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Codice Civile
(Di alcune servitù in materia di acque)
 Articoli riportati: 
Della servitù di presa o di derivazione di acqua 
Art. 1080 - Presa d'acqua continua 
Art. 1081 - Modulo d'acqua 
Art. 1082 - Forma della bocca e dell'edificio derivatore 
Art. 1083 - Determinazione della quantità d'acqua 
Art. 1084 - Norme regolatrici della servitù 
Art. 1085 - Tempo d'esercizio della servitù 
Art. 1086 - Distribuzione per ruota 
Art. 1087 - Acque sorgenti o sfuggite 
Art. 1088 - Variazione del turno tra gli utenti 
Art. 1089 - Acqua impiegata come forza motrice 
Art. 1090 - Manutenzione del canale 
Art. 1091 - Obblighi del concedente fino al luogo di consegna dell'acqua 
Art. 1092 - Deficienza dell'acqua 
Art. 1093 - Riduzione della servitù 
Della servitù degli scoli o degli avanzi di acqua 
Art. 1094 - Servitù attiva degli scoli 
Art. 1095 - Usucapione della servitù attiva degli scoli 
Art. 1096 - Diritti del proprietario del fondo servente 
Art. 1097 - Diritto agli avanzi di acqua 
Art. 1098 - Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d'acqua 
Art. 1099 - Sostituzione di acqua viva 
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 INDICE LEGGI
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LIBRO TERZO 
DELLA PROPRIETA' 
TITOLO VI 
Delle servitù prediali 
CAPO VIII 
Di alcune servitù in materia di acque
SEZIONE I
Della servitù di presa o di derivazione di acqua
Art.1080 - Presa d'acqua continua - Il diritto alla presa d'acqua continua si può esercitare in ogni istante. 

Art.1081 - Modulo d'acqua - Nelle servitù in cui è convenuta ed espressa una costante quantità di acqua, la quantità deve esprimersi in relazione al modulo. 
Il modulo è l'unità di misura dell'acqua corrente. 
Esso è un corpo d'acqua che scorre nella costante quantità di cento litri al minuto secondo e si divide in decimi, centesimi e millesimi. 

Art.1082 - Forma della bocca e dell'edificio derivatore - Quando, per la derivazione di una data e costante quantità di acqua corrente, è stata determinata la forma della bocca e dell'edificio derivatore, le parti non possono chiederne la modificazione per eccedenza o deficienza d'acqua, salvo che l'eccedenza o la deficienza provenga da variazioni seguite nel canale dispensatore o nel corso delle acque in esso correnti. 
Se la forma non è stata determinata, ma la bocca e l'edificio derivatore sono stati costruiti e posseduti per cinque anni, non è neppure ammesso dopo tale tempo alcun reclamo delle parti per eccedenza o deficienza d'acqua, salvo nel caso di variazione seguita nel canale o nel corso delle acque. 
In mancanza di titolo o di possesso, la forma è determinata dall'autorità giudiziaria. 

Art.1083 - Determinazione della quantità d'acqua - Quando la quantità d'acqua non è stata determinata, ma la derivazione è stata fatta per un dato scopo, s'intende concessa la quantità necessaria per lo scopo medesimo, e chi vi ha interesse può in ogni tempo fare stabilire la forma della derivazione in modo che ne venga assicurato l'uso necessario e impedito l'eccesso. 
Se però è stata determinata la forma della bocca e dell'edificio derivatore, o se, in mancanza di titolo, si è posseduta per cinque anni la derivazione in una data forma, non è ammesso reclamo delle parti, se non nel caso indicato dall'articolo precedente. 

Art.1084 - Norme regolatrici della servitù - Per l'esercizio della servitù di presa d'acqua, quando non dispone il titolo o non è possibile riferirsi al possesso, si osservano gli usi locali. 
In mancanza di tali usi si osservano le disposizioni dei tre articoli seguenti. 

Art.1085 - Tempo d'esercizio della servitù - Il diritto alla presa d'acqua si esercita per l'acqua estiva, dall'equinozio di primavera a quello d'autunno; per l'acqua iemale, dall'equinozio di autunno a quello di primavera. 
La distribuzione d'acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno e alla notte naturali. 
L'uso delle acque nei giorni festivi è regolato dalle feste di precetto vigenti al tempo in cui l'uso fu convenuto o in cui si è incominciato a possedere. 

Art.1086 - Distribuzione per ruota - Nelle distribuzioni per ruota il tempo che impiega l'acqua per giungere alla bocca di derivazione dell'utente si consuma a suo carico, e la coda dell'acqua appartiene a quello di cui cessa il turno. 

Art.1087 - Acque sorgenti o sfuggite - Nei canali soggetti a distribuzioni per ruota le acque sorgenti o sfuggite, ma contenute nell'alveo del canale, non possono trattenersi o derivarsi da un utente che al tempo del suo turno. 

Art.1088 - Variazione del turno tra gli utenti - Gli utenti dei medesimi canali possono variare o permutare tra loro il turno, purché tale cambiamento non rechi danno agli altri. 

Art.1089 - Acqua impiegata come forza motrice - Chi ha diritto di servirsi dell'acqua come forza motrice non può, senza espressa disposizione del titolo, impedirne o rallentarne il corso, procurandone il ribocco o ristagno. 

Art.1090 - Manutenzione del canale - Nella servitù di presa o di condotta d'acqua, quando il titolo non dispone altrimenti, il proprietario del fondo servente può domandare che il canale sia mantenuto convenientemente spurgato e le sue sponde siano tenute in stato di buona manutenzione a spese del proprietario del fondo dominante. 

Art.1091 - Obblighi del concedente fino al luogo di consegna dell'acqua - Se il titolo non dispone diversamente, il concedente dell'acqua di una fonte o di un canale è tenuto verso gli utenti a eseguire le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione e condotta dell'acqua fino al punto in cui ne fa la consegna, a mantenere in buono stato gli edifici, a conservare l'alveo e le sponde della fonte o del canale, a praticare i consueti spurghi e a usare la dovuta diligenza, affinché la derivazione e la regolare condotta dell'acqua siano in tempi debiti effettuate. 

Art.1092 - Deficienza dell'acqua - La deficienza dell'acqua deve essere sopportata da chi ha diritto di prenderla e di usarla nel tempo in cui la deficienza si verifica. 
Tra diversi utenti la deficienza dell'acqua deve essere sopportata prima da quelli che hanno titolo o possesso più recente, e tra utenti in parità di condizione dell'ultimo utente. 
Tuttavia l'autorità giudiziaria, con provvedimento in camera di consiglio, sentiti gli uffici tecnici competenti, può modificare o limitare i turni di utilizzazione e dare le altre disposizioni necessarie in relazione alla quantità di acqua disponibile, agli usi e alle colture a cui l'acqua è destinata. 
Il concedente dell'acqua è tenuto a una proporzionale diminuzione del corrispettivo per la deficienza dell'acqua verificatasi per causa naturale o per fatto altrui. Parimenti si fa luogo alle dovute indennità in conseguenza delle modificazioni o limitazioni di turni, che siano state disposte dall'autorità giudiziaria. 

Art.1093 - Riduzione della servitù - Se la servitù dà diritto di derivare acqua da un fondo e per fatti indipendenti dalla volontà del proprietario si verifica una diminuzione dell'acqua tale che essa non possa bastare alle esigenze del fondo servente, il proprietario di questo può chiedere una riduzione della servitù, avuto riguardo ai bisogni di ciascun fondo. In questo caso è dovuta una congrua indennità al proprietario del fondo dominante. 
 

SEZIONE II
Della servitù degli scoli e degli avanzi di acqua
Art.1094 - Servitù attiva degli scoli - Gli scoli o acque colaticce derivanti dall'altrui fondo possono costituire oggetto di servitù a favore del fondo che li riceve, all'effetto di impedire la loro diversione. 

Art.1095 - Usucapione della servitù attiva degli scoli - Nella servitù attiva degli scoli il termine per l'usucapione comincia a decorrere dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante ha fatto sul fondo servente opere visibili e permanenti destinate a raccogliere e condurre i detti scoli a vantaggio del proprio fondo. 
Quando sul fondo servente è aperto un cavo destinato a raccogliere e condurre gli scoli, il regolare spurgo e la manutenzione delle sponde fanno presumere che il cavo sia opera del proprietario del fondo dominante, purché non vi sia titolo, segno o prova in contrario. 
Si reputa segno contrario l'esistenza sul cavo di opere costruite o mantenute dal proprietario del fondo in cui il cavo è aperto. 

Art.1096 - Diritti del proprietario del fondo servente - La servitù degli scoli non toglie al proprietario del fondo servente il diritto di usare liberamente dell'acqua a vantaggio del suo fondo, di cambiare la coltivazione di questo e di abbandonare in tutto o in parte l'irrigazione. 

Art.1097 - Diritto agli avanzi d'acqua - Quando l'acqua è concessa, riservata o posseduta per un determinato uso, con restituzione al concedente o ad altri di ciò che ne sopravanza, tale uso non può variarsi a danno del fondo a cui la restituzione è dovuta. 

Art.1098 - Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d'acqua - Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o degli avanzi d'acqua non può deviarne una parte qualunque adducendo di avervi introdotto una maggiore quantità di acqua viva o un diverso corpo ma deve lasciarli discendere nella totalità a favore del fondo dominante. 

Art.1099 - Sostituzione di acqua viva - Il proprietario del fondo soggetto alla servitù degli scoli o degli avanzi d'acqua può sempre liberarsi da tale servitù mediante la concessione e l'assicurazione al fondo dominante di un corpo d'acqua viva, la cui quantità è determinata dall'autorità giudiziaria, tenuto conto di tutte le circostanze.