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Beni culturali e ambientali - Autorizzazioni, permessi, pareri e nulla osta
(Sentenze pronunciate nell'anno 2005 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le massime riportate in questa pagina, pronunciate durante l'anno 2005, trattano delle autorizzazioni e i nulla osta necessari per costruire nelle zone protette.
  1. Cave - Autorizzazione ambientale - Necessità
  2. Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ai sensi dell'art. 7L. n. 1497/1939
  3. Silenzio dell'amministrazione preposta al vincolo ambientale - Valore di assenso
  4. Zone sottoposte a vincolo paesaggistico - Prosecuzione delle opere
  5. Vincolo paesaggistico - Interventi di alterazione dello stato dei luoghi
  6. Vincolo paesaggistico - Astratta ammissibilità di un intervento nell’ambito del vincolo
  7. Vincolo idrogeologico e forestale - R.D. 3267/23 - Inedificabilità assoluta
  8. Piano paesaggistico - Deroghe e divieti - Assenza dell'autorizzazione
  9. Corretto inserimento del manufatto nell’ambiente
  10. Zone paesisticamente vincolate - Tutela
  11. Aree protette - Parco Nazionale d’Abruzzo - Interventi urbanistici
  12. Nulla osta paesistico - Atti di pianificazione territoriale
  13. Urbanistica ed edilizia - Concessioni edilizie conformi al piano paesistico
  14. Istanza di autorizzazione paesistica - Motivazione dell’autorizzazione
  15. Tutela del vincolo paesaggistico - Richiesta istruttoria
  16. Nulla osta paesaggistici - Termine dimezzato
  17. Autorizzazione paesaggistica - Art. 146, c. 10, D. Lgs. 42/2004
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  1. Cave - Autorizzazione ambientale - Necessità - Bellezze naturali - Zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Parco Nazionale dell'Alta Murgia - Fattispecie. Le cave ubicate in zone sottoposte a vincoli paesistici, già coltivate al momento dell’apposizione del vincolo, possono proseguire l’attività solo richiedendo, in relazione alle singole normative regionali, un’autonoma autorizzazione paesaggistica, non essendo sufficiente la domanda di prosecuzione (Cass. Sez. III, 4.10.2004, sentenza n, 38707, ric. Fionda ed altri). (Fattispecie relativa al regime previsto dalle leggi 22/5/85 n. 37 e 9/6/87 n. 13 della Regione Puglia per le cave operanti in zone assoggettate a vincolo paesaggistico dal d.l. 27/6/1985 n. 312). Presidente A. Grassi, Relatore A. Fiale - Ric. Nardilli. (conferma Tribunale di Bari, con ordinanza del 19.7.2004) CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 settembre 2005 (ud. 12 aprile 2005), Sentenza n. 34102

  2. Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ai sensi dell'art. 7L. n. 1497/1939 - Disciplina. In tema di autorizzazione paesaggistica, ipotizzare che la legge n, 431 del 1985 abbia fatto divenire illegittime le autorizzazioni in precedenza rilasciate ai sensi dell'art. 7 legge n. 1497 del 1939 è erroneo, poiché si tratta piuttosto di stabilire se esse abbiano o meno conservato efficacia (Cass. Sezioni Unite sentenza 27.3.1992, n, 6, Midolini). Sotto questo profilo, le Sezioni Unite hanno inteso esaminare la situazione delle "opere che, autorizzate, siano già state iniziate - anche se non ancora ultimate - alla data del 21 settembre 1985". Pres. A. Grassi, Rel. A. Fiale - Ric. Nardilli. (conferma Tribunale di Bari, con ordinanza del 19.7.2004) CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 settembre 2005 (ud. 12 aprile 2005), Sentenza n. 34102


  3. Silenzio dell'amministrazione preposta al vincolo ambientale - Valore di assenso - Esclusione. In materia di tutela del paesaggio vige il principio fondamentale, ricavabile da una serie di disposizioni, da interpretarsi unitariamente nel sistema, secondo cui il silenzio dell'amministrazione preposta al vincolo ambientale non può avere valore di assenso (vedi le sentenze della Corte Costituzionale n. 404 del 1997, n. 26 del 1996 e n, 302 del 1988). Pres. A. Grassi, Rel. A. Fiale - Ric. Nardilli. (conferma Tribunale di Bari, con ordinanza del 19.7.2004) CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 settembre 2005 (ud. 12 aprile 2005), Sentenza n. 34102


  4. Zone sottoposte a vincolo paesaggistico - Prosecuzione delle opere - Autorizzazione - Necessità - Il valore ambientale trova tutela prioritaria rispetto a qualsiasi interesse. Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico per le quali sia stata rilasciata, prima dell'entrata in vigore del D.L. 27,6,1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge n, 431/1985, l'autorizzazione ex art. 7 della legge n. 1497/1939, demandata alle Regioni dal D.P.R. n, 616/1977, la stessa deve essere richiesta nuovamente soltanto per la prosecuzione delle opere che non abbiano raggiunto un'apprezzabile consistenza, tale da avere cagionato una irreversibile modificazione del territorio. (Cass. Sezioni Unite sentenza 27.3.1992, n, 6, Midolini). Ciò significa che, per le zone sottoposte "ex nova" a vincolo dal D.L. n. 312/1985, l'autorizzazione deve essere richiesta, secondo la disciplina del 1985, in tutti i casi in cui manchi una precedente valutazione della P.A. ai fini della tutela paesaggistica (vedi Casa., Sez. III, 4.11.1995., n. 10929, P.G. in proc. Fiore). Sicché, "il valore ambientale trova tutela prioritaria rispetto a qualsiasi interesse, pure di natura economica, ancorché previsto dalla Costituzione, come enunciato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 94 e 359 del 1985 e n. 151 del 1986" e che "la tutela dei valori estetico-culturali dell'ambiente non ha il contenuto di vincolo e di limitazione delle utilità relative ai beni compresi nelle zone protette, ma condiziona la composita disciplina giuridica di tutti gli aspetti e le utilità ad essi relativi". Pres. A. Grassi, Rel. A. Fiale - Ric. Nardilli. (conferma Tribunale di Bari, con ordinanza del 19.7.2004). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 settembre 2005 (ud. 12 aprile 2005), Sentenza n. 34102  
  5. Vincolo paesaggistico - Interventi di alterazione dello stato dei luoghi - Art. 151 D. Lgs. 490/1999 - Conferenza di servizi - Partecipazione dell’organo ministeriale preposto alla tutela del vincolo - Necessità. Ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 29.10.1999, n. 490, ogni intervento di alterazione dello stato dei luoghi oggetto di tutela paesistica è assoggettato alla valutazione discrezionale tecnica dell’autorità regionale (o di quella eventualmente sub-delegata) e al successivo riesame di legittimità da parte della Soprintendenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali territorialmente competente. Ciò comporta che, affinché possa perfezionarsi l’assenso alla localizzazione dell’intervento in zona vincolata, deve garantirsi la presenza all’interno dalla conferenza dei servizi anche dell’organo ministeriale. Pres. Giovannini, Est. Rosario - Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti (Avv. Stato) c. Italia Nostra O.N.L.U.S. (n.c.) e Associazione Ambientalista Marevivo (Avv.ti Stella Richter e Civitarese Matteucci) - (Conferma, con integrazione della motivazione, T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, n. 970/2003) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 5 settembre 2005 (c.c. 12 aprile 2005), n. 4520

  6. Vincolo paesaggistico - Astratta ammissibilità di un intervento nell’ambito del vincolo - Esternazione dell’iter logico e valutativo in ordine alla comparazione del progetto con i valori naturalistici e ambientali - Necessità. La circostanza che la tipologia di intervento risulti ammessa in astratto nell’ambito della zona paesaggisticamente vincolata non esime l’organo preposto alla tutela dall’obbligo di esternare, in sede di autorizzazione dell’intervento modificativo, l’ “iter” logico e valutativo, osservato ai fini della comparazione del progetto, nelle sue dimensioni ed impatto, con i valori naturalistici e di ambiente di cui la zona è espressione, così che possa essere portato ad attuazione in armonia e senza radicale ablazione dei valori medesimi. Pres. Giovannini, Est. Rosario - Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti (Avv. Stato) c. Italia Nostra O.N.L.U.S. (n.c.) e Associazione Ambientalista Marevivo (Avv.ti Stella Richter e Civitarese Matteucci) - (Conferma, con integrazione della motivazione, T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, n. 970/2003) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 5 settembre 2005 (c.c. 12 aprile 2005), n. 4520

  7. Vincolo idrogeologico e forestale - R.D. 3267/23 - Inedificabilità assoluta - Inconfigurabilità - Diniego di autorizzazione - Idonea istruttoria in ordine alla compromissione dei valori ambientali - Necessità. Il vincolo idrogeologico e forestale disciplinato dal Regio Decreto n. 3267/23 (C.d.S. Sez. V decisione n. 832/1995; T.A.R. Toscana, Sez. III, nn. 158/97 e 251/97) non interdice in modo assoluto l’attività edificatoria, ma richiede soltanto che l'intervento progettato sia espressamente autorizzato dalla autorità preposta alla tutela del vincolo stesso, per cui non ogni opera edilizia in zona vincolata arreca pregiudizio all'interesse pubblico tutelato ma solo quelle che, a seguito di puntuale accertamento, da condursi caso per caso, risultino con esso pubblico interesse in effettivo contrasto. Ne deriva che, nell’esercizio dei poteri discrezionali, l’autorità è tenuta ad un’idonea istruttoria e ha l’obbligo di motivare le sue determinazioni in modo esauriente sull’eventuale compromissione della stabilità del terreno e sul depauperamento dell’ambiente. Pres. Ravalli, Est. Bini - T. s.r.l. (Avv. Fanelli) c. Regione Puglia (Avv. Salvatore) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 24 agosto 2005, n. 4122


  8. Piano paesaggistico - Deroghe e divieti - Assenza dell'autorizzazione - D.Lgs, n. 42/2004. Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita - in assenza dell'autorizzazione già prevista dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939; le cui procedure di rilascio sono state innovate dalla legge n, 431/1985 e sono attualmente disciplinate dall'art. 146 del D.Lgs, n. 42/2004 - ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso lavori di qualsiasi genere, non soltanto edilizi (con le deroghe eventualmente individuate dal piano paesaggistico, ex art. 143, 5° comma - lett. b, del D.Lgs, n. 42/2004, nonché ad eccezione degli interventi previsti dal successivo art. 149 e consistenti: nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento statico o restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie od altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico; nel taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia). Sicché, la fattispecie incriminatrice è rivolta a tutelare, dunque, sia l'ambiente sia, strumentalmente e mediatamente, l'interesse a che la P.A. preposta al controllo venga posta in condizioni di esercitare efficacemente e tempestivamente detta funzione: la salvaguardia del bene ambientale, in tal modo, viene anticipata mediante la previsione di adempimenti formali finalizzati alla protezione finale del bene sostanziale ed anche a tali adempimenti è apprestata tutela penale. Pres. Savignano - Est. Fiale - Ric. P.M. in proc. Pedrini. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 15 luglio 2005 (C.C. 13 aprile 2005), Sentenza n. 26139  
  9. Corretto inserimento del manufatto nell’ambiente - Salvaguardia di un territorio di alto valore paesaggistico - Nulla-osta della Soprintendenza - Discordanza tra la rappresentazione grafica e lo stato effettivo dei luoghi - Un provvedimento contra legem non può costituire la base “legittima” di altro provvedimento. In tema di concessione edilizia, non è accettabile la tesi minimalista secondo cui “un’eventuale ed ipotetica discordanza tra la rappresentazione grafica e lo stato effettivo dei luoghi “non avrebbe alcun rilievo sulla concessione edilizia e sul nulla-osta della Soprintendenza”. Si disconosce, in tal modo, che proprio il corretto inserimento del manufatto nell’ambiente, costituisce una delle condizioni fondamentali per la salvaguardia di un territorio di alto valore paesaggistico come quello in discussione. A nulla vale il rilievo che nella zona siano stati in passato tollerati casi similari di infrazione, non ha risalto per l’ovvia ragione che un provvedimento contra legem non può costituire la base “legittima” di altro provvedimento. Pres. Virgilio - Est. Salvia - MINORE ed altri (avv.ti Magazzù e Mangione) c. Assessorato per il Territorio e l’Ambiente della regione siciliana (Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo) e Comune di S. Vito Lo Capo (n.c.), (conferma T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 1626/01, depositata il 29 novembre 2001). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIA, 13 giugno 2005, n. 372 


  10. Zone paesisticamente vincolate - Tutela - Divieto di modificare il territorio - Piano paesaggistico, ex artt. 143, 5° c. - lett. b, e 149, D.Lgs. n. 42/2004 - Deroghe - Manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento statico o restauro conservativo - Presupposti - Necessità dell'autorizzazione. Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita - in assenza dell'autorizzazione già prevista dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, le cui procedure di rilascio sono state innovate dalla legge n. 431/1985 e sono attualmente disciplinate dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 - ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso lavori di qualsiasi genere, non soltanto edilizi (con le deroghe eventualmente individuate dal piano paesaggistico, ex art. 143, 5° comma - lett. b, del D.Lgs. n. 42/2004, nonché ad eccezione degli interventi previsti dal successivo art. 149 e consistenti - per quanto rileva nel presente procedimento - nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento statico o restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici). Sicché, il legislatore imponendo la necessità dell'autorizzazione, ha inteso assicurare una immediata informazione e la preventiva valutazione, da parte della pubblica Amministrazione, dell'impatto sul paesaggio nel caso di interventi (consistenti in opere edilizie ovvero in altre attività antropiche) intrinsecamente capaci di comportare modificazioni ambientali e paesaggistiche, al fine di impedire che la stessa PA., in una situazione di astratta idoneità lesiva della condotta inosservante rispetto al bene finale, sia posta di fronte al fatto compiuto. Pres. Antonio Zumbo - Rel. Aldo Fiale - P.M.Vittorio Meloni - Ric.Benzo  e Distinto. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III - 20 maggio 2005 (Ud. 15 febbraio 2004), Sentenza n. 19235  

  11. Aree protette - Parco Nazionale d’Abruzzo - Interventi urbanistici - Potere di verificare la congruenza con le previsioni urbanistiche vigenti nel Comune di Pescasseroli - Sussistenza. L’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, all’interno del suo ambito territoriale ha il potere dovere di verificare la congruenza degli interventi sia con le norme istitutive del parco, sia con le previsioni urbanistiche vigenti nel Comune di Pescasseroli, in virtù del protocollo d’intesa stilato tra i due enti; tale potere ben può essere esercitato, in coerenza con i precetti costituzionali (art. 9) e le finalità della legislazione in materia ambientale, anche antecedentemente all’approvazione del piano e del regolamento del Parco di cui all’art. 13 delle legge n. 394 del 1991. Pres. Balba, Est. Mattei - D. s.n.c. (Avv. Agnelli) c. Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo (Avv.ti Iannotta e Di Felice) - T.A.R. ABRUZZO, L’Aquila - 18 maggio 2005, n. 327 
  12. Nulla osta paesistico - Atti di pianificazione territoriale - Competenza - Limiti. Il nulla osta paesistico di cui all’art. 7, l. n. 1497 del 1939, riguarda i concreti interventi edificatori posti in essere dai privati, e non gli atti di pianificazione territoriale. Nel caso di specie, non è alcun potere della Soprintendenza di controllare mediante annullamento il piano particolareggiato, ovvero una eventuale autorizzazione paesaggistica relativa a tale piano particolareggiato, ma solo il potere di esprimere, su tale piano, il proprio parere. In coerenza con tale parere negativo espresso sul piano particolareggiato, la Soprintendenza può, annullare il nulla osta paesaggistico volto ad autorizzare gli interventi edificatori da porre in essere in attuazione del piano particolareggiato. Pres. Varrone - Est. De Nictolis - Ricci Bitti (avv. Mengoli e Berruti) c. Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna (Avvocatura Generale dello Stato) e Comune di Imola (n.c.), (conferma T.A.R. per l’Emilia - Romagna - Bologna, sez. II, 17 marzo 2000, n. 371). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 10/03/2005 (c.c. 3 dicembre 2004), Sentenza n. 992  
  13. Urbanistica ed edilizia - Concessioni edilizie conformi al piano paesistico - Compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio - Atti sfavorevoli e/o favorevoli al destinatario - Adeguata motivazione - Obbligo - Sussiste - Interesse della collettività - Salvaguardia del paesaggio - Preminenza. La equipollenza, ai sensi della l.r. n. 46 del 1988, delle concessioni edilizie conformi al piano paesistico ai nulla osta paesistici, non esonera, comunque, le concessioni edilizie, di dare conto, con adeguata motivazione, della compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio assentito. Quanto alla necessità di motivazione, la stessa sussiste non solo per gli atti sfavorevoli al destinatario, ma anche per quelli favorevoli, in quanto lo scopo della motivazione non è solo quello di tutelare le ragioni dei privati, ma anche di dare conto del bilanciamento operato tra interessi pubblici, generali e privati. Incidendo l’autorizzazione paesaggistica sull’ambiente e, in definitiva, sull’interesse della collettività, la stessa deve essere sempre analiticamente motivata affinché sia resa palese la piena compatibilità dell’intervento edilizio con le esigenze di salvaguardia del paesaggio. Pres. Varrone - Est. De Nictolis - Ricci Bitti (avv. Mengoli e Berruti) c. Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna (Avvocatura Generale dello Stato) e Comune di Imola (n.c.), (conferma T.A.R. per l’Emilia - Romagna - Bologna, sez. II, 17 marzo 2000, n. 371). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 10/03/2005 (c.c. 3 dicembre 2004), Sentenza n. 992 


  14. Istanza di autorizzazione paesistica - Motivazione dell’autorizzazione - Principio-cardine della leale collaborazione. In sede di esame dell’istanza di autorizzazione paesistica, ai sensi dell’art. 82, comma 9, del D.L.vo. n. 616 del 1977 (come trasfuso nell’art. 151 del testo unico n. 490 del 1999), la Regione (o l’autorità designata dalla legge regionale) deve rispettare il principio-cardine della leale collaborazione con gli organi del Ministero e gli altri consueti principi sulla legittimità dell’azione amministrativa, sicché dalla motivazione dell’autorizzazione si deve potere evincere che è essa è immune da profili di eccesso di potere, anche per quanto riguarda l’idoneità dell’istruttoria, l’apprezzamento di tutte le rilevanti circostanze di fatto e la non manifesta irragionevolezza della scelta effettuata sulla prevalenza di un valore in conflitto diverso da quello tutelato in via primaria. (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria pronuncia 14 dicembre 2001 n. 9) (Conf. C. d. S. Sez. VI, 24/02/2005, Sentenza n. 680). Pres. Varrone - Est. Salemi - Enel Green Power s.p.a. (avv. Pennini) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (n.c.) e Regione Molise (avv. Colalillo) (riforma TAR n. 70 del 12 febbraio 2004).CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 09/03/2005 (Ud. 25 giugno 2004), Sentenza n. 971
  15. Tutela del vincolo paesaggistico - Richiesta istruttoria - Avvio del procedimento - Comunicazione - Interruzione del termine. Qualora la Soprintendenza rilevi che nella documentazione trasmessa manchino elementi, che sono stati valutati dall'amministrazione preposta in prima battuta alla tutela del vincolo paesaggistico, può essere effettuata una richiesta istruttoria e tale richiesta è idonea ad interrompere il termine perentorio, ferma restando la necessità di portare gli interessati a conoscenza dell’avvio del procedimento. Pres. GIOVANNINI Est. CHIEPPA - Immobiliare Fortunato s.r.l. (avv.ti Colucci e D’Aries) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura Generale dello Stato) (conferma TAR Abruzzo, Sezione di Pescara, n. 123/2003). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 9.03.2005 (c.c. 26-11-2004), sentenza n. 968  


  16. Nulla osta paesaggistici - Termine dimezzato - Applicabilità - Esclusione. L’art. 19, d.l. n. 67 del 1997 non si applica ai c.d. provvedimenti autorizzatori che, comunque necessari per la realizzazione dell’opera, quali, p. es. i nulla osta paesaggistici e i relativi atti di controllo ministeriale, non rientrano, tuttavia, nell’ambito di una procedura di affidamento, finalizzata alla selezione del contraente privato e alla esecuzione dei lavori. CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 25 gennaio 2005, (c.c. 5/11/2004), Sentenza n. 161


  17. Autorizzazione paesaggistica - Art. 146, c. 10, D. Lgs. 42/2004 - Autorizzazione paesaggistica postuma - Illegittimità. A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 146, comma 10° del D. L.vo n. 42/2004 non è più possibile l’autorizzazione paesaggistica con riguardo ad opere edilizie realizzate senza titolo e ciò a prescindere da ogni qualificazione che si possa attribuire al relativo provvedimento (autorizzazione a sanatoria o autorizzazione postuma. Pres. Trivellato, Est. Antonelli - V.F. (Avv. Bucci) c. Comune di La Valle Agordina (Avv.ti Viel e Visconti) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 17 gennaio 2005, n. 91

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