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Beni culturali e ambientali - Sanatoria, abusi, reati
(Sentenze pronunciate nell'anno 2009 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le massime riportate in ordine cronologico in questa pagina, tutte relative all'anno 2009, riguardano i reati edilizi in zona vincolata, gli abusi, le sanatorie e gli eventuali condoni ammessi dalle vigenti normative.
  1. Artt. 146 e 167 d.lgs. n. 42/2004 - Divieto assoluto di autorizzazione in sanatoria
  2. Diritto urbanistico - Vincolo paesaggistico
  3. Diritto urbanistico - Vincolo paesaggistico - Concessione edilizia in sanatoria
  4. Opere abusive edificate su aree sottoposte a vincoli
  5. Opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincoli idrogeologici
  6. Condono ambientale - Art. 1, c. 37, 38 e 39 L. n. 308/2004
  7. Corsi d’acqua tutelati
  8. Urbanistica ed edilizia - Sanatoria paesaggistica
  9. Urbanistica ed edilizia - Sanatoria - Certificato di compatibilità paesaggistica
  10. Urbanistica ed edilizia - Costruzione iniziata in zona agricola
  11. Urbanistica ed edilizia - Diritto processuale penale
  12. Abusi su beni vincolati - Condono
  13. Art. 167 d.lgs. n. 42/2004 - Sanzione pecuniaria
  14. Urbanistica ed edilizia - Diritto processuale - Contravvenzioni urbanistiche
  15. Condono - Decorso di 24 mesi dalla data dell’istanza
  16. Vincolo paesaggistico - Condono edilizio
  17. Urbanistica ed edilizia - La demolizione del manufatto abusivo
  18. Rimessione in pristino stato dei luoghi
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  1. Artt. 146 e 167 d.lgs. n. 42/2004 - Divieto assoluto di autorizzazione in sanatoria - Sanzione alternativa tra demolizione e il pagamento di un’indennità - Incongruenza logico-giuridica - Esclusione. Nessuna contraddizione discende dalla contemporanea vigenza di un assoluto divieto di rilascio formale di autorizzazione paesaggistica in sanatoria (art. 146, comma 8, lett. c, d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42) e della sanzione alternativa tra la demolizione dell'opera ed il pagamento di un'indennità equivalente alla maggior somma tra il danno arrecato ed il profitto conseguito (art. 167, d.lg. citato); deve osservarsi, infatti, come siano profondamente diversi gli ambiti operativi delle due norme, di tal che alcuna incongruenza logico-giuridica può desumersi dal loro confronto. Ed, invero, l'opzione della p.a. di optare per la sanzione pecuniaria in luogo della demolizione non è configurabile come una sorta di autorizzazione postuma implicita, presupponendo comunque l'accertamento di una violazione rispetto al valore paesaggistico, sia pure di consistenza tale da non imporre la demolizione dell'opera. Pres. Di Nunzio, Est. Bruno - Regione Veneto (avv.ti Zanlucchi e Morra) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato). TAR VENETO, Sez. II - 18 dicembre 2009, n.3635
  2. DIRITTO URBANISTICO - Vincolo paesaggistico - Diniego di sanatoria con motivazione succinta - Legittimità - Fattispecie - Art. 9 Cost.. Non è illegittima una motivazione anche succinta di un diniego di sanatoria di opere in quanto nel sistema non è ravvisabile a carico della p.a. l'obbligo di indicare, in una logica comparativa degli interessi in gioco, prescrizioni tese a rendere l'intervento compatibile con la bellezza di insieme tutelata, la cui protezione risponde ad un interesse pubblico normalmente prevalente su quello privato, anche per la rilevanza costituzionale che il primo presenta ex art. 9 Cost. (Cons. Stato, V, 19.10.1999 n.1587). Nella specie, la motivazione resa dalla commissione edilizia integrata in zona vincolata è pertinente ed idonea a giustificare il diniego tenuto conto della tipologia costruttiva e dell’accostamento dei materiali utilizzati per la realizzazione dei manufatti (cemento a vista, legno ed ondulato plastico), incongrui rispetto a quelli tipici locali, in una zona di particolare pregio ambientale. Pres. La Medica - Rel. Capuzzi - D’Antonio (avv.ti Orlando e Beltrametti) c. Comune di Bergeggi (n.c.) - conferma T.A.R. Liguria, sez. I, 20/01/2003, n.93. CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 07/09/2009, n.5232

  3. DIRITTO URBANISTICO - Vincolo paesaggistico - Concessione edilizia in sanatoria - Inedificabilità assoluta - Esclusione - Parere negativo - Obbligo di motivazione - Artt. 31 e seguenti L. 47/1985. Il vincolo paesaggistico non comporta normalmente la inedificabilità assoluta, sicché non ogni opera edilizia in zona vincolata deve ritenersi preclusa ma solo quelle opere che, a seguito di accertamento, risultino in contrasto con il valore tutelato rappresentato dall’interesse ambientale-paesaggistico, deve sottolinearsi che nel sistema delineato dagli artt. 31 e seguenti L. 47/1985 il parere negativo formulato dalla autorità preposta alla tutela del vincolo (nella specie paesaggistico) ha valore vincolante nel procedimento di condono edilizio, impedendo definitivamente il rilascio della concessione edilizia in sanatoria (Cons. Stato, Sez. IV, 15.5.2008 n.2233). Pres. La Medica - Rel. Capuzzi - D’Antonio (avv.ti Orlando e Beltrametti) c. Comune di Bergeggi (n.c.) - conferma T.A.R. Liguria, sez. I, 20/01/2003, n.93. CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 07/09/2009, n.5232
  4. Opere abusive edificate su aree sottoposte a vincoli - Condono - Applicazione - Limiti - Giurisprudenza costituzionale - Interpretazione - Art. 32, c. 27, lett. d), ed All. I, punti 4, 5 e 6 del d.l. n. 269/2003. Proprio in materia di urbanistica, la Corte costituzionale con sentenza n. 54 del 2009 ha dichiarato illegittima una norma regionale che prevedeva il divieto di sanare le opere abusive edificate su aree sottoposte a vincoli di tutela solo quando questi ultimi «comportino l'inedificabilità assoluta», e ciò in ossequio all’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. 269 del 2003 in quanto «attribuisce effetto impeditivo della sanatoria ad ulteriori vincoli, che la norma impugnata ... avrebbe invece l'effetto di vanificare». E con la successiva ord. n. 150 del 2009 la Corte costituzionale ha espressamente rilevato che il principio affermato (secondo cui entro le aree vincolate possono beneficiare del condono le sole opere di restauro e risanamento conservativo, nonché di manutenzione straordinaria, nei casi indicati nell'Allegato I al d.l. n. 269 del 2003, punti 4, 5 e 6) «appare del tutto conforme alla lettera della disposizione impugnata», precisando inoltre che è erronea una ricostruzione della giurisprudenza costituzionale nel senso che i vincoli preclusivi della sanatoria dovrebbero essere esclusivamente quelli che prevedano una inedificabilità assoluta, «atteso che la sentenza n. 54 del 2009 ha chiarito come tali vincoli non debbano necessariamente comportare l'inedificabilità assoluta». Pres. Onorato, Est. Franco, Ric. Marra. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/06/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 24647
  5. Opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincoli idrogeologici, ambientali e paesistici - Sanatoria ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 32, c.25, 26 e 27, conv. con L. n. 326/2003 (c.d. condono edilizio). In materia edilizia, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici possono ottenere la sanatoria ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 32, commi 25, 26 e 27, convertito con L. 24 novembre 2003, n. 326, solo per gli interventi edilizi di minore rilevanza (corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'Allegato 1; restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), che siano conformi agli strumenti urbanistici (abusi formali), e previo parere favorevole dell'autorità preposta al vincolo. Sicché sono escluse dal condono tutte le nuove costruzioni - quale è quella oggetto del presente processo - realizzate, in assenza o in totale difformità dal titolo edilizio in zona assoggettata ad uno dei suddetti vincoli (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. III, 10.5.2005, n. 33297, Palazzi; Cass. Sez. III, 11.6.2008, n. 37273, Carillo; Cass. Sez. III, 26.10.2007, n. 45242, Tirelli). Pres. Onorato, Est. Franco, Ric. Marra. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/06/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 24647
  6. Condono ambientale - Art. 1, c. 37, 38 e 39 L. n. 308/2004 - Effetti - Art. 181 D.Lgs. n. 42/2004 - L. n. 326/2003 (c.d. condono edilizio). Il condono ambientale introdotto dall'art. 1, commi 37, 38 e 39 L. n. 308 del 2004 estingue esclusivamente il reato di cui all'art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004 e gli altri reati paesaggistici, ma non si estende al reato edilizio attesa la mancanza di norme di coordinamento, diversamente da quanto disciplinato con la L. n. 326 del 2003 (cosiddetto condono edilizio), che espressamente prevedeva che il rilascio del titolo abilitativo edilizio estinguesse anche il reato per la violazione del vincolo (Cass. Sez. III, 7.12.2007, Verrillo; Cass. Sez. III, 5.4.2006, Turco). Pres. Onorato, Est. Franco, Ric. Marra. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/06/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 24647
  7. Corsi d’acqua tutelati - Opera edilizia realizzata entro la fascia di 150 metri - Sanatoria - Diniego - Legittimità. Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del decreto-legge n. 269 del 2003 (conv. dalla legge n. 326 del 2003), è correttamente negata la sanatoria edilizia dell’intervento edilizio effettuato a meno di 150 metri di distanza da un corso d’acqua rientrante tra quelli tutelati come beni di interesse paesaggistico. Pres. Papiano, Est. Caso - R.A. (avv.ti Spanò e Spanò) c. Comune di Montelibretti (avv. Michetti) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 09/06/2009, n. 440
  8. URBANISTICA ED EDILIZIA - Sanatoria paesaggistica (art. 1 c. 37 L. n.308/2004) - Presupposti - Disapplicazione del certificato di compatibilità ambientale - Sanatoria subordinata a determinati adempimenti - Esclusione - Fondamento. L'articolo 1 comma 37 della legge 308/2004 fa riferimento a "lavori compiuti" ed a "lavori effettivamente eseguiti". Quindi, sono ritenuti compatibili con il paesaggio le opere già compiute e non quelle da compiere, sia pure modificando quelle originarie. Pertanto, il certificato compatibilità ambientale non può essere condizionato, poiché una sanatoria subordinata a determinati adempimenti sarebbe in contrasto con la "ratio" della norma che collega la sanatoria alla già avvenuta esecuzione delle opere ed alla compatibilità paesaggistica delle opere già eseguite e non a quelle da eseguire. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Bucciarelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19081
  9. URBANISTICA ED EDILIZIA - Sanatoria - Certificato di compatibilità paesaggistica - Estinzione del reato - Presupposti - Verifiche. L'autorità amministrativa che rilascia il certificato di compatibilità paesaggistica, oltre ad acquisire i prescritti pareri, della cui sussistenza in effetti si dà atto nel provvedimento in questione, ed a controllare l'avvenuto pagamento della sanzione, deve soprattutto verificare la compatibilità paesaggistica dell'intervento e di tale compiuta verifica deve dare conto nel provvedimento per consentire al giudice penale, che deve in concreto applicare la causa estintiva, di verificare la sussistenza dei presupposti legislativi per l'applicabilità dell'estinzione del reato. Nella fattispecie si doveva in definitiva stabilire se una strada di quelle dimensioni fosse compatibile con il contesto ambientale. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Bucciarelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19081

  10. URBANISTICA ED EDILIZIA - Costruzione iniziata in zona agricola sottoposta a vincolo idrogeologico, sismico ed ambientale senza concessione edilizia e nulla osta paesaggistico - Sanzioni applicabili - Art. 181 D. L.vo n.42/2004 (in precedenza art. 163 d. l.gs. n.490/1999 prima l'art 1 sexies L. n.431/1985) - Art.3 c. 1 lett. b) D. L.vo n. 63/2008 - Art. 44 lett. C) D.P.R. n.380/01. L'articolo 181 del decreto legislativo n 42 del 2004 (in precedenza art. 163 del decreto legislativo n.490/1999 ed ancora prima l'articolo 1 sexies della legge n.431/1985), punisce colui il quale senza alcuna autorizzazione o in difformità da essa esegue su beni paesaggistici lavori di qualsiasi genere. Con l'ampia locuzione di lavori di qualsiasi genere si intendono non solo gli interventi edilizi, ma qualsiasi modificazione esterna dello stato dei luoghi, anche minima, purché astrattamente idonea a ledere il bene protetto. La norma non distingue tra difformità totale o parziale rispetto all' autorizzazione o variazione essenziale. Di conseguenza per qualsiasi modificazione la sanzione è unica ed e quella di cui all'art 44 lettera c ) del testo unico sull'edilizia (in precedenza articolo 20 lettera C legge n. 47 del 1985). Infine, il legislatore, ha puntualizzato con l'art. 3 comma 1 lettera b) del decreto legislativo n 63 del 2008, che l'unica sanzione applicabile è quella di cui alla lettera c) dell'articolo 44 del D.P.R. n.380/01, testo unico sull'edilizia. Nella fattispecie, oltre ad alcune opere interne, per lo più irrilevanti ai fini della configurabilità del reato paesaggistico sono state compiute opere esterne di significativo impatto ambientale, quali ad esempio la demolizione della canna fumaria, l'omessa realizzazione di tamponamenti, la pavimentazione esterna, l'intonacatura esterna. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Aberharm. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19077

  11. URBANISTICA ED EDILIZIA - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Reati edilizi - Trattamento sanzionatorio - Cognizione esclusiva del giudice del merito - Necessità di motivazione - Art. 133 c.p. - Fattispecie: attività edificatoria in spregio a quanto prescritto nel provvedimento in sanatoria. In materia di reati edilizi, il trattamento sanzionatorio rientra nella cognizione esclusiva del giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se adeguatamente motivato anche con riferimento ad uno solo degli elementi di cui all'articolo 133 c.p..CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19077. Nella fattispecie, sia pure sinteticamente, si è dato conto del trattamento sanzionatorio sottolineando che i prevenuti avevano continuato nell'attività edificatoria in spregio a quanto prescritto nel provvedimento in sanatoria. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Aberharm.
  12. Abusi su beni vincolati - Condono - Artt. 32 e 33 L. n. 47/1985 - Art. 32 D.L. n. 269/2003 - Coordinamento - Vincolo di inedificabilità relativa o assoluta. Le disposizioni degli artt. 32 e 33 della legge n.47 del 1985, da un lato, e dell’art. 32 comma 27 lett. D) del D.L. n.269 del 2003, dall’altro, devono essere correlate tenendo presente che gli uni contemplano le condizioni che consentono il condono di un abuso, l’altro contempla invece condizioni nelle quali l’abuso non può essere condonato. Il combinato disposto dell’art. 32 della legge n.47 del 1985 e dell’art. 32 comma 27 lett. D) del d.l. n.269 del 2003 comporta quindi che un abuso commesso su un bene vincolato può essere condonato, a meno che non ricorrano, insieme, l’imposizione del vincolo di inedificabilità relativa prima della esecuzione delle opere, la realizzazione delle stesse in assenza o difformità dal titolo edilizio, la non conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Se una di tali condizioni non ricorre (ad esempio la difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici), l’abuso realizzato su un immobile soggetto ad un vincolo di inedificabilità relativa sfuggirà alla disciplina dell’eccezione regolata dall’art.32 comma 27 lett.D) citato (cioè alla non condonabilità) e sarà invece assoggettato alla disciplina generale dell’art. 32 della legge n.47 del 1985, sicché sarà condonabile anche (ad esempio) l’abuso realizzato dopo la imposizione del vincolo (sempre in presenza delle condizioni previste dal citato art.32 della legge n.47 del 1985). Più semplice è il coordinamento fra l’art.33 della legge n.47 del 1985 e l’art.32 comma 27 lett. D) del D.L. n.269 del 2003,dato che la realizzazione di un abuso in area sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta, dopo l’imposizione del vincolo stesso, importa la non condonabilità dello stesso, ai sensi dell’art.33. E’ pertanto irrilevante la sussistenza o meno delle altre condizioni contemplate dall’art.32 comma 27 lett.D) citato. Pres. Cavallari, Est. Cattaneo - Z.E. (avv. Leporale) c. Comune di Gallipoli (n.c.). T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. III - 22/04/2009, n. 738

  13. Art. 167 d.lgs. n. 42/2004 - Sanzione pecuniaria - Prescrizione quinquennale - Illecito permanente - Cessazione della permanenza - Sanatoria dell’abuso. La sanzione pecuniaria di cui all’ art.167 del D.L.gvo n. 42 del 2004 è soggetta alla prescrizione quinquennale di cui all’art.28 della legge n. 689/1981 (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 11 aprile 2007 , n. 1585). In presenza di un illecito di natura permanente, come certamente è quello derivante dalla violazione di norme paesaggistiche ed ambientali,la permanenza stessa deve correttamente intendersi cessata quanto meno a partire dalla data in cui l’illecito medesimo viene ammesso a sanatoria (e quindi ex post legittimato) previa valutazione positiva della compatibilità dell’opera con l’ambito vincolato circostante. Pres. Lignani, Est. Ferrari - E.P. (avv. Rondoni) c. Comune di Assisi (avv. Molini). T.A.R. UMBRIA, Sez. I - 03/04/2009, n. 176

  14. URBANISTICA ED EDILIZIA - DIRITTO PROCESSUALE - Contravvenzioni urbanistiche - Sospensioni del processo e della prescrizione - Concessione in sanatoria previo ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica - Artt. 44 e 38 L. n. 47/1985 e s.m. - Art. 39, 8° c., L. n. 724/1994. Le sospensioni del processo e della prescrizione - ai sensi degli artt. 44 e 38 della legge n. 47/1985 - si applicano a tutti i procedimenti relativi alle contravvenzioni urbanistiche ed a quelle connesse indicate dall'art. 38 della stessa legge, e quindi anche alle violazioni dei vincoli paesistici previsti dalle legge n. 431/1985, poiché l'art. 39, 8° comma, della legge n. 724/1994 prevede l'estinzione pure del reato riferito a tali violazioni in caso di rilascio della concessione in sanatoria previo ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica [vedi Cass., Sez III: 13.11.1995, n. 11085; 3.10.1996, n. 1296 (cam. cons.); 3.2.1999, n. 2289]. Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Maresca. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 05/03/2009 (Ud. 20/01/2009), Sentenza n. 9921
  15. Condono - Decorso di 24 mesi dalla data dell’istanza - Aree sottoposte a vincolo paesaggistico - Formazione del silenzio assenso - Esclusione. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza la determinazione del silenzio assenso sul condono per decorso dei ventiquattro mesi dalla data dell’istanza, non è sempre invocabile, bensì solo quando le opere risultino eseguite in aree non sottoposte ad alcun vincolo, sia di inedificabilità ex art. 33 della legge n. 47/1985, sia paesaggistico ambientale (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. II, 9 aprile 2003, n. 1660). Pres. De Zotti, Est. Perrelli - B.F. (avv. Ciatara) c. Comune di Venezia (avv.ti Gidoni e Morino) e Provincia di Venezia (avv.ti Brusegan e De Benetti). T.A.R. VENETO, Sez. III - 19 febbraio 2009, n.453
  16. Vincolo paesaggistico - Condono edilizio - Art. 32 L. n. 47/85 - Parere dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo - Attuale compatibilità con il vincolo dei manufatti abusivi. La disposizione dell'art. 32 l. 28 febbraio 1985 n. 47, in tema di condono edilizio, nel prevedere la necessità del parere dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico ai fini del rilascio delle concessioni in sanatoria, non reca alcuna deroga ai principi generali e pertanto essa deve interpretarsi nel senso che l'obbligo di pronuncia dell'autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione all'esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall'epoca in cui il vincolo medesimo sia stato introdotto. Ciò in quanto tale valutazione corrisponde all'esigenza di vagliare l'attuale compatibilità con il vincolo dei manufatti realizzati abusivamente. (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 20/1999). Pres. De Zotti, Est. Perrelli - B.F. (avv. Ciatara) c. Comune di Venezia (avv.ti Gidoni e Morino) e Provincia di Venezia (avv.ti Brusegan e De Benetti). T.A.R. VENETO, Sez. III - 19 febbraio 2009, n.453

  17. URBANISTICA ED EDILIZIA - La demolizione del manufatto abusivo non equivale a ripristino dello stato dei luoghi. In linea di diritto, la demolizione del manufatto abusivo non equivale al ripristino dello stato dei luoghi, giacché questo viene alterato non solo dalla realizzazione di fabbricati, ma anche da sbancamenti, estirpazione di piante, o da opere infrastrutturali che comunque modifichino l'assetto del territorio e del paesaggio. Ne consegue che la mera demolizione del fabbricato abusivo, ove sussistano anche altri interventi che alterano l'assetto del territorio, non perfeziona quella riduzione in pristino dello stato dei luoghi che il legislatore ha imposto come sanzione accessoria di tipo amministrativo ogni qual volta intervenga una condanna per reato paesaggistico. Nella specie, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che lo stato dei luoghi non era stato ripristinato attraverso la semplice demolizione del manufatto abusivo. Pres. De Maio, Est. Onorato, Ric. Napolitano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/02/2009 (Ud. 18/11/2008), Sentenza n. 6902
  18. Rimessione in pristino stato dei luoghi - Autorità preposta alla tutela del vincolo - Difformi valutazioni della P.A. - Poteri autonomi - Art. 163, D.Lgs. n. 490/1999. In tema di tutela penale del paesaggio, l'obbligo di rimessione in pristino dello stato dei luoghi si colloca su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello dei poteri della pubblica amministrazione e delle valutazioni della stessa, configurandosi come conseguenza necessaria sia dell'esigenza di recuperare l'integrità dell'interesse tutelato, sia del giudizio di disvalore che il legislatore ha dato all'attuazione degli interventi modificativi del territorio in zone di particolare interesse ambientale. Pres. Altieri, Est. Marmo, Ric. P.G. in proc. Amico. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/01/2009 (Ud. 13/11/2008), Sentenza n. 3195

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