoro eseguita e al tempo 
impiegato. 

Art. 2102 Partecipazione agli utili 
Se (le norme corporative o) la convenzione non dispongono diversamente, la 
partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro(2554) e 
determinata in base agli utili netti dell'impresa, e, per le imprese 
soggette alla pubblicazione del bilancio (2423, 2435, 2464, 2491, 2516), 
in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e 
pubblicato (2433 e seguenti). 

Art. 2103 Mansioni del lavoratore 
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è 
stato assunto (att. 96) o a quelle corrispondenti alla categoria superiore 
che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle 
ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. 
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al 
trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa 
diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione 
di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un 
periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre 
mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra 
se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. 
Ogni patto contrario è nullo. 

Art. 2104 Diligenza del prestatore di lavoro 
Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura 
della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello 
superiore della produzione nazionale (1176). 
Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la 
disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di 
questo dai quali gerarchicamente dipende. 

Art. 2105 Obbligo di fedeltà 
Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di 
terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti 
all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in 
modo da poter recare ad essa pregiudizio. 

Art. 2106 Sanzioni disciplinari 
L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti 
può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la 
gravità dell'infrazione (e in conformità delle norme corporative) (att. 
97). 

Art. 2107 Orario di lavoro 
La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può 
superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali (o dalle norme 
corporative). 

Art. 2108 Lavoro straordinario e notturno 
In caso di prolungamento dell'orario normale, il prestatore di lavoro deve 
essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione 
rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario. 
Il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere 
parimenti retribuito con maggiorazione rispetto al lavoro diurno. 
I limiti entro i quali sono consentiti il lavoro straordinario e quello 
notturno, la durata di essi e la misura della maggiorazione sono stabiliti 
dalla legge (o dalle norme corporative). 

Art. 2109 Periodo di riposo 
Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, 
di regola in coincidenza con la domenica. 
Ha anche diritto dopo un anno d'ininterrotto servizio (lllegittimo, Corte 
costituz. 10 maggio 1963, n. 66) ad un periodo annuale di ferie 
retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore 
stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del 
prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, 
(dalle norme corporative) dagli usi o secondo equità (att. 98). 
L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il 
periodo stabilito per il godimento delle ferie. 
Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato 
nell'art. 2118. 
Art. 2110 Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio 
In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la 
legge (o le norme corporative) non stabiliscono forme equivalenti di 
previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la 
retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle 
leggi speciali, (dalle norme corporative) dagli usi o secondo equità (att. 
98). 
Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di 
recedere dal contratto a norma dell'art. 2118, decorso il periodo 
stabilito dalla legge (dalle norme corporative), dagli usi o secondo 
equità. 
Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere 
computato nell'anzianità di servizio. 

Art. 2111 Servizio militare 
(La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva risolve 
("sospende", secondo l’art. 1 del D. lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303) 
il contratto di lavoro salvo diverse disposizioni delle norme 
corporative). 
In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e 
del terzo comma dell'articolo precedente. 

Art. 2112 Trasferimento dell'azienda 
I primi tre commi sono stati così sostituiti dall’ art.47 della Legge 29 
dicembre 1990, n.428. 
In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con 
l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. 
L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti 
che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di 
cui agli artt. 410 e 411 Cod. Proc. Civ. il lavoratore può consentire la 
liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di 
lavoro. 
L'acquirente e tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, 
previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del 
trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da 
altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente. 
Le disposizioni di quest'articolo si applicano anche in caso di usufrutto 
o di affitto della azienda (2561 e seguente). 

Art. 2113 Rinunzie e transazioni 
Così sostituito dall’art.6 della Legge 11 agosto 1973, n. 533 
Le rinunzie e le transazioni (1966), che hanno per oggetto diritti del 
prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e 
dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 
409 Cod. Proc. Civ., non sono valide. 
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi 
dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della 
transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. 
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere 
impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore 
idoneo a renderne nota la volontà. 
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione 
intervenuta ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 Cod. Proc. Civ. 
§ 3 Della previdenza e dell'assistenza 
 

Art. 2114 Previdenza ed assistenza obbligatorie 
Le leggi speciali (e le norme corporative) determinano i casi e le forme 
di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e 
prestazioni relative (1886). 

Art. 2115 Contribuzioni 
Salvo diverse disposizioni della legge (o delle norme corporative) 
l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in patti eguali 
alle istituzioni di previdenza e di assistenza. 
L'imprenditore è responsabile (2753) del versamento del contributo, anche 
per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di 
rivalsa secondo le leggi speciali (2754). 
E' nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla 
previdenza o all'assistenza (1419). 

Art. 2116 Prestazioni 
Le prestazioni indicate nell'art. 2114 sono dovute al prestatore di 
lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i 
contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo 
diverse disposizioni delle leggi speciali (o delle norme corporative). 
Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e 
di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a 
corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è 
responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro. 

Art. 2117 Fondi speciali per la previdenza e l'assistenza 
I fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia 
costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non 
possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono 
formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o 
del prestatore di lavoro (2751). 

§ 4 Dell'estinzione del rapporto di lavoro 
 

Art. 2118 Recesso dal contratto a tempo indeterminato 
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti (dalle 
norme corporative), dagli usi o secondo equità (att. 98). 
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a 
un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe 
spettata per il periodo di preavviso. 
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione 
del rapporto per morte del prestatore di lavoro. 

Art. 2119 Recesso per giusta causa 
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza 
del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se 
il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che 
non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il 
contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per 
giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo 
precedente. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il 
fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa 
dell'azienda. 

Art. 2120 Disciplina del trattamento di fine rapporto 
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il 
prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale 
trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota 
pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per 
l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le 
frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali 
o superiori a 15 giorni. 
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, 
ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso 
l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del 
rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è 
corrisposto a titolo di rimborso spese. 
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per 
una delle cause di cui all'art. 2110, nonché in caso di sospensione totale 
o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere 
computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della 
retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale 
svolgimento del rapporto di lavoro. 
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della 
quota maturata nell'anno, e incrementato, su base composta, al 31 dicembre 
di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento 
in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, 
rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. 
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma 
precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT e quello 
risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello 
di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a 
quindici giorni si computano come mese intero. 
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso 
datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una 
anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe 
diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. 
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento 
degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per 
cento del numero totale dei dipendenti. 
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di: 
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari 
riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; 
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, 
documentato con atto notarile. 
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto 
di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine 
rapporto. 
Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa anticipazione è detratta 
dall'indennità prevista dalla norma medesima. 
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti 
collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì 
stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di 
anticipazione. 

Art. 2121 Computo dell'indennità di mancato preavviso 
Così sostituito dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. 
L'indennità di cui all'art. 2118 deve calcolarsi computando le 
provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai 
prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione 
di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. 
Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con 
provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l'indennità 
suddetta e determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni 
di servizio o del minor tempo di servizio prestato. 
Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio 
dovuto al prestatore di lavoro. 

Art. 2122 Indennità in caso di morte 
In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli 
artt. 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se 
vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo 
grado e agli affini entro il secondo grado (73, 78). 
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi 
diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno. 
In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono 
attribuite secondo le norme della successione legittima (565 e seguenti). 
E nullo (1421 e seguenti) ogni patto anteriore alla morte del prestatore 
di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità (458). 

Art. 2123 Forme di previdenza 
Salvo patto contrario, l'imprenditore che ha compiuto volontariamente atti 
di previdenza può dedurre dalle somme da lui dovute a norma degli artt. 
2110, 2111 e 2120 quanto il prestatore di lavoro ha diritto di percepire 
per effetto degli atti medesimi. 
Se esistono fondi di previdenza formati con il contributo dei prestatori 
di lavoro, questi hanno diritto alla liquidazione della propria quota, 
qualunque sia la causa della cessazione del contratto. 

Art. 2124 Certificato di lavoro 
Se non è obbligatorio il libretto di lavoro, all'atto della cessazione del 
contratto, qualunque ne sia la causa, l'imprenditore deve rilasciare un 
certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il prestatore di 
lavoro è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate. 

Art. 2125 Patto di non concorrenza 
Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del 
prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del 
contratto, è nullo se non risulta da atto scritto (2725), se non è 
pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il 
vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di 
luogo. 
La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta 
di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata 
maggiore, essa si riduce nella misura suindicata (2557, 2596; att. 198). 

§ 5 Disposizioni finali 
 

Art. 2126 Prestazione di fatto con violazione di legge 
La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto 
per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la 
nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa (1343 e 
seguenti). 
Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del 
prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione. 

Art. 2127 Divieto d'interposizione nel lavoro a cottimo 
E’ vietato all'imprenditore di affidare a propri dipendenti lavori a 
cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e retribuiti 
direttamente dai dipendenti medesimi. 
In caso di violazione di tale divieto, l'imprenditore risponde 
direttamente, nei confronti dei prestatori di lavoro assunti dal proprio 
dipendente, degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro da essi 
stipulati. 

Art. 2128 Lavoro a domicilio 
Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni di questa 
sezione, in quanto compatibili con la specialità del rapporto. 

Art. 2129 Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pubblici 
Le disposizioni di questa sezione si applicano ai prestatori di lavoro 
dipendenti da enti pubblici, salvo che il rapporto sia diversamente 
regolato dalla legge (att. 982). 

SEZIONE IV 
Del tirocinio 
 

Art. 2130 Durata del tirocinio 
Il periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti (dalle norme 
corporative o) dagli usi. 

Art. 2131 Retribuzione 
La retribuzione dell'apprendista non può assumere la forma del salario a 
cottimo. 

Art. 2132 Istruzione professionale 
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la 
formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti 
alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio. 

Art. 2133 Attestato di tirocinio 
Alla cessazione del tirocinio, l'apprendista, per il quale non è 
obbligatorio il libretto di lavoro, ha diritto di ottenere un attestato 
del tirocinio compiuto. 

Art. 2134 Norme applicabili al tirocinio 
Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in 
quanto siano compatibili con la specialità del rapporto e non siano 
derogate da disposizioni delle leggi speciali (o da norme corporative). 

CAPO II 
Dell'impresa agricola 
Vedere anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, riportata tra le Leggi Speciali. 

SEZIONE I 
Disposizioni generali 
 

Art. 2135 Imprenditore agricolo 
E imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione 
del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività 
connesse. 
Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o 
all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio 
normale dell'agricoltura. 

Art. 2136 Inapplicabilità delle norme sulla registrazione 
Le norme relative all'iscrizione nel registro delle imprese (2188 e 
seguenti) non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo quanto e 
disposto dall'art. 2200. 
Art. 2137 Responsabilità dell'imprenditore agricolo 
L'imprenditore, anche se esercita l'impresa su fondo altrui, è soggetto 
agli obblighi stabiliti dalla legge (e dalle norme corporative) 
concernenti l'esercizio dell'agricoltura. 

Art. 2138 Dirigenti e fattori di campagna 
I poteri dei dirigenti preposti all'esercizio dell'impresa agricola e 
quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal 
preponente, sono regolati (dalle norme corporative e, in mancanza), dagli 
usi. 

Art. 2139 Scambio di mano d'opera o di servizi 
Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano d'opera o 
di servizi secondo gli usi. 

Art. 2140 (abrogato) 

SEZIONE II 
Della mezzadria 
 

Art. 2141 Nozione 
Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro, in proprio e quale capo di 
una famiglia colonica, si associano per la coltivazione di un podere e per 
l'esercizio delle attività connesse al fine di dividerne a metà i prodotti 
e gli utili. E’ valido tuttavia il patto con il quale taluni prodotti si 
dividono in proporzioni diverse. 

Art. 2142 Famiglia colonica 
Articolo tacitamente abrogato dall'art. 7, Legge 756 del 15 settembre. 
La composizione della famiglia colonica non può volontariamente essere 
modificata senza il consenso del concedente, salvi i casi di matrimonio, 
di adozione e di riconoscimento di figli naturali. La composizione e le 
variazioni della famiglia colonica devono risultare dal libretto colonico. 
 

Art. 2143 Mezzadria a tempo indeterminato 
La mezzadria a tempo indeterminato s'intende convenuta per la durata di un 
anno agrario (salvo diverse disposizioni delle norme corporative) e si 
rinnova tacitamente di anno in anno, se non è stata comunicata disdetta 
almeno sei (2964) mesi prima della scadenza nei modi fissati (dalle norme 
corporative), dalla convenzione o dagli usi. 

Art. 2144 Mezzadria a tempo determinato 
La mezzadria a tempo determinato non cessa di diritto alla scadenza del 
termine. 
Se non e comunicata disdetta a norma dell'articolo precedente, il 
contratto s'intende rinnovato di anno in anno. 

Art. 2145 Diritti ed obblighi del concedente 
Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto occorre 
per l'esercizio dell'impresa e di un'adeguata casa per la famiglia 
colonica (2765). 
La direzione dell'impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le 
norme della buona tecnica agraria. (comma tacitamente abrogato dall’art. 
6, Legge 756 del 15 settembre). 
Art. 2146 Conferimento delle scorie 
Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in 
parti uguali, salvo diversa disposizione (delle norme corporative,) della 
convenzione o degli usi. 
Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi 
conferimenti. 

Art. 2147 Obblighi del mezzadro 
Il mezzadro è obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente e 
le necessità della coltivazione, il lavoro proprio e quello della famiglia 
colonica. 
E a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni (delle norme 
corporative), della convenzione o degli usi, la spesa della mano d'opera 
eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere. 

Art. 2148 Obblighi di residenza e di custodia 
Il mezzadro ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel podere con la 
famiglia colonica. 
Egli deve custodire il podere e mantenerlo in normale stato di 
produttività. Egli deve altresì custodire e conservare le altre cose 
affidategli dal concedente, con la diligenza del buon padre di famiglia 
(1176), e non può senza il consenso del concedente o salvo uso contrario, 
svolgere attività a suo esclusivo profitto o compiere prestazioni a favore 
di terzi. 

Art. 2149 Divieto di subconcessione 
Il mezzadro non può cedere la mezzadria, né affidare ad altri la 
coltivazione del podere, senza il consenso del concedente. 

Art. 2150 Rappresentanza della famiglia colonica 
Nei rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro rappresenta, nei 
confronti del concedente, i componenti della famiglia colonica (Comma 
tacitamente abrogato). 
Le obbligazioni contratte dal mezzadro nell'esercizio della mezzadria sono 
garantite dai suoi beni e da quelli comuni della famiglia colonica. I 
componenti della famiglia colonica non rispondono con i loro beni, se 
non hanno prestato espressa garanzia. 

Art. 2151 Spese per la coltivazione 
Articolo tacitamente abrogato 
Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attività 
connesse (2135), escluse quelle per la mano d'opera previste dall'art. 
2147, sono a carico del concedente e del mezzadro (2765) in parti eguali. 
Se il mezzadro e sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare 
senza interesse, sino alla scadenza dell'anno agrario in corso, le spese 
indicate nel precedente comma. 

Art. 2152 Miglioramenti 
Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi 
del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della 
necessaria capacità lavorativa, e questi sono tenuti a prestarlo verso 
compenso. 
La misura del compenso, se non è stabilita (dalle norme corporative,) 
dalla convenzione o dagli usi, e determinata dal giudice, (sentite, ove 
occorra, le associazioni professionali) e tenuto conto dell'eventuale 
incremento di reddito realizzato dal mezzadro. 

Art. 2153 Riparazioni di piccola manutenzione 
Salvo diverse disposizioni (delle norme corporative,) della convenzione o 
degli usi, sono a carico del mezzadro le riparazioni di piccola 
manutenzione della casa colonica e degli strumenti di lavoro, di cui egli 
e la famiglia colonica si servono (2765). 

Art. 2154 Anticipazioni di carattere alimentare alla famiglia colonica 
Se la quota dei prodotti spettante al mezzadro; per scarsezza del raccolto 
a lui non imputabile, non è sufficiente ai bisogni alimentari della 
famiglia colonica, e questa non e in grado di provvedervi, il concedente 
deve somministrate senza interesse il necessario per il mantenimento della 
famiglia colonica, (salvo rivalsa mediante prelevamento sulla parte dei 
prodotti e degli utili spettanti al mezzadro) (2765). 
Il giudice, con riguardo alle circostanze, può disporre il rimborso 
rateale. 

Art. 2155 Raccolta e divisione dei prodotti 
Il mezzadro non può iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso 
del concedente ed è obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione. 
I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle parti. 
(Salvo diverse disposizioni (delle norme corporative,) della convenzione o 
degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la 
quota a questo assegnata nella divisione). 

Art. 2156 Vendita dei prodotti 
Articolo tacitamente abrogato 
(La vendita dei prodotti, che in conformità degli usi non si dividono in 
natura, è fatta dal concedente previo accordo col mezzadro e, in mancanza, 
sulla base del prezzo di mercato. 
La divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le spese. 

Art. 2157 Diritto di preferenza del concedente 
Articolo tacitamente abrogato 
(Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a 
parità di condizioni, preferire il concedente). 

Art. 2158 Morte di una delle parti 
La mezzadria non si scioglie per la morte del concedente. 
In caso di morte del mezzadro la mezzadria si scioglie alla fine dell'anno 
agrario in corso, salvo che tra gli eredi del mezzadro vi sia persona 
idonea a sostituirlo ed i componenti della famiglia colonica si accordino 
nel designarla. 
Se la morte del mezzadro è avvenuta negli ultimi quattro mesi dell'anno 
agrario, i componenti della famiglia colonica possono chiedere che la 
mezzadria continui sino alla fine dell'anno successivo, purché assicurino 
la buona coltivazione del podere. La richiesta deve essere fatta entro due 
mesi (2964) dalla morte del mezzadro, o, se ciò non è possibile, prima 
dell'inizio del nuovo anno agrario. 
In tutti i casi, se il podere non è coltivato con la dovuta diligenza 
(2147), il concedente può fare eseguire a sue spese i lavori necessari, 
(salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili). 

Art. 2159 Scioglimento del contratto 
Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento 
(1453 e seguenti), ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del 
contratto quando si verificano fatti tali da non consentire la 
prosecuzione del rapporto. 

Art. 2160 Trasferimento del diritto di godimento del fondo 
Se viene trasferito il diritto di godimento del fondo, la mezzadria 
continua nei confronti di chi subentra al concedente, salvo che il 
mezzadro, entro un mese dalla notizia del trasferimento, dichiari di 
recedere dal contratto. In tal caso il recesso ha effetto alla fine 
dell'anno agrario in corso o di quello successivo, se non è comunicato al 
meno tre mesi prima della fine dell'anno agrario in corso. 
I crediti e i debiti del concedente verso il mezzadro risultanti dal 
libretto colonico passano a chi subentra nel godimento del fondo, salva 
per i debiti la responsabilità sussidiaria dell'originario concedente. 

Art. 2161 Libretto colonico 
Il concedente deve istituire un libretto colonico da tenersi in due 
esemplari, uno per ciascuna delle parti. 
Il concedente deve annotare di volta in volta su entrambi gli esemplari i 
crediti e i debiti delle parti relativi alla mezzadria, con indicazione 
della data e del fatto che li ha determinati. 
Le annotazioni devono, alla fine dell'anno agrario, essere sottoscritte 
per accettazione dal concedente e dal mezzadro. 
Il mezzadro deve presentare il libretto colonico al concedente per le 
annotazioni e per i saldi annuali. 

Art. 2162 Efficacia probatoria del libretto colonico 
Le annotazioni eseguite sui due esemplari del libretto colonico fanno 
prova a favore e contro ciascuno dei contraenti, se il mezzadro non ha 
reclamato entro novanta giorni dalla consegna del libretto fattagli dal 
concedente. 
Se una delle parti non presenta il proprio libretto, fa fede quello 
presentato. 
In ogni caso le annotazioni delle partite fanno prova contro chi le ha 
scritte. 
Con la sottoscrizione delle parti alla chiusura annuale del conto 
colonico, questo s'intende approvato. Le risultanze del conto possono 
essere impugnate soltanto per errori materiali, omissioni, falsità e 
duplicazioni di partite entro novanta giorni dalla consegna del libretto 
al mezzadro. 

Art. 2163 Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria 
Salvo diverse disposizioni (delle norme corporative,) della convenzione o 
degli usi, l'assegnazione delle scorte al termine della mezzadria deve 
farsi secondo le norme seguenti: 
1) se si tratta di scorte vive, secondo la specie, il sesso, il numero, la 
qualità e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il 
valore, tenuto conto della differenza di esso tra il tempo del 
conferimento e quello della riconsegna; 
2) se si tratta di scorte morte circolanti, per quantità e qualità, 
valutando le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato nel 
tempo della riconsegna; 
3) se si tratta di scorte morte fisse, per specie, quantità, qualità e 
stato d'uso. 

SEZIONE III 
Della colonia parziaria 
 
 

Art. 2164 Nozione 
Nella colonia parziaria il concedente ed uno o più coloni si associano per 
la coltivazione di un fondo e per l'esercizio delle attività connesse 
(2135), al fine di dividerne i prodotti e gli utili. 
La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili è stabilita (dalle 
norme corporative,) dalla convenzione o dagli usi (Cod. Proc. Civ. 409). 

Art. 2165 Durata 
La colonia parziaria è contratta per il tempo necessario affinché il 
colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di rotazione 
delle colture praticate nel fondo. 
Se non si fa luogo a rotazione di colture, la colonia non può avere una 
durata inferiore a due anni. 

Art. 2166 Obblighi del concedente 
Il concedente deve consegnare il fondo in stato di servire alla produzione 
alla quale è destinato. 

Art. 2167 Obblighi del colono 
Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del 
concedente e le necessità della coltivazione (2147) (vedere anche Leggi 
Speciali). 
Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di 
produttività; deve altresì custodire e conservare le altre cose 
affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia 
(1176, 2051, 2765). 

Art. 2168 Morte di una delle parti 
La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente. 
In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo 
le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2158. 
Art. 2169 Rinvio 
Sono applicabili alla colonia parziaria le norme dettate per la mezzadria 
negli artt. 2145, secondo comma, 2147, secondo comma, 2149, 2151, secondo 
comma, 2152, 2155, 2156, 2157, 2159, 2160 e 2163, nonché quelle 
concernenti la tenuta e l'efficacia probatoria del libretto colonico, 
qualora le parti l'abbiano d'accordo istituito. 

SEZIONE IV 
Della soccida 
 
 

Art. 2170 Nozione 
Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento 
e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio 
delle attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame 
e gli altri prodotti e utili che ne derivano. 
L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior 
valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto. 

§2 Della soccida semplice 
 

Art. 2171 Nozione 
Nella soccida semplice il bestiame è conferito dal soccidante 
La stima del bestiame all'inizio del contratto non ne trasferisce la 
proprietà al soccidario. 
La stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso 
e l'età del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di 
base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla 
fine del contratto, a norma dell'art. 2181. 
Art. 2172 Durata del contratto 
Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida ha la durata di 
tre anni. 
Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte 
che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi (2964) 
prima della scadenza o nel maggior termine fissato (dalle norme 
corporative) dalla convenzione o dagli usi. 
Se non è data disdetta, il contratto s'intende rinnovato di anno in anno. 

Art. 2173 Direzione dell'impresa e assunzione di mano d'opera 
La direzione dell'impresa spetta al soccidante, il quale deve esercitarla 
secondo le regole della buona tecnica dell'allevamento. 
La scelta di prestatori di lavoro, estranei alla famiglia del soccidario, 
deve essere fatta col consenso del soccidante, anche quando secondo la 
convenzione o gli usi la relativa spesa e posta a carico del soccidario. 

Art. 2174 Obblighi del soccidario 
Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il 
lavoro occorrente per la custodia e l'allevamento del bestiame 
affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai 
luoghi di ordinario deposito. 
Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore (1176). 

Art. 2175 Perimento del bestiame 
Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa 
a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili (1256 
e seguenti). 

Art. 2176 Reintegrazione del bestiame conferito 
Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora 
durante la prima metà del periodo contrattuale perisca la maggior parte 
del bestiame inizialmente conferito, per causa non imputabile al 
soccidario, questi può chiederne la reintegrazione con altri capi di 
valore intrinseco eguale a quello che i capi periti avevano all'inizio del 
contratto, tenuto conto del numero, della razza, della qualità, del sesso, 
del peso e dell'età. 
Se il soccidante non provvede alla reintegrazione, il soccidario può 
recedere dal contratto. 

Art. 2177 Trasferimento dei diritti sul bestiame 
Se la proprietà o il godimento del bestiame dato a soccida viene 
trasferito ad altri, il contratto non si scioglie, e i crediti e i debiti 
del soccidante, derivanti dalla soccida, passano all'acquirente in 
proporzione della quota acquistata, salva per i debiti la responsabilità 
sussidiaria del soccidante. 
Se il trasferimento riguarda la maggior parte del bestiame, il soccidario 
può, nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del 
trasferimento, recedere dal contratto con effetto dalla fine dell'anno in 
corso. 

Art. 2178 Accrescimenti prodotti, utili e spese 
Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le 
parti secondo le proporzioni stabilite (dalle norme corporative) dalla 
convenzione o dagli usi. 
E' nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella 
perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno. 

Art. 2179 Morte di una delle parti 
La soccida non si scioglie per la morte del soccidante. 
In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei 
riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma 
dell'art. 2158. 
Art. 2180 Scioglimento del contratto 
Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento 
(1453 e seguenti), ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del 
contratto, quando si verificano fatti tali da non consentire la 
prosecuzione del rapporto. 

Art. 2181 Prelevamento e divisione al termine del contratto 
Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame. 
Il soccidante preleva, d'accordo con il soccidario, un complesso di capi 
che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità 
e all'età, sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato 
all'inizio della soccida (2171). Il di più si divide a norma dell'art. 
2178. 
Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il 
soccidante prende quelli che rimangono. 

§3 Della soccida parziaria 
Vedere anche Leggi Speciali 
 

Art. 2182 Conferimento del bestiame 
Nella soccida parziaria il bestiame e conferito da entrambi i contraenti 
nelle proporzioni convenute. 
Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo 
conferimento. 

Art. 2183 Reintegrazione del bestiame conferito 
Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora 
durante la prima metà del periodo contrattuale perisca per causa non 
imputabile al soccidario la maggior parte del bestiame inizialmente 
conferito, e i contraenti non si accordino per la reintegrazione, ciascuno 
di essi ha diritto di recedere dal contratto. 
Salvo diverso accordo delle parti, il recesso ha effetto con la fine 
dell'anno in corso. 
Il bestiame rimasto è diviso fra le parti nella proporzione indicata 
nell'art. 2184. 
Se è convenuto che nella divisione del bestiame da farsi alla scadenza del 
contratto sia attribuita ad uno dei contraenti una quota maggiore di 
quella corrispondente al suo conferimento, tale quota deve essere ridotta 
in rapporto alla minor durata della soccida. 

Art. 2184 Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili 
Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del 
contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita 
(dalle norme corporative) dalla convenzione o dagli usi. 

Art. 2185 Rinvio 
Per quanto non è disposto dagli articoli precedenti, si applicano alla 
soccida parziaria le disposizioni relative alla soccida semplice. 

§4 Della soccida con conferimento di pascolo 
Vedere anche Leggi Speciali 
 

Art. 2186 Nozione e norme applicabili 
Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame é conferito dal 
soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo. 
In tal caso il soccidario ha la direzione dell'impresa e al soccidante 
spetta il controllo della gestione. 
Si osservano inoltre le disposizioni dell'art. 2184 e, in quanto 
applicabili, quelle dettate per la soccida semplice. 

SEZIONE V 
Disposizione finale 
 

Art. 2187 Usi 
Nei rapporti di associazione agraria regolati dalle Sezioni II, III e IV 
di questo Capo, per quanto non è espressamente disposto, si applicano, in 
mancanza di convenzione, gli usi (1374; att. 195 e seguenti). 

CAPO III 
Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazioni 

SEZIONE I 
Del registro delle imprese 
 

Art. 2188 Registro delle imprese 
E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla 
legge (att. 99 e seguenti). 
Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la 
vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. 
Il registro è pubblico. 

Art. 2189 Modalità dell'iscrizione 
Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta 
dall'interessato. 
Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare 
l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni 
richieste dalla legge per l'iscrizione. 
Il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al 
richiedente. (questi può ricorrere entro otto giorni (2964) al giudice del 
registro, che provvede con decreto. 

Art. 2190 Iscrizione d'ufficio 
Se un iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l'ufficio del 
registro invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla entro 
un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice 
del registro può ordinarla con decreto. 

Art. 2191 Cancellazione d'ufficio 
Se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste 
dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con 
decreto la cancellazione. 

Art. 2192 Ricorso contro il decreto del giudice del registro 
Contro il decreto del giudice del registro emesso a norma degli articoli 
precedenti l'interessato, entro quindici giorni (2964) dalla comunicazione 
può ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro. 
Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d'ufficio nel 
registro. 

Art. 2193 Efficacia dell'iscrizione 
I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati 
iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a 
richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano 
avuto conoscenza (2436/2). 
L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può 
essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta. 
Sono salve le disposizioni particolari della legge (2297). 

Art. 2194 Inosservanza dell'obbligo d'iscrizione 
Salvo quanto disposto dagli artt. 2626 e 2634, chiunque omette di 
richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è 
punito con l'ammenda da L 20.000 a L. 1.000.000 (att. 100) (Ora sanzione 
amministrativa). 

SEZIONE II 
Dell'obbligo di registrazione 
 

Art. 2195 Imprenditori soggetti a registrazione 
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli 
imprenditori che esercitano: 
1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni; 
3) un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria; 
4) un'attività bancaria o assicurativa; 
5) altre attività ausiliarie delle precedenti (1754). 
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle 
imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le 
attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano (att 
100, 200). 

Art. 2196 Iscrizione dell'impresa 
Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita 
un'attività commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del 
registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, 
indicando: 
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza; 
2) la ditta (2563 e seguenti); 
3) l'oggetto dell'impresa; 
4) la sede dell'impresa; 
5) il cognome e il nome degli institori e procuratori. 
All'atto della richiesta l'imprenditore deve depositare la sua firma 
autografa e quelle dei suoi institori e procuratori. 
L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modificazioni 
relative agli elementi suindicati e della cessazione dell'impresa, entro 
trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si 
verificano. 

Art. 2197 Sedi secondarie 
L'imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie 
con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne 
l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese del luogo dove è la 
sede principale dell'impresa. 
Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all'ufficio del luogo 
nel quale é istituita la sede secondaria, indicando altresì la sede 
principale, e il cognome e il nome del rappresentante preposto alla sede 
secondaria. Il rappresentante deve depositare presso il medesimo ufficio 
la sua firma autografa. 
La disposizione del secondo comma si applica anche all'imprenditore che ha 
all'estero la sede principale dell'impresa. 
L'imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile 
all'estero deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio 
del registro nella cui circoscrizione si trova la sede principale. 

Art. 2198 Minori interdetti e inabilitati 
I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di una impresa commerciale 
da parte di un minore emancipato (397) o di un inabilitato (425; att. 199) 
o nell'interesse di un minore non emancipato (320, 371) o di un interdetto 
(424) e i provvedimenti con i quali l'autorizzazione viene revocata devono 
essere comunicati senza indugio a cura del cancelliere all'ufficio del 
registro delle imprese per l'iscrizione (att. 100). 

Art. 2199 Indicazione dell'iscrizione 
L'imprenditore deve indicare negli atti e nella corrispondenza, che si 
riferiscono all'impresa, il registro presso il quale è iscritto (att. 
100). 

Art. 2200 Società 
Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese le 
società costituite secondo uno dei tipi regolati nei Capi III e seguenti 
del Titolo V e le società cooperative (2511 e seguenti), anche se non 
esercitano un'attività commerciale. 
L'iscrizione delle società nel registro delle imprese (att. 100) è 
regolata dalle disposizioni dei Titoli V e VI. 

Art. 2201 Enti pubblici 
Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività 
commerciale (2093) sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro 
delle imprese (att. 100). 

Art. 2202 Piccoli imprenditori 
Non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese i 
piccoli imprenditori (2083). 

SEZIONE III 
Disposizioni particolari per le imprese commerciali 

§1 Della rappresentanza 
 

Art. 2203 Preposizione institoria 
E institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa 
commerciale. 
La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o 
di un ramo particolare dell'impresa. 
Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo 
che nella procura sia diversamente disposto (1716). 

Art. 2204 Poteri dell'institore 
L'institore può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio 
dell'impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella 
procura. Tuttavia non può alienare o ipotecare i beni immobili del 
preponente, se non è stato a ciò espressamente autorizzato. 
L'institore può stare in giudizio in nome del preponente per le 
obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui 
è preposto (Cod. Proc. Civ. 772). 

Art. 2205 Obblighi dell'institore 
Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto l'institore è 
tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni 
riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle 
scritture contabili. 

Art. 2206 Pubblicità della procura 
La procura con sottoscrizione del preponente autenticata deve essere 
depositata per l'iscrizione presso il competente ufficio del registro 
delle imprese (att. 100). 
In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le 
limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che 
questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare (2193). 

Art. 2207 Modificazione e revoca della procura 
Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura 
devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, 
anche se la procura non fu pubblicata. 
In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono 
opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento 
della conclusione dell'affare. 

Art. 2208 Responsabilità personale dell'institore 
L'institore è personalmente obbligato (1337) se omette di far conoscere al 
terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire anche 
contro il preponente per gli atti compiuti dall'institore, che siano 
pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto. 

Art. 2209 Procuratori 
Le disposizioni degli artt. 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, 
i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere 
per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non 
essendo preposti ad esso. 

Art. 2210 Poteri dei commessi dell'imprenditore 
I commessi dell'imprenditore, salve le limitazioni contenute nell'atto di 
conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che 
ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati. 
Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non 
facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non sono d'uso, 
salvo che siano a ciò espressamente autorizzati (2211). 

Art. 2211 Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto 
I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome 
dell'imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni 
generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell'impresa, se 
non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta (1341 e seguente). 

Art. 2212 Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi 
Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell'imprenditore sono 
autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano 
l'esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze 
contrattuali. 
Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari (Cod. Proc. 
Civ. 670 e seguente) nell'interesse dell'imprenditore. 

Art. 2213 Poteri dei commessi preposti alla vendita 
I commessi preposti alla vendita nei locali dell'impresa possono esigere 
il prezzo delle merci da essi venduta, salvo che alla riscossione sia 
palesemente destinata una cassa speciale. 
Fuori dei locali dell'impresa non possono esigere il prezzo, se non sono 
autorizzati o se non consegnano quietanza firmata dall'imprenditore. 

§ 2 Delle scritture contabili 
 

Art. 2214 Libri obbligatori e altre scritture contabili 
L'imprenditore che esercita un'attività commerciale (2195) deve tenere il 
libro giornale e il libro degli inventari. 
Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla 
natura e dalle dimensioni dell'impresa (att. 200) e conservare 
ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei 
telegrammi e delle lettere ricevute, nonché le copie delle lettere, dei 
telegrammi e delle fatture spedite (2709 e seguenti). 
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli 
imprenditori (2083). 

Art. 2215 Libro giornale e libro degli inventari 
Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi in 
uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in 
ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo 
le disposizioni delle leggi speciali (att. 200). 
L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei 
libri il numero dei fogli che li compongono (2710). 

Art. 2216 Contenuto e vidimazione del libro giornale 
Articolo modificato dall'art. 8 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 
poi così sostituito dall'art. 7 bis, Decr.Legge 10 giugno 1994, n. 357, 
convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489 (vedere). 
Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative 
all'esercizio dell'impresa. 

Art. 2217 Redazione dell'inventario 
L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e 
successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione 
delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle 
attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima. 
L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle 
perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili 
conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio 
l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle 
società per azioni, in quanto applicabili (2425). 
L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal 
termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle 
imposte dirette (Comma modificato dall'art. 8 della Legge 30 dicembre 
1991, n. 413, e poi così sostituito dall'art. 7 bis, Decr.Legge 10 giugno 
1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1994, n. 
489). 

Art. 2218 Bollatura facoltativa 
Articolo modificato dall'art. 8 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 
poi così sostituito dall'art. 7 bis, Decr.Legge 10 giugno 1994, n. 357, 
convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489 . 
L'imprenditore può far bollare e vidimare nei modi indicati nell'art. 2215 
gli altri libri da lui tenuti (2710). 

Art. 2219 Tenuta della contabilità 
Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata 
contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in 
margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche 
cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate 
siano leggibili (2710). 

Art. 2220 Conservazione delle scritture contabili 
Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data 
dell'ultima registrazione (2312). 
Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i 
telegrammi ricevuti e le co pie delle fatture, delle lettere e dei 
telegrammi spediti. 
Le scritture e documenti di cui al presente articolo possono essere 
conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre 
che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento 
essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che 
utilizza detti supporti (Comma aggiunto dall'art. 7 bis, Decr.Legge 10 
giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 
1994, n. 489 ) 

§ 3 Dell'insolvenza 
 

Art. 2221 Fallimento e concordato preventivo 
Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti 
pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso d'insolvenza, 
alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le 
disposizioni delle leggi speciali. 

TITOLO III 
DEL LAVORO AUTONOMO 

CAPO I 
Disposizioni generali 
 

Art. 2222 Contratto d'opera 
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo (1351) 
un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo 
di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di 
questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel 
Libro IV (1655 e seguenti). 

Art. 2223 Prestazione della materia 
Le disposizioni di questo Capo si osservano anche se la materia e fornita 
dal prestatore d'opera (1658), purché le parti non abbiano avuto 
prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano 
le norme sulla vendita (1470 e seguenti). 

Art. 2224 Esecuzione dell'opera 
Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le 
condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può 
fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve 
conformarsi a tali condizioni. 
Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal 
contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni (1223, 1662). 

Art. 2225 Corrispettivo 
Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere 
determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal 
giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente 
necessario per ottenerlo (1657). 

Art. 2226 Difformità e vizi dell'opera 
L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera 
dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto 
dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente 
riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente 
occultati. 
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i 
vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni (2964) dalla 
scoperta. L'azione si prescrive (2941 e seguenti) entro un anno dalla 
consegna (att. 201). 
I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono 
regolati dall'art. 1668. 
Art. 2227 Recesso unilaterale dal contratto 
Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata 
l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle 
spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno (1671). 

Art. 2228 Impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera 
Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad 
alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il 
lavoro prestato in relazione alla utilità della parte dell'opera compiuta 
(1672). 

CAPO II 
Delle professioni intellettuali 
 

Art. 2229 Esercizio delle professioni intellettuali 
La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle 
quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. 
L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, 
la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono 
demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, 
salvo che la legge disponga diversamente. 
Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, 
e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la 
sospensione del diritto all'esercizio della professione e ammesso ricorso 
in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi 
speciali. 

Art. 2230 Prestazione d'opera intellettuale 
Il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale è 
regolato dalle norme seguenti (att. 202) e, in quanto compatibili con 
queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del Capo 
precedente. 
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali. 

Art. 2231 Mancanza d'iscrizione 
Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato 
all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è 
iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione (2034). 
La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo 
il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a 
un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto. 

Art. 2232 Esecuzione dell'opera 
Il prestatore d'opera deve (1176) eseguire personalmente l'incarico 
assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e 
responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è 
consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto 
della prestazione. 

Art. 2233 Compenso 
Il compenso (2751), se non è convenuto dalle parti e non può essere 
determinato secondo le tariffe o gli usi, e determinato dal giudice, 
sentito il parere dell'associazione professionale (ora consiglio 
dell’Ordine) a cui il professionista appartiene. 
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza 
dell'opera e al decoro della professione (2956). 
Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per 
interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai 
beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, 
sotto pena di nullità (1418 e seguenti) e dei danni. 

Art. 2234 Spese e acconti 
Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore di 
opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, 
secondo gli usi, gli acconti sul compenso. 

Art. 2235 Divieto di ritenzione 
Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se 
non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti 
secondo le leggi professionali (2961). 

Art. 2236 Responsabilità del prestatore d'opera 
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale 
difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso 
di dolo o di colpa grave (1176). 

Art. 2237 Recesso 
Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera 
le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. 
Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal 
caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per 
l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia 
derivato al cliente. 
Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da 
evitare pregiudizio al cliente. 

Art. 2238 Rinvio 
Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività 
organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni del 
Titolo II (2082 e seguenti). 
In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega 
sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle Sezioni II, III 
e IV del Capo I del Titolo II (2094 e seguenti). 

TITOLO IV 
DEL LAVORO SUBORDINATO IN PARTICOLARI RAPPORTI 

CAPO I 
Disposizioni generali 
 

Art. 2239 Norme applicabili 
I rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti all'esercizio di 
un'impresa sono regolati dalle disposizioni delle Sezioni II, III e IV del 
Capo I del Titolo II, in quanto compatibili con la specialità del rapporto 
(2904 e seguenti; att. 98; Cod. Proc. Civ. 409). 

CAPO II 
Del lavoro domestico 
 

Art. 2240 Norme applicabili 
Il rapporto di lavoro che ha per oggetto la prestazione di servizi di 
carattere domestico è regolato dalle disposizioni di questo Capo (att. 
203) e, in quanto più favorevoli al prestatore di lavoro, dalla 
convenzione e dagli usi (2068). 

Art. 2241 Periodo di prova 
Il patto di prova si presume per i primi otto giorni. 

Art. 2242 Vitto alloggio e assistenza 
Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, 
oltre alla retribuzione in danaro, al vitto, all'alloggio e, per le 
infermità di breve durata, alla cura e alla assistenza medica. 
Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di 
assistenza, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge. 

Art. 2243 Periodo di riposo 
Il prestatore di lavoro, oltre al riposo settimanale secondo gli usi, ha 
diritto, dopo un anno di ininterrotto servizio (inciso illegittimo), ad un 
periodo di ferie retribuito, che non può essere inferiore a otto giorni. 

Art. 2244 Recesso 
Al contratto di lavoro domestico sono applicabili le norme sul recesso 
volontario e per giusta causa, stabilite negli artt. 2118 e 2119. 
Il periodo di preavviso non può essere inferiore a otto giorni o, se 
l'anzianità di servizio è superiore a due anni, a quindici giorni. 

Art. 2245 Indennità di anzianità 
In caso di cessazione del contratto è dovuta al prestatore di lavoro 
un'indennità proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di 
licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie. 
L'ammontare dell'indennità è determinato sulla base dell'ultima 
retribuzione in danaro, nella misura di otto giorni per ogni anno di 
servizio. 
Se gli usi lo stabiliscono, l'indennità è dovuta anche nel caso di 
dimissioni volontarie (2751) (l'art. 17, L 2 aprile 1958, n. 339 prevede 
l'indennità di anzianità "in caso di licenziamento o di dimissioni"). 

Art. 2246 Certificato di lavoro 
Alla cessazione del contratto il prestatore di lavoro ha diritto al 
rilascio di un certificato che attesti la natura delle mansioni 
disimpegnate e il periodo di servizio prestato. 

TITOLO V 
DELLE SOCIETA’ 

CAPO I 
Disposizioni generali 
 

Art. 2247 Contratto di società 
Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi 
per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne 
gli utili. 

Art. 2248 Comunione a scopo di godimento 
La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o 
più cose è regolata dalle norme del Titolo VII del Libro III (1100 e 
seguenti). 

Art. 2249 Tipi di società 
Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale 
(2195) devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei Capi III e 
seguenti di questo Titolo. 
Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività diversa sono 
regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci 
abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati 
nei Capi III e seguenti di questo Titolo. 
Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative (2511 e 
seguenti) e quelle delle leggi speciali che per l'esercizio di particolari 
categorie d'imprese prescrivono la costituzione della società secondo un 
determinato tipo. 

Art. 2250 Indicazione negli atti e nella corrispondenza 
Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo 
dell'iscrizione nel registro delle imprese (2200) devono essere indicati 
la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso il 
quale questa è iscritta e il numero di iscrizione. 
Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a 
responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza 
indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente 
dall'ultimo bilancio. 
Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere 
espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società e 
in liquidazione (2627). 
Negli atti e nella corrispondenza delle società a responsabilità limitata 
deve essere indicato se queste hanno un unico socio (Comma aggiunto 
dall'art. 3, Decr. lgs. n.88 del 3 marzo 1993). 

CAPO II 
Della società semplice 

SEZIONE I 
Disposizioni generali 
 

Art. 2251 Contratto sociale 
Nella società semplice (att. 204) il contratto non é soggetto a forme 
speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (1350, 
2643). 

Art. 2252 Modificazioni del contratto sociale 
Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di 
tutti i soci, se non e convenuto diversamente. 

SEZIONE II 
Dei rapporti tra i soci 
 

Art. 2253 Conferimenti 
Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto 
sociale. 
Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano 
obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per 
il conseguimento dell'oggetto sociale. 

Art. 2254 Garanzia e rischi dei conferimenti 
Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il 
passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita (1465, 1478 e 
seguenti, 1529). 
Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che 
le ha conferite. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla 
locazione (1578 e seguenti, 1585 e seguenti). 

Art. 2255 Conferimento di crediti 
Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del 
debitore, nei limiti indicati dall'art. 1267 per il caso di assunzione 
convenzionale della garanzia. 

Art. 2256 Uso illegittimo delle cose sociali 
Il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose 
appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della 
società. 

Art. 2257 Amministrazione disgiuntiva 
Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a 
ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. 
Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio 
amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia 
compiere, prima che sia compiuta. 
La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun 
socio negli utili, decide sull'opposizione. 

Art. 2258 Amministrazione congiuntiva 
Se l'amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il 
consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni 
sociali. 
Se è convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia 
necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma 
dell'ultimo comma dell'articolo precedente. 
Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non 
possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare 
un danno alla società. 

Art. 2259 Revoca della facoltà di amministrare 
La revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha 
effetto se non ricorre una giusta causa. 
L'amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme 
sul mandato (1723 e seguenti). 
La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente 
da ciascun socio. 

Art. 2260 Diritti e obblighi degli amministratori 
I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme 
sul mandato (1710 e seguenti). 
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società (1292 e 
seguenti) per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e 
dal contratto sociale. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli 
che dimostrino di essere esenti da colpa. 

Art. 2261 Controllo dei soci 
I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto (2623) di 
avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, 
di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il 
rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati 
compiuti. 
Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno 
diritto di avere il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni 
anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso. 

Art. 2262 Utili 
Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte 
di utili dopo l'approvazione del rendiconto. 

Art. 2263 Ripartizione dei guadagni e delle perdite 
Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono 
proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è 
determinato dal contratto, esse si presumono eguali. 
La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è 
determinata dal contratto, e fissata dal giudice secondo equità. 
Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, 
nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione 
alle perdite. 

Art. 2264 Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla 
determinazione di un terzo 
La determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle 
perdite può essere rimessa ad un terzo (1349, 2603). 
La determinazione del terzo può essere impugnata soltanto nei casi 
previsti dall'art. 1349 e nel termine di tre mesi dal giorno in cui il 
socio, che pretende di esserne leso, ne ha avuto comunicazione (2964 e 
seguenti). L'impugnazione non può essere proposta dal socio che ha 
volontariamente eseguito la determinazione del terzo. 

Art. 2265 Patto leonino 
E' nullo il patto (1419 e seguenti) con il quale uno o più soci sono 
esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite. 

SEZIONE III 
Dei rapporti con i terzi 
 

Art. 2266 Rappresentanza della società 
La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che 
ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi. 
In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza 
spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che 
rientrano nell'oggetto sociale. 
Le modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate 
dall'art. 1396. 
Art. 2267 Responsabilità per le obbligazioni sociali 
I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio 
sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente 
(2740) e solidalmente (1292 e seguenti) i soci che hanno agito in nome e 
per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci. 
Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in 
mancanza, la limitazione della responsabilità o l'esclusione della 
solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza 
(att. 204). 

Art. 2268 Escussione preventiva del patrimonio sociale 
Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se 
la società è in liquidazione (2274 e seguenti), la preventiva escussione 
del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa 
agevolmente soddisfarsi. 

Art. 2269 Responsabilità del nuovo socio 
Chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri 
soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di 
socio. 

Art. 2270 Creditore particolare del socio 
Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere 
i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti 
conservativi (Cod. Proc. Civ. 670 e seguente) sulla quota spettante a 
quest'ultimo nella liquidazione. 
Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi 
crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni 
tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere 
liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo 
scioglimento della società. 

Art. 2271 Esclusione della compensazione 
Non é ammessa compensazione (1246) fra il debito che un terzo ha verso la 
società e il credito che egli ha verso un socio. 

SEZIONE IV 
Dello scioglimento della società 
 

Art. 2272 Cause di scioglimento 
La società si scioglie: 
1) per il decorso del termine; 
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta 
impossibilità di conseguirlo; 
3) per la volontà di tutti i soci; 
4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei 
mesi questa non è ricostituita; 
5) per le altre cause previste dal contratto sociale. 

Art. 2273 Proroga tacita 
La società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso 
il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni 
sociali. 

Art. 2274 Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento 
Avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano 
il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che 
siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione. 

Art. 2275 Liquidatori 
Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i 
soci non sono d'accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o 
piu liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di 
disaccordo, dal presidente del tribunale. 
I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in 
ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci 
(2259). 

Art. 2276 Obblighi e responsabilità dei liquidatori 
Gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle 
disposizioni stabilite per gli amministratori (2260), in quanto non sia 
diversamente disposto dalle norme seguenti o dal contratto sociale (2452). 

Art. 2277 Inventario 
Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti 
sociali e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo 
successivo all'ultimo rendiconto. 
I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e 
redigere, insieme con gli amministratori, l'inventario dal quale risulti 
lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L'inventario deve essere 
sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori (2452). 

Art. 2278 Poteri dei liquidatori 
I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, 
se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco 
i beni sociali e fare transazioni e compromessi (2452). 
Essi rappresentano la società anche in giudizio. 

Art. 2279 Divieto di nuove operazioni 
I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a 
tale divieto, essi rispondono personalmente (2740) e solidalmente (1292 e 
seguenti) per gli affari intrapresi (2452). 

Art. 2280 Pagamento dei debiti sociali 
I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i 
beni sociali, finché non siano pagati i creditori della società o non 
siano accantonate le somme necessarie per pagarli (2452, 2625). 
Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti 
sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti 
sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti 
della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno 
nelle perdite. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito 
del socio insolvente. 

Art. 2281 Restituzione dei beni conferiti in godimento 
I soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto di riprenderli 
nello stato in cui si trovano. Se i beni sono periti o deteriorati per 
causa imputabile agli amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento 
del danno a carico del patrimonio sociale, salva l'azione contro gli 
amministratori (2740). 

Art. 2282 Ripartizione dell'attivo 
Estinti i debiti sociali, l'attivo residuo è destinato al rimborso dei 
conferimenti (2253). L'eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in 
proporzione della parte di ciascuno nei guadagni (2265). 
L'ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro è 
determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto o, 
in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono 
eseguiti. 

Art. 2283 Ripartizione di beni in natura 
Se è convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura, si 
applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni (719 e 
seguenti, 1111 e seguenti). 

SEZIONE V 
Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio 
 

Art. 2284 Morte del socio 
Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di 
uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che 
preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi 
e questi vi acconsentano. 

Art. 2285 Recesso del socio 
Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo 
indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci. 
Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando 
sussiste una giusta causa (2900). 
Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli 
altri soci con un preavviso di almeno tre mesi. 

Art. 2286 Esclusione 
L'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle 
obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale (2301, 
2320), nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio (414 e e 
seguente, att. 208) o per la sua condanna ad una pena che importa 
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. 
Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di 
una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a 
svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa 
non imputabile agli amministratori. 
Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il 
conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita 
prima che la proprietà sia acquistata dalla società (1465, att. 208). 

Art. 2287 Procedimento di esclusione 
L'esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel 
numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta 
giorni dalla data della comunicazione al socio escluso. 
Entro questo termine (2964) il socio escluso può fare opposizione davanti 
al tribunale, il quale può sospendere l'esecuzione. 
Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è 
pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro. 

Art. 2288 Esclusione di diritto 
E' escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito. 
Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore 
particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell'art. 
2270. 
Art. 2289 Liquidazione della quota del socio uscente 
Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, 
questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che 
rappresenti il valore della quota. 
La liquidazione della quota e fatta in base alla situazione patrimoniale 
della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. 
Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli 
utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime. 
Salvo quanto e disposto nell'art. 2270, il pagamento della quota spettante 
al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo 
scioglimento del rapporto. 

Art. 2290 Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi 
Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, 
questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni 
sociali (2267) fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento. 
Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi 
idonei; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa 
ignorato. 

CAPO III 
Della società in nome collettivo 
 

Art. 2291 Nozione 
Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e 
illimitatamente per le obbligazioni sociali. 
Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi. 

Art. 2292 Regime sociale 
La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita 
dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale (2563, 
2567). 
La società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto 
o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi 
consentono (att. 207). 

Art. 2293 Norme applicabili 
La società in nome collettivo e regolata dalle norme di questo Capo e, in 
quanto queste non dispongano, dalle norme del Capo precedente. 

Art. 2294 Incapace 
La partecipazione di un incapace (414 e e seguente) alla società in nome 
collettivo è subordinata in ogni caso all'osservanza delle disposizioni 
degli artt. 320, 371, 397, 424 e 425 (att. 208). 

Art. 2295 Atto costitutivo 
L'atto costitutivo della società deve (1350, 2643) indicare: 
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la 
cittadinanza dei soci; 
2) la ragione sociale; 
3) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società; 
4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 
5) l'oggetto sociale; 
6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo 
di valutazione; 
7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera; 
8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota 
di ciascun socio negli utili e nelle perdite; 
9) la durata della società. 

Art. 2296 Pubblicazione 
L'atto costitutivo della società, con sottoscrizione autenticata (2703) 
dei contraenti, o una copia autentica (2714) di esso se la stipulazione è 
avvenuta per atto pubblico (2699), deve entro trenta giorni essere 
depositato per l'iscrizione, a cura degli amministratori (2626), presso 
l'ufficio del registro delle imprese (2188 e seguenti; att. 99 e seguenti) 
nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. 
Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel 
comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società, o 
far condannare gli amministratori ad eseguirlo. 
Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire 
il deposito anche il notaio (2626). 

Art. 2297 Mancata registrazione 
Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese (att. 
99 e seguenti), i rapporti tra la società e i terzi, ferma restando la 
responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle 
disposizioni relative alla società semplice. 
Tuttavia si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia la 
rappresentanza sociale, anche in giudizio. I patti che attribuiscono la 
rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano i poteri di 
rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che 
questi ne erano a conoscenza. 

Art. 2298 Rappresentanza della società 
L'am amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere 
tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni 
che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non 
sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese 
(att. 99 e seguenti) o se non si prova che i terzi ne hanno avuto 
conoscenza (2193). 
Gli amministratori che hanno la rappresentanza sociale devono, entro 
quindici giorni dalla notizia della nomina, depositare presso l'ufficio 
del registro delle imprese le loro firme autografe (2626). 

Art. 2299 Sedi secondarie 
Un estratto dell'atto costitutivo deve essere depositato per l'iscrizione 
presso l'ufficio del registro delle imprese (att. 99 e seguenti) del luogo 
in cui la società istituisce sedi secondarie con una rappresentanza 
stabile, entro trenta giorni dall'istituzione delle medesime (2197, 2626). 
L'estratto deve indicare l'ufficio del registro presso il quale e iscritta 
la società e la data dell'iscrizione. 
Presso l'ufficio del registro in cui è iscritta la sede secondaria (2197) 
deve essere altresì depositata la firma autografa del rappresentante 
preposto all'esercizio della sede medesima. 
L'istituzione di sedi secondarie deve essere denunciata per l'iscrizione 
nello stesso termine anche all'ufficio del registro del luogo dove e 
iscritta la società (2626). 

Art. 2300 Modificazioni dell'atto costitutivo 
Gli amministratori devono richiedere nel termine di trenta giorni 
all'ufficio del registro delle imprese (att. 99 e seguenti), l'iscrizione 
delle modificazioni dell'atto costitutivo e degli altri fatti relativi 
alla società, dei quali è obbligatoria l'iscrizione (2626). 
Se la modificazione dell'atto costitutivo risulta da deliberazione dei 
soci, questa deve essere depositata in copia autentica (2626, 2703). 
Le modificazioni dell'atto costitutivo, finché non sono iscritte, non sono 
opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza 
(2193; att. 211). 

Art. 2301 Divieto di concorrenza 
Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto 
proprio o altrui una attività concorrente con quella della società, né 
partecipare come socio illimitatamente responsabile (2462) ad altra 
società concorrente. 
Il consenso si presume, se l'esercizio dell'attività o la partecipazione 
ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne 
erano a conoscenza. 
In caso d'inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha 
diritto al risarcimento del danno, salva l'applicazione dell'art. 2286. 
Art. 2302 Scritture contabili 
Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili 
prescritti dall'art. 2214 (att. 200). 

Art. 2303 Limiti alla distribuzione degli utili 
Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili 
realmente conseguiti (2621). 
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a 
ripartizioni di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto 
in misura corrispondente. 

Art. 2304 Responsabilità dei soci 
I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono 
pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del 
patrimonio sociale (2268, 2471). 

Art. 2305 Creditore particolare del socio 
Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può 
chiedere la liquidazione della quota del socio debitore. 

Art. 2306 Riduzione di capitale 
La deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai soci delle 
quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo di ulteriori 
versamenti, può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno 
dell'iscrizione nel registro delle imprese (att. 99 e seguenti), purché 
entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione 
abbia fatto opposizione (2623 n. 1; att. 211). 
Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che l'esecuzione 
abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un'idonea 
garanzia (1179). 

Art. 2307 Proroga della società 
Il creditore particolare del socio può fare opposizione alla proroga della 
società, entro tre mesi dall'iscrizione della deliberazione di proroga nel 
registro delle imprese (att. 99 e seguenti). 
Se l'opposizione è accolta, la società deve, entro tre mesi dalla 
notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore 
dell'opponente (2289). 
In caso di proroga tacita (2273) ciascun socio può sempre recedere dalla 
società, dando preavviso a norma dell'art. 2285, e il creditore 
particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo 
debitore a norma dell'art. 2270 (att. 211). 
Art. 2308 Scioglimento della società 
La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'art. 2272, 
per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla 
legge, e, salvo che abbia per oggetto un'attività non commerciale (2195), 
per la dichiarazione di fallimento (2711, 2221). 

Art. 2309 Pubblicazione della nomina dei liquidatori 
La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni 
atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori 
devono essere, entro quindici giorni dalla notizia della nomina, 
depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per 
l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese (2452, 2626). 
I liquidatori devono altresì depositare presso lo stesso ufficio le loro 
firme autografe. 

Art. 2310 Rappresentanza della società di liquidazione 
Dall'iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della 
società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori (att. 218). 

Art. 2311 Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto 
Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale 
e proporre ai soci il piano di riparto (2621). 
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, e il piano di riparto devono 
essere comunicati mediante raccomandata ai soci, e s'intendono approvati 
se non sono stati impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione 
(2964 e seguenti). 
In caso d'impugnazione del bilancio e del piano di riparto, il liquidatore 
può chiedere che le questioni relative alla liquidazione siano esaminate 
separatamente da quelle relative alla divisione, alle quali il liquidatore 
può restare estraneo. 
Con l'approvazione del bilancio i liquidatori sono liberati di fronte ai 
soci (2452). 

Art. 2312 Cancellazione della società 
Approvato il bilancio finale di liquidazione i liquidatori devono chiedere 
la cancellazione della società dal registro delle imprese. 
Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati 
soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se 
il mancato pagamento e dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei 
confronti di questi. 
Le scritture contabili e i documenti che non spettano ai singoli soci sono 
depositati presso la persona designata dalla maggioranza. 
Le scritture contabili e i documenti devono essere conservati per dieci 
anni a decorrere dalla cancellazione della società dal registro delle 
imprese (att. 218). 

CAPO IV 
Della società in accomandita semplice 
 

Art. 2313 Nozione 
Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono 
solidalmente e illimitatamente (2740) per le obbligazioni sociali, e i 
soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita. 
Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da 
azioni. 

Art. 2314 Ragione sociale 
La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno 
uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita 
semplice, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 2292 (2564, 2567). 
L'accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella 
ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente (2740) e 
solidalmente (1292) con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali. 

Art. 2315 Norme applicabili 
Alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative 
alla società in nome collettivo, in quanto siano compatibili con le norme 
seguenti. 

Art. 2316 Atto costitutivo 
L'atto costitutivo (1350, 2693) deve indicare i soci accomandatari e i 
soci accomandanti. 

Art. 2317 Mancata registrazione 
Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese (att. 
99 e seguenti), ai rapporti fra la società e i terzi si applicano le 
disposizioni dell'art. 2297. 
Tuttavia per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono 
limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle 
operazioni sociali. 

Art. 2318 Soci accomandatari 
I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società 
in nome collettivo. 
L'amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci 
accomandatari. 

Art. 2319 Nomina e revoca degli amministratori 
Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina degli 
amministratori e per la loro revoca nel caso indicato nel secondo comma 
dell'art. 2259 sono necessari il consenso dei soci accomandatari e 
l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza 
del capitale da essi sottoscritto. 

Art. 2320 Soci accomandatari 
I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né 
trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di 
procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che 
contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata (2740) e 
solidale (1292) verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può 
essere escluso a norma dell'art. 2286. 
I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la 
direzione degli amministratori e, se l'atto costitutivo lo consente, dare 
autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di 
ispezione e di sorveglianza. 
In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del 
bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne 
l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società. 

Art. 2321 Utili percepiti in buona fede 
I soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi 
in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato. 

Art. 2322 Trasferimento della quota 
La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per 
causa di morte. 
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la quota può essere 
ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che 
rappresentano la maggioranza del capitale. 

Art. 2323 Cause di scioglimento 
La società si scioglie, oltre che per le cause previste nell'art. 2308 
(2322), quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, 
sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è 
venuto meno (2711). 
Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato dal 
comma precedente gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio 
per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. 
L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio 
accomandatario. 

Art. 2324 Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione 
Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell'art. 2312 nei confronti 
degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono 
stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i 
loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla 
quota di liquidazione (att. 218). 

CAPO V 
Della società per azioni 

SEZIONE I 
Disposizioni generali 
 

Art. 2325 Nozione 
Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la 
società con il suo patrimonio. 
Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni (2346 e 
seguenti). 

Art. 2326 Denominazione sociale 
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere 
l'indicazione di società per azioni (2564, 2567). 

Art. 2327 Ammontare minimo del capitale 
La società per azioni deve costituirsi (2445) con un capitale non 
inferiore a 200 milioni di lire (att. 215). 

Art. 2328 Atto costitutivo 
La società deve costituirsi per atto pubblico (2643, 2699, 2725). L'atto 
costitutivo deve indicare: 
1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la 
cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle 
azioni sottoscritte da ciascuno di essi; 
2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 
3) l'oggetto sociale; 
4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato; 
5) il valore nominale e il numero delle azioni e se queste sono nominative 
o al portatore (2355); 
6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura (2343 e seguenti); 
7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti (2433); 
8) la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori o ai 
soci fondatori (2337, 2431); 
9) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra 
essi hanno la rappresentanza della società (2383); 
10) il numero dei componenti il collegio sindacale (2397 e seguenti); 
11) la durata della società; 
12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la 
costituzione poste a carico della società. 
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, 
anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante 
dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato (2475). 

Art. 2329 Condizioni per la costituzione 
Per procedere alla costituzione della società è necessario 
1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale; 
2) che siano versati presso un istituto di credito (att. 251) almeno i tre 
decimi dei conferimenti in danaro; 
3) che sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni 
richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in 
relazione al suo particolare oggetto. 
Le somme depositate a norma del n. 2 del comma precedente non possono 
essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione 
della società nel registro delle imprese. L'istituto di credito è 
responsabile nei confronti della società e dei terzi per l'inosservanza 
del presente divieto. 
Se non entro anno dal deposito l'iscrizione non ha avuto luogo , le somme 
di cui al comma precedente devono essere restituite ai sottoscrittori. 
(2475). 
NOTA La costituzione di società con capitale superiore a 10 miliardi è 
subordinata a preventiva autorizzazione del Ministero del tesoro (Legge 4 
giugno 1985, n. 281). 

Art. 2330 Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società 
Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro trenta 
giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui 
circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti 
comprovanti l'avvenuto versamento dei decimi in danaro e, per i 
conferimenti di beni in natura o di crediti, la relazione indicata 
nell'art. 2343, nonché le eventuali autorizzazioni richieste per la 
costituzione della società. 
Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito dell'atto 
costitutivo e degli allegati nel termine indicato nel comma precedente, 
ciascun socio può provvedervi a spese della società o far condannare gli 
amministratori ad eseguirlo. 
Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla 
legge per la costituzione della società, e sentito il pubblico ministero, 
ordina l'iscrizione della società nel registro. 
Il decreto del tribunale è soggetto a reclamo davanti alla corte di 
appello entro trenta giorni (2964) dalla comunicazione. 
Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l'art. 2299. 
Art. 2330 bis Pubblicazione dell'atto costitutivo 
L'atto costitutivo e lo statuto devono essere pubblicati nel Bollettino 
ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata. 
Nel medesimo Bollettino deve essere fatta menzione del deposito, presso 
l'ufficio del registro delle imprese, della relazione indicata nell'art. 
2343. 
Art. 2331 Effetti dell'iscrizione 
Con l'iscrizione nel registro (att. 99 e seguenti) la società acquista la 
personalità giuridica. 
Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione 
sono illimitatamente (2740) e solidalmente (art. 1292 e seguenti) 
responsabili verso i terzi coloro che hanno agito (2475). 
L'emissione e la vendita delle azioni prima dell'iscrizione della società 
sono nulle (1421 e seguenti). 

Art. 2332 Nullità della società 
Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società 
può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi: 
1) mancanza dell'atto costitutivo; 
2) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma di atto 
pubblico; 
3) inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 2330 relative al 
controllo preventivo 
4) illiceità o contrarietà all'ordine pubblico dell'oggetto sociale; 
5) mancanza nell'atto costitutivo o nello statuto di ogni indicazione 
riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o 
l'ammontare del capitale sottoscritto o l'oggetto sociale; 
6) inosservanza della disposizione di cui all'art. 2329, n. 2; 
7) incapacità di tutti i soci fondatori; 
8) mancanza della pluralità dei fondatori. 
La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti 
in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese. 
I soci non sono liberati dall'obbligo dei conferimenti fino a quando non 
sono soddisfatti i creditori sociali. 
La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori. 
La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata 
eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta 
nel registro delle imprese (2475). 

SEZIONE II 
Della costituzione mediante pubblica sottoscrizione 
 

Art. 2333 Programma e sottoscrizione delle azioni 
La società può essere costituita anche per mezzo di pubblica 
sottoscrizione sulla base di un programma che ne indichi l'oggetto e il 
capitale, le principali disposizioni dell'atto costitutivo, l'eventuale 
partecipazione che i promotori si riservano agli utili e il termine entro 
il quale deve essere stipulato l'atto costitutivo. 
Il programma con le firme autenticate (2703) dei promotori, prima di 
essere reso pubblico, deve essere depositato presso un notaio. 
Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico o da 
scrittura privata autenticata (2699 e seguenti). L'atto deve indicare il 
cognome e il nome, il domicilio o la sede del sottoscrittore, il numero 
delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione. 

Art. 2334 Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori 
Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o nella forma 
prevista nel programma, devono assegnare ai sottoscrittori un termine non 
superiore ad un mese per fare il versamento prescritto dal n. 2 dell'art. 
2329. 
Decorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori di agire 
contro i sottoscrittori morosi o di scioglierli dall'obbligazione assunta. 
Qualora i promotori si avvalgano di quest'ultima facoltà, non può 
procedersi alla costituzione della società prima che siano collocate le 
azioni che quelli avevano sottoscritte. 
Salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i promotori, nei 
venti giorni successivi al termine fissato per il versamento prescritto 
dal n. 2 dell'art. 2329, devono convocare l'assemblea dei sottoscrittori 
mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi almeno dieci giorni 
prima di quello fissato per l'assemblea, con l'indicazione delle materie 
da trattare. 

Art. 2335 Assemblea dei sottoscrittori 
L'assemblea dei sottoscrittori: 
1) accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione 
della società 
2) delibera sul contenuto dell'atto costitutivo; 
3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio 
favore dai promotori; 
4) nomina gli amministratori e i membri del collegio sindacale. 
L'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei 
sottoscrittori. 
Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle 
azioni sottoscritte, e per la validità delle deliberazioni si richiede il 
voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma è necessario 
il consenso di tutti i sottoscrittori. 

Art. 2336 Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo 
Eseguito quanto è prescritto nell'articolo precedente, gli intervenuti 
all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, 
stipulano l'atto costitutivo, che deve essere depositato per l'iscrizione 
nel registro delle imprese a norma dell'art. 2330 (2626). 

SEZIONE III 
Dei promotori e dei soci fondatori 
 

Art. 2337 Promotori 
Sono promotori coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione 
hanno firmato il programma a norma del secondo comma dell'art. 2333. 
Art. 2338 Obbligazioni dei promotori 
I promotori sono solidalmente responsabili (1292 e seguenti, 2691) verso i 
terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società. 
La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a 
rimborsare loro le spese sostenute, sempreché siano state necessarie per 
la costituzione della società o siano state approvate dall'assemblea. 
Se per qualsiasi ragione la società non si costituisce, i promotori non 
possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni. 

Art. 2339 Responsabilità dei promotori 
I promotori sono solidalmente responsabili (1292 e seguenti, 2691) verso 
la società e verso i terzi: 
1) per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti 
richiesti per la costituzione della società; 
2) per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformità della 
relazione giurata indicata nell'art. 2343; 
3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la 
costituzione della società (2621). 
Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi 
coloro per conto dei quali i promotori hanno agito. 

Art. 2340 I limiti dei benefici riservati ai promotori 
I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente 
dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore 
complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e 
per un periodo massimo di cinque anni. 
Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio. 

Art. 2341 Soci fondatori 
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche ai soci che 
nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione 
stipulano l'atto costitutivo. 

SEZIONE IV 
Dei conferimenti 
 

Art. 2342 Conferimenti 
Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento 
deve farsi in danaro. 
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le 
disposizioni degli artt. 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali 
conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della 
sottoscrizione. 
Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di 
servizi. 

Art. 2343 Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti 
Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione 
giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale, contenente 
la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di 
essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione 
che il valore attribuito non è inferiore al valore nominale, aumentato 
dell'eventuale sopraprezzo, delle azioni emesse a fronte del conferimento. 
La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo. 
All'esperto nominato dal presidente del tribunale si applicano le 
disposizioni dell'art. 64 Cod. Proc. Civ. 
Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di sei mesi dalla 
costituzione della società, controllare le valutazioni contenute nella 
relazione indicata nel 1° comma e, se sussistano fondati motivi, devono 
procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non 
sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono 
inalienabili e devono restare depositate presso la società. 
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di 
oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve 
proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che 
risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza 
in danaro o recedere dalla società. 

Art. 2343-bis Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e 
amministratori 
L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore 
al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei 
fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione 
della società nel registro delle imprese, deve essere autorizzato 
dall'assemblea ordinaria. 
L'alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato 
dal presidente del tribunale contenente la descrizione dei beni o dei 
crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione 
seguiti, nonché l'attestazione che tale valore non è inferiore al 
corrispettivo, che deve comunque essere indicato. 
La relazione deve essere depositata nella sede della società durante i 
quindici giorni che precedono l'assemblea. I soci possono prenderne 
visione. Entro trenta giorni dall'autorizzazione il verbale 
dell'assemblea, corredato dalla relazione dell'esperto designato dal 
presidente del tribunale, deve essere depositato a cura degli 
amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese; del deposito 
deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle società per 
azioni e a responsabilità limitata. 
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che 
siano effettuati a condizioni normali nell'ambito delle operazioni 
correnti della società ne a quelli che avvengono in borsa o sotto il 
controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa. 

Art. 2344 Mancato pagamento delle quote 
Se il socio non esegue il pagamento delle quote dovute, gli 
amministratori, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, possono far vendere le azioni a 
suo rischio e per suo conto, a mezzo di un agente di cambio o di un 
istituto di credito (att. 251). 
Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli 
amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme 
riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni. 
Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro 
l'esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono 
essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale. 
Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto. 

Art. 2345 Prestazioni accessorie 
Oltre l'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo può stabilire 
l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in 
denaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, 
e stabilendo particolari sanzioni per il caso d'inadempimento. Nella 
determinazione del compenso devono essere osservate le norme (corporative) 
applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni. 
Le azioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette 
devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli 
amministratori. 
Se non è diversamente disposto dall'atto costitutivo, gli obblighi 
previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il 
consenso di tutti i soci. 

SEZIONE V 
Delle azioni 
 

Art. 2346 Emissione delle azioni 
Le azioni non possono emettersi per somma inferiore al loro valore 
nominale (2630, 2438). 

Art. 2347 Indivisibilità delle azioni 
Le azioni sono indivisibili (2487). Nel caso di comproprietà di un'azione, 
i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante 
comune. 
Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le 
dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci 
nei confronti di tutti. 
I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente (1292) delle 
obbligazioni da essa derivanti. 

Art. 2348 Categorie di azioni 
Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori 
uguali diritti (2521). 
Si possono tuttavia creare categorie di azioni fornite di diritti diversi 
con l'atto costitutivo o con successive modificazioni di questo (2369, 
2436 e seguenti). 

Art. 2349 Azioni a favore dei prestatori di lavoro 
In caso di assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro 
dipendenti dalla società, possono essere emesse, per un ammontare 
corrispondente agli utili stessi, speciali categorie di azioni da 
assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari 
riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli 
azionisti. 
Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente (2521). 

Art. 2350 Diritto agli utili e alla quota di liquidazione 
Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili 
netti (2433) del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i 
diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni a norma degli 
articoli precedenti. 

Art. 2351 Diritto di voto 
Ogni azione attribuisce il diritto di voto. 
L'atto costitutivo può tuttavia stabilire che le azioni privilegiate nella 
ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento 
della società abbiano diritto di voto soltanto nelle deliberazioni 
previste nell'art. 2365. Le azioni con voto limitato non possono superare 
la metà del capitale sociale. 
Non possono emettersi azioni a voto plurimo (att. 212). 

Art. 2352 Pegno e usufrutto di azioni 
Nel caso di pegno (2086) o di usufrutto (981) sulle azioni (1997 e 
seguente), il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al 
creditore pignoratizio o all'usufruttuario. 
Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione (2441), questo spetta al 
socio. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni (2964) prima della 
scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto 
di opzione, questo deve essere alienato per conto del socio medesimo a 
mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito (att. 251). 
Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio 
deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni 
prima della scadenza; in mancanza, il creditore pignoratizio può vendere 
le azioni nel modo stabilito dal comma precedente. Nel caso di usufrutto, 
l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla 
restituzione al termine dell'usufrutto. 
Se l'usufrutto spetta a più persone, si applica il secondo comma dell'art. 
2347. 
Art. 2353 Azioni di godimento 
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le azioni di godimento 
attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non danno diritto di voto 
nell'assemblea. Esse concorrono nella ripartizione degli utili che 
residuano dopo il pagamento delle azioni non rimborsate di un dividendo 
pari all'interesse legale (1284) e, in caso di liquidazione, nella 
ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre 
azioni al loro valore nominale. 

Art. 2354 Contenuto delle azioni 
Le azioni (2521) devono indicare: 
1) la denominazione, la sede e la durata della società; 
2) la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione, e l'ufficio del 
registro delle imprese dove la società è iscritta; 
3) il loro valore nominale e l'ammontare del capitale sociale; 
4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente 
liberate; 
5) i diritti e gli obblighi particolari ad esse inerenti. 
Le azioni devono essere sottoscritte da uno degli amministratori. E' 
valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma, 
purché l'originale sia depositato presso l'ufficio del registro delle 
imprese ove è iscritta la società. 
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati 
provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli 
definitivi (2633). 

Art. 2355 Azioni nominative e al portatore 
Le azioni possono essere nominative o al portatore (att. 109), a scelta 
dell'azionista, se l'atto costitutivo non stabilisce che devono essere 
nominative. 
Le azioni non possono essere al portatore, finché non siano interamente 
liberate. 
L'atto costitutivo può sottoporre a particolari condizioni l'alienazione 
delle azioni nominative. 
NOTA Art 22 della Legge 4 giugno 1985, n. 281: "Sono inefficaci le 
clausole degli atti costitutivi di società per azioni, le quali 
subordinano gli effetti del trasferimento delle azioni al mero gradimento 
di organi sociali". 

Art. 2356 Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non liberate 
Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati 
solidalmente (1292 e seguenti) con gli acquirenti per l'ammontare dei 
versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dal trasferimento. 
Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in cui la 
richiesta al possessore dell'azione sia rimasta infruttuosa. 

Art. 2357 Acquisto delle proprie azioni 
La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili 
distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio 
regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni 
interamente liberate. 
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le 
modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da 
acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale 
l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo 
massimo. 
In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei 
commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale sociale, 
tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società 
controllate. 
Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere 
alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno 
dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro 
annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora 
l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere 
che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento 
previsto dall'art. 2446, 2° comma. 
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti 
fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 

Art. 2357-bis Casi speciali di acquisto delle proprie azioni 
Le limitazioni contenute nell'articolo precedente non si applicano quando 
l'acquisto di azioni proprie avvenga: 
1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del 
capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni; 
2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate; 
3) per effetto di successione universale o di fusione; 
4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito 
della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate. 
Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della decima 
parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 
3) e 4) del 1' comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il 
penultimo comma dell'articolo precedente, ma il termine entro il quale 
deve avvenire l'alienazione è di tre anni. 

Art. 2357 ter Disciplina delle proprie azioni 
Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma 
dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, 
la quale deve stabilire le relative modalità. 
Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili 
e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre 
azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia 
computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la 
costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. 
Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto 
all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta nonché le 
azioni non siano trasferite o annullate. 

Art. 2357 quater Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni 
In nessun caso la società può sottoscrivere azioni proprie. 
Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel precedente 
comma si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori e 
dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli 
amministratori. La presente disposizione non si applica a chi dimostri di 
essere esente da colpa. 
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società, 
azioni di quest'ultima è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore 
per conto proprio. Della liberazione delle azioni rispondono solidalmente, 
salvo che non dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i soci 
fondatori e, nel caso di aumento del capitale sociale, gli amministratori. 

Art. 2358 Altre operazioni sulle proprie azioni 
La società non può accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto 
o la sottoscrizione delle azioni proprie. 
La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per 
interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia. 
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano alle operazioni 
effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della 
società o di quelli di società controllanti o controllate. In questi casi 
tuttavia le somme impiegate e le garanzie prestate debbono essere 
contenute nei limiti degli utili distribuibili regolarmente accertati e 
delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente 
approvato. 

Art. 2359 Società controllate e società collegate 
Sono considerate società controllate: 
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti 
esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per 
esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in 
virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. 
Ai fini dell'applicazione dei nn. 1 e 2 del l° comma si computano anche i 
voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona 
interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società 
esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando 
nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti 
ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa. 

Art. 2359-bis Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate 
La società controllata non può acquistare azioni o quote della società 
controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve 
disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. 
Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. 
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo 
comma dell'art. 2357. 
In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a norma 
dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale della 
società controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni o quote 
possedute dalla medesima società controllante e dalle società da essa 
controllate. 
Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della 
società controllante iscritto all'attivo del bilancio, deve essere 
costituita e mantenuta finché le azioni o quote non siano trasferite. 
La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di 
voto nelle assemblee di questa. 
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti 
per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 

Art. 2359-ter Alienazione o annullamento delle azioni o quote della 
società controllante 
Le azioni o quote acquistate in violazione dell'art. 2359 bis devono 
essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea entro un 
anno dal loro acquisto. 
In mancanza, la società controllante deve procedere senza indugio al loro 
annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso 
secondo i criteri indicati dall'art. 2437. Qualora l'assemblea non 
provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione 
sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 
2446, secondo comma. 

Art. 2359 quater Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote 
della società controllante 
Le limitazioni dell'art. 2359 bis non si applicano quando l'acquisto 
avvenga ai sensi dei nn. 2, 3 e 4 del primo comma dell'art. 2357 bis. 
Le azioni o quote così acquistate, che superino il limite stabilito dal 
terzo comma dell'art. 2359 bis, devono tuttavia essere alienate, secondo 
modalità da determinarsi dall'assemblea entro tre anni dall'acquisto. Si 
applica il secondo comma dell'art. 2359 ter. 
Se il limite indicato dal terzo comma dell'art. 2359 bis è superato per 
effetto di circostanze sopravvenute, la società controllante, entro tre 
anni dal momento in cui si è verificata la circostanza che ha determinato 
il superamento del limite, deve procedere all'annullamento delle azioni o 
quote in misura proporzionale a quelle possedute da ciascuna società, con 
conseguente riduzione del capitale e con rimborso alle società controllate 
secondo i criteri indicati dall'art. 2437. Qualora l'assemblea non 
provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione 
sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 
2446, secondo comma. 

Art. 2359 quinquies Sottoscrizione di azioni o quote della società 
controllante 
La società controllata non può sottoscrivere azioni o quote della società 
controllante. 
Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si 
intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che 
non dimostrino di essere esenti da colpa. 
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società 
controllata, azioni o quote della società controllante è considerato a 
tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione 
delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori della 
società controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa. 

Art. 2360 Divieto di sottoscrizione reciproca d'azioni 
E' vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante 
sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona. 

Art. 2361 Partecipazioni 
L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista 
genericamente nell'atto costitutivo, non è consentita, se per la misura e 
per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato 
l'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo (2360 n. 3; att. 209). 

Art. 2362 Unico azionista 
In caso d'insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel 
periodo in cui le azioni risultano essere appartenute ad una sola persona, 
questa risponde illimitatamenre (att. 209). 

SEZIONE VI 
Degli organi sociali 

§ 1 Dell'assemblea 
 

Art. 2363 Luogo di convocazione dell'assemblea 
L'assemblea è convocata dagli amministratori nella sede della società, se 
l'atto costitutivo non dispone diversamente. 
L'assemblea è ordinaria o straordinaria. 

Art. 2364 Assemblea ordinaria 
L'assemblea ordinaria: 
1) approva il bilancio (2432 e seguenti); 
2) nomina gli amministratori (2383), i sindaci (2400) e il presidente del 
collegio sindacale (2398); 
3) determina il compenso degli amministratori (2389) e dei sindaci (2400), 
se non è stabilito nell'atto costitutivo; 
4) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società 
riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, o sottoposti al suo 
esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli 
amministratori e dei sindaci (2393, 2407 e seguente). 
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, 
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'atto 
costitutivo può stabilire un termine maggiore, non superiore in ogni caso 
a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono. 

Art. 2365 Assemblea straordinaria 
L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto 
costitutivo (2436 e seguenti) e sull'emissione di obbligazioni (2410 e 
seguenti). Delibera altresì sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a 
norma degli artt. 2450 e 2452. 

Art. 2366 Formalità per la convocazione 
L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso 
contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e 
l'elenco delle materie da trattare (2393). 
L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. 
In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente 
costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono 
intervenuti tutti gli amministratori e i componenti del collegio 
sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi 
alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente 
informato. 

Art. 2367 Convocazione su richiesta della minoranza 
Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è 
fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del 
capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare 
(2630-2 n. 2). 
Se gli amministratori, o in loro vece i sindaci, non provvedono, la 
convocazione dell'assemblea è ordinata con decreto del presidente del 
tribunale, il quale designa la persona che deve presiederla (att. 209). 

Art. 2368 Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni 
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti 
soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal 
computo le azioni a voto limitato. Essa delibera a maggioranza assoluta, 
salvo che l'atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata. Per la 
nomina alle cariche sociali l'atto costitutivo può stabilire norme 
particolari. 
L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci 
che rappresentino più della metà del capitale sociale, se l'atto 
costitutivo non richiede una maggioranza più elevata. 

Art. 2369 Seconda convocazione 
Se i soci intervenuti non rappresentano complessivamente la parte di 
capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere 
nuovamente convocata. 
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno 
per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno 
fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è 
indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta 
giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma 
dell'art. 2366 è ridotto ad otto giorni. 
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che 
avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di 
capitale rappresentata dai soci intervenuti, e l'assemblea straordinaria 
delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 
terzo del capitale sociale, a meno che l'atto costitutivo richieda una 
maggioranza più elevata. 
Tuttavia anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di 
tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le 
deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la 
trasformazione della società (2498 e seguenti), lo scioglimento anticipato 
di questa (2448), il trasferimento della sede sociale all'estero e 
l'emissione di azioni privilegiate (2348). 

Art. 2369-bis Assemblea straordinaria in terza convocazione 
L'assemblea straordinaria delle società con azioni quotate in borsa, se i 
soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del 
capitale necessaria per deliberare, può essere nuovamente convocata entro 
trenta giorni. Il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 2366 è 
ridotto a otto giorni. 
In terza convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti 
soci che rappresentino più di un quinto del capitale sociale, a meno che 
l'atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata. Per le 
deliberazioni indicate dal quarto comma dell'art. 2369, per quelle 
concernenti la riduzione del capitale, quando non siano imposte dalla 
legge, e per quelle di fusione e di scissione e tuttavia necessario il 
voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del 
capitale sociale. 

Art. 2370 Diritto d'intervento all'assemblea 
Possono intervenire all'assemblea gli azionisti (2418) iscritti nel libro 
dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, e 
quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la 
sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di 
convocazione. 

Art. 2371 Presidenza dell'assemblea 
L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, 
in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente è 
assistito da un segretario designato nello stesso modo. 
L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale 
dell'assemblea è redatto da un notaio. 

Art. 2372 Rappresentanza nell'assemblea 
Salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo, i soci possono farsi 
rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per 
iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. 
La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con 
effetto anche per le convocazioni successive. 
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in 
bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia 
espressamente indicato nella delega. 
La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori, ai 
sindaci e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate 
(2359) e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né ad 
aziende o istituti di credito. 
La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di dieci soci o, 
se si tratta di società con azioni quotate in borsa, più di cinquanta soci 
se la società ha capitale non superiore ai dieci miliardi, più di cento 
soci se la società ha capitale superiore ai dieci miliardi e non superiore 
ai cinquanta miliardi e più di duecento soci se la società ha capitale 
superiore ai cinquanta miliardi. 
Le disposizioni del quarto e del quinto comma si applicano anche nel caso 
di girata delle azioni per procura. 
 

Art. 2373 Conflitto d'interessi 
Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni 
in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto 
con quello della società 
In caso d'inosservanza della disposizione del comma precedente, la 
deliberazione, qualora possa recare danno alla società, è impugnabile a 
norma dell'art. 2377 se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto 
astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria 
maggioranza. 
Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la 
loro responsabilità (2393). 
Le azioni per le quali, a norma di questo articolo, non può essere 
esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare 
costituzione dell'assemblea (2368 e seguente, 2486; att. 209). 

Art. 2374 Rinvio dell'assemblea 
I soci intervenuti che riuniscono il terzo del capitale rappresentato 
nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati su 
gli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'adunanza sia 
rinviata a non oltre tre giorni. 
Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso 
oggetto. 

Art. 2375 Verbale delle deliberazioni dell'assemblea 
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto 
dal presidente e dal segretario o dal notaio. Nel verbale devono essere 
riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni. 
Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. 

Art. 2376 Assemblee speciali 
Se esistono diverse categorie di azioni (2348), le deliberazioni 
dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere 
approvate anche dall'assemblea speciale dei soci della categoria 
interessata. 
Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle 
assemblee straordinarie. 

Art. 2377 Invalidità delle deliberazioni 
Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e 
dell'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o 
dissenzienti (2437). 
Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dell'atto 
costitutivo possono essere impugnate dagli amministratori, dai sindaci e 
dai soci assenti o dissenzienti, e quelle dell'assemblea ordinaria altresì 
dai soci con diritto di voto limitato (2351), entro tre mesi (2964 e 
seguenti) dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad 
iscrizione nel registro delle imprese entro tre mesi dall'iscrizione. 
L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed 
obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti, sotto 
la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in 
buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della 
deliberazione. 
L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la liberazione 
impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e 
dell'atto costitutivo (2416, 2486, att. 209). 

Art. 2378 Procedimento d'impugnazione 
L'impugnazione è proposta davanti al tribunale del luogo dove la società 
ha sede. 
Il socio opponente deve depositare in cancelleria almeno una azione. Il 
presidente del tribunale può disporre con decreto che il socio opponente 
presti una idonea garanzia (1179; Cod. Proc. Civ. 119) per l'eventuale 
risarcimento dei danni. 
Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione devono essere 
istruite congiuntamente e decise con unica sentenza La trattazione della 
causa ha inizio trascorso il termine stabilito nel secondo comma 
dell'articolo precedente. 
Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli 
amministratori e i sindaci, può sospendere. se ricorrono gravi motivi, su 
richiesta del socio opponente, l'esecuzione della deliberazione impugnata, 
con decreto motivato da notificarsi agli amministratori. 
I dispositivi del decreto di sospensione e della sentenza che decide 
sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel 
registro delle imprese (2416, 2626; att. 209). 

Art. 2379 Deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto 
Alle deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto si 
applicano le disposizioni degli artt. 1421, 1422 e 1423 (2486; att. 209). 

§ 2 Degli amministratori 
 

Art. 2380 Amministrazione della società 
L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci. 
Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il 
consiglio di amministrazione (2388). 
Se l'atto costitutivo non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne 
indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta 
all'assemblea. 
Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente, 
se questi non è nominato dall'assemblea. 

Art. 2381 Comitato esecutivo e amministratori delegati 
Il consiglio di amministrazione, se l'atto costitutivo o l'assemblea lo 
consentono, può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo 
composto, di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, 
determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le 
attribuzioni indicate negli artt. 2423, 2443, 2446 e 2447. 

Art. 2382 Cause d'ineleggibilità e di decadenza 
Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo 
ufficio, l'interdetto, l'inabilitato (414 e seguente), il fallito, o chi è 
stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, 
dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (2641). 

Art. 2383 Nomina e revoca degli amministratori 
La nomina degli amministratori spetta all'assemblea. fatta eccezione per i 
primi amministratori, che sono, nominati nell'atto costitutivo, e salvo il 
disposto degli artt. 2458 e 2459. 
La nomina degli amministratori non può essere fatta per un periodo 
superiore a tre anni (att. 213). 
Gli amministratori sono rieleggibili. salvo diversa disposizione dell'atto 
costitutivo, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se 
nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al 
risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. 
Entro quindici giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori 
devono (2626) chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando 
per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, 
il domicilio e la cittadinanza. Nello stesso termine gli amministratori 
che hanno la rappresentanza della società devono depositare presso 
l'ufficio del registro delle imprese le loro firme autografe. 
Dell'avvenuta iscrizione prevista dal comma precedente deve farsi menzione 
nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità 
limitata. 
La pubblicità prevista dai due commi precedenti deve indicare se gli 
amministratori cui è attribuita la rappresentanza della società hanno il 
potere di agire da soli o se debbono agire congiuntamente (2487). 
Le cause di nullità o annullabilità della nomina degli amministratori che 
hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo 
l'adempimento della pubblicità di cui al quarto e quinto comma, salvo che 
la società provi che i terzi ne erano a conoscenza. 

Art. 2384 Poteri di rappresentanza 
Gli amministratori che hanno la rappresentanza della società possono 
compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le 
limitazioni che risultano dalla legge o dall'atto costitutivo. 
Le limitazioni al potere di rappresentanza che risultano dall'atto 
costitutivo o dallo statuto, anche se pubblicate, non sono opponibili ai 
terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a 
danno della società (2487). 

Art. 2384 bis Atti che eccedono i limiti dell'oggetto sociale 
L'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori 
in nome della società non può essere opposta ai terzi in buona fede. 

Art. 2385 Cessazione degli amministratori 
L'amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta 
al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La 
rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del 
consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la 
maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione 
dei nuovi amministratori. 
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal 
momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. 
La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve 
essere iscritta entro quindici giorni nel registro delle imprese a cura 
del collegio sindacale (2626) è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle 
società per azioni e a responsabilità limitata (2330, 2457). 

Art. 2386 Sostituzione degli amministratori 
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, 
gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal 
collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica 
fino alla prossima assemblea. 
Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in 
carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei 
mancanti. 
Gli amministratori nominati dall'assemblea scadono insieme con quelli in 
carica all'atto della loro nomina. 
Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, 
l'assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata 
d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli 
atti di ordinaria amministrazione (2487). 

Art. 2387 Cauzione degli amministratori (abrogato) 
Art. 2388 Validità delle deliberazioni del consiglio 
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è 
necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, 
quando l'atto costitutivo non richiede un maggior numero di presenti 
(2405). 
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione (2421) sono prese a 
maggioranza assoluta, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo. 
Il voto non può essere dato per rappresentanza. 

Art. 2389 Compensi degli amministrativi 
I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del 
consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti 
nell'atto costitutivo o dall'assemblea (att. 209). 
La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in 
conformità dell'atto costitutivo è stabilita dal consiglio di 
amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale (2487, 2630; 
att. 209). 

Art. 2390 Divieto di concorrenza 
Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente 
responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente 
per conto proprio o di terzi, salvo autorizzazione dell'assemblea. 
Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato 
dall'ufficio e risponde dei danni. 

Art. 2391 Conflitto d'interessi 
L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio 
o di terzi, interesse in conflitto con quello della società, deve darne 
notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, e deve 
astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione 
stessa (1394, 2631). 
In caso d'inosservanza, l'amministratore risponde delle perdite che siano 
derivate alla società dal compimento dell'operazione. 
La deliberazione del consiglio, qualora possa recare danno alla società, 
può, entro tre mesi dalla sua data (2964 e seguenti), essere impugnata 
dagli amministratori assenti o dissenzienti e dai sindaci se, senza il 
voto dell'amministratore che doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la 
maggioranza richiesta. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in 
buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della 
deliberazione (att 2091). 

Art. 2392 Responsabilità verso la società 
Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e 
dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario (1710), e sono 
solidalmente (1292) responsabili verso la società (2621) dei danni 
derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di 
attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori 
(2381). 
In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se non 
hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a 
conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per 
impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. 
La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si 
estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto 
annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle 
deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al 
presidente del collegio sindacale (2491; att. 209). 

Art. 2393 Azione sociale di responsabilità 
L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito 
a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione. 
La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può 
essere presa in occasione della discussione del bilancio (2364), anche se 
non è indicata nell'elenco delle materie da trattare (2373). 
La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca 
dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa 
col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo 
caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione (2386; att. 209). 
La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e 
può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con 
espressa deliberazione dell'assemblea 12434), e purché non vi sia il voto 
contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del 
capitale sociale (2407). 

Art. 2394 Responsabilità verso i creditori sociali 
Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza 
degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio 
sociale (2407). 
L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale 
risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti (att. 209). 
In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della 
società, l'azione spetta al curatore del fallimento o al commissario 
liquidatore. 
La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio 
dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere 
impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria, quando 
ne ricorrono gli estremi (2901 e seguenti). 

Art. 2395 Azione individuale del socio e del terzo 
Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al 
risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono 
stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli 
amministratori (2487; att. 209). 

Art. 2396 Direttori generali 
Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori (2392 
e seguenti) si applicano anche ai direttori nominati dall'assemblea o per 
disposizione dell'atto costitutivo, in relazione ai compiti loro affidati 
(att. 209). 

§ 3 Del collegio sindacale 
 

Art. 2397 Composizione del collegio 
Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o 
non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. 
I sindaci devono essere scelti tra gli scritti nel registro dei revisori 
contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia. 

Art. 2398 Presidenza del collegio 
Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. 

Art. 2399 Cause d'ineleggibilità e di decadenza 
Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono 
dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 
2382, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il 
quarto grado, e coloro che sono legati alla società o alle società da 
questa controllate (2359) da un rapporto continuativo di prestazione 
d'opera retribuita. 
La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili è 
causa di decadenza dall'ufficio di sindaco (att. 209). 

Art. 2400 Nomina e cessazione dall'ufficio 
I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo (2328) e 
successivamente dall'assemblea (2364), salvo il disposto degli artt. 2458 
e 2459. Essi restano in carica per un triennio, e non possono essere 
revocati se non per giusta causa. 
La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal 
tribunale, sentito l'interessato. 
La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome 
e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio e la 
cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli 
amministratori nel registro delle imprese nel termine di quindici giorni 
(2626; att. 209) e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per 
azioni e a responsabilità limitata. 

Art. 2401 Sostituzione 
In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco. subentrano i 
supplenti in ordine d'età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla 
prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci 
effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi 
nominati scadono come quelli in carica. In caso di sostituzione del 
presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal 
sindaco più anziano. 
Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve 
essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio 
medesimo (att. 209). 

Art. 2402 Retribuzione 
La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nell'atto 
costitutivo deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina 
(2370); per l'intero periodo di durata del loro ufficio (att. 209). 

Art. 2403 Doveri del collegio sindacale 
Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, 
vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare 
la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del 
bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e 
l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la valutazione del 
patrimonio sociale. 
Il collegio sindacale deve altresì accertare almeno ogni trimestre la 
consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà 
sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia. 
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, 
ad atti d'ispezione e di controllo. 
Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie 
sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. 
Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n. 
5 dell'art. 2421 (att. 209) 
Art. 2403 bis Collaboratori del sindaco 
Nell'espletamento di specifiche operazioni attinenti al controllo della 
regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle 
risultanze dei libri e delle scritture contabili, i sindaci possono 
avvalersi, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, di 
dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste 
dall'art. 2399. 
La società può rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni 
riservate. 

Art. 2404 Riunioni e deliberazioni del collegio 
Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. 
Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un 
esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio. 
Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale, che viene 
trascritto nel libro previsto dal n. 5 dell'art. 2421 e sottoscritto dagli 
intervenuti. 
Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza 
assoluta. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i 
motivi del proprio dissenso (att. 209). 

Art. 2405 Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle 
assemblee 
I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione 
(2388) ed alle assemblee (2366) e possono assistere alle riunioni del 
comitato esecutivo (2381). 
I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, 
durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio 
d'amministrazione, decadono dall'ufficio (att. 209). 

Art. 2406 Omissioni degli amministratori 
Il collegio sindacale deve convocare l'assemblea (2632 n. 2) ed eseguire 
le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte 
degli amministratori (2363, 2626; att. 209). 

Art. 2407 Responsabilità 
I sindaci devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario 
(1710), sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono 
conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza 
per ragione del loro ufficio (2622; Cod. Pen. 622). 
Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori (1292 e 
seguenti, 2392) per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non 
si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi 
della loro carica (2621). 
L'azione di responsabilità contro i sindaci è regolata dalle disposizioni 
degli artt. 2393 e 2394 (att. 209). 

Art. 2408 Denunzia al collegio sindacale 
Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio 
sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione 
all'assemblea. 
Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del 
capitale sociale, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui 
fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte 
all'assemblea, convocando immediatamente la medesima se la denunzia appare 
fondata e vi è urgente necessità di provvedere (2632, 2634; att. 209). 

Art. 2409 Denunzia al tribunale 
Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri 
degli amministratori e dei sindaci, i soci che rappresentano il decimo del 
capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale. 
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i 
sindaci, può ordinare (att. 103) l'ispezione dell'amministrazione della 
società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla 
prestazione di una cauzione (Cod. Proc. Civ. 119). 
Se le irregolarità denunziate sussistono, il tribunale può disporre gli 
opportuni provvedimenti cautelari e convocare l'assemblea per le 
conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli 
amministratori ed i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, 
determinandone i poteri e la durata (2636). 
L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità 
contro gli amministratori e i sindaci. 
Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario convoca 
e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o 
per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società (2636). 
I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche 
su richiesta del pubblico ministero, e in questo caso le spese per 
l'ispezione sono a carico della società (2488; att. 103, 209). 

SEZIONE VII 
Delle obbligazioni 
 

Art. 2410 Limiti dell'emissione di obbligazioni 
La società può emettere obbligazioni al portatore (2003) o nominative 
(2021) per somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo 
l'ultimo bilancio approvato (att. 210). 
Tale somma può essere superata: 
1) quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili di 
proprietà sociale, sino a due terzi del valore di questi; 
2) quando l'eccedenza dell'importo delle obbligazioni rispetto al capitale 
versato è garantita da titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, 
aventi scadenza non anteriore a quella delle obbligazioni, ovvero da 
equivalente credito di annualità o sovvenzioni a carico dello Stato o di 
enti pubblici. I titoli devono rimanere depositati e le annualità o 
sovvenzioni devono essere vincolate presso un istituto di credito, per la 
parte necessaria a garantire il pagamento degli interessi e l'ammortamento 
delle relative obbligazioni. fino all'estinzione delle obbligazioni 
emesse. 
Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, 
la società può essere autorizzata, con provvedimento dell'autorità 
governativa, ad emettere obbligazioni, anche senza le garanzie previste 
nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti. delle modalità e delle 
cautele stabilite nel provvedimento stesso. 
Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari 
categorie di società. 

Art. 2411 Deposito e trascrizione della deliberazione 
La deliberazione dell'assemblea (2365) deve essere, a cura del notaio o 
degli amministratori, depositata entro trenta giorni presso l'ufficio del 
registro delle imprese (2626; att. 100). Alla deliberazione devono essere 
allegate le eventuali autorizzazioni richieste. 
Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla 
legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro 
delle imprese (2436). 
Il decreto del tribunale è soggetto a reclamo davanti alla Corte di 
appello entro trenta giorni (2964) dalla comunicazione. 
La deliberazione non può essere eseguita se non dopo l'iscrizione. 

Art. 2412 Riduzione del capitale 
La società che ha emesso obbligazioni non può ridurre il capitale sociale, 
se non in proporzione delle obbligazioni rimborsate (2445). Se la 
riduzione del capitale sociale deve essere deliberata in conseguenza di 
perdite (2446), la misura della riserva legale (2428) deve continuare a 
calcolarsi sulla base del capitale sociale esistente al tempo 
dell'emissione, fino a che l'ammontare del capitale sociale e della 
riserva legale non eguagli l'ammontare delle obbligazioni in circolazione. 

Art. 2413 Contenuto delle obbligazioni 
Le obbligazioni devono indicare (2633): 
1) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione 
dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è 
iscritta (2330); 
2) il capitale sociale versato ed esistente al momento dell'emissione; 
3) la data della deliberazione dell'assemblea e della sua iscrizione nel 
registro; 
4) l'ammontare complessivo ielle obbligazioni emesse, il valore nominale 
di ciascuna, il saggio degli interessi e il modo di pagamento e di 
rimborso; 
5) le garanzie da cui sono assistite. 

Art. 2414 Costituzione delle garanzie 
L'assemblea (2365) che delibera l'emissione di obbligazioni con le 
garanzie previsto nell'art. 2410 deve designare un notaio che, per conto 
degli obbligazionisti, compia le formalità necessarie per la costituzione 
delle garanzie medesime (2831). 

Art. 2415 Assemblea degli obbligazionisti 
L'assemblea degli obbligazionisti (att. 210) delibera: 
1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune; 
2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito; 
3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato; 
4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei 
comuni interessi e sul rendiconto relativo; 
5) sugli altri oggetti d'interesse comune degli obbligazionisti. 
L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli 
obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta 
richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei 
titoli emessi e non estinti. 
Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative 
all'assemblea straordinaria dei soci (2365 e seguenti, 2375). Per la 
validità delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel n. 2 di questo 
articolo è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole 
degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse 
e non estinte. 
La società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non può 
partecipare alle deliberazioni. 
All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori 
ed i sindaci (att. 210). 

Art. 2416 Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea 
Le deliberazioni prese dall'assemblea vincolano anche gli obbligazionisti 
assenti o dissenzienti. 
Ciascun obbligazionista può impugnare le deliberazioni che non sono prese 
in conformità della legge, a norma degli artt. 2377 e 2378. 
L'impugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la 
società ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli 
obbligazionisti (att. 210). 

Art. 2417 Rappresentante comune 
Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli 
obbligazionisti. Se non è nominato dall'assemblea a norma dell'art. 2415, 
è nominato con decreto dal presidente del tribunale su domanda di uno o 
più obbligazionisti o degli amministratori della società (att. 104). Non 
possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se 
nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i 
dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle 
condizioni indicate nell'art. 2399. 
Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un 
triennio e può essere rieletto. L'assemblea degli obbligazionisti ne fissa 
il compenso. Entro quindici giorni dalla notizia della sua nomina il 
rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle 
imprese (2634; att. 210). 

Art. 2418 Obblighi e poteri del rappresentante comune 
Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle 
deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti, tutelare gli interessi 
comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle operazioni 
di sorteggio delle obbligazioni (2421, 2831). Egli ha diritto di assistere 
all'assemblea dei soci (2370). 
Per la tutela degli interessi comuni ha la rappresentanza processuale 
degli obbligazionisti anche nell'amministrazione controllata, nel 
concordato preventivo, nel fallimento e nella liquidazione coatta 
amministrativa della società debitrice (att. 210). 

Art. 2419 Azione individuale degli obbligazionisti 
Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni 
individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili 
con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'art. 2415 (att. 210). 

Art. 2420 Sorteggio delle obbligazioni 
Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a 
pena di nullità, alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, 
di un notaio (att. 210). 

Art. 2420 bis Obbligazioni convertibili in azioni 
L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni 
convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e 
le modalità della conversione. La deliberazione non può essere adottata se 
il capitale sociale non sia stato interamente versato. 
Contestualmente la società deve deliberare l'aumento del capitale sociale 
per un ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni da 
attribuire in conversione. 
Le obbligazioni convertibili non possono emettersi per somma inferiore al 
loro valore nominale. 
Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono 
all'emissione delle azioni spettanti gli obbligazionisti che hanno chiesto 
la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli 
amministratori devono (2620) depositare per l'iscrizione nel registro 
delle imprese un'attestazione dell'aumento del capitale sociale in misura 
corrispondente al valore nominale delle azioni emesse. Si applica la 
disposizione del secondo comma dell'art. 2444. 
Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la 
società non può deliberare né la riduzione del capitale esuberante, né la 
modificazione delle disposizioni dell'atto costitutivo concernenti la 
ripartizione degli utili, salvo che ai possessori di obbligazioni 
convertibili sia stata data la facoltà, mediante avviso pubblicato nel 
Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata 
almeno tre mesi prima della convocazione dell'assemblea, di esercitare il 
diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione. 
Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e di 
riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio è modificato in 
proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione. 
Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare in aggiunta a 
quanto stabilito nell'art. 2413, il rapporto di cambio e le modalità della 
conversione. 

Art. 2420 ter Delega agli amministratori 
L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di 
emettere in una o più volte obbligazioni, anche convertibili, fino ad un 
ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data 
di iscrizione della società nel registro delle imprese. 
Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dell'atto 
costitutivo, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della 
deliberazione. 
Il verbale della deliberazione degli amministratori di emettere 
obbligazioni deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e 
iscritto a norma dell'art. 2411. 

SEZIONE VIII 
Dei libri sociali 
 

Art. 2421 Libri sociali obbligatori 
Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214, la 
società deve tenere: 
1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il numero delle 
azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i 
trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti; 
2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle 
obbligazioni emesse e di quelle estinto, il cognome e il nome dei titolari 
delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse 
relativi; 
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui 
devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico (2375); 
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di 
amministrazione (2388); 
5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale 
(2404); 
6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, 
se questo esiste (2381); 
7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli 
obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni 
I libri indicati nei nn. 1, 2, 3 e 4 sono tenuti a cura degli 
amministratori, il libro indicato nel n. 5 a cura del collegio sindacale, 
il libro indicato nel n. 6 a cura del comitato esecutivo e il libro 
indicato nel n. 7 a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti. 
I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati 
progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'art. 
2215. 
Art. 2422 Diritto d'ispezione dei libri sociali 
I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nei nn. 1 e 3 
dell'articolo precedente e di ottenere estratti a proprie spese. 
Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i 
libri indicati nei nn. 2 e 3 dell'articolo precedente, e ai singoli 
obbligazionisti per il libro indicato nel n. 7 dell'articolo medesimo 
(att. 209). 

SEZIONE IX 
Del bilancio 
 

Art. 2423 Redazione del bilancio 
Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito 
dallo stato patrimoniale dal conto economico e dalla nota integrativa. 
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 
società e il risultato economico dell'esercizio. 
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono 
fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. 
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli 
seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la 
disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare 
la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della 
situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli 
eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una 
riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore 
recuperato. 
Il bilancio deve essere redatto in lire. 

Art. 2423 bis Principi di redazione del bilancio 
Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 
l) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella 
prospettiva della continuazione dell'attività; 
2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di 
chiusura dell'esercizio; 
3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza 
dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 
4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza 
dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere 
valutati separatamente; 
6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio 
all'altro. 
Deroghe al principio enunciato nel n. 6 del comma precedente sono 
consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la 
deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione 
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. 

Art. 2423 ter Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico 
Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano 
particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico 
devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci 
previste negli artt. 2424 e 2425. 
Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, 
senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; 
esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa 
del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel 2° comma dell'art. 
2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo 
caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di 
raggruppamento. 
Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia 
compreso in alcuna di quelle previste dagli artt. 2424 e 2425. 
Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige 
la natura dell'attività esercitata. 
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere 
indicato l'importo della voce corrispondente del l'esercizio precedente. 
Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente 
devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o 
l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota 
integrativa. 
Sono vietati i compensi di partite. 

Art. 2424 Contenuto dello stato patrimoniale 
Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente 
schema. 
ATTIVO 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata 
indicazione della parte già richiamata. 
B) Immobilizzazioni: 
I Immobilizzazioni immateriali: 
1) costi di impianto e di ampliamento; 
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; 
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno; 
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 
5) avviamento; 
6) immobilizzazioni in corso e acconti; 
7) altre. 
Totale. 
II Immobilizzazioni materiali: 
1) terreni e fabbricati; 
2) impianti e macchinario; 
3) attrezzature industriali e commerciali; 
4) altri beni; 
5) immobilizzazioni in corso e acconti. 
Totale. 
III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna 
voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: 
1) partecipazioni in: 
a) imprese controllate; 
b) imprese collegate; 
c) imprese controllanti; 
d) altre imprese; 
2) crediti: 
a) verso imprese controllate; 
b) verso imprese collegate; 
c) verso controllanti; 
d) verso altri; 
3) altri titoli; 
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo. 
Totale 
Totale immobilizzazioni (B) 
C) Attivo circolante: 
I Rimanenze: 
1) materie prime, sussidiarie e di consumo: 
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 
3) lavori in corso su ordinazione; 
4) prodotti finiti e merci; 
5) acconti. 
Totale 
II Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi 
esigibili oltre l'esercizio successivo: 
1) verso clienti; 
2) verso imprese controllate; 
3) verso imprese collegate; 
4) verso controllanti; 
5) verso altri. 
Totale. 
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 
1) partecipazioni in imprese controllate; 
2) partecipazioni in imprese collegate; 
3) partecipazioni in imprese controllanti; 
4) altre partecipazioni; 
5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo; 
6) altri titoli. 
Totale 
IV Disponibilità liquide: 
1) depositi bancari e postali; 
2) assegni; 
3) danaro e valori in cassa. 
Totale. 
Totale attivo circolante (C) 
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti. 
PASSIVO 
A) Patrimonio netto: 
I Capitale 
II Riserva da sopraprezzo delle azioni 
III Riserve di rivalutazione 
IV Riserva legale 
V Riserva per azioni proprie in portafoglio 
VI Riserve statutarie 
VII Altre riserve, distintamente indicate 
VIII Utili (perdite) portati a nuovo 
IX Utile (perdite) dell'esercizio 
B) Fondi per rischi e oneri: 
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 
2) per imposte; 
3) altri. 
Totale 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. 
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi 
esigibili oltre l'esercizio successivo; 
1) obbligazioni; 
2) obbligazioni convertibili; 
3) debiti verso banche; 
4) debiti verso altri finanziatori; 
5) acconti; 
6) debiti verso fornitori; 
7) debiti rappresentati da titoli di credito; 
8) debiti verso imprese controllate; 
9) debiti verso imprese collegate; 
10) debiti verso controllanti; 
11) debiti tributari; 
12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 
13) altri debiti. 
Totale 
E) Ratei e risconti con separata indicazione dell'aggio su prestiti. 
Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello 
schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario 
ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci 
diverse da quella nella quale è iscritto. 
In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate 
direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fideiussioni, avalli, 
altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per 
ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e 
collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di 
queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine. 

Art. 2424 bis Disposizioni relative a singole voci dello stato 
patrimoniale 
Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente 
devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. 
Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle 
stabilite dal 3° comma dell'art. 2359 si presumono immobilizzazioni. 
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire 
perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, 
dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o 
l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella voce "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve 
essere indicato l'importo calcolato a norma dell'art. 2120. 
Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di 
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi 
sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi 
successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i 
costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i 
proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di 
esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote 
di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia 
in ragione del tempo. 

Art. 2425 Contenuto del conto economico 
Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema: 
A) Valore della produzione: 
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti; 
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in 
conto esercizio. 
Totale. 
B) Costi della produzione 
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 
7) per servizi; 
8) per godimento di beni di terzi; 
9) per il personale: 
a) salari e stipendi; 
b) oneri sociali; 
c) trattamento di fine rapporto; 
d) trattamento di quiescenza e simili; 
e) altri costi; 
10) ammortamenti e svalutazioni: 
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; 
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide; 
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci; 
12) accantonamenti per rischi; 
13) altri accantonamenti; 
14) oneri diversi di gestione. 
Totale. 
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B). 
C) Proventi e oneri finanziari: 
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli 
relativi ad imprese controllate e collegate; 
16) altri proventi finanziari; 
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di 
quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti; 
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni; 
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni; 
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da 
imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti; 
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli 
verso imprese controllate e collegate e verso controllanti. 
Totale (15-16-17). 
D) Rettifiche di valore di attività finanziaria: 
18) rivalutazioni: 
a) di partecipazioni; 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; 
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni. 
19) svalutazioni: 
a) di partecipazioni; 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; 
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni. 
Totale delle rettifiche (18-19). 
E) Proventi e oneri straordinari: 
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i 
cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5; 
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i 
cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14 e delle imposte 
relative a esercizi precedenti. 
Totale delle partite straordinarie (20-21). 
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E); 
22) imposte sul reddito dell'esercizio; 
23) (risultato dell'esercizio); 
24) (rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme 
tributarie); 
25) (accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme 
tributarie); 
26) utile (perdita) dell'esercizio. 

Art. 2425 bis Iscrizione dei ricavi proventi e costi 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto 
dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente 
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 

Art. 2426 Criteri di valutazione 
Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri: 
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. 
Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di 
produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. 
Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile 
al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal 
quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere 
aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna 
o presso terzi; 
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali. Ia cui 
utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente 
ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua 
possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di 
ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella 
nota integrativa; 
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, 
risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i 
nn. 1 e 2 deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere 
mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della 
rettifica effettuata. 
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese 
controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a 
quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto 
dal successivo n. 4 o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio 
consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto 
risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza 
dovrà essere motivata nella nota integrativa; 
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese 
controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o 
più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al n. 1, per 
un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto 
risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i 
dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del 
bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi 
indicati negli artt. 2423 e 2423 bis. 
Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo 
del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore 
corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio 
dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, 
purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, 
per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve 
essere ammortizzata. 
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del 
metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio 
dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile; 
5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e 
di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti 
nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere 
ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che 
l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo 
se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei 
costi non ammortizzati; 
6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso del 
collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo 
per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque 
anni. E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in 
un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata 
per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione 
nella nota integrativa; 
7) il disaggio sui prestiti deve essere iscritto nell'attivo e 
ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito; 
8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di 
realizzazione; 
9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, 
calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione desumibili 
dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere 
mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi 
di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione; 
10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della 
media ponderata o con quelli "primo entrato", "primo uscito" o "ultimo 
entrato, primo uscito"; se il valore cosi ottenuto differisce in misura 
apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la 
differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota 
integrativa; 
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base 
dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza; 
12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, 
sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore 
costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di 
scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si 
abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione. 
E' consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti 
esclusivamente in applicazione di norme tributarie. 

Art. 2427 Contenuto della nota integrativa 
La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre 
disposizioni: 
1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle 
rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi 
all'origine in moneta avente corso legale nello Stato; 
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il 
costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le 
acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni 
avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le 
svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni 
riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio; 
3) la composizione delle voci "costi di impianto e di ampliamento" e 
"costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", nonché le ragioni della 
iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento; 
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci 
dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il 
trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti; 
5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di 
società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e 
collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, 
l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo 
esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il 
corrispondente credito; 
6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti 
di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da 
garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura 
delle garanzie; 
7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e 
risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, 
quando il loro ammontare sia apprezzabile nonché la composizione della 
voce "altre riserve"; 
8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori 
iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni 
voce; 
9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla 
composizione c natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui 
conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria 
della società specificando quelli relativi a imprese controllate, 
collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste 
ultime; 
10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle 
prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche; 
11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'art. 2425, 
n. 15, diversi dai dividendi; 
12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati 
nell'art. 2425, n. 17 relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso 
banche, e altri; 
13) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri 
straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia 
apprezzabile; 
14) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti 
esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, 
appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle 
rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto 
economico; 
15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria; 
16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, 
cumulativamente per ciascuna categoria; 
17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della 
società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società 
sottoscritte durante l'esercizio; 
18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i 
titoli o valori simili emessi dalla società specificando il loro numero e 
i diritti che essi attribuiscono. 

Art. 2428 Relazione sulla gestione 
Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori 
sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo 
complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso 
imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli 
investimenti. 
Dalla relazione devono in ogni caso risultare: 
1) le attività di ricerca e di sviluppo; 
2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese 
sottoposte al controllo di queste ultime; 
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle 
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per 
tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione 
della parte di capitale corrispondente; 
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle 
azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla 
società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria 
o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di 
capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle 
alienazioni; 
5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; 
6) l'evoluzione prevedibile della gestione. Entro tre mesi dalla fine del 
primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni 
quotate in borsa devono trasmettere al collegio sindacale una relazione 
sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti della 
Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La relazione deve 
essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione 
stessa con il regolamento anzidetto. 
Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie 
della società 

Art. 2429 Relazione dei sindaci e deposito del bilancio 
Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio 
sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato 
per l'assemblea che deve discuterlo. 
Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati 
dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità, e fare le 
osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, 
con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 
2423, comma 4. 
Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società 
controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo 
bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella 
sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori e dei 
sindaci, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché. 
sia approvato. I soci possono prenderne visione. 
Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate 
prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse 
nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati 
essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime. 

Art. 2429 bis Relazione degli amministratori 
La relazione degli amministratori prescritta dal 3° comma dell'art. 2423 
deve illustrare l'andamento della gestione nei vari settori in cui la 
società ha operato, anche attraverso altre società da essa controllate, 
con particolare riguardo agli investimenti, ai costi e ai prezzi. Devono 
essere anche indicati i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura 
dell'esercizio. 
Dalla relazione devono in ogni caso risultare: 
1) i criteri seguiti nella valutazione delle varie categorie di beni e le 
loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio; 
2) i criteri seguiti negli ammortamenti e negli accantonamenti e le loro 
eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio; 
3) le variazioni intervenute nella consistenza delle partite dell'attivo e 
del passivo; 
4) i dati relativi al personale dipendente e agli accantonamenti per 
indennità di anzianità e trattamento di quiescenza; 
5) gli interessi passivi, ripartiti tra prestiti a lungo e medio termine e 
prestiti a breve termine, con separata indicazione di quelli compresi 
nelle poste dell'attivo; 
6) le spese di studio, ricerca e progettazione, le spese di pubblicità e 
propaganda e le spese di avviamento di impianti o di produzione, iscritte 
nell'attivo del bilancio, con distinta indicazione del relativo ammontare; 
7) i rapporti con le società controllanti, controllate e collegate e le 
variazioni intervenute nelle partecipazioni e nei crediti e debiti; 
8) il numero e il valore nominale delle azioni proprie possedute dalla 
società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, 
con l'indicazione della quota di capitale corrispondente; 
9) il numero e il valore nominale delle azioni proprie acquistate o 
alienate dalla società nel corso dell'esercizio, anche per tramite di 
società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della quota 
di capitale corrispondente, dei corrispettivi riscossi o pagati e dei 
motivi degli acquisti e delle alienazioni. 
Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli 
amministratori delle società con azioni quotate in borsa devono 
trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della 
gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale 
per le società e la borsa con apposito regolamento da pubblicare nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La relazione deve essere pubblicata 
nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il 
regolamento anzidetto). 
2430 Riserva legale 
Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente 
almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che 
questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. 
La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene 
diminuita per qualsiasi ragione. Sono salve le disposizioni delle leggi 
speciali. 

Art. 2431 Sopraprezzo delle azioni 
Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo 
superiore al loro valore nominale non possono essere distribuite fino a 
che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'art. 
2430. 
Art. 2432 Partecipazione agli utili 
Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci 
fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti 
risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale. 

Art. 2433 Distribuzione degli utili ai soci 
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli 
utili ai soci. 
Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili 
realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato 
(2621 n. 2). 
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a 
ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto 
in misura corrispondente (2446). 
I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo 
non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a 
bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti 
corrispondenti. 

Art. 2433 bis Acconti sui dividendi 
La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società 
il cui bilancio è assoggettato per legge alla certificazione da parte di 
società di revisione iscritte all'albo speciale. 
La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo 
statuto ed è deliberata dagli amministratori dopo la certificazione e 
l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente. 
Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando 
dall'ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all 'esercizio o 
a esercizi precedenti. 
L'ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma 
tra l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio 
precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva 
per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili. 
Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi 
sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti 
che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società 
consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito 
il parere del collegio sindacale. 
Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere del 
collegio sindacale debbono restare depositati in copia nella sede della 
società fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso. I soci 
possono prenderne visione. 
Ancorché sia successivamente accertata l'inesistenza degli utili di 
periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in 
conformità con le altre disposizioni del presente articolo non sono 
ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede. 

Art. 2434 Azione di responsabilità 
L'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea non implica 
liberazione degli amministratori, dei direttori generali e dei sindaci per 
le responsabilità incorse nella gestione sociale (2392 e seguenti, 2633). 

Art. 2435 Pubblicazione del bilancio e dell'elenco soci e dei titolari di 
diritti su azioni 
Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata 
dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e 
dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli 
amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o 
spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata. Dell'avvenuto 
deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino delle Società per 
azioni e a responsabilità limitata. 
Il bilancio può essere pubblicato, oltre che in lire, anche in ECU, al 
tasso di conversione della data di chiusura dell'esercizio; tale tasso 
deve essere indicato nella nota integrativa. Entro trenta giorni 
dall'approvazione del bilancio le società non quotate in mercato 
regolamentato sono tenute altresì a depositare per l'iscrizione nel 
registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di 
approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni 
possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di 
diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve 
essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate 
nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio 
dell'esercizio precedente. 

Art. 2435 bis Bilancio in forma abbreviata 
Le società possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel 
primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non 
abbiano superato due dei seguenti limiti: 
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale 3.090 milioni di lire; 
b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.180 milioni di lire; 
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. 
Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le 
voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri 
romani; dalle voci B I e B II dell'attivo devono essere detratti in forma 
esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; nelle voci C II dell'attivo 
e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti 
esigibili oltre l'esercizio successivo. 
Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10 
dell'art. 2426 e dai nn. 2, 3, 7, 9, 10,12,13, li, 15,16 e 17 dell'art. 
2427; le indicazioni richieste dal n. 6 dell'art. 2427 sono riferite 
all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio. 
Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota 
integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428, esse 
sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione. 

SEZIONE X 
Delle modificazioni dell'atto costitutivo 
 

Art. 2436 Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni 
Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo (att. 
211) devono essere depositate e iscritte a norma del primo, secondo e 
terzo comma dell'art. 2411 (att. 100) e pubblicate nel BUSARL. 
Dopo ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto deve essere 
depositato nel registro delle imprese e pubblicato nel Bollettino 
ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata il testo 
integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata (2494). 

Art. 2437 Diritto di recesso 
I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento 
dell'oggetto o del tipo della società, o il trasferimento della sede 
sociale all'estero (2369) hanno diritto di recedere dalla società e di 
ottenere il rimborso delle proprie azioni, secondo il prezzo medio 
dell'ultimo semestre, se queste sono quotate in borsa, o, in caso 
contrario, in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio 
dell'ultimo esercizio. 
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai 
soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di 
questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni (2964) dalla 
data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese (2188; 
att. 100). 
E' nullo (1421 e seguenti) ogni patto che esclude il diritto di recesso o 
ne rende più gravoso l'esercizio. 

Art. 2438 Aumento di capitale 
Non si possono emettere nuove azioni fino a che quelle emesse non siano 
interamente liberate (2630). 

Art. 2439 Sottoscrizione e versamenti 
I sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della 
sottoscrizione, versare alla società almeno i tre decimi del valore 
nominale delle azioni sottoscritte. Se è previsto un sopraprezzo, questo 
deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione. 
Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto entro il termine 
che, nell'osservanza di quelli stabiliti dall'art. 2441, 2° e 3° comma, 
deve risultare dalla deliberazione, il capitale è aumentato di un importo 
pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo 
abbia espressamente previsto. 

Art. 2440 Conferimenti di beni in natura e di crediti 
Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o 
di crediti si applicano le disposizioni degli artt. 2342, 2° e 3° comma, e 
2343. 

Art. 2441 Diritto di opzione 
Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni 
devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle 
azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di 
opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, 
sulla base del rapporto di cambio (2420). 
L'offerta di opzione deve essere pubblicata nel Bollettino ufficiale delle 
società per azioni e a responsabilità limitata. Per l'esercizio del 
diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta 
giorni dalla pubblicazione dell'offerta. 
Coloro che esercitano il diritto di opzione purché ne facciano contestuale 
richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle 
obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le 
azioni sono quotate in borsa, i diritti di opzione non esercitati devono 
essere offerti in borsa dagli amministratori, per conto della società, per 
almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine 
stabilito a norma del secondo comma. 
Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, 
secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate 
mediante conferimenti in natura. 
Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può 
essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, 
approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale 
sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di seconda o terza 
convocazione (2369 e seguenti). 
Le proposte di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione 
del diritto di opzione, ai sensi del 4° o del 5 comma, devono essere 
illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono 
risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora 
l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e 
in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di 
emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al 
collegio sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per 
l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il 
proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. 
Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell'esperto 
designato dal presidente del tribunale nell'ipotesi prevista dal 4° comma 
devono restare depositati nella sede della società durante i quindici 
giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i 
soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di 
emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo 
conto, per le azioni quotate in borsa, anche dell'andamento delle 
quotazioni nell'ultimo semestre. 
Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la 
deliberazione di aumento del capitale preveda che le azioni di nuova 
emissione siano sottoscritte da banche o da enti o società finanziarie 
soggetti al controllo della Commissione nazionale per la società e la 
borsa, con obbligo di offrirle agli azionisti della società in conformità 
con i primi tre commi del presente articolo. Le spese di tale operazione 
sono a carico della società e la deliberazione di aumento del capitale 
deve indicarne l'ammontare. 
Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le 
assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione 
limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono 
offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società. L'esclusione 
dell'opzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con la 
maggioranza prescritta nel quinto comma. 

Art. 2442 Passaggio di riserve a capitale 
L'assemblea può aumentare il capitale imputando a capitale la parte 
disponibile delle riserve e dei fondi speciali iscritti in bilancio. 
In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse 
caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate 
gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già 
possedute. 
L'aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore 
nominale delle azioni in circolazione. 

Art. 2443 Delega agli amministratori 
L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di 
aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato 
e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della 
società nel registro delle imprese (2381). 
Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dell'atto 
costitutivo, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della 
deliberazione. 
Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il 
capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e 
iscritto a norma dell'art. 2436. 
Art. 2444 Iscrizione nel registro delle imprese 
Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova 
emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel 
registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale è stato 
eseguito (att. 100). 
L'attestazione deve essere pubblicata a norma dell'art. 2457 bis. 
Fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, l'aumento del 
capitale non può essere menzionato negli atti della società (2250). 

Art. 2445 Riduzione del capitale esuberante 
La riduzione del capitale, o quando questo risulta esuberante per il 
conseguimento dell'oggetto sociale, può (2412) aver luogo sia mediante 
liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti (2344), sia 
medianti rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli artt. 
2327 e 2412. 
L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le 
modalità della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con 
modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la 
riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale. 
La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno 
dell'iscrizione nel registro delle imprese (att.100) purché entro questo 
termine (2964) nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia 
fatto opposizione (2623, n 1). 
Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la riduzione 
abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un'idonea 
garanzia (1179, 2623). 
2446 Riduzione del capitale per perdite 
Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in 
conseguenza di perdite, gli amministratori (2381, 2630) devono senza 
indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti (2630). 
All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione 
patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale. La 
relazione degli amministratori con le osservazioni del collegio sindacale 
deve restare depositata in copia nella sede della società durante gli otto 
giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. 
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 
un terzo l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve 
ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza 
gli amministratori e i sindaci devono chiedere al tribunale che venga 
disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal 
bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, mediante 
decreto, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli 
amministratori (2194, 2626; att 100). Contro tale decreto e ammesso 
reclamo alla corte d'appello entro trenta giorni dall'iscrizione (att. 
209). 

Art. 2447 Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale 
Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo di riduce al di 
sotto del minimo stabilito dall'art. 2327, gli amministratori devono senza 
indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed 
il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto 
minimo, o la trasformazione della società (2448, 2498). 

SEZIONE XI 
Dello scioglimento e della liquidazione 
 

Art. 2448 Cause di scioglimento 
La società per azioni si scioglie: 
1) per il decorso del termine; 
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta 
impossibilità di conseguirlo; 
3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività 
dell'assemblea; 
4) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (2327), 
salvo quanto è disposto dall'art. 2447; 
5) per deliberazione dell'assemblea; 
6) per le altre cause previste dall'atto costitutivo. 
La società si scioglie inoltre per provvedimento dell'autorità governativa 
nei casi stabiliti dalla legge, e per la dichiarazione di fallimento se la 
società ha per oggetto un'attività commerciale (2195, 2449). Si osservano 
in questi casi le disposizioni delle leggi speciali. 

Art. 2449 Effetti dello scioglimento 
Gli amministratori, quando si è verificato un fatto che determina lo 
scioglimento della società, non possono intraprendere nuove operazioni. 
Contravvenendo a questo divieto, essi assumono responsabilità illimitata e 
solidale (1292) per gli affari intrapresi. 
Essi devono, nel termine di trenta giorni convocare l'assemblea per le 
deliberazioni relative alla liquidazione. 
Gli amministratori sono responsabili della conservazione dei beni sociali 
fino a quando non ne hanno fatto consegna ai liquidatori. 
Nel caso previsto dal n. 5 dell'art. 2448, la deliberazione dell'assemblea 
che decide lo scioglimento della società deve essere depositata ed 
iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2411, primo, secondo 
e terzo comma, e pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per 
azioni e a responsabilità limitata. 
Nei casi previsti dai nn. 1, 2, 4 e 6 dell'art. 2448 deve essere 
depositata ed iscritta nel registro delle imprese e pubblicata nel 
Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata 
la deliberazione del consiglio di amministrazione che accerta il 
verificarsi di una causa di scioglimento. 
Nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 2448 deve essere iscritto e 
pubblicato a norma del comma precedente il decreto del presidente del 
tribunale che, su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci 
accerti l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività 
dell'assemblea. 
Nel caso previsto dall'art. 2448, secondo comma, il provvedimento 
dell'autorità governativa e la sentenza dichiarativa di fallimento devono, 
a cura degli amministratori, entro quindici giorni dalla comunicazione del 
provvedimento o dalla pubblicazione della sentenza, essere depositati in 
copia autentica (2703) per l'iscrizione presso l'ufficio del registro 
delle imprese e pubblicati nel Bollettino ufficiale delle società per 
azioni e a responsabilità limitata (2626). 

Art. 2450 Nomina e revoca dei liquidatori 
La nomina dei liquidatori spetta all'assemblea (2365), salvo diversa 
disposizione dell'atto costitutivo. 
L'assemblea delibera con le maggioranze prescritte per l'assemblea 
straordinaria (2368 e seguente). 
Nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 2448, o quando la maggioranza 
prescritta non è raggiunta, la nomina dei liquidatori è fatta con decreto 
dal presidente del tribunale su istanza dei soci, degli amministratori o 
dei sindaci. 
I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea con le maggioranze 
prescritte per l'assemblea straordinaria (2368 e seguente) o, quando 
sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza dei soci, dei sindaci 
o del pubblico ministero. 
Le disposizioni del primo, secondo e terzo comma si applicano anche alla 
sostituzione dei liquidatori. 

Art. 2450 bis Pubblicazione della nomina dei liquidatori 
La deliberazione dell'assemblea, la sentenza e il decreto del presidente 
del tribunale che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importi 
cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro quindici 
giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura 
dei liquidatori medesimi per la loro iscrizione presso l'ufficio del 
registro delle imprese (2626). 
I liquidatori devono altresì depositare, presso lo stesso ufficio, le loro 
firme autografe. 
I liquidatori devono inoltre richiedere, entro quindici giorni dalla 
iscrizione nel registro delle imprese, la pubblicazione nel Bollettino 
ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata della 
deliberazione dell'assemblea o della sentenza o del decreto di cui al 
primo comma. 

Art. 2451 Organi sociali durante la liquidazione 
Le disposizioni sulle assemblee e sul collegio sindacale (2363 e seguenti) 
si applicano anche durante la liquidazione, in quanto compatibili con 
questa. 

Art. 2452 Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori 
Oltre che agli obblighi di cui all'art. 2450 bis i liquidatori sono 
soggetti alle disposizioni degli artt. 2276, 2277, 2279, 2280, primo 
comma, e 2310 (2625). 
I poteri dei liquidatori sono regolati dal primo comma dell'art. 2278, 
salvo che l'assemblea con le maggioranze stabilite per l'assemblea 
straordinaria (2368) non abbia disposto diversamente. 
Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti 
sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i 
versamenti ancora dovuti sulle rispettive azioni 
Le disposizioni dell'art. 2450 bis, primo e terzo comma, relative alla 
pubblicità della nomina dei liquidatori si applicano anche alla 
deliberazione dell'assemblea straordinaria prevista dal secondo comma. 

Art. 2453 Bilancio finale di liquidazione 
Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio 
finale, indicando la parte spettante a ciascuna azione nella divisione 
dell'attivo. 
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione 
dei sindaci, è depositato presso l'ufficio del registro delle imprese 
(2626). 
Nei tre mesi successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio 
può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei 
liquidatori. 
I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale 
tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio 
quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche 
riguardo ai non intervenuti. 

Art. 2454 Approvazione tacita del bilancio 
Decorso il termine di tre mesi senza che siano stati proposti reclami, il 
bilancio s'intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi 
relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono 
liberati di fronte ai soci. 
Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata 
senza riserve all'atto del pagamento dell'ultima quota di riparto, importa 
approvazione del bilancio. 

Art. 2455 Deposito delle somme non riscosse 
Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro tre mesi dall'iscrizione 
dell'avvenuto deposito del bilancio a norma dell'art. 2453, devono essere 
depositate presso un istituto di credito (att. 251) con l'indicazione del 
cognome e del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al 
portatore. 

Art. 2456 Cancellazione della società 
Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono 
chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, e la 
pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel Bollettino ufficiale 
delle società per azioni e a responsabilità limitata. 
Dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti 
possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla 
concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di 
liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è 
dipeso da colpa di questi. 

Art. 2457 Deposito dei libri sociali 
Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito 
indicato nell'art. 2455, i libri della società devono essere depositati 
(2626) e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle 
imprese. Chiunque può esaminarli, anticipando le spese. 

SEZIONE XI BIS 
 

Art. 2457 bis Pubblicazione nel Bollettino delle società per azioni e a 
responsabilità limitata e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana 
Gli amministratori e, se la società è in liquidazione, i liquidatori sono 
tenuti a richiedere la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle 
società per azioni e a responsabilità limitata o nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana degli atti e fatti per i quali l'una o l'altra 
pubblicazione sia prescritta dal presente codice nel termine di un mese 
dall'iscrizione o dal deposito dell'atto nel registro delle imprese, salvo 
che sia previsto un termine diverso. 

Art. 2457 ter Effetti della pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle 
società per azioni e a responsabilità limitata 
Gli atti per i quali il codice prescrive, oltre l'iscrizione o il deposito 
nel registro delle imprese, la pubblicazione nel Bollettino ufficiale 
delle società per azioni e a responsabilità limitata, sono opponibili ai 
terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i 
terzi ne erano a conoscenza. 
Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla 
pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai 
terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne 
conoscenza. 
In caso di discordanza tra il contenuto dell'atto depositato o iscritto 
nel registro delle imprese con il testo pubblicato nel Bollettino 
ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, 
quest'ultimo non può essere opposto ai terzi. Costoro possono, tuttavia, 
valersene, salvo che la società provi che i terzi erano a conoscenza del 
testo iscritto o depositato nel registro delle imprese (2497 bis). 

SEZIONE XII 
Delle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici 
 

Art. 2458 Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici 
Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per 
azioni, l'atto costitutivo può ad essi conferire la facoltà di nominare 
uno o più amministratori o sindaci (2400). 
Gli amministratori e i sindaci nominati a norma del comma precedente 
possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. 
Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. 

Art. 2459 Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici 
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso in 
cui la legge o l'atto costitutivo attribuisca allo Stato o a enti 
pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno 
o più amministratori o sindaci, salvo che la legge disponga diversamente. 

Art. 2460 Presidenza del collegio sindacale 
Qualora uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del 
collegio sindacale deve essere scelto tra essi. 

SEZIONE XIII 
Delle società d'interesse nazionale 
 

Art. 2461 Norme applicabili 
Le disposizioni di questo capo si applicano anche alle società per azioni 
d'interesse nazionale, compatibilmente con le disposizioni delle leggi 
speciali che stabiliscono per tali società una particolare disciplina 
circa la gestione sociale, la trasferibilità delle azioni, il diritto di 
voto e la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti. 

CAPO VI 
Della società in accomandita per azioni 
 

Art. 2462 Nozione 
Nelle società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono 
solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci 
accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale 
sottoscritta (2250). 
Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni (2346 e 
seguenti). 

Art. 2463 Denominazione sociale 
La denominazione della società è costituita dal nome di almeno uno dei 
soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita per azioni 
(2564 e seguenti). 

Art. 2464 Norme applicabili 
Alla società in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative 
alla società per azioni (2325 e seguenti, 2457 ter), in quanto compatibili 
con le disposizioni seguenti. 

Art. 2465 Soci accomandatari 
L'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari. 
I soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli 
obblighi degli amministratori delle società per azioni (2380 e seguenti), 
(escluso quello della cauzione). 
NOTA Essendo abrogato l'art. 2387, tale obbligo non è più previsto per gli 
amministratori di S p A. 

Art. 2466 Revoca degli amministratori 
La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza 
prescritta per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria della società 
per azioni (2368 e seguente). 
Se la revoca avviene senza giusta causa, l'amministratore revocato ha 
diritto al risarcimento dei danni. 

Art. 2467 Sostituzione degli amministratori 
L'assemblea con la maggioranza indicata nell'articolo precedente provvede 
a sostituire l'amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo 
ufficio. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere 
approvata dagli amministratori rimasti in carica. 
Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal 
momento dell'accettazione della nomina. 

Art. 2468 Cessazione dall'ufficio di tutti i soci amministratori 
In caso di cessazione dall'ufficio di tutti gli amministratori, la società 
si scioglie se nel termine di sei mesi non si e provveduto alla loro 
sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica. 
Per questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore 
provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. 
L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio 
accomandatario. 

Art. 2469 Sindaci e azione di responsabilità 
I soci accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni ad essi 
spettanti nelle deliberazioni dell'assemblea che concernono la nomina e la 
revoca dei sindaci (2400) e l'esercizio dell'azione di responsabilità 
(2392). 

Art. 2470 Modificazioni dell'atto costitutivo 
Le modificazioni dell'atto costitutivo (att. 211) devono essere approvate 
dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria 
della società per azioni (2368 e seguente), e devono inoltre essere 
approvate da tutti i soci accomandatari. 

Art. 2471 Responsabilità degli accomandatari verso i terzi 
La responsabilità dei soci accomandatari verso i terzi è regolata 
dall'art. 2304. 
Il socio accomandatario che cessa dall'ufficio di amministratore non 
risponde per le obbligazioni della società sorte posteriormente 
all'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall'ufficio. 

CAPO VII 
Della società a responsabilità limitata 

SEZIONE I Disposizioni generali 
 

Art. 2472 Nozione 
Nella società a responsabilità limitata (att. 216) per le obbligazioni 
sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. 
Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da 
azioni. 

Art. 2473 Denominazione sociale 
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere 
l'indicazione di società a responsabilità limitata (2564 e seguenti). 

Art. 2474 Capitale sociale 
La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a 20 milioni di 
lire (2250, 2496). 
Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma 
in nessun caso inferiori a lire mille (2482, 2500). 
Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita 
da un ammontare multiplo di lire mille. 
Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge l'ammontare minimo 
o un multiplo di questo, la differenza deve essere integrata mediante 
conferimento in danaro. 

Art. 2475 Costituzione 
La società deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve 
indicare: 
l) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, il domicilio, la 
cittadinanza di ciascun socio; 
2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 
3) l'oggetto sociale (2620, 2630); 
4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato; 
5) la quota di conferimento di ciascun socio e il valore dei beni e dei 
crediti conferiti 
6) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti (2492); 
7) il numero, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita degli 
amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la 
rappresentanza della società (2384); 
8) il numero, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita dei 
componenti del collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2488; 
9) la durata della società; 
10) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la 
costituzione poste a carico della società. 
Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli 
artt. 2328, ultimo comma, 2329, 2330, 2330 bis, 2331 primo e secondo 
comma, 2332, con esclusione del n. 8 e 2341. 
La società può essere costituita con atto unilaterale. In tal caso, per le 
operazioni compiute in nome della società prima della sua iscrizione è 
responsabile, in solido con coloro che hanno agito, anche il socio 
fondatore. 

Art. 2475 bis Pubblicità 
Quando le quote appartengono ad un solo socio o muta la persona dell'unico 
socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro 
delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e 
nome, della data e luogo di nascita, del domicilio e cittadinanza 
dell'unico socio. 
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli 
amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel 
registro delle imprese. 
L'unico socio o colui che cessi di essere tale può provvedere alla 
pubblicità prevista nei commi precedenti. 
Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate entro 
quindici giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la 
data di tale iscrizione. 

SEZIONE II Dei conferimenti e delle quote 
 

Art. 2476 Conferimenti ed acquisti della società da fondatori, soci ed 
amministratori 
Si applicano ai conferimenti dei soci e agli acquisti da parte della 
società di beni o crediti dei fondatori, dei soci e degli amministratori 
le disposizioni degli artt. 2342, 2343 e 2343 bis. 
In caso di costituzione della società con atto unilaterale il conferimento 
in danaro deve essere interamente versato ai sensi dell'art. 2329, n. 2 
Cod. Civ. In caso di aumento di capitale eseguito nel periodo in cui vi è 
un unico socio il conferimento in danaro deve essere interamente versato 
al momento della sottoscrizione. 
Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono 
essere effettuati entro tre mesi. 

Art. 2477 Mancato pagamento delle quote 
Se il socio non esegue il pagamento della quota nel termine prescritto, 
gli amministratori possono diffidare il socio moroso ad eseguirlo nel 
termine di trenta giorni. 
Decorso inutilmente questo termine, gli amministratori possono vendere, a 
rischio e per conto del socio moroso, la sua quota per il valore 
risultante dall'ultimo bilancio approvato. I soci hanno diritto di 
preferenza nell'acquisto. In mancanza di offerte per l'acquisto, la quota 
è venduta all'incanto. 
Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli 
amministratori possono escludere il socio, trattenendo le somme riscosse, 
salvo il risarcimento dei maggiori danni. Il capitale deve essere ridotto 
in misura corrispondente. 
Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto. 

Art. 2478 Prestazioni accessorie 
L'atto costitutivo può prevedere l'obbligo dei soci al compimento di 
prestazioni accessorie. Si applicano in tal caso le disposizioni del primo 
e del terzo comma dell'art. 2345. 
Le quote a cui e connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette sono 
trasferibili soltanto con il consenso degli amministratori (2479, 2480). 

Art. 2479 Trasferimento della quota 
Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di 
morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo. 
Il trasferimento delle quote ha effetto di fronte alla società dal momento 
dell'iscrizione nel libro dei soci. 
L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo nei trenta 
giorni dal deposito di cui al quarto comma, su richiesta dell'alienante o 
dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il 
trasferimento e l'avvenuto deposito. 
L'atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata, deve 
essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione, a cura del notaio 
autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui 
circoscrizione e sta a la sede sociale 

Art. 2479 bis Pubblicità dei trasferimenti a causa di morte 
Il deposito dei trasferimenti a causa di morte per l'iscrizione nel 
registro delle imprese e la conseguente iscrizione nel libro dei soci 
avvengono verso presentazione della documentazione richiesta per 
l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in 
materia di società per azioni. Il deposito e l'iscrizione sono effettuati 
a richiesta dell'erede o del legatario. 

Art. 2480 Espropriazione della quota 
La quota può formare oggetto di espropriazione. 
L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della quota deve essere 
notificata alla società a cura del creditore. 
Se la quota non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e 
la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita 
ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci 
giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che 
offra lo stesso prezzo. 
Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso di 
fallimento di un socio. 

Art. 2481 Responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora dovuti 
Nel caso di cessione della quota l'alienante è obbligato solidalmente 
(1292) con l'acquirente, per il periodo di tre anni dal trasferimento, per 
i versamenti ancora dovuti. 
Il pagamento non può essere domandato all'alienante se non quando la 
richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa. 

Art. 2482 Divisibilità della quota 
Salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo, le quote sono 
divisibili nel caso di successione a causa di morte o di alienazione, 
purché siano osservate le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 
2474. 
Se una quota sociale diventa proprietà comune di più persone, si applica 
l'art. 2347. 
Art. 2483 Operazioni sulle proprie quote 
In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia le quote 
proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto 
o la loro sottoscrizione. 

SEZIONE III Degli organi sociali e dell'amministrazione 
 

Art. 2484 Convocazione dell'assemblea 
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea deve essere 
convocata dagli amministratori con raccomandata spedita ai soci almeno 
otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei 
soci. 
Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora 
dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. 

Art. 2485 Diritto di voto 
Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea. Se la quota è 
multipla di lire mille (2474), il socio ha diritto a un voto per ogni 
mille lire. 

Art. 2486 Deliberazioni dell'assemblea 
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea ordinaria 
delibera (2630) col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la 
maggioranza del capitale sociale, e l'assemblea straordinaria delibera col 
voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del 
capitale sociale. 
Alle assemblee dei soci si applicano le disposizioni degli artt. 2363, 
2364, 2365, 2367, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2377, 2378 e 2379. 
Alla società a responsabilità limitata non e consentita l'emissione di 
obbligazioni. 

Art. 2487 Amministrazione 
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'amministrazione della 
società deve essere affidata a uno o più soci. 
Si applicano all'amministrazione della società gli artt. 2381, 2382, 2383, 
primo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma, 2384, 2384 bis, 2385, 
2386, 2388, 2389, 2390, 2391 2392, 2393, 2394, 2395, 2396 e 2434. 

Art. 2488 Collegio sindacale 
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non 
è inferiore a duecento milioni di lire o se è stabilita nell'atto 
costitutivo. 
E' altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati 
superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis. 
L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti 
non vengono superati. 
Al collegio sindacale si applicano le disposizioni degli art. 2397 e 
seguenti. 
Anche quando manca il collegio sindacale, si applica l'art. 2409. 

Art. 2489 Controllo individuale del socio 
Nelle società in cui non esiste il collegio sindacale (2488), ciascun 
socio ha diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento 
degli affari sociali e di consultare i libri sociali. I soci che 
rappresentano almeno un terzo del capitale hanno inoltre il diritto di far 
eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione (2623). 
E' nullo ogni patto contrario. 

Art. 2490 Libri sociali obbligatori 
Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214, la 
società deve tenere: 
1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci e 
i versamenti fatti sul le quote, nonché le variazioni nelle persone dei 
soci; 
2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui 
devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; 
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di 
amministrazione; 
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, 
se questo esiste. 
I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il 
quarto a cura dei sindaci. 
Ai soci spetta il diritto di esaminare i libri indicati nei numeri 1 e 2, 
e di ottenerne estratti a proprie spese. 

Art. 2490 bis Contratti con il socio unico 
I contratti tra la società e l'unico socio o le operazioni a favore 
dell'unico socio devono, anche quando non è stata attuata la pubblicità di 
cui all'art. 2475 bis, essere trascritti nel libro indicato nel n. 3 del 
primo comma dell'art. 2490 o risultare da atto scritto. 
I crediti dell'unico socio non illimitatamente responsabile nei confronti 
della società non sono assistiti da cause legittime di prelazione. 

Art. 2491 Bilancio 
Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli art. da 2423 a 
2431, disposto dall'art. 2435 bis. Gli amministratori devono depositare 
nella sede sociale copia del bilancio, con la relazione sulla gestione, 
almeno quindici giorni prima dell'assemblea. 
Se esiste il collegio sindacale, si applica l'art. 2429. 
Art. 2492 Ripartizione degli utili 
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la ripartizione degli 
utili ai soci è fatta in proporzione delle rispettive quote di 
conferimento. 
Si applicano inoltre le disposizioni dell'art. 2433. 
Art. 2493 Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari 
di diritti su quote sociali 
Il bilancio approvato dall'assemblea e l'elenco dei soci e degli altri 
titolari di diritti su quote sociali devono essere depositati presso 
l'ufficio del registro delle imprese a norma dell'art. 2435. 

SEZIONE IV Delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello scioglimento 
 

Art. 2494 Modificazioni dell'atto costitutivo 
Alle modificazioni dell'atto costitutivo (att. 211) si applicano le 
disposizioni degli artt. 2436 e 2437. 

Art. 2495 Aumento del capitale 
In caso di aumento del capitale si applicano in ordine alle quote le 
disposizioni degli artt. 2438, 2439, 2140, 2441, primo comma e 2474, 
ultimo comma. 

Art. 2496 Riduzione del capitale 
La riduzione del capitale ha luogo nei casi e nei modi prescritti per le 
società per azioni (2445 e seguenti). 
Il limite minimo del capitale, agli effetti degli artt. 2445 e 2447, è 
quello indicato nell'art. 2474. 
ln caso di riduzione del capitale per perdite, i soci conservano i diritti 
sociali secondo il valore originario delle rispettive quote (2485). 

Art. 2497 Scioglimento e liquidazione 
Allo scioglimento (2711) e alla liquidazione della società si applicano le 
disposizioni degli artt. 2448 e 2457. La maggioranza necessaria per la 
nomina e la revoca dei liquidatori è quella richiesta dall'art. 2486 per 
l'assemblea straordinaria. 
In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel 
periodo in cui le quote sono appartenute ad un solo socio, questi risponde 
illimitatamente. 
a) quando sia una persona giuridica ovvero sia socio unico di altra 
società di capitali; 
b) quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto 
previsto dall'art. 2476, secondo e terzo comma; 
c) fino a quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'art. 
2475 bis. 
Art. 2497 bis Pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per 
azioni e a responsabilità limitata 
Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli 
artt. 2157 bis e ter. 

CAPO VIII 
Della trasformazione, della fusione e della scissione delle società 

SEZIONE I Della trasformazione delle società 
 

Art. 2498 Trasformazione in società aventi personalità giuridica 
La deliberazione di trasformazione (att. 211) di una società in nome 
collettivo (2291 e seguenti) o in accomandita semplice (2313 e seguenti) 
in società per azioni (2325 e seguenti), in accomandita per azioni (2462 e 
seguenti) o a responsabilità limitata (2472 e seguenti) deve risultare da 
atto pubblico (2699, 2725) e contenere le indicazioni prescritte dalla 
legge per l'atto costitutivo del tipo di società adottato. 
Essa deve essere accompagnata da una relazione di stima (2629) del 
patrimonio sociale a norma dell'art. 2343 e deve (2194) essere iscritta 
nel registro delle imprese (2180) con le forme prescritte per l'atto 
costitutivo del tipo di società adottato. 
La società acquista personalità giuridica con l'iscrizione della 
deliberazione nel registro delle imprese e conserva i diritti e gli 
obblighi anteriori alla trasformazione. 

Art. 2499 Responsabilità dei soci 
La trasformazione di una società non libera i soci a responsabilità 
illimitata (2291, 2313) dalla responsabilità per le obbligazioni sociali 
anteriori alla iscrizione della deliberazione di trasformazione nel 
registro delle imprese (2498-2), se non risulta che i creditori sociali 
hanno dato il loro consenso alla trasformazione. 
Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di 
trasformazione sia stata comunicata per raccomandata, non hanno negato 
espressamente la loro adesione nel termine di trenta giorni (2964) dalla 
comunicazione. 

Art. 2500 Assegnazione di azioni e quote 
Nella trasformazione in società per azioni o in accomandita per azioni di 
una società di altro tipo ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un 
numero di azioni proporzionale al valore della sua quota secondo l'ultimo 
bilancio approvato. 
Nella trasformazione di una società di altro tipo in società a 
responsabilità limitata l'assegnazione delle quote deve farsi con 
l'osservanza dell'art. 2474. 

SEZIONE II Della fusione delle società 
 

Art. 2501 Forme di fusione 
La fusione di più società (att. 211) può eseguirsi mediante la 
costituzione di una società nuova, o mediante l'incorporazione in una 
società di una o più altre. 
La partecipazione alla fusione non è consentita alle società sottoposte a 
procedure concorsuali né a quelle in liquidazione che abbiano iniziato la 
distribuzione dell'attivo. 

Art. 2501 bis Progetto di fusione 
Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione redigono un 
progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare: 
1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società 
partecipanti alla fusione; 
2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di 
quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla 
fusione; 
3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale 
conguaglio in denaro; 
4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società 
che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 
5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili; 
6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società 
partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che 
risulta dalla fusione o di quella incorporante; 
7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci 
e ai possessori di titoli diversi dalle azioni 
8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli 
amministratori delle società partecipanti alla fusione. 
Il conguaglio in denaro indicato nel numero 3) del comma precedente non 
può essere superiore al 10% del valore nominale delle azioni o delle quote 
assegnate. 
Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle 
imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione. 
Se alla fusione partecipano società regolate dai capi V, VI e VII, il 
progetto di fusione è altresì pubblicato per estratto nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana almeno un mese prima della data 
fissata per la deliberazione; l'estratto deve contenere le indicazioni 
previste ai nn. 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) del primo comma e la menzione 
dell'avvenuta iscrizione del progetto nel registro delle imprese a norma 
del precedente comma. 

Art. 2501 ter Situazione patrimoniale 
Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere 
la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non 
anteriore di oltre quattro mesi dal giorno in cui il progetto di fusione è 
depositato nella sede della società. 
La situazione patrimoniale è redatta con l'osservanza delle norme sul 
bilancio di esercizio. 
La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo 
esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno 
del deposito indicato nel primo comma. 

Art. 2501 quater Relazione degli amministratori 
Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere 
una relazione la quale illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico 
ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di 
cambio delle azioni o delle quote. 
La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di 
cambio. 
Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di 
valutazione. 

Art. 2501 quinquies Relazione degli esperti 
Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla 
congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi: 
a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di 
cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di 
essi; 
b) le eventuali difficoltà di valutazione. 
La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del 
metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e 
sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella 
determinazione del valore adottato. L'esperto o gli esperti sono designati 
dal presidente del tribunale, le società partecipanti alla fusione possono 
richiedere al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società 
risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più 
esperti comuni. 
Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla 
fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni 
necessaria verifica. 
L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alla 
fusione, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'art. 
64 Cod. Proc. Civ. 
La relazione, quanto alle società quotate in borsa, è redatta da società 
di revisione. 

Art. 2501 sexies Deposito di atti 
Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti 
alla fusione, durante i trenta giorni che precedono l'assemblea e finché 
la fusione sia deliberata: 
1) il progetto di fusione con le relazioni degli amministratori indicate 
nell'art. 2501 quater e le relazioni degli esperti indicate nell'art. 2501 
quinquies; 
2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla 
fusione, con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e 
l'eventuale relazione di certificazione; 
3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione 
redatte a norma dell'art. 2501 ter. 
I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di 
ottenerne gratuitamente copia. 

Art. 2502 Deliberazione di fusione 
La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle società che vi 
partecipano mediante l'approvazione del relativo progetto. 

Art. 2502 bis Deposito e iscrizione della deliberazione di fusione 
La deliberazione di fusione delle società previste nei capi V, VI e VII 
deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, 
insieme con i documenti indicati nell'art. 2501 sexies, a norma del primo, 
secondo e terzo comma dell'art. 2411 e pubblicata altresì per estratto 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l'estratto deve 
contenere le indicazioni previste ai nn 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) 
dell'art. 2501 bis e la menzione dell'avvenuta iscrizione della 
deliberazione nel registro delle imprese. 
La deliberazione di fusione delle società previste nei Capi III e IV deve 
essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle 
imprese, insieme con i documenti indicati nell'art. 2501 sexies; il 
deposito va effettuato a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 
2411 se la società risultante dalla fusione o quella incorporante è 
regolata dai Capi V, VI e VII. 

Art. 2503 Opposizione dei creditori 
La fusione può essere attuata solo dopo due mesi dalla iscrizione ovvero 
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 
ove richiesta, dalle deliberazioni delle società che vi partecipano, salvo 
che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriore agli adempimenti 
previsti nel terzo e quarto comma dell'art. 2 501 bis, il pagamento dei 
creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme 
corrispondenti presso un istituto di credito. 
Durante il termine suddetto i creditori indicati nel primo comma possono 
fare opposizione. 
Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la fusione abbia 
luogo previa prestazione da parte della società di idonea garanzia. 

Art. 2503 bis Obbligazioni 
I possessori di obbligazioni possono fare opposizione a norma dell'art. 
2503, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea degli 
obbligazionisti. 
Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà, 
mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana almeno tre mesi prima della pubblicazione del progetto di 
fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese 
dalla pubblicazione dell'avviso. 
Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la 
facoltà di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a 
quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei 
loro diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista dall'art. 2415. 

Art. 2504 Atto di fusione 
La fusione deve essere fatta per atto pubblico. 
L'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per l'iscrizione, a 
cura del notaio o degli amministratori della società risultante dalla 
fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del 
registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società 
partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società 
incorporante. 
Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella 
incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società 
partecipanti alla fusione. 
Se una delle società partecipanti alla fusione ovvero la società 
risultante dalla fusione o quella incorporante è una società per azioni, 
in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, l'atto di fusione 
deve essere altresì pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni 
previste ai nn. l), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'art. 2501 bis e la 
menzione dell'avvenuta iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle 
imprese. 

Art. 2504 bis Effetti della fusione 
La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i 
diritti e gli obblighi delle società estinte. 
La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni 
prescritte dall'art. 2504. Nella fusione mediante incorporazione può 
tuttavia essere stabilita una data successiva. 
Per gli effetti ai quali si riferisce l'art. 2501 bis, nn. 5) e 6), 
possono essere stabilite date anche anteriori. 

Art. 2504 ter Divieto di assegnazione di azioni o quote 
La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in 
sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute, 
anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, dalle 
società medesime. 
La società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione 
di quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di 
società fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o 
dalla società incorporante. 

Art. 2504 quater Invalidità della fusione 
Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma 
dell'art. 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere 
pronunciata. 
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante 
ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione. 

Art. 2504 quinquies Incorporazione di società interamente possedute 
Alla fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede 
tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni 
dell'art. 2501 bis, primo comma, nn. 3), 4), 5), e degli art. 2501 quater 
e 2501 quinquies. 

Art. 2504 sexies Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento 
di fusione nella Gazzetta Ufficiale 
Alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
disposta dagli art. 2501 bis, 2502 bis e 2504 si applicano per la 
disciplina degli effetti le disposizioni dettate dall'art. 2457 ter. 

SEZIONE III Della scissione delle società 
 

Art. 2504 septies Forme di scissione 
La scissione di una società si esegue mediante trasferimento dell'intero 
suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione e 
assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima; la scissione 
di una società può eseguirsi altresì mediante trasferimento di parte del 
suo patrimonio a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, 
e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima. 
La partecipazione alla scissione non è consentita alle società sottoposte 
a procedure concorsuali né a quelle in liquidazione che abbiano iniziato 
la distribuzione dell'attivo. 

Art. 2504 octies Progetto di scissione 
Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione redigono un 
progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma 
dell'art. 2501 bis ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi 
patrimoniali da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie. 
Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal 
progetto, esso, nell'ipotesi di trasferimento dell'intero patrimonio della 
società scissa, e ripartito tra le società beneficiarie in proporzione 
della quota del patrimonio netto trasferito a ciascuna di esse, così come 
valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se il 
trasferimento del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento 
rimane in capo alla società trasferente. 
Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal 
progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie, 
nel secondo la società trasferente e le società beneficiarie. 
Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione 
delle azioni o quote delle società beneficiarie. Il progetto deve 
prevedere che ciascun socio possa in ogni caso optare per la 
partecipazione a tutte le società interessate all'operazione in 
proporzione della sua quota di partecipazione originaria. 
Il progetto di scissione deve essere pubblicato a norma dell'ultimo comma 
dell'art. 2501 bis. 
Art. 2504 novies Norme applicabili 
Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione redigono la 
situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli 
artt. 2501 ter e 2501 quater. 
La relazione deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle 
azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto 
trasferito alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga 
nella società scissa. 
La relazione degli esperti è regolata dall'art. 2501 quinquies. Tale 
relazione non e richiesta quando la scissione avviene mediante la 
costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di 
attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale. 
Sono altresì applicabili gli artt. 2501 sexies, 2502, 2502 bis, 2503, 2503 
bis, 2504, 2504 ter, 2504 quater e 2504 sexies. 

Art. 2504 decies Effetti della scissione 
La scissione ha effetti dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di 
scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le 
società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, 
tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. 
Per gli effetti a cui si riferisce l'art. 2501 bis, nn. 5) e 6), si 
possono stabilire date anche anteriori. 
Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore 
effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto, dei debiti 
della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno 
carico. 

CAPO IX 
Delle società costituite all'estero od operanti all'estero 
 

Art. 2505 Società costituite all'estero con sede nel territorio dello 
Stato 
Le società costituite all'estero, le quali hanno nel territorio dello 
Stato la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale 
dell'impresa, sono soggette, anche per i requisiti di validità dell'atto 
costitutivo, a tutte le disposizioni della legge italiana). 

Art. 2506 Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato 
Le società costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio 
dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono 
soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla 
pubblicità degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le 
medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita 
delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, 
con indicazione dei relativi poteri, e depositarne nel registro delle 
imprese le firme autografe. 
Ai terzi che hanno compiuto operazioni con la sede secondaria non può 
essere opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi precedenti sono 
difformi da quelli pubblicati nello Stato ove è situata la sede 
principale. 
Le società costituite all'estero sono altresì soggette, per quanto 
riguarda le sedi secondarie alle disposizioni che regolano l'esercizio 
dell'impresa o che la subordinano all'osservanza di particolari 
condizioni. 
Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di società 
costituite all'estero devono essere contenute le indicazioni richieste 
dall'art. 2250; devono essere altresì indicati l'ufficio del registro 
delle imprese presso il quale è iscritta la sede secondaria e il numero di 
iscrizione. 

Art. 2507 Società estere di tipo diverso da quelle nazionali 
Le società costituite all'estero, che sono di tipo diverso da quelli 
regolati in questo codice, sono soggette alle norme della società per 
azioni, per ciò che riguarda gli obblighi relativi alla iscrizione degli 
atti sociali nel registro delle imprese (2188, 2330, 2411, 2436) e la 
responsabilità degli amministratori (2392 e seguenti). 

Art. 2508 Responsabilità in caso di inosservanza delle formalità 
Fino all'adempimento delle formalità sopra indicate, coloro che agiscono 
in nome della società rispondono illimitatamente e solidalmente per le 
obbligazioni sociali. 

Art. 2509 Società costituite nel territorio dello Stato con attività 
all'estero 
Le società che si costituiscono nel territorio dello Stato, anche se 
l'oggetto della loro attività è all'estero, sono soggette alle 
disposizioni della legge italiana). 

Art. 2510 Società con prevalenti interessi stranieri 
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che vietano o sottopongono 
a particolari condizioni l'esercizio di determinate attività da parte di 
società nelle quali siano rappresentati interessi stranieri. 

TITOLO VI 
DELLE IMPRESE COOPERATIVE E DELLE MUTUE ASSICURATRICI 

CAPO I 
Delle imprese cooperative 

SEZIONE I Disposizioni generali 
 

Art. 2511 Società cooperative 
Le imprese che hanno scopo mutualistico possono costituirsi come società 
cooperative a responsabilità illimitata o limitata secondo le disposizioni 
seguenti. 

Art. 2512 Enti mutualistici 
Gli enti mutualistici diversi dalle società sono regolati dalle leggi 
speciali. 

Art. 2513 Società cooperative a responsabilità illimitata 
Nelle società cooperative a responsabilità illimitata per le obbligazioni 
sociali risponde la società con il suo patrimonio e, in caso di 
liquidazione coatta amministrativa o di fallimento, rispondono in via 
sussidiaria i soci solidalmente e illimitatamente a norma dell'art. 2541 
(att. 217). 
Art. 2514 Società cooperative a responsabilità limitata 
Nelle società cooperative a responsabilità limitata per le obbligazioni 
sociali risponde la società con il suo patrimonio. Le quote di 
partecipazione possono essere rappresentate da azioni. 
L'atto costitutivo può stabilire che in caso di liquidazione coatta 
amministrativa o di fallimento della società ciascun socio risponda 
sussidiariamente e solidalmente per una somma multipla della propria quota 
a norma dell'art. 2541 (att. 217). 
Art. 2515 Denominazione sociale 
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere 
l'indicazione di società cooperativa a responsabilità illimitata o di 
società cooperativa a responsabilità limitata (2564, 2567). 
L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno 
scopo mutualistico. 

Art. 2516 Norme applicabili 
Alle società cooperative si applicano in ogni caso le disposizioni 
riguardanti i conferimenti e le prestazioni accessorie (2342 e seguenti), 
le assemblee (2363 e seguenti), gli amministratori (2380 e seguenti), i 
sindaci (2397 e seguenti), i libri sociali (2421 e seguente), il bilancio 
(2423 e seguenti) e la liquidazione (2448 e seguenti) delle società per 
azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti e con quelle 
delle leggi speciali (att. 205 e seguente, 217 e seguente). 

Art. 2517 Leggi speciali 
Le società cooperative che esercitano il credito, le casse rurali ed 
artigiane, le società cooperative per la costruzione e l'acquisto di case 
popolari ed economiche e le altre società cooperative regolate dalle leggi 
speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto 
compatibili con le disposizioni delle leggi speciali. 

SEZIONE II Costituzione 
 

Art. 2518 Atto costitutivo 
La società deve costituirsi per atto pubblico. 
L'atto costitutivo deve indicare: 
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la 
cittadinanza dei soci; 
2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 
3) l'oggetto sociale; 
4) se la società è a responsabilità illimitata o limitata e, in questo 
caso, se il capitale sociale è ripartito in azioni e l'eventuale 
responsabilità sussidiaria dei soci; 
5) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti 
eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il valore nominale di 
queste; 
6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura; 
7) le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui 
devono essere eseguiti i conferimenti; 
8) le condizioni per l'eventuale recesso e per l'esclusione dei soci; 
9) le norme secondo le quali devono essere ripartiti gli utili, la 
percentuale massima degli utili ripartibili e la destinazione che deve 
esse re data agli utili residui; 
10) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroghi alle 
disposizioni di legge; 
11) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra 
essi hanno la rappresentanza sociale; 
12) il numero dei componenti il collegio sindacale; 
13) la durata della società; 
14) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la 
costituzione poste a carico della società. 
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, 
anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante 
dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato. 

Art. 2519 Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società 
L'atto costitutivo deve essere depositato (2626) entro trenta giorni per 
l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura del notaio che lo ha 
ricevuto o degli amministratori, a norma dell'art. 2330. 
Gli effetti dell'iscrizione e della nullità dell'atto costitutivo sono 
regolati rispettivamente dagli artt. 2331 e 2332. 

Art. 2520 Variabilità dei soci e del capitale 
La variazione del numero e delle persone dei soci non importa 
modificazione dell'atto costitutivo. 
Il capitale della società, anche se questa è a responsabilità limitata, 
non e determinato in un ammontare prestabilito. 
Ogni trimestre deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio 
del registro delle imprese, a cura degli amministratori, un elenco delle 
variazioni delle persone dei soci a responsabilità illimitata o di quelli 
che hanno assunto responsabilità per una somma multipla dell'ammontare 
della propria quota (2626). 

SEZIONE III Delle quote e delle azioni 
 

Art. 2521 Quote ed azioni 
Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a L. 
80 milioni, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma 
(2532). 
Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a 
L. 50.000 ( 1) Il valore nominale di ciascuna azione non può essere 
superiore a L. 1 milione. 
Alle azioni si applicano le disposizioni degli artt. 2346, 2347, 2348, 
2349 e 2354. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del ca 
pitale, né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente 
liberate. 

Art. 2522 Acquisto delle proprie quote o azioni 
L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o a 
rimborsare quote o azioni della società, purché l'acquisto o il rimborso 
sia fatto nei limiti degli utili distribuibile e delle riserve disponibili 
risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. 

Art. 2523 Trasferibilità delle quote e delle azioni 
Le quote e le azioni non possono essere cedute con effetto verso la 
società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. 
L'atto costitutivo può vietare la cessione delle quote o delle azioni con 
effetto verso la società, salvo in questo caso il diritto del socio di 
recedere dalla società (2526). 

Art. 2524 Mancato pagamento delle quote o delle azioni 
Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o 
delle azioni sottoscritte può, previa intimazione da parte degli 
amministratori, essere escluso a norma dell'art. 2527. 
Art. 2525 Ammissione di nuovi soci 
L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli 
amministratori su domanda dell'interessato. 
La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli 
amministratori nel libro dei soci (2626). 
Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o dell'azione, 
una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio 
sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo 
bilancio approvato. 

Art. 2526 Recesso del socio 
La dichiarazione di recesso, nei casi in cui questo è ammesso dalla legge 
o dall'atto costitutivo, deve essere comunicata con raccomandata alla 
società e deve essere annotata nel libro dei soci a cura degli 
amministratori. 
Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre 
mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio 
successivo. 

Art. 2527 Esclusione del socio 
L'esclusione del socio, qualunque sia il tipo della società, oltre che nel 
caso indicato nell'art. 2524, può aver luogo negli altri casi previsti 
dagli artt. 2286 e 2288, primo comma, e in quelli stabiliti dall'atto 
costitutivo. 
Quando l'esclusione non ha luogo di diritto, essa deve essere deliberata 
dall'assemblea dei soci o, se l'atto costitutivo lo consente, dagli 
amministratori, e deve essere comunicata al socio. 
Contro la deliberazione di esclusione il socio può, nel termine di trenta 
giorni dalla comunicazione, proporre opposizione davanti al tribunale. 
Questo può sospendere l'esecuzione della deliberazione. 
L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a 
cura degli amministratori (2626). 

Art. 2528 Morte del socio 
In caso di morte del socio, salvo che l'atto costitutivo disponga la 
continuazione della società con gli eredi, questi hanno diritto alla 
liquidazione della quota o al rimborso delle azioni secondo le 
disposizioni dell'articolo seguente. 

Art. 2529 Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio 
uscente 
Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione della 
quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio 
dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al 
socio. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del 
bilancio stesso. 

Art. 2530 Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi 
Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il 
pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno in cui il 
recesso, l'esclusione o la cessione della quota o dell'azione si è 
verificato. Per lo stesso periodo il socio uscente è responsabile verso i 
terzi, nei limiti della responsabilità sussidiaria stabiliti dall'atto 
costitutivo (2513 e seguente), per le obbligazioni assunte dalla società 
si no al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è 
verificata. 
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la 
società e verso i terzi gli eredi del socio defunto. 

Art. 2531 Creditore particolare del socio 
Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può agire 
esecutivamente sulla quota e sulle azioni del socio debitore (2305). 
In caso di proroga della società il creditore particolare del socio può 
fare opposizione a norma dell'art. 2307. 

SEZIONE IV Degli organi sociali 
 

Art. 2532 Assemblea 
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da 
almeno tre mesi nel libro dei soci. 
Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero 
delle azioni. 
Tuttavia nelle società cooperative con partecipazione di persone 
giuridiche l'atto costitutivo può attribuire a queste più voti, ma non 
oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota o delle azioni, 
oppure al numero dei loro membri. 
Le maggioranze richieste per la regolarità della costituzione delle 
assemblee e per la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il 
numero dei voti spettanti ai soci. L'atto costitutivo può determinare le 
maggioranze necessarie in deroga agli artt. 2368 e 2369. 
Il voto può essere dato per corrispondenza, se ciò è ammesso dall'atto 
costitutivo. In tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea deve 
contenere per esteso la deliberazione proposta. 

Art. 2533 Assemblee separate 
Se la società cooperativa ha non meno di cinquecento soci e svolge la 
propria attività in più comuni, l'atto costitutivo può stabilire che 
l'assemblea sia costituita da delegati eletti da assemblee parziali, 
convocate nelle località nelle quali risiedono non meno di cinquanta soci. 
Le assemblee separate devono deliberare sulle materie che formano oggetto 
dell'assemblea generale, ed in tempo utile perché i delegati da esse 
eletti possano partecipare a questa assemblea. 
I delegati devono essere soci. 
Nell'atto costitutivo devono altresì essere stabilite le modalità per la 
convocazione delle assemblee separate, per la nomina dei delegati 
all'assemblea generale, nonché per la validità delle deliberazioni delle 
assemblee separate e di quella generale. 
Le stesse disposizioni si applicano alle società cooperative costituite da 
appartenenti a categorie diverse, in numero non inferiore a trecento, 
anche se non ricorrono le condizioni indicate nel primo comma. 

Art. 2534 Rappresentanza nell'assemblea 
Il socio non può farsi rappresentare nelle assemblee se non da un altro 
socio e nei casi previsti dall'atto costitutivo. Ciascun socio non può 
rappresentare più di cinque soci. 

Art. 2535 Amministratori e sindaci 
Gli amministratori devono essere soci o mandatari di persone giuridiche 
socie. Essi devono prestare cauzione nella misura e nei modi stabiliti 
dall'atto costitutivo, salvo che da questo ne siano esonerati. 
L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori o sindaci 
siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in 
proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività 
sociale. Non si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma 
dell'art. 2397. 
La nomina di uno o più amministratori o sindaci può essere attribuita 
dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. 
In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori e dei 
sindaci è riservata all'assemblea dei soci (2518). 

Art. 2536 Distribuzione degli utili 
Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a 
questa destinata almeno la quinta parte degli utili netti annuali. 
Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi 
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella 
misura e con le modalità previste dalla legge. 
La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che 
non è utilizzata per la rivalutazione delle quote o delle azioni, o 
assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve essere 
destinata a fini mutualistici. 

SEZIONE V Delle modificazioni dell'atto costitutivo 
 

Art. 2537 Modificazioni dell'atto costitutivo 
Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo (att. 
211) si applicano le disposizioni dell'art. 2436. 
Alle deliberazioni che riducono la responsabilità dei soci verso i terzi 
si applicano le disposizioni dell'art. 2499. 
Art. 2538 Fusione e scissione 
La fusione e la scissione di società cooperative sono regolate dalle 
disposizioni degli articoli dal 2501 al 2504 decies. 

SEZIONE VI Dello scioglimento e della liquidazione 
 

Art. 2539 Scioglimento 
La società cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'art. 2448, 
escluso il n. 4, nonché per la perdita (2520) del capitale sociale (2711). 

Art. 2540 Insolvenza 
Qualora le attività della società, anche se questa è in liquidazione, 
risultino insufficienti per il pagamento dei debiti, l'autorità 
governativa alla quale spetta il controllo sulla società può disporre la 
liquidazione coatta amministrativa (att. 105). 
Sono tuttavia soggette al fallimento le società cooperative che hanno per 
oggetto una attività commerciale (2195), salve le disposizioni delle leggi 
speciali. 

Art. 2541 Responsabilità sussidiaria dei soci 
Nelle cooperative con responsabilità sussidiaria illimitata o limitata 
(2513 e seguente) dei soci, questi, sia in caso di liquidazione coatta 
amministrativa sia in caso di fallimento, rispondono per il pagamento dei 
debiti sociali in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite, 
secondo un piano di riparto da formarsi dai commissari liquidatori o dal 
curatore. Nella stessa proporzione si ripartiscono le somme dovute dai 
soci insolventi. 
Dopo la chiusura della liquidazione coatta amministrativa o del 
fallimento, a meno che non sia intervenuto un concordato, resta salva 
l'azione dei creditori insoddisfatti nei confronti dei singoli soci nei 
limiti della loro responsabilità sussidiaria. 

SEZIONE VII Dei controlli dell'autorità governativa 
 

Art. 2542 Controllo sulle società cooperative 
Le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza 
e agli altri controlli sulla gestione stabiliti dalle leggi speciali. 

Art. 2543 Gestione commissariale 
In caso d'irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità 
governativa può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la 
gestione della società a un commissario governativo, determinandone i 
poteri e la durata. Ove l'importanza della società cooperativa lo 
richieda, l'autorità governativa può nominare un vice commissario che 
collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento. 
Al commissario governativo possono essere conferiti per determinati atti 
anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono 
valide senza l'approvazione dell'autorità governativa. 

Art. 2544 Scioglimento per atto dell'autorità 
Le società cooperative, che a giudizio dell'autorità governativa non sono 
in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, o 
che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale, o 
non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con 
provvedimento dell'autorità governativa, da pubblicarsi nella Gazzetta 
ufficiale della Repubblica e da iscriversi nel registro delle imprese. Le 
società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno 
depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli 
ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità 
giuridica. 
Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati 
uno o più commissari liquidatori. 

Art. 2545 Sostituzione dei liquidatori 
In caso d'irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della 
liquidazione ordinaria di una società cooperativa, l'autorità governativa 
può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati 
dall'autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale. 

CAPO II 
Delle mutue assicuratrici 
 

Art. 2546 Nozione 
Nella società di mutua assicurazione le obbligazioni sociali sono 
garantite dal patrimonio sociale. 
I soci sono tenuti al pagamento di contributi fissi o variabili, entro il 
limite massimo determinato dall'atto costitutivo. 
Nelle mutue assicuratrici non si può acquistare la qualità di socio, se 
non assicurandosi presso la società (1884), e si perde la qualità di socio 
con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto disposto dall'art. 
2548. 
Art. 2547 Norme applicabili 
Le società di mutua assicurazione sono soggette alle autorizzazioni, alla 
vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali 
sull'esercizio dell'assicurazione (1886), e sono regolate dalle norme 
stabilite per le società cooperative a responsabilità limitata, in quanto 
compatibili con la loro natura (att. 107). 

Art. 2548 Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia 
L'atto costitutivo può prevedere la costituzione di fondi di garanzia per 
il pagamento delle indennità, mediante speciali conferimenti da parte di 
assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualità di 
socio. 
L'atto costitutivo può attribuire a ciascuno dei soci sovventori più voti, 
ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del conferimento. 
I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali devono in ogni caso essere 
inferiori al numero dei voti spettanti ai soci assicurati. 
I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza 
degli amministratori deve essere costituita da soci assicurati. 

TITOLO VII 
DELL'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE 
 

Art. 2549 Nozione 
Con il contratto di associazione in partecipazione (att. 219) l'associante 
attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa 
o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. 

Art. 2550 Pluralità di associazioni 
Salvo patto contrario, l'associante non può attribuire partecipazioni per 
la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il 
consenso dei precedenti associati. 

Art. 2551 Diritti ed obbligazioni dei terzi 
I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso 
l'associante. 

Art. 2552 Diritti dell'associante e dell'associato 
La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante. 
Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l'associato 
sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione è 
stata contratta. 
In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto, o 
a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno. 

Art. 2553 Divisione degli utili e delle perdite 
Salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa 
misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono 
l'associato non possono superare il valore del suo apporto (2265). 

Art. 2554 Partecipazione agli utili e alle perdite 
Le disposizioni degli artt. 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di 
cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle 
perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la 
partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il 
corrispettivo di un determinato apporto. 
Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta 
salva la disposizione dell'art. 2102. 

TITOLO VIII 
DELL'AZIENDA 

CAPO I 
Disposizioni generali 
 

Art. 2555 Nozione 
L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore (2082) per 
l'esercizio dell'impresa. 

Art. 2556 Imprese soggette a registrazione 
Per le imprese soggette a registrazione (2195, 2200) i contratti che hanno 
per oggetto il trasferimento della proprietà (2565, 2573) o il godimento 
dell'azienda devono essere provati per iscritto (2725), salva l'osservanza 
delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni 
che compongono l'azienda (1350) o per la particolare natura del contratto 
(162, 782). 
I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura 
privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel 
registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio 
rogante o autenticante. 

Art. 2557 Divieto di concorrenza 
Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal 
trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, 
l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela 
dell'azienda ceduta (2125, 2596). 
Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli 
previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività 
professionale dell'alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque 
anni dal trasferimento. 
Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non e stabilita, 
il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal 
trasferimento. 
Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il divieto di concorrenza 
disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del 
locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto. 
Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo 
per le attività ad esse connesse (2135), quando rispetto a queste sia 
possibile uno sviamento di clientela. 

Art. 2558 Successione nei contratti 
Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei 
contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano 
carattere personale (2112, 2610). 
Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi 
dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in 
questo caso la responsabilità dell'alienante. 
Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario 
e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto. 

Art. 2559 Crediti relativi all'azienda ceduta 
La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di 
notifica al debitore o di sua accettazione (1265 e seguente), ha effetto, 
nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel 
registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in 
buona fede all'alienante (att. 100-5). 
Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto 
dell'azienda, se esso si estende ai crediti relativi alla medesima. 

Art. 2560 Debiti relativi all"azienda ceduta 
L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda 
ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi 
hanno consentito. 
Nel trasferimento di un'azienda commerciale (2195) risponde dei debiti 
suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri 
contabili obbligatori (2212 e seguenti). 

Art. 2561 Usufrutto dell'azienda 
L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la 
contraddistingue. 
Egli deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione (985) e in 
modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti (997) 
e le normali dotazioni di scorte. 
Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione 
dell'azienda, si applica l'art. 1015. 
La differenza tra le consistenze d'inventario all'inizio e al termine 
dell'usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al 
termine dell'usufrutto (2112). 

Art. 2562 Affitto dell'azienda 
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di 
affitto dell'azienda (1615 e seguenti). 

CAPO II 
Della ditta e dell'insegna 
 

Art. 2563 Ditta 
L'imprenditore (2082) ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui 
prescelta. 
La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la 
sigla dell'imprenditore, salvo quanto è disposto dall'art. 2565 (att. 
221). 
Art. 2564 Modificazione della ditta 
Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore 
e può creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui 
questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni 
idonee a differenziarla. 
Per le imprese commerciali (2195) l'obbligo dell'integrazione o 
modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle 
imprese in epoca posteriore. 

Art. 2565 Trasferimento della ditta 
La ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda (2610). 
Nel trasferimento dell'azienda per atto tra vivi (2556) la ditta non passa 
all'acquirente senza il consenso dell'alienante. 
Nella successione nell'azienda per causa di morte la ditta si trasmette al 
successore, salvo diversa disposizione testamentaria. 

Art. 2566 Registrazione della ditta 
Per le imprese commerciali (2195), l'ufficio del registro delle imprese 
deve rifiutare l'iscrizione della ditta (2189, 2192), se questa non è 
conforme a quanto è prescritto dal secondo comma dell'art. 2563 o, 
trattandosi di ditta derivata, se non è depositata copia dell'atto in base 
al quale ha avuto luogo la successione nell'azienda. 

Art. 2567 Società 
La ragione sociale e la denominazione delle società sono regolate dai 
titoli V e VI di questo libro. 
Tuttavia si applicano anche ad esse le disposizioni dell'art. 2564. 
Art. 2568 Insegna 
Le disposizioni del primo comma dell'art. 2564 si applicano all'insegna. 

CAPO III 
Del marchio 
 
 

Art. 2569 Diritto di esclusività 
Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio 
idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo 
esclusivo per i prodotti o servizi per le quali è stato registrato. 
In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell'art. 2571. 
Art. 2570 Marchi collettivi 
I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la 
qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la 
registrazione di marchi collettivi per concederne l'uso, secondo le norme 
dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti. 

Art. 2571 Preuso 
Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare 
ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in 
cui anteriormente se ne e valso. 

Art. 2572 Divieto di soppressione del marchio 
Il rivenditore può apporre il proprio marchio ai prodotti che mette in 
vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore. 

Art. 2573 Trasferimento del marchio 
Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o 
per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, 
purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno 
in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali 
nell'apprezzamento del pubblico. 
Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una 
denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il 
diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l'azienda. 

Art. 2574 Leggi speciali 
Le condizioni per la registrazione dei marchi e degli atti di 
trasferimento dei medesimi, nonché gli effetti della registrazione sono 
stabiliti dalle leggi speciali. 

TITOLO IX 
DEI DIRITTI SULLE OPERE DELL'INGEGNO E SULLE INVENZIONI INDUSTRIALI 
Vedere anche Leggi Speciali, Brevetti. 

CAPO I 
Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche 
 
 

Art. 2575 Oggetto del diritto 
Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere 
creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, 
alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, 
qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. 

Art. 2576 Acquisto del diritto 
Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito 
dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro 
intellettuale. 

Art. 2577 Contenuto del diritto 
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla 
economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati 
dalla legge. 
L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma 
precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a 
qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera 
stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua 
reputazione. 

Art. 2578 Progetti di lavori 
All'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi 
che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre 
il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti 
medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono 
il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso. 

Art. 2579 Interpreti ed esecutori 
Agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o 
letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, 
anche se le opere o composizioni sovraindicate sono in dominio pubblico, 
compete, nei limiti, per gli effetti e con le modalità fissati dalle leggi 
speciali, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per 
la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo 
compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radio, 
telefono od altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o 
comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica od 
altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od 
esecuzione. 
Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di 
opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro 
recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di 
pregiudizio al loro onore e alla loro reputazione. 

Art. 2580 Soggetti del diritto 
Il diritto di autore spetta all'autore ed ai suoi aventi causa nei limiti 
e per gli effetti fissati dalle leggi speciali. 

Art. 2581 Trasferimento dei diritti di utilizzazione 
I diritti di utilizzazione sono trasferibili. 
Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto 
(2725). 

Art. 2582 Ritiro dell'opera dal commercio 
L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare 
l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno 
acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o 
mettere in commercio l'opera medesima. 
Questo diritto è personale e intrasmissibile. 

Art. 2583 Leggi speciali 
L'esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono 
regolati dalle leggi speciali. 

CAPO II 
Del diritto di brevetto per invenzioni industriali 
 
 

Art. 2584 Diritto di esclusività 
Chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale ha il diritto 
esclusivo di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle 
condizioni stabilite dalla legge. 
Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione 
si riferisce. 

Art. 2585 Oggetto del brevetto 
Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere 
un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione 
industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo 
meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica 
di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati 
industriali. 
In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati 
dall'inventore. 

Art. 2586 Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione 
Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione 
industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo. 
Se il metodo o processo è diretto ad ottenere un prodotto industriale 
nuovo, il brevetto si estende anche al prodotto ottenuto, purché questo 
possa formare oggetto di brevetto. 

Art. 2587 Brevetto dipendente da brevetto altrui 
Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella 
d'invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali 
ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di questi ultimi, 
e non può essere attuato né utilizzato senza il consenso di essi. 
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali. 

Art. 2588 Soggetti del diritto 
Il diritto di brevetto spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi 
causa. 

Art. 2589 Trasferibilità 
I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di 
esserne riconosciuto autore, sono trasferibili. 

Art. 2590 Invenzione del prestatore di lavoro 
Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore 
dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro. 
I diritti e gli obblighi delle parti relative all'invenzione sono regolati 
dalle leggi speciali. 

Art. 2591 Rinvio alle leggi speciali 
Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto, l'esercizio 
dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi 
speciali. 

CAPO III 
Del diritto di brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni 
ornamentali 
 
 

Art. 2592 Modelli di utilità 
Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per una invenzione 
atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od 
oggetti particolare efficacia o comodità di applicazione o d'impiego, ha 
il diritto esclusivo di attuare l'invenzione, di disporne e di fare 
commercio dei prodotti a cui si riferisce. 
Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione 
delle singole parti. 

Art. 2593 Modelli e disegni ornamentali 
Chi in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per un nuovo 
disegno o modello destinato a dare a determinate categorie di prodotti 
industriali uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una 
particolare combinazione di linee o di colori, ha il diritto esclusivo di 
attuare il disegno o il modello, di disporne e di far commercio dei 
prodotti in cui il disegno o il modello è attuato. 

Art. 2594 Norme applicabili 
Ai diritti di brevetto contemplati in questo capo si applicano gli artt. 
2588, 2589 e 2590. 
Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto, l'esercizio 
dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi 
speciali. 

TITOLO X 
DELLA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA E DEI CONSORZI 

CAPO I 
Della disciplina della concorrenza 

SEZIONE I Disposizioni generali 
 

Art. 2595 Limiti legali della concorrenza 
La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi 
dell'economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge (e dalle norme 
corporative). 

Art. 2596 Limiti contrattuali della concorrenza 
Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto 
(2725). Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una 
determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni (2125, 
2557). 
Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo 
superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio 
(att. 222). 

Art. 2597 Obbligo di contrattare nel caso di monopolio 
Chi esercita un'impresa in condizione di monopolio legale (1679) ha 
l'obbligo di contrattare (2932) con chiunque richieda le prestazioni che 
formano oggetto dell'impresa, osservando la parità di trattamento. 

SEZIONE II Della concorrenza sleale 
 

Art. 2598 Atti di concorrenza sleale 
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi (2563 
e seguenti) e dei diritti di brevetto (2584 e seguenti), compie atti di 
concorrenza sleale chiunque: 
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o 
con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente 
i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti 
idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un 
concorrente; 
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un 
concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi 
dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; 
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme 
ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare 
l'altrui azienda. 

Art. 2599 Sanzioni 
La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la 
continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano 
eliminati gli effetti (2600). 

Art. 2600 Risarcimento del danno 
Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, 
l'autore è tenuto al risarcimento dei danni (2056). 
In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza. 
Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume. 
 

Art. 2601 Azione delle associazioni professionali 
Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una 
categoria professionale, l'azione per la repressione della concorrenza 
sleale può essere promossa anche dalle associazioni professionali (ora 
Consigli degli Ordini) e dagli enti che rappresentano la categoria. 

CAPO II 
Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi 

SEZIONE I Disposizioni generali 
 

Art. 2602 Nozione e norme applicabili 
Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono 
un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di 
determinate fasi delle rispettive imprese (att. 223). 
Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, 
salve le diverse disposizioni delle leggi speciali. 

Art. 2603 Forma e contenuto del contratto 
Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità (1350, 
1418 e seguenti, 2643, 2725). 
Esso deve indicare: 
l) l'oggetto e la durata del consorzio; 
2) la sede dell'ufficio eventualmente costituito; 
3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati; 
4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla 
rappresentanza in giudizio; 
5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati; 
6) i casi di recesso e di esclusione; 
7) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati. 
Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o 
degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli 
consorziati o i criteri per la determinazione di esse. 
Se l'atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla 
determinazione delle quote ad una o più persone, le decisioni di queste 
possono essere impugnate innanzi all'autorità giudiziaria, se sono 
manifestamente inique od erronee, entro trenta giorni dalla notizia (1349, 
2264, 2964 e seguenti). 

Art. 2604 Durata del consorzio 
In mancanza di determinazione della durata del contratto, questo è valido 
per dieci anni. 

Art. 2605 Controllo sull'attività dei singoli consorziati 
I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli 
organi previsti dal contratto, al fine di accertare l'esatto adempimento 
delle obbligazioni assunte. 

Art. 2606 Deliberazioni consortili 
Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative 
all'attuazione dell'oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole 
della maggioranza dei consorziati. 
Le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di 
questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti 
all'autorità giudiziaria entro trenta giorni (2964 e seguenti). Per i 
consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta 
di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa. 

Art. 2607 Modificazioni del contratto 
Il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato 
senza il consenso di tutti i consorziati. 
Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità 
(1350, 1418 e seguenti 2725). 

Art. 2608 Organi preposti al consorzio 
La responsabilità verso i consorziati di coloro che sono preposti al 
consorzio è regolata dalle norme sul mandato (1710 e seguente). 

Art. 2609 Recesso ed esclusione 
Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di 
partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce 
proporzionalmente a quelle degli altri. 
Il mandato conferito dai consorziati per l'attuazione degli scopi del 
consorzio, ancorché dato con unico atto, cessa nei confronti del 
consorziato receduto o escluso (1726). 

Art. 2610 Trasferimento dell'azienda 
Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo 
dell'azienda, l'acquirente subentra nel contratto di consorzio. 
Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento 
dell'azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, 
entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione 
dell'acquirente dal 
consorzio. 

Art. 2611 Cause di scioglimento 
Il contratto di consorzio si scioglie: 
1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata; 
2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo; 
3) per volontà unanime dei consorziati; 
4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'art. 2606, se 
sussiste una giusta causa; 
5) per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla 
legge; 
6) per le altre cause previste nel contratto. 

SEZIONE II Dei consorzi con attività esterna 
 

Art. 2612 Iscrizione nel registro delle imprese 
Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere 
un'attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli 
amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato 
per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese (att. 108) 
del luogo dove l'ufficio ha sede: 
L'estratto deve indicare: 
1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio; 
2) il cognome e il nome dei consorziati; 
3) la durata del consorzio; 
4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la 
rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri; 
5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla 
liquidazione. 
Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le 
modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati. 

Art. 2613 Rappresentanza in giudizio 
I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai 
quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la 
rappresentanza è attribuita ad altre persone. 

Art. 2614 Fondo consortile 
I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi 
costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i 
consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori 
particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul 
fondo medesimo. 

Art. 2615 Responsabilità verso i terzi 
Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne 
hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti 
esclusivamente sul fondo consortile. 
Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei 
singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente (1292 e 
seguenti) col fondo consortile. In caso d'insolvenza nei rapporti tra i 
consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in 
proporzione delle quote. 

Art. 2615 bis Situazione patrimoniale 
Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno 
la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando 
le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni (2423 
e seguenti) e la depositano presso l'ufficio del registro delle imprese. 
Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicati gli artt. 
2621, n. 1), e 2626. 
Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la 
sede di questo, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale esso 
è iscritto e il numero di iscrizione. 

SEZIONE II BIS 
 

Art. 2615 ter Società consortili 
Le società previste nei Capi III e seguenti del Titolo V possono assumere 
come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602. 
In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare 
contributi in denaro. 

SEZIONE III Dei consorzi obbligatori 
 

Art. 2616 Costituzione 
Con provvedimento dell'autorità governativa (sentite le corporazioni 
interessate), può essere disposta, anche per zone determinate, la 
costituzione di consorzi obbligatori fra esercenti lo stesso ramo o rami 
similari di attività economica, qualora la costituzione stessa risponda 
alle esigenze dell'organizzazione della produzione. 
Nello stesso modo, ricorrendo le condizioni di cui al comma precedente, 
possono essere trasformati in obbligatori i consorzi costituiti 
volontariamente (att. 111). 

Art. 2617 Consorzi per l'ammasso dei prodotti agricoli 
Quando la legge prescrive l'ammasso di determinati prodotti agricoli, la 
gestione collettiva di questi è fatta per conto degli imprenditori 
interessati a mezzo di consorzi obbligatori, secondo le disposizioni delle 
leggi speciali (837). 

SEZIONE IV Dei controlli dell'autorità governativa 
 

Art. 2618 Approvazione del contratto consortile 
I contratti previsti nel presente capo, se sono tali da influire sul 
mercato generale dei beni in essi contemplati, sono soggetti ad 
approvazione da parte dell'autorità governativa, (sentite le corporazioni 
interessate) (att. 111). 

Art. 2619 Controllo sull'attività del consorzio 
L'attività dei consorzi è sottoposta alla vigilanza dell'autorità 
governativa (att. 111). 
Quando l'attività del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui e 
stato costituito l'autorità governativa può sciogliere gli organi del 
consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo (2636 e 
seguenti, att. 108) ovvero, nei casi più gravi, può disporre lo 
scioglimento del consorzio stesso. 

Art. 2620 Estensione delle norme di controllo alle società 
Le disposizioni di questa sezione si applicano anche alle società che si 
contribuiscono per raggiungere gli scopi indicati nell'art. 2602. 
L'autorità governativa può sempre disporre lo scioglimento della società, 
quando la costituzione di questa non abbia avuto l'approvazione prevista 
nell'art. 2618 (att. 111). 

TITOLO XI 
DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA Dl SOCIETA' E DI CONSORZI 

CAPO I 
Disposizioni generali per le società soggette a registrazione 
 

Art. 2621 False comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di 
acconti sui dividendi 
Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la 
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da L. 2 milioni a L. 20 
milioni (2640): 
1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori 
generali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci 
o in altre comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono fatti non 
rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni. economiche 
della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le 
condizioni medesime; 
2) gli amministratori e i direttori generali che, in mancanza di bilancio 
approvato o in difformità da esso o in base ad un bilancio falso, sotto 
qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono 
essere distribuiti (2433, 2632); 
3) gli amministratori e i direttori generali che distribuiscono acconti 
sui dividendi: 
a) in violazione dell'art. 2433 bis, 1° comma; 
b) ovvero in misura superiore all'importo degli utili conseguiti dalla 
chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che devono 
essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario e delle perdite 
degli esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili; 
c) ovvero in mancanza di approvazione del bilancio dell'esercizio 
precedente o del prospetto contabile previsto nell'art. 2433 bis, 5° 
comma, oppure in difformità da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di 
un prospetto contabile falsi. 

Art. 2622 Divulgazione di notizie sociali riservate 
Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i loro dipendenti, i 
liquidatori, che, senza giustificato motivo, si servono a profitto proprio 
od altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno 
comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla 
società, con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 200.000 a 
L. 2 milioni. 
Il delitto è punibile su querela della società. 

Art. 2623 Violazione di obblighi incombenti agli amministratori 
Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 
400.000 a L. 2.000.000 gli amministratori che: 
l) eseguono una riduzione di capitale o la fusione con altra società o una 
scissione in violazione degli artt. 2306, 2445 e 2503; 
2) restituiscono ai soci palesemente o sotto forme simulate i conferimenti 
o li liberano dall'obbligo di eseguirli, fuori del caso di riduzione del 
capitale sociale; 
3) impediscono il controllo della gestione sociale da parte del collegio 
sindacale o, nei casi previsti dalla legge, da parte dei soci. 

Art. 2624 Prestiti e garanzie della società 
Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che 
contraggono prestiti sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per 
interposta persona, con la società che amministrano o con una società che 
questa controlla o da cui è controllata (23592), o che si fanno prestare 
da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la 
reclusione da uno a tre anni e con la multa da L. 400.000 a L. 4.000.000. 
Per gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori 
delle società che hanno per oggetto l'esercizio del credito si applicano 
le disposizioni delle leggi speciali. 

Art. 2625 Violazione di obblighi incombenti ai liquidatori 
I liquidatori di società che procedono alla ripartizione dell'attivo 
sociale fra i soci prima che siano pagati i creditori o siano accantonate 
le somme necessarie per pagarli (2280), sono puniti con la reclusione da 
uno a tre anni e con la multa da L. 200.000 a L. 2.000.000. 

Art. 2626 Omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di denunzie, 
comunicazioni, depositi 
Agli amministratori, ai sindaci, ai liquidatori e ai preposti 
all'esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di società 
costituite all'estero che omettono di fare, nel termine stabilito, 
all'ufficio del registro delle imprese una denunzia, una comunicazione o 
un deposito a cui sono dalla legge obbligati, o li eseguono o li fanno 
eseguire in modo incompiuto, ovvero omettono di richiedere una 
pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a 
responsabilità limitata, nei casi in cui detta pubblicazione è prescritta 
dal codice, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da L. 100.000 a L. 2 milioni. 
La stessa sanzione si applica al notaio nei casi in cui l'obbligo della 
denunzia, della comunicazione, del deposito o della pubblicazione è posto 
dalla legge anche a di lui carico. 

Art. 2627 Omissione delle indicazioni obbligatorie 
Agli amministratori, ai direttori generali, ai liquidatori e ai preposti 
all'esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di società 
costituite all'estero che contravvengono alle disposizioni degli artt. 
2250 e 2506, quarto comma, si applica la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 1 milione. 

CAPO II 
Disposizioni speciali per le società per azioni, in accomandita per 
azioni, a responsabilità limitata e per le società cooperative 
 

Art. 2628 Manovre fraudolente sui titoli della società 
Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che 
diffondono notizie false o adoperano altri mezzi fraudolenti atti a 
cagionare nel pubblico mercato o nelle borse di commercio un aumento o una 
diminuzione del valore delle azioni della società o di altri titoli ad 
essa appartenenti, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e 
con la multa non inferiore a L. 600.000 (2640). 

Art. 2629 Valutazione esagerata dei conferimenti e degli acquisti della 
società 
Sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da L. 
400.000 a L. 4.000.000: 
1) i promotori ed i soci fondatori che nell'atto costitutivo esagerano 
fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti; 
2) gli amministratori, i promotori, i fondatori e i soci che nel caso di 
acquisto di beni o di crediti da parte della società previsto nell'art. 
2343 bis esagerano fraudolentemente il valore dei beni o dei crediti 
trasferiti; 
3) gli amministratori e i soci conferenti che nel caso di aumento di 
capitale esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei 
crediti conferiti; 
4) gli amministratori che nel caso di trasformazione della società 
esagerano fraudolentemente il valore del patrimonio della società che si 
trasforma. 

Art. 2630 Violazione di obblighi incombenti agli amministratori 
Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 
400.000 a L. 2.000.000 (2640) gli amministratori, che: 
1) emettono azioni o attribuiscono quote per somma minore del loro valore 
nominale, ovvero emettono nuove azioni o attribuiscono nuove quote prima 
che quelle sottoscritte precedentemente siano interamente liberate (2346); 
2) violano le disposizioni degli artt. 2357, 1° comma, 2358, 2359 bis, 1° 
comma, 2360, o quelle degli artt. 2483 e 2522; 
3) influiscono sulla formazione della maggioranza dell'assemblea, 
valendosi di azioni o di quote non collocate o facendo esercitare sotto 
altro nome il diritto di voto spettante alle proprie azioni o quote, 
ovvero usando altri mezzi illeciti. 
Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 200.000 
a L. 2.000.000 gli amministratori, che: 
1) percepiscono compensi o partecipazioni in violazione dell'art. 2389; 
2) omettono di convocare, nei termini prescritti dalla legge, l'assemblea 
dei soci nei casi previsti dagli artt. 2367 e 2446; 
3) assumono per conto della società partecipazioni in altre imprese, che 
per la misura e per l'oggetto, importano una sostanziale modificazione 
dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo (2361); 
4) violano le disposizioni degli artt. 2357, secondo, terzo e quarto 
comma, 2357 bis, secondo comma, 2357 ter, 2359 bis, secondo, terzo, quarto 
e quinto comma; 2359 ter, primo e secondo comma, e 2359 quater, secondo e 
terzo comma. 

Art. 2630 bis Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o 
di azioni o quote della società controllante 
Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 
400.000 a 2 milioni i promotori, i soci fondatori e gli amministratori che 
violano la disposizione di cui agli artt. 2357 quater, 1° comma, e .359 
quinquies, 1° comma. 

Art. 2631 Conflitto d'interessi 
L'amministratore, che, avendo in una determinata operazione per conto 
proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società, non 
si astiene dal partecipare alla deliberazione del consiglio o del comitato 
esecutivo relativa all'operazione stessa (2391), è punito con la multa da 
L. 400.000 a L. 4.000.000. 
Se dalla deliberazione o dall'operazione è derivato un pregiudizio alla 
società, si applica, oltre la multa, la reclusione fino a tre anni. 

Art. 2632 Violazione di obblighi incombenti ai sindaci 
Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 
200.000 a L. 2.000.000 i sindaci, che omettono: 
1) nel caso previsto dal n. 2 dell'art. 2621, di adempiere gli obblighi 
imposti dalla legge, fuori dei casi di concorso nel delitto da esso 
previsto; 
2) di convocare l'assemblea nei casi previsti dagli artt. 2406 e 2408. 
Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 400.000 
a 2 milioni i sindaci che violano gli obblighi previsti dagli artt. 7357, 
quarto comma, 2359 ter, secondo comma, e 2359 quater, secondo e terzo 
comma. 

Art. 2633 Irregolarità dei titoli azionari o obbligazionari 
Gli amministratori delle società per azioni e in accomandita per azioni, 
che emettono azioni o certificati provvisori senza l'osservanza dell'art. 
2354, oppure emettono obbligazioni in violazione dell'art. 2413, sono 
puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 (Ora sanzione 
amministrativa). 

Art. 2634 Rappresentante comune degli obbligazionisti 
Il rappresentante comune degli obbligazionisti, che omette di richiedere 
l'iscrizione della sua nomina nel registro delle imprese nei termini 
previsti dall'art. 2417, è punito con l'ammenda da L. 100.000 a L. 
1.000.000 (Ora sanzione amministrativa). 

CAPO III 
Disposizioni speciali per i consorzi 
 

Art. 2635 Omissione dell'iscrizione nel registro delle imprese 
Agli amministratori dei consorzi, che omettono di richiedere nel termine 
prescritto le iscrizioni previste dall'art. 2612, si applica la pena 
prevista dall'art. 2626. 

CAPO IV 
Degli amministratori giudiziari e dei commissari governativi 
 

Art. 2636 Amministratori giudiziari e commissari governativi 
Agli amministratori giudiziari previsti dagli artt. 2091 e 2409, nonché ai 
commissari governativi previsti dagli artt. 2543 e 2619 si applicano le 
pene stabilite dagli artt. 2621, 2622, 2623, 2624, 2626, 2627, 2628 e 
2630, se commettono alcuno dei fatti in essi previsti. 
Nel caso di mancata convocazione dell'assemblea a norma del quinto comma 
dell'art. 2409, all'amministratore giudiziario si applica la pena prevista 
dal secondo comma dell'art. 2630. 
Art. 2637 Interesse privato dell'amministratore giudiziario e del 
commissario governativo 
Salvo che al fatto siano applicabili gli artt. 315, 317, 318, 319 e 323 
Cod. Pen., l'amministratore giudiziario o il commissario governativo che, 
direttamente o per interposta persona o con atti simulati, prende 
interesse privato in qualsiasi atto della gestione a lui affidata, è 
punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a 
L. 400.000. 
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici. 

Art. 2638 Accettazione di retribuzione non dovuta 
L'amministratore giudiziario o il commissario governativo che riceve o 
pattuisce una retribuzione, in denaro o in altra forma, in aggiunta di 
quella legalmente attribuitagli, è punito con la reclusione da sei mesi a 
tre anni e con la multa da L. 400.000 a L. 2.000.000. 
Nei casi più gravi può inoltre essere disposta l'interdizione dagli uffici 
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. 

Art. 2639 Omessa consegna o deposito di cose detenute a causa dell'ufficio 
L'amministratore giudiziario o il commissario governativo che non 
ottempera all'ordine dell'autorità di consegnare o depositare somme o 
altra cosa, da lui detenute a causa del suo ufficio, è punito con la 
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a L. 3.000.000. 
Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o 
la multa fino a L. 600.000. 
 

CAPO V 
Disposizioni comuni 
 

Art. 2640 Circostanza aggravante 
Quando dai fatti previsti negli artt. 2621, 2622, 2623, 2628 e 2630, primo 
comma, deriva all'impresa un danno di gravità rilevante, la pena e 
aumentata (Cod. Pen. 64) fino alla metà. 

Art. 2641 Pene accessorie (abrogato) 
Art. 2642 Comunicazione della sentenza di condanna 
Ogni sentenza penale pronunziata a carico di amministratori, direttori 
generali, sindaci, liquidatori e commissari di qualsiasi impresa per 
delitti commessi nell'esercizio od a causa del loro ufficio è comunicata, 
a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha emesso la 
sentenza, per gli eventuali provvedimenti, all'organo che esercita la 
funzione disciplinare sugli iscritti nell'albo professionale al quale essi 
appartengono.