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Beni culturali e ambientali - Annullamento di autorizzazioni, di pareri e di nulla osta
(Sentenze pronunciate nell'anno 2004 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le massime riportate in questa pagina, riferite all'anno 2004, riguardano le pronunce sui casi di annullamento di autorizzazioni già concesse e sugli effetti che ne conseguono.
  1. Vincolo paesaggistico - Annullamento dell’autorizzazione
  2. Annullamento del nulla-osta paesaggistico
  3. Annullamento del nulla-osta paesaggistico - Fase procedimentale autonoma
  4. Provvedimento ministeriale di annullamento del nulla-osta paesaggistico
  5. Avvio del procedimento - Annullamento dell’autorizzazione paesaggistica
  6. Annullamento dell’autorizzazione paesaggistica
  7. Avvio del procedimento - Annullamento dell’autorizzazione paesaggistica
  8. Annullamento dell’autorizzazione paesaggistica - Autorità Ministeriale 
  9. Vincolo paesaggistico - Annullamento di autorizzazione paesaggistica
  10. Annullamento di autorizzazione paesaggistica - Obbligo di comunicazione
  11. Annullamento di autorizzazioni paesistiche - Verifica di legittimità
  12. Annullamento di autorizzazione paesaggistica - Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità
  13. Annullamento di autorizzazione paesaggistica - Oggetto di tutela
  14. Annullamento di autorizzazione paesistica - Considerazioni tecnico-discrezionali
  15. Annullamento di autorizzazione paesistica - Avviso al Comune
  16. Decreto di annullamento di autorizzazione edilizia in sanatoria
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  1. Vincolo paesaggistico - Annullamento dell’autorizzazione - Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità - Esclusione - Art. 4 c. 1 bis D.M. 495/1994. Il D.M. n. 495 del 13/06/1994 aveva previsto l’obbligo, a carico dell’Amministrazione, di comunicare al privato l’avvio del procedimento finalizzato all’annullamento ministeriale dell’autorizzazione paesaggistica. Tale disposizione è stata tuttavia modificata con D.M. n. 165 del 19/06/2002: in forza del vigente art. 4 del D.M. n. 495 del 13/06/1994, cui è stato aggiunto il comma 1 bis, si deve definitivamente ritenere che il provvedimento che dispone l'annullamento dell'autorizzazione per la realizzazione di una costruzione edilizia in una zona vincolata non debba essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento da parte dell'amministrazione statale. Pres. Coraggio, Est. Passarelli Di Napoli - C.N.I. s.r.l. (Avv.ti Loffredo, Sallustio e Vecchio) c. Comune di Torre Annunziata (n.c.), Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Soprintendenza B.A.A.P.P.S.A. (Avv. Stato) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 27 settembre 2004, n. 12597

  2. Annullamento del nulla-osta paesaggistico - Obbligo dell’autorità statale di dare notizia all’interessato - Sussiste - Art. 151 D.Lgs. n. 490/1999. Sussiste l’obbligo dell’autorità statale di dare notizia all’interessato, dell’avvio del procedimento preordinato all’eventuale annullamento del nulla-osta paesaggistico rilasciato ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 29/10/1999 n. 490 (cfr., tra le tante, Cons. Stato, VI sez., 25.3.2004, n.1626; 20.1.2003, n.203; 17.9.2002 n.4709, 29.3.2002 n.1790). Pres. VARRONE - Est. CAFINI - Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura generale dello Stato) c. Comune di San Teodoro e altro (Conferma, TAR Sardegna, 28 gennaio 2003, n. 127/03). CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, 31.08.2004 (C.c. 28 maggio 2004), Sentenza n. 5728

  3. Annullamento del nulla-osta paesaggistico - Fase procedimentale autonoma - Diverso responsabile del procedimento. L’iter, riguardante l’annullamento del nulla-osta paesaggistico, destinato a svolgersi presso l’autorità statale, è di fase procedimentale “diversa” e di secondo grado, rispetto a quello svoltosi dinanzi all’autorità regionale (o, come nel caso in esame, comunale), caratterizzato dalla presenza di una diversa autorità - quella statale rispetto a quella che ha rilasciato l’autorizzazione - e da un diverso responsabile del procedimento (Cons. Stato, Sez.VI, 13 febbraio 2003 n.790; 17 ottobre 2003 n.6342; 25 marzo 2004, n.1626). Pres. VARRONE - Est. CAFINI - Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura generale dello Stato) c. Comune di San Teodoro e altro (Conferma, TAR Sardegna, 28 gennaio 2003, n. 127/03). CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, 31.08.2004 (C.c. 28 maggio 2004), Sentenza n. 5728

  4. Provvedimento ministeriale di annullamento del nulla-osta paesaggistico - Avviso del procedimento - Necessità - Eccezione. Il provvedimento ministeriale di annullamento del nulla-osta paesaggistico sia preceduto necessariamente dall’avviso del procedimento, salvo che la conoscenza dell’inizio del medesimo procedimento sia avvenuta aliunde (Cons. Stato, Sez.VI, 17.10. 2003 n.6342; 29.4.2003 n.2176; 10.4. 2003 n.1909). Pres. VARRONE - Est. CAFINI - Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura generale dello Stato) c. Comune di San Teodoro e altro (Conferma, TAR Sardegna, 28 gennaio 2003, n. 127/03). CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, 31.08.2004 (C.c. 28 maggio 2004), Sentenza n. 5728

  5. Avvio del procedimento - Annullamento dell’autorizzazione paesaggistica - Obbligo dell’autorità statale di dare notizia all’interessato - Sussiste - L. n.241/1990. L’onere di cui all’art. 7, comma 1, della L. n. 241/1990, viene soddisfatto soltanto dalla formale comunicazione ad opera dell’autorità statale competente a pronunciare l’eventuale annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, così come, del resto, esplicitamente previsto dalla normativa regolamentare attuativa della L. 241/1990 appositamente dettata dal Ministero dei Beni culturali ed ambientali, con D.M. n° 495 del 13.6.1994, art. 4 e Tabella A punto 4. Pres. VARRONE - Est. CAFINI - Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura generale dello Stato) c. Comune di San Teodoro e altro (Conferma, TAR Sardegna, 28 gennaio 2003, n. 127/03). CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, 31.08.2004 (C.c. 28 maggio 2004), Sentenza n. 5728

  6. Annullamento dell’autorizzazione paesaggistica - Avvio del procedimento - Comunicazione - Obbligo. L'amministrazione statale è obbligata a comunicare al privato l'avvio del procedimento di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche allo scopo di consentire all'interessato di avvalersi degli strumenti di partecipazione e di accesso, previsti dalla l. n. 241 del 1990, (vedi Cons. Stato; VI n. 2983/2002; 2984/2002; 909/2000; 4546/2000). In mancanza di un atto di comunicazione dell'avvio della nuova fase, il destinatario del provvedimento di autorizzazione non è in grado di conoscere il preciso momento di perfezionamento o di integrazione dell'efficacia dell'atto autorizzatorio, decorrendo il termine di sessanta giorni solo dal momento in cui perviene all'amministrazione statale la documentazione completa, (Consiglio Stato, sez. VI, 13 febbraio 2003, n. 790). Pres. VARRONE - Est. CAFINI - Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura generale dello Stato) c. Comune di San Teodoro e altro (Conferma, TAR Sardegna, 28 gennaio 2003, n. 127/03). CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, 31.08.2004 (C.c. 28 maggio 2004), Sentenza n. 5728  

  7. Avvio del procedimento - Annullamento dell’autorizzazione paesaggistica - Obbligo dell’autorità statale di dare notizia all’interessato - Sussiste - L. n.241/1990. L’onere di comunicare all’interessato l’avvio del procedimento (L. n. 241/1990), sussiste anche in capo all’autorità statale competente a pronunciare l’eventuale annullamento dell’autorizzazione paesaggistica. Pres. VARRONE - Est. CAFINI - Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura generale dello Stato) c. Comune di San Teodoro e altro (conferma, TAR Sardegna, 28 gennaio 2003, n. 125/03). CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, 31 agosto 2004, Sentenza n. 5727 
  8. Annullamento dell’autorizzazione paesaggistica - Autorità Ministeriale - Motivazione esorbitante - Controllo di legittimità - Limiti. Esorbita dal controllo di legittimità spettante all’Autorità Ministeriale, in sede di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, quando la motivazione tende genericamente ad impedire ogni tipo d’intervento sull’assunto che qualunq ue alterazione dello stato dei luoghi verrebbe a snaturarne le caratteristiche. Pres. SCHINAIA - Est. MINICONE - Min. Beni e Att. Culturali e soprintendenza B.C.A. di Sassari e Nuoro (Avv. Stato) c. Gredos s.r.l. (avv. Gerbi e Villani). (conferma T.A.R. Sardegna 29/04/2003 n. 494) CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, 28 giugno 2004, Sentenza n. 4626
  9. Vincolo paesaggistico - Annullamento di autorizzazione paesaggistica - Cogestione Stato-Regione del vincolo - Principio di leale collaborazione - Difetto di motivazione nell’autorizzazione paesaggistica - Stato - Deve richiedere chiarimenti alla Regione e, solo in caso di non esauriente riscontro, può annullare l’autorizzazione. L’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica costituisce non già manifestazione di un potere di controllo, come tale finalizzato al mero riscontro della sussistenza o insussistenza di vizi dell’atto controllato, bensì espressione dell’attività di cogestione tra Stato e Regione del vincolo ad estrema difesa dello stesso (*). Per tale ragione, in osservanza del principio di leale collaborazione, lo Stato non può direttamente annullare l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione, solo perché vi abbia riscontrato un difetto di motivazione, essendo tenuto a disporne l’annullamento solo se l’intervento demolitorio si dimostri necessario per il raggiungimento sostanziale dei fini essenziali della tutela. Laddove ravvisi la presenza dell’anzidetto vizio formale, l’autorità statale dovrà limitarsi a richiedere alla Regione, nel prescritto termine di sessanta giorni, chiarimenti in ordine alle ragioni che l’hanno indotta a valutare l’intervento assentito compatibile con le esigenze di tutela del valore paesaggistico e solo in caso di non esauriente riscontro potrà, legittimamente, opporsi alle modifiche del paesaggio consentite dalla Regione. (*) cfr. Corte Cost. 18/10/1996 n° 341 e 27/6/1986 n° 151, nonché Cons. Stato A.P. 14/12/2001 n°9 e, da ultimo, VI sez., 20/1/2003 n° 204. Pres. Tosti, Est. Silvestri - I Gabbiani s.r.l. (Avv. Altana) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) - T.A.R. SARDEGNA, Cagliari - 4 maggio 2004, n. 571

  10. Annullamento di autorizzazione paesaggistica - Obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento - Sussistenza. Sussiste l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento di annullamento di autorizzazione paesaggistica, anche in applicazione del disposto dell’art.4 del D.M. 13 giugno 1994 n.495, allo scopo di consentire all’interessato di avvalersi degli strumenti partecipativi previsti dalla L. 7 agosto 1990 n.241 (cfr., tra le tante, T.A.R. Campania, IV Sezione, 18 febbraio 2003, n.925; Consiglio di Stato, VI Sezione, 22 agosto 2000 n.4546; 29 maggio 2002 n.2983; 10 giugno 2002 n.3220). Il potere di annullamento attribuito all’Amministrazione statale è, infatti, esercitato in una successiva fase endoprocedimentale, che ha natura di secondo grado ed è di competenza di un diverso organo rispetto a quello che ha rilasciato l’autorizzazione, rispetto alla quale sussiste l’esigenza di assicurare al destinatario del provvedimento la possibilità di interloquire, prendendo visione degli atti e fornendo il proprio apporto mediante presentazione di memorie ed osservazioni. Pres. Russo, Est. Monteleone - De Simone (Avv. Esposito) c. Ministero per i beni culturali e ambientali (n.c.) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. IV, 5 febbraio 2004, n. 1755
  11. Annullamento di autorizzazioni paesistiche - Verifica di legittimità - Riesame delle valutazioni di merito - Preclusione - Motivazione - Requisiti. L’Autorità statale, nell’esercizio del potere di annullamento delle autorizzazioni paesistiche rilasciate dalla Regione o dall’Amministrazione delegata, ai sensi dell’art.7 della L. 29 giugno 1939 n.1497, poi trasfuso nell’art.151 del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n.490, esercita un riesame sotto il profilo estrinseco, con riferimento cioè alla mera verifica di legittimità, ma non può rinnovare le valutazioni discrezionali di merito già compiute dall’organo delegato. E’ altrettanto pacifico che il decreto di annullamento dell’autorizzazione paesistica deve contenere una motivazione idonea a contestare la legittimità delle scelte operate dall’Ente delegato alla gestione del vincolo, che comprende anche il vizio di eccesso di potere nelle sue diverse figure sintomatiche, in relazione alle esigenze di tutela paesaggistica. Pres. Monteleone, Est. Russo - Segala (Avv. Fusco e Merolla) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Stato) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. IV, 5 febbraio 2004, n.1754
  12. Annullamento di autorizzazione paesaggistica - Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità. Secondo l’ormai prevalente orientamento del C.S. (v. VI, n.1912/2002 e successive), la comunicazione di avvio del procedimento è necessaria anche per l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, essendo la fase procedimentale di competenza della Regione e del Comune autonoma rispetto a quella di competenza statale, seppure inscindibilmente ad essa connessa. Pres ed Est. Cicciò - Belletti (Avv. Coffrini) c. Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici di Bologna (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. EMILIA-ROMAGNA, Parma - 2 febbraio 2004, n. 37

  13. Annullamento di autorizzazione paesaggistica - Oggetto di tutela - Ambito naturale circostante - Provvedimento basato sulla turbativa estetica arrecata agli edifici rurali - Erroneità della motivazione. E’ motivato erroneamente il provvedimento di annullamento di autorizzazione paesaggistica che tenga conto della turbativa estetica apportata dall’intervento edilizio all’assieme degli edifici rurali, come se essi stessi - e non già invece il più ampio ambito naturale circostante - fossero oggetto di tutela. Pres ed Est. Cicciò - Belletti (Avv. Coffrini) c. Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici di Bologna (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. EMILIA-ROMAGNA, Parma - 2 febbraio 2004, n. 36

  14. Annullamento di autorizzazione paesistica - Considerazioni tecnico-discrezionali o valutazioni di merito - Esclusione - Vizio di legittimità - Area di notevole interesse pubblico - Trasposizione del contenuto del D.M. - Non costituisce autonoma valutazione estetica del Ministero. E’ da escludersi che il ministero possa annullare l’autorizzazione paesistica sulla base di proprie considerazioni tecnico-discrezionali contrarie a quelle svolte dall’ente territoriale, e a maggior ragione sulla base di valutazioni di merito; tuttavia il potere ministeriale di annullamento ad “estrema difesa del vincolo” può avvenire per qualsiasi vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere), anche in considerazione della tendenzialmente irreversibile alterazione dei luoghi (arg. da Adunanza Plenaria C. Stato n.9/2001). Non è da ritenersi valutazione di merito il riferimento al fatto che l’area interessata ricade in area dichiarata di notevole interesse pubblico giusto D.M.10.2.1962, “perché ricca di quadri naturali di non comune bellezza panoramica aventi anche valore estetico e tradizionale, perché godibili da vari punti di vista accessibili al pubblico”, in quanto evidentemente tale motivo riporta per intero, virgolettato, il contenuto del suddetto decreto ministeriale, e non una autonoma valutazione estetica del Ministero. Pres. Coraggio, Est. De Felice - Comune di Sant’Agnello (Avv.ti Pinto, Renditiso e Persico) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Stato) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 30 gennaio 2004, n. 1151

  15. Annullamento di autorizzazione paesistica - Avviso al Comune di avvio del procedimento - Necessità - Insussistenza - Natura - Procedimento di controllo avviato ad iniziativa dell’ente controllato. In materia di annullamento ministeriale di autorizzazione paesistica, non è necessaria in termini generali la comunicazione di avvio del procedimento al comune, in considerazione della natura, di controllo, del procedimento posto in essere dal ministero. Esso si apre ad iniziativa dell’ente controllato con la comunicazione - obbligatoria - dell’autorizzazione rilasciata e dunque il suo “avvio” non costituisce una mera eventualità della cui concreta realizzazione si debba dare notizia. Pres. Coraggio, Est. De Felice - Comune di Sant’Agnello (Avv.ti Pinto, Renditiso e Persico) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Stato) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 30 gennaio 2004, n. 1151

  16. Decreto di annullamento di autorizzazione edilizia in sanatoria - Immobile realizzato in parziale difformità da licenza edilizia rilasciata nel 1965 - Procedura di cui all’art 32 l.n. 47/1985 - Giudizio ex post - Motivazioni - Devono rendere conto delle ragioni attuali di incompatibilità. La procedura di cui all’art. 32 l. n. 47/1985, comporta un giudizio dell’amministrazione ex post, volto alla sanatoria di un’opera abusiva, mentre la procedura ex art. 82 D.P.R. 616/1977 postula una valutazione ex post di compatibilità delle opere realizzate. Ne consegue che, in tema di decreto della Soprintendenza di annullamento di autorizzazione edilizia in sanatoria per un immobile realizzato in parziale difformità dalla licenza edilizia rilasciata nel 1965, non è sufficiente accertare la presenza di un vincolo paesaggistico per ritenere illegittimo il provvedimento emesso dall’amministrazione comunale, ma è necessario, al fine di integrare la indispensabile motivazione dell’atto, esplicitare le ragioni che rendono l’immobile, nell’attualità e tenuto conto della disciplina vigente, incompatibile con le esigenze di tutela del paesaggio. Pres. De Leo, Est. Oberdan Forlenza - Esposito (Avv. Vitucci) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e altro (n.c.) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. III, 9 gennaio 2004, n. 26

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