Giurisprudenza
sezione di
www.softwareparadiso.it
software, servizi, informazioni sull'edilizia e la casa
 
Beni culturali e ambientali - Diritto dell'energia
(Sentenze pronunciate nell'anno 2011 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Interessante è verificare, nelle seguenti sentenze, come si pronunciano i giudici quando ci sono due esigenze spesso contrapposte: quella della tutela del paesaggio e l'altra di ridurre le emissioni di anidride carbonica nell'ambiente.
  1. Filiere agro-energetiche
  2. Pannelli fotovoltaici
  3. Installazione pannelli solari
  4. Impianti di distribuzione carburante
  5. Impianti da fonti rinnovabili
  6. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
  7. Diritto dell'energia - Autorità tutoria
  8. Diritto dell'energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili
Altre pagine inerenti nel sito: 
 

  1. Diritto dell'energia - Filiere agro-energetiche - Disposizioni regionali campane - Disposizioni statali - Tutela del paesaggio - Rapporto. Le linee programmatiche regionali campane (delibera n. 500 del 20.3.2009), nonché le disposizioni statali (d.lgs. n. 387/03) e regionali (l.r. Campania n. 1/08), laddove promuovono le filiere agro-energetiche, non possono conculcare le competenze statali in materia di tutela del paesaggio al fine di apprezzare la compatibilità dei progettati interventi con le caratteristiche estetiche dello stato dei luoghi in zona sottoposta a vincolo. Pres. Esposito, Est. Sabbato - I. s.p.a. (avv. Marenghi) c. Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali - Soprintendenza Baaas di Salerno ed Avellino (Avv. Stato) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez .II - 21 luglio 2011, n. 1346
  2. Diritto dell'energia - Pannelli fotovoltaici - Incisione negativa sulla fruibilità paesaggistica - Assenza di misure idonee a mitigare l’impatto - Parere negativo della Soprintendenza- Illogicità - Esclusione. Non è implausibile - potendo pertanto escludersi vizi di illogicità del parere contrario dell’autorità tutoria - ritenere che la disposizione dei pannelli fotovoltaici in maniera da costituire un unico piano di rilevanti dimensioni e di altezza significativa possa incidere negativamente sulla fruibilità paesaggistica dei luoghi, in assenza di misure, indicate dalla Soprintendenza, idonee a mitigare l’impatto ambientale (nella specie, frazionamento della struttura con chiome di alberi). Pres. Esposito, Est. Sabbato - I. s.p.a. (avv. Marenghi) c. Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali - Soprintendenza Baaas di Salerno ed Avellino (Avv. Stato) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez .II - 21 luglio 2011, n. 1346
  3. Installazione pannelli solari - Autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo - Assenza - Reato paesaggistico - Configurabilità - Natura di reato formale e di pericolo - Art. 146, c. 9, D. L.vo n. 42/2004 - D.P.R. n. 139/2010 - Art. 2 D.M. n. 1444/1968 - D. L.vo n. 115/2008 - Art. 1, c. 289, L. n. 244/2007 - Dir. 2006/32/CE. L'installazione di pannelli solari è inequivocabilmente un intervento idoneo ad incidere negativamente sull'assetto paesaggistico e richiede l'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo. La mancanza di autorizzazione è idonea a configurare il reato paesaggistico che, ha natura di reato formale e di pericolo (Cass., Sez. III n. 2903, 22/01/2010). La necessità di tale autorizzazione è esplicitamente prevista dal D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni" il quale, nell'Allegato 1, indica tra gli interventi soggetti ad autorizzazione semplificata, al punto 25, i "pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq", specificando che la disposizione non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 ed in quelle ad esse assimilabili e nelle aree vincolate ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del D.Lv. 42\04, ferme restando le diverse e più favorevoli previsioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", e dell'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (Annulla l'ordinanza emessa il 6/6/2010 con rinvio al Tribunale di Gorizia) Pres. Petti Est. Ramacci Ric. Cuzzolin. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/05/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 19328

  4. Impianti di distribuzione carburante - Localizzazione - Area a verde attrezzato o zona agricola - Compatibilità con qualunque destinazione urbanistica - Limiti - Vincoli paesaggistici, ambientali - Conflitto tra la legislazione in materia di governo del territorio Regionale e statale - Principio di specialità - Art. 2, e c. 1 bis, D. Lgs n. 32/1998. La localizzazione di impianti di distribuzione di carburanti, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs n. 32/98, non è esclusa nemmeno dalla destinazione dell'area a verde attrezzato oppure a zona agricola. L'impianto di distribuzione di carburanti costituisce una infrastruttura compatibile con qualunque destinazione urbanistica, salvo espressi divieti, e non necessita, dunque, di una variante di piano, costituendo piuttosto la sua localizzazione un mero adeguamento degli strumenti urbanistici, (Cons. St., sez. V, 21/9/2005, n. 4945; Cons. St. sez. V, 19.9.2007 n. 4887; Cons. Stat., Sez. V, 9/6/2008, n. 2857; id. 23/1/2007, n. 192; id. 13/12/2006, n. 7377; Tar Veneto, Sez. III, 1/8/2007, n. 2626; Tar. Veneto, sez. III, 16.6.2009 n. 1805). Non sussiste, inoltre, conflitto tra la legislazione in materia di governo del territorio dettata dalla Regione e la legislazione statale in materia di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, dovendo trovare applicazione, per il principio di specialità, solo quest'ultima con riferimento alla installazione di tale tipo di struttura. Tuttavia, l'art. 2, comma 1 bis, del D. Lgs n. 32 del 1998 fa espressamente salvi i vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali esistenti sul territorio. (annulla con rinvio ordinanza dell'11.6.2010, Tribunale di Reggio Calabria) Pres. Ferrua, Est. Rosi, Ric. Lucà. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 9/05/2011 (Cc. 6/4/2011), Sentenza n. 17873
  5. Diritto dell'energia - Impianti da fonti rinnovabili - Tutela costituzionale del paesaggio - Libertà economica - Funzionalizzazione alla salvaguardia delle bellezze naturali. La costruzione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili - soggetta ad autorizzazione unica regionale - deve rispettare le normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, a tenore dell’art. 12 comma terzo del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 (cfr.: Corte Cost., 26.3.2010 n. 119). Mentre la tutela costituzionale del paesaggio e dei beni culturali è infatti incondizionata e assoluta, la garanzia della libertà economica è subordinata alla sua "funzione sociale", rientrando nella generale accezione della funzionalizzazione anche la salvaguardia delle bellezze naturali, del patrimonio pubblico e dei beni destinati alla fruizione collettiva. (Cons. Stato V, 12.6.2009 n. 3770; Corte Cost. 22.5.2009 n. 162). Ciò, tuttavia, non comporta che non debba tenersi conto l’utilità economica delle opere progettate, secondo quanto previsto dell’art. 152 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. Pres. Zaccardi, Est. Ciliberti - E. s.r.l. (avv. ti Bassi e Guida) c. Regione Molise e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR MOLISE, Sez. I - 8 marzo 2011, n. 99
  6. Diritto dell'energia - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Interesse paesaggistico e interesse ambientale - Possibile conflitto - Valutazione comparativa in concreto. E’ vero che la riduzione delle emissioni nocive attraverso l’utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili costituisce oggetto di impegni internazionali assunti dallo Stato italiano (come il Protocollo di Kyoto), ma è altresì vero che pure la salvaguardia del paesaggio costituisce oggetto di impegni internazionali (come la Convenzione europea del paesaggio). Pertanto, alla concezione totalizzante dell’interesse paesaggistico non può sostituirsi una concezione totalizzante dell’interesse ambientale, che ne postuli la tutela a ogni costo mediante lo sviluppo di impianti di energia alternativa, che abbiano un grave e irreversibile impatto paesaggistico. In altri termini, il conflitto tra tutela del paesaggio e tutela dell’ambiente e della salute non può essere risolto in forza di una nuova aprioristica gerarchia che inverta la scala dei valori, ma deve essere operato in concreto mediante una ponderazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti, potendosi configurare una preminenza valoriale a favore del paesaggio, o tutt’al più un’equivalenza ponderata tra il paesaggio, l’ambiente e il diritto d’intrapresa economica (cfr.: T.A.R. Molise I, 8.4.2009 n. 115). Pres. Zaccardi, Est. Ciliberti - E. s.r.l. (avv. ti Bassi e Guida) c. Regione Molise e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR MOLISE, Sez. I - 8 marzo 2011, n. 99
  7. Diritto dell'energia - Autorità tutoria - Comparazione con gli interessi economici - Necessità - Esclusione. Se è vero che i conflitti tra tutela del paesaggio e tutela dell’ambiente (e indirettamente della salute) che si possono innescare nello sviluppo di fonti di energia alternativa, in caso di grave e irreversibile impatto paesaggistico, possono e devono essere risolti in concreto, attraverso una ponderazione comparativa tra tutti gli interessi coinvolti, e ciò deve avvenire all’interno della conferenza di servizi - non già nell’esercizio unilaterale dei vari poteri pubblici implicati - nondimeno, all’autorità tutoria non compete - neppure in virtù dei princìpi generali della normativa sul procedimento amministrativo, né dell’ art. 152 del D.Lgs. n. 42 del 2004 - di comparare e ponderare, nel procedimento, gli interessi tutelati con gli altri interessi economici e di salvaguardia ambientale, intrinseci alle politiche di promozione delle energie da fonti alternative, atteso che detta comparazione avviene in un momento e nell’esercizio di un potere diverso, in sede di conferenza di servizi regionale (cfr.: Corte Cost. 6.11.2009 n. 282). Pres. Zaccardi, Est. Ciliberti - E. s.r.l. (avv. ti Bassi e Guida) c. Regione Molise e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR MOLISE, Sez. I - 8 marzo 2011, n. 99

  8. Diritto dell'energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazioni unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Valutazioni di carattere paesaggistico - Espressione nell’ambito della Conferenza di servizi - Parere reso al di fuori della conferenza - Illegittimità per incompetenza assoluta. L’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 prevede che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione elettrica alimentate da fonti rinnovabili sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, che è tenuta a convocare la conferenza di servizi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 578 del 20.1.2010, n. 578 ). L’autorizzazione unica sostituisce quindi tutti i pareri e le autorizzazioni altrimenti necessari, e in essa confluiscono anche le valutazioni di carattere paesaggistico, nonché quelle relative all’esistenza di vincoli di carattere storico-artistico, tramite il meccanismo della Conferenza di servizi. Pertanto, l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione unica compie la valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti, tenendo conto delle posizioni di dissenso espresse dai partecipanti alla Conferenza di servizi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22 febbraio 2010, n. 1020), mentre le Amministrazioni interessate dal progetto di realizzazione dell'opera, ivi compresa quella deputata alla tutela del paesaggio, sono tenute a partecipare alla predetta conferenza ed ad esprimere in tale sede i pareri di cui sono investiti per legge. Qualora, invece, il singolo parere sia reso al di fuori della conferenza esso è illegittimo per incompetenza assoluta alla stregua di un atto adottato da un'autorità amministrativa priva di potere in materia (C.G.A.R.S., ordinanza 14 ottobre 2009 n. 1032; C.G.A.R.S., 11 aprile 2008, n. 295; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 02 febbraio 2010, n. 1297). Pres. f.f. Schillaci, Est. Barone - A.S. s.p.a. (avv.ti Consoli, Incorvaia, Torrani e Malanchini) c. Soprintendenza Ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina e altri (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Catania, Sez.I - 14 gennaio 2011, n. 35
Torna all'indice delle sentenze