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Come fare un decreto ingiuntivo o un arbitrato
Se sia presente una clausola nella convenzione, per esempio fra ente pubblico o un privato cittadino e il professionista, per cui le controversie siano demandate al lodo arbitrale non è possibile rivolgersi al giudice con l'ingiunzione di pagamento.
In questa guida si approfondisce la questione.
 
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Il problema del pagamento di prestazioni
Nelle convenzioni scritte e firmate dalla parti, non soltanto fra ente pubblico e professionista, ma anche fra privati per qualunque tipo di prestazione o di vendita di prodotti, può essere previsto che le eventuali controversie che insorgano possano essere demandate alla soluzione mediante arbitri. Il lodo arbitrale, pertanto, diventa assimilabile a una sentenza da rispettare o, eventualmente, da appellare. Tuttavia si potrebbe anche pensare di rivolgersi direttamente al giudice ordinario mediante una ingiunzione di pagamento. Ma è possibile in questo caso?
Vediamo che dice la giurisprudenza e anche la legge in proposito.
 
Come procedere
Vi sono delle sentenze, come quella del Tribunale di Palermo del 14 marzo 2013, per cui vige il principio che "il giudice, su eccezione di parte, è tenuto a revocare il decreto ingiuntivo se nel contratto esiste una clausola compromissoria."
Questo significa che non si può ricorrere al decreto ingiuntivo qualora sia previsto l'abitrato nella convenzione fra le parti. Ma le detta senteza aggiunge anche altro, molto importante: "senza la contestazione dell’opponente il provvedimento monitorio resta valido non essendo rilevabile d’ufficio l’irregolarità”.
Il che vuol dire che soltanto se la parte faccia rilevare come sia stato stabilito nella convenzione di rivolgersi a un arbitrato in caso di controversia si può formulare l'eccezione. E soltanto se essa sia stata formulata il giudice è tenuto a revocare il decreto ingiuntivo.
Insomma non conviene tentare la strada del decreto ingiuntivo se sia stata accettata la formalità di usare il sistema del lodo arbitrale per dirimere tutti i problemi legati al contratto, ossia alla convenzione.
Infine il principio 
è stato ormai recepito dal legislatore. L’art. 819 – ter c.p.c., così come riformulato dal D.Lgs. n. 40/06, prevede che è onere del convenuto (ossia l’attore opponente nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo) sollevare, con la prima difesa utile, 
l'eccezione d'incompetenza del giudice, proprio per l’accordo esistente di arbitrato. Inoltre la mancata proposizione tempestiva dell’eccezione esclude automaticamente la competenza arbitrale, seppur limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio.

La notifica dell'atto
L'atto di nomima dell'arbitro di una parte deve essere notificato all'altra parte tramite ufficiale giudiziario. Dopodiché ci sono venti giorni di tempo per procedere, da chi riceve tale notifica, con la nomina del proprio arbitro. In mancanza si può chiedere al presidente del tribunale del luogo di nominare l'altro arbitro, oppure ci si può rivolgere, con un legale, al giudice ordinario per un decreto ingiuntivo, allora possibile senza timore di riceverne un'eccezione, o per una normale citazione.
In ogni caso restano da computare gli interessi moratori come previsti dal decreto n.231 del 2002.

Conclusioni
Quando si scrivono o si firmano le convenzioni per prestazione di servizi professionali, o quando si fanno contratti fra le parti, si deve sempre tener conto che cosa comporti l'affidarsi agli arbitri per risolvere le controversie. Potrebbe essere, infatti, anche non del tutto conveniente per il professionista che, in presenza di una fattura non contestata, voglia affidarsi al giudice ordinario mediante il decreto ingiuntivo di pagamento. Il lodo arbitrale ha i suoi tempi, che sono di novanta giorni per decidere, mentre l'ingiunzione, qualora diventi provvisoriamente esecutiva, e ciò avviene in mancanza di prova scritta dalla parte avversa in opposizione alla richiesta, consente di ricevere i soldi in  pochi giorni.

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