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Beni culturali e ambientali - Competenze dei tecnici
(Sentenze pronunciate nell'anno 2007 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda:
Si riporta una massima del 2007 relativa alla competenza degli architetti e degli ingegneri anche comunitari per quanto concerne le opere di restauro. Si chiarisce, in essa, che cosa bisogna intendere con ciò che prescrive la legge, (l'art. 52 del Regio Decreto n.2537/1925), in proposito. Peraltro la pronuncia non è condisiva dai giudici degli anni successivi alle quali sentenze si rimanda per approfondimenti tramite il nostro elenco.
  1. Interventi su beni immobili tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 490/99
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  1. Interventi su beni immobili tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 490/99 - Competenza esclusiva degli architetti - Art. 52 R.D. n. 2537/25 - Disapplicazione - Disparità di trattamento tra ingegneri civili italiani e ingegneri appartenenti a stati membri - Equiparazione sul piano comunitario dei titoli di ingegneri civile e architetto - Art. 3 Cost. - Dir. 348/85/CEE. L’art. 52 del RD n. 2537/25 - che la Corte Costituzionale ha affermato avere natura regolamentare - in ordine agli interventi su beni immobili sottoposti alla speciale tutela di cui al DLgs n. 490/99 preclusi agli ingegneri civili, viola il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione: esso realizza una evidente, ingiusta e irragionevole, disparità di trattamento, atteso che agli ingegneri civili che hanno conseguito il diploma di laurea in Italia è impedito l’accesso ad attività professionali che l’Amministrazione statuale non può, invece, per effetto della direttiva comunitaria n. 384/85, vietare agli ingegneri civili che hanno ottenuto il titolo in altri Stati membri. La norma va pertanto disapplicata in conformità al principio di gerarchia delle fonti, che regola il conflitto tra fonte primaria ed atto di normazione secondaria. Peraltro, la norma in questione, limitando l’attività degli ingegneri che abbiano conseguito il titolo in Italia attraverso un percorso formativo analogo a quello degli architetti, contrasta palesemente con il principio comunitario (recepito dall’Italia con il DLgs n. 129/92) che stabilisce la equiordinazione sul piano comunitario dei titoli di ingegnere civile ed architetto, nonché con il principio di parità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini degli altri stati membri introdotto dall’art. 2, I comma, lett. h) della legge comunitaria 2004 (legge 18.4.2005 n. 62). Pres. Zuballi, Est. Rovis - M.A. e Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia (avv.ti Sardos Albertini, Piva e Zambelli) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 15 novembre 2007, n. 3630