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Beni culturali e ambientali - Impianti eolici e inquinamento elettromagnetico
(Sentenze pronunciate nell'anno 2008 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
La tutela del paesaggio spesso va a cozzare con il diritto dell'energia volto a ridurre, tramite le fonti rinnovabili, le emissioni di anidride carbonica nell'ambiente.
Queste massime, risalenti all'anno 2008, tentano di fornire una risposta che non sempre è esauriente o incontrovertibile sul caso. Il riferimento è agli impianti eolici che invadono enormi zone di paesaggio e all'inquinamento elettromagnetico.

  1. Energia - Impianti eolici - D. lgs. n. 387/2003
  2. ENERGIA - Impianti eolici - D. lgs. n. 387/2003 - Determinazioni della Soprintendenza
  3. Inquinamento elettromagnetico - Rete ferroviaria
  4. Piano paesistico regionale - Impianti eolici
Altre pagine inerenti nel sito: 
 

  1. ENERGIA - Impianti eolici - D. lgs. n. 387/2003 - Determinazioni della Soprintendenza - Conferenza di servizi. Ai sensi delle disposizioni che disciplinano l’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio degli impianti eolici e la correlata procedura di VIA, e segnatamente dell’art. 12 d.lgs. 387\2003, “tutte le amministrazioni - e quindi anche la Soprintendenza - tenute ad adottare le proprie determinazioni, ai fini della valutazione d’impatto ambientale per la costruzione e l'esercizio degli impianti eolici, devono esprimere il proprio avviso in sede di conferenza dei servizi”, sicchè (cfr. C.G.A. sentenze 11 aprile 2008, n. 295, 3 agosto 2007, n. 711, e 21 novembre 2007, n. 1057) la Soprintendenza per i beni archeologici non ha l’obbligo di pronunciarsi al di fuori della conferenza di servizi. (Il collegio ha tuttavia ritenuto non applicabile il principio nel caso in cui i diversi procedimenti, avviati antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 387/2003, si fossero svolti autonomamente l’uno dall’altro). Pres. Giallombardo, Est. Sinatra - E.s.r.l. (avv.ti Raimondi e Mormino) c. Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Palermo (Avv. Stato). T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 27 maggio 2008, n. 683
  2. ENERGIA - Impianti eolici - D. lgs. n. 387/2003 - Determinazioni della Soprintendenza - Produzione di energia e tutela del paesaggio - Comparazione degli interessi - Sede - Conferenza di servizi - Ipotesi di mancata convocazione della conferenza - Conseguenze. Nella materia degli impianti eolici, (cfr. C.G.A.,sentenze 3 agosto 2007, n. 711, e 21 novembre 2007, n. 1057) l’emersione e la comparazione degli interessi in gioco deve essere effettuata esclusivamente nella sede della conferenza di servizi (conformemente alla finalità di tale istituto). Tuttavia, nell’ipotesi in cui il parere sia espresso al di fuori della conferenza di servizi, nel possibile conflitto fra le esigenze correlate all'esercizio dell'attività imprenditoriale, finalizzata alla produzione (con modalità non inquinanti) di energia elettrica, e quelle sottese alla tutela di valori non economici (come la tutela del paesaggio), l'amministrazione deve ricercare non già il totale sacrificio delle une e la preservazione delle altre secondo una logica meramente inibitoria, ma piuttosto una soluzione necessariamente comparativa della dialettica fra le esigenze dell'impresa e quelle afferenti valori non economici, tutte rilevanti in sede di esercizio del potere amministrativo di autorizzazione alla realizzazione di attività imprenditoriali. In particolare, l'amministrazione preposta alla tutela del paesaggio non può, , in forza di una concezione totalizzante dell'interesse pubblico primario (di cui è attributaria), limitarsi ad affermarne la (generica) rilevanza assoluta, paralizzando ogni altra attività e sacrificando ogni altro interesse, nelle ipotesi in cui il suo parere sia espresso al di fuori della conferenza di servizi. Pres. Giallombardo, Est. Sinatra - E.s.r.l. (avv.ti Raimondi e Mormino) c. Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Palermo (Avv. Stato). T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 27 maggio 2008, n. 683

  3. INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Rete ferroviaria - Rete GSM-R - Finanziaria 2006 - Modifica dell’art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche - Necessità di autorizzazione paesaggistica - Esclusione - Ragioni. L’art. 1, comma 560 della L. n. 266/05 (Finanziaria 2006), che ha aggiunto il comma 3-bis all’art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.lgs. n. 259/03), ha equiparato la realizzazione della rete GSM-R agli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, esonerando quindi RFI dall’obbligo di acquisire qualunque preventiva autorizzazione. Tale modifica non ha solamente operato lo snellimento della procedura “urbanistica”, ma - in considerazione delle rilevanti finalità di interesse pubblico connesse alle esigenze di sicurezza del traffico ferroviario e degli obblighi, che incombono sullo Stato italiano, di adeguamento al sistema ferroviario europeo - ha sottratto la realizzazione di tali opere alla necessità di acquisire qualsivoglia altra autorizzazione (oltre a quella edilizia ed al n.o. radioprotezionistico), e, in specie, l’autorizzazione paesistico-ambientale. Ciò si spiega agevolmente sol che si consideri che il legislatore ha inteso - con l’introduzione del comma 3-bis - effettuare a monte il bilanciamento dei diversi valori da comporre, quello della sicurezza del traffico ferroviario e quello della tutela estetica del paesaggio. Pres. Borea, Est. De Piero - R. s.p.a. (avv. D’Amelio) c. Comune di Trieste (avv.ti Danese e Giraldi), Direzione Regionale Per i Beni Culturali e Paesaggistici del Friuli - Venezia Giulia e altri (Avv. Stato) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 12 maggio 2008, n. 269

  4. Piano paesistico regionale - Impianti eolici - Divieto di realizzazione negli “ambiti di paesaggio costieri” - Abrogazione ad opera della L.r. Sardegna n. 2/2007. A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale Sardegna n. 2 del 29 maggio 2007 ed in particolare dell'articolo 18, 1° comma, della legge medesima, che espressamente contempla la possibilità che gli impianti eolici possono ricadere anche negli "ambiti di paesaggio costieri" - qualora ricorrano le ulteriori condizioni richieste dalla norma medesima -, risulta conseguentemente abrogata la disposizione di cui al comma secondo dell'articolo 112 delle N.T.A. del P.P.R., che sancisce il divieto della realizzazione di impianti eolici negli "ambiti di paesaggio costieri". Pres. f.f. Scano, Est. Lensi - F.s.r.l. (avv. Congiu) c. Regione autonoma della Sardegna e altri (avv. ti Campus, Picco, Carrozza, Cerulli - Irelli e Contu) e altri (n.c.). T.A.R. SARDEGNA, Sez. II - 1 aprile 2008, n. 553
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