Giurisprudenza
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Beni culturali e ambientali - Vincolo paesaggistico
(Sentenze pronunciate nell'anno 2011 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Si riportano numrose sentenze dell'anno 2011 relative ai singoli vincoli nelle aree protette.
  1. Vincolo paesaggistico - Apposizione
  2. Compromissione della bellezza naturale
  3. Progetti originariamente assentiti
  4. Opere nel sottosuolo
  5. Autorizzazione - Diniego
  6. Autorizzazione - Diniego - Obbligo di indicare le prescrizioni
  7. Potere di annullamento della Soprintendenza
  8. Tutela - Principio di precauzione
  9. Piano paesaggistico
  10. Interesse archeologico, nozione, effetti
  11. Qualità dei materiali utilizzati
  12. Esistenza legale del vincolo
  13. Vincolo indiretto - Omessa notifica al proprietario
  14. Vincolo indiretto - Differenza con il vincolo diretto
  15. Piano paesistico - Funzione conservative
  16. Soprintendenza - Verifica della legittimità del titolo rilasciato
  17. Vincolo paesaggistico - Potere ministeriale di annullamento
  18. Apposizione di vincolo indiretto
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  1. Vincolo paesaggistico - Apposizione sull’intero territorio di un comune - Motivazione. La giurisprudenza ha da tempo riconosciuto allo Stato il potere di porre un vincolo paesaggistico sull'intero territorio di un comune (Cons. Stato, IV, 6 dicembre 1985, n. 596; VI, 4 aprile 1997, n. 553, IV, 20 marzo 2006, n. 1470): il provvedimento deve però essere motivato sulla base di concreti e specifici indici dell'interesse paesistico dominante e non già con riferimento ad un mero rapporto di vicinanza delle aree più urbanizzate rispetto a quelle di più diretto ed immediato rilievo paesistico. In particolare, il decreto di vincolo non potrà imporre limiti su di un intero territorio comunale, qualora il provvedimento sia motivato con richiamo a ragioni ed apprezzamenti che, per la loro genericità, potrebbero giustificare l'imposizione del vincolo in questione su qualsiasi territorio dello Stato. Pres. Severini, Est. Malaschini - Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Stato) c. Comune di Matrice (avv. Guida)- (Annulla T.A.R. MOLISE, n. 569/2006) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 21 luglio 2011, n. 4429 
  2. Compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni - Nuove costruzioni - Effettiva e reale tutela del paesaggio. Pur dovendo l’intervento della Sovrintendenza tendere alla conservazione dei valori presidiati dal vincolo al fine di evitare ulteriori interventi deturpanti, a prescindere dall’esistenza di eventuali altre evidenze abusive, dal momento che la situazione di compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni, anziché impedire, maggiormente richiede che nuove costruzioni non alterino maggiormente l’ambito protetto, nondimeno, la prevenzione di ulteriori deturpamenti deve essere effettiva e non solo teorica. La valutazione dell’Amministrazione va necessariamente, quindi, riferita alla circostante, anche se circoscritta, realtà dei luoghi nei quali il manufatto considerato viene ad inserirsi, dal momento che l’effettiva tutela del paesaggio, e non l’inutile evocazione di un valore astratto ed irreale, è l’obiettivo da perseguire nell’esercizio della funzione di tutela: il giudizio di comparazione dell’opera al contesto da difendere va compiuto, in conclusione, tenendo presente le effettive e reali condizioni di sistema dell’area in cui il manufatto è stato inserito (sul punto, cfr. Cons. Stato, VI, 29 dicembre 2010, n. 9578). Pres. Severini, Est. Vigotti - D.P.A. (avv.ti De Giorgi Cezzi e Nicolardi) c. Ministero per i beni e le attività culturali e altro (Avv. Stato) e Comune di Taranto (avv. Relleva) - (Riforma T.a.r. Puglia, Lecce, Sez. I n. 6044/2005) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 21 luglio 2011, n. 4418
  3. Progetti originariamente assentiti - Modificazioni - Nuova verifica di compatibilità - Presupposti. Non ogni modificazione del progetto edilizio originariamente assentito richiede in via automatica un’ulteriore formale verifica di compatibilità con i valori tutelati dal vincolo paesaggistico; quando, in relazione alla tipologia del manufatto e alle valutazioni già compiute dall’Autorità investita del potere di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, emerge la modestia della consistenza delle opere aggiuntive o la obiettiva inidoneità delle stesse a mutare il quadro di riferimento a suo tempo oggetto di valutazione, la reiterazione del procedimento ex art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 si risolve in un superfluo accertamento dell’irrilevanza paesaggistica della “variante” al permesso di costruire e quindi in un’inutile duplicazione di attività amministrativa, incompatibile con il fondamentale principio di economicità codificato nell’art. 1 della legge n. 241 del 1990. Pres. Arosio, Est. Caso - E.s.p.a. (avv.ti De Vergottini e Palladini) c. Comune di Casalgrande e altro (avv. Coli) - TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 28 giugno 2011, n. 223

  4. Opere nel sottosuolo - Configurabilità del reato - Artt. 181 c. 1 bis e 149, D. Lg.vo n.42/04. Il reato di cui all'art. 181 comma 1 bis del D. L.vo n. 42/04 (che si pone come tipica ipotesi di reato di pericolo), si configura anche in caso di lavori realizzati, in difetto di autorizzazione, nel sottosuolo di zone sottoposte a determinati vincoli paesaggistici in quanto la norma in parola vieta l'esecuzione di lavori di qualunque genere su beni paesaggistici, dovendosi ritenere realizzata anche in tali casi una modificazione, anche se non immediatamente visibile, dell'assetto del territorio (Cass. Sez. 3^ 16.1.2007 n. 7292, Armenise ed altro). La ratio della norma incriminatrice è, quindi, la tutela massima del paesaggio, dovendosi escludere il reato solo nella residuale ipotesi che, nemmeno in via astratta, l'opera realizzata (o in corso di esecuzione) sia idonea a pregiudicare il bene paesaggistico protetto dalla norma (Cass. Sez. 3^ 24.5.202 nr. 26276). Ne consegue che la disposizione di cui all'art. 149 del menzionato D. L.vo in tanto può valere, in quanto l'opera realizzata non alteri lo stato dei luoghi. (conferma sentenza del 17/9/2010 Corte di Appello di Napoli) Pres. Gentile, Est. Grillo, Ric. Iacono. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 1/06/2011 (Ud. 17/02/2011) Sentenza n. 21842
  5. Autorizzazione - Diniego - Motivazione succinta - Legittimità. In tema di diniego di autorizzazione paesaggistica, è legittima una motivazione anche succinta, in quanto l’onere motivazionale può essere assolto mediante l’individuazione, nell’opera abusiva, di caratteristiche che ne impediscono il corretto inserimento nella zona tutelata (Tar Toscana, III, 27/11/2006, n. 6052; Tar Campania, Napoli, VI, 4/8/2008, n. 9718). Pres. Radesi, Est. Bellucci - M.A. (avv. Pozzolini) c. Comune di Firenze (avv.ti Minucci e Selvaggi) - TAR TOSCANA, Sez. III - 25 marzo 2011, n. 535
  6. Autorizzazione - Diniego - Obbligo di indicare le prescrizioni idonee a rendere l’intervento compatibile con il paesaggio - Insussistenza. Il legislatore non impone all’Ente pubblico l’obbligo di indicare le prescrizioni tese a rendere l’intervento compatibile con il paesaggio tutelato (Tar Toscana, III, 27/11/2006, n. 6052; Tar Campania, Napoli, IV, 13/6/2007, n. 6142). Non sussiste cioè a carico del Comune l’obbligo di proporre misure idonee ad assicurare un corretto inserimento dell’abuso edilizio nel contesto paesaggistico di riferimento, dovendo l’autorità adita limitarsi a valutare l’opera così come è, ed essendo semmai compito del privato interessato proporre con l’istanza di condono misure funzionali a ridimensionare l’impatto visivo dell’opera stessa. Pres. Radesi, Est. Bellucci - M.A. (avv. Pozzolini) c. Comune di Firenze (avv.ti Minucci e Selvaggi) - TAR TOSCANA, Sez. III - 25 marzo 2011, n. 535
  7. Potere di annullamento della Soprintendenza - Limiti - Fattispecie. La Soprintendenza è titolare di un potere di annullamento strettamente correlato alla verifica del rispetto delle prescrizioni di tutela del paesaggio, ma non può dilatarne l’esercizio al punto da ingerirsi in aspetti procedurali che esulano dalle sue competenze. (Nella fattispecie, il Giudice ha ritenuto spettante alla Regione Puglia e non alla Soprintendenza la conduzione del procedimento preordinato al rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003, per la costruzione ed esercizio di impianti eolici). Pres. Allegretta, Est. Picone - M. s.r.l. (avv.ti Mescia e Mescia) c. Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Bari e Foggia (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 24 marzo 2011, n. 478
  8. Tutela - Principio di precauzione - Portata generale - Aree non disciplinate dal piano paesaggistico - Sottoposizione a vincolo - Operatività della tutela. La disciplina dei piani paesistici non assorbe ogni profilo di tutela, atteso che la legge consente di utilizzare, volta per volta, criteri discrezionali per verificare la compatibilità con il paesaggio di una determinata opera o intervento sul territorio (cfr.: Cons. Stato IV, 5.7.2010 n. 4244; T.A.R. Campania VII 3.11.2009 n. 6825; T.A.R. Lombardia Brescia 12.1.2001 n. 2). Anche un’area non disciplinata da piano paesistico può pertanto essere sottoposta a vincoli, dal che consegue che l’autorità di tutela, operando il suo apprezzamento tecnico-amministrativo, deve evitare il pregiudizio dei beni protetti. Il principio di precauzione, in virtù del quale la legge individua gli strumenti per il perseguimento della tutela del paesaggio e dei beni culturali, ha infatti portata generale (cfr.: T.A.R. Veneto Venezia III, 8.3.2006 n. 565). Pres. Zaccardi, Est. Ciliberti - E. s.r.l. (avv. ti Bassi e Guida) c. Regione Molise e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR MOLISE, Sez. I - 8 marzo 2011, n. 99
  9. Piano paesaggistico - Art. 134, lett. c), d.lgs. n. 42/2004 - Diretta qualificazione di aree come beni paesaggistico - Possibilità. Il piano paesaggistico può, ai sensi dell’art. 134, lett. c) del d.lgs. n. 42/2004, direttamente qualificare come beni paesaggistici aree - ulteriori rispetto a quelle dichiarate tali in via amministrativa o ex lege - il cui valore specifico da tutelare è dato da caratteri simili, o di analogo fondamento, rispetto a quelli considerati per i vincoli provvedimentali dell’art. 136 o per quelli ex lege dall’art. 142, e il cui effetto ricognitivo è quello proprio dei quei vincoli paesaggistici, cui si deve aggiungere un contenuto prescrittivo, posto dal Piano stesso contestualmente alla loro individuazione. Pres. Severini , Est. Meschino - Regione Sardegna (avv.ti Carrozza, Cerulli Irelli e Contu) c. Comune di Cagliari (avv.ti Curreli, Marras, Massa e Vignolo) - (Riforma T.A.R. SARDEGNA, Sez. II, n. 2241/2007) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 3 marzo 2011, n. 1366
  10. Interesse archeologico, nozione, effetti. A proposito del vincolo paesaggistico ex lege per le zone di interesse archeologico, si tratta di un vincolo ubicazionale, perché è la relazione spaziale con particolari elementi localizzati, quelli sì di particolare valore paesistico o culturale, a connotare l’ambito territoriale come meritevole di tutela paesistica nelle forme approntate per le bellezze naturali, e prescinde dall’avvenuto accertamento, in via amministrativa dell’interesse specificamente archeologico delle aree stesse, in quanto le due tutele sono distinte ed autonome. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03.03.2011 n. 1366
  11. Qualità dei materiali utilizzati e caratteristiche esteriori del manufatto - Pregiudizio per i valori estetici protetti - Motivazione succinta incentrata sulle caratteristiche costruttive che impediscono il corretto inserimento nell’area tutelata - Legittimità. Elementi come la qualità dei materiali utilizzati, la conformazione del manufatto e le sue caratteristiche esteriori ben possono costituire, anche secondo la comune esperienza, fattori di obiettivo pregiudizio per i valori estetici protetti; tali connotazioni accomunano una vasta gamma di interventi abusivi, sicchè non rileva che la motivazione addotta dall’Autorità preposta alla tutela del vincolo si presenti pressoché identica per un gran numero di casi (TAR Toscana, III, 26/2/2002, n.420; idem, 18/1/2010, n.43). Del resto la giurisprudenza ha ribadito la legittimità della motivazione succinta incentrata su caratteristiche della costruzione che ne impediscono il corretto inserimento nella zona (TAR Toscana, III, 27/11/2006, n.6052). Pres. Radesi, Est. Bellucci - C.P.A. (avv.ti De Donno Pecchioli e Pecchioli) c. Comune di Firenze (avv.ti Minucci e Selvaggi) - TAR TOSCANA, Sez. III - 11 febbraio 2011, n. 271

  12. Esistenza legale del vincolo - Suolo inedificato - Permanente modificazione - Assetto urbanistico del territorio - Variazione - Mancanza di autorizzazione - Responsabilità penale - Sussistenza - Fattispecie: posa in opera di lampioni con destinazione ad impianto di illuminazione - Artt. 44, 83 e 95 D.P.R. n. 380/2001; Art 163, D. L.vo n. 490/1999 (oggi D.L.vo n.42/2004). La contestazione dell'esistenza legale del vincolo paesaggistico esclusivamente in considerazione del degrado della zona oggetto di un intervento edilizio non è azionabile (tanto meno in sede di legittimità), non potendo la situazione di fatto incidere sulla operatività del vincolo paesaggistico, finché lo stesso non venga normativamente eliminato. (conferma sentenza della Corte di Appello di Napoli del 6.4.2009, con la quale, confermava Tribunale di Napoli sentenza del 21.4.2008) Pres. Ferrua, Est. Lombardi, Ric.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/01/2011 Sentenza n. 1824
  13. Vincolo indiretto - Omessa notifica al proprietario, possessore o detentore Inefficacia del provvedimento - Esclusione - Art. 47 d.lgs. n. 42/2004. L’art. 47 del codice dei beni culturali (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), al primo comma, dispone che il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, e doveva dunque essere comunicato alla società ricorrente. Tale disposizione non vale tuttavia a sancire il carattere recettizio del provvedimento contenente prescrizioni di tutela indiretta, con la conseguenza che la sua comunicazione non è condizione di efficacia del provvedimento. Pres. Lamberti, Est. Fantini - A.B. s.r.l. (avv. Ranalli) c. Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali (Avv. Stato) - TAR UMBRIA, Sez. I - 20 gennaio 2011, n. 16

  14. Vincolo indiretto - Differenza con il vincolo diretto - Cornice ambientale - Imposizione del vincolo sull’area in vista o in prossimità del bene culturale. A differenza del vincolo diretto, che riguarda il bene culturale, il vincolo indiretto si caratterizza per coinvolgere l’ambito costituente la “fascia di rispetto”, che non coincide con l’ambito materiale dei confini perimetrali dei singoli immobili, ma va stabilita in rapporto alla consistenza della c.d. “cornice ambientale”; ciò comporta che il vincolo indiretto può essere imposto sull’area che si trova in vista od in prossimità del bene culturale (tra le tante, T.A.R. Veneto, Sez. II, 4 novembre 2004, n. 3846). Pres. Lamberti, Est. Fantini - A.B. s.r.l. (avv. Ranalli) c. Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali (Avv. Stato) - TAR UMBRIA, Sez. I - 20 gennaio 2011, n. 16
  15. Piano paesistico - Funzione conservative - Scelte di tipo urbanistico - Autonomia - Manufatti - Assenza di verticalizzazioni e di volumetria - Irrilevanza ai fini della tutela di zona. Il piano paesistico, a differenza di uno strumento urbanistico, non è volto al dimensionamento dei nuovi interventi, quanto alla valutazione ex ante della loro tipologia ed incidenza qualitativa. Il piano paesistico territoriale del resto - avendo una funzione conservativa degli ambiti reputati meritevoli di tutela - non può essere subordinato a scelte di tipo urbanistico, per loro natura orientate allo sviluppo edilizio e infrastrutturale (Cons. Stato, II, 4 febbraio 1998, n. 3018/97). Ne consegue che la disciplina di tutela della zona prescinde dall’assenza di verticalizzazioni e dall’inidoneità di un manufatto (nella specie: piscina) ad introdurre una nuova volumetria. Pres. Severini, Est. Giovagnoli - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (Avv. Stato) c. P.D.A. (avv. Fronzoni) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 19 gennaio 2011, n. 371
  16. Soprintendenza - Verifica della legittimità del titolo rilasciato - Verifica della documentazione trasmessa. La Soprintendenza, prima di dare inizio al procedimento di verifica della legittimità del titolo rilasciato, è, cioè, tenuta a vagliare la documentazione trasmessale dall’ente territoriale, anche al fine di assicurarsi previamente che gli interessati siano stati resi edotti dell'intervenuto invio dell'autorizzazione paesaggistica per il controllo di sua competenza (TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 8 luglio 2009, n. 3820). Pres. Esposito, Est. Sabbato - G.A. (avv. Nunziante Cesaro) c. Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e altro (Avv. Stato). TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II 17 gennaio 2011, n.61
  17. Vincolo paesaggistico - Potere ministeriale di annullamento - Termine di sessanta giorni - Provvedimento conclusivo - Natura recettizia - Esclusione. Il termine perentorio di sessanta giorni per il potere ministeriale di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche - decorrente dal momento in cui la documentazione perviene completa all'organo competente a decidere - attiene solo all'esercizio del potere di annullamento e non anche alla comunicazione o notificazione ai destinatari del provvedimento stesso, in quanto il relativo provvedimento non ha natura di atto recettizio (cfr. T.A.R Campania Napoli, sez. VI, 06 settembre 2010, n. 17310). Pres. Esposito, Est. Sabbato - G.A. (avv. Nunziante Cesaro) c. Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e altro (Avv. Stato). TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II 17/01/2011, n.61
  18. Apposizione di vincolo indiretto - Consistenza globale della “cornice ambientale” - Terreni sottoposti a vincolo - Assenza di pregio storico-artistico - Irrilevanza. La legittimità delle misure apprestate dalla Soprintendenza ai fini dell’apposizione di un vincolo indiretto va stabilita con riguardo alla globale consistenza della cosiddetta cornice ambientale, la quale si estende fino a ricomprendere ogni immobile, anche non contiguo, ma pur sempre in prossimità del bene monumentale, che sia con questo in tale relazione che la sua manomissione sia idonea, secondo una valutazione ampiamente discrezionale dell’autorità, ad alterare il complesso delle caratteristiche fisiche e culturali che connotano lo spazio e quello circostante (cfr. consiglio di Stato sez.VI n.420 del 09/06/1993).Ciò in quanto occorre preservare una continuità storico ed artistica con gli insediamenti che circondano l’oggetto del vincolo diretto, indipendentemente, quindi, dalla circostanza che i terreni sottoposti a vincolo non presentino alcun pregio e siano in stato di abbandono. Pres. Monteleone, Est. Valenti - A.L. (avv.ti Campo e Piacentino) c. Assessorato Reg.Le Per i Bb.Cc.Aa. e P.I. e altri (Avv. Stato). TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 gennaio 2011, n. 28
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