Giurisprudenza
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Beni culturali e ambientali - Sanatoria, abusi, reati, violazioni
(Sentenze pronunciate nell'anno 2008 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le massime riportate in ordine cronologico in questa pagina, tutte relative all'anno 2008, riguardano i reati edilizi in zona vincolata, gli abusi, le sanatorie e gli eventuali condoni ammessi dalle vigenti normative. Oltre a vari tipi di violazioni, anche da parte degli enti oubblici.
  1. Indennità ex art. 167, c. 1, D.Lgs. n. 42/2004
  2. Scavi clandestini - Reato d'impossessamento illecito di beni culturali
  3. Vincolo paesaggistico - Esecuzione di lavori o di modificazione ambientale
  4. Reato d'impossessamento illecito di beni culturali
  5. Contraffazione di opere d’arte di autori viventi - Configurabilità
  6. Opere d’arte - Tutela - Autenticazione di opere false
  7. Urbanistica ed edilizia - Abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico
  8. Realizzazione di una veranda in zona vincolata
  9. Abusi edilizi in area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale
  10. Intervento su zona paesaggistica - Reato di cui all'art. 163 D. L.vo n 490/1999
  11. Tutela del paesaggio, illeciti urbanistici, assenza di nulla osta, vincolo paesaggistico
  12. Area inserita nella lista UNESCO del patrimonio comune dell’umanità
  13. Urbanistica ed edilizia - Interventi soggetti a D.I.A. su area paesaggisticamente vincolata
  14. Reato ambientale di cui all’art. 181 D.Lgs. 42/2004 - Condotta incriminata
  15. Violazioni paesaggistiche - Reato di pericolo
  16. Nuove costruzioni in aree vincolate - Sanatoria
  17. Urbanistica ed edilizia - Violazioni paesaggistiche - Interventi di restauro e risanamento conservativo
  18. Demolizione - Esecuzione del provvedimento di demolizione
  19. Danno da alterazione della bellezza di luoghi sottoposti a speciale tutela paesaggistica
  20. Autorizzazione paesaggistica - Regime vigente ex artt. 146, c. 12 e 167, c. 4 d.lgs. n. 42/2004
  21. Contraffazione di opere d'arte - Leggi penali speciali
  22. Autorizzazioni paesaggistiche - Violazioni - Sanzioni
  23. Abusi commessi in zona vincolata - Condono paesaggistico
  24. Autorizzazione comunale - Carenza di motivazione e violazione di legge
  25. Domanda di condono - Opere realizzate nel verde agricolo
  26. Mini condono paesaggistico - L. n. 308/2004
  27. Opere abusive in zona vincolata - Interventi in assenza della relativa autorizzazione
  28. Vincolo paesistico - Vincoli generici e vincoli specifici
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  1. Indennità ex art. 167, c. 1, D.Lgs. n. 42/2004 - Natura - Sanzione amministrativa. L’indennità ex art. 15, comma 1, R.D. n. 1497/1939 (cfr. ora art. 167, comma 1, D.Lg.vo n. 42/2004) va qualificata come una sanzione amministrativa e non come una forma di risarcimento del danno per le seguenti ragioni: 1) dal tenore letterale del citato art. 15, comma 1, R.D. n. 1497/1939 si desume che la sanzione pecuniaria è alternativa alla sanzione della demolizione e va applicata non solo per le violazioni di carattere sostanziale, ma anche per le violazioni meramente formali che non hanno provocato alcun danno ambientale come per es. la sola inottemperanza all’obbligo previsto dalla legge di chiedere ed ottenere prima dell’inizio dei lavori il nulla osta paesistico, per cui tale sanzione pecuniaria ha una funzione deterrente, in quanto prescinde dalla sussistenza di un danno all’ambiente; 2) il danno arrecato all’ambiente è previsto dalla norma in commento solo come un criterio di quantificazione alternativo al profitto conseguito, cioè solo in sede di quantum debeatur e non di an debeatur; 3) inoltre, l’ordinamento giuridico prevede lo specifico strumento dell’azione di risarcimento del danno ambientale ex art. 18 L. n. 349/1986, “promossa dallo Stato, nonché dagli Enti territoriali sui quali incidono i beni ambientali oggetto del fatto lesivo” e dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell’art. 13 della medesima L. n. 349/1986. Pres. Di Nunzio, Est. Savoia - G.R. e altri (avv.ti Alba e Pavan) c. Provincia di Venezia (avv.ti Brusegan e De Benetti) e altro (n.c.) - T.A.R. VENETO, Sez.II - 17 dicembre 2008, n. 3875

  2. Vincolo paesaggistico - Esecuzione di lavori o di modificazione ambientale - Potenziale danno - Configurabilità del reato. L'esecuzione di lavori o di modificazione ambientale in zona vincolata senza o in difformità della prescritta autorizzazione "configura un reato formale, la cui struttura non prevede il verificarsi di un evento di danno", sicché "ai fini della realizzazione del reato, basta che l'agente faccia un diverso uso rispetto alla destinazione del bene protetto dal vincolo paesaggistico, mentre non è necessario che ricorra l'ulteriore elemento dell'avvenuta alterazione dello stato dei luoghi" (Cassazione Sezione III n. 564/2006, Villa). Pres. De Maio, Est. Teresi, Ric. Carbucicchio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/10/2008 (Ud. 8/10/2008), Sentenza n. 40045

  3. Scavi clandestini - Reato d'impossessamento illecito di beni culturali -  Dichiarazione d'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico - Necessità - Esclusione - Art. 176 D. L.vo n. 42/2004 - Fattispecie. Ai fini della configurabilità del reato d'impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato di cui all'articolo 176 del decreto legislativo n. 42 del 2004, non è necessaria la preesistenza di un provvedimento che dichiari l'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico delle cose delle quali il privato sia entrato in possesso, atteso che i beni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 appartengono allo Stato sulla base del semplice accertamento del loro interesse culturale, salvo che il possessore non fornisca la prova della legittima proprietà degli stessi (Cass 39109 del 2006; n 35226 del 2007). Nella fattispecie l'interesse culturale del bene discende dalla sua stessa natura, dalle modalità del rinvenimento (scavi clandestini) e dalla testimonianza della dirigente del museo archeologico. Pres. De Maio Rel. Petti Ric. De Martino. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/09/2008 (Ud. 26/06/2008), Sentenza n. 35927
  4. Reato d'impossessamento illecito di beni culturali - Art. 176 D. L.vo n. 42/2004 e art. 125  D.Lgs. n. 490/1999 - Continuità normativa. Sussiste una continuità normativa, ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 176 del decreto legislativo n. 42 del 2004 con l'ex art. 125 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490. Pres. De Maio Rel. Petti Ric. De Martino. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/09/2008 (Ud. 26/06/2008), Sentenza n. 35927
  5. Contraffazione di opere d’arte di autori viventi - Configurabilità - Presupposti - Art. 178, D.Lgs. n. 42/2004 - Fattispecie: reato di autenticazione di opere false. In tema di disciplina dei beni culturali, il reato di contraffazione di opere d'arte previsto dall'art. 127 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (oggi sostituito dall'art. 178, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) è configurabile anche quando l'attività vietata abbia ad oggetto opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, in quanto norma posta a tutela della regolarità ed onestà degli scambi nel mercato artistico e non a tutela dell'integrità delle opere (tra le tante: Cass. Sez. 3, n. 26072 del 13/03/2007; Cass. Sez. 2, n. 18041 del 7/04/2004; Cass. Sez. 3, n. 22038 del 12/02/2003). Pres. Grassi, Est. Sarno, Ric. Bacosi. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 2/07/2008 (Ud. 21/05/2008), Sentenza n.26535

  6. Opere d’arte - Tutela - Autenticazione di opere false - Art. 4 L. n. 1062/1971 - Art. 127 D.Lgs. n. 490/1999 - Art. 178, D.Lgs. n. 42/2004. In materia di disciplina dei beni culturali, sussiste continuità normativa tra il reato prima previsto dall'art. 4 L. 20 novembre 1971, n. 1062, poi sostituito dall'art. 127 D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 ed attualmente sanzionato dall'art. 178 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto tutte le fattispecie puniscono la medesima condotta consistente nell'autenticazione di opere false, conoscendone la falsità (Cass. Sez. 3, n. 11096 del 17/01/2008). Pres. Grassi, Est. Sarno, Ric. Bacosi. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 2/07/2008 (Ud. 21/05/2008), Sentenza n.26535
  7. URBANISTICA E EDILIZIA - Abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico - Condono edilizio - Limiti - Abusi edilizi minori. In tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, la disciplina dettata dall'art. 32 del DL 30 settembre 2003, n. 269 ( convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326) esclude del tutto l'applicazione del condono edilizio per gli abusi edilizi maggiori (nuove costruzioni o ristrutturazioni edilizie), mentre per gli abusi edilizi minori (interventi di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) lo consente a condizione che questi ultimi siano conformi alle norme urbanistiche ovvero alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (Cass. Pen. Sez. III sent. 11/04/2007, n. 35222). Pres. Altieri Est. Marmo Ric. Di Corrado. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 19/06/2008 (Ud. 20/03/2008), Sentenza n. 25117

  8. Realizzazione di una veranda in zona vincolata - Pregiudizio per l'ambiente - Art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999 attualmente art. 181, c. 1, D.Lgs. n. 42/2004 - Fattispecie: realizzazione di una veranda. Il reato di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999 (già art. 1 sexies della legge n. 431/1985 ed attualmente art. 181, comma 1, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42) è reato di pericolo e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l 'aspetto esteriore degli edifici [vedi, tra le pronunzie più recenti, Cass., Sez. III: 29.11.2001, Zecca ed altro; 1.5.4.2002, P.G. in proc. Negri; 14.5.2002, Migliore; 4.10.2002, Debertol; 7.3.2003, Spinosa; 6.5.2003, Cassisa; 23.5.2003, P.M. in proc. Invernici; 26.5.2003, Sargentini; 5.8.2003, Mori; 7.10.2003, Fierro]. Fattispecie: esecuzione di una veranda ed altre opere oggettivamente non irrilevanti ed astrattamente idonei a compromettere l'ambiente. Pres. Vitalone Est. Fiale Ric. Basile. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13 giugno 2008 (Ud. 07/03/2008), Sentenza n. 23086
  9. URBANISTICA E EDILIZIA - Abusi edilizi in area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale - Reati di cui all’art. 44 lett. c) D.P.R. n. 380/2001 - Condonabiltià abusi edilizi maggiori - Esclusione - Fondamento - Art 32, D.L. n. 269/2003. In tema di abusi edilizi in area sottoposta a vincoli di natura ambientale la disciplina dettata dal Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 (convertita con modificazioni in Legge 24 novembre 2003, n. 326), esclude del tutto l'applicazione del condono edilizio per gli abusi edilizi maggiori (nuove costruzioni o ristrutturazioni edilizie), mentre per gli abusi edilizi minori (interventi di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria) lo consente a condizione che questi ultimi siano conformi alle norme urbanistiche, ovvero alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (v. Cass. pen. sez. 3 sent. 11 aprile 2007, n. 35222). Pres. ALTIERI, Est. MARMO, P.M. GERACI, Ric. B.R.. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 10/06/2008, Sentenza n. 23070

  10. Intervento su zona paesaggistica - Reato di cui all'art. 163 D. L.vo n 490/1999 (ora art. 181 D.Lvo n. 42/2004) - Ipotesi di configurabilità - Interventi esenti da autorizzazione - Art. 149 D.L.vo n 42/2004. Integra il reato di cui all'art. 163 del decreto legislativo n 490 del 1999 (ora art. 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004) qualsiasi intervento su zona paesaggistica a prescindere dalla sua natura e dall'effettiva alterazione del paesaggio, essendo sufficiente che l'agente faccia del bene protetto dal vincolo un uso diverso da quello cui il bene a destinato o ponga in essere interventi astrattamente idonei a metterlo in pericolo (Cass. sez III, 9969 del 2000, Gregari; n 564 del 2006). Sono esenti da autorizzazione ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo n 42 del 2004, oltre agli interventi relativi all'attività agro-pastorale, anche quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici, a condizione però che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. Pres. Altieri, Est. Petti, Ric. Bergman. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III, 19 maggio 2008 (Ud. 16/04/2008), Sentenza n. 19977
  11. Tutela del paesaggio, illeciti urbanistici, assenza di nulla osta, vincolo paesaggistico. In materia di tutela ambientale e d'illeciti urbanistici, la contravvenzione prevista nel caso di realizzazione di un manufatto abusivo senza il prescritto nullaosta, in una zona soggetta a vincolo paesaggistico, è un reato formale che si configura indipendentemente dall’alterazione dello stato dei luoghi. Cassazione penale, sez. III, sentenza 19.05.2008 n. 19971

  12. Area inserita nella lista UNESCO del patrimonio comune dell’umanità - Comune - Assentimento di “deroga minima” agli strumenti urbanistici locali - Violazione immediata e diretta degli obblighi internazionali - Ragioni. Quando lo Stato assume obblighi internazionali di tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale, quali quelli di cui alla convenzione firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e ratificata in Italia con legge 6 aprile 1977, n. 184, che sono volti a conservare la consistenza e la qualità degli abitati urbani, la violazione degli strumenti urbanistici locali (di programma o anche attuativi), o la deroga, anche minima, alle norme in essi contenute comporta anche la violazione immediata e diretta dei suddetti obblighi. Diversamente opinando, si riconoscerebbe all’Autorità locale un potere discrezionale di ammettere oppure di vietare le “deroghe” allo strumento urbanistico (e quindi agli obblighi di tutela che nelle suddette norme si traducono e si attualizzano) senza che tale discrezionalità si riveli guidata da alcun parametro normativo e senza che l’asserita “irrilevanza” o “minima entità” delle stesse possa assurgere a legittimo criterio discretivo di ciò che può ammettersi, in dispetto della previsione urbanistica, e ciò che invece va vietato (fattispecie relativa all’isola di Ortigia, facente parte del patrimonio comune dell’umanità UNESCO). Pres. Zingales, Est. Gatto Costantino - P.E. (avv. Giuliano) c. Comune di Siracusa (avv. Bianca), Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altri (Avv. Stato) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 15 maggio 2008, n. 916

  13. URBANISTICA E EDILIZIA - Interventi soggetti a D.I.A. su area paesaggisticamente vincolata - Configurabilità del reato edilizio - Esclusione - Fondamento - Rapporti tra D.I.A. e la c.d. SUPER-D.I.A - Fattispecie - D.P.R. n. 380/2001. Gli interventi di ristrutturazione edilizia effettuabile anche con semplice d.i.a. in zone soggette a vincolo sono realizzabili con la procedura semplificata della d.i.a. solo subordinatamente al rilascio del parere o dell’autorizzazione dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo. Sicché, quando si tratta di interventi soggetti a semplice d.i.a. (art. 22, comma primo, d.P.R. n. 380 del 2001) la loro realizzazione senza titolo (o per non aver presentato la d.i.a. ovvero per non aver conseguito il n.o. dell’Autorità tutoria in caso di immobile vincolato) non è soggetta a sanzione penale, essendo invece quest’ultima riservata (art. 44, comma secondo bis, d.P.R. citato) ai soli interventi ammessi al regime della c.d. SUPER-D.I.A. contemplati dall’art. 22, comma terzo, del d.P.R. n. 380 del 2001. Fattispecie nella quale era contestato all’imputata di aver abusivamente ricostruito un “porticato” con la stessa volumetria e sagoma del precedente in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Presidente C. Vitalone, Relatore P. Onorato. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 06/05/2008 (Ud. 26/02/2008), Sentenza 17954
  14. Reato ambientale di cui all’art. 181 D.Lgs. 42/2004 - Condotta incriminata - Configurabilità. Il reato ambientale di cui all’art. 181 D.Lgs. 42/2004, punisce "chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni ambientali" denotando che la condotta incriminata perdura sino a quando prosegue la esecuzione dei lavori senza titolo. Presidente C. Vitalone, Relatore P. Onorato. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 06/05/2008 (Ud. 26/02/2008), Sentenza 17954
  15. Violazioni paesaggistiche - Reato di pericolo - Sanzione applicabile - Art. 1 sexies L. n. 431/1985 (poi art. 163, D.Lgs. n. 490/1999 ed ora art. 181 D.Lgs. n. 42/2004). Il reato di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999 (già art. 1 sexies della legge n. 431/1985 ed attualmente art. 181, comma 1, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42) è reato di pericolo e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non e necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici. [Cass., Sez. III: 29.11.2001, Zecca ed altro; 15.4.2002, P.G. in proc. Negri; 14.5.2002, Migliore; 4.10.2002, Debertol; 7.3.2003, Spinosa; 6.5.2003, Cassisa; 23.5.2003, P.M. in proc. Invernici; 26.5.2003, Sargetitini; 5.8.2003, Mori; 7.10.2003, Fierro]. Sicché, l'unica sanzione applicabile alle violazioni dell'art. 1 sexies della legge n. 431/1985 (poi art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999 ed ora art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004), qualunque sia la condotta violatrice concretamente accertata, è quella fissata dalla lettera c) dell'art, 20 della legge n. 47/1985, attualmente riprodotta dall'art. 44, l° comma, lettera c), del T.U. 6.6.2001, n. 380, (Cass., Sez. III, 28.2.2001, n. 8359, Giannone; 15.6.2001, n. 30866, Visco ed altro; Cass. 22.11.2002, n. 4263, Ferrari; Cass., 6.12.2002, n. 5432, Parrìnello; Cass., 31.1.2003, n. 12001, Venturi; Cass., 9.4.2003, n. 24775, Messina; Cass., 20.6.2006, Bol.). Pres. Altieri - Est. Fiale - Ric. Barbi ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 07/04/2008 (Ud. 10/01/2008), Sentenza n. 14333
  16. Nuove costruzioni in aree vincolate - Sanatoria - Esclusione - Art. 32 del D.L. n. 269/2003. Non sono suscettibili di sanatoria, ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003, le nuove costruzioni realizzate, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (Cass., Sez. III, 12.1.2007, n. 6431; Sicignano ed altra; 5.4.2005, n. 12577, Ricci; 1.10.2004, n. 38694, Canu ed altro; 24.9.2004, n. 37865, Musio). Nella specie è stato accertata, l'esecuzione di opere costituenti "vere e proprie addizioni edilizie di notevole entità". Pres. Altieri - Est. Fiale - Ric. Barbi ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 07/04/2008 (Ud. 10/01/2008), Sentenza n. 14333
  17. URBANISTICA E EDILIZIA - Violazioni paesaggistiche - Interventi di restauro e risanamento conservativo - Natura e limiti - Fattispecie. L'art. 3, 1° comma - lett. c), del T.U. n. 380/2001 [con definizione già fornita dall'art. 31, 1° comma - lett. c), della legge n. 457/1978] identifica gli interventi di restauro e risanamento conservativo come quelli "rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che - nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso - ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili'. Tali interventi, in particolare, possono comprendere: - il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio; - l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso; - l'eliminazione di elementi estranei aIl'organismo edilizio. La finalità é quella di rinnovare l'organismo edilizio in modo sistematico e globale, ma essa deve essere attuata - poiché si tratta pur sempre di conservazione - nel rispetto dei suoi elementi essenziali "tipologici, formali e strutturali". Per contro, ne deriva che non possono essere mutati: - la "qualificazione tipologica" dei manufatto preesistente, cioè i caratteri architettonici e funzionali di esso che ne consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie; - gli "elementi formali" (disposizione dei volumi, elementi architettonici) che distinguono in modo peculiare il manufatto, configurando l'immagine caratteristica di esso; - gli "elementi strutturali", cioè quelli che materialmente compongono la struttura dell'organismo edilizia. Nella fattispecie in esame, invece, non é stata ravvisata un'attività di conservazione, recupero o ricomposizione di spazi, secondo le modalità e con i limiti dianzi delineati, bensì la realizzazione di nuovi manufatti, con stravolgimento di elementi tipologici e formali. Pres. Altieri - Est. Fiale - Ric. Barbi ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 07/04/2008 (Ud. 10/01/2008), Sentenza n. 14333
  18. Demolizione - Esecuzione del provvedimento di demolizione - Dichiarazione di compatibilità ambientale - Inidoneità - Condono edilizio e condono paesaggistico - Interdisciplinarietà - Esclusione. La dichiarazione di compatibilità ambientale non è idonea ex se a determinare la revoca o la sospensione dell'esecuzione del provvedimento di demolizione, così come la presentazione dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica per gli abusi commessi entro il 30.9.2004 non determina la sospensione del procedimento penale in difetto di un'espressa previsione legislativa, non potendosi nemmeno estendere alla disciplina del condono paesaggistico l'effetto sospensivo previsto dalla disciplina del condono edilizio dalla L. n. 326 del 2003, attesa la mancanza di qualsiasi collegamento tra le due discipline (giurisprudenza consolidata Cass. sez. III, 3.7.2007 n. 37311; 13459/2007; n. 19719/2007). Pres. Altieri, Est. De Maio, Ric. Chiofalo. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 26/03/2008 (Cc 20/02/2008) Sentenza n. 12746
  19. URBANISTICA E EDILIZIA - Danno da alterazione della bellezza di luoghi sottoposti a speciale tutela paesaggistica - Autorizzazioni illegittimamente concesse - Azione di risarcimento danni proposta contro un sindaco - Risarcimento - Limiti - Fattispecie. In materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, il danno da alterazione delle bellezze naturali di luoghi sottoposti a tutela ambientale è in re ipsa solo se lamentato dalla pubblica amministrazione, per espressa disposizione di legge. E’ tenuto invece, a dimostrare l'esistenza e l'entità del danno il privato che affermi di aver subito un vulnus nel godimento del proprio fondo, sottoposto a tutela, quale conseguenza degli illeciti edilizi eseguiti sul fondo del vicino grazie ad autorizzazioni illegittimamente concesse. (Nella specie, l'azione di risarcimento danni proposta contro un sindaco, condannato nel giudizio penale anche al pagamento di una provvisionale, è stata rigettata perché priva di prova del pregiudizio concretamente arrecato al fondo dell'attore dalle costruzioni abusive erette sul terreno confinante ed a distanza significativa dal confine). Presidente M. Varrone, Relatore R. Lanzillo. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 21/03/2008, Sentenza n. 7695

  20. Autorizzazione paesaggistica - Regime vigente ex artt. 146, c. 12 e 167, c. 4 d.lgs. n. 42/2004 - Divieto di sanatoria ambientale - Rapporto tra l’interesse pubblico e l’interesse privato - Ipotesi di coincidenza tra la sanatoria e l’interesse pubblico - Conseguenze. La vigente normativa sull’autorizzazione paesistica risultante dal combinato dell’art. 146 comma 12 e dell’art. 167 comma 4 del Dlgs. 42/2004, facendo prevalere l’interesse pubblico ad un’utilizzazione controllata del territorio, esclude la sanatoria ambientale per le opere non preventivamente assentite, con l’eccezione di alcune fattispecie marginali, mentre il regime previgente, che affidava all’amministrazione la scelta tra la remissione in pristino e il pagamento di un risarcimento ambientale, riconosceva un certo rilievo al fatto compiuto alterando i rapporti di forza tra la parte pubblica e quella privata a favore di quest’ultima. La norma attualmente vigente presuppone tuttavia che nella fattispecie concreta si confrontino unicamente l’interesse pubblico all’utilizzazione controllata del territorio e l’interesse del privato alla sanatoria. Verificandosi questa condizione, che dà forma alla fattispecie tipica, prevale il suddetto interesse pubblico e lo stato dei luoghi deve essere ripristinato. La situazione è però diversa se la sanatoria corrisponde anche a un differente e ulteriore interesse pubblico, che si affianca a quello privato. Questa ipotesi può verificarsi quando dall’attività edilizia oggetto di sanatoria derivi, direttamente o indirettamente, in via convenzionale, per atto unilaterale d’obbligo o sulla base di una previsione dello strumento urbanistico, un vantaggio ambientale, apprezzabile in modo distinto rispetto alla semplice modificazione dello stato dei luoghi apportata dal privato. Sotto questo profilo si può ritenere che tanto l’assunzione di oneri da parte del privato per migliorare le infrastrutture pubbliche o gli standard urbanistici quanto l’impegno del privato a svolgere un’attività produttiva già insediata secondo criteri ispirati a una maggiore sensibilità ambientale consentano di superare il rigido rapporto di anteriorità tra l’autorizzazione paesistica e l’attività edificatoria. Si tratta di risultati che assicurano una tutela dei valori e delle fragilità ambientali più ampia di quella derivante dalla semplice remissione in pristino e dunque non possono considerarsi vietati dal meccanismo di protezione stabilito dall’art. 146 comma 12 e dall’art. 167 comma 4 del Dlgs. 42/2004. Se il privato è disposto ad assumere oneri specifici per migliorare la situazione ambientale, e se è accertato che dalle opere abusive non può derivare alcun danno collaterale all’ambiente, l’ordine di demolire quale condizione necessaria per poi ottenere l’autorizzazione di opere identiche appare fondata su un’interpretazione irragionevole del quadro normativo e impone al privato un sacrificio non conforme al principio di proporzionalità. Pres. Mosconi, Est. Pedron - C. s.r.l. (avv.ti Lodetti e Codignola) c. Comune di Colzate (avv. Coppetti). T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 19 marzo 2008, n. 317

  21. Contraffazione di opere d'arte - Leggi penali speciali - L. n. 1062/71, D.Lgs. n. 490/99 e D.L.vo. n. 42/04 - Continuità normativa - Violazione art. 9 L. n. 1062 del 1971 - Nullità - Esclusione - Fattispecie. In materia di contraffazione di opere d'arte, sussiste continuità normativa tra la fattispecie contemplata dall'abrogato art. 4 della legge 20 novembre 1971, n. 1062, la successiva disposizione di cui all'art. 127 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e l'attuale norma sanzionatoria di cui all'art. 178 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto tutte puniscono la medesima condotta (autenticazione di opere false, conoscendone la falsità). Mentre, con riferimento all'art. 9 della L. n. 1062 del 1971 (unica norma "sopravvissuta" all'abrogazione, la quale prevede che fino all'istituzione di un apposito albo di consulenti tecnici in materia di opere d'arte, il giudice deve avvalersi di periti indicati dal Ministero della Pubblica Istruzione ovvero sentire come testimone l'autore dell'opera), la sua violazione non è causa di nullità speciale né generale. Fattispecie: contestazione dell’autenticazione di un'opera pittorica falsa. Presidente C. Vitalone, Relatore P. Onorato. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Terza Penale, 12/03/2008 (Ud.17/01/2008), Sentenza n. 11096 
  22. URBANISTICA E EDILIZIA - Autorizzazioni paesaggistiche - Violazioni - Sanzioni - Giurisdizione - L. n. 205/2000. La controversia concernente le sanzioni amministrative per la violazione di autorizzazioni relative ad opere di movimento terra, di disboscamento, di mutamento del tipo di colture in atto ecc. spetta ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7 della L. 21 luglio 2000, n. 205, alla giurisdizione del giudice amministrativo. La norma, pur riservando alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie aventi ad oggetto "gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia edilizia ed urbanistica", al comma 2 dell'art. 7 citato d. l.vo aggiunge "la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio". Presidente P. Vittoria, Relatore E. Malpica  Ric. Doro. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 12 marzo 2008 (Ud. 15/01/2008), Sentenza n. 6525

  23. Abusi commessi in zona vincolata - Condono paesaggistico - Operatività e procedure - Limiti e presupposti - Normativa del condono edilizio - L. 308/2004 - Artt. 167 e 181, D.Lgs. n. 42/2004 - D.L. 269/2003. La disciplina legata al c.d. "condono paesaggistico" - introdotto dal comma 37 dell'unico articolo della legge n. 308/2004 applicabile ai reati paesaggistici compiuti entro e non oltre il 30 settembre 2004 - si riferisce genericamente ai "lavori compiuti su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa "ponendo, tuttavia, la condizione" che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nell'eventuale autorizzazione, rientrino fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico". Ulteriore condizione e che "che i trasgressori abbiano previamente pagato": - la sanzione pecuniaria di cui all'art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 2004, maggiorata da un terzo alla meta; - una sanzione pecuniaria aggiuntiva, determinata, dall'autorita amministrativa competente; tra un minimo di 3.000,00 euro ed un massimo di 50.000,00 euro. La procedura a legislativamente delineata in termini estremamente scarni, in quanto viene previsto soltanto che il proprietario, il possessore o il detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati all'intervento, devono presentare la domanda per l'accertamento della "compatibilità paesaggistica" dei lavori eseguiti all'autorità preposta alla gestione del vincolo e che tale autorità deve pronunciarsi previo parere della Soprintendenza. La pronuncia favorevole estingue il reato di cui all'art. 181 del. D.Lgs. n. 42/2004 (già art. 163 del D. Lgs. n. 490/1999) e "ogni altro reato in materia paesaggistica. Non è prevista alcuna scansione circa i tempi di svolgimento del procedimento: nulla è stabilito, in particolare, quanto ai contenuti della domanda, alla documentazione da allegare, alla dimostrazione della data effettiva di ultimazione dell'intervento, alle modalità ed ai tempi di pagamento delle sanzioni, alla natura vincolante o meno del prescritto parere della Soprintendenza, al termine entro il quale l' autorità preposta alla gestione del vincolo deve pronunciarsi. Le nuove disposizioni non prevedono, inoltre, la sospensione del procedimento penale per il tempo correlato all'esaurimento della procedura e non hanno alcun collegamento con la normativa del condono edilizio di cui al D.L. 269/2003; che trova i limiti dianzi enunciati in relazione agli abusi commessi in zona vincolata. Pres. Postiglione, Est. Fiale, Ric. Carillo ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 05/03/2008 (ud. 21/11/2007), Sentenza n. 9980

  24. Autorizzazione comunale - Carenza di motivazione e violazione di legge per contrasto con l’art. 82, c. 3, del D.P.R. n.616/1977 - Provvedimento di annullamento - Legittimità - Fattispecie. L’annullamento adottato in base i riscontrati vizi, nell’autorizzazione comunale sottoposta all’esame della Soprintendenza, dell’eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione e della violazione di legge per contrasto con l’art. 82, comma 3. del D.P.R. n.616/1977, è di certo sufficiente a sorreggere la legittimità del provvedimento (CdS, Sez VI, 3.2.2004, n.331), rientrando nel novero dei vizi di legittimità che l’autorità statale è abilitata a rilevare, esteso a tutti i profili di violazione di legge e di eccesso di potere, ivi compreso il riscontro della presenza di una motivazione e della sua congruenza e ragionevolezza. Nella specie, l’autorizzazione comunale risultava priva della necessaria motivazione da cui poteva emergere, sotto il profilo della legittimità, non soltanto la ragionevolezza e completezza della valutazione di compatibilità paesaggistica, ma altresì lo stesso preliminare riscontro dell’effettuazione di siffatta valutazione. Né poteva soccorrere, al riguardo, il parere della Commissione edilizia integrata, che, risultava anch’essa immotivata. Pres. Ruoppolo - Est. Cafini - Giberti (avv.ti Coffrini e Colarizi) c. Ministero per i beni e le attività culturali e la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell’Emilia-Romagna (Avvocatura generale dello Stato) ed altro, (conferma T.A.R. per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma n.784/02 in data 12/11/2002). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 08/02/2008 (Ud. 30/10/2007), Sentenza n. 408

  25. Domanda di condono - Opere realizzate nel verde agricolo, nel verde alpino e nel bosco - Legge provinciale di Bolzano n. 4/1987 - Esclusione della formazione del silenzio-assenso - Legittimità. E’ legittima l’esclusione della formazione del silenzio-assenso ex art. 27, co. 2 della legge provinciale di Bolzano n. 4/1987 per le opere realizzate nel verde agricolo, nel verde alpino e nel bosco perché incompatibili con la relativa tutela ambientale disciplinata dall'art. 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale (Cons. Stato V, 8 marzo 1998, n. 207). Inoltre, non essendo possibile l’applicazione del silenzio assenso sulla domanda di sanatoria, non è conseguentemente necessaria una diffusa motivazione né sulla sua mancata formazione né tantomeno sulla demolizione che segue nell’ordine procedimentale. Pres. Iannotta - Est. Lamberti - Porfid Strade S.a.s. (avv. Papa) c. Comune di Bolzano (conferma Trib. Reg. giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, sentenza 3 settembre 2002 n. 408, sezione autonoma per la provincia di Bolzano) - (conf.: C.d.S. 2008 n.350). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 6-02-2008 (Ud. 10/07/2007), Sentenza 351
  26. Mini condono paesaggistico - L. n. 308/2004 - Abusi commessi sino al 30.09.2004 - Autorizzazione paesaggistica postuma - Applicabilità. La legge n. 308/2004, nel consentire la condonabilità, ai fini penali, degli abusi paesaggistici commessi fino ad una certa data, si è imposta come una norma di chiusura del sistema, ossia tesa a segnare la linea di demarcazione nel passaggio tra il regime previgente e quello attuale. Sicchè in siffatta prospettiva deve ritenersi che le disposizioni di cui alla legge n.308/2004 sul mini condono paesaggistico, operino anche dal punto di vista dell’illecito amministrativo, consentendo la operatività, medio-tempore, del meccanismo dell’autorizzazione postuma ossia solo fino al 30.09.2004, data fissata per la ultimazione dell’abuso, per cui la mancanza di effetti amministrativi del condono sarebbe più apparente che reale, ben potendo l’amministrazione, per gli abusi commessi fino a quella data, applicare il regime previgente della sanatoria postuma. (cfr. T.a.r. Puglia-Bari, sez.III, 5.09.2005, sentenza n. 3780, ove ha affermato che: “L’art. 1 comma 39 della legge n. 308/2004 , c.d. condono paesaggistico è norma eccezionale che introduce una deroga per tempo di vigenza alla disciplina a regime di cui all’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 consentendo l’accertamento postumo di compatibilità ambientale - id est, sanatoria - nei confronti dei procedimenti pendenti aventi ad oggetto gli interventi edilizi rilevanti sotto l’aspetto paesaggistico, per i quali non sia stato richiesto nulla osta paesaggistico”.) Sicché, per gli abusi commessi entro il 30.09.04, deve ritenersi illegittimo il diniego di sanatoria di un'opera edilizia eseguita su immobile vincolato senza il previo esame dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica inoltrata in applicazione dell'art. 1 comma 39 l. n. 308 del 2004 (normativa sul c.d. minicondono paesaggistico). Pres. Guerriero, Est. Passarelli di Napoli - I.s.p.a. (avv. Vitale) c. Comune di S. Antonio Abate (avv. Perillo) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 5 febbraio 2008, n. 562
  27. EDILIZIA E URBANISTICA - Opere abusive in zona vincolata - Interventi in assenza della relativa autorizzazione - Prescrizione - Estinzione del reato. Nei casi di opere abusive in zona vincolata suscettibili di condono edilizio il reato si può estinguere per intervenuta prescrizione. Pres. Vitalone, Est. Fiale, P.M. Izzo, Ric. AN. Gi. (annulla senza rinvio per prescrizione sentenza 8.3.2006 della Corte di Appello di Catania). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sezione III, 28/01/2008, Sentenza n. 4091
  28. URBANISTICA E EDILIZIA - Vincolo paesistico - Vincoli generici e vincoli specifici - Disciplina vincolistica e condonabilità degli abusi edilizi. E’ inapplicabile la disciplina vincolistica di cui al p.t.p. approvato con d.m. 06.11.1995, dopo la realizzazione del fabbricato oggetto della domanda di condono edilizio, ed il carattere generico del contenuto prescrittivo del vincolo paesistico che grava sulla zona introdotto con d.m. 22.06.1967, non impeditivo in assoluto di interventi modificativi. In questi casi, l’autorizzazione sindacale, non si pone in contraddizione con le previsioni di tutela, che non consumano la sfera di discrezionalità del Sindaco circa la graduazione degli interventi compatibili. In conclusione, sono condonabili gli interventi edilizi realizzati su zona vincolata se il vincolo anteriore all'abuso è generico e quello specifico è successivo alla consumazione dell'abuso. Pres. Varrone - Est. Polito - Di Lauro (avv.ti Laudadio e Scotto) c. Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (n.c.) (annulla T.A.R. Campania, Sez. IV^, n. 338 del 25.01.2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 07/01/2008 (C.C. 06/11/2007), Sentenza n. 22
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