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Beni culturali e ambientali - Enti pubblici e loro competenze
(Sentenze pronunciate nell'anno 2009 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
La pagina riporta alcune massime del 2009 relative ai poteri degli enti pubblici, con particolare riferimento alle loro competenze nei vincoli, negli annullamenti delle autorizzazioni e nei diritti di prelazione in caso di alienazione di beni vincolati.
  1. Beni suscettibili di tutela intersettoriale
  2. Paesaggio - Nozione - Competenza esclusiva dello Stato
  3. Diritto urbanistico - Diritto processuale penale - Contrasto fra disposizioni legislative
  4. Regione Sardegna - Paesaggio - Competenza legislativa regionale
  5. Art. 131, c. 3 d.lgs. n. 42/2004 - Enti territoriali soggetti al limite della potestà
  6. Art. 159 d.lgs. n. 42/2004 - Vincolo paesaggistico
  7. Esercizio del commercio su aree pubbliche di pregio culturale o ambientale
  8. Nulla osta paesaggistico - Potere di annullamento ministeriale
  9. Urbanistica ed edilizia - Regione Siciliana - Art. 15, lett. a), L.R. n. 78/76
  10. Urbanistica ed edilizia - Regione Siciliana - Vincolo posto a tutela delle coste
  11. Cose di interesse storico ed artistico
  12. Beni vincolati - Alienazioni
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  1. Beni suscettibili di tutela intersettoriale - Dichiarazione di interesse culturale - Parere obbligatorio del Comitato regionale di coordinamento - Art. 19 d.P.R. n. 233/2007. L’art. 19 del d.P.R. n. 233 del 2007, analogo al precedente art. 21 del d.P.R. 10 giugno 2004, n. 173, richiede, in caso di dichiarazione di interesse culturale di beni suscettibili di tutela intersettoriale, il parere obbligatorio del Comitato regionale di coordinamento. Pres. Lignani, Est. Fantini - M. s.r.l. (avv.ti Bricca e De Matteis) c. Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e altri (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR UMBRIA, Sez. I - 29 ottobre 2009, n. 660
  2. Paesaggio - Nozione - Competenza esclusiva dello Stato - Regioni - Norme di tutela più elevata - Art. 2, c. 1, lett. a), b), c) L.r. Liguria n. 34/2007 - Illegittimità costituzionale. Il paesaggio ,“valore primario” ed “assoluto” (sentenze nn. 183 e 182 del 2006), deve essere inteso come “la morfologia del territorio, riguardando esso l’ambiente nel suo aspetto visivo”. La “tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali” (sentenza n. 367 del 2007); resta salva la facoltà delle Regioni “di adottare norme di tutela ambientale più elevate nell’esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell’ambiente” (sentenza n. 12 del 2009). Ne consegue l’illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34 (Istituzione del Parco regionale delle Alpi Liguri), sia nel testo originario che nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 2, della legge della Regione Liguria 3 aprile 2008, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 34. Istituzione del Parco regionale delle Alpi Liguri), dato che la legge regionale è venuta a disciplinare un ambito, quello della tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico, riservato in via esclusiva allo Stato. Pres. Amirante, Est. Napolitano - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Liguria - CORTE COSTITUZIONALE - 29 ottobre 2009, n. 272

  3. DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Contrasto fra disposizioni legislative interne e disposizione della CEDU - Soluzione interpretativa - Poteri del giudice - Questioni di legittimità costituzionale - Art. 117 Cost.. In presenza di un apparente contrasto fra disposizioni legislative interne ed una disposizione della CEDU, anche quale interpretata dalla Corte di Strasburgo, può porsi un dubbio di costituzionalità, ai sensi del primo comma dell'art. 117 Cost., solo se non si possa anzitutto risolvere il problema in via interpretativa. (Corte costituzionale, dep. 24.7.2009 sentenza n. 239). Pertanto, al giudice comune spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò è permesso dai testi delle norme e qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, egli deve investire, il giudice delle leggi, delle relative questioni di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell'art. 117, primo comma, Cost." (Cost. Cost. sentenze nn. 348 e 349 del 20071). Pres. Grassi, Est. Fiale, Ric. Apponi ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 8/10/2009 (Cc. 13/07/2009), Sentenza n. 39078
  4. Regione Sardegna - Paesaggio - Competenza legislativa regionale - Sentenza Corte Cost. n. 51/2006 - D.lgs. n. 42/2004 - Norma di riforma economico sociale - Limite alla competenza regionale - Art. 144 d.lgs. n. 42/2004 - Applicabilità nella Regione Sardegna - PPR - Misure di salvaguardia. Nonostante la tutela del paesaggio rientri, ai sensi dell’art. 117 Cost., nella competenza legislativa statale esclusiva (Corte cost., 7 novembre 2007 n. 367), e che lo statuto della Regione Sardegna non contempli espressamente il paesaggio tra le materie di competenza legislativa regionale, la Corte costituzionale ha tuttavia riconosciuto, in relazione alla l.r. n. 8/2004, la competenza della Regione Sardegna a legiferare in materia di paesaggio (Corte cost. 10 febbraio 2006 n. 51), fondandola sul decreto legislativo di attuazione dello statuto quanto al governo del territorio (d.P.R. 22 maggio 1975 n. 480), e riconducendola all’art. 3 dello statuto medesimo. Tuttavia, la citata pronuncia della Corte, pur riconoscendo la competenza del legislatore regionale a intervenire in materia di tutela del paesaggio, afferma che tale competenza incontra i limiti di cui all’art. 3 dello statuto, e segnatamente il limite derivante dalle norme statali di <<riforma economico sociale>>. Si deve ritenere che il d.lgs. n. 42/2004 trovi applicazione nella regione Sardegna quanto alle norme di <<riforma economico sociale>>. La regola contenuta nell’art. 144, d.lgs. n. 42/2004, secondo cui i piani paesistici prevedono misure di salvaguardia può pertanto senz’altro essere ritenuta una norma di riforma economico-sociale di diretta applicazione nella Regione Sardegna. Alla luce di tale ricostruzione, è l’art. 144, co. 3, d.lgs. n. 42/2004 che fonda il potere del PPR di prevedere misure di salvaguardia, e che dunque rende legittimo l’art. 15 delle nta del piano regionale, a tenore del quale sono precluse costruzioni negli ambiti di paesaggio costieri fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del PPR. Pres. Ruoppolo, Est. De Nictolis - C.G. s.r.l. (avv.ti Massa, Molè e Vignolo) c. Ministero per i beni e le attività culturali e altro (Avv. Stato), Regione Autonoma della Sardegna (avv. Contu) e Comune di Villasimius (avv. Candiu) - (Conferma Tar Sardegna - Cagliari, sez. II, n. 01997/2008) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 10 settembre 2009, n. 5459
  5. Art. 131, c. 3 d.lgs. n. 42/2004 - Enti territoriali soggetti al limite della potestà esclusiva statale ex art. 117, c. 2, lett. s) - Espressa inclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano - Illegittimità costituzionale. E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 131, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, nella parte in cui include le Province autonome di Trento e di Bolzano tra gli enti territoriali soggetti al limite della potestà legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La competenza statale esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, Cost., lettera s), Cost. non può infatti operare nei confronti della Provincia autonoma di Trento in materia di tutela del paesaggio, giacché essa è espressamente riservata alla sua competenza legislativa primaria, nei limiti segnati dall'art. 4 dello statuto, i quali comportano che la Provincia di Trento debba rispettare la norma fondamentale di riforma economico-sociale costituita dall’art. 142. In considerazione della piena equiparazione statutaria delle Province autonome di Trento e Bolzano relativamente alle attribuzioni in materia di tutela del paesaggio, l'efficacia della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 131, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 63 del 2008, va estesa anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano. Pres. Amirante, Est. Maddalena - Provincia autonoma di Trento c. Presidente del Consiglio dei Ministri - CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2009, n. 226
  6. Art. 159 d.lgs. n. 42/2004 - Vincolo paesaggistico - Potere del Ministero per i beni culturali - Natura - Annullamento per motivi di legittimità - Riesame nel merito della valutazione dell’Ente delegato - Esclusione. Il potere riconosciuto al Ministero per i beni Culturali ai sensi dell’articolo 82 del D.P.R. n. 616/1977 - ora articolo 159 del decreto legislativo n. 42/2004 - è da intendersi quale espressione non già di un generale riesame nel merito della valutazione dell’Ente delegato, bensì di un potere di annullamento per motivi di legittimità, riconducibile al più generale potere di vigilanza, che il legislatore ha voluto riconoscere allo Stato nei confronti dell’esercizio delle funzioni delegate alle Regioni ed ai Comuni in materia di gestione del vincolo, fermo restando che il controllo di legittimità può riguardare anche tutti i possibili profili dell’eccesso di potere (da ultimo, Corte Cost., 7 novembre 2007, n. 367). Pres. Veneziano, Est. Polidori - E. s.r.l. (avv.ti M. de Luca di Melpignano) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Stato) e altro (n.c.). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 02/07/2009, n. 3672

  7. Esercizio del commercio su aree pubbliche di pregio culturale o ambientale - Direttiva ministeriale 9 novembre 2007 - Revisione della localizzazione delle aree di mercato - Discrezionalità amministrativa - Limitazione in ragione della “storicità” dell’impianto - Esclusione - Interesse alla fruizione collettiva di spazi e beni del patrimonio culturale e ambientale. L’esercizio del commercio su aree pubbliche comporta un utilizzo permanente di spazi pubblici sottratti all'uso comune, e può pertanto svolgersi in regime di concessione solo nelle zone previamente individuate come idonee dall’amministrazione comunale, “tenendo conto anche dell’esigenza di definire una coerente pianificazione delle attività che si svolgono nei centri storici, e in particolare nelle aree di maggiore pregio storico-artistico, archeologico, architettonico, monumentale, nell'ottica di salvaguardare primariamente gli interessi di tutela e fruizione del patrimonio culturale, storico, artistico, ed architettonico” (cfr. direttiva del Ministero per i beni e le attività culturali del 9 novembre 2007). Ne consegue che il potere discrezionale di definire l’assetto delle aree di mercato e quello di rivederne nel tempo, se necessario, la sua configurazione e la sua localizzazione, pur rendendo doverosa la considerazione delle situazioni soggettive di coloro i quali esercitano l’attività commerciale, non può assumersi vincolato dal carattere “storico” del suo impianto, e ciò perché nel tempo possono mutare le condizioni dei luoghi e la valutazione degli interessi che sottostanno alle decisioni pregresse. D’altronde, a parte l’obbligo di reprimere eventuali abusi nell’occupazione delle aree autorizzate o di ripristinare il corretto rapporto tra gli interessi commerciali e quelli alla fruizione collettiva di luoghi, spazi e beni del patrimonio culturale e ambientale che risultassero interamente asserviti alla funzione commerciale, è pacifico che nessuna concessione di beni pubblici, quand’anche classificabile come “storica” è, per definizione, irrevocabile. Pres. De Zotti, Est. Mielli - M.R. e altri (avv. Ciatara) c. Comune di Venezia (avv.ti Ballarin, Gidoni, Iannotta, Morino, Ongaro e Venezian) e Regione Veneto (avv.ti Londei e Zanon). T.A.R. VENETO, Sez. III - 18/06/2009, n. 1842
  8. Nulla osta paesaggistico - Potere di annullamento ministeriale - Controllo di legittimità - Motivazione generica e vaga - Illegittimità. Il potere di annullamento ministeriale di un nulla osta paesaggistico rilasciato per la realizzazione di un intervento edilizio in zona vincolata, pur non comportando un riesame complessivo delle valutazioni tecnico discrezionali compiute dall’ente territoriale competente, tale da consentire la sovrapposizione o la sostituzione di una valutazione di merito del Ministero a quella compiuta in sede di rilascio dell'autorizzazione, si estrinseca in un controllo di legittimità e si estende a tutte le ipotesi riconducibili all'eccesso di potere, con la conseguente possibilità per il Ministero di espletare un puntuale e penetrante sindacato sull'esercizio delle funzioni amministrative connesse al potere autorizzatorio (tra le tante Tar Catanzaro 3.11.2006 n. 1274). Con particolare riferimento all'esercizio del potere in esame ed alla relativa motivazione, in termini generali va però ribadito che è illegittimo il provvedimento ministeriale di annullamento di un nulla osta paesaggistico che rechi una motivazione generica e vaga, valevole per una serie indefinita di casi (Cds sez. VI 29.1.2002 n. 477). Pres. Mastrocola, Est. Ruiu - F. s.r.l. (avv. Laria) c. Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali (Avv. Stato) - T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 29/04/2009, n. 360
  9. URBANISTICA ED EDILIZIA - Regione Siciliana - Art. 15, lett. a), L.R. n. 78/76 - Vincolo posto a tutela delle coste - Natura urbanistica - Valutazione di compatibilità - Competenza - Comune. Rientra nella competenza del Comune la valutazione della compatibilità di un progetto con il vincolo posto a tutela delle coste dalla disposizione di cui all’art. 15, lett. “a” della L.R. Siciliana 78/1976, posto che tale norma ha natura urbanistica, essendo principalmente rivolta a disciplinare la formazione degli strumenti di pianificazione generale dei Comuni e si differenzia,come tale, dalla disciplina di cui al Dlgs 42/2004 che, all’art. 142, comma 1, lett. “a”, sottopone a vincolo paesaggistico i territori costieri compresi entro i 300 metri dalla spiaggia. Pres. Zingales, Est. Gatto Costantino - B.P. (avv. Sammartino) c. Comune di Ispica (avv. Paterniti La Via). T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 6 aprile 2009, n. 673

  10. URBANISTICA ED EDILIZIA - Regione Siciliana - Art. 15, lett. a), L.R. n. 78/76 - Vincolo posto a tutela delle coste - Distanza di 150 metri dalla spiaggia - Rapporti con il vincolo di 300 metri di cui all’art.146 d.lgs. n. 42/2004 - Comune e Soprintendenza. La verifica di compatibilità di un progetto con la disposizione di cui all’art. 15, lett. “a” della L.R. Siciliana 78/1976 non implica, da parte del Comune, alcun giudizio di discrezionalità nell’apprezzamento dell’interesse pubblico protetto, essendo tale giudizio interamente già formulato dal legislatore che ha ammesso nell’ambito della distanza di 150 metri dalla spiaggia solo determinate tipologie di opere (quelle connesse alla fruizione del mare). In conseguenza, l’apprezzamento del Comune ha natura di esercizio vincolato del potere, non ha contenuti specializzati ed è limitato ad una mera valutazione tecnica della finalità del progetto proposto e delle sue caratteristiche, in funzione delle quali, laddove si riconoscano sussistere i presupposti di legge, il rilascio della concessione è atto dovuto, mentre, laddove tali presupposti non sussistano, l’istanza andrà respinta. Pertanto, differente è l’oggetto dell’apprezzamento dell’interesse pubblico da parte del Comune, ex art. 15 L.R. cit. e da parte della Soprintendenza, ex art. 146 Dlgs 42/2004: quest’ultima dovrà valutare la compatibilità del manufatto progettato, nelle sue caratteristiche tipologiche e conformative, al “bene-valore” del paesaggio e dunque ne considererà l’inserimento nella costa in relazione al rapporto con il contesto, potendo formulare un giudizio di compatibilità o di incompatibilità congruamente motivato, a seconda di “come” l’intervento è progettato. Il Comune, invece, è chiamato ad accertare solo la circostanza relativa al “se” l’intervento progettato corrisponda a quelli ammessi dal legislatore e dunque a tutelare, così, il “bene-territorio” (anche se, tramite esso, sarà tutelato parimenti l’ambiente ed il paesaggio che ne fanno parte) applicando gli strumenti della pianificazione urbanistica. I due tipi di poteri amministrativi in esame non sono assimilabili, sebbene concorrano, evidentemente, alla tutela “unitaria” dell’”unico” bene giuridico avente, però, duplice e distinto rilievo di interesse generale. Pres. Zingales, Est. Gatto Costantino - B.P. (avv. Sammartino) c. Comune di Ispica (avv. Paterniti La Via). T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 6 aprile 2009, n. 673

  11. Cose di interesse storico ed artistico - Tutela - Artt. 61, 31 e 32 L. n. 1089/1939 - Prelazione dello Stato. L'esigenza di conservare e garantire la fruizione da parte della collettività delle cose di interesse storico ed artistico, 31 e 3 che siano state sottoposte a notifica ai sensi dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939 n. 1089 giustifica per tali beni, nel rispetto dell'art. 3 della Costituzione, l'adozione di particolari misure di tutela che si realizzano attraverso poteri della pubblica amministrazione e vincoli per i privati differenziati dai poteri e vincoli operanti per altre categorie di beni, seppur gravati da limiti connessi la perseguimento dell'interesse pubblico, in particolare per l'istituto della prelazione storico - artistica di cui agli artt. 61, 31 e 32 della legge n. 1089 del 1939, con riguardo alle ipotesi di alienazioni operate contro i divieti stabiliti dalla legge. Pres. Silvestri, Est. Corradini, Ric. MaJ. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. I, 27/01/2009 (Ud. 04/12/2008), Sentenza n. 3712
  12. Beni vincolati - Alienazioni, convenzioni e atti giuridici in genere posti in essere al di fuori delle procedure di cui alla  l. n. 1089/1939 - Nullità - Buona fede dell'acquirente o esistenza di un primo acquisto a titolo originario (acquisto all'asta) - Irrilevanza. L'art. 61 della legge n. 1089/1939 dichiara nulli di pieno diritto "le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere aventi ad oggetto beni vincolati" con ciò ponendo un divieto assoluto non solo di alienazione ma anche di consegna dei beni del patrimonio artistico, appartenenti in Italia in gran parte ad enti morali cui si riferisce la sezione prima del capo terzo della legge citata, al di fuori delle procedure previste dalla legge con riguardo alla denuncia imposta affinché lo stato possa esercitare il diritto di prelazione ed al divieto di consegna nel termine previsto per l'esercizio di tale diritto, con conseguente nullità assoluta non solo della prima "alienazione" ma anche di quelle successive, indipendentemente dalla buona fede dell'acquirente. Ne consegue che l'acquirente finale del bene appartenente al patrimonio artistico dello stato non può invocare la buona fede ovvero la esistenza di un primo acquisto a titolo originario ( quale l'acquisto all'asta del bene ) poiché tutti gli atti giuridici di acquisto di tali beni sono nulli, se non sono state esperite le procedure di legge. Pres. Silvestri, Est. Corradini, Ric. MaJ. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. I, 27/01/2009 (Ud. 04/12/2008), Sentenza n. 3712
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