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Beni culturali e ambientali - Vincoli  paesaggistici, architettonici e archeologici
(Sentenze pronunciate nell'anno 2008 della Corte Costituzionale, della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le massime di questa pagina, relative alle pronunce del 2008, trattano di tutela e dei vincoli in generale: paesaggistici, architettonici, archeologici e di rispetto delle distanze con riferimento alle strade.
  1. Beni paesaggistici, tutela, piano urbanistico, degradazione
  2. Zona archeologica - Dichiarazione di pubblica utilità con conseguente esproprio
  3. Progetto di recupero paesaggistico ambientale
  4. Tutela di singoli beni culturali e di aree vaste - Vincolo indiretto e piano paesaggistico
  5. Protezione di un bene culturale - C.d. vincolo indiretto
  6. Vincoli architettonici e paesaggistici - Art. 20, 2° c., L. n.633/1941
  7. Zone paesisticamente vincolate - Interventi in genere
  8. Fascia di rispetto stradale - Vincolo di inedificabilità
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  1. Beni paesaggistici, tutela, piano urbanistico, degradazione, precisazioni. È illegittimo degradare la tutela paesaggistica – che è prevalente – in una tutela meramente urbanistica. Corte Costituzionale, sentenza 23.12.2008 n. 437
  2. Zona archeologica - Dichiarazione di pubblica utilità con conseguente esproprio -  Termine per la proposizione dell’appello - Art. 23-bis, c. 1, lett. b), l. n. 1971/1074. In materia espropriativa, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 23-bis, comma 1, lett. b), l. n. 1074 del 1971, ai fini della ricevibilità dell’appello, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 23-bis  “il termine per la proposizione dell’appello avverso la sentenza del T.A.R. pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 è di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza” (dichiarazione di pubblica utilità con conseguente esproprio degli immobili ubicati nella zona archeologica della Valle dei Templi di Agrigento). Pres. Virgilio, Est. Falcone, Bongiorno (avv. cremona) c. Ass. Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e P. I. (Avv. Distr. dello Stato) (Dich. irric. T.A.R. per la Sicilia - Sezione I - n. 1050 - 10/05/2006). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana 2008 - 4 luglio 2008, Sentenza n.590

  3. Progetto di recupero paesaggistico ambientale - Disciplina di tutela del vincolo paesaggistico - Estraneità. Il progetto di recupero paesaggistico-ambientale non si iscrive nella disciplina di tutela del vincolo paesaggistico stricto sensu intesa (cfr. art. 143, cc. 1 e 5, lett, c), d.lgs. n. 42/2004): non designa affatto un procedimentale tecnico-amministrativo per la conservazione, gestione e valorizzazione del vincolo paesaggistico; sebbene individua uno strumento di politica del territorio - devoluto per l’appunto alla competenza di un organo politico qual è la Giunta regionale - finalizzato alla riqualificazione di aree, non assoggettate a vincolo ex lege, degradate o compromesse. Pres. Balba, Est. Caputo - R.Z. (avv. Bormioli) c. Regione Liguria (avv.ti Benghi e Sommariva), Comuni di Riomaggiore e di Vernazza (avv. Gerbi), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato), Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre (avv.ti Gamalero e Zanobini), riunito ad altro ricorso - T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 7 maggio 2008, n. 928
  4. Tutela di singoli beni culturali e di aree vaste - Vincolo indiretto e piano paesaggistico - Strumenti diversi di tutela - Principio di proporzionalità - Fattispecie. Il c.d. principio di proporzionalità impone che il contenuto del provvedimento con il quale l’amministrazione fa uso del relativo potere sia definito sulla base delle esigenze di tutela del bene in questione, mentre costituisce causa di illegittimità la compressione dell’esercizio del diritto di proprietà su immobili che abbiano un labile collegamento con il bene da tutelare. Nella fattispecie, tenuto a conto della diversa finalità del vincolo indiretto e del piano paesaggistico, risulta legittimo il silenzio dell'amministrazione nei casi in cui all'interessato sia stato già comunicato l'avvio del procedimento di imposizione del vincolo indiretto su beni diversi da quelli oggetto di aspettativa dell'interessato e sia stato comunicato che l'effetto al quale mirava (costituzione di un vincolo su beni e fabbricati circostanti un immobile già vincolato) andava salvaguardato mediante strumenti diversi dal richiesto vincolo indiretto. Pres. Varrone - Est. Atzeni - GEFI s.p.a. (avv.ti Garancini e Pafundi) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura Generale dello Stato) (Conferma TAR Friuli Venezia Giulia n. 715/2007 8/11/2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 29/04/2008 (Ud. 05/02/2008), Decisione n. 1939
  5. Protezione di un bene culturale - C.d. vincolo indiretto - Nozione, utilizzo e preclusione - Casi di ricorso alla strumentazione di piano - Piano paesaggistico - D. Lgs. n. 42/2004. Il vincolo indiretto, a protezione di un bene culturale, è disciplinato dagli artt. 45 sgg. del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ed è finalizzato alla tutela di uno specifico bene culturale. Qualora l’esigenza di tutela non sia strettamente legata ad uno specifico bene culturale ed occorra salvaguardare un’area vasta, il cui pregio è solo sottolineato dalla presenza, al suo interno, di uno o più singoli beni di interesse culturale, la legge impone l’adozione dello strumento di programmazione dell’uso del territorio disciplinato dalla parte terza, titolo primo capo terzo, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, costituito dal piano paesaggistico. La ratio della richiamata normativa va interpretata nel senso che solo aree territoriali circoscritte possono essere incise mediante il ricorso al c.d. vincolo indiretto. In ogni altro caso, la composizione degli interessi, pubblici e privati, che coesistono in un determinato contesto territoriale con quello storico-artistico testimoniato dall’immobile oggetto di fruizione deve essere realizzata mediante il ricorso alla strumentazione di piano. Essa solo è in grado di assicurare la presenza e la partecipazione dei titolari istituzionali degli interessi altrui, che debbono essere appurati nel corso della procedura che sfocia nell’atto finale di programmazione territoriale. Il sottoindicato esercizio del potere impositivo del vincolo indiretto è evidentemente del tutto precluso se la disciplina del territorio è già stata adottata. Pres. Varrone - Est. Atzeni - GEFI s.p.a. (avv.ti Garancini e Pafundi) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura Generale dello Stato) (Conferma TAR Friuli Venezia Giulia n. 715/2007 8/11/2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 29/04/2008 (Ud. 05/02/2008), Decisione n. 1939

  6. Vincoli architettonici e paesaggistici - Art. 20, 2° c., L. n.633/1941 - Progettisti deceduti - Diritto morale di autore – Cessazione. La disciplina contenuta nell’art. 20, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633 attribuisce, all’autore dell’immobile, dichiarato assoggettabile al suo regime, il diritto (cosiddetto diritto morale d’autore) di intervenire qualora vengano progettati nuovi lavori sull’immobile, opera del suo ingegno, in modo da salvaguardare l’impostazione originaria. E’ evidente che il suddetto diritto può essere esercitato esclusivamente dal suo titolare, essendo egli solo in grado di valutare la compatibilità di nuovi lavori con il disegno artistico originale, eventualmente coordinandoli con quest’ultimo. Sicché, la necessaria capacità creativa costituisce, infatti, qualità personale, che viene meno con il decesso dell’artista (C.d.S., VI, 26 luglio 2001, n. 4122). Nella specie, è venuto meno l’oggetto della tutela, non potendo il diritto morale d’autore essere imputato a soggetti diversi dai creatori dell’opera, e nemmeno agli eredi i quali, quandanche fossero in proprio dotati di adeguate capacità professionali ed artistiche, esprimono necessariamente delle personalità distinte da quelle degli autori. Pres. RUOPPOLO - Est. ATZENI - Masterall Immobiliare s.p.a. (avv. Bertolani) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura Generale dello Stato) ed altri (annulla Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna, Sezione II n. 66 del 26/01/2007). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 15/04/2008 (Ud. 22/01/2008), Decisione n. 1749
  7. Zone paesisticamente vincolate - Interventi in genere - Disciplina ex art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004. Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita - in assenza dell'autorizzazione già prevista dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, le cui procedure di rilascio sono state innovate dalla legge n. 431/1985 e sono attualmente disciplinate dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 - ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso lavori di qualsiasi genere, non soltanto edilizi (con le deroghe eventualmente individuate dal piano paesaggistico, ex art. 143, 5° comma - lett. b, del D.Lgs. n. 42/2004, nonché ad eccezione degli interventi previsti dal successivo art. 149 e consistenti: nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento statico o restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie od altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico; nel taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia). Pres. Altieri - Est. Fiale - Ric. Barbi ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 07/04/2008 (Ud. 10/01/2008), Sentenza n. 14333

  8. Fascia di rispetto stradale - Vincolo di inedificabilità - Natura - Subordinazione a scadenza temporale - Esclusione. Il vincolo di inedificabilità relativo alla “fascia di rispetto stradale” non ha natura espropriativa, ma unicamente conformativa, in quanto riguarda una generalità di beni e di soggetti ed ha una funzione di salvaguardia della circolazione, indipendentemente dalla eventuale instaurazione di procedure espropriative; esso quindi non è soggetto a scadenze temporali. Pres. f.f. Saltelli, Est. De Felice - C.V.e altro (avv.ti Pellegrino e Di Cagno) c. Comune di Bisceglie (avv. Ingravalle) - (Conferma T.A.R. Puglia, Bari, n. 1625/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 13 marzo 2008 (Ud. 11 gennaio 2008), sentenza n. 1095
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