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Edilizia - autorizzazione sismica
(Legge 25/2011 - Regione Molise)
 
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 LEGGE REGIONALE 9 settembre 2011, n.25
Bollettino Ufficiale della Regione Molise n.25 del 26 settembre 2011
«Procedure per l'autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonché per la prevenzione del rischio sismico mediante la pianificazione urbanistica»
 

Oggetto

Edilizia - Prevenzione del rischio sismico - Vigilanza - Autorizzazione sismica - Disciplina - Procedure

Art. 1

(Finalità)


1. La presente legge è diretta a perseguire la tutela della pubblica incolumità attraverso il riordino della legislazione regionale in materia di autorizzazione sismica e di prevenzione del rischio sismico nell'edilizia. Essa attiene a nuove procedure di autorizzazione, controllo e monitoraggio delle costruzioni sotto il profilo del rischio sismico; attiene, inoltre, alla prevenzione del rischio sismico anche mediante la pianificazione urbanistica nonché mediante adeguate forme di vigilanza sugli immobili.


Art. 2

(Oggetto)


1. La presente legge disciplina, in merito alle competenze in materia sismica, anche con riferimento alla redazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sia generali che attuativi, le modalità di esercizio della vigilanza su opere e costruzioni, nonché l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto dei principi generali contenuti nella Parte II, Capi II e IV, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nella legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica) e nei successivi decreti ministeriali ed in particolare nel D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni).


Art. 3

(Autorizzazione sismica)


1. Nei comuni della regione, esclusi quelli classificati a bassa sismicità, qualsiasi nuova costruzione, adeguamento, miglioramento, riparazione, nonché interventi di qualsiasi tipo su strutture rientranti nel campo di applicazione delle norme sismiche, deve essere oggetto, prima dell'inizio dei lavori, della preventiva autorizzazione scritta del competente Servizio sismico regionale. A tal fine, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001, l'interessato è tenuto a farne denuncia presso lo sportello unico per l'edilizia delle amministrazioni comunali competenti per territorio, trasmettendo e depositando in triplice copia il progetto esecutivo delle opere firmato dal progettista, dal direttore dei lavori, dagli altri tecnici redattori del progetto e dal collaudatore statico in corso d'opera. Nei comuni che non abbiano costituito lo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5 del D.P.R. 380/2001, la denuncia dei lavori, ai fini dell'autorizzazione, va presentata unitamente a tre copie del progetto al competente Servizio sismico regionale e trasmessa per conoscenza all'amministrazione comunale, secondo le modalità stabilite nel regolamento regionale di attuazione della presente legge.

2. Le amministrazioni comunali devono custodire e aggiornare costantemente il registro delle denunce dei lavori e le relative autorizzazioni preventive, da esibire, su richiesta, ai funzionari, ufficiali, agenti indicati nell'articolo 103 del d.P.R. n. 380/2001.

4. Per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni si applicano le disposizioni della legge n. 64/1974, della legge n. 1086/1971, del d.P.R. n. 380/2001, Parte II, capi II e IV, delle relative norme tecniche emanate con i DD.MM. conseguenti e con il D.M. 14 gennaio 2008, nonché del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e del suo regolamento di attuazione.


Art. 4

(Denuncia dei lavori e trasmissione del progetto)


1. La denuncia dei lavori e la trasmissione degli atti progettuali di cui al comma 1 dell'articolo 3 devono avvenire in conformità alla presente legge ed al suo regolamento regionale di attuazione.

2. Fino all'approvazione del regolamento si fa riferimento alla vigente normativa regionale.

3. Qualsiasi modifica strutturale che comporti, rispetto al progetto depositato, modifiche delle dimensioni lineari dei singoli elementi strutturali superiori al 20 per cento e trasversali superiori al 15 per cento deve essere oggetto di variante progettuale da denunciare preventivamente nel rispetto della presente legge, con espresso riferimento al progetto principale. Qualsiasi modifica planimetrica che comporti la variazione delle caratteristiche meccaniche del terreno proprie del sito originario o una variazione significativa della pericolosità sismica del sito deve essere oggetto di variante progettuale da denunciare preventivamente nel rispetto della presente legge, con espresso riferimento al progetto principale. Qualsiasi modifica architettonica che comporti un diverso approccio, una diversa applicazione della normativa vigente o un aumento dei carichi superiore al 20 per cento rispetto al progetto depositato deve essere oggetto di variante progettuale da denunciare preventivamente nel rispetto della presente legge, con espresso riferimento al progetto principale. Le modifiche strutturali, planimetriche ed architettoniche che restano al di sotto o nell'ambito dei limiti previsti nel presente comma comportano, nell'ambito delle responsabilità proprie della direzione dei lavori, l'obbligo del deposito della verifica strutturale.

4. Il Servizio sismico regionale, attraverso lo sportello unico per l'edilizia competente per territorio, acquisisce gli atti al protocollo. Effettuate le verifiche, con le modalità riportate nel regolamento regionale, restituisce due copie del progetto, con gli allegati debitamente vidimati, unitamente all'autorizzazione ad eseguire l'opera, allo stesso sportello unico per l'edilizia.

5. L'autorizzazione rilasciata dal Servizio sismico regionale costituisce autorizzazione preventiva di cui all'articolo 18 della legge n. 64/1974 o all'articolo 94 del d.P.R. n. 380/2001, fermo restando l'obbligo dell'acquisizione del titolo abilitativo prima dell'inizio dei lavori.

6. Lo sportello unico per l'edilizia trattiene una copia completa del progetto, con gli allegati debitamente vidimati, e dell'autorizzazione di cui al comma 5, ai fini dei provvedimenti previsti dall'articolo 19 della legge n. 64/1974 o dall'articolo 93 del d.P.R. n. 380/2001.

7. Il titolare del progetto, o il responsabile unico del procedimento, e il direttore dei lavori sono obbligati a comunicare per iscritto allo sportello unico del Comune competente per territorio e al Servizio sismico regionale, la data di inizio dei lavori e la comunicazione forma parte integrante della denuncia effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

8. Copia degli atti progettuali, con attestazione di conformità agli originali, deve essere custodita in cantiere per le verifiche di legge.

9. L'autorizzazione ad eseguire l'opera decade automaticamente con l'entrata in vigore di contrastanti norme di legge, salvo quanto espressamente previsto per l'eventuale regime transitorio delle norme stesse.

10. Il Servizio sismico regionale provvede ad informatizzare i dati sintetici degli interventi, desunti da specifica scheda di accompagnamento che deve essere allegata al progetto di ciascun intervento e alle eventuali varianti.


Art. 5

(Adempimenti in ottemperanza alla legge n. 1086/1971 ed alla Parte II, Capo II, del d.P.R. n. 380/2001)


1. Tutti gli adempimenti previsti dalla legge n. 1086/1971, ovvero dagli articoli 65 e 67 del d.P.R n. 380/2001, sono effettuati presso il competente Servizio sismico regionale, per il tramite del Comune interessato dall'intervento, con le modalità di cui al regolamento regionale di attuazione.

2. Ferme restando le responsabilità dei tecnici interessati dall'intervento, non sono soggette ad autorizzazione preventiva ma esclusivamente a deposito le seguenti opere:

a) muri di recinzione di altezza massima non superiore a metri 1,80, misurata rispetto al punto più depresso del terreno, che non abbiano funzioni di contenimento;

b) muri di contenimento di altezza massima non superiore a metri 1,00;

c) tettoie aventi copertura con pergolato a maglie aperte, di altezza massima non superiore a metri 3,50 rispetto al piano di calpestio, misurata all'estradosso del punto più elevato;

d) serre per la coltivazione di fiori e piante, aventi copertura con teli in materiale deformabile, purché dotati di dispositivi di sfiato, di altezza massima non superiore a metri 3,50 rispetto al piano di campagna, misurata all'estradosso del punto più elevato;

e) massetti di fondazione, anche armati, aventi funzioni di livellamento e/o destinati alla collocazione, senza ancoraggio, di manufatti o macchinari non aventi carichi puntuali o lineari concentrati;

f) manufatti e macchinari semplicemente poggiati e non ancorati al suolo e resi stabili per gravità o tramite contrappesi;

g) ponteggi, anche se di altezza superiore a metri 20,00, realizzati per la protezione e/o per la manutenzione o ristrutturazione di edifici;

h) opere e manufatti provvisori da cantiere di volume inferiore a 450 metri cubi.


Art. 6

(Progetto ed allegati)


1. Il progetto, in uno con gli elaborati richiesti dalle NTC08, deve essere redatto in conformità all'articolo 17 della legge n. 64/1974, ovvero nell'articolo 93 del d.P.R. n. 380/2001, nonché alle normative regionali, secondo quanto previsto negli allegati del regolamento regionale di attuazione della presente legge.

2. Alla denuncia di intervento deve essere allegata una dichiarazione di responsabilità nella quale tutti i tecnici intervenuti nella progettazione, ognuno per le parti di propria competenza, attestino che il progetto è stato redatto in conformità alla legge n. 64/1974, ovvero alla Parte II, Capo IV, Sezione I, del d.P.R. n. 380/2001 e dei relativi decreti ministeriali e delle altre norme in materia (d.lgs. n. 163/06 e relativo regolamento di attuazione, DD.MM. concernenti le normative tecniche) e che lo stesso è corrispondente a quello presentato ai fini dell'ottenimento del titolo abilitativo all'intervento previsto dalle vigenti norme urbanistiche. Inoltre, ai fini dell'effettuazione delle verifiche, è indispensabile che venga indicata la classificazione della tipologia di intervento e la classificazione tipologica dell'opera, come previsto dal regolamento regionale.


Art. 7

(Collaudo delle strutture)


1. Il Servizio sismico regionale esegue verifiche sulle opere denunciate, su quelle in corso d'opera e su quelle ultimate, a norma di quanto previsto nel regolamento regionale di attuazione, anche con l'utilizzo di procedure informatizzate.

2. Il Servizio sismico regionale esercita la verifica sulle opere denunciate, su quelle in corso d'opera e sulle opere ultimate, per accertare il rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni e la corretta applicazione dei criteri di progettazione e di esecuzione, con specifico riferimento alla legge n. 64/1974 e alla Parte II, Capo IV, Sezione I, del d.P.R. n. 380/2001 e dei relativi DD.MM., nonché della presente legge.

3. Ferma restando la responsabilità esclusiva del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore in corso d'opera, il Servizio sismico regionale provvede alla verifica sostanziale dei progetti.

4. Il rilascio dell'atto di autorizzazione avviene a seguito dell'esito della verifica da parte del Servizio sismico regionale.

5. I progetti per i quali è richiesta approvazione in sanatoria sono oggetto di verifica specifica secondo le modalità previste dal regolamento regionale.


Art. 8

(Collaudo statico)


1. Il collaudo statico deve essere eseguito per tutte le opere così come disciplinato dal D.M. 14 gennaio 2008.

2. I certificati di collaudo statico di tutte le opere di cui al comma 1 devono essere depositati presso il Servizio sismico regionale, non oltre sessanta giorni dalla sottoscrizione di collaudo.

3. Le modalità di scelta del tecnico incaricato del collaudo statico delle opere e i suoi adempimenti sono indicati dal regolamento regionale. Il soggetto incaricato, singolo professionista, deve essere in possesso dei requisiti specifici previsti dalla legge.


Art. 9

(Responsabilità)


1. I progettisti sono responsabili della conformità delle opere progettate alle norme contenute nella legge n. 64/1974, ovvero nella Parte II, Capo IV, Sezione I, del d.P.R. n. 380/2001, nei relativi DD.MM., in particolare nel D.M. 14 gennaio 2008, e nelle normative tecniche vigenti in materia di edilizia sismica.

2. Il costruttore, il direttore dei lavori ed il collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, devono garantire che l'opera sia realizzata in conformità al progetto depositato. Il direttore dei lavori, nel redigere la relazione a struttura ultimata, e il collaudatore statico, nel redigere la relazione di collaudo, di cui all'articolo 8, devono anche attestare che le opere sono state eseguite in conformità al progetto autorizzato, nel rispetto delle norme tecniche di esecuzione ed applicando le corrette norme costruttive.

3. Per le opere non soggette alla legge n. 1086/1971 o alla Parte II, Capo II, del d.P.R. n. 380/2001, il direttore dei lavori, a firma congiunta con il costruttore, entro 30 giorni dall'ultimazione degli stessi, è tenuto ad inviare al Servizio sismico regionale, per il tramite del Comune interessato dall'intervento, ed al collaudatore, comunicazione dell'avvenuta ultimazione, nonché una dichiarazione di rispondenza delle opere eseguite alla normativa antisismica ed al progetto depositato.


Art. 10

(Repressione delle violazioni)


1. I funzionari, gli ufficiali e gli agenti indicati nell'articolo 29 della legge n. 64/1974 e nell'articolo 103 del D.P.R. n. 380/2001, appena accertato un fatto che costituisce violazione delle norme sismiche, compilano processo verbale trasmettendolo al Servizio sismico regionale.

2. Le funzioni per la repressione delle violazioni, non disciplinate dalla presente legge, continuano ad essere esercitate con le procedure e le modalità previste dalla legge n. 1086/1971, dalla legge n. 64/1974, ovvero nella Parte II, Capo II, Sezione II, e Capo IV, Sezione III, del d.P.R. n. 380/2001.


Art. 11

(Utilizzazione degli edifici)


1. Il rilascio del certificato di agibilità, di cui all'articolo 24 del d.P.R. n. 380/2001, è subordinato alla esibizione del certificato di collaudo statico munito dell'attestato di avvenuto deposito di cui all'articolo 8, integrato con l'attestazione, da parte del collaudatore sismico in corso d'opera, della rispondenza dell'opera collaudata alla normativa antisismica, come previsto dall'articolo 62 del d.P.R. n. 380/2001, nonché al progetto depositato presso il Servizio sismico regionale.


Art. 12

(Vigilanza)


1. Per la vigilanza si applicano le disposizioni previste dalle leggi n. 64/74 e n. 1086/71, dal d.P.R. n. 380/2001 e da ogni altra disposizione vigente in materia.


Art. 13

(Sanzioni)


1. Per gli interventi disciplinati dalla presente legge trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo IV, Sezione III, del d.P.R. n 380/2001.

2. Per le opere in cemento armato ed a struttura metallica, trova inoltre applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo II, Sezione III, del d.P.R. n. 380/2001.

3. Le funzioni circa l'ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 99 del d.P.R. n. 380/2001 (ex art. 24 della legge 2 febbraio 1974, n. 64) sono demandate agli enti territoriali competenti.

4. La Regione provvede a vigilare, in particolare, sull'osservanza di quanto disposto al comma 3.


Art. 14

(Parere sugli strumenti urbanistici)


1. I Comuni, nella procedura di formazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale o intercomunale, generali o attuativi, e delle eventuali varianti agli stessi strumenti o agli strumenti urbanistici vigenti, devono richiedere al competente Servizio sismico regionale il parere ai sensi dell'articolo 89 del d.P.R. n. 380/2001 ai fini della verifica preventiva di compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.

2. Il parere di cui al comma 1 deve essere acquisito, nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti leggi in materia, prima dell'adozione dello strumento urbanistico.


Art. 15

(Studi e analisi del rischio sismico)


1. Gli strumenti urbanistici devono essere corredati da studi di microzonazione sismica e da analisi del rischio sismico. Gli studi di microzonazione sismica, se non ancora adottati a livello regionale, sono elaborati dalle singole amministrazioni comunali secondo gli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica redatti dal Dipartimento della Protezione civile e approvati dalla Conferenza Stato-Regioni. Le analisi del rischio sismico sono redatte secondo gli indirizzi emanati dal Presidente della Regione su proposta dei Servizi tecnici regionali competenti. Tali studi ed analisi formano parte integrante degli stessi strumenti urbanistici. I dati relativi agli studi e alle analisi del rischio sismico confluiscono in un sistema informativo unico regionale.


Art. 16

(Attuazione delle procedure)


1. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, presenta al Consiglio regionale la proposta concernente il regolamento di attuazione ed i relativi allegati tecnici.

2. Il Servizio sismico regionale attua le procedure per la denuncia, la verifica, l'autorizzazione, ed adempimenti connessi, degli interventi di cui all'articolo 3, anche attraverso procedure informatiche da predisporre in attuazione della presente legge.

3. Al fine di potenziare ed incrementare le competenze specifiche del Servizio sismico regionale in virtù dei nuovi adempimenti previsti dalla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare protocolli d'intesa in materia di formazione con Eucentre e, ove necessario, con soggetti pubblici e privati dotati di specifica e comprovata competenza in materia.

4. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad operare, ai soli fini dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni sismiche regionali, la Commissione di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 20/1996. Ai tecnici esterni componenti della Commissione spetta un gettone di presenza stabilito dalla Giunta regionale conformemente alle vigenti disposizioni di legge regionale in materia di compensi ai componenti di organismi di interesse regionale, oltre l'indennità chilometrica ed il trattamento di missione previsti per i dipendenti regionali. I relativi oneri sono imputati agli stanziamenti iscritti annualmente nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.


Art. 17

(Disposizioni transitorie)


1. Per le denunce di lavori relative ad opere di cui all'articolo 3, che risultino acquisite al protocollo del Servizio sismico regionale sino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 380/2001, continuano ad applicarsi le modalità di trasmissione ed istruttoria stabilite dalla legge regionale 6 giugno 1996, n. 20 (Nuove norme per lo snellimento per le procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, in attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), dalla direttiva regionale approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 3073 del 5 agosto 1996 e dal regolamento interno approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1567 del 21 dicembre 2007, fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo. Le denunce anzidette, che hanno ricevuto l'attestato di deposito ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 giugno 1996, n. 20, per le quali non sia comunicato il concreto inizio dei lavori entro 30 giorni dalla entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge, devono essere riproposte e sottoposte a procedimento autorizzatorio secondo le modalità previste dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione.


Art. 18

(Abrogazioni)


1. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge, è abrogata la legge regionale 6 giugno 1996, n. 20, ad eccezione dell'articolo 14, commi 1, 2, 4 e 5.


Art. 19

(Norma di rinvio)


Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge e dal suo regolamento regionale di attuazione trova applicazione la normativa statale vigente in materia. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.